Art. 44
(( Formazione iniziale e continua dei docenti
delle scuole secondarie ))
(( 1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del capo I e' sostituita dalla seguente:
«Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti e selezione
per concorso»;
b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1. (Modello integrato di formazione e di abilitazione dei
docenti). - 1. Al fine di elevare la qualificazione professionale dei
docenti delle scuole secondarie basandola su un modello formativo
strutturato e raccordato tra le universita', le istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e le scuole, idoneo
a sviluppare coerentemente le competenze necessarie per l'esercizio
della professione di insegnante, nonche' per dare attuazione alla
riforma della formazione dei docenti prevista nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza, e' introdotto un percorso universitario e
accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto
comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole
secondarie di primo e secondo grado.
2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in
particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri
docenti:
a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche,
psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle
dell'inclusione e della partecipazione degli studenti, rispetto ai
nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per
gli studenti;
b) le competenze proprie della professione di docente, in
particolare pedagogiche, psicopedagogiche, relazionali, orientative,
valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche, integrate in
modo equilibrato con i saperi disciplinari nonche' con le competenze
giuridiche, in specie relative alla legislazione scolastica;
c) la capacita' di progettare, anche tramite attivita' di
programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici
flessibili e adeguati alle capacita' e ai talenti degli studenti da
promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e
la comunita' educante, al fine di favorire l'apprendimento critico e
consapevole, l'orientamento, nonche' l'acquisizione delle competenze
trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle
soggettivita' e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;
d) la capacita' di svolgere con consapevolezza i compiti connessi
con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica e la
deontologia professionale.
3. La formazione continua obbligatoria, al pari di quella continua
incentivata di cui all'articolo 16-ter, dei docenti di ruolo prosegue
e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema integrato,
coerente con le finalita' di innovazione del lavoro pubblico e
coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a
competenze linguistiche, digitali, pedagogiche e psicopedagogiche,
nonche' a competenze volte a favorire la partecipazione degli
studenti. Per la realizzazione di questo obiettivo la Scuola di alta
formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, in stretto
raccordo con le istituzioni scolastiche, oltre ad indirizzare lo
sviluppo delle attivita' formative del personale scolastico, indica e
aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti. Le
iniziative formative di cui al presente comma si svolgono fuori
dell'orario di insegnamento e sono definite, per i profili di
competenza, dalla contrattazione collettiva, ferme restando
l'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche e le
disposizioni del contratto collettivo nazionale»;
c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2. (Sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo). -
1. Il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo
indeterminato si articola in:
a) un percorso universitario e accademico abilitante di
formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi
universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale
sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo
conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, di
cui al comma 6 dell'articolo 2-bis;
b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale
o interregionale;
c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test
finale e valutazione conclusiva.
2. La formazione iniziale dei docenti e' progettata e realizzata in
coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui
all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
nonche' con la formazione continua incentivata di cui all'articolo
16-ter e consta di un percorso universitario e accademico specifico
finalizzato all'acquisizione di elevate competenze linguistiche e
digitali, nonche' di conoscenze e competenze teoriche e pratiche
inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del
docente negli ambiti pedagogico, psicopedagogico, didattico, delle
metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di
riferimento e delle discipline volte a costruire una scuola di
qualita' e improntata ai principi dell'inclusione e dell'eguaglianza,
con particolare attenzione al benessere psicofisico ed educativo
degli alunni con disabilita' e degli alunni con bisogni educativi
speciali. I percorsi di formazione iniziale si concludono con una
prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata.
La prova scritta di cui al secondo periodo e' costituita da
un'analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato
durante il percorso di formazione iniziale. La selezione dei docenti
di ruolo avviene sulla base di un concorso pubblico nazionale per la
copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico
dell'autonomia»;
d) dopo il capo I e' inserito il seguente:
«Capo I-bis
PERCORSO UNIVERSITARIO E ACCADEMICO DI FORMAZIONE INIZIALE
E ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO PER LE SCUOLE SECONDARIE
Art. 2-bis. (Percorso universitario e accademico di formazione
iniziale). - 1. Il percorso universitario e accademico di formazione
iniziale, a frequenza obbligatoria, e' organizzato ed e' impartito,
per le relative classi di concorso, con modalita' di erogazione
convenzionale, ai sensi del secondo periodo, dalle universita' ovvero
dalle istituzioni AFAM attraverso centri individuati dalle
istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata,
nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. I
percorsi sono svolti interamente in presenza o, esclusivamente per le
attivita' diverse dalle attivita' di tirocinio e di laboratorio, con
modalita' telematiche in misura comunque non superiore al 20 per
cento del totale. Nel decreto di cui al comma 4 sono individuati i
requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, in
modo da garantirne l'elevata qualita' e la solidita', e sono altresi'
definiti i criteri e le modalita' di coordinamento e di eventuale
loro aggregazione. Nel medesimo decreto sono definite le modalita'
con cui i percorsi di formazione iniziale sono organizzati per
realizzare una collaborazione strutturata e paritetica fra sistema
scolastico, universita' e istituzioni AFAM.
2. Il Ministero dell'istruzione stima e comunica al Ministero
dell'universita' e della ricerca il fabbisogno di docenti per il
sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i
percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni
nonche' le scuole italiane all'estero, nel triennio successivo, per
tipologia di posto e per classe di concorso, affinche' il sistema di
formazione iniziale dei docenti generi, in maniera tendenzialmente
omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a
garantire la selettivita' delle procedure concorsuali senza che, in
generale o su specifiche classi di concorso, si determini una
consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di
istruzione non sia in grado di assorbirla. Per i primi tre cicli dei
percorsi di cui al presente articolo, i titolari di contratti di
docenza presso una scuola statale o paritaria o nell'ambito di
percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni
possono accedere ai percorsi di cui al comma 1 relativi alla classe
di concorso interessata nei limiti della riserva di posti indicati
dal decreto di cui al comma 4.
3. Fermi restando i margini di flessibilita' dei relativi piani
di studio, possono di norma accedere all'offerta formativa dei centri
universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti coloro
che sono in possesso dei titoli di studio di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 5 nonche' coloro che sono regolarmente iscritti a corsi
di studio per il conseguimento dei medesimi titoli. Per coloro che
sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea
magistrale a ciclo unico l'accesso e' subordinato all'acquisizione di
180 CFU. Nel rispetto del principio di autonomia delle universita', i
CFU/CFA di formazione iniziale per l'insegnamento sono conseguiti in
modalita' aggiuntiva.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'universita' e della
ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, negli ambiti precisati
all'articolo 2, comma 2, sono definiti i contenuti e la
strutturazione dell'offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, di
cui almeno 10 di area pedagogica, necessari per la formazione
iniziale, comprendente attivita' di tirocinio diretto e indiretto non
inferiore a 20 CFU/CFA, in modo che vi sia proporzionalita' tra le
diverse componenti di detta offerta formativa e tenendo in
considerazione gli aspetti connessi all'inclusione scolastica nonche'
le specificita' delle materie scientifiche, tecnologiche e
matematiche. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza
nelle classi non puo' essere inferiore a 12 ore. Il decreto di cui al
primo periodo determina il numero di crediti formativi universitari o
accademici riservati alla formazione inclusiva delle persone con
disabilita'. Il medesimo decreto definisce la percentuale di presenza
alle attivita' formative necessarie per l'accesso alla prova finale
del percorso di formazione iniziale di cui all'articolo 2, comma 2,
tenuto conto del criterio di cui al comma 1, terzo periodo, del
presente articolo. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
a), fermo restando il conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio
diretto, e' comunque riconosciuta la validita' dei 24 CFU/CFA gia'
conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il
previgente ordinamento. Il decreto di cui al presente comma definisce
le linee guida per il riconoscimento degli eventuali altri crediti
maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purche'
strettamente coerenti con gli obiettivi formativi. I tirocini di cui
al presente comma non sono retribuiti.
5. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti gli standard
professionali minimi riferiti alle competenze che devono essere
possedute dal docente abilitato, nonche' le modalita' di svolgimento
della prova finale del percorso universitario e accademico,
comprendente la prova scritta e la lezione simulata ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, gli standard necessari ad assicurare una
valutazione omogenea dei partecipanti e la composizione della
relativa commissione giudicatrice, nella quale sono comunque presenti
un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento
e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al
percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor di cui al comma
7. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al
precedente periodo non deve determinare oneri di sostituzione a
carico del bilancio dello Stato.
6. Con il decreto di cui al comma 4 e' individuato il Profilo
conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, nel
rispetto degli standard professionali minimi riferiti alle competenze
di cui al comma 5, e sono definite le modalita' della loro verifica,
per favorire la coerenza dei percorsi universitari e accademici di
formazione iniziale con le professionalita' richieste al docente per
favorire la trasformazione digitale dell'organizzazione scolastica e
dei processi di apprendimento e insegnamento.
7. Alle attivita' di tutoraggio del percorso di formazione
iniziale sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e
secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto
con i Ministri dell'universita' e della ricerca e dell'economia e
delle finanze, sono stabiliti il contingente di personale docente di
cui al primo periodo e la sua ripartizione tra le universita' e le
istituzioni AFAM. Con il medesimo decreto sono altresi' definiti i
criteri di selezione dei docenti che aspirano alla funzione di tutor.
Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 16,6
milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a
16,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno
2023 e 31 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 19
milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015
n. 107.
Art. 2-ter. (Abilitazione all'insegnamento). - 1.
L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e
secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso
universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60
CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso
secondo le modalita' di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis, alla
quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o
magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo
equipollente o equiparato.
2. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 non
costituisce titolo di idoneita' ne' da' alcun diritto relativamente
al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per
l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato.
3. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di
primo e secondo grado ha durata illimitata.
4. Coloro che sono gia' in possesso di abilitazione su una
classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono
in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire,
fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con
riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi
di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l'acquisizione
di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione
iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e
tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli
altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio,
l'impegno in presenza nelle classi non puo' essere inferiore a 12
ore.
5. Con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4, sono
definiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e
accademici di formazione iniziale nonche' di svolgimento delle prove
finali che portano al conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento, con oneri a carico dei partecipanti»;
e) all'articolo 4, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. In deroga al comma 1, con uno o piu' decreti del
Ministro dell'istruzione da adottare, di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla
revisione e all'aggiornamento della tipologia delle classi di
concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola
secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro
razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere
l'interdisciplinarita' e la multidisciplinarita' dei profili
professionali innovativi. Dall'attuazione di quanto previsto dal
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica»;
f) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5. (Requisiti di partecipazione al concorso). - 1.
Costituisce requisito per la partecipazione al concorso,relativamente
ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo
grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo
unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato,
coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del
concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali
del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e
dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di
concorso.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo
22, costituisce requisito per la partecipazione al concorso,
relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso
della laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o
equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di
indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze
professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche
classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica
per la classe di concorso.
3. Costituisce titolo per la partecipazione al concorso,
relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di
specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni
con disabilita' di cui al regolamento adottato in attuazione
dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Per la copertura dei posti di cui ai commi 1 e 2, la
partecipazione al concorso e' in ogni caso consentita a coloro che,
fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con
riferimento alla classe di concorso, hanno svolto, entro il termine
di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso,
un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre
anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella
specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale
si concorre, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi
dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124»;
g) la rubrica del capo III e' sostituita dalla seguente:
«Periodo di prova e immissione in ruolo»;
h) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
«Art. 13. (Anno di prova e immissione in ruolo). - 1. I
vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l'abilitazione
all'insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in
servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva
immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in
servizio e' subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente
prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi
per le attivita' didattiche. Il personale docente in periodo di prova
e' sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in
competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e
metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del dirigente
scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti di cui
all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, sulla base dell'istruttoria di un docente al
quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor,
che non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato. In caso di mancato superamento del test finale
o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il
personale docente e' sottoposto a un secondo periodo annuale di prova
in servizio, non ulteriormente rinnovabile. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definiti
le modalita' di svolgimento del test finale e i criteri per la
valutazione del personale in periodo di prova.
2. I vincitori del concorso che non abbiano ancora
conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla
procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio
scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta
e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che
compongono il percorso universitario e accademico di formazione
iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri, a carico dei
partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo
articolo 2-bis. Conseguita l'abilitazione, i docenti sono assunti a
tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in
servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva
immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le
disposizioni di cui al comma 1.
3. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis,
con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 2, sono
altresi' definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a
30 CFU/CFA necessari per la formazione iniziale universitaria e
accademica, cui accedono di diritto, e sono disciplinate le modalita'
di svolgimento della prova finale del percorso universitario e
accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, e
la composizione della relativa commissione. La prova scritta di cui
al primo periodo e' costituita da un intervento di progettazione
didattica inerente alla disciplina o alle discipline della classe di
concorso per la quale si consegue l'abilitazione.
