Art. 21 
 
                           Piani integrati 
 
  1. Al fine di favorire una migliore  inclusione  sociale  riducendo
l'emarginazione e le situazioni di  degrado  sociale,  promuovere  la
rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la
rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e  delle
aree pubbliche, l'efficientamento energetico e idrico degli edifici e
la riduzione del consumo di  suolo  anche  attraverso  operazioni  di
demolizione    e    ricostruzione    finalizzate    alla    riduzione
dell'impermeabilizzazione del suolo gia' consumato  con  modifica  di
sagome e impianti urbanistici, nonche' sostenere progetti legati alle
smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al  consumo
energetico, sono assegnate  risorse  alle  citta'  metropolitane,  in
attuazione della  linea  progettuale  «  Piani  Integrati  -  M5C2  -
Investimento 2.2 » nell'ambito  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, per un ammontare complessivo pari a 2.493,79  milioni  di
euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di  125,75  milioni
di euro per l'anno 2022, di 125,75 milioni di euro per  l'anno  2023,
di 632,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 855,12 milioni di  euro
per l'anno 2025 e di 754,52 milioni  di  euro  per  l'anno  2026.  Ai
relativi oneri si provvede  a  valere  sul  Fondo  di  rotazione  per
l'attuazione del Next Generation  EUItalia  di  cui  all'articolo  1,
comma 1037,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  secondo  le
modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono integrate, per  gli  anni  dal
2021 al 2024, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2,  lettera
l),  del  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. 3. Le  risorse  di
cui ai commi 1 e 2 sono ripartite tra le citta' metropolitane in base
al peso della radice quadrata della popolazione residente in ciascuna
area  metropolitana  moltiplicata  per  il  quadrato  della   mediana
dell'Indice di vulnerabilita' sociale e  materiale  (IVSM),  come  da
tabella allegata al presente decreto (Allegato 1). 
  4. Al fine di rafforzare  gli  interventi  previsti  dal  comma  1,
nell'ambito del «Fondo Ripresa Resilienza Italia» di cui all'articolo
8 e' costituita una sezione con dotazione di 272 milioni di euro  per
l'attuazione della linea progettuale «Piani Integrati, BEI, Fondo dei
fondi - M5C2 - Intervento 2.2 b)» del Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza. E' altresi' autorizzato il cofinanziamento  dei  progetti
ricompresi nei predetti Piani, con oneri a carico  del  bilancio  dei
soggetti attuatori di cui al comma 8, mediante stipula di  mutui  con
la Banca europea degli investimenti (BEI), la Banca di  sviluppo  del
Consiglio d'Europa (CEB), la Cassa Depositi e Prestiti  S.p.A.  e  il
sistema bancario. Restano, comunque, ferme per ciascun ente attuatore
le  disposizioni  specifiche  che  pongono   limiti   qualitativi   o
quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre  forme  di
indebitamento per ciascun ente, nonche' l'obbligo del rispetto  degli
equilibri di cui ai decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118  e  18
agosto 2000, n. 267. 
  5. Le citta' metropolitane provvedono ad  individuare,  sulla  base
dei criteri di cui ai commi 6, 7 e  8  e  nei  limiti  delle  risorse
assegnate di cui al comma  3,  i  progetti  finanziabili  all'interno
della propria area urbana entro  centotrenta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  tenendo   conto   delle
progettualita' espresse anche dai comuni  appartenenti  alla  propria
area urbana. Resta fermo che  nel  caso  di  progettualita'  espressa
dalla  citta'  metropolitana  la  medesima  possa   avvalersi   delle
strutture amministrative del comune capoluogo che, pertanto,  diviene
soggetto attuatore. 
  6. I progetti oggetto di finanziamento, il costo totale di ciascuno
dei quali non puo' essere inferiore a  50  milioni  di  euro,  devono
riguardare la manutenzione per il  riuso  e  la  rifunzionalizzazione
ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche  e
private, tenendo conto di quanto previsto dal comma  8,  lettera  a),
esistenti per finalita' di interesse pubblico, il miglioramento della
qualita' del  decoro  urbano  e  del  tessuto  sociale,  economico  e
ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento
dei servizi sociali e culturali e  alla  promozione  delle  attivita'
economiche, culturali e sportive, nonche'  interventi  finalizzati  a
sostenere  progetti  legati  alle  smart  cities,   con   particolare
riferimento alla  rivitalizzazione  economica,  ai  trasporti  ed  al
consumo energetico. 
  7. I progetti oggetto di finanziamento devono, inoltre, a  pena  di
inammissibilita': 
  a) intervenire su aree urbane il cui  IVSM  e'  superiore  a  99  o
superiore alla mediana dell'area territoriale; 
  b) avere un  livello  progettuale  che  assicuri  il  rispetto  dei
termini di cui al comma 10 e, in ogni caso, non inferiore al progetto
di fattibilita' tecnico-economica; 
  c)  assicurare,   nel   caso   di   edifici   oggetto   di   riuso,
rifunzionalizzazione o ristrutturazione, l'incremento di  almeno  due
classi energetiche; 
  d)  assicurare  l'equilibrio  tra  zone  edificate  e  zone  verdi,
limitando il consumo di suolo, nonche' potenziare  l'autonomia  delle
persone  con  disabilita'  e  l'inclusione  sociale   attraverso   la
promozione di servizi sociali e sanitari  di  prossimita'  a  livello
locale eliminando, laddove possibile, gli ostacoli  all'accesso  agli
alloggi e alle opportunita' di lavoro tenendo conto anche delle nuove
possibilita' offerte dalle tecnologie e dal lavoro da remoto ai  fini
della conciliazione  tra  esigenze  di  cura  familiare  ed  esigenze
lavorative, nel rispetto del principio di parita' di genere e ai fini
della  riduzione  dei  flussi  di  traffico  veicolare   nelle   aree
metropolitane; 
  d-bis) assicurare ampi  processi  di  partecipazione  degli  attori
economici e della  societa'  civile  in  fase  di  definizione  degli
interventi oggetto dei Piani integrati; 
  e)  prevedere  la  valutazione  di  conformita'   alle   condizioni
collegate al principio del DNSH (Do Not Significant  Harm),  previsto
dall'articolo 17 del regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 giugno 2020; 
  f)  prevedere  la  quantificazione  del  target  obiettivo:   metri
quadrati dell'area interessata  all'intervento,  intesa  come  bacino
territoriale che beneficia dell'intervento. 
  8. I progetti oggetto di finanziamento possono, inoltre, prevedere: 
  a) la possibilita' di partecipazione  dei  privati,  attraverso  il
«Fondo Ripresa Resilienza Italia» di cui all'articolo  8  nel  limite
massimo del 25 per cento del costo totale dell'intervento; 
  b) la presenza facoltativa di start-up di  servizi  pubblici  nella
proposta progettuale; 
  c) la co-progettazione con il terzo settore. 
  c-bis) l'applicazione contestuale a  tutte  le  strutture  edilizie
interessate dal progetto o a gruppi  di  esse,  ove  ne  ricorrano  i
presupposti, delle detrazioni di  cui  agli  articoli  14  e  16  del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  3  agosto  2013,  n.  90,  e   all'articolo   119   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  9. I singoli interventi rientranti nei progetti integrati,  di  cui
al comma 6, sono identificati da CUP, di cui all'articolo  11,  della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, associati attraverso  modalita'  guidate
(template)   messe   a   disposizione   dal   Dipartimento   per   la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, all'interno del  Sistema  CUP,
secondo le specifiche fornite dal Ministero dell'interno -  Direzione
centrale per la finanza locale. Entro centoventi giorni dalla data di
entrata in  vigore  del  presente  decreto  le  citta'  metropolitane
comunicano al Ministero dell'interno  -  Direzione  centrale  per  la
finanza  locale  i  progetti  integrati  finanziabili,  completi  dei
soggetti attuatori, dei CUP identificativi  dei  singoli  interventi,
del cronoprogramma di  attuazione  degli  stessi.  A  tal  fine,  con
decreto del  Ministero  dell'interno  -  Direzione  centrale  per  la
finanza locale, entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto e' approvato il modello di  presentazione  delle
proposte progettuali integrate, contenente  le  indicazioni  per  una
corretta  classificazione  dei  progetti  integrati  e  dei   singoli
interventi che ne fanno parte, all'interno dell'anagrafica CUP. 
  10. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sono  assegnate  le
risorse ai soggetti attuatori per ciascun progetto integrato  oggetto
di finanziamento, di cui al comma 6, e per i singoli  interventi  che
ne fanno parte (identificati da CUP)  e,  per  ciascun  progetto,  e'
sottoscritto uno specifico « atto di adesione ed obbligo »,  allegato
al medesimo decreto del Ministro dell'interno, contenente i  criteri,
gli indirizzi ed i relativi obblighi che regolano il rapporto  con  i
soggetti attuatori. L'atto di adesione ed obbligo ed  il  decreto  di
cui al primo periodo disciplinano  altresi'  i  termini  di  avvio  e
conclusione dei lavori (marzo 2026), le  modalita'  di  erogazione  e
revoca delle risorse, i contenuti essenziali della documentazione  di
gara per il rispetto del principio DNSH (Do  Not  Significant  Harm),
previsto dall'articolo 17 del regolamento UE 2020/852 del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, ed ogni  altro  elemento
utile per il rispetto delle disposizioni riportate nel  PNRR  per  la
gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi  obblighi
in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo  34
del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 12 febbraio 2021, in base alle indicazioni riportate nell'atto di
adesione  ed  obbligo  di  cui  al  primo  periodo,  e  l'obbligo  di
alimentazione   del    sistema    di    monitoraggio.    A    seguito
dell'assegnazione delle risorse, il Ministero dell'interno  trasmette
al Dipartimento  per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  la
lista dei CUP finanziati all'interno di ciascun piano integrato,  per
l'aggiornamento dell'anagrafe dei progetti nel sistema CUP. 
