Art. 22
Misure per agevolare la realizzazione degli interventi finanziati con
le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a
fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede
all'assegnazione e al trasferimento alle Regioni e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie della
missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), nella misura di 800 milioni di euro, finalizzate
all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il
rischio di alluvione e il rischio idrogeologico rientranti nelle
tipologie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il cui coordinamento e'
attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei ministri, sulla base dei piani definiti d'intesa
tra il citato Dipartimento, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei
criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 5 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
21 del 26 gennaio 2017. Il decreto tiene conto, inoltre, della
classificazione dei territori dei comuni collocati in aree
interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre 2017, n.
158. Con il medesimo decreto sono disciplinate anche le modalita' di
impiego delle citate risorse finanziarie e le relative modalita' di
gestione contabile.
1-bis. Il decreto di cui al comma 1 puo' essere rimodulato, con le
modalita' previste dal medesimo comma 1, entro il 31 dicembre 2023,
sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di attuazione
degli interventi, anche ridefinendo la ripartizione su base
territoriale delle risorse finanziarie, fermo restando il rispetto
del termine ultimo per la realizzazione degli interventi stabilito al
quarto trimestre dell'anno 2025. Le rimodulazioni possono essere
elaborate integrando i criteri di riparto stabiliti dal citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016 con
ulteriori criteri, anche riferiti alla performance operativa dei
soggetti attuatori degli interventi.
1-ter. La ripartizione delle ulteriori risorse finanziarie della
missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza
il cui coordinamento e' attribuito al Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, relative a
interventi gia' individuati nell'ambito della programmazione delle
risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 24-quater del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2018, n. 136, finalizzate all'attuazione di inter- venti
pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio
idrogeologico, entro il limite di 400 milioni di euro, sulla base dei
piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento e le regioni e le
province autonome entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri
stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2016, puo' essere rimodulata entro il 31 dicembre
2023 con appositi decreti dei presidenti delle regioni e delle
province autonome interessate, anche nella qualita' di Commissari
delegati titolari di contabilita' speciali per l'attuazione di
ordinanze di protezione civile, previa intesa con il capo del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri, sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di
attuazione degli interventi, anche ridefinendo la ripartizione su
base territoriale delle risorse finanziarie, fermo restando il
rispetto del termine ultimo per la realizzazione degli interventi
stabilito al quarto trimestre dell'anno 2025.
1-quater. Il comma 3 dell'articolo 74- bis del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, e' abrogato.
1-quinquies. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 147 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente: «2-ter.
Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma
autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora
espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al
comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica
individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l'ente di
governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le
gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis».
1-sexies. Nell'individuazione degli inter- venti previsti
dall'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, si deve dare conto della valutazione della ripetitivita' dei
fenomeni alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi nei
territori interessati nel decennio precedente, dell'estensione
sovracomunale del loro impatto nonche' delle vittime eventualmente
provocate dagli eventi medesimi.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 25, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione
civile):
«Art. 25 (Ordinanze di protezione civile) (Articoli 5
e 20 legge n. 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto
legislativo n. 112/1998; Articolo 14 decreto-legge n.
90/2008, conv. legge n. 123/2008; Articolo 40, comma 2,
lettera p), legge n. 196/2009). - 1. Per il coordinamento
dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo
stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede
mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in
deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le
modalita' indicati nella deliberazione dello stato di
emergenza e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione
europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle
Regioni e Province autonome territorialmente interessate e,
ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere
l'indicazione delle principali norme a cui si intende
derogare e devono essere specificamente motivate.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le
ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla popolazione
interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle
attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del
materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da
scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
la continuita' amministrativa nei comuni e territori
interessati, anche mediante interventi di natura
temporanea;
c) all'attivazione di prime misure economiche di
immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei
confronti della popolazione e delle attivita' economiche e
produttive direttamente interessate dall'evento, per
fronteggiare le piu' urgenti necessita';
d) alla realizzazione di interventi, anche
strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle
aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso
all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della
pubblica e privata incolumita', in coerenza con gli
strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
e) alla ricognizione dei fabbisogni per il
ripristino delle strutture e delle infrastrutture,
pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni subiti
dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali
e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in
essere sulla base di procedure definite con la medesima o
altra ordinanza;
f) all'attuazione delle misure per far fronte alle
esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso
misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea,
in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
delle risorse finanziarie individuate con delibera del
Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e
secondo i criteri individuati con la delibera di cui
all'articolo 28
3. Le ordinanze di protezione civile non sono
soggette al controllo preventivo di legittimita' di cui
all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni.
4. Le ordinanze di protezione civile, la cui
efficacia decorre dalla data di adozione e che sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, e successive modificazioni e sono trasmesse, per
informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri,
alle Regioni o Province autonome interessate e fino al
trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di
emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia
e delle finanze.
5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione
dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze
sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.
6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile,
per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze
di cui al presente articolo si avvale delle componenti e
strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti
attuatori degli interventi previsti sono, di norma,
identificati nei soggetti pubblici ordinariamente
competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via
prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti
adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa
vigente.
