Art. 20
Interventi comunali in materia di efficientamento energetico,
rigenerazione urbana, mobilita' sostenibile e messa in sicurezza
degli edifici e valorizzazione del territorio.
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 29-bis, quarto periodo, le parole «ai commi 32 e 35»
sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 31-ter, 32 e 35 nonche' di
quelli relativi all'alimentazione tempestiva del sistema di
monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR»;
b) dopo il comma 31 sono inseriti i seguenti:
«31-bis. I comuni beneficiari delle misure di cui ai commi 29 e
29-bis, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del
13 luglio 2021, utilizzano una quota pari o superiore al 50 per cento
delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per
investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a)
del comma 29. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la
progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021,
comunicati al Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari
interni e territoriali.
31-ter. I comuni beneficiari dei contributi rispettano ogni
disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione,
monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli
obblighi in materia di applicazione del principio di «non arrecare un
danno significativo all'ambiente» ai sensi dell'articolo 17 del
regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2020, e gli obblighi in materia di comunicazione e
informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche'
l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio»;
c) al comma 32, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e, per i contributi relativi al triennio 2022-2024,
a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell'anno successivo a
quello di riferimento di ciascun anno del contributo.»;
d) al comma 33:
1) al primo periodo, le parole «per il restante 50 per cento»
sono sostituite dalle seguenti «per il 45 per cento» e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «e, per il restante 5 per cento previa
verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di
cui al comma 35 e del sistema di monitoraggio previsto dalla
regolamentazione attuativa del PNRR.»;
2) all'ultimo periodo, dopo le parole «avvenga previa» sono
inserite le seguenti: «verifica della completa alimentazione del
sistema di monitoraggio di cui al comma 35, nonche' del sistema di
monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR e
della»;
e) dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti:
«42-bis. Le risorse di cui al comma 42, relative agli anni dal
2021 al 2026, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del
13 luglio 2021, sono integrate con 100 milioni di euro per l'anno
2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Alle
risorse di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021. 42-ter.
Agli oneri di cui al comma 42- bis, pari a 100 milioni di euro per
l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e
2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione
del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai
commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. 42-quater. I comuni
beneficiari delle risorse di cui al comma 42-bis, rispettano ogni
disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione,
controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in
materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del
regolamento (UE) 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 febbraio 2021, nonche' l'obbligo di alimentazione del sistema
di monitoraggio.».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
0a) al comma 139 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A
decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di
assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse
allocabili e' destinato agli enti locali del Mezzogiorno»;
a) dopo il comma 139-bis e' inserito il seguente:
«139-ter. I comuni beneficiari delle risorse di cui al comma
139 per l'anno 2021, nonche' delle risorse di cui al comma 139- bis,
confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio
2021, concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni
disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione,
controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in
materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 2021, nonche' l'obbligo di alimentazione del sistema di
monitoraggio. »;
b) al comma 145 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di
mancato rispetto dei termini di conclusione dei lavori di cui al
comma 139-ter.».
3. Ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, i comuni
beneficiari delle risorse di cui al presente articolo assicurano
l'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la
rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli
inter- venti finanziati, con particolare riferimento agli elementi
anagrafici e identificativi dell'operazione, della localizzazione,
dei soggetti correlati all'operazione, delle informazioni inerenti
alle procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e
delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e
finanziari, nonche' dei collegati obiettivi intermedi (milestone) e
finali (target) e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla
regolamentazione attuativa del PNRR. Conservano, altresi', tutti gli
atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti
informatici adeguati e li rendono disponibili per le attivita' di
controllo e di audit. Per le finalita' di cui al presente comma i
soggetti attuatori integrano le informazioni presenti sui sistemi di
monitoraggio gia' operativi e conservano la documentazione dei lavori
utilizzando le specifiche funzioni previste dal sistema informatico
di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n.
178.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022) come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 - 1.-29. Omissis.
29-bis. Le risorse assegnate ai comuni per l'anno
2021 ai sensi del comma 29 sono incrementate di 500 milioni
di euro. L'importo aggiuntivo e' attribuito ai comuni
beneficiari, con decreto del Ministero dell'interno, entro
il 15 ottobre 2020, con gli stessi criteri e finalita' di
utilizzo di cui ai commi 29 e 30. Le opere oggetto di
contribuzione possono essere costituite da ampliamenti
delle opere gia' previste e oggetto del finanziamento di
cui al comma 29. Gli enti beneficiari sono tenuti al
rispetto degli obblighi di cui ai commi 31-ter, 32 e 35
nonche' di quelli relativi all'alimentazione tempestiva del
sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione
attuativa del PNRR.
