Art. 47 
 
((  Misure  per  l'attuazione  del  Piano  nazionale  di  ripresa   e
    resilienza di cui e' titolare il Ministero dell'istruzione )) 
 
  (( 1. Al fine di potenziare le azioni di supporto alle  istituzioni
scolastiche  per  l'attuazione  degli  interventi  legati  al   Piano
nazionale di ripresa  e  resilienza  relativi  alla  digitalizzazione
delle scuole, per  ciascuno  degli  anni  scolastici  ricompresi  tra
l'anno  scolastico  2022/2023  e  l'anno  scolastico   2025/2026   e'
individuato dal Ministero dell'istruzione - Unita' di missione per il
PNRR un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a 100 e un
numero di dirigenti scolastici fino a un massimo di  5  da  porre  in
posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e  presso  gli
Uffici  scolastici  regionali  per  la  costituzione  del  Gruppo  di
supporto alle scuole per il PNRR. Tale Gruppo di supporto, nonche' le
equipe formative territoriali, gia' costituite ai sensi dell'articolo
1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e rientranti  tra
i progetti in essere del PNRR, assicurano un costante accompagnamento
alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti  del
PNRR, con il coordinamento funzionale dell'Unita' di missione per  il
PNRR. Per le finalita' di cui al  presente  comma  e  allo  scopo  di
garantire l'attuazione delle riforme legate  al  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza, relative al sistema nazionale di  istruzione  e
formazione,  il  Ministero  dell'istruzione  si  avvale,   ai   sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, fino al 31 dicembre 2026, a supporto dell'ufficio di  gabinetto,
di un contingente di esperti, in numero massimo di 6, in possesso  di
specifica ed elevata competenza nelle  materie  inerenti  al  sistema
nazionale di istruzione e  formazione,  anche  con  riferimento  alla
legislazione in materia di istruzione, cui spetta un compenso fino  a
un importo massimo di euro 70.000 lordi annui per  singolo  incarico,
entro il limite di spesa complessivo non  superiore  a  420.000  euro
annui. Agli oneri di cui al periodo precedente si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
  2. Allo scopo  di  assicurare  il  raggiungimento  degli  obiettivi
fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza  per  il  sistema
nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla Riforma 1.3
della Missione 4, Componente 1, relativa  alla  riorganizzazione  del
sistema scolastico, all'articolo 1 della legge 30 dicembre  2021,  n.
234, sono apportate le seguenti modificazioni: 
     a) al comma 344, secondo periodo, dopo le parole: «e  culturale»
sono inserite le seguenti: «, di spopolamento»; 
    b) al comma 345: 
      1)  all'alinea,  le  parole:  «il  mese  di  marzo  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «il 15 luglio 2022»; 
      2) alla lettera a), dopo le parole: «e culturale» sono inserite
le seguenti: «, di spopolamento». 
  3. All'articolo 55, comma  1,  lettera  b),  del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108,  le  parole:  «al  contrasto  della  dispersione
scolastica e alla formazione del personale scolastico  da  realizzare
nell'ambito  del  PNRR»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «agli
investimenti ricompresi nell'ambito del PNRR e alle azioni ricomprese
nell'ambito delle programmazioni operative nazionali e  complementari
a valere sui fondi strutturali europei per l'istruzione». 
  4. All'articolo 24 del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.  233,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) al quarto periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, cosi' come in caso  di  assenza  di  proposte  progettuali
pervenute per il concorso o di loro inidoneita'»; 
      2) al settimo  periodo,  le  parole  «euro  2.340.000,00»  sono
sostituite dalle seguenti «euro 2.640.000,00»; 
    b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. Resta fermo  che  il  concorso  di  progettazione  e  i
successivi livelli di progettazione sono affidati  nei  limiti  delle
risorse disponibili nei quadri economici di progetto  indicati  dagli
enti locali in sede di candidatura delle aree. 
      2-ter. Al fine di garantire il raggiungimento  dei  target  del
PNRR e'  possibile  autorizzare  un  numero  piu'  ampio  di  aree  e
progetti, relativi all'investimento 1.1 della Missione 2,  Componente
3, del  PNRR,  anche  utilizzando  risorse  nazionali  disponibili  a
legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione»; 
     c) al comma 3, le parole: «6.573.240 euro» sono sostituite dalle
seguenti: «euro 6.873.240»,  le  parole:  «9.861.360  euro»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:  «euro  11.486.360»  e  le
parole:  «2.340.000  euro»  sono  sostituite  dalle  seguenti   «euro
2.640.000»; 
    d) al comma 4, la parola:  «62.824.159,15»  e'  sostituita  dalla
seguente: «82.824.159,15». 