  11. Ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2021/241, i  soggetti
attuatori  assicurano  l'alimentazione  tempestiva  del  sistema   di
monitoraggio per la rilevazione  puntuale  dei  dati  di  avanzamento
attuativo degli interventi  finanziati  con  particolare  riferimento
agli elementi  anagrafici  e  identificativi  dell'operazione,  della
localizzazione,  dei   soggetti   correlati   all'operazione,   delle
informazioni inerenti alle procedure di affidamento dei  lavori,  dei
costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli  avanzamenti
fisici, procedurali e finanziari,  nonche'  dei  collegati  obiettivi
intermedi (milestone) e finali (target) collegati  e  di  ogni  altro
elemento necessario richiesto dalla  regolamentazione  attuativa  del
PNRR.  Conservano,  altresi',  tutti   gli   atti   e   la   relativa
documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati  e  li
rendono disponibili per le attivita' di controllo  e  di  audit,  ivi
inclusi quelli relativi all'individuazione  delle  progettualita'  di
cui al comma 5. Assicurano inoltre il rispetto del principio di  «non
arrecare un danno significativo all'ambiente» ai sensi  dell'articolo
17 del  regolamento  (UE)  2020/852  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 18 giugno 2020. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il riferimento al testo dei citati commi  da  1037  a
          1050, dell'articolo 1, della legge  30  dicembre  2020,  n.
          178, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 1. 
              - Il riferimento all'articolo 1,  del  decreto-legge  6
          maggio 2021, n. 59, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 1° luglio 2021, n. 101 (Misure  urgenti  relative  al
          Fondo  complementare  al  Piano  nazionale  di  ripresa   e
          resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti)  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 20-bis. 
              - Il testo del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.
          118, e' riportato nella Gazzetta Ufficiale  del  26  luglio
          2011, n. 172. 
              - Il testo del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
          267, e' riportato nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre
          2000, n. 227, S.O. 
              - Il riferimento al  regolamento  UE  n.  2020/852  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020,  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 1. 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  14  e  16  del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge   3   agosto   2013,   n.   90
          (Disposizioni urgenti per il  recepimento  della  Direttiva
          2010/31/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  19
          maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per
          la definizione delle procedure d'infrazione  avviate  dalla
          Commissione europea, nonche' altre disposizioni in  materia
          di coesione sociale): 
                «Art.  14  (Detrazioni  fiscali  per  interventi   di
          efficienza  energetica).  -  1.  Le  disposizioni  di   cui
          all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010,  n.
          220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura
          del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal  6  giugno
          2013 al 31 dicembre 2021. 
                2. La detrazione di cui al comma 1 si applica,  nella
          misura del 65 per cento, anche  alle  spese  documentate  e
          rimaste a carico del contribuente: 
                  a) per interventi relativi  a  parti  comuni  degli
          edifici condominiali di cui agli articoli 1117  e  1117-bis
          del  codice  civile  o  che  interessino  tutte  le  unita'
          immobiliari  di  cui  si  compone  il  singolo  condominio,
          sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021; 
                  b)  per  l'acquisto  e  la  posa  in  opera   delle
          schermature  solari  di  cui  all'allegato  M  al   decreto
          legislativo 29 dicembre 2006,  n.  311,  sostenute  dal  1°
          gennaio 2015 al 31 dicembre 2021, fino a un valore  massimo
          della detrazione di 60.000 euro; 
                  b-bis)  per  l'acquisto  e  la  posa  in  opera  di
          micro-cogeneratori in sostituzione di  impianti  esistenti,
          sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021,  fino  a
          un valore massimo della detrazione  di  100.000  euro.  Per
          poter beneficiare della suddetta detrazione gli  interventi
          in oggetto  devono  condurre  a  un  risparmio  di  energia
          primaria (PES), come definito all'allegato III del  decreto
          del  Ministro  dello  sviluppo  economico  4  agosto  2011,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre
          2011, pari almeno al 20 per cento. 
                2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2  e'  ridotta
          al 50 per cento per le  spese,  sostenute  dal  1°  gennaio
          2018, relative agli interventi di acquisto e posa in  opera
          di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e
          di sostituzione di impianti  di  climatizzazione  invernale
          con  impianti  dotati  di  caldaie  a   condensazione   con
          efficienza almeno pari alla classe A di  prodotto  prevista
          dal   regolamento   delegato   (UE)   n.   811/2013   della
          Commissione, del  18  febbraio  2013.  Sono  esclusi  dalla
          detrazione di cui al presente articolo  gli  interventi  di
          sostituzione di impianti di climatizzazione  invernale  con
          impianti dotati di caldaie a condensazione  con  efficienza
          inferiore alla classe di  cui  al  periodo  precedente.  La
          detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli
          interventi di sostituzione di impianti  di  climatizzazione
          invernale con impianti dotati di caldaie  a  condensazione,
          di  efficienza  almeno  pari  alla  classe  A  di  prodotto
          prevista dal citato regolamento delegato (UE) n.  811/2013,
          e contestuale installazione di sistemi di  termoregolazione
          evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure  VIII  della
          comunicazione  2014/C  207/02  della  Commissione,  o   con
          impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti  da  pompa
          di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
          in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante  per
          funzionare  in  abbinamento  tra  loro,  o  per  le   spese
          sostenute per l'acquisto e la posa in opera  di  generatori
          d'aria calda a condensazione. 
                2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si
          applica altresi' alle spese sostenute  nell'anno  2021  per
          l'acquisto  e   la   posa   in   opera   di   impianti   di
          climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori
          di calore alimentati da biomasse combustibili,  fino  a  un
          valore massimo della detrazione di 30.000 euro. 
                2-ter. Per  le  spese  sostenute  per  interventi  di
          riqualificazione energetica di cui al presente articolo,  i
          soggetti che nell'anno precedente a quello di  sostenimento
          delle  spese  si  trovavano   nelle   condizioni   di   cui
          all'articolo 11, comma  2,  e  all'articolo  13,  comma  1,
          lettera a), e comma 5, lettera a), del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  in  luogo  della
          detrazione   possono   optare   per   la    cessione    del
          corrispondente credito ai fornitori  che  hanno  effettuato
          gli interventi ovvero ad altri  soggetti  privati,  con  la
          facolta' di successiva cessione del credito.  Le  modalita'
          di attuazione delle disposizioni del  presente  comma  sono
          definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate, da emanare entro sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. 
                2-quater. Per le spese sostenute dal 1º gennaio  2017
          al 31 dicembre  2021  per  interventi  di  riqualificazione
          energetica di parti comuni degli edifici condominiali,  che
          interessino  l'involucro  dell'edificio  con   un'incidenza
          superiore al 25  per  cento  della  superficie  disperdente
          lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma
          1 spetta  nella  misura  del  70  per  cento.  La  medesima
          detrazione spetta, nella misura del 75 per  cento,  per  le
          spese  sostenute   per   interventi   di   riqualificazione
          energetica  relativi   alle   parti   comuni   di   edifici
          condominiali  finalizzati  a  migliorare   la   prestazione
          energetica invernale ed estiva e che conseguano  almeno  la
          qualita'  media  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico  26   giugno   2015,   pubblicato   nel
          supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n.  162
          del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente  comma
          sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese  non
          superiore a euro 40.000 moltiplicato per  il  numero  delle
          unita' immobiliari che compongono l'edificio. 
                2-quater.1. Per le spese relative agli interventi  su
          parti comuni di edifici condominiali ricadenti  nelle  zone
          sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione
          del rischio  sismico  e  alla  riqualificazione  energetica
          spetta,   in   alternativa   alle    detrazioni    previste
          rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo  e
          dal comma  1-quinquies  dell'articolo  16,  una  detrazione
          nella  misura  dell'80  per  cento,  ove   gli   interventi
          determinino  il  passaggio  ad  una   classe   di   rischio
          inferiore,  o  nella  misura  dell'85  per  cento  ove  gli
          interventi determinino il passaggio a due classi di rischio
          inferiori. La predetta detrazione  e'  ripartita  in  dieci
          quote annuali di pari importo e si applica su un  ammontare
          delle spese non superiore a euro 136.000  moltiplicato  per
          il numero delle unita' immobiliari di ciascun edificio. 
                2-quinquies. La sussistenza delle condizioni  di  cui
          al comma 2-quater e' asseverata da professionisti abilitati
          mediante l'attestazione della prestazione energetica  degli
          edifici prevista dal decreto del  Ministro  dello  sviluppo
          economico 26 giugno 2015 di cui al citato  comma  2-quater.
          L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
          sviluppo economico sostenibile (ENEA)  effettua  controlli,
          anche a campione, su tali attestazioni, nonche' su tutte le
          agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo,  con
          procedure e modalita' disciplinate con decreto del Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro  novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  delle  presenti
          disposizioni. La non veridicita' dell'attestazione comporta
          la   decadenza   dal   beneficio,   ferma    restando    la
          responsabilita'   del   professionista   ai   sensi   delle
          disposizioni vigenti. Per le attivita' di  cui  al  secondo
          periodo, e' autorizzata in favore  dell'ENEA  la  spesa  di
          500.000 euro per l'anno 2017 e di 1  milione  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2018 al 2021. 
                2-sexies. Per le spese sostenute  per  interventi  di
          riqualificazione energetica di cui al presente articolo, in
          luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi  da
          quelli indicati al  comma  2-ter,  possono  optare  per  la
          cessione del corrispondente credito ai fornitori che  hanno
          effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati,
          con la facolta' di successiva cessione del credito.  Rimane
          esclusa  la  cessione  ad  istituti   di   credito   e   ad
          intermediari finanziari. Le  modalita'  di  attuazione  del
          presente  comma  sono  definite   con   provvedimento   del
          direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione. 
                2-septies. Le detrazioni di cui al presente  articolo
          sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le  case
          popolari, comunque denominati, nonche' dagli enti aventi le
          stesse finalita' sociali dei predetti  istituti,  istituiti
          nella forma di societa' che rispondono ai  requisiti  della
          legislazione europea in materia di in house providing e che
          siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,
          per  interventi  di  efficienza  energetica  realizzati  su
          immobili, di loro proprieta' ovvero gestiti per  conto  dei
          comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica,  nonche'
          dalle cooperative di abitazione a proprieta'  indivisa  per
          interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti  e
          assegnati in godimento ai propri soci. (28) 
                3. La detrazione  spettante  ai  sensi  del  presente
          articolo e'  ripartita  in  dieci  quote  annuali  di  pari
          importo.  Si   applicano,   in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24,  della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244,  e  successive  modificazioni,  e
          all'articolo 29, comma 6,  del  decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2. 
                3.1. A partire dal 1° gennaio  2020,  unicamente  per
          gli interventi  di  ristrutturazione  importante  di  primo
          livello di cui  al  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico  26  giugno  2015,  pubblicato  nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  162  del  15  luglio
          2015, recante adeguamento del decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida  nazionali
          per la certificazione energetica, per le parti comuni degli
          edifici condominiali, con un  importo  dei  lavori  pari  o
          superiore a 200.000 euro, il soggetto avente  diritto  alle
          detrazioni puo'  optare,  in  luogo  dell'utilizzo  diretto
          delle stesse, per un contributo di  pari  ammontare,  sotto
          forma di sconto sul corrispettivo  dovuto,  anticipato  dal
          fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo
          rimborsato sotto forma di credito d'imposta  da  utilizzare
          esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di
          pari  importo,  ai  sensi  dell'articolo  17  del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei
          limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
          n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
          2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi
          ha a sua volta facolta' di cedere il credito  d'imposta  ai
          propri fornitori di beni e servizi,  con  esclusione  della
          possibilita' di  ulteriori  cessioni  da  parte  di  questi
          ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti
          di credito e ad intermediari finanziari. 
                3-bis. Al fine di effettuare  il  monitoraggio  e  la
          valutazione del risparmio energetico conseguito  a  seguito
          della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2,
          l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
          sviluppo   economico   sostenibile   (ENEA)   elabora    le
          informazioni  contenute  nelle  richieste   di   detrazione
          pervenute per via telematica e trasmette una relazione  sui
          risultati degli  interventi  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
          regioni e alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
          nell'ambito  delle  rispettive   competenze   territoriali.
          Nell'ambito  di  tale  attivita',  l'ENEA   predispone   il
          costante  aggiornamento   del   sistema   di   reportistica
          multi-anno delle dichiarazioni  ai  fini  della  detrazione
          fiscale di cui all'articolo 1, comma 349,  della  legge  27
          dicembre  2006,  n.  296,  gia'  attivo  e   assicura,   su
          richiesta, il necessario supporto tecnico  alle  regioni  e
          alle province autonome di Trento e di Bolzano. 
                3-ter. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare e il Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che  devono
          soddisfare   gli   interventi   che    beneficiano    delle
          agevolazioni di cui al presente articolo,  ivi  compresi  i
          massimali di  costo  specifici  per  singola  tipologia  di
          intervento,  nonche'  le  procedure  e  le   modalita'   di
          esecuzione di controlli a campione, sia documentali che  in
          situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare  il  rispetto
          dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. Nelle
          more dell'emanazione dei decreti di cui al presente  comma,
          continuano  ad   applicarsi   il   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007,  e  il
          decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  11  marzo
          2008, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  66  del  18
          marzo 2008. L'ENEA, ai fini di assicurare coerenza  con  la
          legislazione  e  la  normativa  vigente   in   materia   di
          efficienza energetica, limitatamente ai relativi  contenuti
          tecnici, adegua il  portale  attualmente  in  essere  e  la
          relativa modulistica per la trasmissione dei  dati  a  cura
          dei  soggetti  beneficiari  delle  detrazioni  di  cui   al
          presente articolo. 
                3-quater. Al fine  di  agevolare  l'esecuzione  degli
          interventi di efficienza  energetica  di  cui  al  presente
          articolo,  e'  istituita,  nell'ambito  del  Fondo  di  cui
          all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio  2014,  n.
          102, una  sezione  dedicata  al  rilascio  di  garanzie  su
          operazioni di finanziamento degli stessi. A  tal  fine,  la
          dotazione del Fondo suddetto puo' essere integrata  fino  a
          25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a  carico
          del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25  milioni
          di euro  annui  per  il  periodo  2018-2020  a  carico  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di
          emissione     di     CO2     destinati     ai      progetti
          energetico-ambientali di cui all'articolo  19  del  decreto
          legislativo  13  marzo  2013,  n.   30,   previa   verifica
          dell'entita' dei proventi disponibili annualmente,  con  le
          modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6  dello  stesso
          articolo 19. Per il perseguimento delle finalita' di cui al
          presente comma, con  uno  o  piu'  decreti  di  natura  non
          regolamentare da adottare entro novanta giorni  dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  dal
          Ministro  dello   sviluppo   economico   e   dal   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          acquisito  il  parere  della  Conferenza  unificata,   sono
          individuati,  nel  rispetto  degli  equilibri  di   finanza
          pubblica, le priorita',  i  criteri,  le  condizioni  e  le
          modalita' di funzionamento, di  gestione  e  di  intervento
          della sezione del Fondo e le relative prime dotazioni della
          sezione stessa.». 
                «Art.  16  (Proroga  delle  detrazioni  fiscali   per
          interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di
          mobili). - 1.  Ferme  restando  le  ulteriori  disposizioni
          contenute  nell'articolo  16-bis  del  testo  unico   delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  per   le   spese
          documentate, relative agli interventi indicati nel comma  1
          del  citato  articolo   16-bis,   spetta   una   detrazione
          dall'imposta lorda fino ad un ammontare  complessivo  delle
          stesse non superiore a 96.000 euro per unita'  immobiliare.
          La detrazione  e'  pari  al  50  per  cento  per  le  spese
          sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021. 
                1-bis. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017  al
          31 dicembre 2021 per gli  interventi  di  cui  all'articolo
          16-bis, comma 1, lettera i), del  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate  dopo
          la data di entrata in vigore  della  presente  disposizione
          ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio,
          su  edifici   ubicati   nelle   zone   sismiche   ad   alta
          pericolosita'  (zone  1  e  2)  di  cui  all'ordinanza  del
          Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20  marzo
          2003, pubblicata  nel  supplemento  ordinario  n.  72  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio  2003,  riferite  a
          costruzioni  adibite   ad   abitazione   e   ad   attivita'
          produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda  nella
          misura del 50 per cento, fino ad un  ammontare  complessivo
          delle stesse spese non superiore a 96.000 euro  per  unita'
          immobiliare per ciascun anno. La detrazione e' ripartita in
          cinque  quote  annuali  di  pari   importo   nell'anno   di
          sostenimento delle spese e in quelli successivi.  Nel  caso
          in cui gli interventi di cui al presente  comma  realizzati
          in ciascun  anno  consistano  nella  mera  prosecuzione  di
          interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo
          del limite massimo  delle  spese  ammesse  a  fruire  della
          detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli
          stessi  anni  per  le  quali  si  e'  gia'   fruito   della
          detrazione. 
                1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino  al  31
          dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano
          anche agli edifici ubicati nella  zona  sismica  3  di  cui
          all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.
          3274  del  20  marzo  2003,  pubblicata   nel   supplemento
          ordinario n. 72  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  105  dell'8
          maggio 2003. 
                1-quater.   Qualora   dalla    realizzazione    degli
          interventi di  cui  ai  commi  1-bis  e  1-ter  derivi  una
          riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad
          una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta
          spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta.
