Art. 47 
 
((  Misure  per  l'attuazione  del  Piano  nazionale  di  ripresa   e
    resilienza di cui e' titolare il Ministero dell'istruzione )) 
 
  (( 1. Al fine di potenziare le azioni di supporto alle  istituzioni
scolastiche  per  l'attuazione  degli  interventi  legati  al   Piano
nazionale di ripresa  e  resilienza  relativi  alla  digitalizzazione
delle scuole, per  ciascuno  degli  anni  scolastici  ricompresi  tra
l'anno  scolastico  2022/2023  e  l'anno  scolastico   2025/2026   e'
individuato dal Ministero dell'istruzione - Unita' di missione per il
PNRR un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a 100 e un
numero di dirigenti scolastici fino a un massimo di  5  da  porre  in
posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e  presso  gli
Uffici  scolastici  regionali  per  la  costituzione  del  Gruppo  di
supporto alle scuole per il PNRR. Tale Gruppo di supporto, nonche' le
equipe formative territoriali, gia' costituite ai sensi dell'articolo
1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e rientranti  tra
i progetti in essere del PNRR, assicurano un costante accompagnamento
alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti  del
PNRR, con il coordinamento funzionale dell'Unita' di missione per  il
PNRR. Per le finalita' di cui al  presente  comma  e  allo  scopo  di
garantire l'attuazione delle riforme legate  al  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza, relative al sistema nazionale di  istruzione  e
formazione,  il  Ministero  dell'istruzione  si  avvale,   ai   sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, fino al 31 dicembre 2026, a supporto dell'ufficio di  gabinetto,
di un contingente di esperti, in numero massimo di 6, in possesso  di
specifica ed elevata competenza nelle  materie  inerenti  al  sistema
nazionale di istruzione e  formazione,  anche  con  riferimento  alla
legislazione in materia di istruzione, cui spetta un compenso fino  a
un importo massimo di euro 70.000 lordi annui per  singolo  incarico,
entro il limite di spesa complessivo non  superiore  a  420.000  euro
annui. Agli oneri di cui al periodo precedente si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
  2. