Art. 23
Utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ed
estensione delle procedure PNRR
1. All'articolo 1, comma 178, lettera d), sesto periodo, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole «di immediato avvio
dei lavori» sono inserite le seguenti: «o il completamento di
interventi in corso, cosi' come risultanti dai sistemi informativi
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, fermi
restando i requisiti di addizionalita' e di ammissibilita' della
spesa a decorrere dal 1° gennaio 2021».
1-bis. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione, relativamente agli
interventi non ancora realizzati della programmazione 2014-2020
nonche' agli interventi della programmazione 2021-2027, si applicano
le misure di semplificazione di cui all'articolo 48, commi 2 e
seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
1-ter. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
possono essere utilizzate, su richiesta delle regioni interessate e
previa deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del
Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini del cofinanziamento
regionale, ai sensi del comma 52 dell'articolo 1 della medesima legge
n. 178 del 2020, dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e
FSE plus della programmazione 2021-2027, al fine di ridurre nella
misura massima di 15 punti la percentuale di tale cofinanziamento
regionale. Le risorse assegnate ai sensi del comma 1 sono portate in
prededuzione dalla quota da assegnare ai Piani di sviluppo e coesione
(PSC) 2021-2027 delle medesime regioni interessate.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 178, dell'art. 1, della
legge 30 dicembre 2020, n.178 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 177. Omissis.
178. Il complesso delle risorse di cui al comma 177
e' destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo
sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento
nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree
del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale:
4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di
euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per
l'anno 2030. Al completamento delle risorse da destinare
alla suddetta programmazione si provvede ai sensi
dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 e
nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali
delle politiche di coesione, si applicano le seguenti
disposizioni:
a) la dotazione finanziaria del Fondo per lo
sviluppo e la coesione e' impiegata per obiettivi
strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e
la coesione economica, sociale e territoriale, sulla base
delle missioni previste nel «Piano Sud 2030» e dando
priorita' alle azioni e agli interventi previsti nel Piano,
compresi quelli relativi al rafforzamento delle
amministrazioni pubbliche. La dotazione finanziaria e'
altresi' impiegata in coerenza con gli obiettivi e le
strategie definiti per il periodo di programmazione
2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento europei,
nonche' in coerenza con le politiche settoriali e con le
politiche di investimento e di riforma previste nel Piano
nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), secondo
principi di complementarita' e addizionalita' delle
risorse;
b) il Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, in collaborazione con le amministrazioni
interessate, in coerenza con il Piano Sud 2030 e con i
contenuti dell'Accordo di partenariato per i fondi
strutturali e di investimento europei del periodo di
programmazione 2021-2027 e del PNRR, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, individua le aree
tematiche e gli obiettivi strategici per ciascuna area e li
comunica alle competenti Commissioni parlamentari. Il CIPE,
con propria deliberazione, su proposta del Ministro per il
Sud e la coesione territoriale, ripartisce tra le diverse
aree tematiche la dotazione finanziaria del Fondo per lo
sviluppo e la coesione iscritta nel bilancio, nonche'
provvede ad eventuali variazioni della ripartizione della
dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, su proposta della Cabina di regia di cui alla
lettera d);
c) gli interventi del Fondo per lo sviluppo e la
coesione - programmazione 2021-2027 sono attuati
nell'ambito di «Piani di sviluppo e coesione» attribuiti
alla titolarita' delle amministrazioni centrali, regionali,
delle citta' metropolitane e di altre amministrazioni
pubbliche che possono essere individuate con deliberazione
del CIPE su proposta del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale. I Piani di sviluppo e coesione sono definiti
secondo i principi previsti dall'articolo 44 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e sono
approvati con deliberazioni del CIPE, ferme restando le
competenze della Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo
e la coesione, di cui alla lettera d);
d) la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e
la coesione, istituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016, ai sensi della
lettera c) del comma 703 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, opera anche sulle risorse del Fondo
per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027,
definendo, ai fini della successiva proposta di
approvazione da parte del CIPE, i Piani di sviluppo e
coesione di cui alla lettera c), articolati per ciascuna
area tematica, con l'indicazione dei risultati attesi,
delle azioni e degli interventi necessari per il loro
conseguimento, con la relativa stima finanziaria, dei
soggetti attuatori a livello nazionale, regionale e locale,
dei tempi di attuazione e delle modalita' di monitoraggio.