4. I vincitori del concorso su posto di sostegno sono
sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo
superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Si applicano
al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.
5. In caso di superamento del test finale e di valutazione
finale positiva, il docente e' cancellato da ogni altra graduatoria,
di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed
e' confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha
svolto il periodo di prova. Il docente e' tenuto a rimanere nella
predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe
di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova,
cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 del presente
articolo e all'articolo 18-bis, il periodo necessario per completare
la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione, salvo che nei casi
di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5
o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti
sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle
istanze per la partecipazione al relativo concorso. Il docente puo'
presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e
utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e puo'
accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico
per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo»;
i) dopo il capo IV e' inserito il seguente:
«Capo IV-bis
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL'ISTRUZIONE E SISTEMA DI
FORMAZIONE CONTINUA INCENTIVATA
Art. 16-bis. (Scuola di alta formazione dell'istruzione). -
1. E' istituita, con sede legale in Roma, la Scuola di alta
formazione dell'istruzione, di seguito denominata Scuola, posta sotto
la vigilanza del Ministero dell'istruzione. La Scuola:
a) promuove e coordina la formazione in servizio dei
docenti di ruolo, in coerenza e continuita' con la formazione
iniziale di cui all'articolo 2-bis, nel rispetto dei principi del
pluralismo e dell'autonomia didattica del docente, garantendo elevati
standard di qualita' uniformi su tutto il territorio nazionale;
b) coordina e indirizza le attivita' formative dei
dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi
generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario,
garantendo elevati standard di qualita' uniformi su tutto il
territorio nazionale;
c) assolve alle funzioni correlate alla formazione continua
degli insegnanti di cui all'articolo 16-ter;
d) sostiene un'azione di costante relazione cooperativa e
di coprogettazione con le istituzioni scolastiche per la promozione
della partecipazione dei docenti alla formazione e alla ricerca
educativa nelle medesime istituzioni.
2. La Scuola si avvale, per lo svolgimento delle sue
attivita' istituzionali, dell'Istituto nazionale di documentazione,
innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale
per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (INVALSI), e' dotata di autonomia amministrativa e
contabile e si raccorda, per le funzioni amministrative, con gli
uffici del Ministero dell'istruzione competenti in materia e stipula
convenzioni con le universita', con le istituzioni AFAM e con
soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di
formazione.
3. Sono organi della Scuola il Presidente, il Comitato
d'indirizzo, il Comitato scientifico internazionale.
4. Il Presidente e' nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, ed
e' scelto tra professori universitari ordinari o tra soggetti con
competenze manageriali parimenti dotati di particolare e comprovata
qualificazione professionale nell'ambito dell'istruzione e
formazione. Il Presidente dura in carica quattro anni e puo' essere
confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente
universitario, per l'intera durata dell'incarico e' collocato nella
posizione di fuori ruolo. Il Presidente e' preposto alla Scuola, ne
ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato d'indirizzo. E'
responsabile dell'attivita' didattica e scientifica della Scuola ed
elabora le strategie di sviluppo dell'attivita' di formazione,
d'intesa con il direttore generale di cui al comma 6 e sentito il
Comitato d'indirizzo. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni
pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento o, se non
dipendente di amministrazioni pubbliche, svolge il proprio mandato a
titolo gratuito.
5. Il Comitato d'indirizzo, presieduto dal Presidente della
Scuola, si compone di cinque membri, tra i quali i presidenti
dell'INDIRE e dell'INVALSI e due componenti nominati dal Ministro
dell'istruzione tra personalita' di alta qualificazione
professionale. Il Comitato d'indirizzo rimane in carica tre anni e,
tramite il direttore generale di cui al comma 6, cura l'esecuzione
degli atti, predispone le convenzioni e svolge le attivita' di
coordinamento istituzionale della Scuola. Il Comitato d'indirizzo,
all'atto dell'insediamento, approva il regolamento della Scuola, nel
quale sono disciplinate le modalita' del suo funzionamento, nonche'
quelle di funzionamento dello stesso Comitato d'indirizzo e del
Comitato scientifico internazionale. Ai componenti del Comitato
d'indirizzo spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di
viaggio, vitto e alloggio.
