Art. 20 
 
Interventi  comunali  in  materia  di   efficientamento   energetico,
  rigenerazione urbana, mobilita' sostenibile e  messa  in  sicurezza
  degli edifici e valorizzazione del territorio 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 29-bis, quarto periodo, le parole «ai commi 32 e  35»
sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 31-ter, 32 e 35 nonche'  di
quelli  relativi  all'alimentazione   tempestiva   del   sistema   di
monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR»; 
    b) dopo il comma 31 sono inseriti i seguenti: 
      «31-bis. I comuni beneficiari delle misure di cui ai commi 29 e
29-bis, confluite  nell'ambito  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio  ECOFIN  del
13 luglio 2021, utilizzano una quota pari o superiore al 50 per cento
delle  risorse  assegnate  nel  periodo  dal  2020   al   2024,   per
investimenti destinati alle opere pubbliche di cui  alla  lettera  a)
del comma 29. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli  incarichi  per  la
progettazione  esecutiva  affidati  entro  il   31   dicembre   2021,
comunicati al Ministero dell'interno - Dipartimento  per  gli  affari
interni e territoriali. 
      31-ter. I comuni beneficiari  dei  contributi  rispettano  ogni
disposizione impartita  in  attuazione  del  PNRR  per  la  gestione,
monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi  inclusi  gli
obblighi  in  materia  di  comunicazione  e   informazione   previsti
dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo
e  del  Consiglio,  del  12  febbraio  2021,  nonche'  l'obbligo   di
alimentazione del sistema di monitoraggio. 
    c) al comma  32,  primo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «e, per i contributi relativi al triennio 2022-2024,
a concludere i lavori entro il 31  dicembre  dell'anno  successivo  a
quello di riferimento di ciascun anno del contributo.»; 
    d) al comma 33: 
      1) al primo periodo, le parole «per il restante 50  per  cento»
sono sostituite dalle seguenti «per il 45 per cento» e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «e, per il restante 5 per  cento  previa
verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio  di
cui al  comma  35  e  del  sistema  di  monitoraggio  previsto  dalla
regolamentazione attuativa del PNRR.»; 
      2) all'ultimo periodo, dopo le  parole  «avvenga  previa»  sono
inserite le seguenti:  «verifica  della  completa  alimentazione  del
sistema di monitoraggio di cui al comma 35, nonche'  del  sistema  di
monitoraggio previsto dalla regolamentazione  attuativa  del  PNRR  e
della»; 
    e) dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti: 
      «42-bis. Le risorse di cui al comma 42, relative agli anni  dal
2021 al 2026, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa  e
resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio  ECOFIN  del
13 luglio 2021, sono integrate con 100 milioni  di  euro  per  l'anno
2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.  Alle
risorse di cui al primo periodo si applicano le disposizioni  di  cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021. 
      42-ter. Agli oneri di cui al comma 42-bis, pari a  100  milioni
di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023 e 2024,  si  provvede  a  valere  sul  Fondo  di  rotazione  per
l'attuazione del Next Generation EU-Italia  di  cui  all'articolo  1,
comma 1037,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  secondo  le
modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. 
      42-quater. I comuni beneficiari delle risorse di cui  al  comma
42-bis, rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR
per la gestione, controllo e valutazione della  misura,  ivi  inclusi
gli obblighi in materia  di  comunicazione  e  informazione  previsti
dall'articolo  34  del  regolamento  (UE)  2021/241,  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche'  l'obbligo  di
alimentazione del sistema di monitoraggio.». 
  2. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 139-bis e' inserito il seguente: 
      «139-ter. I comuni beneficiari delle risorse di  cui  al  comma
139 per l'anno 2021, nonche' delle risorse di cui al  comma  139-bis,
confluite nell'ambito del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza
(PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN  del  13  luglio
2021, concludono i lavori entro il 31 marzo 2026  e  rispettano  ogni
disposizione impartita  in  attuazione  del  PNRR  per  la  gestione,
controllo e valutazione della misura, ivi  inclusi  gli  obblighi  in
materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 2021, nonche' l'obbligo di alimentazione del  sistema  di
monitoraggio.»; 
    b) al comma 145 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Le
disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche  in  caso  di
mancato rispetto dei termini di conclusione  dei  lavori  di  cui  al
comma 139-ter.». 
  3.  Ai  fini  del  rispetto  del  regolamento  (UE)  2021/241   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio  2021,  i  comuni
beneficiari delle risorse di  cui  al  presente  articolo  assicurano
l'alimentazione  tempestiva  del  sistema  di  monitoraggio  per   la
rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli
interventi finanziati,  con  particolare  riferimento  agli  elementi
anagrafici e identificativi  dell'operazione,  della  localizzazione,
dei soggetti correlati all'operazione,  delle  informazioni  inerenti
alle procedure di affidamento dei lavori, dei  costi  previsionali  e
delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e
finanziari, nonche' delle milestone e dei target collegati e di  ogni
altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione  attuativa
del  PNRR.  Conservano,  altresi',  tutti  gli  atti  e  la  relativa
documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati  e  li
rendono disponibili per le attivita' di controllo e di audit. Per  le
finalita' di cui al presente comma i soggetti attuatori integrano  le
informazioni presenti sui sistemi di monitoraggio  gia'  operativi  e
conservano la documentazione dei  lavori  utilizzando  le  specifiche
funzioni previste dal sistema  informatico  di  cui  all'articolo  1,
comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.