ART. 26 
 
(Obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile  per  il  miglioramento
             della prestazione energetica degli edifici) 
 
1. I progetti di edifici  di  nuova  costruzione  ed  i  progetti  di
ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti, per  i  quali  la
richiesta del  titolo  edilizio  e'  presentata  decorsi  centottanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
prevedono l'utilizzo  di  fonti  rinnovabili  per  la  copertura  dei
consumi di calore, di elettricita' e per il raffrescamento secondo  i
principi minimi di integrazione di cui all'Allegato III del  presente
decreto. 
2. Ferma  restando  l'acquisizione  dei  relativi  atti  di  assenso,
comunque denominati, le disposizioni di cui al comma 1, si  applicano
agli edifici di cui alla Parte seconda e all'articolo 136,  comma  1,
lettere b) e c), del codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  di
cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  e  a  quelli
specificamente individuati come  tali  negli  strumenti  urbanistici,
solo ove non incompatibili con i suddetti vincoli. Qualora, a seguito
dell'acquisizione del parere dell'autorita' competente  sui  predetti
vincoli, il progettista evidenzi che il rispetto  delle  prescrizioni
implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto,
con particolare  riferimento  ai  caratteri  storici  e  artistici  e
paesaggistici, si applicano le disposizioni previste al comma 9. 
3. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano  agli  edifici
destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, e  comunque  da
rimuovere entro il termine di 24 mesi dalla data della fine lavori di
costruzione. A tal fine, l'indicazione di temporaneita' dell'edificio
e i termini per la rimozione devono  essere  espressamente  contenuti
nel pertinente titolo abilitativo alla costruzione. 
4. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, comporta il diniego
del rilascio del titolo edilizio. 
5. Il  progettista  inserisce  i  calcoli  e  le  verifiche  previste
dall'Allegato III nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, del
decreto  legislativo  4  agosto  2005,  n.   192,   o   provvedimento
equivalente  di  Regione  o  Provincia  autonoma.  Una  copia   della
relazione suddetta e' trasmessa al GSE ai fini del  monitoraggio  del
conseguimento degli obiettivi in  materia  di  fonti  rinnovabili  di
energia  e  al  fine  di  alimentare  il  Portale  per   l'efficienza
energetica degli edifici di cui  all'articolo  4-quater  del  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192. 
6. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili  realizzati  ai  fini
dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 1,  a  eccezione  di
quelli  realizzati  a  servizio  di  edifici  di  nuova  costruzione,
accedono agli incentivi statali  previsti  per  la  promozione  delle
fonti rinnovabili, ivi inclusi fondi di garanzia e fondi di rotazione
per l'erogazione di prestiti a tasso  agevolato,  fermo  restando  il
rispetto dei criteri e delle condizioni di  accesso  e  cumulabilita'
stabilite da ciascun meccanismo. 
7. Le Regioni e le Province autonome possono stabilire incrementi dei
valori  di  cui  all'Allegato  III  e  prevedere  che   il   rispetto
dell'obbligo di cui al comma 1, debba essere assicurato, in  tutto  o
in parte, ricorrendo ad  impieghi  delle  fonti  rinnovabili  diversi
dalla combustione delle biomasse, qualora cio' risulti necessario per
assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di
qualita' dell'aria. 
8. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali  o  comunali  in
materia di obbligo di  integrazione  delle  fonti  rinnovabili  negli
edifici sono adeguati alle disposizioni del presente  articolo  entro
centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. Decorso inutilmente il predetto  termine,  si  applicano  le
disposizioni di cui al presente articolo. 
9. L'impossibilita' tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli
obblighi di integrazione di  cui  al  comma  1,  e'  evidenziata  dal
progettista nella relazione di  cui  all'articolo  8,  comma  1,  del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dettagliata  esaminando
la  non  fattibilita'  di  tutte  le  diverse  opzioni   tecnologiche
disponibili.  In  tali  casi  il  valore  di  energia  primaria   non
rinnovabile  dell'edificio  e'  ridotto   secondo   quanto   previsto
all'Allegato III, paragrafo 4. 
