Art. 29 
 
                Rafforzamento della disciplina cyber 
 
  1. Al fine di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle  reti,  dei
sistemi informativi e dei servizi informatici  delle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, derivanti dal rischio che le aziende  produttrici
di prodotti e servizi tecnologici  di  sicurezza  informatica  legate
alla Federazione Russa non  siano  in  grado  di  fornire  servizi  e
aggiornamenti  ai  propri  prodotti   appartenenti   alle   categorie
individuate al comma  3,  in  conseguenza  della  crisi  in  Ucraina,
nonche' al fine di prevenire possibili pregiudizi  per  la  sicurezza
nazionale  nello  spazio  cibernetico,  le  medesime  amministrazioni
procedono tempestivamente alla diversificazione dei prodotti in uso. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera
a),  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.  120,  le  stazioni
appaltanti,  che  procedono  ai  sensi  del   comma   1,   provvedono
all'acquisto di un  ulteriore  prodotto  o  servizio  tecnologico  di
sicurezza informatica di  cui  al  comma  3  e  connessi  servizi  di
supporto mediante gli strumenti  di  acquisto  messi  a  disposizione
dalle centrali di committenza, ovvero, laddove non sussistano  o  non
siano comunque disponibili nell'ambito di tali strumenti, mediante la
procedura negoziata senza  previa  pubblicazione  del  bando  di  cui
all'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a quanto  disposto
dal comma 6, secondo periodo, del medesimo articolo 63. 
  2-bis. Al fine di garantire l'effettiva tempestivita' delle  misure
di cui ai commi 1 e 2: 
    a) le centrali di committenza di cui  al  comma  2,  tramite  gli
organismi di direzione tecnica previsti per  ciascuna  convenzione  o
accordo quadro che abbia ad oggetto la  fornitura  di  servizi  e  di
prodotti atti a sostituire quelli  di  cui  al  comma  1,  consentono
l'aggiornamento delle offerte  mediante  l'inserimento  di  ulteriori
prodotti idonei alle finalita' di cui al presente  articolo,  di  cui
sia valutata la sostenibilita' e che contribuiscano al  conseguimento
dell'autonomia tecnologica nazionale ed europea; 
    b) all'articolo 31-bis, comma  1,  del  decreto-legge  16  luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  settembre
2020, n.  120,  le  parole:  «e  che  alla  medesima  data  risultino
esauriti» sono soppresse. 
  3. Ai fini di cui al comma 1, e'  adottata  apposita  circolare  da
parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche sulla  base
degli elementi forniti nell'ambito del Nucleo per  la  cybersicurezza
di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021,  n.
82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109,
nella composizione di cui al comma 4 del medesimo articolo  8,  nella
quale sono altresi' indicate, ferma restando  la  responsabilita'  di
ciascuna amministrazione, le principali raccomandazioni  procedurali.
Nella  predetta  circolare  sono  ricomprese,  in   particolare,   le
categorie di prodotti e servizi,  ivi  incluse  le  relative  aziende
produttrici o fornitrici, di cui al comma  1,  tra  quelle  volte  ad
assicurare le seguenti funzioni di sicurezza: 
    a) sicurezza dei dispositivi (endpoint  security),  ivi  compresi
applicativi  antivirus,  antimalware  ed  «endpoint   detection   and
response» (EDR); 
    b) «web application firewall» (WAF). 
  4. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e  3  non  derivano  effetti  che
possano costituire presupposto per l'azione di responsabilita' di cui
all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 1, 2  e  3
con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente. 
  5. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.
133, dopo le parole «fattore di rischio o alla sua mitigazione,» sono
inserite le seguenti: «in deroga ad ogni  disposizione  vigente,  nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e»  e  dopo
il  primo  periodo  sono  aggiunti   i   seguenti:   «Laddove   nelle
determinazioni di cui al presente comma sia recata deroga alle  leggi
vigenti anche ai fini delle  ulteriori  necessarie  misure  correlate
alla disattivazione  o  all'interruzione,  le  stesse  determinazioni
devono contenere  l'indicazione  delle  principali  norme  a  cui  si
intende  derogare  e  tali  deroghe  devono   essere   specificamente
motivate. Le  determinazioni  di  cui  al  presente  comma  non  sono
soggette al controllo preventivo di legittimita' di cui  all'articolo
3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.». 
  6. Al fine di consentire  il  piu'  rapido  avvio  delle  attivita'
strumentali  alla  tutela  della  sicurezza  nazionale  nello  spazio
cibernetico, all'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2021,  n.  109,
dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis.  In  relazione  alle
assunzioni a tempo determinato di cui  al  comma  2,  lettera  b),  i
relativi contratti per  lo  svolgimento  delle  funzioni  volte  alla
tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico  attribuite
all'Agenzia possono prevedere una durata  massima  di  quattro  anni,
rinnovabile  per  periodi  non  superiori  ad  ulteriori  complessivi
quattro anni. Delle assunzioni e dei rinnovi disposti  ai  sensi  del
presente comma e' data comunicazione  al  COPASIR  nell'ambito  della
relazione di cui all'articolo 14, comma 2.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.165,  recante  norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche: 
                «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione).  -  1.
