Art. 44 
 
            (( Formazione iniziale e continua dei docenti 
                     delle scuole secondarie )) 
 
  (( 1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  del  capo  I  e'  sostituita   dalla   seguente:
«Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti  e  selezione
per concorso»; 
    b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 1. (Modello integrato di formazione e di abilitazione dei
docenti). - 1. Al fine di elevare la qualificazione professionale dei
docenti delle scuole secondarie basandola  su  un  modello  formativo
strutturato e raccordato tra le universita', le istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e le scuole, idoneo
a sviluppare coerentemente le competenze necessarie  per  l'esercizio
della professione di insegnante, nonche'  per  dare  attuazione  alla
riforma della formazione dei docenti prevista nel Piano nazionale  di
ripresa e resilienza,  e'  introdotto  un  percorso  universitario  e
accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto
comune,  compresi  gli  insegnanti  tecnico-pratici,   delle   scuole
secondarie di primo e secondo grado. 
  2. Il percorso  di  formazione  iniziale,  selezione  e  prova,  in
particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare  nei  futuri
docenti: 
    a)   le   competenze   culturali,   disciplinari,    pedagogiche,
psicopedagogiche,   didattiche   e   metodologiche,   specie   quelle
dell'inclusione e della partecipazione degli  studenti,  rispetto  ai
nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza  fissati  per
gli studenti; 
    b)  le  competenze  proprie  della  professione  di  docente,  in
particolare pedagogiche, psicopedagogiche, relazionali,  orientative,
valutative, organizzative, didattiche e  tecnologiche,  integrate  in
modo equilibrato con i saperi disciplinari nonche' con le  competenze
giuridiche, in specie relative alla legislazione scolastica; 
    c)  la  capacita'  di  progettare,  anche  tramite  attivita'  di
programmazione di gruppo e tutoraggio tra  pari,  percorsi  didattici
flessibili e adeguati alle capacita' e ai talenti degli  studenti  da
promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il  territorio  e
la comunita' educante, al fine di favorire l'apprendimento critico  e
consapevole, l'orientamento, nonche' l'acquisizione delle  competenze
trasversali  da   parte   degli   studenti,   tenendo   conto   delle
soggettivita' e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi; 
    d) la capacita' di svolgere con consapevolezza i compiti connessi
con la funzione di docente e con  l'organizzazione  scolastica  e  la
deontologia professionale. 
  3. La formazione continua obbligatoria, al pari di quella  continua
incentivata di cui all'articolo 16-ter, dei docenti di ruolo prosegue
e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema  integrato,
coerente con le  finalita'  di  innovazione  del  lavoro  pubblico  e
coesione sociale, volto  a  metodologie  didattiche  innovative  e  a
competenze linguistiche, digitali,  pedagogiche  e  psicopedagogiche,
nonche'  a  competenze  volte  a  favorire  la  partecipazione  degli
studenti. Per la realizzazione di questo obiettivo la Scuola di  alta
formazione dell'istruzione di cui  all'articolo  16-bis,  in  stretto
raccordo con le istituzioni  scolastiche,  oltre  ad  indirizzare  lo
sviluppo delle attivita' formative del personale scolastico, indica e
aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli  insegnanti.  Le
iniziative formative di cui  al  presente  comma  si  svolgono  fuori
dell'orario di  insegnamento  e  sono  definite,  per  i  profili  di
competenza,   dalla   contrattazione   collettiva,   ferme   restando
l'autonomia  organizzativa  delle  istituzioni   scolastiche   e   le
disposizioni del contratto collettivo nazionale»; 
    c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 2. (Sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo). -
1. Il sistema di formazione iniziale e di accesso in  ruolo  a  tempo
indeterminato si articola in: 
        a) un  percorso  universitario  e  accademico  abilitante  di
formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi
universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA,  nel  quale
sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui  al  Profilo
conclusivo delle competenze professionali del docente  abilitato,  di
cui al comma 6 dell'articolo 2-bis; 
        b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base  regionale
o interregionale; 
        c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test
finale e valutazione conclusiva. 
  2. La formazione iniziale dei docenti e' progettata e realizzata in
coordinamento  con  il  Piano  nazionale   di   formazione   di   cui
all'articolo 1, comma 124,  della  legge  13  luglio  2015,  n.  107,
nonche' con la formazione continua incentivata  di  cui  all'articolo
16-ter e consta di un percorso universitario e  accademico  specifico
finalizzato all'acquisizione di  elevate  competenze  linguistiche  e
digitali, nonche' di conoscenze  e  competenze  teoriche  e  pratiche
inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione  della  professione  del
docente negli ambiti pedagogico,  psicopedagogico,  didattico,  delle
metodologie e tecnologie  didattiche  applicate  alle  discipline  di
riferimento e delle  discipline  volte  a  costruire  una  scuola  di
qualita' e improntata ai principi dell'inclusione e dell'eguaglianza,
con particolare attenzione  al  benessere  psicofisico  ed  educativo
degli alunni con disabilita' e degli  alunni  con  bisogni  educativi
speciali. I percorsi di formazione iniziale  si  concludono  con  una
prova finale comprendente una prova scritta e una  lezione  simulata.
La  prova  scritta  di  cui  al  secondo  periodo  e'  costituita  da
un'analisi  critica  relativa  al  tirocinio  scolastico   effettuato
durante il percorso di formazione iniziale. La selezione dei  docenti
di ruolo avviene sulla base di un concorso pubblico nazionale per  la
copertura   dei   posti   vacanti   e    disponibili    dell'organico
dell'autonomia»; 
        d) dopo il capo I e' inserito il seguente: 
          «Capo I-bis 
          PERCORSO UNIVERSITARIO E ACCADEMICO DI FORMAZIONE  INIZIALE
E ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO PER LE SCUOLE SECONDARIE 
      Art. 2-bis. (Percorso universitario e accademico di  formazione
iniziale). - 1. Il percorso universitario e accademico di  formazione
iniziale, a frequenza obbligatoria, e' organizzato ed  e'  impartito,
per le relative classi  di  concorso,  con  modalita'  di  erogazione
convenzionale, ai sensi del secondo periodo, dalle universita' ovvero
dalle  istituzioni   AFAM   attraverso   centri   individuati   dalle
istituzioni della formazione superiore,  anche  in  forma  aggregata,
nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare.  I
percorsi sono svolti interamente in presenza o, esclusivamente per le
attivita' diverse dalle attivita' di tirocinio e di laboratorio,  con
modalita' telematiche in misura comunque  non  superiore  al  20  per
cento del totale. Nel decreto di cui al comma 4  sono  individuati  i
requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione  iniziale,  in
modo da garantirne l'elevata qualita' e la solidita', e sono altresi'
definiti i criteri e le modalita' di  coordinamento  e  di  eventuale
loro aggregazione. Nel medesimo decreto sono  definite  le  modalita'
con cui i  percorsi  di  formazione  iniziale  sono  organizzati  per
realizzare una collaborazione strutturata e  paritetica  fra  sistema
scolastico, universita' e istituzioni AFAM. 
      2. Il Ministero dell'istruzione stima e comunica  al  Ministero
dell'universita' e della ricerca il  fabbisogno  di  docenti  per  il
sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i
percorsi di  istruzione  e  formazione  professionale  delle  regioni
nonche' le scuole italiane all'estero, nel triennio  successivo,  per
tipologia di posto e per classe di concorso, affinche' il sistema  di
formazione iniziale dei docenti generi,  in  maniera  tendenzialmente
omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati  sufficiente  a
garantire la selettivita' delle procedure concorsuali senza  che,  in
generale o  su  specifiche  classi  di  concorso,  si  determini  una
consistenza numerica di abilitati tale che il  sistema  nazionale  di
istruzione non sia in grado di assorbirla. Per i primi tre cicli  dei
percorsi di cui al presente articolo,  i  titolari  di  contratti  di
docenza presso una  scuola  statale  o  paritaria  o  nell'ambito  di
percorsi di  istruzione  e  formazione  professionale  delle  regioni
possono accedere ai percorsi di cui al comma 1 relativi  alla  classe
di concorso interessata nei limiti della riserva  di  posti  indicati
dal decreto di cui al comma 4. 
      3. Fermi restando i margini di flessibilita' dei relativi piani
di studio, possono di norma accedere all'offerta formativa dei centri
universitari e accademici di formazione iniziale dei  docenti  coloro
che sono in possesso dei titoli di studio di  cui  ai  commi  1  e  2
dell'articolo 5 nonche' coloro che sono regolarmente iscritti a corsi
di studio per il conseguimento dei medesimi titoli.  Per  coloro  che
sono iscritti a corsi di studio per  il  conseguimento  della  laurea
magistrale a ciclo unico l'accesso e' subordinato all'acquisizione di
180 CFU. Nel rispetto del principio di autonomia delle universita', i
CFU/CFA di formazione iniziale per l'insegnamento sono conseguiti  in
modalita' aggiuntiva. 
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con i Ministri dell'istruzione e  dell'universita'  e  della
ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, negli ambiti  precisati
all'articolo  2,  comma  2,  sono   definiti   i   contenuti   e   la
strutturazione dell'offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, di
cui almeno  10  di  area  pedagogica,  necessari  per  la  formazione
iniziale, comprendente attivita' di tirocinio diretto e indiretto non
inferiore a 20 CFU/CFA, in modo che vi sia  proporzionalita'  tra  le
diverse  componenti  di  detta  offerta  formativa   e   tenendo   in
considerazione gli aspetti connessi all'inclusione scolastica nonche'
le  specificita'   delle   materie   scientifiche,   tecnologiche   e
matematiche. Per ogni CFU/CFA di  tirocinio,  l'impegno  in  presenza
nelle classi non puo' essere inferiore a 12 ore. Il decreto di cui al
primo periodo determina il numero di crediti formativi universitari o
accademici riservati alla  formazione  inclusiva  delle  persone  con
disabilita'. Il medesimo decreto definisce la percentuale di presenza
alle attivita' formative necessarie per l'accesso alla  prova  finale
del percorso di formazione iniziale di cui all'articolo 2,  comma  2,
tenuto conto del criterio di cui  al  comma  1,  terzo  periodo,  del
presente articolo. Ai fini di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera
a), fermo restando il conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio
diretto, e' comunque riconosciuta la validita' dei  24  CFU/CFA  gia'
conseguiti  quale  requisito  di  accesso  al  concorso  secondo   il
previgente ordinamento. Il decreto di cui al presente comma definisce
le linee guida per il riconoscimento degli  eventuali  altri  crediti
maturati nel corso degli studi  universitari  o  accademici,  purche'
strettamente coerenti con gli obiettivi formativi. I tirocini di  cui
al presente comma non sono retribuiti. 
      5. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti gli standard
professionali minimi  riferiti  alle  competenze  che  devono  essere
possedute dal docente abilitato, nonche' le modalita' di  svolgimento
della  prova  finale  del  percorso   universitario   e   accademico,
comprendente  la  prova  scritta  e  la  lezione  simulata  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 2, gli standard necessari  ad  assicurare  una
valutazione  omogenea  dei  partecipanti  e  la  composizione   della
relativa commissione giudicatrice, nella quale sono comunque presenti
un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di  riferimento
e un membro esterno esperto di formazione nelle materie  inerenti  al
percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor di cui al  comma
7. La nomina di personale scolastico  nella  commissione  di  cui  al
precedente periodo non  deve  determinare  oneri  di  sostituzione  a
carico del bilancio dello Stato. 
      6. Con il decreto di cui al comma 4 e' individuato  il  Profilo
conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato,  nel
rispetto degli standard professionali minimi riferiti alle competenze
di cui al comma 5, e sono definite le modalita' della loro  verifica,
per favorire la coerenza dei percorsi universitari  e  accademici  di
formazione iniziale con le professionalita' richieste al docente  per
favorire la trasformazione digitale dell'organizzazione scolastica  e
dei processi di apprendimento e insegnamento. 
      7. Alle attivita' di  tutoraggio  del  percorso  di  formazione
iniziale sono preposti docenti delle scuole  secondarie  di  primo  e
secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di  concerto
con i Ministri dell'universita' e della  ricerca  e  dell'economia  e
delle finanze, sono stabiliti il contingente di personale docente  di
cui al primo periodo e la sua ripartizione tra le  universita'  e  le
istituzioni AFAM. Con il medesimo decreto sono  altresi'  definiti  i
criteri di selezione dei docenti che aspirano alla funzione di tutor.
Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa  di  16,6
milioni di euro per  l'anno  2022  e  50  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri  si  provvede,  quanto  a
16,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro  per  l'anno
2023 e 31 milioni di euro per l'anno  2024,  mediante  corrispondente
riduzione  del  Fondo  di  cui  all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto  a  19
milioni di euro per l'anno 2024 e 50  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015
n. 107. 
      Art.   2-ter.    (Abilitazione    all'insegnamento).    -    1.
L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie  di  primo  e
secondo grado si consegue a seguito dello  svolgimento  del  percorso
universitario e  accademico  di  formazione  iniziale  di  almeno  60
CFU/CFA e del superamento della prova finale  del  suddetto  percorso
secondo le modalita' di cui al  comma  5  dell'articolo  2-bis,  alla
quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o
magistrale a ciclo unico, oppure  del  diploma  dell'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica  di  II  livello,  oppure  di  titolo
equipollente o equiparato. 
      2. Il conseguimento dell'abilitazione di cui  al  comma  1  non
costituisce titolo di idoneita' ne' da' alcun  diritto  relativamente
al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali  per
l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato. 
      3. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole  secondarie  di
primo e secondo grado ha durata illimitata. 
      4. Coloro che sono gia' in  possesso  di  abilitazione  su  una
classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro  che  sono
in possesso della specializzazione sul sostegno  possono  conseguire,
fermo restando il  possesso  del  titolo  di  studio  necessario  con
riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in  altre  classi
di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso  l'acquisizione
di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico  di  formazione
iniziale,  di  cui  20  CFU/CFA  nell'ambito  delle   metodologie   e
tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e  gli
altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio,
l'impegno in presenza nelle classi non puo'  essere  inferiore  a  12
ore. 
      5. Con il decreto di cui  all'articolo  2-bis,  comma  4,  sono
definiti, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, i costi massimi di iscrizione ai  percorsi  universitari  e
accademici di formazione iniziale nonche' di svolgimento delle  prove
finali    che    portano    al    conseguimento     dell'abilitazione
all'insegnamento, con oneri a carico dei partecipanti»; 
        e) all'articolo 4, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
          «2-bis. In deroga al comma 1, con uno o  piu'  decreti  del
Ministro dell'istruzione da adottare, di  concerto  con  il  Ministro
dell'universita' e della ricerca, entro dodici  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore  della  presente  disposizione,  si  provvede  alla
revisione  e  all'aggiornamento  della  tipologia  delle  classi   di
concorso per l'accesso ai ruoli del personale  docente  della  scuola
secondaria  di  primo   e   secondo   grado,   attraverso   la   loro
razionalizzazione e il  loro  accorpamento,  al  fine  di  promuovere
l'interdisciplinarita'  e   la   multidisciplinarita'   dei   profili
professionali innovativi.  Dall'attuazione  di  quanto  previsto  dal
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica»; 
        f) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
          «Art. 5. (Requisiti di partecipazione al  concorso).  -  1.
Costituisce requisito per la partecipazione al concorso,relativamente
ai posti comuni di docente di scuola secondaria di  primo  e  secondo
grado, il possesso della  laurea  magistrale  o  magistrale  a  ciclo
unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale  e
coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o  equiparato,
coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del
concorso e con il Profilo conclusivo delle  competenze  professionali
del  docente  abilitato  nelle  specifiche  classi  di  concorso,   e
dell'abilitazione  all'insegnamento  specifica  per  la   classe   di
concorso. 
          2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo
22,  costituisce  requisito  per  la  partecipazione   al   concorso,
relativamente ai posti di  insegnante  tecnico-pratico,  il  possesso
della laurea, oppure  del  diploma  dell'alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica di I livello, oppure di  titolo  equipollente  o
equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla  data  di
indizione del concorso e con il Profilo conclusivo  delle  competenze
professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle  specifiche
classi di concorso, e  dell'abilitazione  all'insegnamento  specifica
per la classe di concorso. 
          3. Costituisce titolo per la  partecipazione  al  concorso,
relativamente ai posti di sostegno, il superamento  dei  percorsi  di
specializzazione per le attivita' di sostegno didattico  agli  alunni
con  disabilita'  di  cui  al  regolamento  adottato  in   attuazione
dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
          4. Per la copertura dei posti di cui ai commi  1  e  2,  la
partecipazione al concorso e' in ogni caso consentita a  coloro  che,
fermo restando il  possesso  del  titolo  di  studio  necessario  con
riferimento alla classe di concorso, hanno svolto, entro  il  termine
di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso  stesso,
un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di  almeno  tre
anni scolastici, anche non continuativi,  di  cui  almeno  uno  nella
specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la  quale
si  concorre,  nei  cinque  anni  precedenti,   valutati   ai   sensi
dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124»; 
        g) la rubrica del capo  III  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Periodo di prova e immissione in ruolo»; 
        h) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: 
          «Art. 13. (Anno di prova e immissione in  ruolo).  -  1.  I
vincitori del concorso su posto comune,  che  abbiano  l'abilitazione
all'insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale  di  prova  in
servizio,  il  cui   positivo   superamento   determina   l'effettiva
immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di  prova  in
servizio e' subordinato allo svolgimento del servizio  effettivamente
prestato per almeno centottanta giorni, dei quali  almeno  centoventi
per le attivita' didattiche. Il personale docente in periodo di prova
e' sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in
competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari  e
metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del dirigente
scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti di cui
all'articolo 11 del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297, sulla base dell'istruttoria  di  un  docente  al
quale sono affidate dal dirigente scolastico le  funzioni  di  tutor,
che non devono determinare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  del
bilancio dello Stato. In caso di mancato superamento del test  finale
o di valutazione negativa  del  periodo  di  prova  in  servizio,  il
personale docente e' sottoposto a un secondo periodo annuale di prova
in servizio, non ulteriormente rinnovabile. Con decreto del  Ministro
dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022,  sono  definiti
le modalita' di svolgimento del  test  finale  e  i  criteri  per  la
valutazione del personale in periodo di prova. 