10. Gli obblighi di cui al comma 1,  del  presente  articolo  non  si
applicano agli edifici pubblici posti nella disponibilita'  di  corpi
armati,  nel  caso  in  cui  l'adempimento   degli   stessi   risulti
incompatibile con la loro natura e con la  loro  destinazione  ovvero
qualora vengano in rilievo materiali  utilizzati  unicamente  a  fini
militari. 
11. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono abrogati  l'articolo  11  e  l'Allegato  3  al
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 
 
 
          Note all'art. 26: 
              - Si riporta il testo dell'art. 136, comma  1,  lettere
          b) e c), del citato decreto legislativo n. 42 del 2004: 
              «Art. 136  (Immobili  ed  aree  di  notevole  interesse
          pubblico) 
                b) le ville, i giardini  e  i  parchi,  non  tutelati
          dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice,
          che si distinguono per la loro non comune bellezza; 
                c) i complessi di cose  immobili  che  compongono  un
          caratteristico   aspetto   avente   valore    estetico    e
          tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;» 
              (omissis).". 
              - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, del  citato
          decreto legislativo n. 192 del 2005: 
              «Art.   8.   (Relazione   tecnica,    accertamenti    e
          ispezioni).- 1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito
          delle   rispettive   competenze    edili,    impiantistiche
          termotecniche,  elettriche   e   illuminotecniche,   devono
          inserire i calcoli e le  verifiche  previste  dal  presente
          decreto nella relazione tecnica di progetto  attestante  la
          rispondenza  alle  prescrizioni  per  il  contenimento  del
          consumo di energia degli edifici e  dei  relativi  impianti
          termici, che il proprietario dell'edificio,  o  chi  ne  ha
          titolo,   deve   depositare   presso   le   amministrazioni
          competenti,   in   doppia   copia,   contestualmente   alla
          dichiarazione di inizio  dei  lavori  complessivi  o  degli
          specifici  interventi   proposti,   o   alla   domanda   di
          acquisizione  del  titolo  abilitativo.  Tali  adempimenti,
          compresa  la  relazione,  non  sono  dovuti  in   caso   di
          installazione di pompa di calore avente potenza termica non
          superiore a 15 kW  e  di  sostituzione  del  generatore  di
          calore  dell'impianto  di  climatizzazione  avente  potenza
          inferiore alla soglia prevista dall'articolo  5,  comma  2,
          lettera g), regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro
          dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Gli schemi
          e le modalita' di riferimento  per  la  compilazione  della
          relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  per  la
          pubblica amministrazione e la semplificazione,  sentita  la
          Conferenza unificata, in funzione delle  diverse  tipologie
          di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni  importanti,
          interventi di riqualificazione energetica. 
              (omissis).". 
              - Si riporta il testo  dell'art.  4-quater  del  citato
          decreto legislativo n. 192 del 2005. 
              «Art. 4-quater  (Portale  Nazionale  sulla  prestazione
          energetica degli edifici).- 1. E' istituito,  presso  ENEA,
          il Portale Nazionale  sulla  prestazione  energetica  degli
          edifici, con lo scopo di fornire ai cittadini, alle imprese
          e  alla   pubblica   amministrazione   informazioni   sulla
          prestazione  energetica  degli  edifici,   sulle   migliori
          pratiche per le riqualificazioni  energetiche  efficaci  in
          termini di costi, sugli strumenti di  promozione  esistenti
          per migliorare la prestazione energetica degli edifici, ivi
          compresa  la  sostituzione  delle  caldaie  a  combustibile
          fossile con alternative piu' sostenibili, e sugli attestati
          di prestazione energetica. 