30. - 31. Omissis.
31-bis. I comuni beneficiari delle misure di cui ai
commi 29 e 29-bis, confluite nell'ambito del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con
decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021,
utilizzano una quota pari o superiore al 50 per cento delle
risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per
investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla
lettera a) del comma 29. Sono fatti salvi, in ogni caso,
gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro
il 31 dicembre 2021, comunicati al Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali.
31-ter. I comuni beneficiari dei contributi
rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del
PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione
della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di
applicazione del principio di « non arrecare un danno
significativo all'ambiente » ai sensi dell'articolo 17 del
regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2020, e gli obblighi in materia di
comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche' l'obbligo di
alimentazione del sistema di monitoraggio.
32. Il comune beneficiario del contributo di cui al
comma 29 e' tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori
entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del
contributo e, per i contributi relativi al triennio
2022-2024, a concludere i lavori entro il 31 dicembre
dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun
anno del contributo. Per l'anno 2021, il termine di cui al
primo periodo e' fissato al 31 dicembre 2021.
33. I contributi di cui al comma 29 sono erogati dal
Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per
cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione
dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al
comma 35 e per il 45 per cento previa trasmissione al
Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore
dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, per il
restante 5 per cento previa verifica della completa
alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma
35 e del sistema di monitoraggio previsto dalla
regolamentazione attuativa del PNRR. Nel caso di
finanziamento di opere con piu' annualita' di contributo,
il Ministero dell'interno, ferma restando l'erogazione del
50 per cento della prima annualita' previa verifica
dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso
il sistema di monitoraggio di cui al comma 35, eroga sulla
base degli stati di avanzamento dei lavori le restanti
quote di contributo, prevedendo che il saldo, nella misura
del 20 per cento dell'opera complessiva, avvenga previa
verifica della completa alimentazione del sistema di
monitoraggio di cui al comma 35, nonche' del sistema di
monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del
PNRR e della trasmissione al Ministero dell'interno del
certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione di cui al primo periodo.
34. - 42. Omissis.
42-bis. Le risorse di cui al comma 42, relative agli
anni dal 2021 al 2026, confluite nell'ambito del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con
decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, sono
integrate con 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200
milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Alle
risorse di cui al primo periodo si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021.
42-ter. Agli oneri di cui al comma 42-bis, pari a 100
milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere sul
Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation
EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi
da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
42-quater. I comuni beneficiari delle risorse di cui
al comma 42-bis, rispettano ogni disposizione impartita in
attuazione del PNRR per la gestione, controllo e
valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in
materia di comunicazione e informazione previsti
dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
nonche' l'obbligo di alimentazione del sistema di
monitoraggio.
Omissis.».
- Si riporta il testo dei commi 139, 139-ter, 145
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021) come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1.-138. Omissis.
139. Al fine di favorire gli investimenti sono
assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro
per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di
550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023
al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al
2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione
di opere integralmente finanziate da altri soggetti. A
decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle
procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per
cento delle risorse allocabili e' destinato agli enti
locali del Mezzogiorno.
Omissis.
139-ter. I comuni beneficiari delle risorse di cui al
comma 139 per l'anno 2021, nonche' delle risorse di cui al
comma 139-bis, confluite nell'ambito del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, concludono i lavori
entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione
impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo
e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in
materia di comunicazione e informazione previsti
dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
nonche' l'obbligo di alimentazione del sistema di
monitoraggio.
140. - 144. Omissis.
145. Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle
condizioni previsti dai commi 143 e 144, il contributo e'
recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalita'
di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228. I contributi recuperati sono
assegnati ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari
del decreto piu' recente di cui al comma 141, secondo la
graduatoria ivi prevista. Le disposizioni di cui al primo
periodo si applicano anche in caso di mancato rispetto dei
termini di conclusione dei lavori di cui al comma 139-ter.
Omissis.».
- Il riferimento al regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 5.
- Il riferimento al comma 1043, dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1.