Art. 25 
 
                         Protezione dei dati 
 
  1. Ai dati personali trattati  a  norma  del  presente  decreto  si
applicano il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,  il  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  e  il  decreto  legislativo  18
maggio 2018,  n.  51,  nonche'  il  regolamento  (UE)  2016/679,  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 
  2. In particolare, in materia di protezione dei dati, e'  garantito
che: 
    a) il trattamento dei dati personali a norma degli  articoli  21,
22 e 23 e' limitato ai tipi di  dati  di  cui  all'allegato  III  del
presente decreto; 
    b) i dati personali sono precisi e aggiornati e le  richieste  di
rettifica o cancellazione sono trattate senza indebito ritardo; 
    c) e' stabilito un termine per la conservazione dei dati. 
  3. I dati personali trattati a  norma  del  presente  decreto  sono
utilizzati soltanto al fine di: 
    a) identificare presunti trasgressori tenuto  conto  dell'obbligo
di pagamento dei pedaggi stradali nel quadro fissato dall'articolo 5,
comma 8; 
    b) assicurare che  l'esattore  di  pedaggi  ottemperi  ai  propri
obblighi nei confronti delle autorita'  fiscali  nel  quadro  fissato
dall'articolo 5, comma 9; 
    c)  identificare  il  veicolo  e  il  relativo   proprietario   o
intestatario con riferimento al quale sia stato accertato il  mancato
pagamento di un pedaggio  stradale,  secondo  quanto  previsto  dagli
articoli 21 e 22. 
  4. I soggetti  interessati  godono  dei  diritti  di  informazione,
accesso, rettifica,  cancellazione  e  limitazione  del  trattamento,
nonche' di presentazione di denuncia al Garante per la protezione dei
dati personali, al risarcimento  e  ricorso  giurisdizionale  secondo
quanto stabilito dalla legge. 
  5. Il presente articolo non pregiudica la possibilita' di  limitare
la  portata  degli  obblighi  e  dei  diritti  previsti   in   talune
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, ai sensi dell'articolo 23 di  tale
regolamento, per le finalita'  elencate  nel  paragrafo  1  di  detto
articolo. 
  6. Ogni soggetto interessato  ha  il  diritto  di  ottenere,  senza
indebito ritardo, informazioni riguardo ai dati personali  registrati
nell'archivio nazionale dei veicoli,  di  cui  all'articolo  226  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che sono stati  trasmessi
allo Stato membro in cui si e' verificato il mancato pagamento di  un
pedaggio stradale, comprese la data  della  richiesta  e  l'autorita'
competente dello Stato membro nel cui territorio si e' verificato  il
mancato pagamento di un pedaggio stradale. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          10 agosto 2018, n. 101, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          18 maggio 2018, n. 51, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/679,  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              -  Il  testo  dell'articolo  226  del  citato   decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' recita: 
                «Art.   226   (Organizzazione   degli    archivi    e
          dell'anagrafe nazionale). - 1. Presso  il  Ministero  delle
          infrastrutture e  dei  trasporti  e'  istituito  l'archivio
          nazionale delle  strade,  che  comprende  tutte  le  strade
          distinte per categorie, come indicato nell'articolo 2. 
              2. Nell'archivio nazionale,  per  ogni  strada,  devono
          essere indicati  i  dati  relativi  allo  stato  tecnico  e
          giuridico  della  strada,  al  traffico   veicolare,   agli
          incidenti e allo stato di percorribilita'  anche  da  parte
          dei   veicoli   classificati   mezzi   d'opera   ai   sensi
          dell'articolo 54, comma  1,  lettera  n),  che  eccedono  i
          limiti di massa stabiliti nell'articolo 62 e  nel  rispetto
          dei limiti di massa stabiliti nell'articolo 10, comma 8. 
              3. La raccolta dei dati  avviene  attraverso  gli  enti
          proprietari della strada, che  sono  tenuti  a  trasmettere
          all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
          stradale  tutti  i  dati  relativi  allo  stato  tecnico  e
          giuridico   delle   singole   strade,   allo    stato    di
          percorribilita' da parte  dei  veicoli  classificati  mezzi
          d'opera ai sensi dell'articolo 54,  comma  1,  lettera  n),
          nonche' i  dati  risultanti  dal  censimento  del  traffico
          veicolare, e attraverso il  Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri,  che  e'  tenuta  a  trasmettere  al  suindicato
          Ispettorato tutti i dati relativi agli incidenti registrati
          nell'anagrafe di cui al comma 10. 
