Art. 45 
 
             (( Valorizzazione del personale docente )) 
 
  (( 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 593, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti: 
      «b-bis) valorizzazione del  personale  docente  che  garantisca
l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuita' didattica.; 
      b-ter) valorizzazione del personale docente che presta servizio
in zone caratterizzate da rischio di spopolamento e da  valori  degli
indicatori di status sociale, economico e culturale e di  dispersione
scolastica  individuati  con  il  decreto  di  cui   al   comma   345
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234»; 
    b) dopo il comma 593, e' inserito il seguente: 
      «593-bis.  In  sede  di  prima  applicazione   e   nelle   more
dell'aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per cento dello
stanziamento  annuale  previsto  al  comma  592  e'  riservata   alla
valorizzazione del personale docente che garantisca  l'interesse  dei
propri alunni e studenti alla  continuita'  didattica  ai  sensi  del
comma 593, lettera b-bis), e del personale docente di  cui  al  comma
593, lettera b-ter), e con decreto del Ministro  dell'istruzione,  da
adottare entro il 30  giugno  2022,  sono  stabiliti  i  criteri  per
l'attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli
anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica  e
della residenza o del domicilio abituale in luogo diverso  da  quello
in cui ha sede l'istituzione scolastica». 
  2. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma
83 e' inserito il seguente: 
    «83-bis. Dall'anno scolastico 2022/2023,  in  aggiunta  a  quanto
previsto  a  legislazione  vigente  e  a   quanto   stabilito   dalla
contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni  scolastiche
individuate ai sensi del decreto di cui al  secondo  periodo  possono
altresi' chiedere all'Ufficio scolastico  regionale  competente,  nel
limite massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di
semi esonero, tra i docenti individuati ai sensi  del  comma  83  del
presente  articolo  e  dell'articolo  25,  comma   5,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la concessione dell'esonero o  del
semi esonero dall'insegnamento per attivita' di collaborazione  nello
svolgimento  delle  funzioni  amministrative  e  organizzative.   Con
decreto del Ministro dell'istruzione, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti,
anche ai fini del rispetto del  limite  di  spesa  di  cui  al  terzo
periodo, parametri, criteri e modalita' per l'individuazione, su base
regionale, delle istituzioni scolastiche, affidate in  reggenza,  che
possono avvalersi della facolta' di cui al  periodo  precedente,  con
priorita' per quelle caratterizzate dal maggior numero di classi, nel
rispetto  del  limite  di  spesa  di  cui  al  terzo   periodo.   Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa nel limite di
5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 12,5 milioni di euro  annui  a
decorrere dall'anno 2023, cui  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione delle risorse  iscritte  nel  Fondo  per  il  miglioramento
dell'offerta formativa». )) 
 
          Riferimenti normativi: 
 
            - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 592,  593  e
          593-bis, della  legge  27 dicembre  2017,  n. 205,  recante
          «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2018 e bilancio pluriennale  per  il  triennio  2018-2020»,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  29 dicembre   2017,
          n. 302, S.O., come modificato dalla presente legge: 
              Omissis. 
              592. Al fine di  valorizzare  la  professionalita'  dei
          docenti delle istituzioni scolastiche statali, e' istituita
          un'apposita  sezione   nell'ambito   del   fondo   per   il
          miglioramento dell'offerta formativa, con uno  stanziamento
          di 10 milioni di euro per l'anno 2018,  di  20  milioni  di
          euro per l'anno 2019, di 30 milioni di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2020 e 2021 e di 300 milioni di euro a decorrere
          dall'anno 2022. 
              593. Per l'utilizzo delle risorse di cui  al  comma 592
          la contrattazione, anche mediante eventuali integrazioni al
          contratto  collettivo  nazionale  di   lavoro   (CCNL)   di
          riferimento, e' svolta nel rispetto dei seguenti criteri ed
          indirizzi: 
              a)  valorizzazione   dell'impegno   in   attivita'   di
          formazione, ricerca e sperimentazione didattica; 
              b) valorizzazione del contributo alla diffusione  nelle
          istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo
          sviluppo delle competenze; 
              b-bis)  valorizzazione  del   personale   docente   che
          garantisca l'interesse dei propri alunni  e  studenti  alla
          continuita' didattica; 
              b-ter) valorizzazione del personale docente che  presta
          servizio in zone caratterizzate da rischio di  spopolamento
          e da valori degli indicatori distatussociale,  economico  e
          culturale e di dispersione scolastica  individuati  con  il
          decreto di  cui  alcomma 345  dell'articolo 1  della  legge
          30 dicembre 2021, n. 234. 
              593-bis. In sede di prima  applicazione  e  nelle  more
          dell'aggiornamento contrattuale, una quota pari al  10  per
          cento dello  stanziamento  annuale  previsto  al  comma 592
          eriservataalla valorizzazione  del  personale  docente  che
          garantisca l'interesse dei propri alunni  e  studenti  alla
          continuita'   didattica    ai    sensi    del    comma 593,
          letterab-bis),e del personale docente di cui al  comma 593,
          letterab-ter),e con decreto del  Ministro  dell'istruzione,
          da adottare entro  il  30 giugno  2022,  sono  stabiliti  i
          criteri per  l'attribuzione  delle  suddette  risorse,  che
          tengono conto almeno degli anni di permanenza  del  docente
          nella  stessa  istituzione  scolastica  e  della  residenza
          odeldomicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha
          sede l'istituzione scolastica. 
              Omissis.». 
            - La legge 13 luglio 2015, n. 107, recante  «Riforma  del
          sistema nazionale di istruzione e formazione e  delega  per
          il riordino delle  disposizioni  legislative  vigenti»,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162.