Art. 30
Disposizioni in tema di approvvigionamento
di materie prime critiche
1. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della
rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe
dall'operazione, anche in relazione alla necessita' di
approvvigionamento di filiere produttive strategiche, sono
individuate le materie prime critiche, per le quali le operazioni di
esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette alla
procedura di notifica di cui al comma 2. I rottami ferrosi, anche non
originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro
esportazione e' soggetta all'obbligo di notifica di cui al comma 2.
2. I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale,
direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea le materie
prime critiche individuate ai sensi del comma 1 o i rottami ferrosi
di cui al medesimo comma 1 hanno l'obbligo di notificare, almeno
venti giorni prima dell'avvio dell'operazione, al Ministero dello
sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale una informativa completa dell'operazione.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi
l'obbligo di cui al comma 2 e' soggetto a una sanzione amministrativa
pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell'operazione e comunque
non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione.
4. Le misure di cui al presente articolo si applicano fino al 31
luglio 2022.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
provvedono alle attivita' di controllo previste dal presente articolo
avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.