          Ove dall'intervento derivi il passaggio  a  due  classi  di
          rischio  inferiori,  la  detrazione  spetta  nella   misura
          dell'80  per  cento.  Con  decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, da  adottare  entro  il  28
          febbraio 2017, sentito il Consiglio  superiore  dei  lavori
          pubblici,  sono   stabilite   le   linee   guida   per   la
          classificazione  di  rischio  sismico   delle   costruzioni
          nonche'  le  modalita'  per  l'attestazione,  da  parte  di
          professionisti abilitati, dell'efficacia  degli  interventi
          effettuati. 
                1-quinquies. Qualora gli interventi di cui  al  comma
          1-quater siano realizzati sulle  parti  comuni  di  edifici
          condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo  e
          al secondo periodo del medesimo  comma  1-quater  spettano,
          rispettivamente, nella misura del 75 per  cento  e  dell'85
          per cento.  Le  predette  detrazioni  si  applicano  su  un
          ammontare  delle  spese  non  superiore   a   euro   96.000
          moltiplicato per il  numero  delle  unita'  immobiliari  di
          ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere  dal  1º
          gennaio  2017,  in  luogo  della  detrazione   i   soggetti
          beneficiari   possono   optare   per   la   cessione    del
          corrispondente credito ai fornitori  che  hanno  effettuato
          gli interventi ovvero ad altri  soggetti  privati,  con  la
          facolta' di successiva cessione del credito. Rimane esclusa
          la cessione  ad  istituti  di  credito  e  ad  intermediari
          finanziari. Le modalita' di attuazione del  presente  comma
          sono definite con provvedimento del direttore  dell'Agenzia
          delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente disposizione. 
                1-sexies. A decorrere dal 1º  gennaio  2017,  tra  le
          spese detraibili per la realizzazione degli  interventi  di
          cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano  anche
          le spese  effettuate  per  la  classificazione  e  verifica
          sismica degli immobili. 
                1-sexies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis  a
          1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per
          le case popolari, comunque denominati, nonche'  dagli  enti
          aventi le stesse finalita' sociali dei  predetti  istituti,
          istituiti  nella  forma  di  societa'  che  rispondono   ai
          requisiti della legislazione europea in materia di in house
          providing e che siano costituiti e operanti alla  data  del
          31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di
          loro  proprieta'  ovvero  gestiti  per  conto  dei  comuni,
          adibiti ad edilizia residenziale  pubblica,  nonche'  dalle
          cooperative  di  abitazione  a  proprieta'   indivisa   per
          interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti  e
          assegnati in godimento ai propri soci. 
                1-septies. Qualora gli interventi  di  cui  al  comma
          1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti  nelle  zone
          classificate  a  rischio  sismico  1,  2  e  3   ai   sensi
          dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
          3519  del  28  aprile  2006,  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante  demolizione
          e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il
          rischio sismico, anche con variazione volumetrica  rispetto
          all'edificio  preesistente,  ove  le   norme   urbanistiche
          vigenti consentano tale aumento,  eseguiti  da  imprese  di
          costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano,
          entro trenta mesi dalla data  di  conclusione  dei  lavori,
          alla successiva alienazione  dell'immobile,  le  detrazioni
          dall'imposta di cui al  primo  e  al  secondo  periodo  del
          medesimo  comma  1-quater  spettano  all'acquirente   delle
          unita' immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per
          cento e dell'85 per cento del prezzo della  singola  unita'
          immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita
          e, comunque, entro un ammontare massimo  di  spesa  pari  a
          96.000 euro per ciascuna  unita'  immobiliare.  I  soggetti
          beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in
          luogo della detrazione, per la cessione del  corrispondente
          credito alle imprese che hanno  effettuato  gli  interventi
          ovvero ad  altri  soggetti  privati,  con  la  facolta'  di
          successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione
          a istituti di credito e intermediari finanziari. 
                1-octies. Per gli interventi di  adozione  di  misure
          antisismiche di  cui  al  presente  articolo,  il  soggetto
          avente  diritto  alle  detrazioni  puo'  optare,  in  luogo
          dell'utilizzo diretto delle stesse, per  un  contributo  di
          pari ammontare, sotto forma  di  sconto  sul  corrispettivo
          dovuto, anticipato dal  fornitore  che  ha  effettuato  gli
          interventi e  a  quest'ultimo  rimborsato  sotto  forma  di
          credito   d'imposta   da   utilizzare   esclusivamente   in
          compensazione, in cinque quote annuali di pari importo,  ai
          sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n.  241,  senza  l'applicazione  dei  limiti  di  cui
          all'articolo 34 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  e
          all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.
          244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua
          volta facolta' di cedere il  credito  d'imposta  ai  propri
          fornitori  di  beni  e  servizi,   con   esclusione   della
          possibilita' di  ulteriori  cessioni  da  parte  di  questi
          ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti
          di credito e ad intermediari finanziari. 
                2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione  di
          cui al comma 1, limitatamente agli interventi  di  recupero
          del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio
          2020, e' altresi' riconosciuta una detrazione  dall'imposta
          lorda,  fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  per  le
          ulteriori spese documentate sostenute  nell'anno  2021  per
          l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe
          non inferiore  ad  A+,  nonche'  A  per  i  forni,  per  le
          apparecchiature  per  le  quali  sia  prevista  l'etichetta
          energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di
          ristrutturazione. La detrazione di cui al  presente  comma,
          da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote  annuali
          di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle
          spese sostenute ed e' calcolata su un ammontare complessivo
          non  superiore  a  16.000  euro,   considerato,   per   gli
          interventi effettuati  nell'anno  2020  ovvero  per  quelli
          iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2021, al  netto
          delle spese sostenute nell'anno 2020 per  le  quali  si  e'
          fruito della detrazione.  Ai  fini  della  fruizione  della
          detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente  comma
          sono computate indipendentemente dall'importo  delle  spese
          sostenute per i lavori di  ristrutturazione  che  fruiscono
          delle detrazioni di cui al comma 1. 
                2-bis. Al fine di effettuare  il  monitoraggio  e  la
          valutazione del risparmio energetico conseguito  a  seguito
          della realizzazione degli interventi  di  cui  al  presente
          articolo, in analogia a quanto gia' previsto in materia  di
          detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli
          edifici, sono trasmesse  per  via  telematica  all'ENEA  le
          informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le
          informazioni  pervenute  e  trasmette  una  relazione   sui
          risultati degli  interventi  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
          regioni e alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
          nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.». 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   119,   del
          decreto-legge  19  maggio  2020  n.  34,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art. 119  (Incentivi  per  l'efficienza  energetica,
          sisma  bonus,  fotovoltaico  e  colonnine  di  ricarica  di
          veicoli elettrici). - 1. La detrazione di cui  all'articolo
          14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica
          nella misura del 110 per cento per le spese  documentate  e
          rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1°  luglio
          2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire  tra  gli  aventi
          diritto in cinque  quote  annuali  di  pari  importo  e  in
          quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa
          sostenuta nell'anno 2022, nei seguenti casi: 
                  a) interventi di isolamento termico delle superfici
          opache verticali, orizzontali e inclinate  che  interessano
          l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al  25
          per cento della superficie disperdente lorda  dell'edificio
          o dell'unita' immobiliare situata  all'interno  di  edifici
          plurifamiliari  che  sia  funzionalmente   indipendente   e
          disponga di uno o piu' accessi autonomi  dall'esterno.  Gli
          interventi per la coibentazione del tetto  rientrano  nella
          disciplina  agevolativa,  senza  limitare  il  concetto  di
          superficie   disperdente   al   solo   locale    sottotetto
          eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente
          lettera e' calcolata  su  un  ammontare  complessivo  delle
          spese  non  superiore  a  euro  50.000  per   gli   edifici
          unifamiliari  o   per   le   unita'   immobiliari   situate
          all'interno   di   edifici   plurifamiliari    che    siano
          funzionalmente indipendenti e  dispongano  di  uno  o  piu'
          accessi autonomi dall'esterno; a euro  40.000  moltiplicati
          per il  numero  delle  unita'  immobiliari  che  compongono
          l'edificio per gli edifici composti da due  a  otto  unita'
          immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle
          unita'  immobiliari  che  compongono  l'edificio  per   gli
          edifici composti da piu'  di  otto  unita'  immobiliari.  I
          materiali isolanti utilizzati devono rispettare  i  criteri
          ambientali  minimi  di  cui   al   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  11
          ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  259
          del 6 novembre 2017; 
                  b) interventi sulle parti comuni degli edifici  per
          la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
          esistenti con impianti centralizzati per il  riscaldamento,
          il raffrescamento o la fornitura di acqua calda  sanitaria,
          a condensazione, con efficienza almeno pari alla  classe  A
          di prodotto  prevista  dal  regolamento  delegato  (UE)  n.