          Le   disposizioni   del   presente   decreto   disciplinano
          l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro  e  di
          impiego alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,
          tenuto conto delle  autonomie  locali  e  di  quelle  delle
          regioni   e   delle   province   autonome,   nel   rispetto
          dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al  fine
          di: 
                  a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei
          Paesi dell'Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici; 
                  b) razionalizzare il  costo  del  lavoro  pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 
                  c)  realizzare  la  migliore  utilizzazione   delle
          risorse umane nelle pubbliche amministrazioni,  assicurando
          la formazione e lo sviluppo professionale  dei  dipendenti,
          applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
          privato, garantendo pari opportunita' alle  lavoratrici  ed
          ai lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque  forma  di
          discriminazione e di violenza morale o psichica. 
                2. Per amministrazioni pubbliche si  intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
                3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
          principi fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della
          Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario  si  attengono
          ad esse tenendo conto  delle  peculiarita'  dei  rispettivi
          ordinamenti. I principi desumibili  dall'articolo  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive  modificazioni,
          e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997,  n.
          59,   e   successive   modificazioni    ed    integrazioni,
          costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
          per le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  norme
          fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della
          Repubblica.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   1,   del
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.76,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120 recante
          misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione
          digitale: 
                «Art.  1  (Procedure   per   l'incentivazione   degli
          investimenti pubblici durante il  periodo  emergenziale  in
          relazione all'aggiudicazione dei contratti  pubblici  sotto
          soglia). - 1.  Al  fine  di  incentivare  gli  investimenti
          pubblici nel settore delle  infrastrutture  e  dei  servizi
          pubblici, nonche' al  fine  di  far  fronte  alle  ricadute
          economiche negative a seguito delle misure di  contenimento
          e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in  deroga
          agli articoli 36, comma 2, e  157,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  recante  Codice  dei
          contratti  pubblici,   si   applicano   le   procedure   di
          affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la  determina
          a  contrarre  o  altro  atto  di  avvio  del   procedimento
          equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023.  In  tali
          casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa  per
          effetto  di   provvedimenti   dell'autorita'   giudiziaria,
          l'aggiudicazione   o   l'individuazione   definitiva    del
          contraente avviene entro il termine di due mesi dalla  data
          di adozione dell'atto di avvio del procedimento,  aumentati
          a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera  b).  Il
          mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo,  la
          mancata tempestiva stipulazione del contratto e il  tardivo
          avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere  valutati
          ai fini della responsabilita' del  responsabile  unico  del
          procedimento  per  danno  erariale  e,  qualora  imputabili
          all'operatore economico, costituiscono causa di  esclusione
          dell'operatore  dalla  procedura  o  di   risoluzione   del
          contratto  per  inadempimento  che  viene   senza   indugio
          dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. 
                2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e  38  del
          decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni  appaltanti
          procedono all'affidamento delle attivita' di esecuzione  di
          lavori,  servizi  e  forniture,  nonche'  dei  servizi   di
          ingegneria   e   architettura,   inclusa   l'attivita'   di
          progettazione, di importo  inferiore  alle  soglie  di  cui
          all'articolo 35 del decreto  legislativo  n.  50  del  2016
          secondo le seguenti modalita': 
                  a)  affidamento  diretto  per  lavori  di   importo
          inferiore a 150.000 euro e per  servizi  e  forniture,  ivi
          compresi  i  servizi  di  ingegneria   e   architettura   e
          l'attivita'  di  progettazione,  di  importo  inferiore   a
          139.000 euro. In tali casi la stazione  appaltante  procede
          all'affidamento diretto, anche senza consultazione di  piu'
          operatori  economici,  fermi  restando  il   rispetto   dei
          principi di cui all'articolo 30 del  codice  dei  contratti
          pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
          50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in  possesso  di
          pregresse  e  documentate  esperienze  analoghe  a   quelle
          oggetto di affidamento, anche individuati  tra  coloro  che
          risultano  iscritti  in  elenchi  o  albi  istituiti  dalla
          stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di
          rotazione; 
                  a-bis) nelle aree del cratere sismico di  cui  agli
          allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
          189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
          2016,  n.  229,  affidamento  diretto  delle  attivita'  di
          esecuzione di  lavori,  servizi  e  forniture  nonche'  dei
          servizi di ingegneria e architettura, compresa  l'attivita'
          di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino
          al  termine  delle  attivita'  di  ricostruzione   pubblica
          previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge  n.  189
          del 2016; 
                  b)  procedura  negoziata,  senza  bando,   di   cui
          all'articolo 63 del decreto legislativo  n.  50  del  2016,
          previa consultazione di almeno cinque operatori  economici,
          ove esistenti, nel rispetto di  un  criterio  di  rotazione
          degli  inviti,  che  tenga  conto  anche  di  una   diversa
          dislocazione   territoriale   delle    imprese    invitate,
          individuati in  base  ad  indagini  di  mercato  o  tramite
          elenchi  di  operatori  economici,  per  l'affidamento   di
          servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
          architettura e l'attivita'  di  progettazione,  di  importo
          pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie  di  cui
          all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di
          lavori di  importo  pari  o  superiore  a  150.000  euro  e
          inferiore a un milione di  euro,  ovvero  di  almeno  dieci
          operatori per lavori di  importo  pari  o  superiore  a  un
          milione di euro e fino alle soglie di cui  all'articolo  35
          del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016.  Le  stazioni
          appaltanti  danno  evidenza  dell'avvio   delle   procedure
          negoziate   di   cui   alla   presente   lettera    tramite
          pubblicazione di un avviso  nei  rispettivi  siti  internet
          istituzionali. L'avviso sui risultati  della  procedura  di
          affidamento, la cui pubblicazione  nel  caso  di  cui  alla
          lettera a) non e' obbligatoria per affidamenti inferiori ad
          euro 40.000,  contiene  anche  l'indicazione  dei  soggetti
          invitati. 
