Art. 21 Piani integrati 1. Al fine di favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, nonche' sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, sono assegnate risorse alle citta' metropolitane, in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2» nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 632,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 855,12 milioni di euro per l'anno 2025 e di 754,52 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono integrate, per gli anni dal 2021 al 2024, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. 3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite tra le citta' metropolitane in base al peso della radice quadrata della popolazione residente in ciascuna area metropolitana moltiplicata per il quadrato della mediana dell'Indice di vulnerabilita' sociale e materiale (IVSM), come da tabella allegata al presente decreto (Allegato 1). 4. Al fine di rafforzare gli interventi previsti dal comma 1, nell'ambito del «Fondo Ripresa Resilienza Italia» di cui all'articolo 8 e' costituita una sezione con dotazione di 272 milioni di euro per l'attuazione della linea progettuale «Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi - M5C2 - Intervento 2.2 b) del Piano nazionale di ripresa e resilienza. E' altresi' autorizzato il cofinanziamento dei progetti ricompresi nei predetti Piani, con oneri a carico del bilancio dei soggetti attuatori di cui al comma 8, mediante stipula di mutui con BEI, CEB, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e sistema bancario. Restano, comunque, ferme per ciascun ente attuatore le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento per ciascun ente, nonche' l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 18 agosto 2000, n. 267. 5. Le citta' metropolitane provvedono ad individuare, sulla base dei criteri di cui ai commi 6, 7 e 8 e nei limiti delle risorse assegnate di cui al comma 3, i progetti finanziabili all'interno della propria area urbana entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle progettualita' espresse anche dai comuni appartenenti alla propria area urbana. Resta fermo che nel caso di progettualita' espressa dalla citta' metropolitana la medesima possa avvalersi delle strutture amministrative del comune capoluogo che, pertanto, diviene soggetto attuatore. 6. I progetti oggetto di finanziamento, il cui costo totale non puo' essere inferiore a 50 milioni di euro, devono riguardare la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti per finalita' di interesse pubblico, il miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attivita' culturali e sportive, nonche' interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico. 7. I progetti oggetto di finanziamento devono, inoltre, a pena di inammissibilita': a) intervenire su aree urbane il cui IVSM e' superiore a 99 o superiore alla mediana dell'area territoriale; b) avere un livello progettuale che assicuri il rispetto dei termini di cui al comma 10 e, in ogni caso, non inferiore alla progettazione preliminare; c) assicurare, nel caso di edifici oggetto riuso, rifunzionalizzazione o ristrutturazione, l'incremento di almeno due classi energetiche; d) assicurare l'equilibrio tra zone edificate e zone verdi nonche' potenziare l'autonomia delle persone con disabilita' e l'inclusione sociale attraverso la promozione di servizi sociali e sanitari a livello locale eliminando, laddove possibile, gli ostacoli all'accesso agli alloggi e alle opportunita' di lavoro tenendo conto anche delle nuove possibilita' offerte dalle tecnologie; e) prevedere la valutazione di conformita' alle condizioni collegate al principio del DNSH (Do Not Significant Harm), previsto dall'all'articolo 17 del regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020; f) prevedere la quantificazione del target obiettivo: metri quadri area interessata all'intervento, intesa come bacino territoriale che beneficia dell'intervento. 8. I progetti oggetto di finanziamento possono, inoltre, prevedere: a) la possibilita' di partecipazione dei privati, attraverso il «Fondo Ripresa Resilienza Italia» di cui all'articolo 8 nel limite massimo del 25 per cento del costo totale dell'intervento; b) la presenza facoltativa di start-up di servizi pubblici nella proposta progettuale; c) la co-progettazione con il terzo settore. 9. I singoli interventi rientranti nei progetti integrati, di cui al comma 6, sono identificati da CUP, di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, associati attraverso modalita' guidate (template) messe a disposizione dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'interno del Sistema CUP, secondo le specifiche fornite dal Ministero dell'interno - Direzione centrale per la finanza locale. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le citta' metropolitane comunicano al Ministero dell'interno - Direzione centrale per la finanza locale i progetti integrati finanziabili, completi dei soggetti attuatori, dei CUP identificativi dei singoli interventi, del cronoprogramma di attuazione degli stessi. A tal fine, con decreto del Ministero dell'interno - Direzione centrale per la finanza locale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' approvato il modello di presentazione delle proposte progettuali integrate, contenente le indicazioni per una corretta classificazione dei progetti integrati e dei singoli interventi che ne fanno parte, all'interno dell'anagrafica CUP. 10. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono assegnate le risorse ai soggetti attuatori per ciascun progetto integrato oggetto di finanziamento, di cui al comma 6, e per i singoli interventi che ne fanno parte (identificati da CUP) ed e' siglato uno specifico «atto di adesione ed obbligo» contenente i criteri, indirizzi ed i relativi obblighi che regolano il rapporto con i soggetti attuatori. L'atto di adesione ed obbligo ed il decreto di cui al primo periodo disciplinano altresi' i termini di avvio e conclusione dei lavori (marzo 2026), le modalita' di erogazione e revoca delle risorse, i contenuti essenziali della documentazione di gara per il rispetto DNSH (Do Not Significant Harm), previsto dall'articolo 17 del regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, ed ogni altro elemento utile per il rispetto delle disposizioni riportate nel PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in base alle indicazioni riportate nell'atto di adesione ed obbligo di cui al primo periodo, e l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio. A seguito dell'assegnazione delle risorse, il Ministero dell'interno trasmette al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri la lista dei CUP finanziati all'interno di ciascun piano integrato, per l'aggiornamento dell'anagrafe dei progetti nel sistema CUP. 11. Ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2021/241, i soggetti attuatori assicurano l'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento attuativo degli interventi finanziati con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all'operazione, delle informazioni inerenti le procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonche' dei milestone e target collegati e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR. Conservano, altresi', tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attivita' di controllo e di audit, ivi inclusi quelli relativi all'individuazione delle progettualita' di cui al comma 5.