Art. 21 
 
                           Piani integrati 
 
  1. Al fine di favorire una migliore  inclusione  sociale  riducendo
l'emarginazione e le situazioni di  degrado  sociale,  promuovere  la
rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la
rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e  delle
aree pubbliche, nonche' sostenere progetti legati alle smart  cities,
con particolare riferimento ai trasporti ed  al  consumo  energetico,
sono assegnate risorse alle citta' metropolitane, in attuazione della
linea  progettuale  «Piani  Integrati  -  M5C2  -  Investimento  2.2»
nell'ambito del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  per  un
ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il  periodo
2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di  euro  per  l'anno
2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 632,65 milioni di
euro per l'anno 2024, di 855,12 milioni di euro per l'anno 2025 e  di
754,52 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede
a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next  Generation
EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30  dicembre
2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del
medesimo articolo 1. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono integrate, per  gli  anni  dal
2021 al 2024, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2,  lettera
l),  del  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. 
  3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite  tra  le  citta'
metropolitane in base al peso della radice quadrata della popolazione
residente in ciascuna area metropolitana moltiplicata per il quadrato
della mediana  dell'Indice  di  vulnerabilita'  sociale  e  materiale
(IVSM), come da tabella allegata al presente decreto (Allegato 1). 
  4. Al fine di rafforzare  gli  interventi  previsti  dal  comma  1,
nell'ambito del «Fondo Ripresa Resilienza Italia» di cui all'articolo
8 e' costituita una sezione con dotazione di 272 milioni di euro  per
l'attuazione della linea progettuale «Piani Integrati, BEI, Fondo dei
fondi - M5C2 - Intervento 2.2 b) del Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza. E' altresi' autorizzato il cofinanziamento  dei  progetti
ricompresi nei predetti Piani, con oneri a carico  del  bilancio  dei
soggetti attuatori di cui al comma 8, mediante stipula di  mutui  con
BEI, CEB, Cassa  Depositi  e  Prestiti  S.p.A.  e  sistema  bancario.
Restano, comunque, ferme per ciascun ente attuatore  le  disposizioni
specifiche   che   pongono   limiti   qualitativi   o    quantitativi
all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di  indebitamento
per ciascun ente, nonche' l'obbligo del rispetto degli  equilibri  di
cui ai decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 18  agosto  2000,
n. 267. 
  5. Le citta' metropolitane provvedono ad  individuare,  sulla  base
dei criteri di cui ai commi 6, 7 e  8  e  nei  limiti  delle  risorse
assegnate di cui al comma  3,  i  progetti  finanziabili  all'interno
della propria area urbana  entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  tenendo   conto   delle
progettualita' espresse anche dai comuni  appartenenti  alla  propria
area urbana. Resta fermo che  nel  caso  di  progettualita'  espressa
dalla  citta'  metropolitana  la  medesima  possa   avvalersi   delle
strutture amministrative del comune capoluogo che, pertanto,  diviene
soggetto attuatore. 
  6. I progetti oggetto di finanziamento, il  cui  costo  totale  non
puo' essere inferiore a 50 milioni  di  euro,  devono  riguardare  la
manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di
aree pubbliche  e  di  strutture  edilizie  pubbliche  esistenti  per
finalita' di interesse pubblico, il miglioramento della qualita'  del
decoro urbano e del tessuto sociale  e  ambientale,  con  particolare
riferimento allo sviluppo  e  potenziamento  dei  servizi  sociali  e
culturali e alla promozione delle  attivita'  culturali  e  sportive,
nonche' interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart
cities, con  particolare  riferimento  ai  trasporti  ed  al  consumo
energetico. 
  7. I progetti oggetto di finanziamento devono, inoltre, a  pena  di
inammissibilita': 
    a) intervenire su aree urbane il cui IVSM e'  superiore  a  99  o
superiore alla mediana dell'area territoriale; 
    b) avere un livello progettuale  che  assicuri  il  rispetto  dei
termini di cui al comma 10  e,  in  ogni  caso,  non  inferiore  alla
progettazione preliminare; 
    c)   assicurare,   nel   caso   di   edifici    oggetto    riuso,
rifunzionalizzazione o ristrutturazione, l'incremento di  almeno  due
classi energetiche; 
    d) assicurare  l'equilibrio  tra  zone  edificate  e  zone  verdi
nonche'  potenziare  l'autonomia  delle  persone  con  disabilita'  e
l'inclusione sociale attraverso la promozione di  servizi  sociali  e
sanitari a livello locale eliminando, laddove possibile, gli ostacoli
all'accesso agli alloggi e alle opportunita' di lavoro tenendo  conto
anche delle nuove possibilita' offerte dalle tecnologie; 
    e)  prevedere  la  valutazione  di  conformita'  alle  condizioni
collegate al principio del DNSH (Do Not Significant  Harm),  previsto
dall'all'articolo 17  del  regolamento  UE  2020/852  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020; 
    f) prevedere  la  quantificazione  del  target  obiettivo:  metri
quadri  area   interessata   all'intervento,   intesa   come   bacino
territoriale che beneficia dell'intervento. 