                3. Gli affidamenti diretti possono essere  realizzati
          tramite determina a  contrarre,  o  atto  equivalente,  che
          contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma  2,
          del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti
          di cui al comma 2,  lettera  b),  le  stazioni  appaltanti,
          fermo restando quanto previsto dall'articolo 95,  comma  3,
          del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto
          dei principi di trasparenza, di non  discriminazione  e  di
          parita'  di  trattamento,   procedono,   a   loro   scelta,
          all'aggiudicazione dei relativi  appalti,  sulla  base  del
          criterio  dell'offerta  economicamente   piu'   vantaggiosa
          ovvero del prezzo piu' basso. Nel  caso  di  aggiudicazione
          con  il  criterio  del  prezzo  piu'  basso,  le   stazioni
          appaltanti procedono all'esclusione automatica  dalla  gara
          delle offerte che presentano  una  percentuale  di  ribasso
          pari o superiore alla soglia  di  anomalia  individuata  ai
          sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto
          legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il  numero  delle
          offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 
                4. Per le modalita' di affidamento di cui al presente
          articolo la stazione appaltante non  richiede  le  garanzie
          provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto  legislativo
          n.  50  del  2016,  salvo  che,  in  considerazione   della
          tipologia e specificita' della singola procedura, ricorrano
          particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che
          la stazione  appaltante  indica  nell'avviso  di  indizione
          della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia
          richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare e'
          dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo  articolo
          93. 
                5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          anche alle  procedure  per  l'affidamento  dei  servizi  di
          organizzazione, gestione  e  svolgimento  delle  prove  dei
          concorsi pubblici di  cui  agli  articoli  247  e  249  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  di
          seguito citato anche come "decreto-legge 19 maggio 2020, n.
          34", fino all'importo di cui  alla  lettera  d),  comma  1,
          dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
          50. 
                5-bis. All'articolo 36,  comma  2,  lettera  a),  del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  sono  aggiunte,
          in  fine,  le  seguenti   parole:   ".   La   pubblicazione
          dell'avviso sui risultati della  procedura  di  affidamento
          non e' obbligatoria". 
                5-ter.  Al  fine  di   incentivare   e   semplificare
          l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come
          definite   nella    raccomandazione    2003/361/CE    della
          Commissione, del 6 maggio 2003,  alla  liquidita'  per  far
          fronte alle ricadute economiche negative  a  seguito  delle
          misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale  da
          COVID-19,  le  disposizioni  del   presente   articolo   si
          applicano anche alle procedure per l'affidamento, ai  sensi
          dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del testo unico  di
          cui al decreto legislativo  1°(gradi)  settembre  1993,  n.
          385, della gestione di fondi pubblici  europei,  nazionali,
          regionali e  camerali  diretti  a  sostenere  l'accesso  al
          credito delle imprese, fino agli importi di cui al comma  1
          dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
          50.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  63,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici): 
                «Art. 63 (Uso della procedura negoziata senza  previa
          pubblicazione di un bando di gara). - 1. Nei casi  e  nelle
          circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni
          aggiudicatrici   possono   aggiudicare   appalti   pubblici
          mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione
          di un bando di gara, dando conto con adeguata  motivazione,
          nel primo  atto  della  procedura,  della  sussistenza  dei
          relativi presupposti. 