Le informazioni di dettaglio in merito ai risultati
conseguiti sono illustrate nella relazione di sintesi sugli
interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, di cui
all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. I piani operativi sono redatti tenendo conto che la
dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo
non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare
nei territori delle regioni del Mezzogiorno. La Cabina di
regia opera anche con riferimento alle riprogrammazioni dei
Piani di sviluppo e coesione. Nei Piani e' indicata
altresi' l'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari
fino al terzo anno successivo al termine della
programmazione 2021-2027. Nelle more della definizione dei
Piani di sviluppo e coesione per il periodo di
programmazione 2021-2027, il Ministro per il Sud e la
coesione territoriale puo' sottoporre all'approvazione del
CIPE l'assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e
la coesione per la realizzazione di interventi di immediato
avvio dei lavori o il completamento di interventi in corso,
cosi' come risultanti dai sistemi informativi del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, fermi
restando i requisiti di addizionalita' e di ammissibilita'
della spesa a decorrere dal 1° gennaio 2021, nel limite
degli stanziamenti iscritti in bilancio. Tali interventi
confluiscono nei Piani di sviluppo e coesione, in coerenza
con le aree tematiche cui afferiscono;
e) i Piani di sviluppo e coesione per il periodo di
programmazione 2021-2027, con i relativi fabbisogni
finanziari, costituiscono la base per la predisposizione
del Documento di economia e finanza e della relativa Nota
di aggiornamento nonche' per la definizione del disegno di
legge del bilancio di previsione ai sensi dell'articolo 21
della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
f) il Ministro per il Sud e la coesione
territoriale coordina l'attuazione dei Piani di sviluppo e
coesione di cui alle lettere c) e d) e individua i casi nei
quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole
complessita' o per interventi di sviluppo integrati
relativi a particolari ambiti territoriali, si debba
procedere alla sottoscrizione del contratto istituzionale
di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011,
n. 88, e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98. All'alinea del comma 3 dell'articolo 10
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le
parole: « tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti
di indirizzo e programmazione della Presidenza del
Consiglio dei ministri relativamente ai fondi strutturali
europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione » sono
sostituite dalle seguenti: « tenuto conto delle direttive,
delle priorita' e degli obiettivi, anche in tema di
organizzazione interna e gestionale, cosi' come definiti
dalla autorita' politica delegata per le politiche di
coesione»;
g) dopo l'approvazione dei Piani di sviluppo e
coesione da parte del CIPE, sulla base dell'effettiva
realizzazione degli stessi, il Ministro per il Sud e la
coesione territoriale puo' proporre al CIPE, ai fini della
sua successiva deliberazione in merito, la rimodulazione
delle quote annuali di spesa e la revoca di assegnazioni
gia' disposte, in caso di impossibilita' sopravvenuta, di
mancato rispetto dei tempi o di inadempienze. Il Ministro
per il Sud e la coesione territoriale presenta al CIPE,
entro il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo
stato di avanzamento degli interventi relativi alla
programmazione 2021-2027, ai fini della definizione della
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e
del disegno di legge del bilancio di previsione;
h) le assegnazioni di risorse ai sensi della
lettera d) da parte del CIPE consentono a ciascuna
amministrazione l'avvio delle attivita' necessarie
all'attuazione degli interventi finanziati;
i) le risorse assegnate ai sensi della lettera d)
sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione,
nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in
apposita contabilita' del Fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla
base dei profili finanziari previsti dalle deliberazioni
del CIPE di approvazione dei piani stessi. Il Ministero
dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite
alla suddetta contabilita' in favore delle amministrazioni
responsabili dell'attuazione degli interventi e dei Piani
di sviluppo e coesione approvati dal CIPE, secondo
l'articolazione temporale indicata dalle relative
deliberazioni, ed effettua i pagamenti a valere sulle
medesime risorse in favore delle suddette amministrazioni,
secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183
del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, nonche' da