          2.  I  vincitori  del  concorso  che  non  abbiano   ancora
conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla
procedura  concorsuale   ai   sensi   dell'articolo   5,   comma   4,
sottoscrivono  un  contratto  annuale  di  supplenza  con   l'Ufficio
scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica  scelta
e  devono  acquisire,  in  ogni  caso,  30  CFU/CFA  tra  quelli  che
compongono il  percorso  universitario  e  accademico  di  formazione
iniziale  di  cui  all'articolo  2-bis,  con  oneri,  a  carico   dei
partecipanti, definiti dal decreto di cui al  comma  4  del  medesimo
articolo 2-bis. Conseguita l'abilitazione, i docenti sono  assunti  a
tempo indeterminato e sottoposti  al  periodo  annuale  di  prova  in
servizio,  il  cui  positivo  superamento  determina  la   definitiva
immissione in ruolo. Si  applicano  al  suddetto  anno  di  prova  le
disposizioni di cui al comma 1. 
          3. Con il decreto di cui al comma  4  dell'articolo  2-bis,
con riferimento ai vincitori del concorso di cui  al  comma  2,  sono
altresi' definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a
30 CFU/CFA necessari  per  la  formazione  iniziale  universitaria  e
accademica, cui accedono di diritto, e sono disciplinate le modalita'
di svolgimento  della  prova  finale  del  percorso  universitario  e
accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata,  e
la composizione della relativa commissione. La prova scritta  di  cui
al primo periodo e' costituita  da  un  intervento  di  progettazione
didattica inerente alla disciplina o alle discipline della classe  di
concorso per la quale si consegue l'abilitazione. 
          4. I vincitori del  concorso  su  posto  di  sostegno  sono
sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo
superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.  Si  applicano
al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1. 
          5. In caso di superamento del test finale e di  valutazione
finale positiva, il docente e' cancellato da ogni altra  graduatoria,
di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia  iscritto  ed
e' confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha
svolto il periodo di prova. Il docente e'  tenuto  a  rimanere  nella
predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e  classe
di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di  prova,
cui si aggiunge, per i soggetti  di  cui  al  comma  2  del  presente
articolo e all'articolo 18-bis, il periodo necessario per  completare
la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione, salvo che nei casi
di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5
o 6, della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  limitatamente  a  fatti
sopravvenuti  successivamente  al  termine  di  presentazione   delle
istanze per la partecipazione al relativo concorso. Il  docente  puo'
presentare, in ogni  caso,  domanda  di  assegnazione  provvisoria  e
utilizzazione nell'ambito della  provincia  di  appartenenza  e  puo'
accettare il conferimento di supplenza per l'intero  anno  scolastico
per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo»; 
        i) dopo il capo IV e' inserito il seguente: 
          «Capo IV-bis 
          SCUOLA DI ALTA  FORMAZIONE  DELL'ISTRUZIONE  E  SISTEMA  DI
FORMAZIONE CONTINUA INCENTIVATA 
        Art. 16-bis. (Scuola di alta formazione  dell'istruzione).  -
1. E'  istituita,  con  sede  legale  in  Roma,  la  Scuola  di  alta
formazione dell'istruzione, di seguito denominata Scuola, posta sotto
la vigilanza del Ministero dell'istruzione. La Scuola: 
          a) promuove  e  coordina  la  formazione  in  servizio  dei
docenti di  ruolo,  in  coerenza  e  continuita'  con  la  formazione
iniziale di cui all'articolo 2-bis, nel  rispetto  dei  principi  del
pluralismo e dell'autonomia didattica del docente, garantendo elevati
standard di qualita' uniformi su tutto il territorio nazionale; 
          b)  coordina  e  indirizza  le  attivita'   formative   dei
dirigenti  scolastici,  dei  direttori  dei  servizi   amministrativi
generali,  del  personale  amministrativo,  tecnico   e   ausiliario,
garantendo  elevati  standard  di  qualita'  uniformi  su  tutto   il
territorio nazionale; 
          c) assolve alle funzioni correlate alla formazione continua
degli insegnanti di cui all'articolo 16-ter; 
          d) sostiene un'azione di costante relazione  cooperativa  e
di coprogettazione con le istituzioni scolastiche per  la  promozione
della partecipazione dei  docenti  alla  formazione  e  alla  ricerca
educativa nelle medesime istituzioni. 
        2.  La  Scuola  si  avvale,  per  lo  svolgimento  delle  sue
attivita' istituzionali, dell'Istituto nazionale  di  documentazione,
innovazione e ricerca educativa (INDIRE)  e  dell'Istituto  nazionale
per  la  valutazione  del  sistema  educativo  di  istruzione  e   di
formazione  (INVALSI),  e'  dotata  di  autonomia  amministrativa   e
contabile e si raccorda, per  le  funzioni  amministrative,  con  gli
uffici del Ministero dell'istruzione competenti in materia e  stipula
convenzioni con  le  universita',  con  le  istituzioni  AFAM  e  con
soggetti pubblici e privati,  fornitori  di  servizi  certificati  di
formazione. 
        3. Sono  organi  della  Scuola  il  Presidente,  il  Comitato
d'indirizzo, il Comitato scientifico internazionale. 
        4. Il Presidente e' nominato con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,  ed
e' scelto tra professori universitari ordinari  o  tra  soggetti  con
competenze manageriali parimenti dotati di particolare  e  comprovata
qualificazione   professionale    nell'ambito    dell'istruzione    e
formazione. Il Presidente dura in carica quattro anni e  puo'  essere
confermato  una  sola  volta.  Se  dipendente   statale   o   docente
universitario, per l'intera durata dell'incarico e'  collocato  nella
posizione di fuori ruolo. Il Presidente e' preposto alla  Scuola,  ne
ha la rappresentanza legale e presiede il  Comitato  d'indirizzo.  E'
responsabile dell'attivita' didattica e scientifica della  Scuola  ed
elabora  le  strategie  di  sviluppo  dell'attivita'  di  formazione,
d'intesa con il direttore generale di cui al comma  6  e  sentito  il
Comitato d'indirizzo. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni
pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento o,  se  non
dipendente di amministrazioni pubbliche, svolge il proprio mandato  a
titolo gratuito. 