                2. Nel caso di appalti pubblici di lavori,  forniture
          e   servizi,   la   procedura   negoziata   senza    previa
          pubblicazione puo' essere utilizzata: 
                  a) qualora non sia stata presentata alcuna  offerta
          o  alcuna  offerta  appropriata,  ne'  alcuna  domanda   di
          partecipazione   o   alcuna   domanda   di   partecipazione
          appropriata, in  esito  all'esperimento  di  una  procedura
          aperta  o  ristretta,  purche'   le   condizioni   iniziali
          dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
          sia trasmessa una relazione alla  Commissione  europea,  su
          sua richiesta. Un'offerta non e'  ritenuta  appropriata  se
          non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi,
          manifestamente inadeguata, salvo modifiche  sostanziali,  a
          rispondere     alle      esigenze      dell'amministrazione
          aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti  di
          gara.  Una  domanda  di  partecipazione  non  e'   ritenuta
          appropriata se l'operatore  economico  interessato  deve  o
          puo'  essere  escluso  ai  sensi  dell'articolo  80  o  non
          soddisfa    i    criteri     di     selezione     stabiliti
          dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi  dell'articolo
          83; 
                  b) quando  i  lavori,  le  forniture  o  i  servizi
          possono  essere  forniti  unicamente  da   un   determinato
          operatore economico per una delle seguenti ragioni: 
                    1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione
          o nell'acquisizione di un'opera d'arte  o  rappresentazione
          artistica unica; 
                    2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici; 
                    3) la tutela  di  diritti  esclusivi,  inclusi  i
          diritti di proprieta' intellettuale. 
                  Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3)  si  applicano
          solo  quando  non  esistono  altri  operatori  economici  o
          soluzioni   alternative   ragionevoli   e   l'assenza    di
          concorrenza  non  e'  il  risultato  di   una   limitazione
          artificiale dei parametri dell'appalto; 
                  c) nella misura strettamente necessaria quando, per
          ragioni   di   estrema   urgenza   derivante   da    eventi
          imprevedibili   dall'amministrazione   aggiudicatrice,    i
          termini  per  le  procedure  aperte  o  per  le   procedure
          ristrette o per le procedure competitive  con  negoziazione
          non possono essere rispettati. 
                  Le  circostanze  invocate  a  giustificazione   del
          ricorso alla procedura di  cui  al  presente  articolo  non
          devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni
          aggiudicatrici. 
                3. Nel caso di  appalti  pubblici  di  forniture,  la
          procedura  di  cui  al  presente  articolo   e',   inoltre,
          consentita nei casi seguenti: 
                  a) qualora i prodotti  oggetto  dell'appalto  siano
          fabbricati  esclusivamente   a   scopo   di   ricerca,   di
          sperimentazione, di studio o  di  sviluppo,  salvo  che  si
          tratti di produzione in quantita'  volta  ad  accertare  la
          redditivita' commerciale del prodotto o ad  ammortizzare  i
          costi di ricerca e di sviluppo; 
                  b) nel caso di  consegne  complementari  effettuate
          dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
          forniture o di impianti o all'ampliamento  di  forniture  o
          impianti esistenti, qualora  il  cambiamento  di  fornitore
          obblighi  l'amministrazione  aggiudicatrice  ad  acquistare
          forniture con caratteristiche tecniche differenti,  il  cui
          impiego   o    la    cui    manutenzione    comporterebbero
          incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate;  la
          durata di tali contratti e dei  contratti  rinnovabili  non
          puo' comunque di regola superare i tre anni; 
                  c) per forniture quotate e acquistate  sul  mercato
          delle materie prime; 
                  d)  per  l'acquisto  di  forniture  o   servizi   a
          condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che
          cessa definitivamente l'attivita' commerciale oppure  dagli
          organi delle procedure concorsuali. 
                4. La procedura prevista dal  presente  articolo  e',
          altresi', consentita negli  appalti  pubblici  relativi  ai
          servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso  di
          progettazione e debba,  in  base  alle  norme  applicabili,
          essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori  del
          concorso. In quest'ultimo caso, tutti  i  vincitori  devono
          essere invitati a partecipare ai negoziati. 
                5. La presente procedura puo' essere  utilizzata  per
          nuovi lavori o servizi  consistenti  nella  ripetizione  di
          lavori o  servizi  analoghi,  gia'  affidati  all'operatore
          economico  aggiudicatario   dell'appalto   iniziale   dalle
          medesime amministrazioni aggiudicatrici, a  condizione  che
          tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base  di
          gara e che tale progetto sia  stato  oggetto  di  un  primo
          appalto  aggiudicato   secondo   una   procedura   di   cui
          all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica
          l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e  le
          condizioni  alle  quali  essi  verranno   aggiudicati.   La
          possibilita' di  avvalersi  della  procedura  prevista  dal
          presente articolo e' indicata sin dall'avvio del  confronto
          competitivo  nella  prima  operazione  e  l'importo  totale
          previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione
          dei servizi e' computato per la determinazione  del  valore
          globale  dell'appalto,  ai  fini  dell'applicazione   delle
          soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa
          procedura  e'  limitato   al   triennio   successivo   alla
          stipulazione del contratto dell'appalto iniziale. 
