Art. 54 Sistema di avanzamento - Criteri generali 1. Il sistema di avanzamento si articola in passaggi di segmento professionale e di livello economico. 2. Il passaggio al segmento professionale superiore a quello di inquadramento nell'Area manageriale e alte professionalita' richiede il possesso dei requisiti individuati al presente articolo: a) da Esperto a Consigliere: almeno il livello 3, ovvero la permanenza di 5 anni nel segmento di Esperto; b) da Consigliere a Direttore: almeno il livello 7, con almeno 3 livelli maturati nel segmento di Consigliere. 3. Nell'Area operativa il passaggio al segmento professionale di Coordinatore richiede almeno il livello 5 nel segmento di Assistente. La progressione all'interno del segmento professionale di inquadramento avviene mediante l'attribuzione del livello economico immediatamente superiore a quello posseduto. 4. L'anno nel quale il dipendente e' stato destinatario di un provvedimento disciplinare di gravita' superiore alla censura (rimprovero scritto), ha ricevuto il giudizio di insufficienza ai sensi dell'articolo 51, ovvero si sono verificate interruzioni di servizio eccedenti i 240 giorni non e' considerato ai fini della permanenza nel livello e nel segmento. 5. Il dipendente non e' esaminabile per alcun avanzamento nell'anno successivo a quello non considerato utile ai fini della permanenza nel livello e nel segmento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 69, comma 3.