ART. 28 
 
(Accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a
                           lungo termine) 
 
1. Entro centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il Gestore dei Mercati Energetici - GME S.p.A.  (di
seguito:  GME),  al  fine  di  assicurare  un  avvio  graduale  delle
contrattazioni di lungo termine di energia rinnovabile, realizza  una
bacheca informatica con lo scopo  di  promuovere  l'incontro  tra  le
parti potenzialmente interessate alla stipula di tali  contratti.  La
bacheca, nel rispetto della normativa in materia  di  protezione  dei
dati personali, prevede  l'obbligo  di  registrazione  dei  dati  dei
contratti che risultano necessari a garantire la  massima  diffusione
degli esiti e il monitoraggio, anche ai fini della realizzazione  del
mercato organizzato di cui al comma 2. 
2. Tenuto conto dell'evoluzione del mercato dei  contratti  di  lungo
termine, della liquidita' della domanda e  dell'offerta,  nonche'  di
specifici rapporti di monitoraggio  forniti  dal  GME,  il  Ministero
della transizione ecologica puo' fornire  indirizzi  al  GME  stesso,
affinche' sia sviluppata una piattaforma di  mercato  organizzato,  a
partecipazione volontaria, per la negoziazione di  lungo  termine  di
energia da fonti rinnovabili.  La  disciplina  della  piattaforma  di
mercato e' approvata  con  decreto  del  Ministro  della  transizione
ecologica, sentita l'ARERA, ai sensi dell'articolo 5,  comma  1,  del
decreto legislativo 16 marzo 199, n. 79. 
3. L'articolo 18 del decreto del Ministro dello sviluppo economico  4
luglio 2019, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 186 del 9 agosto 2019, e' abrogato. 
4. Entro centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, la Concessionaria Servizi  Informativi  Pubblici  -
Consip S.p.A. (di seguito: Consip) definisce,  con  il  supporto  del
GSE, uno o piu' strumenti di gara per  la  fornitura  di  energia  da
fonti rinnovabili alla Pubblica amministrazione attraverso schemi  di
accordo per la compravendita di energia elettrica di  lungo  termine.
L'utilizzo degli strumenti  di  gara  di  cui  al  primo  periodo  si
aggiunge  alle  procedure  di  acquisto  per  forniture  di   energia
elettrica da fonti rinnovabili definite da  Consip,  nell'ambito  del
piano  d'azione  nazionale  sugli  acquisti  verdi   della   pubblica
amministrazione, al fine di consentire a quest'ultima  di  acquistare
prevalentemente energia da fonti rinnovabili. 
5. Al fine di garantire l'aggregazione di piu' clienti  finali  e  la
partecipazione attiva dei consumatori,  domestici  e  non  domestici,
connessi  in  bassa  e  media  tensione,  nell'acquisto  di   energia
elettrica a lungo termine prodotta da impianti a  fonti  rinnovabili,
l'ARERA, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, integra le linee guida  in  materia  di  gruppi  di
acquisto di cui alla  legge  4  agosto  2017,  n.  124,  in  modo  da
promuovere, fra  le  diverse  modalita',  anche  l'approvvigionamento
mediante contratti di lungo  termine,  anche  per  il  tramite  degli
aggregatori indipendenti e prevedendo che i  consumatori  interessati
ricevano  adeguata  assistenza  informativa   per   l'adesione   alla
piattaforma di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 28: 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, del  citato
          decreto legislativo n. 79 del 1999: 
              «Art. 5. (Funzioni di gestore del  mercato).  -  1.  La
          gestione economica del mercato elettrico e' affidata ad  un
          gestore del mercato. Il gestore del mercato e' una societa'
          per  azioni,  costituita  dal   gestore   della   rete   di
          trasmissione  nazionale  entro  nove  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. Esso  organizza  il
          mercato stesso secondo criteri di neutralita', trasparenza,
          obiettivita',  nonche'  di  concorrenza   tra   produttori,
          assicurando altresi' la gestione economica  di  un'adeguata
          disponibilita' della riserva di potenza. La disciplina  del
          mercato, predisposta dal gestore del mercato entro un  anno
          dalla data della propria  costituzione,  e'  approvata  con
          decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
          dell'artigianato,   sentita   l'Autorita'   per   l'energia
          elettrica e il gas.  Essa,  in  particolare,  prevede,  nel
          rispetto dei predetti criteri, i compiti  del  gestore  del
          mercato  in  ordine  al  bilanciamento  della   domanda   e
          dell'offerta e gli obblighi di produttori e importatori  di
          energia elettrica che non si avvalgono di  quanto  disposto
          dall'articolo 6. 
              (omissis).". 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  18  del   decreto
          ministeriale 4  luglio  2019  (Incentivazione  dell'energia
          elettrica prodotta dagli impianti eolici on  shore,  solari
          fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei  processi
          di depurazione) pubblicato nella G.U.R.I. 9 agosto 2019, n.