                6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano  gli
          operatori   economici   da   consultare   sulla   base   di
          informazioni    riguardanti    le    caratteristiche     di
          qualificazione  economica  e  finanziaria  e   tecniche   e
          professionali  desunte  dal  mercato,  nel   rispetto   dei
          principi  di   trasparenza,   concorrenza,   rotazione,   e
          selezionano   almeno   cinque   operatori   economici,   se
          sussistono    in    tale    numero     soggetti     idonei.
          L'amministrazione   aggiudicatrice   sceglie    l'operatore
          economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai
          sensi dell'articolo 95, previa verifica  del  possesso  dei
          requisiti di partecipazione previsti per  l'affidamento  di
          contratti di  uguale  importo  mediante  procedura  aperta,
          ristretta   o   mediante    procedura    competitiva    con
          negoziazione.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  31-bis,   del
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120
          recante   misure   urgenti   per   la   semplificazione   e
          l'innovazione  digitale,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 31-bis (Proroga di accordi quadro e convenzioni
          delle centrali di committenza in ambito digitale). - 1.  In
          conseguenza    dell'ampia    adesione    delle    pubbliche
          amministrazioni  e  tenuto  conto   dei   tempi   necessari
          all'indizione di  nuove  procedure  di  gara,  gli  accordi
          quadro e le convenzioni di cui  all'articolo  3,  comma  1,
          lettere cccc) e dddd), del codice dei  contratti  pubblici,
          di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  nel
          settore     merceologico     "Informatica,     elettronica,
          telecomunicazioni e macchine per l'ufficio", che  siano  in
          corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione,  sono  prorogati,  con  i  medesimi  soggetti
          aggiudicatari e nel limite massimo del  50  per  cento  del
          valore  iniziale,  fino  all'aggiudicazione   delle   nuove
          procedure di gara e, comunque, non  oltre  il  31  dicembre
          2022, al fine di  non  pregiudicare  il  perseguimento,  in
          tutto   il   territorio   nazionale,   dell'obiettivo    di
          transizione  digitale  previsto  dal  Piano  nazionale   di
          ripresa e resilienza.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   8,   del
          decreto-legge  14  giugno  2021,  n.82,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 4  agosto  2021,  n.109  recante
          disposizioni  urgenti   in   materia   di   cybersicurezza,
          definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e
          istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale: 
                «Art. 8 (Nucleo per la cybersicurezza). -  1.  Presso
          l'Agenzia e' costituito, in via permanente, il  Nucleo  per
          la cybersicurezza, a supporto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri nella materia della  cybersicurezza,  per  gli
          aspetti  relativi  alla  prevenzione  e   preparazione   ad
          eventuali situazioni di crisi  e  per  l'attivazione  delle
          procedure di allertamento. 
                2. Il Nucleo per la cybersicurezza e' presieduto  dal
          direttore generale dell'Agenzia o, per sua delega, dal vice
          direttore generale ed e' composto dal Consigliere  militare
          del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri,   da   un
          rappresentante,  rispettivamente,  del  DIS,   dell'Agenzia
          informazioni   e   sicurezza   esterna   (AISE),   di   cui
          all'articolo  6  della  legge  3  agosto  2007,   n.   124,
          dell'Agenzia informazioni e sicurezza  interna  (AISI),  di
          cui all'articolo 7 della legge n. 124 del 2007, di ciascuno
          dei Ministeri rappresentati  nel  CIC  e  del  Dipartimento
          della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri. Per gli  aspetti  relativi  alla  trattazione  di
          informazioni classificate il  Nucleo  e'  integrato  da  un
          rappresentante dell'Ufficio centrale per la  segretezza  di
          cui all'articolo 9 della legge n. 124 del 2007. 
                3. I componenti del Nucleo  possono  farsi  assistere
          alle riunioni  da  altri  rappresentanti  delle  rispettive
          amministrazioni  in  relazione  alle  materie  oggetto   di
          trattazione. In base agli argomenti delle riunioni  possono
          anche essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre
          amministrazioni, di universita' o di  enti  e  istituti  di
          ricerca, nonche'  di  operatori  privati  interessati  alla
          materia della cybersicurezza. 
                4. Il Nucleo puo' essere  convocato  in  composizione
          ristretta con la partecipazione  dei  rappresentanti  delle
          sole  amministrazioni   e   soggetti   interessati,   anche
          relativamente ai compiti di gestione  delle  crisi  di  cui
          all'articolo 10. 
