Art. 22 
 
Misure per agevolare la realizzazione degli interventi finanziati con
  le risorse del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  volti  a
  fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico 
 
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  adottato
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa in Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
Regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  si  provvede
all'assegnazione e al trasferimento  alle  Regioni  e  alle  Province
autonome di Trento e  di  Bolzano  delle  risorse  finanziarie  della
missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR),  nella  misura  di   800   milioni   di   euro,   finalizzate
all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a  fronteggiare  il
rischio di alluvione e  il  rischio  idrogeologico  rientranti  nelle
tipologie di cui all'articolo 25, comma 2,  lettere  d)  ed  e),  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,  il  cui  coordinamento  e'
attribuito al Dipartimento della protezione civile  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, sulla base dei  piani  definiti  d'intesa
tra il citato Dipartimento, le Regioni  e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano entro  il  31  dicembre  2021  nel  rispetto  dei
criteri stabiliti  dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 5 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  n.
21 del 26 gennaio 2017. Con il  medesimo  decreto  sono  disciplinate
anche le modalita' di impiego delle citate risorse finanziarie  e  le
relative modalita' di gestione contabile.