Art. 46 
 
      (( Perfezionamento della semplificazione della procedura 
                 di reclutamento degli insegnanti )) 
 
  (( 1. All'articolo 59 del decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
     a) al comma 10: 
      1)  alla  lettera  a),  il  primo  periodo  e'  sostituito  dai
seguenti: «nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma
10.1, secondo periodo, sostenimento di una  prova  scritta  con  piu'
quesiti a risposta aperta per i concorsi banditi  a  decorrere  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,   volta
all'accertamento delle conoscenze e competenze  del  candidato  sulla
disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale
partecipa, nonche' sulle metodologie e le  tecniche  della  didattica
generale e disciplinare, sull'informatica  e  sulla  lingua  inglese.
Entro trenta giorni dall'indizione di ciascuna procedura  concorsuale
bandita ai sensi del presente comma, fino al 31  dicembre  2024,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'istruzione,  l'accesso  alla  prova  di  cui  al  primo
periodo puo'  essere  riservato  a  coloro  che  superino  una  prova
preselettiva»; 
      2) alla lettera b), dopo le parole: «prova orale» sono aggiunte
le  seguenti:  «nella  quale  si  accertano,  oltre  alle  conoscenze
disciplinari, le competenze didattiche e l'abilita' nell'insegnamento
anche attraverso un test specifico»; 
      3) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
        «d-bis) formazione della graduatoria dei soggetti che  devono
ancora conseguire  l'abilitazione  all'insegnamento  specifica  sulla
classe di concorso, sulla base delle valutazioni di cui alle  lettere
a),  b)  e  c),  in  applicazione  dell'articolo  5,   comma   4,   e
dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59»; 
    b) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
      «10.1. La redazione dei quesiti della prova scritta di  cui  al
comma 10,  anche  a  titolo  oneroso,  e'  assegnata  a  una  o  piu'
universita'.  E'  altresi'  istituita  con  decreto   del   Ministero
dell'istruzione, da emanare entro il 10 giugno 2022, una  commissione
di elevata qualificazione  scientifica  e  professionale  che,  anche
sulla base delle evidenze  desunte  dalla  prima  applicazione  della
riforma delle procedure di reclutamento di cui al presente  articolo,
propone al Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida  sulla
metodologia di redazione dei quesiti affinche' questi  consentano  di
accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche  necessarie
all'insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare  dei
candidati. Ai componenti della  Commissione  non  spettano  compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti  comunque
denominati»; 
    c) dopo il comma 10-bis, e' inserito il seguente: 
      «10-ter. Ferma restando la riserva di posti  di  cui  al  comma
10-bis, i vincitori del concorso inclusi nella graduatoria di cui  al
comma 10, lettera d), sono immessi in ruolo con  precedenza  rispetto
ai vincitori inclusi nella graduatoria di cui al  comma  10,  lettera
d-bis), che sono immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni
annuali autorizzate, residuino posti vacanti e disponibili»; 
    d) il comma 12 e' abrogato; 
     e) dopo il comma 21 e' aggiunto il seguente: 
      «21-bis. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 18-bis
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, la disposizione di cui
al comma 10, lettera d-bis), del presente  articolo  cessa  di  avere
efficacia dal 1° gennaio 2025». 
  2. Dall'attuazione di quanto previsto  dal  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. ))