                4-bis.  Ai  componenti  del   Nucleo   non   spettano
          compensi, gettoni di presenza, rimborsi di  spese  o  altri
          emolumenti comunque denominati.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, della  legge  14
          gennaio  1994,  n.   20   (Disposizioni   in   materia   di
          giurisdizione e controllo della Corte dei conti): 
                «Art.  1  (Azione  di  responsabilita').  -   1.   La
          responsabilita' dei soggetti sottoposti alla  giurisdizione
          della Corte dei conti in materia di  contabilita'  pubblica
          e' personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi
          con   dolo   o   con   colpa    grave,    ferma    restando
          l'insindacabilita' nel merito delle  scelte  discrezionali.
          La prova del dolo richiede la dimostrazione della  volonta'
          dell'evento dannoso. In ogni caso e'  esclusa  la  gravita'
          della  colpa  quando  il  fatto  dannoso   tragga   origine
          dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede  di
          controllo  preventivo  di  legittimita',  limitatamente  ai
          profili  presi   in   considerazione   nell'esercizio   del
          controllo. La  gravita'  della  colpa  e  ogni  conseguente
          responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni  profilo
          se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano
          la  cessazione  anticipata,  per  qualsiasi   ragione,   di
          rapporti  di  concessione  autostradale,  allorche'   detti
          decreti siano stati vistati e registrati  dalla  Corte  dei
          conti in  sede  di  controllo  preventivo  di  legittimita'
          svolto su  richiesta  dell'amministrazione  procedente.  Il
          relativo debito si trasmette agli eredi  secondo  le  leggi
          vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante  causa
          e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi. 
                1-bis.  Nel  giudizio   di   responsabilita',   fermo
          restando il potere di riduzione,  deve  tenersi  conto  dei
          vantaggi  comunque   conseguiti   dall'amministrazione   di
          appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunita'
          amministrata   in   relazione   al   comportamento    degli
          amministratori  o  dei  dipendenti  pubblici  soggetti   al
          giudizio di responsabilita'. 
                1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali
          la responsabilita' si imputa esclusivamente  a  coloro  che
          hanno espresso  voto  favorevole.  Nel  caso  di  atti  che
          rientrano nella competenza propria degli uffici  tecnici  o
          amministrativi  la  responsabilita'  non  si   estende   ai
          titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano
          approvati  ovvero  ne  abbiano  autorizzato  o   consentito
          l'esecuzione. 
                1-quater. Se il fatto  dannoso  e'  causato  da  piu'
          persone,  la  Corte  dei   conti,   valutate   le   singole
          responsabilita', condanna ciascuno per la parte che  vi  ha
          preso. 
                1-quinquies. Nel caso di cui al comma 1-quater i soli
          concorrenti   che   abbiano    conseguito    un    illecito
          arricchimento o abbiano agito con  dolo  sono  responsabili
          solidalmente. La disposizione di cui al presente  comma  si
          applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in
          giudicato pronunciata in giudizio  pendente  alla  data  di
          entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248.
          In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non  si
          estende la responsabilita' solidale e' effettuata  in  sede
          di ricorso per revocazione. 
                1-sexies. Nel giudizio di responsabilita',  l'entita'
          del  danno  all'immagine  della  pubblica   amministrazione
          derivante dalla commissione di un reato  contro  la  stessa
          pubblica amministrazione accertato con sentenza passata  in
          giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio
          della somma di denaro o del valore  patrimoniale  di  altra
          utilita' illecitamente percepita dal dipendente . 
                1-septies. Nei giudizi di responsabilita'  aventi  ad
          oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro
          conservativo e' concesso in tutti i casi di fondato  timore
          di attenuazione della garanzia del credito erariale. 
                2. Il diritto al risarcimento del danno si  prescrive
          in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data  in  cui
          si e' verificato il  fatto  dannoso,  ovvero,  in  caso  di
          occultamento  doloso  del  danno,  dalla  data  della   sua
          scoperta. 
                2-bis. Per  i  fatti  che  rientrano  nell'ambito  di
          applicazione dell'art. 1, comma  7,  del  decreto-legge  27
          agosto 1993, n. 324, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 27 ottobre 1993, n. 423, la  prescrizione  si  compie
          entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima
          del 31 dicembre 1996. 
                2-ter. Per i fatti  verificatisi  anteriormente  alla
          data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo  un
          termine  di  prescrizione  decennale,  la  prescrizione  si
          compie entro il 31 dicembre 1998,  ovvero  nel  piu'  breve
          termine dato dal compiersi del decennio. 
                3.   Qualora   la   prescrizione   del   diritto   al
          risarcimento sia maturata a causa di  omissione  o  ritardo
          della denuncia del fatto, rispondono del danno  erariale  i
          soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In  tali
          casi, l'azione e' proponibile entro cinque anni dalla  data
          in cui la prescrizione e' maturata. 
