Art. 17 Cancellazione della protezione di una DO o IG - Art. 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013 - articoli 19, 20 e 21 del regolamento UE n. 33/2019 - Art. 13 del regolamento (UE) n. 34/2019 - art. 34 della legge 1. Per la procedura nazionale relativa all'esame delle domande di cancellazione della protezione si applicano per analogia le disposizioni previste dal presente decreto per l'esame delle domande di protezione, fatte salve le differenziazioni di cui ai seguenti commi. 2. La domanda puo' essere promossa direttamente dal Ministero, anche su iniziativa della regione, quando la denominazione non e' piu' rispondente al rispettivo disciplinare e, in particolare, quando da almeno sette anni consecutivi non siano stati commercializzati prodotti che si fregiano del nome protetto, sulla base dei dati forniti dal competente organismo di controllo di cui all'art. 64 della legge. 3. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) relazione contenente i motivi della cancellazione, con informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sugli elementi a sostegno della richiesta medesima; b) modulo conforme all'allegato V, adeguatamente compilato.