ART. 27
(Obbligo di incremento dell'energia rinnovabile termica nelle
forniture di energia)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le societa' che effettuano
vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento
e il raffrescamento a soggetti terzi per quantita' superiori a 500
TEP annui provvedono affinche' una quota dell'energia venduta sia
rinnovabile.
2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica da adottarsi
entro il 31 dicembre 2022 sono definite le modalita':
a) di attuazione dell'obbligo di cui al comma 1, secondo traiettorie
annuali coerenti con gli obiettivi generali di cui all'articolo 3,
comma 2;
b) di verifica del rispetto dell'obbligo di cui al comma 1;
c) con cui puo' essere ridotta la soglia di cui al comma 1, tenendo
conto dell'evoluzione del grado di raggiungimento degli obiettivi
di cui all'articolo 3, e della sostenibilita' economica degli
investimenti;
d) con cui i soggetti obbligati che non rispettano l'obbligo di cui
al comma 1 provvedono al versamento di un contributo compensativo
in un fondo appositamente costituito presso la Cassa per i servizi
energetici e ambientali finalizzato alla realizzazione di
interventi con effetto equivalente ai fini del raggiungimento
degli obiettivi di cui all'articolo 3;
e) per l'utilizzo delle risorse confluite nel fondo di cui alla
lettera d), secondo criteri di massima efficienza e riduzione dei
costi nell'individuazione dei contributi compensativi per i
soggetti obbligati al versamento.