Art. 45
(( Valorizzazione del personale docente ))
(( 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 593, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) valorizzazione del personale docente che garantisca
l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuita' didattica.;
b-ter) valorizzazione del personale docente che presta servizio
in zone caratterizzate da rischio di spopolamento e da valori degli
indicatori di status sociale, economico e culturale e di dispersione
scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234»;
b) dopo il comma 593, e' inserito il seguente:
«593-bis. In sede di prima applicazione e nelle more
dell'aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per cento dello
stanziamento annuale previsto al comma 592 e' riservata alla
valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei
propri alunni e studenti alla continuita' didattica ai sensi del
comma 593, lettera b-bis), e del personale docente di cui al comma
593, lettera b-ter), e con decreto del Ministro dell'istruzione, da
adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per
l'attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli
anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e
della residenza o del domicilio abituale in luogo diverso da quello
in cui ha sede l'istituzione scolastica».
2. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma
83 e' inserito il seguente:
«83-bis. Dall'anno scolastico 2022/2023, in aggiunta a quanto
previsto a legislazione vigente e a quanto stabilito dalla
contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni scolastiche
individuate ai sensi del decreto di cui al secondo periodo possono
altresi' chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente, nel
limite massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di
semi esonero, tra i docenti individuati ai sensi del comma 83 del
presente articolo e dell'articolo 25, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la concessione dell'esonero o del
semi esonero dall'insegnamento per attivita' di collaborazione nello
svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Con
decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti,
anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al terzo
periodo, parametri, criteri e modalita' per l'individuazione, su base
regionale, delle istituzioni scolastiche, affidate in reggenza, che
possono avvalersi della facolta' di cui al periodo precedente, con
priorita' per quelle caratterizzate dal maggior numero di classi, nel
rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo. Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa nel limite di
5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 12,5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente
riduzione delle risorse iscritte nel Fondo per il miglioramento
dell'offerta formativa». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 592, 593 e
593-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017,
n. 302, S.O., come modificato dalla presente legge:
Omissis.
592. Al fine di valorizzare la professionalita' dei
docenti delle istituzioni scolastiche statali, e' istituita
un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il
miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento
di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di
euro per l'anno 2019, di 30 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020 e 2021 e di 300 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2022.
593. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 592
la contrattazione, anche mediante eventuali integrazioni al
contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di
riferimento, e' svolta nel rispetto dei seguenti criteri ed
indirizzi:
a) valorizzazione dell'impegno in attivita' di
formazione, ricerca e sperimentazione didattica;
b) valorizzazione del contributo alla diffusione nelle
istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo
sviluppo delle competenze;
b-bis) valorizzazione del personale docente che
garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla
continuita' didattica;
b-ter) valorizzazione del personale docente che presta
servizio in zone caratterizzate da rischio di spopolamento
e da valori degli indicatori distatussociale, economico e
culturale e di dispersione scolastica individuati con il
decreto di cui alcomma 345 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n. 234.
593-bis. In sede di prima applicazione e nelle more
dell'aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per
cento dello stanziamento annuale previsto al comma 592
eriservataalla valorizzazione del personale docente che
garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla
continuita' didattica ai sensi del comma 593,
letterab-bis),e del personale docente di cui al comma 593,
letterab-ter),e con decreto del Ministro dell'istruzione,
da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i
criteri per l'attribuzione delle suddette risorse, che
tengono conto almeno degli anni di permanenza del docente
nella stessa istituzione scolastica e della residenza
odeldomicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha
sede l'istituzione scolastica.
Omissis.».
- La legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162.