Art. 17
Cancellazione della protezione di una DO o IG - Art. 106 del
regolamento (UE) n. 1308/2013 - articoli 19, 20 e 21 del
regolamento UE n. 33/2019 - Art. 13 del regolamento (UE) n. 34/2019
- art. 34 della legge
1. Per la procedura nazionale relativa all'esame delle domande di
cancellazione della protezione si applicano per analogia le
disposizioni previste dal presente decreto per l'esame delle domande
di protezione, fatte salve le differenziazioni di cui ai seguenti
commi.
2. La domanda puo' essere promossa direttamente dal Ministero,
anche su iniziativa della regione, quando la denominazione non e'
piu' rispondente al rispettivo disciplinare e, in particolare, quando
da almeno sette anni consecutivi non siano stati commercializzati
prodotti che si fregiano del nome protetto, sulla base dei dati
forniti dal competente organismo di controllo di cui all'art. 64
della legge.
3. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) relazione contenente i motivi della cancellazione, con
informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sugli elementi a
sostegno della richiesta medesima;
b) modulo conforme all'allegato V, adeguatamente compilato.