  5. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, target e
milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse  di
cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13  luglio  2015,  n.  107,
nonche' le risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma  1072,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, all'articolo  1,  comma  95,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, commi 14, 59, 63 e  64,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e agli articoli 32,  comma  7-bis,  e
48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  13  ottobre  2020,  n.  126,  gia'
utilizzate per i progetti in essere, sono vincolate,  dall'annualita'
2022 all'annualita' 2026, alla realizzazione degli stessi. 
  6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a  euro  1.256.896
per l'anno 2022, a euro 3.142.240 per ciascuno degli anni 2023,  2024
e 2025 e a euro 1.885.344  per  l'anno  2026,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione,  per  gli   anni   dal   2022   al   2026,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo
periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
  7.  Nelle  more  dell'adeguamento   dello   statuto   dell'Istituto
nazionale  di  documentazione,  innovazione   e   ricerca   educativa
(INDIRE), il presidente, se dirigente scolastico, dipendente pubblico
o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolto
a tempo pieno, e'  collocato  nella  posizione  di  fuori  ruolo,  di
aspettativa o di  comando,  secondo  i  rispettivi  ordinamenti.  Ove
l'incarico  non  sia  a  tempo  pieno,  e'  svolto  conformemente  ai
rispettivi ordinamenti di appartenenza,  senza  collocamento  in  una
delle predette posizioni e  il  presidente  conserva  il  trattamento
economico in godimento con oneri  a  carico  dell'amministrazione  di
appartenenza, incrementato dell'indennita' di  carica  stabilita  con
decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione  e  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, con oneri a carico del bilancio dell'INDIRE. Ove  l'incarico
sia svolto a  tempo  pieno,  al  presidente  compete  un  trattamento
economico con le modalita' previste per l'indennita' di carica di cui
al periodo precedente con oneri a carico del bilancio dell'INDIRE. 
  8. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:   «Le   istituzioni
scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a  quelli
previsti nel primo periodo sono  disponibili  per  le  operazioni  di
mobilita'  regionali  e  interregionali  e  per  il  conferimento  di
ulteriori  incarichi  sia  per  i  dirigenti  scolastici  sia  per  i
direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta  fermo  quanto
disposto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27  gennaio  2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2022,  n.
25. Non devono altresi' derivare situazioni di esubero  di  personale
con  riferimento  ai  posti  di  direttore  dei  servizi  generali  e
amministrativi». 
  9.  Al  fine  di  corrispondere  alle  esigenze  delle  istituzioni
scolastiche, all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.
126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «per la copertura»  sono  inserite
le seguenti: «del 50 per cento»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Il Ministero  dell'istruzione  e'  autorizzato  a  bandire,
contestualmente  al  concorso  di  cui  al  comma  1,  una  procedura
straordinaria riservata agli insegnanti di  religione  cattolica  che
siano  in  possesso  del  titolo  previsto  dai  punti  4.2.  e   4.3
dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e il Presidente  della  Conferenza  episcopale  italiana  per
l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa
esecutiva ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  20
agosto 2012, n. 175, e del  riconoscimento  di  idoneita'  rilasciato
dall'ordinario diocesano competente  per  territorio  e  che  abbiano
svolto almeno trentasei  mesi  di  servizio  nell'insegnamento  della
religione   cattolica   nelle   scuole   statali.   Alla    procedura
straordinaria di cui al presente comma e' assegnato il 50  per  cento
dei  posti  vacanti  e  disponibili  per   il   triennio   scolastico
2022/2023-2024/2025 e per gli  anni  scolastici  successivi  fino  al
totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme  restando
le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e  3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n.  449.  Il  contenuto  del  bando,  i
termini di presentazione delle istanze, le modalita'  di  svolgimento
della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa
e dei titoli ai  fini  della  predisposizione  delle  graduatorie  di
merito ripartite per ambiti diocesani, nonche' la composizione  della
commissione di valutazione sono stabiliti con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione,  il  quale  prevede,  altresi',  un  contributo  per
l'intera  copertura  degli  oneri  delle  procedure  a   carico   dei
partecipanti. I contributi di partecipazione, versati all'entrata del
bilancio dello Stato, sono tempestivamente riassegnati sui pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero  dell'istruzione  ai
fini  della  copertura  integrale  delle  spese  per   la   procedura
concorsuale»; 
    c) al comma 3,  dopo  la  parola:  «concorso»  sono  inserite  le
seguenti: «e della procedura straordinaria». 
  10. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8  aprile  2020,
n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2020,  n.
41, le parole: «al 31 agosto 2022» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«al 31 agosto 2023». 
   11. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), e
comma 15, lettera c),  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa  previste  a
legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di  cui
all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27  dicembre  1997,  n.
449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o  superato
il punteggio minimo previsto dal comma 15 del  medesimo  articolo  59
del decreto-legge n. 73 del 2021. ))