ART. 28 (Accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine) 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gestore dei Mercati Energetici - GME S.p.A. (di seguito: GME), al fine di assicurare un avvio graduale delle contrattazioni di lungo termine di energia rinnovabile, realizza una bacheca informatica con lo scopo di promuovere l'incontro tra le parti potenzialmente interessate alla stipula di tali contratti. La bacheca, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, prevede l'obbligo di registrazione dei dati dei contratti che risultano necessari a garantire la massima diffusione degli esiti e il monitoraggio, anche ai fini della realizzazione del mercato organizzato di cui al comma 2. 2. Tenuto conto dell'evoluzione del mercato dei contratti di lungo termine, della liquidita' della domanda e dell'offerta, nonche' di specifici rapporti di monitoraggio forniti dal GME, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire indirizzi al GME stesso, affinche' sia sviluppata una piattaforma di mercato organizzato, a partecipazione volontaria, per la negoziazione di lungo termine di energia da fonti rinnovabili. La disciplina della piattaforma di mercato e' approvata con decreto del Ministro della transizione ecologica, sentita l'ARERA, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 199, n. 79. 3. L'articolo 18 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 9 agosto 2019, e' abrogato. 4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Concessionaria Servizi Informativi Pubblici - Consip S.p.A. (di seguito: Consip) definisce, con il supporto del GSE, uno o piu' strumenti di gara per la fornitura di energia da fonti rinnovabili alla Pubblica amministrazione attraverso schemi di accordo per la compravendita di energia elettrica di lungo termine. L'utilizzo degli strumenti di gara di cui al primo periodo si aggiunge alle procedure di acquisto per forniture di energia elettrica da fonti rinnovabili definite da Consip, nell'ambito del piano d'azione nazionale sugli acquisti verdi della pubblica amministrazione, al fine di consentire a quest'ultima di acquistare prevalentemente energia da fonti rinnovabili. 5. Al fine di garantire l'aggregazione di piu' clienti finali e la partecipazione attiva dei consumatori, domestici e non domestici, connessi in bassa e media tensione, nell'acquisto di energia elettrica a lungo termine prodotta da impianti a fonti rinnovabili, l'ARERA, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, integra le linee guida in materia di gruppi di acquisto di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124, in modo da promuovere, fra le diverse modalita', anche l'approvvigionamento mediante contratti di lungo termine, anche per il tramite degli aggregatori indipendenti e prevedendo che i consumatori interessati ricevano adeguata assistenza informativa per l'adesione alla piattaforma di cui al comma 1.
Note all'art. 28: - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 79 del 1999: «Art. 5. (Funzioni di gestore del mercato). - 1. La gestione economica del mercato elettrico e' affidata ad un gestore del mercato. Il gestore del mercato e' una societa' per azioni, costituita dal gestore della rete di trasmissione nazionale entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Esso organizza il mercato stesso secondo criteri di neutralita', trasparenza, obiettivita', nonche' di concorrenza tra produttori, assicurando altresi' la gestione economica di un'adeguata disponibilita' della riserva di potenza. La disciplina del mercato, predisposta dal gestore del mercato entro un anno dalla data della propria costituzione, e' approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Essa, in particolare, prevede, nel rispetto dei predetti criteri, i compiti del gestore del mercato in ordine al bilanciamento della domanda e dell'offerta e gli obblighi di produttori e importatori di energia elettrica che non si avvalgono di quanto disposto dall'articolo 6. (omissis).". - Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto ministeriale 4 luglio 2019 (Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione) pubblicato nella G.U.R.I. 9 agosto 2019, n. 186: «Art. 18 (Contrattazione di lungo termine di energia rinnovabile).- 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il GME, sulla base dei criteri di cui al presente articolo, avvia una consultazione pubblica per la predisposizione di una disciplina per la realizzazione di una piattaforma di mercato per la negoziazione di lungo termine di energia da fonti rinnovabili. La predetta disciplina e' approvata con le modalita' di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e successive modificazioni. 2. Possono accedere alla piattaforma di mercato di cui al comma 1 le offerte di produttori di energia da impianti a fonti rinnovabili aventi tutte le seguenti caratteristiche: a) gli impianti devono essere di nuova costruzione, integralmente ricostruiti o riattivati, oggetto di un intervento di potenziamento o di rifacimento, cosi' come definiti dal decreto 23 giugno 2016; b) gli impianti devono essere entrati in esercizio successivamente al 1° gennaio 2017; c) gli impianti non beneficiano di incentivi sull'energia prodotta. 3. Nell'ambito della piattaforma di mercato di cui al comma 1, possono formulare offerte i soggetti titolari di impianti di cui al comma 2 non ancora in esercizio, ma dotati di tutti i titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio, dei titoli concessori, ove previsti, e del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva. In tal caso, le offerte sono riferite alla produzione dell'impianto successiva alla data di entrata in esercizio. 4. Il produttore che intende accedere alla piattaforma di cui al comma 1 formula richiesta al GSE per la qualifica dell'impianto. Il GSE verifica il rispetto delle condizioni di cui al comma 2 e rilascia la relativa qualifica entro 60 giorni, dandone comunicazione al GME. Gli esiti della qualifica sono successivamente trasmessi all'acquirente dell'energia prodotta. Gli impianti qualificati non possono partecipare alle procedure di asta e registro di cui al presente decreto. 5. Fermo restando il comma 2, i soggetti titolari degli impianti e gli acquirenti possono partecipare alla piattaforma in forma singola o associata, ovvero mediante aggregatori. 6. L'ARERA adotta, se necessario, disposizioni atte a rimuovere le eventuali barriere regolatorie per il finanziamento di nuove iniziative a fonti rinnovabili tramite il meccanismo di mercato di cui al presente articolo. L'Arera stabilisce altresi' le modalita' con le quali sono coperte le spese per lo sviluppo della piattaforma di cui al comma 1 e le modalita' con le quali le medesime spese e le spese di gestione sono recuperate dai soggetti che accedono alla piattaforma. 7. Il GSE sottopone al Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, una proposta per l'aggiornamento della procedura per l'identificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed emissione e gestione delle garanzie di origine di cui all'art. 31, comma 1, del decreto interministeriale 6 luglio 2012, al fine di consentire l'annullamento delle garanzie d'origine anche direttamente da parte degli utilizzatori finali. 8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite specifiche misure e procedure per favorire l'applicazione dei contratti di lungo termine per gli acquisti della pubblica amministrazione, anche nell'ambito del Piano d'azione nazionale sugli acquisti verdi della Pubblica amministrazione e delle procedure di acquisto per forniture di energia tramite gara della Consip per la pubblica amministrazione. 9. La partecipazione alla piattaforma di cui al presente articolo e' volontaria e resta ferma la facolta' di stipulare contratti di lungo termine anche al di fuori degli schemi di contratto di cui al comma 6. L'ARERA stabilisce le modalita' per la registrazione di tali contratti, ai fini della partecipazione alla piattaforma. 10. Fino alla data di piena operativita' della piattaforma di cui al comma 1, il GSE, previo accordo dei soggetti che hanno ottenuto la qualifica di cui al comma 4, rende disponibile sul proprio sito le caratteristiche dei progetti e promuove l'incontro con le parti potenzialmente interessate alla stipula di contratti di lungo termine.". - La legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e' pubblicata nella G.U.R.I. 14 agosto 2017, n. 189.