Art. 21
Piani integrati
1. Al fine di favorire una migliore inclusione sociale riducendo
l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la
rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la
rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle
aree pubbliche, nonche' sostenere progetti legati alle smart cities,
con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico,
sono assegnate risorse alle citta' metropolitane, in attuazione della
linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2»
nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per un
ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo
2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l'anno
2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 632,65 milioni di
euro per l'anno 2024, di 855,12 milioni di euro per l'anno 2025 e di
754,52 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede
a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation
EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del
medesimo articolo 1.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono integrate, per gli anni dal
2021 al 2024, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
l), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite tra le citta'
metropolitane in base al peso della radice quadrata della popolazione
residente in ciascuna area metropolitana moltiplicata per il quadrato
della mediana dell'Indice di vulnerabilita' sociale e materiale
(IVSM), come da tabella allegata al presente decreto (Allegato 1).
4. Al fine di rafforzare gli interventi previsti dal comma 1,
nell'ambito del «Fondo Ripresa Resilienza Italia» di cui all'articolo
8 e' costituita una sezione con dotazione di 272 milioni di euro per
l'attuazione della linea progettuale «Piani Integrati, BEI, Fondo dei
fondi - M5C2 - Intervento 2.2 b) del Piano nazionale di ripresa e
resilienza. E' altresi' autorizzato il cofinanziamento dei progetti
ricompresi nei predetti Piani, con oneri a carico del bilancio dei
soggetti attuatori di cui al comma 8, mediante stipula di mutui con
BEI, CEB, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e sistema bancario.
Restano, comunque, ferme per ciascun ente attuatore le disposizioni
specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi
all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento
per ciascun ente, nonche' l'obbligo del rispetto degli equilibri di
cui ai decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 18 agosto 2000,
n. 267.
5. Le citta' metropolitane provvedono ad individuare, sulla base
dei criteri di cui ai commi 6, 7 e 8 e nei limiti delle risorse
assegnate di cui al comma 3, i progetti finanziabili all'interno
della propria area urbana entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle
progettualita' espresse anche dai comuni appartenenti alla propria
area urbana. Resta fermo che nel caso di progettualita' espressa
dalla citta' metropolitana la medesima possa avvalersi delle
strutture amministrative del comune capoluogo che, pertanto, diviene
soggetto attuatore.
6. I progetti oggetto di finanziamento, il cui costo totale non
puo' essere inferiore a 50 milioni di euro, devono riguardare la
manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di
aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti per
finalita' di interesse pubblico, il miglioramento della qualita' del
decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, con particolare
riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e
culturali e alla promozione delle attivita' culturali e sportive,
nonche' interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart
cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo
energetico.
7. I progetti oggetto di finanziamento devono, inoltre, a pena di
inammissibilita':
a) intervenire su aree urbane il cui IVSM e' superiore a 99 o
superiore alla mediana dell'area territoriale;
b) avere un livello progettuale che assicuri il rispetto dei
termini di cui al comma 10 e, in ogni caso, non inferiore alla
progettazione preliminare;
c) assicurare, nel caso di edifici oggetto riuso,
rifunzionalizzazione o ristrutturazione, l'incremento di almeno due
classi energetiche;
d) assicurare l'equilibrio tra zone edificate e zone verdi
nonche' potenziare l'autonomia delle persone con disabilita' e
l'inclusione sociale attraverso la promozione di servizi sociali e
sanitari a livello locale eliminando, laddove possibile, gli ostacoli
all'accesso agli alloggi e alle opportunita' di lavoro tenendo conto
anche delle nuove possibilita' offerte dalle tecnologie;
e) prevedere la valutazione di conformita' alle condizioni
collegate al principio del DNSH (Do Not Significant Harm), previsto
dall'all'articolo 17 del regolamento UE 2020/852 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;
f) prevedere la quantificazione del target obiettivo: metri
quadri area interessata all'intervento, intesa come bacino
territoriale che beneficia dell'intervento.
8. I progetti oggetto di finanziamento possono, inoltre, prevedere:
a) la possibilita' di partecipazione dei privati, attraverso il
«Fondo Ripresa Resilienza Italia» di cui all'articolo 8 nel limite
massimo del 25 per cento del costo totale dell'intervento;
b) la presenza facoltativa di start-up di servizi pubblici nella
proposta progettuale;
c) la co-progettazione con il terzo settore.
9. I singoli interventi rientranti nei progetti integrati, di cui
al comma 6, sono identificati da CUP, di cui all'articolo 11, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, associati attraverso modalita' guidate
(template) messe a disposizione dal Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, all'interno del Sistema CUP,
secondo le specifiche fornite dal Ministero dell'interno - Direzione
centrale per la finanza locale. Entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto le citta' metropolitane
comunicano al Ministero dell'interno - Direzione centrale per la
finanza locale i progetti integrati finanziabili, completi dei
soggetti attuatori, dei CUP identificativi dei singoli interventi,
del cronoprogramma di attuazione degli stessi. A tal fine, con
decreto del Ministero dell'interno - Direzione centrale per la
finanza locale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e' approvato il modello di presentazione delle
proposte progettuali integrate, contenente le indicazioni per una
corretta classificazione dei progetti integrati e dei singoli
interventi che ne fanno parte, all'interno dell'anagrafica CUP.
10. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono assegnate le
risorse ai soggetti attuatori per ciascun progetto integrato oggetto
di finanziamento, di cui al comma 6, e per i singoli interventi che
ne fanno parte (identificati da CUP) ed e' siglato uno specifico
«atto di adesione ed obbligo» contenente i criteri, indirizzi ed i
relativi obblighi che regolano il rapporto con i soggetti attuatori.
L'atto di adesione ed obbligo ed il decreto di cui al primo periodo
disciplinano altresi' i termini di avvio e conclusione dei lavori
(marzo 2026), le modalita' di erogazione e revoca delle risorse, i
contenuti essenziali della documentazione di gara per il rispetto
DNSH (Do Not Significant Harm), previsto dall'articolo 17 del
regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2020, ed ogni altro elemento utile per il rispetto delle
disposizioni riportate nel PNRR per la gestione, controllo e
valutazione della misura, ivi inclusi obblighi in materia di
comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del
12 febbraio 2021, in base alle indicazioni riportate nell'atto di
adesione ed obbligo di cui al primo periodo, e l'obbligo di
alimentazione del sistema di monitoraggio. A seguito
dell'assegnazione delle risorse, il Ministero dell'interno trasmette
al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri la
lista dei CUP finanziati all'interno di ciascun piano integrato, per
l'aggiornamento dell'anagrafe dei progetti nel sistema CUP.
11. Ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2021/241, i soggetti
attuatori assicurano l'alimentazione tempestiva del sistema di
monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento
attuativo degli interventi finanziati con particolare riferimento
agli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, della
localizzazione, dei soggetti correlati all'operazione, delle
informazioni inerenti le procedure di affidamento dei lavori, dei
costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti
fisici, procedurali e finanziari, nonche' dei milestone e target
collegati e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla
regolamentazione attuativa del PNRR. Conservano, altresi', tutti gli
atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti
informatici adeguati e li rendono disponibili per le attivita' di
controllo e di audit, ivi inclusi quelli relativi all'individuazione
delle progettualita' di cui al comma 5.