Art. 30 
 
             Disposizioni in tema di approvvigionamento 
                      di materie prime critiche 
 
  1. Con decreto  del  Presidente  del  consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla  base  della
rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe
dall'operazione,   anche   in   relazione    alla    necessita'    di
approvvigionamento   di   filiere   produttive   strategiche,    sono
individuate le materie prime critiche, per le quali le operazioni  di
esportazione al di  fuori  dell'Unione  europea  sono  soggette  alla
procedura di notifica di cui al comma 2. I rottami ferrosi, anche non
originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro
esportazione e' soggetta all'obbligo di notifica di cui al comma 2. 
  2. I soggetti che intendono  esportare  dal  territorio  nazionale,
direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea  le  materie
prime critiche individuate ai sensi del comma 1 o i  rottami  ferrosi
di cui al medesimo comma 1  hanno  l'obbligo  di  notificare,  almeno
venti giorni prima dell'avvio  dell'operazione,  al  Ministero  dello
sviluppo economico  e  al  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale una informativa completa dell'operazione. 
  3. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  non  osservi
l'obbligo di cui al comma 2 e' soggetto a una sanzione amministrativa
pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell'operazione e comunque
non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione. 
  4. Le misure di cui al presente articolo si applicano  fino  al  31
luglio 2022. 
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
provvedono alle attivita' di controllo previste dal presente articolo
avvalendosi  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente.