Art. 46 
 
      (( Perfezionamento della semplificazione della procedura 
                 di reclutamento degli insegnanti )) 
 
  (( 1. All'articolo 59 del decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
     a) al comma 10: 
      1)  alla  lettera  a),  il  primo  periodo  e'  sostituito  dai
seguenti: «nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma
10.1, secondo periodo, sostenimento di una  prova  scritta  con  piu'
quesiti a risposta aperta per i concorsi banditi  a  decorrere  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,   volta
all'accertamento delle conoscenze e competenze  del  candidato  sulla
disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale
partecipa, nonche' sulle metodologie e le  tecniche  della  didattica
generale e disciplinare, sull'informatica  e  sulla  lingua  inglese.
Entro trenta giorni dall'indizione di ciascuna procedura  concorsuale
bandita ai sensi del presente comma, fino al 31  dicembre  2024,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'istruzione,  l'accesso  alla  prova  di  cui  al  primo
periodo puo'  essere  riservato  a  coloro  che  superino  una  prova
preselettiva»; 
      2) alla lettera b), dopo le parole: «prova orale» sono aggiunte
le  seguenti:  «nella  quale  si  accertano,  oltre  alle  conoscenze
disciplinari, le competenze didattiche e l'abilita' nell'insegnamento
anche attraverso un test specifico»; 
      3) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
        «d-bis) formazione della graduatoria dei soggetti che  devono
ancora conseguire  l'abilitazione  all'insegnamento  specifica  sulla
classe di concorso, sulla base delle valutazioni di cui alle  lettere
a),  b)  e  c),  in  applicazione  dell'articolo  5,   comma   4,   e
dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59»; 
    b) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
      «10.1. La redazione dei quesiti della prova scritta di  cui  al
comma 10,  anche  a  titolo  oneroso,  e'  assegnata  a  una  o  piu'
universita'.  E'  altresi'  istituita  con  decreto   del   Ministero
dell'istruzione, da emanare entro il 10 giugno 2022, una  commissione
di elevata qualificazione  scientifica  e  professionale  che,  anche
sulla base delle evidenze  desunte  dalla  prima  applicazione  della
riforma delle procedure di reclutamento di cui al presente  articolo,
propone al Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida  sulla
metodologia di redazione dei quesiti affinche' questi  consentano  di
accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche  necessarie
all'insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare  dei
candidati. Ai componenti della  Commissione  non  spettano  compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti  comunque
denominati»; 
    c) dopo il comma 10-bis, e' inserito il seguente: 
      «10-ter. Ferma restando la riserva di posti  di  cui  al  comma
10-bis, i vincitori del concorso inclusi nella graduatoria di cui  al
comma 10, lettera d), sono immessi in ruolo con  precedenza  rispetto
ai vincitori inclusi nella graduatoria di cui al  comma  10,  lettera
d-bis), che sono immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni
annuali autorizzate, residuino posti vacanti e disponibili»; 
    d) il comma 12 e' abrogato; 
     e) dopo il comma 21 e' aggiunto il seguente: 
      «21-bis. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 18-bis
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, la disposizione di cui
al comma 10, lettera d-bis), del presente  articolo  cessa  di  avere
efficacia dal 1° gennaio 2025». 
  2. Dall'attuazione di quanto previsto  dal  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. )) 
 
          Riferimenti normativi: 
 
            - Si riporta il  testo  dell'articolo 59,  comma 10,  del
          decreto-legge  25 maggio  2021,  n. 73,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n. 106  recante
          «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per  le
          imprese, il lavoro,  i  giovani,  la  salute  e  i  servizi
          territoriali»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio
          2021, n. 123, come modificato dalla presente legge: 
              Art. 59 (Misure straordinarie per la tempestiva  nomina
          dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione
          delle procedure concorsuali del personale  docente).  - 1.-
          9-ter. Omissis. 