6. Presso la Scuola e' istituita una Direzione generale. Il
direttore generale e' nominato dal Ministro dell'istruzione tra i
dirigenti di prima fascia del medesimo Ministero, con collocamento
nella posizione di fuori ruolo, o tra professionalita' esterne
all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale e resta in
carica per tre anni. L'incarico e' rinnovabile una sola volta.
L'organizzazione e il funzionamento della Direzione generale sono
definiti con decreto del Ministro dell'istruzione.
7. Il Comitato scientifico internazionale, istituito per
adeguare lo sviluppo delle attivita' formative del personale
scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze
proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione, rimane in
carica quattro anni ed e' composto da un massimo di sette membri,
nominati con decreto del Ministro dell'istruzione che indica altresi'
i criteri per la nomina. Ai componenti del Comitato scientifico
internazionale spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di
viaggio, vitto e alloggio.
8. La dotazione organica della Scuola e' definita nella
tabella di cui all'allegato A, annesso al presente decreto. In sede
di prima applicazione, per il reclutamento del personale
amministrativo delle aree, la Scuola, nei limiti di cui all'allegato
A e delle risorse finanziarie assegnate, procede al reclutamento
utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di Area III
del Ministero dell'istruzione. Con riferimento all'incarico di
dirigente di seconda fascia, la Scuola procede conferendo l'incarico,
ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, a dirigenti delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento
fuori ruolo, o in aspettativa non retribuita, o comando o analogo
provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Nella Scuola non puo'
essere impiegato a qualunque titolo personale docente del comparto
Scuola.
9. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la
spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Alla
relativa copertura si provvede, per gli anni dal 2023 al 2026,
mediante i fondi di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2
del PNRR e, a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Art. 16-ter. (Formazione in servizio incentivata e
valutazione degli insegnanti). - 1. Nell'ambito dell'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle
metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e
digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia
delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico
2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 124,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 40 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla formazione
obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l'uso critico e
responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento al
benessere psicofisico degli allievi con disabilita' e ai bisogni
educativi speciali, nonche' le pratiche di laboratorio e
l'inclusione, e' introdotto un sistema di formazione e aggiornamento
permanente delle figure di sistema di cui al comma 3 e dei docenti di
ruolo, articolato in percorsi di durata almeno triennale. Per
rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono
parte integrante di detti percorsi di formazione anche attivita' di
progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida allo sviluppo
delle potenzialita' degli studenti, volte a favorire il
raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e attivita' di
sperimentazione di nuove modalita' didattiche. Le modalita' di
partecipazione alle attivita' formative dei percorsi, la loro durata
e le eventuali ore aggiuntive sono definite dalla contrattazione
collettiva. La partecipazione alle attivita' formative dei percorsi
si svolge al di fuori dell'orario di insegnamento ed e' retribuita
anche a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del presente
decreto.
2. Gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al comma 1
sono definiti dalla Scuola che ne coordina la struttura con il
supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello svolgimento in particolare
delle seguenti funzioni:
a) accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la
formazione continua per le finalita' di cui al presente articolo,
anche attraverso la piattaforma digitale per l'accreditamento degli
enti di formazione gestita dal Ministero dell'istruzione, e verifica
dei requisiti di cui al comma 8;
b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della
formazione del personale scolastico in linea con gli standard
europei;
c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli
insegnanti con la formazione in servizio.
3. Al fine di promuovere e sostenere processi di innovazione
didattica e organizzativa della scuola, rafforzare l'autonomia
scolastica e promuovere lo sviluppo delle figure professionali di
supporto all'autonomia scolastica e al lavoro didattico e collegiale,
la Scuola definisce altresi' specifici obiettivi dei programmi per
percorsi di formazione in servizio strutturati secondo parametri
volti a garantire lo sviluppo di professionalita' e competenze per
attivita' di progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida allo
sviluppo delle potenzialita' degli studenti, rivolti a docenti con
incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo
dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. La
partecipazione ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e
puo' essere retribuita con emolumenti nell'ambito del fondo per il
miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura
forfettaria secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva.
Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, ogni
autonomia scolastica individua le figure necessarie ai bisogni di
innovazione previsti nel Piano triennale dell'offerta formativa, nel
Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento della
offerta formativa.