apposita deliberazione del CIPE, sulla base delle richieste
presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche di coesione. Ai fini della
verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante
gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, le amministrazioni titolari degli
interventi comunicano i relativi dati al sistema di
monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un
apposito protocollo di colloquio telematico. Per far fronte
ad eventuali carenze di liquidita', le risorse del Fondo
per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88, assegnate per un intervento e non
ancora utilizzate, possono essere riassegnate per un
intervento di titolarita' di altra amministrazione, la cui
realizzazione presenti carattere di urgenza. In tal caso,
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato
generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze, dispone la
riassegnazione delle risorse per il nuovo intervento,
sentita l'amministrazione titolare dell'intervento
definanziato;
l) entro il 10 settembre di ciascun anno, la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
politiche di coesione aggiorna le previsioni di spesa,
sulla base delle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia per
la coesione territoriale sullo stato di attuazione degli
interventi e tenendo conto dei dati forniti dalle singole
amministrazioni titolari degli interventi stessi e di
eventuali decisioni assunte dal CIPE. Sulla base di tali
comunicazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze
puo' adottare, ove necessario, decreti di svincolo delle
risorse riferite all'esercizio in corso e a quelli
successivi. Le amministrazioni titolari degli interventi
assicurano il tempestivo e proficuo utilizzo delle risorse
assegnate ed eseguono i controlli sulla regolarita' delle
spese sostenute dai beneficiari;
m) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui
alla lettera i) anche le risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione gia' iscritte in bilancio per i precedenti
periodi di programmazione, che sono gestite secondo le
modalita' indicate nella medesima lettera i).
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 44, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure):
«Art. 44 (Semplificazioni procedurali in materia di
opere pubbliche di particolare complessita' o di rilevante
impatto). - 1. Ai fini della realizzazione degli interventi
indicati nell'Allegato IV al presente decreto, prima
dell'approvazione di cui all'articolo 27 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il progetto di
fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 23,
commi 5 e 6, del medesimo decreto e' trasmesso, a cura
della stazione appaltante, al Consiglio superiore dei
lavori pubblici per l'espressione del parere di cui
all'articolo 48, comma 7, del presente decreto. Il Comitato
speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui
all'articolo 45 verifica, entro quindici giorni dalla
ricezione del progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, l'esistenza di evidenti carenze, di natura
formale o sostanziale, ivi comprese quelle afferenti gli
aspetti ambientali, paesaggistici e culturali, tali da non
consentire l'espressione del parere e, in tal caso,
provvede a restituirlo immediatamente alla stazione
appaltante richiedente, con l'indicazione delle
integrazioni ovvero delle eventuali modifiche necessarie ai
fini dell'espressione del parere in senso favorevole. La
stazione appaltante procede alle modifiche e alle
integrazioni richieste dal Comitato speciale, entro e non
oltre il termine di quindici giorni dalla data di
restituzione del progetto. Il Comitato speciale esprime il
parere entro il termine massimo di quarantacinque giorni
dalla ricezione del progetto di fattibilita' tecnica ed
economica ovvero entro il termine massimo di venti giorni
dalla ricezione del progetto modificato o integrato secondo
quanto previsto dal presente comma. Decorsi tali termini,
il parere si intende reso in senso favorevole.
1-bis. In relazione agli interventi di cui al comma 1
del presente articolo per i quali, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' stato richiesto ovvero
acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici ai sensi dell'articolo 215 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, tale parere tiene luogo di quello previsto dal
medesimo comma 1, ferma restando l'applicazione dei commi 5
e 6 del presente articolo, in caso di approvazione del
progetto da parte della conferenza di servizi sulla base
delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano stati
espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo
14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n.
