Art. 29 - bis
Riassegnazione di somme allo stato di previsione del
Ministero della difesa
1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo
il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Le somme in entrata per effetto dei decreti di cui al comma
2 sono riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero della difesa».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, del
decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni
urgenti sulla crisi in Ucraina, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2-bis (Cessione di mezzi, materiali ed
equipaggiamenti militari). - 1. Fino al 31 dicembre 2022,
previo atto di indirizzo delle Camere, e' autorizzata la
cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in
favore delle autorita' governative dell'Ucraina, in deroga
alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185,
agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, e alle connesse disposizioni attuative.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa,
di concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono definiti l'elenco dei mezzi,
materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della
cessione di cui al comma 1 nonche' le modalita' di
realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico
contabile.
2-bis. Le somme in entrata per effetto dei decreti di
cui al comma 2 sono riassegnate integralmente sui
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
della difesa.
3. Il Ministro della difesa e il Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, con
cadenza almeno trimestrale, riferiscono alle Camere
sull'evoluzione della situazione in atto anche alla luce di
quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.».