Art. 45 
 
             (( Valorizzazione del personale docente )) 
 
  (( 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 593, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti: 
      «b-bis) valorizzazione del  personale  docente  che  garantisca
l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuita' didattica.; 
      b-ter) valorizzazione del personale docente che presta servizio
in zone caratterizzate da rischio di spopolamento e da  valori  degli
indicatori di status sociale, economico e culturale e di  dispersione
scolastica  individuati  con  il  decreto  di  cui   al   comma   345
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234»; 
    b) dopo il comma 593, e' inserito il seguente: 
      «593-bis.  In  sede  di  prima  applicazione   e   nelle   more
dell'aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per cento dello
stanziamento  annuale  previsto  al  comma  592  e'  riservata   alla
valorizzazione del personale docente che garantisca  l'interesse  dei
propri alunni e studenti alla  continuita'  didattica  ai  sensi  del
comma 593, lettera b-bis), e del personale docente di  cui  al  comma
593, lettera b-ter), e con decreto del Ministro  dell'istruzione,  da
adottare entro il 30  giugno  2022,  sono  stabiliti  i  criteri  per
l'attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli
anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica  e
della residenza o del domicilio abituale in luogo diverso  da  quello
in cui ha sede l'istituzione scolastica». 
  2. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma
83 e' inserito il seguente: 
    «83-bis. Dall'anno scolastico 2022/2023,  in  aggiunta  a  quanto
previsto  a  legislazione  vigente  e  a   quanto   stabilito   dalla
contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni  scolastiche
individuate ai sensi del decreto di cui al  secondo  periodo  possono
altresi' chiedere all'Ufficio scolastico  regionale  competente,  nel
limite massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di
semi esonero, tra i docenti individuati ai sensi  del  comma  83  del
presente  articolo  e  dell'articolo  25,  comma   5,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la concessione dell'esonero o  del
semi esonero dall'insegnamento per attivita' di collaborazione  nello
svolgimento  delle  funzioni  amministrative  e  organizzative.   Con
decreto del Ministro dell'istruzione, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti,
anche ai fini del rispetto del  limite  di  spesa  di  cui  al  terzo
periodo, parametri, criteri e modalita' per l'individuazione, su base
regionale, delle istituzioni scolastiche, affidate in  reggenza,  che
possono avvalersi della facolta' di cui al  periodo  precedente,  con
priorita' per quelle caratterizzate dal maggior numero di classi, nel
rispetto  del  limite  di  spesa  di  cui  al  terzo   periodo.   Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa nel limite di
5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 12,5 milioni di euro  annui  a
decorrere dall'anno 2023, cui  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione delle risorse  iscritte  nel  Fondo  per  il  miglioramento
dell'offerta formativa». ))