241, nonche' dei commi 7 e 8 del presente articolo,
relativamente agli effetti della verifica del progetto
effettuata ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, agli
obblighi di comunicazione in capo alla stazione appaltante
e ai termini di indizione delle procedure di
aggiudicazione, anche ai fini dell'esercizio
dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 12 del
presente decreto. Qualora il parere di cui al primo periodo
del presente comma sia stato espresso sul progetto
definitivo, le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si applicano
in relazione a quest'ultimo, in quanto compatibili. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo
del comma 8 del presente articolo e fuori delle ipotesi di
cui ai commi 5 e 6, terzo e quinto periodo, del medesimo
articolo, la stazione appaltante comunica alla Cabina di
regia di cui all'articolo 2, per il tramite della
Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, e al Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
l'avvenuta approvazione del livello progettuale da mettere
a gara e il termine di novanta giorni comincia a decorrere
dalla data di tale approvazione.
1-ter. Al fine di accelerare la realizzazione degli
interventi relativi ai sistemi di trasporto pubblico locale
a impianti fissi e, in particolare, di quelli finanziati in
tutto o in parte con le risorse del PNRR, in deroga
all'articolo 215, comma 3, del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e' obbligatorio
esclusivamente con riguardo agli interventi il cui valore,
limitatamente alla componente "opere civili", e' pari o
superiore a 100 milioni di euro. In relazione agli
investimenti di cui al primo periodo del presente comma di
importo pari o inferiore a 100 milioni di euro, si
prescinde dall'acquisizione del parere previsto dal citato
articolo 215, comma 3, del codice di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016. Al fine di ridurre i tempi di
espressione del parere di cui al presente comma, la
Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili competente in materia di
trasporto pubblico locale a impianti fissi provvede, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
allo svolgimento dell'attivita' istruttoria e alla
formulazione di una proposta di parere al Consiglio
superiore dei lavori pubblici, che si pronuncia nei
successivi trenta giorni. Decorso tale termine, il parere
si intende reso in senso favorevole.
2. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica relativo agli interventi di cui all' Allegato IV
al presente decreto e' trasmesso dalla stazione appaltante
alla competente soprintendenza decorsi quindici giorni
dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori
pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed economica,
ove questo non sia stato restituito ai sensi del secondo
periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla
trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato
nei termini dallo stesso richiesti. Il termine di cui al
comma 3, secondo periodo, dell'articolo 25 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 e' ridotto a quarantacinque
giorni. Le risultanze della verifica preventiva sono
acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al
comma 4.
3. In relazione agli interventi di cui all'Allegato
IV del presente decreto, il progetto di fattibilita'
tecnica ed economica e' trasmesso all'autorita' competente
ai fini dell'espressione della valutazione di impatto
ambientale di cui alla Parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla
documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a cura della stazione
appaltante decorsi quindici giorni dalla trasmissione al
Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di
fattibilita' tecnica ed economica ove questo non sia stato
restituito ai sensi del secondo periodo del comma 1, ovvero
contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del
progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Gli
esiti della valutazione di impatto ambientale sono
trasmessi e comunicati dall'autorita' competente alle altre
amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi
di cui al comma 4. Qualora si sia svolto il dibattito
pubblico di cui all'articolo 46, e' escluso il ricorso
all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis del
predetto decreto legislativo n. 152 del 2006. Le procedure
di valutazione di impatto ambientale degli interventi di
cui all'Allegato IV del presente decreto sono svolte con le
modalita' e nei tempi previsti per i progetti di cui al
comma 2-bis dell'articolo 8 del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006.