        5. Il Comitato d'indirizzo, presieduto dal  Presidente  della
Scuola, si compone  di  cinque  membri,  tra  i  quali  i  presidenti
dell'INDIRE e dell'INVALSI e due  componenti  nominati  dal  Ministro
dell'istruzione   tra    personalita'    di    alta    qualificazione
professionale. Il Comitato d'indirizzo rimane in carica tre  anni  e,
tramite il direttore generale di cui al comma  6,  cura  l'esecuzione
degli atti, predispone  le  convenzioni  e  svolge  le  attivita'  di
coordinamento istituzionale della Scuola.  Il  Comitato  d'indirizzo,
all'atto dell'insediamento, approva il regolamento della Scuola,  nel
quale sono disciplinate le modalita' del suo  funzionamento,  nonche'
quelle di funzionamento  dello  stesso  Comitato  d'indirizzo  e  del
Comitato  scientifico  internazionale.  Ai  componenti  del  Comitato
d'indirizzo spettano  esclusivamente  i  rimborsi  per  le  spese  di
viaggio, vitto e alloggio. 
        6. Presso la Scuola e' istituita una Direzione  generale.  Il
direttore generale e' nominato dal  Ministro  dell'istruzione  tra  i
dirigenti di prima fascia del medesimo  Ministero,  con  collocamento
nella posizione  di  fuori  ruolo,  o  tra  professionalita'  esterne
all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale e resta in
carica per tre  anni.  L'incarico  e'  rinnovabile  una  sola  volta.
L'organizzazione e il funzionamento  della  Direzione  generale  sono
definiti con decreto del Ministro dell'istruzione. 
        7. Il  Comitato  scientifico  internazionale,  istituito  per
adeguare  lo  sviluppo  delle  attivita'  formative   del   personale
scolastico alle migliori esperienze internazionali  e  alle  esigenze
proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione,  rimane  in
carica quattro anni ed e' composto da un  massimo  di  sette  membri,
nominati con decreto del Ministro dell'istruzione che indica altresi'
i criteri per la  nomina.  Ai  componenti  del  Comitato  scientifico
internazionale spettano esclusivamente i rimborsi  per  le  spese  di
viaggio, vitto e alloggio. 
        8. La dotazione  organica  della  Scuola  e'  definita  nella
tabella di cui all'allegato A, annesso al presente decreto.  In  sede
di  prima   applicazione,   per   il   reclutamento   del   personale
amministrativo delle aree, la Scuola, nei limiti di cui  all'allegato
A e delle risorse  finanziarie  assegnate,  procede  al  reclutamento
utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari  di  Area  III
del  Ministero  dell'istruzione.  Con  riferimento  all'incarico   di
dirigente di seconda fascia, la Scuola procede conferendo l'incarico,
ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del  decreto  legislativo  30
marzo  2001,  n.  165,  a  dirigenti  delle  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, ovvero di organi  costituzionali,  previo  collocamento
fuori ruolo, o in aspettativa non retribuita,  o  comando  o  analogo
provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Nella Scuola non puo'
essere impiegato a qualunque titolo personale  docente  del  comparto
Scuola. 
        9. Per l'attuazione del presente articolo e'  autorizzata  la
spesa di 2 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2023.  Alla
relativa copertura si provvede,  per  gli  anni  dal  2023  al  2026,
mediante i fondi di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma  2.2
del PNRR e,  a  decorrere  dall'anno  2027,  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
123, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
        Art.  16-ter.   (Formazione   in   servizio   incentivata   e
valutazione degli insegnanti). - 1. Nell'ambito  dell'attuazione  del
Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  con  riferimento  alle
metodologie didattiche innovative e alle  competenze  linguistiche  e
digitali, e con l'obiettivo di consolidare e  rafforzare  l'autonomia
delle  istituzioni  scolastiche,  a  decorrere  dall'anno  scolastico
2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 124,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo  40  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  in  ordine  alla  formazione
obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l'uso critico e
responsabile degli  strumenti  digitali,  anche  con  riferimento  al
benessere psicofisico degli allievi  con  disabilita'  e  ai  bisogni
educativi  speciali,   nonche'   le   pratiche   di   laboratorio   e
l'inclusione, e' introdotto un sistema di formazione e  aggiornamento
permanente delle figure di sistema di cui al comma 3 e dei docenti di
ruolo,  articolato  in  percorsi  di  durata  almeno  triennale.  Per
rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono
parte integrante di detti percorsi di formazione anche  attivita'  di
progettazione, tutoraggio,  accompagnamento  e  guida  allo  sviluppo
delle   potenzialita'   degli   studenti,   volte   a   favorire   il
raggiungimento di  obiettivi  scolastici  specifici  e  attivita'  di
sperimentazione  di  nuove  modalita'  didattiche.  Le  modalita'  di
partecipazione alle attivita' formative dei percorsi, la loro  durata
e le eventuali ore  aggiuntive  sono  definite  dalla  contrattazione
collettiva. La partecipazione alle attivita' formative  dei  percorsi
si svolge al di fuori dell'orario di insegnamento  ed  e'  retribuita
anche a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del presente
decreto. 
        2. Gli obiettivi formativi dei percorsi di  cui  al  comma  1
sono definiti dalla Scuola  che  ne  coordina  la  struttura  con  il
supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello svolgimento in  particolare
delle seguenti funzioni: 
          a) accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare  la
formazione continua per le finalita' di  cui  al  presente  articolo,
anche attraverso la piattaforma digitale per  l'accreditamento  degli
enti di formazione gestita dal Ministero dell'istruzione, e  verifica
dei requisiti di cui al comma 8; 
          b) adozione delle linee di indirizzo  sui  contenuti  della
formazione  del  personale  scolastico  in  linea  con  gli  standard
europei; 
          c) raccordo  della  formazione  iniziale  abilitante  degli
insegnanti con la formazione in servizio. 
        3. Al fine di promuovere e sostenere processi di  innovazione
didattica  e  organizzativa  della  scuola,  rafforzare   l'autonomia
scolastica e promuovere lo sviluppo  delle  figure  professionali  di
supporto all'autonomia scolastica e al lavoro didattico e collegiale,
la Scuola definisce altresi' specifici obiettivi  dei  programmi  per
percorsi di formazione  in  servizio  strutturati  secondo  parametri
volti a garantire lo sviluppo di professionalita'  e  competenze  per
attivita' di progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida  allo
sviluppo delle potenzialita' degli studenti, rivolti  a  docenti  con
incarichi di collaborazione  a  supporto  del  sistema  organizzativo
dell'istituzione  scolastica  e  della   dirigenza   scolastica.   La
partecipazione ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e
puo' essere retribuita con emolumenti nell'ambito del  fondo  per  il
miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi  in  misura
forfettaria secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva.
Nell'ambito delle prerogative  dei  propri  organi  collegiali,  ogni
autonomia scolastica individua le figure  necessarie  ai  bisogni  di
innovazione previsti nel Piano triennale dell'offerta formativa,  nel
Rapporto di  autovalutazione  e  nel  Piano  di  miglioramento  della
offerta formativa. 
        4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1, nei
limiti delle risorse di cui al comma 10, avviene dall'anno scolastico
2023/2024 su base volontaria e diviene  obbligatorio  per  i  docenti
immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto  collettivo
ai sensi del comma 9. Al fine di incrementare l'accesso  ai  predetti
percorsi formativi e' previsto per gli insegnanti di  ruolo  di  ogni
ordine e grado del sistema scolastico  un  elemento  retributivo  una
tantum  di  carattere  accessorio,  stabilito  dalla   contrattazione
collettiva nazionale, al superamento del percorso formativo e in caso
di valutazione individuale positiva, non inferiore al 10 per cento  e
non  superiore  al  20  per  cento  del  trattamento  stipendiale  in
godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma  5
e secondo le modalita' ivi  previste.  Sono  pertanto  previste,  con
particolare riferimento alla capacita' di incrementare il  rendimento
degli  alunni,   alla   condotta   professionale,   alla   promozione
dell'inclusione  e  delle  esperienze  extra  scolastiche,  verifiche
intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal
docente sull'insieme delle attivita' realizzate nel corso del periodo
oggetto di valutazione, nonche' una verifica finale  nella  quale  il
docente da' dimostrazione di avere raggiunto un adeguato  livello  di
formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche intermedie e  quella
finale sono effettuate dal comitato per la valutazione dei docenti di
cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo  16
aprile 1994, n. 297, e, in  particolare,  nella  verifica  finale  il
comitato e' integrato da un  dirigente  tecnico  o  da  un  dirigente
scolastico di un  altro  istituto  scolastico.  In  caso  di  mancato
superamento, la verifica annuale o finale puo' essere ripetuta l'anno
successivo. Le medesime verifiche intermedie e finale  sono  previste
anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata,  ai  sensi  del
comma 1. La Scuola, sulla base di un modello di valutazione approvato
con decreto del Ministro dell'istruzione,  sentito  l'INVALSI,  avvia
dall'anno  scolastico  2023/2024  un  programma  di  monitoraggio   e
valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun  percorso
di formazione, ivi compresi gli indicatori di performance,  che  sono
declinati dalle singole istituzioni scolastiche  secondo  il  proprio
Piano triennale dell'offerta formativa, anche al fine di  valorizzare
gli strumenti presenti a normativa vigente.  Nella  verifica  finale,
nella quale si  determina  l'eventuale  conseguimento  dell'incentivo
salariale, il comitato di valutazione dei docenti tiene  anche  conto
dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e
di miglioramento degli indicatori di cui al  settimo  periodo.  Resta
ferma la progressione salariale di anzianita'. 
        5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento dell'elemento
retributivo una tantum di carattere accessorio di cui al comma 4,  e'
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione  un
Fondo per l'incentivo  alla  formazione,  con  dotazione  pari  a  40
milioni di euro nell'anno 2026, 85 milioni di  euro  nell'anno  2027,
160 milioni di euro nell'anno 2028, 236  milioni  di  euro  nell'anno
2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e  387  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2031. Il riconoscimento dell'elemento retributivo
una tantum di carattere accessorio, nel limite di  spesa  di  cui  al
presente comma, e' rivolto ai docenti di ruolo che abbiano conseguito
una  valutazione  individuale  positiva  secondo  gli  indicatori  di
performance di cui al comma 4, in base ai criteri stabiliti  in  sede
di aggiornamento contrattuale ai sensi del comma 9 e con  l'obiettivo
di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva  e  non
generalizzata. L'indennita' una tantum e' corrisposta nel  limite  di
spesa  di  cui  al  presente  comma,  con  riferimento  all'anno   di
conseguimento della  valutazione  individuale  positiva.  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto a 10
milioni di euro nell'anno 2026, 52 milioni di  euro  nell'anno  2027,
118 milioni di euro nell'anno 2028, 184  milioni  di  euro  nell'anno
2029, 250 milioni di euro nell'anno 2030 e  316  milioni  di  euro  a
decorrere  dall'anno   2031,   mediante   adeguamento   dell'organico
dell'autonomia  del  personale  docente   conseguente   all'andamento
demografico, tenuto conto dei flussi migratori, effettuato a  partire
dall'anno scolastico 2026/2027 e fino all'anno scolastico  2031/2032,
nell'ambito delle cessazioni annuali,  con  corrispondente  riduzione
degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti  capitoli  relativi  al
personale cessato, e, quanto a 30 milioni di euro nell'anno 2026,  33
milioni di euro nell'anno 2027, 42 milioni di euro nell'anno 2028, 52
milioni di euro nell'anno 2029, 61 milioni di euro nell'anno  2030  e
71  milioni  di   euro   a   decorrere   dall'anno   2031,   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23  dicembre  2014,  n.  190.  In  attuazione  di  quanto
previsto  dal  periodo  precedente   le   consistenze   dell'organico
dell'autonomia del personale docente, con esclusione dei  docenti  di
sostegno, e' pari a 669.075 posti nell'anno scolastico  2026/2027,  a