4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1, nei
limiti delle risorse di cui al comma 10, avviene dall'anno scolastico
2023/2024 su base volontaria e diviene obbligatorio per i docenti
immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto collettivo
ai sensi del comma 9. Al fine di incrementare l'accesso ai predetti
percorsi formativi e' previsto per gli insegnanti di ruolo di ogni
ordine e grado del sistema scolastico un elemento retributivo una
tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione
collettiva nazionale, al superamento del percorso formativo e in caso
di valutazione individuale positiva, non inferiore al 10 per cento e
non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in
godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5
e secondo le modalita' ivi previste. Sono pertanto previste, con
particolare riferimento alla capacita' di incrementare il rendimento
degli alunni, alla condotta professionale, alla promozione
dell'inclusione e delle esperienze extra scolastiche, verifiche
intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal
docente sull'insieme delle attivita' realizzate nel corso del periodo
oggetto di valutazione, nonche' una verifica finale nella quale il
docente da' dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di
formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche intermedie e quella
finale sono effettuate dal comitato per la valutazione dei docenti di
cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e, in particolare, nella verifica finale il
comitato e' integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente
scolastico di un altro istituto scolastico. In caso di mancato
superamento, la verifica annuale o finale puo' essere ripetuta l'anno
successivo. Le medesime verifiche intermedie e finale sono previste
anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del
comma 1. La Scuola, sulla base di un modello di valutazione approvato
con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito l'INVALSI, avvia
dall'anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e
valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso
di formazione, ivi compresi gli indicatori di performance, che sono
declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio
Piano triennale dell'offerta formativa, anche al fine di valorizzare
gli strumenti presenti a normativa vigente. Nella verifica finale,
nella quale si determina l'eventuale conseguimento dell'incentivo
salariale, il comitato di valutazione dei docenti tiene anche conto
dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e
di miglioramento degli indicatori di cui al settimo periodo. Resta
ferma la progressione salariale di anzianita'.
5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento dell'elemento
retributivo una tantum di carattere accessorio di cui al comma 4, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un
Fondo per l'incentivo alla formazione, con dotazione pari a 40
milioni di euro nell'anno 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027,
160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno
2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2031. Il riconoscimento dell'elemento retributivo
una tantum di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al
presente comma, e' rivolto ai docenti di ruolo che abbiano conseguito
una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di
performance di cui al comma 4, in base ai criteri stabiliti in sede
di aggiornamento contrattuale ai sensi del comma 9 e con l'obiettivo
di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva e non
generalizzata. L'indennita' una tantum e' corrisposta nel limite di
spesa di cui al presente comma, con riferimento all'anno di
conseguimento della valutazione individuale positiva. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto a 10
milioni di euro nell'anno 2026, 52 milioni di euro nell'anno 2027,
118 milioni di euro nell'anno 2028, 184 milioni di euro nell'anno
2029, 250 milioni di euro nell'anno 2030 e 316 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2031, mediante adeguamento dell'organico
dell'autonomia del personale docente conseguente all'andamento
demografico, tenuto conto dei flussi migratori, effettuato a partire
dall'anno scolastico 2026/2027 e fino all'anno scolastico 2031/2032,
nell'ambito delle cessazioni annuali, con corrispondente riduzione
degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al
personale cessato, e, quanto a 30 milioni di euro nell'anno 2026, 33
milioni di euro nell'anno 2027, 42 milioni di euro nell'anno 2028, 52
milioni di euro nell'anno 2029, 61 milioni di euro nell'anno 2030 e
71 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In attuazione di quanto
previsto dal periodo precedente le consistenze dell'organico
dell'autonomia del personale docente, con esclusione dei docenti di
sostegno, e' pari a 669.075 posti nell'anno scolastico 2026/2027, a
667.325 posti nell'anno scolastico 2027/2028, a 665.575 posti
nell'anno scolastico 2028/2029, a 663.825 posti nell'anno scolastico
2029/2030, a 662.075 posti nell'anno scolastico 2030/2031 e a 660.325
