Art. 59 
 
                  Rientro da periodi di aspettativa 
 
  1. All'atto del rientro in servizio del  personale  in  aspettativa
per assunzione di impieghi, l'Agenzia: 
    a) opera la ricostruzione di carriera, riconoscendo un  passaggio
di livello economico per ogni due anni, di cui almeno  uno  trascorso
in   aspettativa.   A   fronte   di    performance    particolarmente
significative, l'Agenzia puo' attribuire un  livello  aggiuntivo  per
ogni 3 anni, di cui almeno due trascorsi in aspettativa; 
    b) valuta l'esperienza acquisita nella posizione ricoperta, anche
ai fini dell'eventuale passaggio al segmento professionale superiore. 
  2. Gli anni di aspettativa per assunzione di impieghi per  i  quali
sia stata disposta la ricostruzione di carriera non sono  considerati
ai  fini  della  permanenza  nel  livello  per  gli  effetti  di  cui
all'articolo 55. 
  3. Ai fini dell'applicazione della  ricostruzione  di  carriera,  i
periodi di aspettativa per assunzione di  impieghi  superiori  a  240
giorni sono considerati come anni interi.