ART. 29 
 
                  (Requisiti e specifiche tecniche) 
 
1. Decorsi centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, gli impianti di produzione di  energia  termica  da
fonti rinnovabili  che  richiedono  incentivi,  comunque  denominati,
rispettano i requisiti minimi di cui all'Allegato IV. 
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono abrogati l'articolo
10 e l'Allegato 2 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 
 
 
          Note all'art. 29: 
              - Si riporta il testo dell'art. 10 del  citato  decreto
          legislativo n. 28 del 2011: 
              «Art. 10 (Requisiti e specifiche tecniche).- 1. Decorso
          un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  gli  impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili
          accedono agli incentivi statali a condizione che rispettino
          i requisiti e le specifiche tecniche di cui all'allegato 2.
          Sono  fatte  salve  le  diverse  decorrenze  indicate   nel
          medesimo allegato 2. 
              2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto, e successivamente  con  frequenza  almeno
          biennale, UNI e CEI trasmettono al Ministero dello sviluppo
          economico e al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare una rassegna della vigente  normativa
          tecnica europea, tra cui i marchi di qualita' ecologica, le
          etichette energetiche e gli altri  sistemi  di  riferimento
          tecnico creati da  organismi  europei  di  normalizzazione,
          applicabili ai componenti, agli impianti e ai  sistemi  che
          utilizzano   fonti   rinnovabili.   La   rassegna   include
          informazioni sulle norme tecniche in elaborazione. 
              3. Sulla base della documentazione di cui al  comma  2,
          l'allegato 2 e' periodicamente aggiornato con  decreto  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare. La decorrenza dell'efficacia del decreto e' stabilita
          tenendo conto  dei  tempi  necessari  all'adeguamento  alle
          norme tecniche con riguardo alle diverse taglie di impianto
          e non puo' essere  fissata  prima  di  un  anno  dalla  sua
          pubblicazione. 
              4. - 5. 
              6. Il comma 4  non  si  applica  agli  impianti  solari
          fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree  agricole
          che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di
          entrata in vigore del presente decreto o per  i  quali  sia
          stata presentata richiesta per il conseguimento del  titolo
          entro il 1° gennaio 2011, a condizione  in  ogni  caso  che
          l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto.". 
              - L'Allegato 2 al citato decreto legislativo n. 28  del
          2011, reca: "Requisiti e specifiche tecniche degli impianti
          alimentati da fonti rinnovabili ai fini  dell'accesso  agli
          incentivi nazionali".