Art. 45 (( Valorizzazione del personale docente )) (( 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 593, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti: «b-bis) valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuita' didattica.; b-ter) valorizzazione del personale docente che presta servizio in zone caratterizzate da rischio di spopolamento e da valori degli indicatori di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234»; b) dopo il comma 593, e' inserito il seguente: «593-bis. In sede di prima applicazione e nelle more dell'aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per cento dello stanziamento annuale previsto al comma 592 e' riservata alla valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuita' didattica ai sensi del comma 593, lettera b-bis), e del personale docente di cui al comma 593, lettera b-ter), e con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per l'attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o del domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l'istituzione scolastica». 2. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83 e' inserito il seguente: «83-bis. Dall'anno scolastico 2022/2023, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente e a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni scolastiche individuate ai sensi del decreto di cui al secondo periodo possono altresi' chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente, nel limite massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, tra i docenti individuati ai sensi del comma 83 del presente articolo e dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento per attivita' di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo, parametri, criteri e modalita' per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche, affidate in reggenza, che possono avvalersi della facolta' di cui al periodo precedente, con priorita' per quelle caratterizzate dal maggior numero di classi, nel rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa». ))