          186: 
              «Art. 18 (Contrattazione di lungo  termine  di  energia
          rinnovabile).- 1. Entro centottanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto il GME,  sulla  base
          dei  criteri  di  cui  al  presente  articolo,  avvia   una
          consultazione  pubblica  per  la  predisposizione  di   una
          disciplina per  la  realizzazione  di  una  piattaforma  di
          mercato per la negoziazione di lungo termine di energia  da
          fonti rinnovabili. La predetta disciplina e' approvata  con
          le modalita' di  cui  all'art.  5,  comma  1,  del  decreto
          legislativo n. 79 del 1999 e successive modificazioni. 
              2. Possono accedere alla piattaforma di mercato di  cui
          al comma 1 le offerte di produttori di energia da  impianti
          a   fonti   rinnovabili   aventi    tutte    le    seguenti
          caratteristiche: 
                a) gli impianti devono essere di  nuova  costruzione,
          integralmente  ricostruiti  o  riattivati,  oggetto  di  un
          intervento di potenziamento o di  rifacimento,  cosi'  come
          definiti dal decreto 23 giugno 2016; 
                b) gli impianti devono essere  entrati  in  esercizio
          successivamente al 1° gennaio 2017; 
                c)  gli  impianti  non   beneficiano   di   incentivi
          sull'energia prodotta. 
              3. Nell'ambito della piattaforma di mercato di  cui  al
          comma 1, possono formulare offerte i soggetti  titolari  di
          impianti di cui al comma 2  non  ancora  in  esercizio,  ma
          dotati di tutti i titoli  abilitativi  alla  costruzione  e
          all'esercizio, dei titoli concessori, ove previsti,  e  del
          preventivo di connessione alla rete elettrica accettato  in
          via definitiva. In tal caso, le offerte sono riferite  alla
          produzione dell'impianto successiva alla data di entrata in
          esercizio. 
              4. Il produttore che intende accedere alla  piattaforma
          di cui al comma 1 formula richiesta al GSE per la qualifica
          dell'impianto. Il GSE verifica il rispetto delle condizioni
          di cui al comma 2 e rilascia la relativa qualifica entro 60
          giorni, dandone  comunicazione  al  GME.  Gli  esiti  della
          qualifica  sono  successivamente  trasmessi  all'acquirente
          dell'energia prodotta. Gli impianti qualificati non possono
          partecipare alle procedure di asta e  registro  di  cui  al
          presente decreto. 
              5. Fermo restando il comma 2, i soggetti titolari degli
          impianti  e  gli  acquirenti   possono   partecipare   alla
          piattaforma in forma singola o associata,  ovvero  mediante
          aggregatori. 
              6. L'ARERA adotta, se necessario, disposizioni  atte  a
          rimuovere  le  eventuali  barriere   regolatorie   per   il
          finanziamento  di  nuove  iniziative  a  fonti  rinnovabili
          tramite  il  meccanismo  di  mercato  di  cui  al  presente
          articolo. L'Arera stabilisce altresi' le modalita'  con  le
          quali  sono  coperte  le  spese  per  lo   sviluppo   della
          piattaforma di cui al comma 1 e le modalita' con  le  quali
          le medesime spese e le spese di  gestione  sono  recuperate
          dai soggetti che accedono alla piattaforma. 
              7.  Il  GSE  sottopone  al  Ministero  dello   sviluppo
          economico, entro novanta giorni dall'entrata in vigore  del
          presente decreto, una proposta  per  l'aggiornamento  della
          procedura per l'identificazione degli  impianti  alimentati
          da fonti rinnovabili ed emissione e gestione delle garanzie
          di origine  di  cui  all'art.  31,  comma  1,  del  decreto
          interministeriale 6 luglio  2012,  al  fine  di  consentire
          l'annullamento delle garanzie d'origine anche  direttamente
          da parte degli utilizzatori finali. 
              8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
          concerto con il Ministro dell'ambiente,  della  tutela  del
          territorio e del mare, sentito il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, da emanare entro  sei  mesi  dalla  data  di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto,  sono  definite
          specifiche misure e procedure per  favorire  l'applicazione
          dei contratti di  lungo  termine  per  gli  acquisti  della
          pubblica  amministrazione,  anche  nell'ambito  del   Piano
          d'azione nazionale  sugli  acquisti  verdi  della  Pubblica
          amministrazione e delle procedure di acquisto per forniture
          di energia  tramite  gara  della  Consip  per  la  pubblica
          amministrazione. 
              9.  La  partecipazione  alla  piattaforma  di  cui   al
          presente articolo e' volontaria e resta ferma  la  facolta'
          di stipulare contratti di lungo termine anche al  di  fuori
          degli schemi di  contratto  di  cui  al  comma  6.  L'ARERA
          stabilisce  le  modalita'  per  la  registrazione  di  tali
          contratti, ai fini della partecipazione alla piattaforma. 
              10.  Fino  alla  data  di  piena   operativita'   della
          piattaforma di cui al comma 1, il GSE, previo  accordo  dei
          soggetti che hanno ottenuto la qualifica di cui al comma 4,
          rende disponibile sul proprio sito le  caratteristiche  dei
          progetti e promuove l'incontro con le parti  potenzialmente
          interessate alla stipula di contratti di lungo termine.". 
              - La legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per  il
          mercato e la concorrenza) e' pubblicata nella  G.U.R.I.  14
          agosto 2017, n. 189.