7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di
protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono
essere nominati commissari delegati che operano in regime
straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza
di rilievo nazionale. Qualora il Capo del Dipartimento si
avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento
di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i
tempi e le modalita' del suo esercizio. I commissari
delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i
soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo
svolgimento dell'incarico.
8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le
ordinanze di protezione civile non e' prevista la
corresponsione di alcun compenso per il Capo del
Dipartimento della protezione civile e per i commissari
delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri
soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo
23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e il compenso e' commisurato
proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del
parametro massimo costituito dal 70 per cento del
trattamento economico previsto per il primo presidente
della Corte di cassazione.
9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e
i consequenziali provvedimenti commissariali nonche'
avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti
ai sensi del presente articolo e' disciplinata dal codice
del processo amministrativo.
10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo
15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di
monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto
l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle
ordinanze di protezione civile nonche' dei provvedimenti
adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al
presente comma e' tenuto ad assicurare la continuita'
dell'azione di monitoraggio, anche in relazione alle
ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate
dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,
definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quanto
previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in
deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei
limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui
all'articolo 24, comma 7.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 6
ottobre 2017, n.158 (Misure per il sostegno e la
valorizzazione dei piccoli comuni, nonche' disposizioni per
la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei
medesimi comuni):
«Art. 1 (Finalita' e definizioni). - 1. La presente
legge, ai sensi degli articoli 3, 44, secondo comma, 117 e
119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con gli
obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di
cui all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea e di
pari opportunita' per le zone con svantaggi strutturali e
permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, promuove e favorisce il
sostenibile sviluppo economico, sociale, ambientale e
culturale dei piccoli comuni, come definiti ai sensi del
comma 2, alinea, primo periodo, del presente articolo,
promuove l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la
residenza in tali comuni, e tutela e valorizza il loro
patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e
architettonico. La presente legge favorisce l'adozione di
misure in favore dei residenti nei piccoli comuni e delle
attivita' produttive ivi insediate, con particolare
riferimento al sistema dei servizi essenziali, al fine di
contrastarne lo spopolamento e di incentivare l'afflusso
turistico. L'insediamento nei piccoli comuni costituisce
una risorsa a presidio del territorio, soprattutto per le
attivita' di contrasto del dissesto idrogeologico e per le
attivita' di piccola e diffusa manutenzione e tutela dei
beni comuni.
2. Ai fini della presente legge, per piccoli comuni
si intendono i comuni con popolazione residente fino a
5.000 abitanti nonche' i comuni istituiti a seguito di
fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000
abitanti. I piccoli comuni possono beneficiare dei
finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 3 qualora
rientrino in una delle seguenti tipologie:
a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni
di dissesto idrogeologico;
b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza
economica;
c) comuni nei quali si e' verificato un
significativo decremento della popolazione residente
rispetto al censimento generale della popolazione
effettuato nel 1981;
d) comuni caratterizzati da condizioni di disagio
insediativo, sulla base di specifici parametri definiti in
base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati
rispetto alla popolazione residente e all'indice di
ruralita';
e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei
servizi sociali essenziali;
f) comuni ubicati in aree contrassegnate da
difficolta' di comunicazione e dalla lontananza dai grandi
centri urbani;
g) comuni la cui popolazione residente presenta una
densita' non superiore ad 80 abitanti per chilometro
quadrato;
h) comuni comprendenti frazioni con le
caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o
g); in tal caso, i finanziamenti disposti ai sensi
dell'articolo 3 sono destinati ad interventi da realizzare
esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni;
i) comuni appartenenti alle unioni di comuni
montani di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, o comuni che comunque
esercitano obbligatoriamente in forma associata, ai sensi
del predetto comma 28, le funzioni fondamentali ivi
richiamate;
l) comuni con territorio compreso totalmente o
parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un
parco regionale o di un'area protetta;
m) comuni istituiti a seguito di fusione;
n) comuni rientranti nelle aree periferiche e
ultraperiferiche, come individuate nella strategia
nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di
cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147.
3. Ai fini di cui al comma 2, i dati concernenti la
popolazione dei comuni sono aggiornati ogni tre anni e resi
pubblici sulla base delle rilevazioni dell'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT). In sede di prima
applicazione, e' considerata la popolazione risultante
dall'ultimo censimento generale della popolazione.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, sentito l'ISTAT, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definiti i parametri occorrenti per la
determinazione delle tipologie di cui al comma 2.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e' definito, entro sessanta giorni
dall'adozione del decreto di cui al comma 4 del presente
articolo, l'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle
tipologie di cui al comma 2.
6. L'elenco di cui al comma 5 e' aggiornato ogni tre
anni con le stesse procedure previste dal medesimo comma 5.
Contestualmente all'aggiornamento, per ciascun comune
appartenente alle tipologie di cui al comma 2, lettere da
b) a e), sono rilevati i dati indicativi dei miglioramenti
eventualmente conseguiti.
7. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 4, 5 e 6
sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni
dalla data dell'assegnazione.
8. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze,
possono definire interventi ulteriori rispetto a quelli
previsti dalla presente legge per il raggiungimento delle
finalita' di cui al comma 1, anche al fine di concorrere
all'attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo
delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma
13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tal fine, le
regioni possono prevedere ulteriori tipologie di comuni
rispetto a quelle previste al comma 2 del presente
articolo, tenuto conto della specificita' del proprio
territorio.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Si riporta il testo del comma 1028 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«Art. 1. - 1.-1027. Omissis.
1028. E' autorizzata la spesa di 800 milioni di euro
per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2020 e 2021, al fine di permettere l'immediato avvio e
la realizzazione nell'arco del medesimo triennio degli
investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti di cui
all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del codice di
cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,
finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio
idraulico e idrogeologico nonche' all'aumento del livello
di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate
dai rispettivi Commissari delegati, nominati a seguito
delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di
dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge, ovvero nei
casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia
terminato da non oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti
dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del citato
decreto legislativo. Detti investimenti sono realizzati
secondo le modalita' previste dall'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre
2018. Per gli investimenti di valore superiore alla soglia
di cui all'articolo 35, comma 2, lettera a), del codice di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, puo'
essere finanziata anche la sola progettazione da realizzare
nell'anno 2019.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24-quater del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria):
«Art. 24-quater (Fondo per gli investimenti delle
regioni e delle province autonome colpite da eventi
calamitosi). - 1. Al fine di far fronte alle esigenze
derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di
settembre e ottobre dell'anno 2018, e' istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo
trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri un
fondo con una dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro
per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Il fondo di cui al comma 1 e' destinato alle
esigenze per investimenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano di cui al presente
articolo, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia
pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della
manutenzione della rete viaria e del dissesto
idrogeologico.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con i Ministri competenti,
previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2019
sono individuati gli enti destinatari, le risorse per
ciascun settore, i comparti, i criteri di riparto, gli
importi da destinare a ciascun beneficiario e le modalita'
di utilizzo, di monitoraggio, anche in relazione
all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque
tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica,
nonche' le modalita' di recupero e di eventuale
riassegnazione delle somme non utilizzate.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 13 milioni di
euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto
a 461,6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di
euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di
quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo
9, commi da 1 a 8.».
- Si riporta il testo dell'articolo 74-bis del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, (Misure
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 74-bis (Disposizioni per il personale impegnato
nelle attivita' di assistenza e soccorso). - 1. Allo scopo
di fronteggiare i contesti emergenziali di cui al presente
decreto ed in atto, anche tenuto conto dei nuovi ed
ulteriori compiti del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione
organica del ruolo speciale tecnico-amministrativo del
personale dirigenziale di prima e di seconda fascia della
protezione civile, di cui all'articolo 9-ter del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' incrementata nella
misura di un posto di prima fascia e di un posto di seconda
fascia.
2. Al secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo
19 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole:
"per un massimo di due volte" sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".
3. (abrogato).
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro
290.000 per l'anno 2020 e a euro 386.000 annui a decorrere
dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 126,
comma 6-bis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 147 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Norme in materia
ambientale) come modificato dalla presente legge:
«Art. 147 (Organizzazione territoriale del servizio
idrico integrato). - 1. I servizi idrici sono organizzati
sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti
dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n.
36. Le regioni che non hanno individuato gli enti di
governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il
termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso
inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel
medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente
all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla
competente regione per ciascun ambito territoriale
ottimale, al quale e' trasferito l'esercizio delle
competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle
risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle
infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.
1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli
enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma
1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province
autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla
delibera di individuazione, il Presidente della regione
esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro
ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le
relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica
quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172,
comma 4.
2. Le regioni possono modificare le delimitazioni
degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la
gestione del servizio idrico integrato, assicurandone
comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza,
efficacia ed economicita', nel rispetto, in particolare,
dei seguenti principi:
a) unita' del bacino idrografico o del sub-bacino o
dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di
bacino, nonche' della localizzazione delle risorse e dei
loro vincoli di destinazione, anche derivanti da
consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
b) unicita' della gestione;
c) adeguatezza delle dimensioni gestionali,
definita sulla base di parametri fisici, demografici,
tecnici.
2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale
coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda
necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza
gestionale ed una migliore qualita' del servizio
all'utenza, e' consentito l'affidamento del servizio idrico
integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori
agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o
alle citta' metropolitane. Sono fatte salve:
a) le gestioni del servizio idrico in forma
autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a
1.000 abitanti gia' istituite ai sensi del comma 5
dell'articolo 148;
b) le gestioni del servizio idrico in forma
autonoma esistenti, nei comuni che presentano
contestualmente le seguenti caratteristiche:
approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente
pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree
naturali protette ovvero in siti individuati come beni
paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo
idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma
autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito
territorialmente competente provvede all'accertamento
dell'esistenza dei predetti requisiti.
2-ter. Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del
servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di
governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla
ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al
comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica
individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022,
l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al
gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi
del citato comma 2-bis.
3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono
norme integrative per il controllo degli scarichi degli
insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche
fognature, per la funzionalita' degli impianti di
pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle
prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.».