Art. 25 Protezione dei dati 1. Ai dati personali trattati a norma del presente decreto si applicano il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, nonche' il regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 2. In particolare, in materia di protezione dei dati, e' garantito che: a) il trattamento dei dati personali a norma degli articoli 21, 22 e 23 e' limitato ai tipi di dati di cui all'allegato III del presente decreto; b) i dati personali sono precisi e aggiornati e le richieste di rettifica o cancellazione sono trattate senza indebito ritardo; c) e' stabilito un termine per la conservazione dei dati. 3. I dati personali trattati a norma del presente decreto sono utilizzati soltanto al fine di: a) identificare presunti trasgressori tenuto conto dell'obbligo di pagamento dei pedaggi stradali nel quadro fissato dall'articolo 5, comma 8; b) assicurare che l'esattore di pedaggi ottemperi ai propri obblighi nei confronti delle autorita' fiscali nel quadro fissato dall'articolo 5, comma 9; c) identificare il veicolo e il relativo proprietario o intestatario con riferimento al quale sia stato accertato il mancato pagamento di un pedaggio stradale, secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 22. 4. I soggetti interessati godono dei diritti di informazione, accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento, nonche' di presentazione di denuncia al Garante per la protezione dei dati personali, al risarcimento e ricorso giurisdizionale secondo quanto stabilito dalla legge. 5. Il presente articolo non pregiudica la possibilita' di limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti in talune disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, ai sensi dell'articolo 23 di tale regolamento, per le finalita' elencate nel paragrafo 1 di detto articolo. 6. Ogni soggetto interessato ha il diritto di ottenere, senza indebito ritardo, informazioni riguardo ai dati personali registrati nell'archivio nazionale dei veicoli, di cui all'articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che sono stati trasmessi allo Stato membro in cui si e' verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale, comprese la data della richiesta e l'autorita' competente dello Stato membro nel cui territorio si e' verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale.
Note all'art. 25: - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'articolo 226 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' recita: «Art. 226 (Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale). - 1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito l'archivio nazionale delle strade, che comprende tutte le strade distinte per categorie, come indicato nell'articolo 2. 2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al traffico veicolare, agli incidenti e allo stato di percorribilita' anche da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera n), che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62 e nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'articolo 10, comma 8. 3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle singole strade, allo stato di percorribilita' da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera n), nonche' i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e attraverso il Dipartimento per i trasporti terrestri, che e' tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i dati relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di cui al comma 10. 4. In attesa della attivazione dell'archivio nazionale delle strade, la circolazione dei mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62 potra' avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese negli elenchi delle strade non percorribili, che annualmente sono pubblicati a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella Gazzetta Ufficiale sulla base dei dati trasmessi dalle societa' concessionarie, per le autostrade in concessione, dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle regioni, per la rimanente viabilita'. Il regolamento determina i criteri e le modalita' per la formazione, la trasmissione, l'aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi. 5. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e' istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i dati relativi ai veicoli di cui all'articolo 47, comma 1, lettere e), f), g), h), i), l), m) e n). 6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, all'emanazione della carta di circolazione e a tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto. Previa apposita istanza, gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne abbia qualificato interesse, certificazione relativa ai dati tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici; i relativi costi sono a totale carico del richiedente e vengono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 7. L'archivio e' completamente informatizzato; e' popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalita' e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri. 8. Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti l'archivio nazionale dei veicoli. 9. Le modalita' di accesso all'archivio sono stabilite nel regolamento. 10. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e' istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza stradale. 11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni conducente, i dati relativi al procedimento di rilascio della patente, nonche' a tutti i procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di sospensione, di revoca, nonche' i dati relativi alle violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 che comportano l'applicazione delle sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse alla guida di un determinato veicolo, che comportano decurtazione del punteggio di cui all'articolo 126-bis, agli incidenti che si siano verificati durante la circolazione ed alle sanzioni comminate. 12. L'anagrafe nazionale e' completamente informatizzata; e' popolata ed aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, dalle prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalita' e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri. 13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno altresi' specificati i contenuti, le modalita' di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo.».