4. In relazione agli interventi di cui all'Allegato
IV del presente decreto, decorsi quindici giorni dalla
trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del
progetto di fattibilita' tecnica ed economica, ove non sia
stato restituito ai sensi del secondo periodo del comma 1,
ovvero contestualmente alla trasmissione al citato
Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso
richiesti, la stazione appaltante convoca la conferenza di
servizi per l'approvazione del progetto ai sensi
dell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 50
del 2016. La conferenza di servizi e' svolta in forma
semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241 e nel corso di essa, ferme restando le
prerogative dell'autorita' competente in materia di VIA,
sono acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e
direttive adottate dal Consiglio superiore dei lavori
pubblici ai sensi del secondo periodo del comma 1, nonche'
gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte
secondo le modalita' di cui all'articolo 46 del presente
decreto, della verifica preventiva dell'interesse
archeologico e della valutazione di impatto ambientale. La
determinazione conclusiva della conferenza approva il
progetto e tiene luogo dei pareri, nulla osta e
autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione
dell'opera, della conformita' urbanistica e paesaggistica
dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e
delle relative opere mitigatrici e compensative. La
determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad
ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e
regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione
dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti
urbanistici vigenti e comprende il provvedimento di VIA e i
titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e
l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione
esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla
determinazione conclusiva della conferenza, comporta
l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato
all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le
comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14,
comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della
fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.
Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di
salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce
di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi
incompatibili con la localizzazione dell'opera.
5. In caso di approvazione del progetto da parte
della conferenza di servizi sulla base delle posizioni
prevalenti ovvero qualora siano stati espressi dissensi
qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e
2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la questione e' posta
all'esame del Comitato speciale del Consiglio superiore dei
lavori pubblici e definita, anche in deroga alle previsioni
di cui al medesimo articolo 14-quinquies, secondo le
modalita' di cui al comma 6.
6. Entro cinque giorni dalla conclusione della
conferenza di servizi di cui al comma 4, il progetto e'
trasmesso unitamente alla determinazione conclusiva della
conferenza e alla relativa documentazione al Comitato
speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
integrato, nei casi previsti dal comma 5, con la
partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni che
hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni
che hanno partecipato alla conferenza. Fatto salvo quanto
previsto dal quarto periodo, entro e non oltre i quindici
giorni successivi, il Comitato speciale adotta una
determinazione motivata, comunicata senza indugio alla
stazione appaltante, con la quale individua le eventuali
integrazioni e modifiche al progetto di fattibilita'
tecnica ed economica rese necessarie dalle prescrizioni e
dai pareri acquisiti in sede di conferenza di servizi. Nei
casi previsti dal comma 5 e fatto salvo quanto previsto dal
quinto periodo del presente comma, la determinazione
motivata del Comitato speciale individua altresi' le
integrazioni e modifiche occorrenti per pervenire, in
attuazione del principio di leale collaborazione, ad una
soluzione condivisa e sostituisce, con i medesimi effetti
di cui al comma 4, quella della conferenza di servizi. In
relazione alle eventuali integrazioni ovvero modifiche
richieste dal Comitato speciale e' acquisito, ove
necessario, il parere dell'autorita' che ha rilasciato il
provvedimento di VIA, che si esprime entro venti giorni
dalla richiesta e, in tal caso, il Comitato speciale adotta
la determinazione motivata entro i successivi dieci. In
presenza di dissensi qualificati ai sensi dell'articolo
14-quinquies, commi 1 e 2, della medesima legge n. 241 del
1990 e qualora non sia possibile pervenire ad una soluzione
condivisa ai fini dell'adozione della determinazione
motivata, il Comitato speciale, entro tre giorni dalla
scadenza del termine di cui al secondo ovvero al quarto
periodo, trasmette alla Segreteria tecnica di cui
all'articolo 4 una relazione recante l'illustrazione degli
esiti della conferenza di servizi, delle ragioni del
dissenso e delle proposte dallo stesso formulate per il
superamento del dissenso, compatibilmente con le preminenti
esigenze di appaltabilita' dell'opera e della sua
realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in
relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC
dal decreto di cui al comma 7 dell' articolo 1 del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. La Segreteria tecnica
propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro
quindici giorni dalla ricezione della relazione di cui al
quinto periodo, di sottoporre la questione all'esame del
Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni.
Il Consiglio dei ministri si pronuncia, entro i successivi
dieci giorni, se del caso adottando una nuova
determinazione conclusiva ai sensi del primo periodo del
comma 6 del predetto articolo 14-quinquies della legge n.