              4. In attesa della attivazione dell'archivio  nazionale
          delle  strade,  la  circolazione  dei  mezzi  d'opera   che
          eccedono i  limiti  di  massa  stabiliti  nell'articolo  62
          potra' avvenire solo sulle strade o tratti  di  strade  non
          comprese negli elenchi delle strade non  percorribili,  che
          annualmente sono pubblicati  a  cura  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei  trasporti  nella  Gazzetta  Ufficiale
          sulla   base   dei   dati    trasmessi    dalle    societa'
          concessionarie,   per   le   autostrade   in   concessione,
          dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle
          regioni,  per  la  rimanente  viabilita'.  Il   regolamento
          determina i criteri e le modalita' per  la  formazione,  la
          trasmissione,  l'aggiornamento  e  la  pubblicazione  degli
          elenchi. 
              5. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri  e'
          istituito l'archivio nazionale  dei  veicoli  contenente  i
          dati relativi ai veicoli di cui all'articolo 47,  comma  1,
          lettere e), f), g), h), i), l), m) e n). 
              6. Nell'archivio  nazionale  per  ogni  veicolo  devono
          essere indicati i dati  relativi  alle  caratteristiche  di
          costruzione  e  di  identificazione,  all'emanazione  della
          carta di circolazione  e  a  tutte  le  successive  vicende
          tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il
          veicolo sia stato coinvolto. Previa apposita  istanza,  gli
          uffici  del  Dipartimento   per   i   trasporti   terrestri
          rilasciano,  a  chi   ne   abbia   qualificato   interesse,
          certificazione relativa ai dati tecnici ed agli intestatari
          dei ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici; i
          relativi costi sono  a  totale  carico  del  richiedente  e
          vengono  stabiliti   con   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              7.  L'archivio  e'  completamente  informatizzato;   e'
          popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento
          per   i   trasporti   terrestri,   dagli   organi   addetti
          all'espletamento dei servizi di  polizia  stradale  di  cui
          all'articolo 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono
          tenuti a trasmettere i dati, con le modalita' e  nei  tempi
          di cui al regolamento, al C.E.D.  del  Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri. 
              8.  Nel  regolamento  sono   specificate   le   sezioni
          componenti l'archivio nazionale dei veicoli. 
              9. Le modalita' di accesso all'archivio sono  stabilite
          nel regolamento. 
              10. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e'
          istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati  alla  guida
          ai fini della sicurezza stradale. 
              11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per
          ogni  conducente,  i  dati  relativi  al  procedimento   di
          rilascio della patente,  nonche'  a  tutti  i  procedimenti
          successivi,  come  quelli  di  rinnovo,  di  revisione,  di
          sospensione,  di  revoca,  nonche'  i  dati  relativi  alle
          violazioni previste dal presente codice  e  dalla  legge  6
          giugno 1974, n. 298  che  comportano  l'applicazione  delle
          sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse  alla  guida
          di un determinato veicolo, che comportano decurtazione  del
          punteggio di cui all'articolo 126-bis, agli  incidenti  che
          si  siano  verificati  durante  la  circolazione  ed   alle
          sanzioni comminate. 
              12.    L'anagrafe    nazionale     e'     completamente
          informatizzata;  e'  popolata  ed  aggiornata  con  i  dati
          raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri,  dalle
          prefetture,  dagli  organi  addetti  all'espletamento   dei
          servizi di polizia stradale di cui all'articolo  12,  dalle
          compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i
          dati, con le modalita' e nei tempi di cui  al  regolamento,
          al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri. 
              13. Nel regolamento  per  l'esecuzione  delle  presenti
          norme  saranno  altresi'  specificati   i   contenuti,   le
          modalita' di impianto, di tenuta e di  aggiornamento  degli
          archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo.».