Art. 46 (( Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti )) (( 1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 10: 1) alla lettera a), il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 10.1, secondo periodo, sostenimento di una prova scritta con piu' quesiti a risposta aperta per i concorsi banditi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonche' sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare, sull'informatica e sulla lingua inglese. Entro trenta giorni dall'indizione di ciascuna procedura concorsuale bandita ai sensi del presente comma, fino al 31 dicembre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, l'accesso alla prova di cui al primo periodo puo' essere riservato a coloro che superino una prova preselettiva»; 2) alla lettera b), dopo le parole: «prova orale» sono aggiunte le seguenti: «nella quale si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e l'abilita' nell'insegnamento anche attraverso un test specifico»; 3) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) formazione della graduatoria dei soggetti che devono ancora conseguire l'abilitazione all'insegnamento specifica sulla classe di concorso, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a), b) e c), in applicazione dell'articolo 5, comma 4, e dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59»; b) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: «10.1. La redazione dei quesiti della prova scritta di cui al comma 10, anche a titolo oneroso, e' assegnata a una o piu' universita'. E' altresi' istituita con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanare entro il 10 giugno 2022, una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale che, anche sulla base delle evidenze desunte dalla prima applicazione della riforma delle procedure di reclutamento di cui al presente articolo, propone al Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida sulla metodologia di redazione dei quesiti affinche' questi consentano di accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all'insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare dei candidati. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati»; c) dopo il comma 10-bis, e' inserito il seguente: «10-ter. Ferma restando la riserva di posti di cui al comma 10-bis, i vincitori del concorso inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d), sono immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d-bis), che sono immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, residuino posti vacanti e disponibili»; d) il comma 12 e' abrogato; e) dopo il comma 21 e' aggiunto il seguente: «21-bis. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, la disposizione di cui al comma 10, lettera d-bis), del presente articolo cessa di avere efficacia dal 1° gennaio 2025». 2. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2021, n. 123, come modificato dalla presente legge: Art. 59 (Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente). - 1.- 9-ter. Omissis. 10. Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alla disciplina deldecreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e dellalegge 19 giugno 2019, n. 56, nonche' in deroga alla disciplina di cui aldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, allalegge 13 luglio 2015, n. 107, aldecreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59e ai relativi decreti attuativi, garantendone comunque il carattere comparativo, le prove di detti concorsi si svolgono secondo le seguenti modalita' semplificate: a) nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 10.1, secondo periodo, sostenimento di una prova scritta con piu' quesiti a risposta aperta per i concorsi banditi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonche' sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare, sull'informatica e sulla lingua inglese. Entro trenta giorni dall'indizione di ciascuna procedura concorsuale bandita ai sensi del presente comma, fino al 31 dicembre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, l'accesso alla prova di cui al primo periodo puo' essere riservato a coloro che superino una prova preselettiva. Non si da' luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione si riserva la possibilita', in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualita' delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneita' in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. La prova e' valutata al massimo 100 punti ed e' superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti; b) prova orale nella quale si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e l'abilita' nell'insegnamento anche attraverso untestspecifico; c) valutazione dei titoli; d) formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso; d-bis) formazione della graduatoria dei soggetti che devono ancora conseguire l'abilitazione all'insegnamento specifica sulla classe di concorso, sulla base delle valutazioni di cui alle letterea),b)ec), in applicazione dell'articolo 5, comma 4, e dell'articolo 18-bisdeldecreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59». - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 4 e dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo1, commi 180 e 181, lettera b), dellalegge 13 luglio 2015, n. 107»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112, S.O.: «Art. 5 (Requisiti di partecipazione al concorso). - Omissis. 4. La partecipazione al concorso e' in ogni caso consentita a coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.» «Art. 18-bis (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo). - 1. Sino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, a condizione che parte dei crediti formativi universitari o accademici siano di tirocinio diretto. 2. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 1, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 crediti formativi universitari o accademici condizionanti la partecipazione al concorso e agli ulteriori 30 crediti formativi universitari o accademici necessari per il completamento della formazione iniziale universitaria e accademica e sono disciplinate le modalita' di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, nonche' la composizione della relativa commissione, nella quale sono comunque presenti un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento, e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al precedente periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato. 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-ter, dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dallalegge 23 luglio 2021, n. 106, i vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui al comma 1, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter, e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1. 4. Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro il 30 giugno 2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere integrati.». - Per l'articolo 18-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo1, commi 180 e 181, lettera b), dellalegge 13 luglio 2015, n. 107»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112, S.O., si vedano i riferimenti normativi riportati all'articolo 5.