Art. 17 
 
Cancellazione della protezione  di  una  DO  o  IG  -  Art.  106  del
  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  -  articoli  19,  20  e  21   del
  regolamento UE n. 33/2019 - Art. 13 del regolamento (UE) n. 34/2019
  - art. 34 della legge 
 
  1. Per la procedura nazionale relativa all'esame delle  domande  di
cancellazione  della  protezione  si  applicano   per   analogia   le
disposizioni previste dal presente decreto per l'esame delle  domande
di protezione, fatte salve le differenziazioni  di  cui  ai  seguenti
commi. 
  2. La domanda puo'  essere  promossa  direttamente  dal  Ministero,
anche su iniziativa della regione, quando  la  denominazione  non  e'
piu' rispondente al rispettivo disciplinare e, in particolare, quando
da almeno sette anni consecutivi  non  siano  stati  commercializzati
prodotti che si fregiano del  nome  protetto,  sulla  base  dei  dati
forniti dal competente organismo di  controllo  di  cui  all'art.  64
della legge. 
  3. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: 
    a)  relazione  contenente  i  motivi  della  cancellazione,   con
informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e  sugli  elementi  a
sostegno della richiesta medesima; 
    b) modulo conforme all'allegato V, adeguatamente compilato.