Art. 57 
 
                 Passaggi di segmento professionale 
 
  1. Il passaggio al segmento professionale  superiore  riconosce  il
possesso  della  qualificazione  professionale   richiesta   per   lo
svolgimento delle funzioni e dei compiti propri di tale segmento. 
  2. I passaggi al segmento professionale di Direttore centrale  sono
disposti a scelta per merito dal Direttore generale sulla base  della
valutazione  dell'attivita'  lavorativa  del  dipendente,  effettuata
secondo modalita' e criteri predeterminati dal Direttore generale. 
  3. Per il passaggio al segmento di Consigliere e  di  Direttore  la
verifica e' effettuata, nei confronti di coloro i quali  avanzino  la
propria candidatura, dal Comitato di cui all'articolo  58,  comma  2,
secondo criteri omogenei per  l'intera  Agenzia,  predeterminati  dal
Direttore generale e comunicati agli interessati, valutando i singoli
in comparazione con gli altri elementi inquadrati  nel  segmento.  La
verifica e' effettuata sulla base: 
    a)  della  storia  professionale   maturata   nel   segmento   di
provenienza; 
    b) del possesso delle caratteristiche necessarie per  l'esercizio
dei ruoli manageriali/professionali propri del segmento professionale
superiore. 
  4. La  copertura  di  una  posizione  organizzativa  riferibile  al
personale  del  segmento  superiore  e'   considerata,   insieme   al
complessivo profilo professionale del dipendente,  nell'ambito  della
prima verifica per il passaggio di segmento successiva all'assunzione
dell'incarico. 
  5. Per il passaggio al segmento  di  Coordinatore  la  verifica  e'
effettuata  dalla  Commissione  di  cui  all'articolo  58,  comma  3,
mediante una prova orale, sostenibile a domanda, intesa ad  accertare
il possesso delle cognizioni e  dei  requisiti  tecnico-professionali
propri del segmento di Coordinatore con riferimento alle  funzioni  e
all'organizzazione dell'Agenzia.