          811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013,  a  pompa
          di calore, ivi compresi gli impianti ibridi  o  geotermici,
          anche abbinati all'installazione di  impianti  fotovoltaici
          di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui  al
          comma 6, ovvero con  impianti  di  microcogenerazione  o  a
          collettori solari, nonche',  esclusivamente  per  i  comuni
          montani  non  interessati  dalle   procedure   europee   di
          infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o  n.  2015/2043
          del 28 maggio 2015 per  l'inottemperanza  dell'Italia  agli
          obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio  a
          sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai  sensi
          dell'articolo  2,  comma  2,  lettera  tt),   del   decreto
          legislativo 4 luglio 2014, n. 102.  La  detrazione  di  cui
          alla  presente  lettera  e'  calcolata  su   un   ammontare
          complessivo  delle  spese  non  superiore  a  euro   20.000
          moltiplicati per il numero  delle  unita'  immobiliari  che
          compongono l'edificio per gli edifici composti fino a  otto
          unita' immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il
          numero delle unita' immobiliari che  compongono  l'edificio
          per gli edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari
          ed  e'  riconosciuta  anche  per  le  spese  relative  allo
          smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito; 
                  c) interventi sugli edifici  unifamiliari  o  sulle
          unita'   immobiliari   situate   all'interno   di   edifici
          plurifamiliari  che  siano  funzionalmente  indipendenti  e
          dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno  per
          la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
          esistenti   con   impianti   per   il   riscaldamento,   il
          raffrescamento o la fornitura di acqua calda  sanitaria,  a
          condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A  di
          prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013
          della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore,
          ivi  compresi  gli  impianti  ibridi  o  geotermici,  anche
          abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di  cui
          al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui  al  comma
          6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a  collettori
          solari o, esclusivamente per le aree  non  metanizzate  nei
          comuni  non  interessati   dalle   procedure   europee   di
          infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o  n.  2015/2043
          del 28 maggio 2015 per  l'inottemperanza  dell'Italia  agli
          obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a
          biomassa aventi prestazioni emissive con i valori  previsti
          almeno per la classe 5  stelle  individuata  ai  sensi  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017,  n.
          186, nonche',  esclusivamente  per  i  comuni  montani  non
          interessati  dalle  procedure  europee  di  infrazione   n.
          2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del  28  maggio
          2015  per  l'inottemperanza   dell'Italia   agli   obblighi
          previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio  a  sistemi
          di  teleriscaldamento   efficiente,   definiti   ai   sensi
          dell'articolo  2,  comma  2,  lettera  tt),   del   decreto
          legislativo 4 luglio 2014, n. 102.  La  detrazione  di  cui
          alla  presente  lettera  e'  calcolata  su   un   ammontare
          complessivo delle spese non superiore a euro 30.000  ed  e'
          riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e
          alla bonifica dell'impianto sostituito. 
                1-bis. Ai fini del presente  articolo,  per  "accesso
          autonomo dall'esterno" si intende un accesso  indipendente,
          non comune ad altre unita' immobiliari, chiuso da  cancello
          o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada  o
          da cortile o da giardino anche di proprieta' non esclusiva.
          Un'unita'  immobiliare   puo'   ritenersi   "funzionalmente
          indipendente"  qualora  sia  dotata  di  almeno  tre  delle
          seguenti installazioni o manufatti di proprieta' esclusiva:
          impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti  per  il
          gas;  impianti  per  l'energia   elettrica;   impianto   di
          climatizzazione invernale. 
                1-ter. Nei comuni dei  territori  colpiti  da  eventi
          sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo
          eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. 
                1-quater. Sono compresi fra gli edifici che  accedono
          alle detrazioni di  cui  al  presente  articolo  anche  gli
          edifici  privi  di  attestato  di  prestazione   energetica
          perche'  sprovvisti  di  copertura,  di  uno  o  piu'  muri
          perimetrali,  o  di  entrambi,  purche'  al  termine  degli
          interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla
          lettera a) del comma 1, anche  in  caso  di  demolizione  e
          ricostruzione  o  di  ricostruzione  su  sedime  esistente,
          raggiungano una classe energetica in fascia A. 
                2.  L'aliquota  prevista  al  comma  1,  alinea,  del
          presente articolo  si  applica  anche  a  tutti  gli  altri
          interventi di efficienza energetica di cui all'articolo  14
          del decreto-legge 4 giugno 2013,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti
          di spesa previsti, per  ciascun  intervento  di  efficienza
          energetica,  dalla  legislazione  vigente,   nonche'   agli
          interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1,  lettera
          e), del testo unico di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche  ove  effettuati
          in favore di persone di  eta'  superiore  a  sessantacinque
          anni, a condizione che  siano  eseguiti  congiuntamente  ad
          almeno uno degli interventi  di  cui  al  citato  comma  1.
          Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli
          previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio,  di
          cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  o  gli
          interventi di cui  al  citato  comma  1  siano  vietati  da
          regolamenti   edilizi,   urbanistici   e   ambientali,   la
          detrazione si applica a tutti  gli  interventi  di  cui  al
          presente comma, anche se  non  eseguiti  congiuntamente  ad
          almeno uno degli interventi di cui  al  medesimo  comma  1,
          fermi restando i requisiti di cui al comma 3. 
                3.  Ai  fini  dell'accesso   alla   detrazione,   gli
          interventi di cui ai commi 1  e  2  del  presente  articolo
          devono rispettare i requisiti minimi previsti  dai  decreti
          di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge  4
          giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro  complesso,  devono
          assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui  ai
          commi 5 e 6 del  presente  articolo,  il  miglioramento  di
          almeno due classi energetiche dell'edificio o delle  unita'
          immobiliari situate all'interno di  edifici  plurifamiliari
          le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano  di
          uno o piu' accessi autonomi dall'esterno, ovvero,  se  cio'
          non sia possibile, il conseguimento della classe energetica
          piu'  alta,   da   dimostrare   mediante   l'attestato   di
          prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6  del
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  prima  e  dopo
          l'intervento, rilasciato  da  un  tecnico  abilitato  nella
          forma della  dichiarazione  asseverata.  Nel  rispetto  dei
          suddetti requisiti minimi, sono  ammessi  all'agevolazione,
          nei limiti stabiliti per gli interventi di  cui  ai  citati
          commi  1  e  2,  anche  gli  interventi  di  demolizione  e
          ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  d),
          del  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia edilizia, di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380.  Gli
          interventi di dimensionamento del cappotto  termico  e  del
          cordolo sismico non concorrono al conteggio della  distanza
          e dell'altezza, in deroga alle  distanze  minime  riportate
          all'articolo 873 del codice civile, per gli  interventi  di
          cui all'articolo 16-bis del testo unico delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo. 
                3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti  di
          cui al comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi da  1
          a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste  a
          carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio  2022  al
          30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1°  luglio  2022
          la detrazione e' ripartita in quattro quote annuali di pari
          importo. 
                4. Per gli interventi di cui  ai  commi  da  1-bis  a
          1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,
          n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto
          2013, n.  90,  l'aliquota  delle  detrazioni  spettanti  e'
          elevata al 110 per cento per  le  spese  sostenute  dal  1°
          luglio 2020 al 30 giugno 2022.  Tale  aliquota  si  applica
          anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis,  comma
          1, lettera e), del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche
          ove effettuati in favore di persone  di  eta'  superiore  a
          sessantacinque anni ed  a  condizione  che  siano  eseguiti
          congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati  nel
          primo periodo e che non siano gia' richiesti ai  sensi  del
          comma 2 della presente disposizione. Per la parte di  spesa
          sostenuta nell'anno 2022, la  detrazione  e'  ripartita  in
          quattro quote annuali di pari importo. Per  gli  interventi
          di  cui  al  primo  periodo,  in  caso  di   cessione   del
          corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e  di
          contestuale  stipulazione  di  una  polizza  che  copre  il
          rischio  di  eventi  calamitosi,  la  detrazione   prevista
          nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  spetta  nella
          misura del 90 per cento. Le disposizioni del  primo  e  del
          secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella
          zona sismica 4 di  cui  all'ordinanza  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  n.  3274  del  20   marzo   2003,
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003. 
                4-bis. La detrazione spettante ai sensi del  comma  4
          del  presente  articolo  e'  riconosciuta  anche   per   la
          realizzazione  di  sistemi  di   monitoraggio   strutturale
          continuo a fini antisismici, a condizione che sia  eseguita
          congiuntamente a uno degli interventi di cui  ai  commi  da
          1-bis a 1-septies  dell'articolo  16  del  decreto-legge  4
          giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n. 90,  nel  rispetto  dei  limiti  di
          spesa previsti dalla legislazione vigente  per  i  medesimi
          interventi. 
                4-ter. I limiti delle spese  ammesse  alla  fruizione
          degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di  cui  ai
          commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno  2022,  sono
          aumentati  del  50  per  cento  per   gli   interventi   di
          ricostruzione  riguardanti  i  fabbricati  danneggiati  dal
          sisma  nei  comuni  di  cui  agli   elenchi   allegati   al
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  e  di
          cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77,  nonche'
          nei  comuni  interessati  da  tutti  gli   eventi   sismici
          verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato  lo
          stato  di  emergenza.  In  tal  caso,  gli  incentivi  sono
          alternativi al  contributo  per  la  ricostruzione  e  sono
          fruibili per tutte le spese necessarie  al  ripristino  dei
          fabbricati danneggiati,  comprese  le  case  diverse  dalla
          prima abitazione, con esclusione degli  immobili  destinati
          alle attivita' produttive. 