667.325  posti  nell'anno  scolastico  2027/2028,  a  665.575   posti
nell'anno scolastico 2028/2029, a 663.825 posti nell'anno  scolastico
2029/2030, a 662.075 posti nell'anno scolastico 2030/2031 e a 660.325
posti dall'anno scolastico 2031/2032. In relazione all'adeguamento di
cui al periodo precedente gli Uffici scolastici regionali  comunicano
a  ciascuna  istituzione  scolastica  la  consistenza   dell'organico
dell'autonomia. La definizione del contingente annuale di  posti  non
facenti  parte  dell'organico   dell'autonomia   rimane   finalizzata
esclusivamente all'adeguamento alle situazioni di  fatto,  secondo  i
parametri  della  normativa  vigente;  non  possono  essere  previsti
incrementi per compensare l'adeguamento  dei  posti  in  applicazione
della  disposizione  di  cui  al   presente   comma.   Il   Ministero
dell'istruzione, per il tramite degli  Uffici  scolastici  regionali,
effettua,  per  ciascuna  istituzione  scolastica,  un   monitoraggio
annuale dei posti  non  facenti  parte  dell'organico  dell'autonomia
anche al fine di valutare il rispetto del divieto  di  incremento  di
tali posti a compensazione della riduzione dei posti in  applicazione
della disposizione di cui al presente comma e ne trasmette gli  esiti
al Ministero dell'economia - Dipartimento della  Ragioneria  generale
dello Stato ai fini dell'adozione del decreto di accertamento di  cui
al  decimo  periodo.  Per   eventuali   straordinarie   esigenze   di
compensazione della riduzione dei posti dell'organico  dell'autonomia
il  dirigente  scolastico  presenta  richiesta  motivata  all'Ufficio
scolastico  regionale  che  ne   da'   comunicazione   al   Ministero
dell'istruzione ai fini del predetto  monitoraggio.  Le  risorse  del
Fondo di cui al primo  periodo  sono  rese  disponibili  e  ripartite
annualmente previa adozione del decreto di cui all'articolo 1,  comma
335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l'altro,
si accertano i risparmi realizzati in  relazione  all'adeguamento  di
organico effettuata in misura corrispondente alle cessazioni previste
annualmente. Qualora, sulla base degli  esiti  del  monitoraggio  del
Ministero dell'istruzione, emergano incrementi dei posti non  facenti
parte dell'organico dell'autonomia compensativi  dell'adeguamento  di
cui al quarto periodo, l'adeguamento dell'organico dell'autonomia  e'
riferito, nella misura massima di cui  al  quarto  periodo,  al  solo
contingente del potenziamento e  l'accertamento  di  cui  al  periodo
precedente  e'  riferito  ai  soli  risparmi  realizzati  a   seguito
dell'adeguamento   dell'organico   del   potenziamento   in    misura
corrispondente alle cessazioni annuali. La quota di posti non ridotta
in ciascun anno scolastico incrementa l'adeguamento dell'organico del
potenziamento dell'anno scolastico successivo e a tal fine  il  Fondo
di cui al primo periodo e' incrementato in misura corrispondente.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le
necessarie variazioni compensative tra il Fondo di  cui  al  presente
comma e i pertinenti capitoli stipendiali dello stato  di  previsione
del Ministero  dell'istruzione  anche  nel  caso  in  cui  non  siano
accertati i risparmi ai sensi del presente comma. 
        6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al comma 335, lettera a), dopo la parola: "titolo," sono
inserite  le  seguenti:  "distinto  per  posti  comuni,   posti   del
potenziamento e posti di sostegno,"; 
          b) al  comma  335,  dopo  la  lettera  b)  e'  aggiunta  la
seguente: 
          "b-bis) e' rilevato il numero di classi in deroga  attivate
ai sensi del comma 344, distinte per ordine  di  scuola  e  grado  di
istruzione"; 
          c) dopo il comma 335 e' inserito il seguente: 
          "335-bis. A  decorrere  dall'anno  2026,  con  il  medesimo
decreto di cui al comma 335 sono rilevati il numero di  classi  e  il
numero di posti  dell'organico  dell'autonomia,  distinti  per  posti
comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno, che sono ridotti
in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-ter,  comma
5, quarto periodo, del decreto legislativo 17 aprile 2017, n. 59". 
        7. Non necessitano di accreditamento per  l'erogazione  della
formazione continua  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),  la  Scuola
nazionale dell'amministrazione, tutte le universita', le  istituzioni
AFAM, le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici  di  ricerca,  le
istituzioni museali pubbliche e gli enti culturali  rappresentanti  i
Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani. 
        8. Possono chiedere  l'accreditamento  di  cui  al  comma  2,
lettera a), i  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  di  moralita',
idoneita'   professionale,    capacita'    economico-finanziaria    e
tecnico-professionale determinati con apposita direttiva del Ministro
dell'istruzione. Fermo restando l'accreditamento  dei  soggetti  gia'
riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati  per
la formazione del personale della scuola, sono  requisiti  minimi  di
accreditamento, ai quali deve attenersi la direttiva di cui al  primo
periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra  gli
scopi statutari dell'ente, un'esperienza  almeno  quinquennale  nelle
attivita' di formazione in favore dei docenti svolta  in  almeno  tre
regioni, la  stabile  disponibilita'  di  risorse  professionali  con
esperienza universitaria pregressa nel settore della  formazione  dei
docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di
formazione. I costi della formazione  sono  allineati  agli  standard
utilizzati per analoghi interventi formativi finanziati  con  risorse
del Programma operativo nazionale. 
        9. Con decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  adottato  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  sentite
le    organizzazioni    sindacali    di    categoria     maggiormente
rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua
di cui al comma 1, prevedendo per le verifiche intermedie e finale di
cui al comma 4  criteri  specifici  di  valutazione  degli  obiettivi
conseguiti e della capacita' didattica. La definizione del numero  di
ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione e' rimessa
alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione,  nelle
more dell'adozione del regolamento e dell'aggiornamento  contrattuale
di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo, la formazione
continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere  l'accesso
ai detti percorsi di  formazione  presentano  i  contenuti  minimi  e
seguono i vincoli di cui all'Allegato B, annesso al presente decreto. 