              10. Al fine di assicurare che i concorsi  ordinari  per
          il personale docente per la scuola dell'infanzia,  primaria
          e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi
          con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi
          3 e 3-bis della Legge 27 dicembre 1997, n. 449,  in  deroga
          alla disciplina deldecreto del Presidente della  Repubblica
          9 maggio 1994, n. 487, e dellalegge 19 giugno 2019,  n. 56,
          nonche'  in  deroga  alla  disciplina  di   cui   aldecreto
          legislativo 16 aprile  1994,  n. 297,  allalegge  13 luglio
          2015, n. 107, aldecreto legislativo 13 aprile 2017,  n. 59e
          ai relativi decreti  attuativi,  garantendone  comunque  il
          carattere  comparativo,  le  prove  di  detti  concorsi  si
          svolgono secondo le seguenti modalita' semplificate: 
              a) nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al
          comma 10.1, secondo  periodo,  sostenimento  di  una  prova
          scritta con piu' quesiti a risposta aperta per  i  concorsi
          banditi a decorrere dalla data di entrata in  vigore  della
          presente   disposizione,   volta   all'accertamento   delle
          conoscenze e  competenze  del  candidato  sulla  disciplina
          della classe di concorso o tipologia di posto per la  quale
          partecipa, nonche' sulle metodologie e  le  tecniche  della
          didattica generale e disciplinare, sull'informatica e sulla
          lingua  inglese.  Entro  trenta  giorni  dall'indizione  di
          ciascuna  procedura  concorsuale  bandita  ai   sensi   del
          presente comma, fino al 31 dicembre 2024, con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'istruzione, l'accesso alla prova  di  cui  al
          primo periodo puo' essere riservato a coloro  che  superino
          una prova  preselettiva.  Non  si  da'  luogo  alla  previa
          pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione si riserva  la
          possibilita', in ragione del  numero  di  partecipanti,  di
          prevedere, ove  necessario,  la  non  contestualita'  delle
          prove  relative   alla   medesima   classe   di   concorso,
          assicurandone comunque la trasparenza  e  l'omogeneita'  in
          modo da garantire il medesimo  grado  di  selettivita'  tra
          tutti i partecipanti. La prova e' valutata al  massimo  100
          punti ed e' superata da coloro che conseguono il  punteggio
          minimo di 70 punti; 
              b) prova orale nella quale  si  accertano,  oltre  alle
          conoscenze  disciplinari,  le   competenze   didattiche   e
          l'abilita'     nell'insegnamento      anche      attraverso
          untestspecifico; 
              c) valutazione dei titoli; 
              d)  formazione  della  graduatoria  sulla  base   delle
          valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite  dei
          posti messi a concorso; 
              d-bis) formazione della graduatoria  dei  soggetti  che
          devono ancora  conseguire  l'abilitazione  all'insegnamento
          specifica  sulla  classe  di  concorso,  sulla  base  delle
          valutazioni di cui alle  letterea),b)ec),  in  applicazione
          dell'articolo 5, comma 4, e  dell'articolo 18-bisdeldecreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 59». 
            -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 5,   comma 4   e
          dell'articolo 18-bis  del  decreto  legislativo   13 aprile
          2017,   n. 59,    recante    «Riordino,    adeguamento    e
          semplificazione del sistema di  formazione  iniziale  e  di
          accesso nei ruoli di docente nella  scuola  secondaria  per
          renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale
          della professione, a norma dell'articolo1, commi 180 e 181,
          lettera b), dellalegge 13 luglio  2015,  n. 107»,pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112, S.O.: 
              «Art. 5 (Requisiti di partecipazione  al  concorso).  -
          Omissis. 
              4. La  partecipazione  al  concorso  e'  in  ogni  caso
          consentita a coloro che hanno svolto, entro il  termine  di
          presentazione delle istanze di partecipazione  al  concorso
          stesso,  un  servizio  presso  le  istituzioni  scolastiche
          statali  di  almeno  tre   anni   scolastici,   anche   non
          continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi
          dell'articolo 11,  comma 14,  della  legge  3 maggio  1999,
          n. 124.» 
              «Art. 18-bis  (Norme  transitorie  per   l'accesso   al
          concorso  e  per  l'immissione  in  ruolo).  -  1. Sino  al
          31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo  di
          studio necessario con riferimento alla classe di  concorso,
          sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti
          comuni di docente di scuola secondaria di primo  e  secondo
          grado e per i posti di  insegnante  tecnico-pratico  coloro
          che  abbiano  conseguito  almeno   30   crediti   formativi
          universitari o  accademici  del  percorso  universitario  e
          accademico    di     formazione     iniziale     di     cui
          all'articolo 2-bis, a  condizione  che  parte  dei  crediti
          formativi universitari  o  accademici  siano  di  tirocinio
          diretto. 
              2. Con    il    decreto    di    cui     al     comma 4
          dell'articolo 2-bis,  con  riferimento  ai  vincitori   del
          concorso di cui  al  comma 1,  sono  definiti  i  contenuti
          dell'offerta  formativa   corrispondente   a   30   crediti
          formativi  universitari  o  accademici   condizionanti   la
          partecipazione al concorso  e  agli  ulteriori  30  crediti
          formativi  universitari  o  accademici  necessari  per   il
          completamento della  formazione  iniziale  universitaria  e
          accademica e sono disciplinate le modalita' di  svolgimento
          della prova finale del percorso universitario e accademico,
          comprendente una prova  scritta  e  una  lezione  simulata,
          nonche' la composizione della relativa  commissione,  nella
          quale  sono   comunque   presenti   un   membro   designato
          dall'Ufficio scolastico  regionale  di  riferimento,  e  un
          membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti
          al percorso abilitante. La nomina di  personale  scolastico
          nella commissione di cui al  precedente  periodo  non  deve
          determinare oneri di sostituzione  a  carico  del  bilancio
          dello Stato. 
              3. Fermo restando  quanto  previsto  dal  comma 10-ter,
          dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio  2021,  n. 73,
          convertito, con modificazioni, dallalegge  23 luglio  2021,
          n. 106, i vincitori del concorso su posto  comune,  che  vi
          abbiano partecipato con i  requisiti  di  cui  al  comma 1,
          sottoscrivono  un  contratto  annuale  di   supplenza   con
          l'ufficio   scolastico   regionale    a    cui    afferisce
          l'istituzione scolastica scelta e  completano  il  percorso
          universitario e accademico di formazione  iniziale  di  cui
          all'articolo 2-bis, con oneri  a  proprio  carico.  Con  il
          superamento della prova finale del percorso universitario e
          accademico di formazione iniziale, i  vincitori  conseguono
          l'abilitazione all'insegnamento di cui  all'articolo 2-ter,
          e sono, conseguentemente, assunti a tempo  indeterminato  e
          sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il  cui
          positivo superamento determina la definitiva immissione  in
          ruolo.  Si  applicano  al  suddetto  anno   di   prova   le
          disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1. 
              4. Al fine di garantire  la  maggiore  copertura  delle
          classi di concorso A-26  Matematica  e  A-28  Matematica  e
          Scienze,  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  di
          concerto con il Ministro dell'universita' e della  ricerca,
          da adottare entro il 30 giugno 2022, i requisiti di accesso
          a tali classi di concorso possono essere integrati.». 
            -  Per   l'articolo 18-bis,   del   decreto   legislativo
          13 aprile 2017, n. 59,  recante  «Riordino,  adeguamento  e
          semplificazione del sistema di  formazione  iniziale  e  di
          accesso nei ruoli di docente nella  scuola  secondaria  per
          renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale
          della professione, a norma dell'articolo1, commi 180 e 181,
          lettera b), dellalegge 13 luglio  2015,  n. 107»,pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112,  S.O.,  si
          vedano i riferimenti normativi riportati all'articolo 5.