Art. 29 - bis 
 
        Riassegnazione di somme allo stato di previsione del 
                       Ministero della difesa 
 
  1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio  2022,  n.  14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo
il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Le somme in entrata per effetto dei decreti di cui al comma
2 sono riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello  stato
di previsione del Ministero della difesa». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   2-bis,   del
          decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni
          urgenti sulla  crisi  in  Ucraina,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  2-bis  (Cessione  di   mezzi,   materiali   ed
          equipaggiamenti militari). - 1. Fino al 31  dicembre  2022,
          previo atto di indirizzo delle Camere,  e'  autorizzata  la
          cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in
          favore delle autorita' governative dell'Ucraina, in  deroga
          alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n.  185,
          agli  articoli  310  e  311  del  codice   dell'ordinamento
          militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
          66, e alle connesse disposizioni attuative. 
                2. Con uno o piu' decreti del Ministro della  difesa,
          di concerto con il Ministro degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia
          e  delle  finanze,  sono  definiti  l'elenco   dei   mezzi,
          materiali  ed  equipaggiamenti   militari   oggetto   della
          cessione  di  cui  al  comma  1  nonche'  le  modalita'  di
          realizzazione della stessa, anche  ai  fini  dello  scarico
          contabile. 
                2-bis. Le somme in entrata per effetto dei decreti di
          cui  al  comma  2  sono   riassegnate   integralmente   sui
          pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
          della difesa. 
                3. Il Ministro  della  difesa  e  il  Ministro  degli
          affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  con
          cadenza  almeno  trimestrale,   riferiscono   alle   Camere
          sull'evoluzione della situazione in atto anche alla luce di
          quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.».