Art. 54 
 
              Sistema di avanzamento - Criteri generali 
 
  1. Il sistema di avanzamento si articola in  passaggi  di  segmento
professionale e di livello economico. 
  2. Il passaggio al segmento professionale  superiore  a  quello  di
inquadramento nell'Area manageriale e alte professionalita'  richiede
il possesso dei requisiti individuati al presente articolo: 
    a) da Esperto a Consigliere:  almeno  il  livello  3,  ovvero  la
permanenza di 5 anni nel segmento di Esperto; 
    b) da Consigliere a Direttore: almeno il livello 7, con almeno  3
livelli maturati nel segmento di Consigliere. 
  3. Nell'Area operativa il passaggio al  segmento  professionale  di
Coordinatore richiede almeno il livello 5 nel segmento di Assistente.
La   progressione   all'interno   del   segmento   professionale   di
inquadramento avviene mediante l'attribuzione del  livello  economico
immediatamente superiore a quello posseduto. 
  4. L'anno nel quale il  dipendente  e'  stato  destinatario  di  un
provvedimento  disciplinare  di  gravita'  superiore   alla   censura
(rimprovero scritto), ha ricevuto il  giudizio  di  insufficienza  ai
sensi dell'articolo 51, ovvero si  sono  verificate  interruzioni  di
servizio eccedenti i 240 giorni non  e'  considerato  ai  fini  della
permanenza nel livello e nel segmento. 
  5. Il dipendente non e' esaminabile per alcun avanzamento nell'anno
successivo a quello non considerato utile ai  fini  della  permanenza
nel  livello  e  nel  segmento,  fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 69, comma 3.