posti dall'anno scolastico 2031/2032. In relazione all'adeguamento di
cui al periodo precedente gli Uffici scolastici regionali comunicano
a ciascuna istituzione scolastica la consistenza dell'organico
dell'autonomia. La definizione del contingente annuale di posti non
facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane finalizzata
esclusivamente all'adeguamento alle situazioni di fatto, secondo i
parametri della normativa vigente; non possono essere previsti
incrementi per compensare l'adeguamento dei posti in applicazione
della disposizione di cui al presente comma. Il Ministero
dell'istruzione, per il tramite degli Uffici scolastici regionali,
effettua, per ciascuna istituzione scolastica, un monitoraggio
annuale dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia
anche al fine di valutare il rispetto del divieto di incremento di
tali posti a compensazione della riduzione dei posti in applicazione
della disposizione di cui al presente comma e ne trasmette gli esiti
al Ministero dell'economia - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato ai fini dell'adozione del decreto di accertamento di cui
al decimo periodo. Per eventuali straordinarie esigenze di
compensazione della riduzione dei posti dell'organico dell'autonomia
il dirigente scolastico presenta richiesta motivata all'Ufficio
scolastico regionale che ne da' comunicazione al Ministero
dell'istruzione ai fini del predetto monitoraggio. Le risorse del
Fondo di cui al primo periodo sono rese disponibili e ripartite
annualmente previa adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma
335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l'altro,
si accertano i risparmi realizzati in relazione all'adeguamento di
organico effettuata in misura corrispondente alle cessazioni previste
annualmente. Qualora, sulla base degli esiti del monitoraggio del
Ministero dell'istruzione, emergano incrementi dei posti non facenti
parte dell'organico dell'autonomia compensativi dell'adeguamento di
cui al quarto periodo, l'adeguamento dell'organico dell'autonomia e'
riferito, nella misura massima di cui al quarto periodo, al solo
contingente del potenziamento e l'accertamento di cui al periodo
precedente e' riferito ai soli risparmi realizzati a seguito
dell'adeguamento dell'organico del potenziamento in misura
corrispondente alle cessazioni annuali. La quota di posti non ridotta
in ciascun anno scolastico incrementa l'adeguamento dell'organico del
potenziamento dell'anno scolastico successivo e a tal fine il Fondo
di cui al primo periodo e' incrementato in misura corrispondente. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le
necessarie variazioni compensative tra il Fondo di cui al presente
comma e i pertinenti capitoli stipendiali dello stato di previsione
del Ministero dell'istruzione anche nel caso in cui non siano
accertati i risparmi ai sensi del presente comma.
6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 335, lettera a), dopo la parola: "titolo," sono
inserite le seguenti: "distinto per posti comuni, posti del
potenziamento e posti di sostegno,";
b) al comma 335, dopo la lettera b) e' aggiunta la
seguente:
"b-bis) e' rilevato il numero di classi in deroga attivate
ai sensi del comma 344, distinte per ordine di scuola e grado di
istruzione";
c) dopo il comma 335 e' inserito il seguente:
"335-bis. A decorrere dall'anno 2026, con il medesimo
decreto di cui al comma 335 sono rilevati il numero di classi e il
numero di posti dell'organico dell'autonomia, distinti per posti
comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno, che sono ridotti
in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-ter, comma
5, quarto periodo, del decreto legislativo 17 aprile 2017, n. 59".
7. Non necessitano di accreditamento per l'erogazione della
formazione continua di cui al comma 2, lettera a), la Scuola
nazionale dell'amministrazione, tutte le universita', le istituzioni
AFAM, le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici di ricerca, le
istituzioni museali pubbliche e gli enti culturali rappresentanti i
Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani.
8. Possono chiedere l'accreditamento di cui al comma 2,
lettera a), i soggetti in possesso dei requisiti di moralita',
idoneita' professionale, capacita' economico-finanziaria e
tecnico-professionale determinati con apposita direttiva del Ministro
dell'istruzione. Fermo restando l'accreditamento dei soggetti gia'
riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per
la formazione del personale della scuola, sono requisiti minimi di
accreditamento, ai quali deve attenersi la direttiva di cui al primo
periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra gli
scopi statutari dell'ente, un'esperienza almeno quinquennale nelle
attivita' di formazione in favore dei docenti svolta in almeno tre
regioni, la stabile disponibilita' di risorse professionali con
esperienza universitaria pregressa nel settore della formazione dei
docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di
formazione. I costi della formazione sono allineati agli standard
utilizzati per analoghi interventi formativi finanziati con risorse
del Programma operativo nazionale.
