Art. 20
Interventi comunali in materia di efficientamento energetico,
rigenerazione urbana, mobilita' sostenibile e messa in sicurezza
degli edifici e valorizzazione del territorio
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 29-bis, quarto periodo, le parole «ai commi 32 e 35»
sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 31-ter, 32 e 35 nonche' di
quelli relativi all'alimentazione tempestiva del sistema di
monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR»;
b) dopo il comma 31 sono inseriti i seguenti:
«31-bis. I comuni beneficiari delle misure di cui ai commi 29 e
29-bis, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del
13 luglio 2021, utilizzano una quota pari o superiore al 50 per cento
delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per
investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a)
del comma 29. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la
progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021,
comunicati al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari
interni e territoriali.
31-ter. I comuni beneficiari dei contributi rispettano ogni
disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione,
monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli
obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti
dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche' l'obbligo di
alimentazione del sistema di monitoraggio.
c) al comma 32, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e, per i contributi relativi al triennio 2022-2024,
a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell'anno successivo a
quello di riferimento di ciascun anno del contributo.»;
d) al comma 33:
1) al primo periodo, le parole «per il restante 50 per cento»
sono sostituite dalle seguenti «per il 45 per cento» e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «e, per il restante 5 per cento previa
verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di
cui al comma 35 e del sistema di monitoraggio previsto dalla
regolamentazione attuativa del PNRR.»;
2) all'ultimo periodo, dopo le parole «avvenga previa» sono
inserite le seguenti: «verifica della completa alimentazione del
sistema di monitoraggio di cui al comma 35, nonche' del sistema di
monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR e
della»;
e) dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti:
«42-bis. Le risorse di cui al comma 42, relative agli anni dal
2021 al 2026, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del
13 luglio 2021, sono integrate con 100 milioni di euro per l'anno
2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Alle
risorse di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021.
42-ter. Agli oneri di cui al comma 42-bis, pari a 100 milioni
di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023 e 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per
l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1,
comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le
modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
42-quater. I comuni beneficiari delle risorse di cui al comma
42-bis, rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR
per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi
gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti
dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche' l'obbligo di
alimentazione del sistema di monitoraggio.».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 139-bis e' inserito il seguente:
«139-ter. I comuni beneficiari delle risorse di cui al comma
139 per l'anno 2021, nonche' delle risorse di cui al comma 139-bis,
confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio
2021, concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni
disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione,
controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in
materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 2021, nonche' l'obbligo di alimentazione del sistema di
monitoraggio.»;
b) al comma 145 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di
mancato rispetto dei termini di conclusione dei lavori di cui al
comma 139-ter.».
3. Ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, i comuni
beneficiari delle risorse di cui al presente articolo assicurano
l'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la
rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli
interventi finanziati, con particolare riferimento agli elementi
anagrafici e identificativi dell'operazione, della localizzazione,
dei soggetti correlati all'operazione, delle informazioni inerenti
alle procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e
delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e
finanziari, nonche' delle milestone e dei target collegati e di ogni
altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa
del PNRR. Conservano, altresi', tutti gli atti e la relativa
documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li
rendono disponibili per le attivita' di controllo e di audit. Per le
finalita' di cui al presente comma i soggetti attuatori integrano le
informazioni presenti sui sistemi di monitoraggio gia' operativi e
conservano la documentazione dei lavori utilizzando le specifiche
funzioni previste dal sistema informatico di cui all'articolo 1,
comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.