                4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da  eventi
          sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia
          stato dichiarato lo stato di emergenza,  gli  incentivi  di
          cui  al  comma  4  spettano  per  l'importo  eccedente   il
          contributo previsto per la ricostruzione. 
                5.   Per   l'installazione   di    impianti    solari
          fotovoltaici connessi alla rete  elettrica  su  edifici  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b),  c)  e  d),
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 agosto  1993,  n.  412,  ovvero  di  impianti
          solari  fotovoltaici  su   strutture   pertinenziali   agli
          edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1,
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per  le  spese
          sostenute dal 1° luglio 2020 al  31  dicembre  2021,  nella
          misura del 110 per cento, fino ad un ammontare  complessivo
          delle stesse spese non superiore a euro 48.000  e  comunque
          nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni  kW  di  potenza
          nominale dell'impianto solare  fotovoltaico,  da  ripartire
          tra gli aventi diritto in  cinque  quote  annuali  di  pari
          importo e in quattro quote annuali di pari importo  per  la
          parte  di  spesa  sostenuta  nell'anno   2022,   sempreche'
          l'installazione degli impianti sia eseguita  congiuntamente
          ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del  presente
          articolo. In caso di  interventi  di  cui  all'articolo  3,
          comma 1, lettere d), e) e f), del testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, il predetto limite di spesa e' ridotto ad  euro  1.600
          per ogni kW di potenza nominale. 
                5-bis.  Le  violazioni  meramente  formali  che   non
          arrecano  pregiudizio   all'esercizio   delle   azioni   di
          controllo non comportano la  decadenza  delle  agevolazioni
          fiscali  limitatamente  alla  irregolarita'  od   omissione
          riscontrata. Nel caso  in  cui  le  violazioni  riscontrate
          nell'ambito  dei  controlli  da   parte   delle   autorita'
          competenti siano rilevanti ai  fini  dell'erogazione  degli
          incentivi,  la   decadenza   dal   beneficio   si   applica
          limitatamente   al   singolo    intervento    oggetto    di
          irregolarita' od omissione. 
                6. La detrazione di cui al comma  5  e'  riconosciuta
          anche  per  l'installazione  contestuale  o  successiva  di
          sistemi  di  accumulo  integrati  negli   impianti   solari
          fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo
          comma 5, alle stesse condizioni,  negli  stessi  limiti  di
          importo e ammontare complessivo e comunque  nel  limite  di
          spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita'  di  accumulo
          del sistema di accumulo. 
                7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6  del  presente
          articolo e' subordinata alla cessione in favore del Gestore
          dei servizi energetici  (GSE),  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo  13,  comma  3,  del  decreto  legislativo  29
          dicembre 2003, n. 387, dell'energia  non  autoconsumata  in
          sito ovvero  non  condivisa  per  l'autoconsumo,  ai  sensi
          dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
          162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
          2020, n.  8,  e  non  e'  cumulabile  con  altri  incentivi
          pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi  natura
          previste dalla normativa europea,  nazionale  e  regionale,
          compresi  i  fondi  di  garanzia  e  di  rotazione  di  cui
          all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo  3  marzo
          2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio  sul  posto  di
          cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24  giugno  2014,
          n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
          2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9  del  citato
          articolo 42-bis del  decreto-legge  n.  162  del  2019,  il
          Ministro dello sviluppo economico individua i limiti  e  le
          modalita'  relativi  all'utilizzo  e  alla   valorizzazione
          dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati  ai
          sensi del presente comma. 
                8. Per le spese documentate e rimaste  a  carico  del
          contribuente, sostenute dal 1° luglio  2020  al  30  giugno
          2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture
          per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici  di  cui
          all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2013,
          n. 90, la detrazione e' riconosciuta nella misura  del  110
          per cento, da ripartire tra gli aventi  diritto  in  cinque
          quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di
          pari importo per la  parte  di  spesa  sostenuta  nell'anno
          2022,    sempreche'    l'installazione     sia     eseguita
          congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del
          presente articolo e  comunque  nel  rispetto  dei  seguenti
          limiti di spesa, fatti salvi gli  interventi  in  corso  di
          esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari  o  per
          le  unita'  immobiliari  situate  all'interno  di   edifici
          plurifamiliari  che  siano  funzionalmente  indipendenti  e
          dispongano di uno  o  piu'  accessi  autonomi  dall'esterno
          secondo la definizione di cui al comma 1-bis  del  presente
          articolo; euro 1.500 per gli  edifici  plurifamiliari  o  i
          condomini  che  installino  un  numero  massimo   di   otto
          colonnine; euro 1.200 per gli edifici  plurifamiliari  o  i
          condomini  che  installino  un  numero  superiore  a   otto
          colonnine. L'agevolazione si intende riferita  a  una  sola
          colonnina di ricarica per unita' immobiliare. 
                8-bis. Per gli interventi  effettuati  dalle  persone
          fisiche di cui al comma 9, lettera a),  per  i  quali  alla
          data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati  lavori  per
          almeno il 60  per  cento  dell'intervento  complessivo,  la
          detrazione del 110 per cento  spetta  anche  per  le  spese
          sostenute entro il 31 dicembre  2022.  Per  gli  interventi
          effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a),  la
          detrazione del 110 per cento  spetta  anche  per  le  spese
          sostenute entro il 31 dicembre  2022.  Per  gli  interventi
          effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c),  per
          i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati
          lavori  per  almeno  il  60   per   cento   dell'intervento
          complessivo, la detrazione del 110 per cento  spetta  anche
          per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. 
                9. Le disposizioni contenute nei commi da 1  a  8  si
          applicano agli interventi effettuati: 
                  a) dai condomini e dalle  persone  fisiche,  al  di
          fuori  dell'esercizio  di  attivita'  di  impresa,  arte  o
          professione, con riferimento  agli  interventi  su  edifici
          composti da due a quattro unita' immobiliari  distintamente
          accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario  o
          in comproprieta' da piu' persone fisiche; 
                  b)   dalle   persone   fisiche,   al    di    fuori
          dell'esercizio di attivita' di impresa, arti e professioni,
          su unita' immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10; 
                  c) dagli istituti  autonomi  case  popolari  (IACP)
          comunque denominati nonche' dagli  enti  aventi  le  stesse
          finalita' sociali dei predetti  istituti,  istituiti  nella
          forma  di  societa'  che  rispondono  ai  requisiti   della
          legislazione europea in materia di "in house providing" per
          interventi  realizzati  su  immobili,  di  loro  proprieta'
          ovvero gestiti per conto dei comuni,  adibiti  ad  edilizia
          residenziale pubblica; 
                  d) dalle cooperative  di  abitazione  a  proprieta'
          indivisa,  per  interventi  realizzati  su  immobili  dalle
          stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; 
                  d-bis)  dalle  organizzazioni  non   lucrative   di
          utilita'  sociale  di  cui  all'articolo  10  del   decreto
          legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,  dalle  organizzazioni
          di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6
          della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di
          promozione sociale iscritte nel registro  nazionale  e  nei
          registri regionali e delle province autonome di Trento e di
          Bolzano previsti dall'articolo 7  della  legge  7  dicembre
          2000, n. 383; 
                  e)   dalle   associazioni   e   societa'   sportive
          dilettantistiche iscritte nel registro istituito  ai  sensi
          dell'articolo  5,  comma  2,  lettera   c),   del   decreto
          legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori
          destinati ai soli immobili o parti di  immobili  adibiti  a
          spogliatoi. 
                9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio
          aventi per oggetto l'approvazione degli interventi  di  cui
          al  presente  articolo  e  degli  eventuali   finanziamenti
          finalizzati agli stessi, nonche' l'adesione all'opzione per
          la cessione o per lo sconto di cui all'articolo  121,  sono
          valide se approvate con un numero di voti  che  rappresenti
          la maggioranza degli intervenuti  e  almeno  un  terzo  del
          valore dell'edificio. Le deliberazioni  dell'assemblea  del
          condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno  o  piu'
          condomini   dell'intera   spesa   riferita   all'intervento
          deliberato,  sono  valide  se  approvate  con   le   stesse
          modalita' di cui al periodo precedente e a condizione che i
          condomini ai quali sono imputate le spese esprimano  parere
          favorevole. 
                9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non  detraibile,
          anche parzialmente, ai sensi  degli  articoli  19,  19-bis,
          19-bis.1  e  36-bis  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  dovuta  sulle  spese
          rilevanti ai fini degli  incentivi  previsti  dal  presente
          articolo,   si   considera   nel   calcolo   dell'ammontare
          complessivo ammesso al beneficio,  indipendentemente  dalla
          modalita'   di   rilevazione   contabile    adottata    dal
          contribuente. 
                10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere  a)
          e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai  commi
          da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul  numero  massimo
          di due unita' immobiliari, fermo restando il riconoscimento
          delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle  parti
          comuni dell'edificio. 