9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite
le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua
di cui al comma 1, prevedendo per le verifiche intermedie e finale di
cui al comma 4 criteri specifici di valutazione degli obiettivi
conseguiti e della capacita' didattica. La definizione del numero di
ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione e' rimessa
alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle
more dell'adozione del regolamento e dell'aggiornamento contrattuale
di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo, la formazione
continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso
ai detti percorsi di formazione presentano i contenuti minimi e
seguono i vincoli di cui all'Allegato B, annesso al presente decreto.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 relativi
all'erogazione della formazione, pari a complessivi euro 17.256.575
per la formazione dei docenti delle scuole dell'infanzia e primaria,
per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 41.218.788 per la
formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo
grado, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044 per la
formazione dei docenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di
istruzione, per gli anni 2025 e 2026, nonche' a euro 43.856.522 per
l'anno 2027 e a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, si
provvede:
a) quanto a complessivi euro 17.256.575 per gli anni 2023 e
2024, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 -
Riforma 2.2 del PNRR;
b) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli anni 2023 e
2024 e a complessivi euro 87.713.044 per gli anni 2025 e 2026, a
valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC
«Per la Scuola» 2014-2020;
c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027 a valere sulle
risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015,
n. 107;
d) quanto a euro 3.856.522 per l'anno 2027, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440;
e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno
2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
l) nel capo V, dopo l'articolo 18 e' aggiunto il seguente:
«Art. 18-bis. (Norme transitorie per l'accesso al concorso
e per l'immissione in ruolo). - 1. Sino al 31 dicembre 2024, fermo
restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento
alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al
concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo
e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro
che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e
accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, in
coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del
docente abilitato di cui al comma 6 dell'articolo 2-bis e a
condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. Fino
alla data di cui al primo periodo, sono altresi' ammessi a
partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano
conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al
concorso secondo il previgente ordinamento.
2. Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma
1, ai percorsi di specializzazione per le attivita' di sostegno
didattico agli alunni con disabilita' accedono, nei limiti della
riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione,
coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei
ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio
negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema
nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i
percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e
che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e del titolo
di studio valido per l'insegnamento. I percorsi sono svolti con
modalita' di erogazione convenzionale, interamente in presenza o,
esclusivamente per attivita' diverse dalle attivita' di tirocinio e
laboratorio, con modalita' telematiche in misura comunque non
superiore al 20 per cento del totale.
3. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis,
con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 1, primo
periodo, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa
corrispondente a 30 CFU/CFA necessari per la partecipazione al
concorso. Sono altresi' definiti gli ulteriori 30 CFU/CFA necessari
per il completamento della formazione iniziale universitaria e
accademica, cui accedono di diritto, e sono disciplinate le modalita'
di svolgimento della prova finale del percorso universitario e
accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata,
nonche' la composizione della relativa commissione, nella quale sono
comunque presenti un membro designato dall'Ufficio scolastico
regionale di riferimento e un membro esterno esperto di formazione
nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile
tra i tutor di cui all'articolo 2-bis, comma 7. La nomina di
personale scolastico nella commissione di cui al secondo periodo non
deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello
Stato.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-ter
dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i vincitori
del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i
requisiti di cui al comma 1, sottoscrivono un contratto annuale di
supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce
l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso
universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo
2-bis, con oneri a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di
cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis. Con il superamento della
prova finale del percorso universitario e accademico di formazione
iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di
cui all'articolo 2-ter e sono, conseguentemente, assunti a tempo
indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio,
il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in
ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui
all'articolo 13, comma 1.
5. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma
3 dell'articolo 5, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di
sostegno e solo all'esito delle procedure di cui all'articolo 1,
comma 17-ter, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, fino al 31
dicembre 2025, le facolta' assunzionali annualmente autorizzate per
la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento
delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai
sensi dei commi 18-decies e 18-undecies del medesimo articolo 1 del
decreto-legge n. 126 del 2019.
6. Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi
di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto
del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio
2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere
integrati.»;
m) sono aggiunti, in fine, gli allegati A e B di cui agli
allegati 2 e 3 annessi al presente decreto. ))
Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di
formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella
scuola secondaria per renderlo funzionale alla
valorizzazione sociale e culturale della professione, a
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della
legge 13 luglio 2015, n. 107, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112, S.O.