                4. La Corte dei conti giudica  sulla  responsabilita'
          amministrativa degli amministratori e  dipendenti  pubblici
          anche   quando   il   danno   sia   stato   cagionato    ad
          amministrazioni  o  enti  pubblici  diversi  da  quelli  di
          appartenenza, per i  fatti  commessi  successivamente  alla
          data di entrata in vigore della presente legge.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   5,   del
          decreto-legge 21 settembre  2019,  n.105,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18   novembre   2019,   n.133
          (Disposizioni urgenti in materia di perimetro di  sicurezza
          nazionale cibernetica e di disciplina dei  poteri  speciali
          nei settori di rilevanza strategica) come modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 5 (Determinazioni del Presidente del  Consiglio
          dei ministri in caso di crisi di natura cibernetica). -  1.
          Il Presidente del Consiglio dei ministri, in presenza di un
          rischio  grave  e  imminente  per  la  sicurezza  nazionale
          connesso alla vulnerabilita' di reti, sistemi informativi e
          servizi  informatici,   su   deliberazione   del   Comitato
          interministeriale per la sicurezza della  Repubblica,  puo'
          comunque  disporre,  ove  indispensabile  e  per  il  tempo
          strettamente necessario alla eliminazione  dello  specifico
          fattore di rischio o alla sua  mitigazione,  in  deroga  ad
          ogni  disposizione  vigente,  nel  rispetto  dei   principi
          generali dell'ordinamento giuridico e secondo  un  criterio
          di proporzionalita', la disattivazione, totale o  parziale,
          di uno o piu' apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei
          sistemi  o  per  l'espletamento  dei  servizi  interessati.
          Laddove nelle determinazioni di cui al presente  comma  sia
          recata deroga  alle  leggi  vigenti  anche  ai  fini  delle
          ulteriori necessarie misure correlate alla  disattiva-zione
          o  all'interruzione,  le   stesse   determinazioni   devono
          contenere l'indicazione delle principali  norme  a  cui  si
          intende   derogare   e   tali   deroghe    devono    essere
          specificamente  motivate.  Le  determinazioni  di  cui   al
          presente comma non sono soggette al controllo preventivo di
          legittimita' di cui all'articolo 3 della legge  14  gennaio
          1994, n. 20. 
                1-bis.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
          informa entro trenta giorni il Comitato parlamentare per la
          sicurezza della Repubblica delle misure disposte  ai  sensi
          del comma 1.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   12,   del
          decreto-legge  14  giugno  2021,  n.82,   convertito,   con
          modificazioni,   dalla   legge   4   agosto   2021,   n.109
          (Disposizioni  urgenti  in   materia   di   cybersicurezza,
          definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e
          istituzione dell'Agenzia per la  cybersicurezza  nazionale)
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 12 (Personale). - 1. Con  apposito  regolamento
          e'   dettata,   nel   rispetto   dei   principi    generali
          dell'ordinamento giuridico, anche in  deroga  alle  vigenti
          disposizioni di legge, ivi incluso il  decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto dei criteri di cui al
          presente  decreto,  la  disciplina   del   contingente   di
          personale addetto all'Agenzia, tenuto conto delle  funzioni
          volte alla tutela della sicurezza  nazionale  nello  spazio
          cibernetico   attribuite   all'Agenzia.   Il    regolamento
          definisce l'ordinamento e il reclutamento del personale,  e
          il  relativo   trattamento   economico   e   previdenziale,
          prevedendo, in particolare, per il  personale  dell'Agenzia
          di cui al comma 2, lettera  a),  un  trattamento  economico
          pari a quello in godimento da parte  dei  dipendenti  della
          Banca d'Italia, sulla scorta  della  equiparabilita'  delle
          funzioni svolte e del livello di responsabilita' rivestito.
          La  predetta  equiparazione,   con   riferimento   sia   al
          trattamento  economico  in  servizio  che  al   trattamento
          previdenziale,  produce  effetti   avendo   riguardo   alle
          anzianita'    di    servizio     maturate     a     seguito
          dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia. 