        10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 relativi
all'erogazione della formazione, pari a complessivi  euro  17.256.575
per la formazione dei docenti delle scuole dell'infanzia e  primaria,
per gli anni 2023 e  2024,  a  complessivi  euro  41.218.788  per  la
formazione dei docenti delle scuole secondarie  di  primo  e  secondo
grado, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044 per la
formazione dei docenti delle scuole del primo e del secondo ciclo  di
istruzione, per gli anni 2025 e 2026, nonche' a euro  43.856.522  per
l'anno 2027 e a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028,  si
provvede: 
          a) quanto a complessivi euro 17.256.575 per gli anni 2023 e
2024, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 - Componente  1 -
Riforma 2.2 del PNRR; 
          b) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli anni 2023 e
2024 e a complessivi euro 87.713.044 per gli  anni  2025  e  2026,  a
valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare  POC
«Per la Scuola» 2014-2020; 
          c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027 a valere  sulle
risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015,
n. 107; 
          d) quanto  a  euro  3.856.522  per  l'anno  2027,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440; 
          e) quanto a euro 43.856.522  annui  a  decorrere  dall'anno
2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa
di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
        l) nel capo V, dopo l'articolo 18 e' aggiunto il seguente: 
          «Art. 18-bis. (Norme transitorie per l'accesso al  concorso
e per l'immissione in ruolo). - 1. Sino al 31  dicembre  2024,  fermo
restando il possesso del titolo di studio necessario con  riferimento
alla classe di concorso,  sono  comunque  ammessi  a  partecipare  al
concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di  primo
e secondo grado e per i posti di  insegnante  tecnico-pratico  coloro
che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e
accademico di formazione  iniziale  di  cui  all'articolo  2-bis,  in
coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del
docente  abilitato  di  cui  al  comma  6  dell'articolo  2-bis  e  a
condizione che parte dei CFU/CFA siano  di  tirocinio  diretto.  Fino
alla  data  di  cui  al  primo  periodo,  sono  altresi'  ammessi   a
partecipare coloro  i  quali,  entro  il  31  ottobre  2022,  abbiano
conseguito i 24  CFU/CFA  previsti  quale  requisito  di  accesso  al
concorso secondo il previgente ordinamento. 
          2. Fino al termine del periodo transitorio di cui al  comma
1, ai percorsi di  specializzazione  per  le  attivita'  di  sostegno
didattico agli alunni con  disabilita'  accedono,  nei  limiti  della
riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell'universita'
e della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione,
coloro, ivi compresi i docenti  assunti  a  tempo  indeterminato  nei
ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni  di  servizio
negli ultimi cinque su posto di sostegno  nelle  scuole  del  sistema
nazionale di  istruzione,  ivi  compresi  le  scuole  paritarie  e  i
percorsi di istruzione e formazione professionale  delle  regioni,  e
che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e del titolo
di studio valido per  l'insegnamento.  I  percorsi  sono  svolti  con
modalita' di erogazione convenzionale,  interamente  in  presenza  o,
esclusivamente per attivita' diverse dalle attivita' di  tirocinio  e
laboratorio,  con  modalita'  telematiche  in  misura  comunque   non
superiore al 20 per cento del totale. 
          3. Con il decreto di cui al comma  4  dell'articolo  2-bis,
con riferimento ai vincitori del concorso di cui al  comma  1,  primo
periodo,   sono   definiti   i   contenuti   dell'offerta   formativa
corrispondente a  30  CFU/CFA  necessari  per  la  partecipazione  al
concorso. Sono altresi' definiti gli ulteriori 30  CFU/CFA  necessari
per  il  completamento  della  formazione  iniziale  universitaria  e
accademica, cui accedono di diritto, e sono disciplinate le modalita'
di svolgimento  della  prova  finale  del  percorso  universitario  e
accademico, comprendente una prova scritta e  una  lezione  simulata,
nonche' la composizione della relativa commissione, nella quale  sono
comunque  presenti  un  membro  designato   dall'Ufficio   scolastico
regionale di riferimento e un membro esterno  esperto  di  formazione
nelle materie inerenti al percorso  abilitante,  anche  individuabile
tra i tutor  di  cui  all'articolo  2-bis,  comma  7.  La  nomina  di
personale scolastico nella commissione di cui al secondo periodo  non
deve determinare oneri di sostituzione a carico  del  bilancio  dello
Stato. 
          4.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal   comma   10-ter
dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,  i  vincitori
del concorso su posto  comune,  che  vi  abbiano  partecipato  con  i
requisiti di cui al comma 1, sottoscrivono un  contratto  annuale  di
supplenza  con  l'Ufficio  scolastico  regionale  a   cui   afferisce
l'istituzione   scolastica   scelta   e   completano   il    percorso
universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo
2-bis, con oneri a carico dei partecipanti, definiti dal  decreto  di
cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis. Con il superamento  della
prova finale del percorso universitario e  accademico  di  formazione
iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione  all'insegnamento  di
cui all'articolo 2-ter e  sono,  conseguentemente,  assunti  a  tempo
indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova  in  servizio,
il cui positivo superamento determina  la  definitiva  immissione  in
ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di  cui
all'articolo 13, comma 1. 
          5. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma
3 dell'articolo 5, al fine dell'immissione in ruolo  dei  docenti  di
sostegno e solo all'esito delle  procedure  di  cui  all'articolo  1,
comma 17-ter, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, fino  al  31
dicembre 2025, le facolta' assunzionali annualmente  autorizzate  per
la predetta tipologia di posto sono  utilizzate  per  lo  scorrimento
delle graduatorie costituite e aggiornate  con  cadenza  biennale  ai
sensi dei commi 18-decies e 18-undecies del medesimo articolo  1  del
decreto-legge n. 126 del 2019. 
          6. Al fine di garantire la maggiore copertura delle  classi
di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con  decreto
del  Ministro  dell'istruzione,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'universita' e della ricerca, da  adottare  entro  il  31  luglio
2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere
integrati.»; 
        m) sono aggiunti, in fine, gli allegati A e  B  di  cui  agli
allegati 2 e 3 annessi al presente decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi: 
 
            - Il decreto legislativo 13 aprile 2017,  n. 59,  recante
          «Riordino, adeguamento e  semplificazione  del  sistema  di
          formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella
          scuola   secondaria   per    renderlo    funzionale    alla
          valorizzazione sociale e  culturale  della  professione,  a
          norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera  b),  della
          legge 13 luglio 2015, n. 107, e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112, S.O.