  8. I progetti oggetto di finanziamento possono, inoltre, prevedere: 
    a) la possibilita' di partecipazione dei privati,  attraverso  il
«Fondo Ripresa Resilienza Italia» di cui all'articolo  8  nel  limite
massimo del 25 per cento del costo totale dell'intervento; 
    b) la presenza facoltativa di start-up di servizi pubblici  nella
proposta progettuale; 
    c) la co-progettazione con il terzo settore. 
  9. I singoli interventi rientranti nei progetti integrati,  di  cui
al comma 6, sono identificati da CUP, di cui all'articolo  11,  della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, associati attraverso  modalita'  guidate
(template)   messe   a   disposizione   dal   Dipartimento   per   la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, all'interno del  Sistema  CUP,
secondo le specifiche fornite dal Ministero dell'interno -  Direzione
centrale per la finanza locale. Entro centoventi giorni dalla data di
entrata in  vigore  del  presente  decreto  le  citta'  metropolitane
comunicano al Ministero dell'interno  -  Direzione  centrale  per  la
finanza  locale  i  progetti  integrati  finanziabili,  completi  dei
soggetti attuatori, dei CUP identificativi  dei  singoli  interventi,
del cronoprogramma di  attuazione  degli  stessi.  A  tal  fine,  con
decreto del  Ministero  dell'interno  -  Direzione  centrale  per  la
finanza locale, entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto e' approvato il modello di  presentazione  delle
proposte progettuali integrate, contenente  le  indicazioni  per  una
corretta  classificazione  dei  progetti  integrati  e  dei   singoli
interventi che ne fanno parte, all'interno dell'anagrafica CUP. 
  10. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sono  assegnate  le
risorse ai soggetti attuatori per ciascun progetto integrato  oggetto
di finanziamento, di cui al comma 6, e per i singoli  interventi  che
ne fanno parte (identificati da CUP)  ed  e'  siglato  uno  specifico
«atto di adesione ed obbligo» contenente i criteri,  indirizzi  ed  i
relativi obblighi che regolano il rapporto con i soggetti  attuatori.
L'atto di adesione ed obbligo ed il decreto di cui al  primo  periodo
disciplinano altresi' i termini di avvio  e  conclusione  dei  lavori
(marzo 2026), le modalita' di erogazione e revoca  delle  risorse,  i
contenuti essenziali della documentazione di  gara  per  il  rispetto
DNSH  (Do  Not  Significant  Harm),  previsto  dall'articolo  17  del
regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
18 giugno 2020, ed ogni altro elemento utile per  il  rispetto  delle
disposizioni  riportate  nel  PNRR  per  la  gestione,  controllo   e
valutazione  della  misura,  ivi  inclusi  obblighi  in  materia   di
comunicazione  e   informazione   previsti   dall'articolo   34   del
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
12 febbraio 2021, in base alle  indicazioni  riportate  nell'atto  di
adesione  ed  obbligo  di  cui  al  primo  periodo,  e  l'obbligo  di
alimentazione   del    sistema    di    monitoraggio.    A    seguito
dell'assegnazione delle risorse, il Ministero dell'interno  trasmette
al Dipartimento  per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  la
lista dei CUP finanziati all'interno di ciascun piano integrato,  per
l'aggiornamento dell'anagrafe dei progetti nel sistema CUP. 
  11. Ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2021/241, i  soggetti
attuatori  assicurano  l'alimentazione  tempestiva  del  sistema   di
monitoraggio per la rilevazione  puntuale  dei  dati  di  avanzamento
attuativo degli interventi  finanziati  con  particolare  riferimento
agli elementi  anagrafici  e  identificativi  dell'operazione,  della
localizzazione,  dei   soggetti   correlati   all'operazione,   delle
informazioni inerenti le procedure di  affidamento  dei  lavori,  dei
costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli  avanzamenti
fisici, procedurali e finanziari,  nonche'  dei  milestone  e  target
collegati  e  di  ogni  altro  elemento  necessario  richiesto  dalla
regolamentazione attuativa del PNRR. Conservano, altresi', tutti  gli
atti  e  la  relativa  documentazione  giustificativa   su   supporti
informatici adeguati e li rendono disponibili  per  le  attivita'  di
controllo e di audit, ivi inclusi quelli relativi  all'individuazione
delle progettualita' di cui al comma 5.