                10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di
          cui al presente articolo, previsto per  le  singole  unita'
          immobiliari,  e'  moltiplicato  per  il  rapporto  tra   la
          superficie   complessiva   dell'immobile   oggetto    degli
          interventi di  incremento  dell'efficienza  energetica,  di
          miglioramento o  di  adeguamento  antisismico  previsti  ai
          commi 1, 2, 3,  3-bis,  4,  4-bis,  5,  6,  7  e  8,  e  la
          superficie media di una unita' abitativa immobiliare,  come
          ricavabile    dal    Rapporto    Immobiliare     pubblicato
          dall'Osservatorio  del  Mercato  Immobiliare   dell'Agenzia
          delle Entrate ai sensi dell'articolo  120-sexiesdecies  del
          decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  per  i
          soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),  che  siano  in
          possesso dei seguenti requisiti: 
                  a) svolgano attivita'  di  prestazione  di  servizi
          socio-sanitari  e  assistenziali,  e  i  cui   membri   del
          Consiglio  di  Amministrazione   non   percepiscano   alcun
          compenso o indennita' di carica; 
                  b) siano in possesso di immobili  rientranti  nelle
          categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprieta',
          nuda proprieta', usufrutto o comodato  d'uso  gratuito.  Il
          titolo di comodato d'uso  gratuito  e'  idoneo  all'accesso
          alle detrazioni di cui al presente articolo,  a  condizione
          che il contratto sia regolarmente registrato in data  certa
          anteriore alla data di entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione. 
                10-ter. Nel caso di acquisto di  immobili  sottoposti
          ad uno o piu' interventi di cui al comma 1, lettere a),  b)
          e c), il termine per stabilire la  residenza  di  cui  alla
          lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa,
          parte prima, allegata al  testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti l'imposta di registro, di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,  e'  di
          trenta  mesi  dalla  data  di  stipulazione  dell'atto   di
          compravendita. 
                10-quater.  Al  primo  periodo  del  comma  1-septies
          dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno  2013,  n.  63,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2013,
          n. 90, le parole: 'entro  diciotto  mesi'  sono  sostituite
          dalle seguenti: 'entro trenta mesi'. 
                11. Ai fini dell'opzione per la  cessione  o  per  lo
          sconto di cui all'articolo 121, nonche' in caso di utilizzo
          della  detrazione  nella  dichiarazione  dei  redditi,   il
          contribuente richiede il  visto  di  conformita'  dei  dati
          relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
          presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per
          gli interventi di cui al presente  articolo.  Il  visto  di
          conformita' e' rilasciato ai  sensi  dell'articolo  35  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  dai  soggetti
          indicati alle lettere a) e b) del comma 3  dell'articolo  3
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 luglio  1998,  n.  322,  e  dai  responsabili
          dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai  soggetti
          di cui all'articolo 32 del citato  decreto  legislativo  n.
          241  del  1997.  In  caso   di   dichiarazione   presentata
          direttamente dal contribuente  all'Agenzia  delle  entrate,
          ovvero  tramite   il   sostituto   d'imposta   che   presta
          l'assistenza fiscale, il  contribuente,  il  quale  intenda
          utilizzare la detrazione nella dichiarazione  dei  redditi,
          non  e'  tenuto  a  richiedere   il   predetto   visto   di
          conformita'. 
                12.  I  dati  relativi  all'opzione  sono  comunicati
          esclusivamente in via  telematica,  anche  avvalendosi  dei
          soggetti che rilasciano il visto di conformita' di  cui  al
          comma 11, secondo quanto  disposto  con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle entrate, che  definisce  anche
          le modalita' attuative del presente articolo,  da  adottare
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto. 
                13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui
          al presente articolo e dell'opzione per la cessione  o  per
          lo sconto di cui all'articolo 121: 
                  a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3  del
          presente  articolo,  i  tecnici  abilitati  asseverano   il
          rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma
          3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013,  n.
          63, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
          2013, n. 90, e la  corrispondente  congruita'  delle  spese
          sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia
          dell'asseverazione e'  trasmessa,  esclusivamente  per  via
          telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove  tecnologie,
          l'energia e lo sviluppo economico sostenibile  (ENEA).  Con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico,  da  emanare
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto,  sono  stabilite
          le modalita' di trasmissione della suddetta asseverazione e
          le relative modalita' attuative; 
                  b)  per  gli  interventi  di  cui   al   comma   4,
          l'efficacia  degli  stessi  al  fine  della  riduzione  del
          rischio sismico e' asseverata dai professionisti incaricati
          della progettazione strutturale, della direzione dei lavori
          delle  strutture  e  del  collaudo  statico,   secondo   le
          rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o
          ai collegi professionali  di  appartenenza,  in  base  alle
          disposizioni del decreto del Ministro delle  infrastrutture
          e  dei  trasporti  n.  58   del   28   febbraio   2017.   I
          professionisti    incaricati    attestano    altresi'    la
          corrispondente  congruita'   delle   spese   sostenute   in
          relazione  agli  interventi  agevolati.  Il  soggetto   che
          rilascia il  visto  di  conformita'  di  cui  al  comma  11
          verifica  la   presenza   delle   asseverazioni   e   delle
          attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. 
                13-bis. L'asseverazione di cui al comma  13,  lettere
          a) e b), del presente articolo e' rilasciata al termine dei
          lavori o per ogni stato di  avanzamento  dei  lavori  sulla
          base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121.
          L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta  i
          requisiti tecnici sulla base del progetto e  dell'effettiva
          realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della  congruita'
          delle spese si fa riferimento ai prezzari  individuati  dal
          decreto di cui al comma 13, lettera a), nonche'  ai  valori
          massimi  stabiliti,  per  talune  categorie  di  beni,  con
          decreto del Ministro  della  transizione  ecologica.  Nelle
          more dell'adozione  dei  predetti  decreti,  la  congruita'
          delle spese e' determinata facendo  riferimento  ai  prezzi
          riportati nei prezzari predisposti dalle  regioni  e  dalle
          province autonome, ai listini ufficiali o ai listini  delle
          locali  camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e
          agricoltura ovvero,  in  difetto,  ai  prezzi  correnti  di
          mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. 
                13-ter. Gli interventi di cui al  presente  articolo,
          anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici
          o i prospetti, con  esclusione  di  quelli  comportanti  la
          demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono
          manutenzione straordinaria  e  sono  realizzabili  mediante
          comunicazione di inizio  lavori  asseverata  (CILA).  Nella
          CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo  che
          ha   previsto   la   costruzione   dell'immobile    oggetto
          d'intervento o del provvedimento che ne  ha  consentito  la
          legittimazione ovvero e' attestato che  la  costruzione  e'
          stata completata in data antecedente al 1° settembre  1967.
          La presentazione della  CILA  non  richiede  l'attestazione
          dello stato legittimo di cui  all'  articolo  9-bis,  comma
          1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
          2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente  comma,
          la decadenza del beneficio fiscale  previsto  dall'articolo
          49 del decreto del Presidente della Repubblica n.  380  del
          2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: 
                  a) mancata presentazione della CILA; 
                  b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA; 
                  c) assenza dell'attestazione dei  dati  di  cui  al
          secondo periodo; 
                  d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai
          sensi del comma 14. 
                13-quater. Fermo restando quanto  previsto  al  comma
          13-ter, resta  impregiudicata  ogni  valutazione  circa  la
          legittimita' dell'immobile oggetto di intervento. 
                13-quinquies. In caso di opere gia' classificate come
          attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo  6  del
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del  Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  2   marzo   2018,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  81  del  7  aprile
          2018, o della normativa regionale, nella CILA e'  richiesta
          la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in
          corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei  lavori
          e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non  e'
          richiesta, alla conclusione  dei  lavori,  la  segnalazione
          certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 24  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
                14.  Ferma  restando  l'applicazione  delle  sanzioni
          penali ove il fatto  costituisca  reato,  ai  soggetti  che
          rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica
          la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a  euro
          15.000 per ciascuna attestazione o  asseverazione  infedele
          resa. I soggetti di cui  al  primo  periodo  stipulano  una
          polizza di assicurazione della responsabilita' civile,  con
          massimale  adeguato  al   numero   delle   attestazioni   o
          asseverazioni rilasciate e agli  importi  degli  interventi
          oggetto delle  predette  attestazioni  o  asseverazioni  e,
          comunque,  non  inferiore  a  500.000  euro,  al  fine   di
          garantire ai propri clienti e al bilancio  dello  Stato  il
          risarcimento    dei    danni    eventualmente     provocati
          dall'attivita' prestata. L'obbligo di sottoscrizione  della
          polizza si considera  rispettato  qualora  i  soggetti  che
          rilasciano  attestazioni  e  asseverazioni   abbiano   gia'
          sottoscritto una polizza assicurativa per  danni  derivanti
          da attivita' professionale ai  sensi  dell'articolo  5  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purche'  questa:  a)  non
          preveda esclusioni relative ad attivita' di  asseverazione;
          b) preveda un  massimale  non  inferiore  a  500.000  euro,
          specifico  per  il  rischio  di  asseverazione  di  cui  al
          presente comma, da integrare a cura del professionista  ove
          si renda necessario; c) garantisca, se in  operativita'  di
          claims made, un'ultrattivita' pari ad almeno cinque anni in
          caso di cessazione di attivita' e una  retroattivita'  pari
          anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni
          effettuate  negli  anni  precedenti.  In   alternativa   il
          professionista puo' optare per una  polizza  dedicata  alle
          attivita' di cui al  presente  articolo  con  un  massimale
          adeguato  al  numero  delle  attestazioni  o  asseverazioni
          rilasciate e agli importi degli  interventi  oggetto  delle
          predette attestazioni  o  asseverazioni  e,  comunque,  non
          inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza
          di responsabilita' civile di cui alla lettera  a).  La  non
          veridicita' delle attestazioni o asseverazioni comporta  la
          decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della
          legge  24  novembre  1981,  n.  689.  L'organo  addetto  al
          controllo sull'osservanza della  presente  disposizione  ai
          sensi dell'articolo 14 della legge  24  novembre  1981,  n.