241 del 1990 con i medesimi effetti di cui al comma 4,
terzo, quarto e quinto periodo del presente articolo. Alle
riunioni del Consiglio dei ministri possono partecipare
senza diritto di voto i Presidenti delle regioni o delle
province autonome interessate. Restano ferme le
attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle
relative norme di attuazione. Le decisioni del Consiglio
dei ministri sono immediatamente efficaci, non sono
sottoposte al controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti di cui all'articolo 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e sono pubblicate, per estratto, entro
cinque giorni dalla data di adozione, nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana.
7. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base
della procedura di affidamento condotta ai sensi
dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta
altresi' l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede
di conferenza di servizi e di VIA, nonche' di quelle
impartite ai sensi del comma 6 ed all'esito della stessa la
stazione appaltante procede direttamente all'approvazione
del progetto posto a base della procedura di affidamento
nonche' dei successivi livelli progettuali.
7-bis. Le disposizioni dell'articolo 48, comma 5,
primo, terzo e quarto periodo, si applicano anche ai fini
della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del
presente articolo.
8. La stazione appaltante provvede ad indire la
procedura di aggiudicazione non oltre novanta giorni dalla
data di comunicazione della determinazione motivata del
Comitato speciale ai sensi del comma 6 ovvero dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della decisione del
Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 6, dandone
contestuale comunicazione alla Cabina di regia di cui
all'articolo 2, per il tramite della Segreteria tecnica di
cui all'articolo 4, e al Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili. In caso di inosservanza del
termine di cui al primo periodo, l'intervento sostitutivo
e' attuato nelle forme e secondo le modalita' di cui
all'articolo 12.
8-bis. Il quinto periodo del comma 290 dell'articolo
2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal
seguente: "Alla societa' possono essere affidate le
attivita' di realizzazione e di gestione, comprese quelle
di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ulteriori
tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio
della regione Veneto nonche', previa intesa tra le regioni
interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, nei
limiti e secondo le modalita' previsti dal comma 8-ter
dell'articolo 178 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".
8-ter. Al comma 7-bis dell'articolo 206 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le
parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2021".
8-quater. All'articolo 35, comma 1-ter, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le tratte diverse
da quelle previste dal secondo periodo sono assegnate,
all'esito del procedimento di revisione della concessione
di cui al terzo periodo, alla societa' ANAS Spa che
provvede altresi' alla realizzazione dell'intervento viario
Tarquinia-San Pietro in Palazzi, anche attraverso
l'adeguamento della strada statale n. 1 - Aurelia, nei
limiti delle risorse che si renderanno disponibili a tale
fine nell'ambito del contratto di programma tra il
Ministero delle infrastrutture e delle mobilita'
sostenibili e la societa' ANAS Spa relativo al periodo
2021-2025. Per la progettazione ed esecuzione
dell'intervento viario di cui al precedente periodo, a
decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di
programma relativo al periodo 2021-2025 e fino al
completamento dei lavori, l'amministratore delegato pro
tempore della societa' ANAS Spa e' nominato commissario
straordinario, con i poteri e le funzioni di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55. Al commissario straordinario non spettano compensi,
gettoni di presenza e indennita' comunque denominate".
8-quinquies. Al fine di consentire l'ultimazione
delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti
nonche' dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle
opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici
invernali e dei IX Giochi paralimpici invernali svoltisi a
Torino nel 2006 e delle opere previste e finanziate dalla
legge 8 maggio 2012, n. 65, il termine di cui all'articolo
3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come
prorogato dall'articolo 2, comma 5-octies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023.».
- Si riporta il testo dei commi 52 e 177, dell'art. 1,
della legge 30 dicembre 2020, n.178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 51. Omissis.
52. Per gli interventi di cui al comma 51, attribuiti
alla titolarita' delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, il Fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre
nella misura massima del 70 per cento degli importi
relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica
previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La
restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci delle
regioni e delle predette province autonome, nonche' degli
eventuali altri organismi pubblici partecipanti a tali
programmi.
53. - 176. Omissis.
177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di
economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III -
Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima
assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.
Omissis.».