Art. 46
(( Perfezionamento della semplificazione della procedura
di reclutamento degli insegnanti ))
(( 1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10:
1) alla lettera a), il primo periodo e' sostituito dai
seguenti: «nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma
10.1, secondo periodo, sostenimento di una prova scritta con piu'
quesiti a risposta aperta per i concorsi banditi a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, volta
all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla
disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale
partecipa, nonche' sulle metodologie e le tecniche della didattica
generale e disciplinare, sull'informatica e sulla lingua inglese.
Entro trenta giorni dall'indizione di ciascuna procedura concorsuale
bandita ai sensi del presente comma, fino al 31 dicembre 2024, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'istruzione, l'accesso alla prova di cui al primo
periodo puo' essere riservato a coloro che superino una prova
preselettiva»;
2) alla lettera b), dopo le parole: «prova orale» sono aggiunte
le seguenti: «nella quale si accertano, oltre alle conoscenze
disciplinari, le competenze didattiche e l'abilita' nell'insegnamento
anche attraverso un test specifico»;
3) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) formazione della graduatoria dei soggetti che devono
ancora conseguire l'abilitazione all'insegnamento specifica sulla
classe di concorso, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere
a), b) e c), in applicazione dell'articolo 5, comma 4, e
dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59»;
b) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10.1. La redazione dei quesiti della prova scritta di cui al
comma 10, anche a titolo oneroso, e' assegnata a una o piu'
universita'. E' altresi' istituita con decreto del Ministero
dell'istruzione, da emanare entro il 10 giugno 2022, una commissione
di elevata qualificazione scientifica e professionale che, anche
sulla base delle evidenze desunte dalla prima applicazione della
riforma delle procedure di reclutamento di cui al presente articolo,
propone al Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida sulla
metodologia di redazione dei quesiti affinche' questi consentano di
accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie
all'insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare dei
candidati. Ai componenti della Commissione non spettano compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati»;
c) dopo il comma 10-bis, e' inserito il seguente:
«10-ter. Ferma restando la riserva di posti di cui al comma
10-bis, i vincitori del concorso inclusi nella graduatoria di cui al
comma 10, lettera d), sono immessi in ruolo con precedenza rispetto
ai vincitori inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera
d-bis), che sono immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni
annuali autorizzate, residuino posti vacanti e disponibili»;
d) il comma 12 e' abrogato;
e) dopo il comma 21 e' aggiunto il seguente:
«21-bis. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 18-bis
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, la disposizione di cui
al comma 10, lettera d-bis), del presente articolo cessa di avere
efficacia dal 1° gennaio 2025».
2. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 59, comma 10, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 recante
«Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio
2021, n. 123, come modificato dalla presente legge:
Art. 59 (Misure straordinarie per la tempestiva nomina
dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione
delle procedure concorsuali del personale docente). - 1.-
9-ter. Omissis.
10. Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per
il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria
e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi
con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi
3 e 3-bis della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga
alla disciplina deldecreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e dellalegge 19 giugno 2019, n. 56,
nonche' in deroga alla disciplina di cui aldecreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, allalegge 13 luglio
2015, n. 107, aldecreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59e
ai relativi decreti attuativi, garantendone comunque il
carattere comparativo, le prove di detti concorsi si
svolgono secondo le seguenti modalita' semplificate:
a) nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al
comma 10.1, secondo periodo, sostenimento di una prova
scritta con piu' quesiti a risposta aperta per i concorsi
banditi a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, volta all'accertamento delle
conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina
della classe di concorso o tipologia di posto per la quale
partecipa, nonche' sulle metodologie e le tecniche della
didattica generale e disciplinare, sull'informatica e sulla
lingua inglese. Entro trenta giorni dall'indizione di
ciascuna procedura concorsuale bandita ai sensi del
presente comma, fino al 31 dicembre 2024, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'istruzione, l'accesso alla prova di cui al
primo periodo puo' essere riservato a coloro che superino
una prova preselettiva. Non si da' luogo alla previa
pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione si riserva la
possibilita', in ragione del numero di partecipanti, di
prevedere, ove necessario, la non contestualita' delle
prove relative alla medesima classe di concorso,
assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneita' in
modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra
tutti i partecipanti. La prova e' valutata al massimo 100
punti ed e' superata da coloro che conseguono il punteggio
minimo di 70 punti;
b) prova orale nella quale si accertano, oltre alle
conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e
l'abilita' nell'insegnamento anche attraverso
untestspecifico;
c) valutazione dei titoli;
d) formazione della graduatoria sulla base delle
valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei
posti messi a concorso;
d-bis) formazione della graduatoria dei soggetti che
devono ancora conseguire l'abilitazione all'insegnamento
specifica sulla classe di concorso, sulla base delle
valutazioni di cui alle letterea),b)ec), in applicazione
dell'articolo 5, comma 4, e dell'articolo 18-bisdeldecreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 4 e
dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di
accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per
renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale
della professione, a norma dell'articolo1, commi 180 e 181,
lettera b), dellalegge 13 luglio 2015, n. 107»,pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112, S.O.:
«Art. 5 (Requisiti di partecipazione al concorso). -
Omissis.
4. La partecipazione al concorso e' in ogni caso
consentita a coloro che hanno svolto, entro il termine di
presentazione delle istanze di partecipazione al concorso
stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche
statali di almeno tre anni scolastici, anche non
continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi
dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999,
n. 124.»
«Art. 18-bis (Norme transitorie per l'accesso al
concorso e per l'immissione in ruolo). - 1. Sino al
31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di
studio necessario con riferimento alla classe di concorso,
sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti
comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo
grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro
che abbiano conseguito almeno 30 crediti formativi
universitari o accademici del percorso universitario e
accademico di formazione iniziale di cui
all'articolo 2-bis, a condizione che parte dei crediti
formativi universitari o accademici siano di tirocinio
diretto.
2. Con il decreto di cui al comma 4
dell'articolo 2-bis, con riferimento ai vincitori del
concorso di cui al comma 1, sono definiti i contenuti
dell'offerta formativa corrispondente a 30 crediti
formativi universitari o accademici condizionanti la
partecipazione al concorso e agli ulteriori 30 crediti
formativi universitari o accademici necessari per il
completamento della formazione iniziale universitaria e
accademica e sono disciplinate le modalita' di svolgimento
della prova finale del percorso universitario e accademico,
comprendente una prova scritta e una lezione simulata,
nonche' la composizione della relativa commissione, nella
quale sono comunque presenti un membro designato
dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento, e un
membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti
al percorso abilitante. La nomina di personale scolastico
nella commissione di cui al precedente periodo non deve
determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio
dello Stato.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-ter,
dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dallalegge 23 luglio 2021,
n. 106, i vincitori del concorso su posto comune, che vi
abbiano partecipato con i requisiti di cui al comma 1,
sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con
l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce
l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso
universitario e accademico di formazione iniziale di cui
all'articolo 2-bis, con oneri a proprio carico. Con il
superamento della prova finale del percorso universitario e
accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono
l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter,
e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e
sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui
positivo superamento determina la definitiva immissione in
ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le
disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1.
4. Al fine di garantire la maggiore copertura delle
classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e
Scienze, con decreto del Ministro dell'istruzione, di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca,
da adottare entro il 30 giugno 2022, i requisiti di accesso
a tali classi di concorso possono essere integrati.».
- Per l'articolo 18-bis, del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di
accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per
renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale
della professione, a norma dell'articolo1, commi 180 e 181,
lettera b), dellalegge 13 luglio 2015, n. 107»,pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112, S.O., si
vedano i riferimenti normativi riportati all'articolo 5.