          689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo economico. 
                14-bis.  Per  gli  interventi  di  cui  al   presente
          articolo, nel cartello esposto presso il  cantiere,  in  un
          luogo ben visibile  e  accessibile,  deve  essere  indicata
          anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali
          previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus  110
          per  cento  per  interventi  di  efficienza  energetica   o
          interventi antisismici". 
                15.  Rientrano  tra  le  spese  detraibili  per   gli
          interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per
          il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui
          ai commi 3 e 13 e del visto di conformita' di cui al  comma
          11. 
                15-bis. Le disposizioni del presente articolo non  si
          applicano  alle  unita'   immobiliari   appartenenti   alle
          categorie  catastali  A/1,  A/8,  nonche'  alla   categoria
          catastale A/9 per  le  unita'  immobiliari  non  aperte  al
          pubblico. 
                16. Al fine di semplificare l'attuazione delle  norme
          in materia di interventi  di  efficienza  energetica  e  di
          coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3
          del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge  4
          giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n.  90,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020: 
                  a) il secondo, il terzo e  il  quarto  periodo  del
          comma 1 sono soppressi; 
                  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
                    "2.1. La detrazione di cui ai  commi  1  e  2  e'
          ridotta al 50 per cento per  le  spese,  sostenute  dal  1°
          gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto  e  posa
          in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature
          solari e di sostituzione  di  impianti  di  climatizzazione
          invernale con impianti dotati di  caldaie  a  condensazione
          con efficienza  almeno  pari  alla  classe  A  di  prodotto
          prevista dal regolamento delegato (UE)  n.  811/2013  della
          Commissione, del  18  febbraio  2013.  Sono  esclusi  dalla
          detrazione di cui al presente articolo  gli  interventi  di
          sostituzione di impianti di climatizzazione  invernale  con
          impianti dotati di caldaie a condensazione  con  efficienza
          inferiore alla classe di  cui  al  periodo  precedente.  La
          detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli
          interventi di sostituzione di impianti  di  climatizzazione
          invernale con impianti dotati di caldaie  a  condensazione,
          di  efficienza  almeno  pari  alla  classe  A  di  prodotto
          prevista dal citato regolamento delegato (UE) n.  811/2013,
          e contestuale installazione di sistemi di  termoregolazione
          evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure  VIII  della
          comunicazione  2014/C  207/02  della  Commissione,  o   con
          impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti  da  pompa
          di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
          in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante  per
          funzionare  in  abbinamento  tra  loro,  o  per  le   spese
          sostenute per l'acquisto e la posa in opera  di  generatori
          d'aria calda a condensazione". 
                16-bis. L'esercizio di impianti  fino  a  200  kW  da
          parte di comunita' energetiche  rinnovabili  costituite  in
          forma di enti non commerciali o da parte di  condomini  che
          aderiscono alle configurazioni di cui  all'articolo  42-bis
          del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28  febbraio  2020,  n.  8,  non
          costituisce svolgimento di attivita' commerciale  abituale.
          La  detrazione  prevista  dall'articolo  16-bis,  comma  1,
          lettera  h),  del  testo  unico  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  per
          gli impianti a fonte rinnovabile gestiti  da  soggetti  che
          aderiscono alle configurazioni di cui  al  citato  articolo
          42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019  si  applica  fino
          alla soglia di 200 kW e per  un  ammontare  complessivo  di
          spesa non superiore a euro 96.000. 
                16-ter. Le disposizioni  del  comma  5  si  applicano
          all'installazione degli impianti di cui  al  comma  16-bis.
          L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota
          di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per
          la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente  20
          kW spetta la  detrazione  stabilita  dall'articolo  16-bis,
          comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  nel
          limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito
          all'intero impianto. 
                16-quater. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del
          presente articolo, valutati in 63,6  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in
          3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in  2.935  milioni
          di euro per l'anno 2023, in 2.755,6  milioni  di  euro  per
          l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in
          1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di
          euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di  euro  per  l'anno
          2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede
          ai sensi dell'articolo 265.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  11,  della  legge  16
          gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali  in  materia
          di pubblica amministrazione): 
                «Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti
          pubblici). - 1. A decorrere dal 1º  gennaio  2003,  per  le
          finalita' di cui all'articolo 1, commi 5 e 6,  della  legge
          17  maggio  1999,  n.  144,  e  in   particolare   per   la
          funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti
          pubblici, ogni nuovo  progetto  di  investimento  pubblico,
          nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla  predetta
          data, e' dotato di un «Codice unico di  progetto»,  che  le
          competenti  amministrazioni  o  i  soggetti   aggiudicatori
          richiedono in via telematica secondo la procedura  definita
          dal CIPE. 
                2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito  il
          parere  della  Conferenza  unificata  di  cui  al   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
          e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1. 
                2-bis.  Gli  atti  amministrativi  anche  di   natura
          regolamentare  adottati  dalle   Amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, che dispongono il  finanziamento  pubblico  o
          autorizzano  l'esecuzione  di  progetti   di   investimento
          pubblico, sono nulli in assenza dei  corrispondenti  codici
          di cui al comma 1  che  costituiscono  elemento  essenziale
          dell'atto stesso. 
                2-ter.   Le   Amministrazioni   che   emanano    atti
          amministrativi che dispongono il finanziamento  pubblico  o
          autorizzano  l'esecuzione  di  progetti   di   investimento
          pubblico associano negli atti stessi  il  Codice  unico  di
          progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con
          l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su  dette
          misure, della data di efficacia di  detti  finanziamenti  e
          del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine
          il Dipartimento per la programmazione  e  il  coordinamento
          della politica economica, il Dipartimento della  Ragioneria
          Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche  di
          Coesione concordano modalita'  per  fornire  il  necessario
          supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita'  di  cui
          al periodo precedente al  fine  di  garantire  la  corretta
          programmazione e il monitoraggio  della  spesa  di  ciascun
          programma e dei relativi progetti finanziati. 
                2-quater.   I   soggetti   titolari    di    progetti
          d'investimento pubblico  danno  notizia,  con  periodicita'
          annuale,  in  apposita  sezione   dei   propri   siti   web
          istituzionali,   dell'elenco   dei   progetti   finanziati,
          indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento,  le
          fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato
          di attuazione finanziario e procedurale. 
                2-quinquies.  Entro  il  30  giugno  di  ogni   anno,
          l'Autorita' politica delegata  agli  investimenti  pubblici
          ove nominata, con  il  supporto  del  Dipartimento  per  la
          programmazione e il coordinamento della politica economica,
          presenta   al    Comitato    Interministeriale    per    la
          Programmazione  Economica  un'informativa  sullo  stato  di
          attuazione   della   programmazione   degli    investimenti
          pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente
          articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud
          e  la  Coesione   Territoriale,   con   il   supporto   del
          Dipartimento per le  Politiche  di  Coesione,  presenta  al
          Comitato Interministeriale per la Programmazione  Economica
          un'informativa   sullo   stato    di    attuazione    della
          programmazione degli investimenti pubblici  finanziati  con
          le risorse nazionali e comunitarie per  lo  sviluppo  e  la
          coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello
          Stato  mette  a  disposizione  del  Dipartimento   per   la
          programmazione e il coordinamento della politica  economica
          e  del  Dipartimento  per  le  Politiche  di  Coesione,  in
          cooperazione applicativa, i  corrispondenti  dati  rilevati
          dalle Amministrazioni  pubbliche  nella  banca  dati  delle
          Amministrazioni pubbliche di cui  alla  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti,  con  i
          dati  di  pagamento  del  Sistema  SIOPE   PLUS,   di   cui
          all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal
          sistema della fatturazione elettronica, di cui  alla  legge
          24 dicembre 2007, n. 244. 
                2-sexies. All'attuazione  del  presente  articolo  le
          Amministrazioni provvedono nei limiti delle  risorse  umane
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   allo   scopo   a
          legislazione vigente.». 
              - Il riferimento al testo del citato  regolamento  (UE)
          2021/241 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  12
          febbraio  2021,  e'  riportato  nei  riferimenti  normativi
          all'art. 5. 
              - Il  riferimento  al  regolamento  (UE)  2020/852  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020,  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 1.