ART. 29
(Requisiti e specifiche tecniche)
1. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, gli impianti di produzione di energia termica da
fonti rinnovabili che richiedono incentivi, comunque denominati,
rispettano i requisiti minimi di cui all'Allegato IV.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono abrogati l'articolo
10 e l'Allegato 2 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Note all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto
legislativo n. 28 del 2011:
«Art. 10 (Requisiti e specifiche tecniche).- 1. Decorso
un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili
accedono agli incentivi statali a condizione che rispettino
i requisiti e le specifiche tecniche di cui all'allegato 2.
Sono fatte salve le diverse decorrenze indicate nel
medesimo allegato 2.
2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e successivamente con frequenza almeno
biennale, UNI e CEI trasmettono al Ministero dello sviluppo
economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare una rassegna della vigente normativa
tecnica europea, tra cui i marchi di qualita' ecologica, le
etichette energetiche e gli altri sistemi di riferimento
tecnico creati da organismi europei di normalizzazione,
applicabili ai componenti, agli impianti e ai sistemi che
utilizzano fonti rinnovabili. La rassegna include
informazioni sulle norme tecniche in elaborazione.
3. Sulla base della documentazione di cui al comma 2,
l'allegato 2 e' periodicamente aggiornato con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. La decorrenza dell'efficacia del decreto e' stabilita
tenendo conto dei tempi necessari all'adeguamento alle
norme tecniche con riguardo alle diverse taglie di impianto
e non puo' essere fissata prima di un anno dalla sua
pubblicazione.
4. - 5.
6. Il comma 4 non si applica agli impianti solari
fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole
che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di
entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia
stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo
entro il 1° gennaio 2011, a condizione in ogni caso che
l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.".
- L'Allegato 2 al citato decreto legislativo n. 28 del
2011, reca: "Requisiti e specifiche tecniche degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili ai fini dell'accesso agli
incentivi nazionali".