              2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui  al  comma
          1, secondo le modalita' previste  dal  decreto  di  cui  al
          comma 4, ENEA istituisce uno sportello unico finalizzato  a
          fornire assistenza ed ogni informazione utile: 
                a) ai cittadini e alle  imprese  relativamente:  alla
          mappatura energetica degli edifici, alla  conformita'  alla
          normativa di settore, alla valutazione  del  potenziale  di
          efficientamento  e  alla  selezione  delle   priorita'   di
          intervento, ivi compresi i piani  di  riqualificazione  per
          fasi  successive,  alla  selezione   degli   strumenti   di
          promozione piu' adeguati allo scopo, alla formazione  delle
          competenze professionali; 
                b) alla pubblica amministrazione relativamente:  alla
          mappatura energetica degli edifici, alla  conformita'  alla
          normativa di settore, alla valutazione  del  potenziale  di
          efficientamento  e  alla  selezione  delle   priorita'   di
          intervento, ivi compresi i piani  di  riqualificazione  per
          fasi  successive,  alla  selezione   degli   strumenti   di
          promozione  piu'  adeguati  allo   scopo,   anche   tramite
          l'utilizzo  dei  contratti  EPC,  alla   formazione   delle
          competenze tecniche. 
              3. Le attivita' di  cui  al  comma  1  sono  fornite  a
          seguito dell'acquisizione e dell'elaborazione, da parte del
          Portale, delle informazioni di cui al comma 4 relative alla
          consistenza  del  parco  immobiliare  nazionale,  alla  sua
          prestazione  energetica  e  ai  suoi  consumi   energetici,
          nonche' agli interventi gia' eseguiti  di  riqualificazione
          energetica degli edifici. 
              4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente disposizione,  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  il  Ministro
          dell'economia  e  delle   finanze   e   il   Ministro   per
          l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita la
          Conferenza Unificata, individua, con apposito  decreto,  le
          modalita' di funzionamento del portale di cui al  comma  1,
          sia in termini di erogazione del servizio che  di  gestione
          dei flussi  informativi,  oltre  alle  opportune  forme  di
          collaborazione   e   raccordo   tra   le    amministrazioni
          interessate, per le quali risulti prioritario il ricorso  a
          dati organizzati dei catasti regionali, laddove  esistenti,
          che alimentino il portale nazionale mediante meccanismi  di
          interoperabilita' tra i sistemi, per assicurare un celere e
          compiuto afflusso per via telematica dei dati presenti: 
                a)  nel  catasto  degli  attestati   di   prestazione
          energetica di cui all'articolo 6, comma 12, lettera d), ivi
          comprese le informazioni sugli impianti termici; 
                b) nella banca dati di cui al  decreto  del  Ministro
          dello sviluppo economico 2 maggio  2018,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 14  maggio  2018,  n.  110,  recante
          "Modalita' di gestione dei flussi  informativi  alla  banca
          dati istituita presso il  Gestore  Servizi  Energetici  GSE
          S.p.a. relativa agli incentivi nei settori  dell'efficienza
          energetica  e  della  produzione  di   energia   da   fonti
          rinnovabili"; 
                c) nel database "Progetto Patrimonio  della  PA",  ai
          sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge  23  dicembre
          2009, n. 191; 
                d) nel Sistema  informativo  sulle  operazioni  degli
          enti pubblici (SIOPE), relativi alle sole  informazioni  di
          spesa per i consumi  energetici,  di  cui  all'articolo  28
          della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  e  all'articolo  14,
          commi da 6 a 11, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
                e)  nel  Sistema  informatico  integrato  di  cui  al
          decreto-legge  8  luglio  2010,  n.  105,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  13  agosto  2010,  n.  129,  e
          relativi alle utenze intestate agli utenti privati  e  alle
          Pubbliche amministrazioni, previa stipula di un  protocollo
          d'intesa tra l'ENEA e l'Acquirente  Unico  S.p.A.,  sentiti
          l'Autorita' di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente  e
          il Garante per la protezione dei dati personali. 
              5. Il portale di cui al comma 1 e' alimentato  da  ogni
          altra informazione  relativa  alla  consistenza  del  parco
          immobiliare, ai consumi energetici  e  agli  interventi  di
          riqualificazione energetica degli edifici pubblici, gia' in
          possesso della pubblica amministrazione, nonche'  dai  dati
          relativi all'adozione di  contratti  EPC  per  gli  edifici
          della pubblica amministrazione stessa, ove disponibili, dei
          quali tiene apposito registro. 