                2.  Il  regolamento  determina,   nell'ambito   delle
          risorse  finanziarie   destinate   all'Agenzia   ai   sensi
          dell'articolo 18, comma 1, in particolare: 
                  a) l'istituzione di un ruolo  del  personale  e  la
          disciplina generale del rapporto d'impiego alle  dipendenze
          dell'Agenzia; 
                  b) la  possibilita'  di  procedere,  oltre  che  ad
          assunzioni  a  tempo  indeterminato  attraverso   modalita'
          concorsuali,  ad  assunzioni  a  tempo   determinato,   con
          contratti di diritto privato, di soggetti  in  possesso  di
          alta    e    particolare    specializzazione    debitamente
          documentata,  individuati  attraverso  adeguate   modalita'
          selettive, per lo svolgimento  di  attivita'  assolutamente
          necessarie all'operativita' dell'Agenzia o  per  specifiche
          progettualita' da portare a termine in  un  arco  di  tempo
          prefissato; 
                  c) la possibilita' di avvalersi di  un  contingente
          di esperti, non superiore a cinquanta unita',  composto  da
          personale, collocato fuori ruolo o in posizione di  comando
          o altra analoga posizione  prevista  dagli  ordinamenti  di
          appartenenza, proveniente da pubbliche  amministrazioni  di
          cui all' articolo 1, comma 2, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, con esclusione del  personale  docente,
          educativo,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario   delle
          istituzioni   scolastiche,   ovvero   da   personale    non
          appartenente alla pubblica amministrazione, in possesso  di
          specifica   ed   elevata   competenza   in    materia    di
          cybersicurezza e di tecnologie digitali  innovative,  nello
          sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione
          tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e
          disseminazione,  nonche'  di  significativa  esperienza  in
          progetti  di  trasformazione  digitale,  ivi  compreso   lo
          sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione
          su larga scala. Il regolamento, a tali fini, disciplina  la
          composizione del contingente e il  compenso  spettante  per
          ciascuna professionalita'; 
                  d) la determinazione della percentuale massima  dei
          dipendenti che e' possibile assumere a tempo determinato; 
                  e)  la  possibilita'  di  impiegare  personale  del
          Ministero della difesa,  secondo  termini  e  modalita'  da
          definire con apposito decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri; 
                  f) le ipotesi di incompatibilita'; 
                  g)  le  modalita'  di  progressione   di   carriera
          all'interno dell'Agenzia; 
                  h)  la  disciplina  e  il   procedimento   per   la
          definizione degli aspetti  giuridici  e,  limitatamente  ad
          eventuali compensi accessori,  economici  del  rapporto  di
          impiego  del  personale  oggetto  di  negoziazione  con  le
          rappresentanze del personale; 
                  i) le modalita' applicative delle disposizioni  del
          decreto legislativo 10 febbraio 2005,  n.  30,  recante  il
          Codice   della   proprieta'   industriale,   ai    prodotti
          dell'ingegno   ed   alle    invenzioni    dei    dipendenti
          dell'Agenzia; 
                  l) i casi di cessazione dal servizio del  personale
          assunto a tempo  indeterminato  ed  i  casi  di  anticipata
          risoluzione dei rapporti a tempo determinato; 
                  m) quali delle disposizioni possono essere  oggetto
          di  revisione  per  effetto  della  negoziazione   con   le
          rappresentanze del personale. 
                3. Qualora le assunzioni di cui al comma  2,  lettera
          b),  riguardino  professori   universitari   di   ruolo   o
          ricercatori  universitari  confermati   si   applicano   le
          disposizioni  di  cui  all'articolo  12  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.  382,  anche
          per quanto riguarda il collocamento in aspettativa. 
                4. In sede di prima applicazione  delle  disposizioni
          di cui al presente decreto, il  numero  di  posti  previsti
          dalla dotazione organica dell'Agenzia e' individuato  nella
          misura complessiva di trecento unita', di  cui  fino  a  un
          massimo di otto di livello dirigenziale generale, fino a un
          massimo di 24 di livello dirigenziale non generale e fino a
          un massimo di 268 unita' di personale non dirigenziale. 
                5. Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, la dotazione organica  puo'  essere  rideterminata
          nei limiti delle risorse finanziarie destinate  alle  spese
          per il personale di  cui  all'articolo  18,  comma  1.  Dei
          provvedimenti adottati in  materia  di  dotazione  organica
          dell'Agenzia e' data tempestiva  e  motivata  comunicazione
          alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR. 
                6.  Le  assunzioni  effettuate  in  violazione  delle
          disposizioni del presente decreto o del regolamento di  cui
          al  presente  articolo  sono  nulle,  ferma   restando   la
          responsabilita' personale, patrimoniale e  disciplinare  di
          chi le ha disposte. 
                7. Il personale che presta comunque la propria  opera
          alle dipendenze o in favore dell'Agenzia e'  tenuto,  anche
          dopo la cessazione  di  tale  attivita',  al  rispetto  del
          segreto  su  cio'  di   cui   sia   venuto   a   conoscenza
          nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni. 
                8. Il regolamento di cui  al  comma  1  e'  adottato,
          entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in
          deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per
          materia e per i profili finanziari  e,  per  i  profili  di
          competenza, del COPASIR e sentito il CIC. 
              8-bis. In relazione alle assunzioni a tempo determinato
          di cui al comma 2, lettera b), i relativi contratti per  lo
          svolgimento  delle  funzioni  volte   alla   tutela   della
          sicurezza nazionale  nello  spazio  cibernetico  attribuite
          all'Agenzia possono prevedere una durata massima di quattro
          anni, rinnova-bile per periodi non superiori  ad  ulteriori
          complessivi quattro anni. Delle assunzioni  e  dei  rinnovi
          disposti ai sensi del presente comma e' data  comunicazione
          al COPASIR nell'ambito della relazione di cui all'arti-colo
          14, comma 2.».