ART. 27 
 
(Obbligo  di  incremento  dell'energia  rinnovabile   termica   nelle
                        forniture di energia) 
 
1. A decorrere dal  1°  gennaio  2024,  le  societa'  che  effettuano
vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento
e il raffrescamento a soggetti terzi per quantita'  superiori  a  500
TEP annui provvedono affinche' una  quota  dell'energia  venduta  sia
rinnovabile. 
2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica da  adottarsi
entro il 31 dicembre 2022 sono definite le modalita': 
a) di attuazione dell'obbligo di cui al comma 1, secondo  traiettorie
   annuali coerenti con gli obiettivi generali di cui all'articolo 3,
   comma 2; 
b) di verifica del rispetto dell'obbligo di cui al comma 1; 
c) con cui puo' essere ridotta la soglia di cui al comma  1,  tenendo
   conto dell'evoluzione del grado di raggiungimento degli  obiettivi
   di cui all'articolo 3,  e  della  sostenibilita'  economica  degli
   investimenti; 
d) con cui i soggetti obbligati che non rispettano l'obbligo  di  cui
   al comma 1 provvedono al versamento di un contributo  compensativo
   in un fondo appositamente costituito presso la Cassa per i servizi
   energetici  e  ambientali  finalizzato   alla   realizzazione   di
   interventi con effetto  equivalente  ai  fini  del  raggiungimento
   degli obiettivi di cui all'articolo 3; 
e) per l'utilizzo delle risorse  confluite  nel  fondo  di  cui  alla
   lettera d), secondo criteri di massima efficienza e riduzione  dei
   costi  nell'individuazione  dei  contributi  compensativi  per   i
   soggetti obbligati al versamento.