              6. Il portale di cui al comma  1  fornisce  supporto  e
          ogni  informazione  utile  al  Ministero   dello   sviluppo
          economico, al Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e del mare e, previa richiesta, alla  Conferenza
          Unificata, necessari  ad  assicurare  il  monitoraggio  del
          raggiungimento degli  obiettivi  nazionali  in  materia  di
          efficienza  energetica   e   integrazione   delle   energie
          rinnovabili  negli  edifici,   per   l'elaborazione   delle
          strategie e dei  programmi  di  promozione  in  materia  di
          efficienza  energetica  negli  edifici,  nonche'   per   le
          attivita' di cui all'articolo 10, comma 2. 
              7. Il portale di cui al comma 1 fornisce, per finalita'
          statistiche e di studio, anche in  forma  aggregata  e  nel
          rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati
          personali, i dati e le elaborazioni realizzate  secondo  le
          modalita' definite con  il  decreto  di  cui  al  comma  4.
          Inoltre, rende disponibili  anche  ai  singoli  proprietari
          degli immobili  i  dati  del  sistema  informativo  di  cui
          all'articolo  6,  comma  12,  lettera  d),  confluiti   nel
          portale.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 11 del  citato  decreto
          legislativo n. 28 del 2011: 
              «Art.  11  (Obbligo   di   integrazione   delle   fonti
          rinnovabili negli edifici  di  nuova  costruzione  e  negli
          edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti).
          - 1. I progetti  di  edifici  di  nuova  costruzione  ed  i
          progetti  di  ristrutturazioni  rilevanti   degli   edifici
          esistenti prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per  la
          copertura dei consumi di calore, di elettricita' e  per  il
          raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione  e
          le decorrenze di cui  all'allegato  3.  Nelle  zone  A  del
          decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
          1444, le soglie percentuali  di  cui  all'Allegato  3  sono
          ridotte del  50  per  cento.  Le  leggi  regionali  possono
          stabilire incrementi dei valori di cui all'allegato 3. 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano
          agli edifici di cui alla Parte seconda e all'articolo  136,
          comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni  culturali  e
          del paesaggio, di cui al  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004,  n.  42,  e  successive  modificazioni,  e  a  quelli
          specificamente  individuati  come  tali   negli   strumenti
          urbanistici,  qualora  il  progettista  evidenzi   che   il
          rispetto   delle   prescrizioni   implica    un'alterazione
          incompatibile  con  il  loro  carattere  o   aspetto,   con
          particolare riferimento ai caratteri storici e artistici. 
              3.  L'inosservanza  dell'obbligo  di  cui  al  comma  1
          comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. 
              4.  Gli  impianti  alimentati  da   fonti   rinnovabili
          realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di  cui
          all'allegato 3 del presente decreto accedono agli incentivi
          statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili,
          limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il
          rispetto dei medesimi obblighi.  Per  i  medesimi  impianti
          resta ferma la possibilita' di accesso a fondi di  garanzia
          e di rotazione. 
              5. Sono abrogati: 
                a)  l'articolo  4,  comma  1-bis,  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 
                b) l'articolo 4, commi  22  e  23,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59. 
              6. Nei  piani  di  qualita'  dell'aria  previsti  dalla
          vigente  normativa,  le  regioni  e  le  province  autonome
          possono prevedere  che  i  valori  di  cui  all'allegato  3
          debbano essere assicurati, in tutto o in parte,  ricorrendo
          ad  impieghi  delle   fonti   rinnovabili   diversi   dalla
          combustione delle biomasse, qualora cio' risulti necessario
          per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento
          dei valori  di  qualita'  dell'aria  relativi  a  materiale
          particolato (PM 10 e PM 2,5) e ad  idrocarburi  policiclici
          aromatici (IPA). 
              7. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali  o
          comunali  sono  adeguati  alle  disposizioni  del  presente
          articolo entro 180 giorni dalla data di entrata  in  vigore
          del  presente  decreto.  Decorso  inutilmente  il  predetto
          termine, si applicano le disposizioni di  cui  al  presente
          articolo.". 
              - L'Allegato 3 al citato decreto legislativo n. 28, del
          2011, reca: "Obblighi per i nuovi  edifici  o  gli  edifici
          sottoposti a ristrutturazioni rilevanti".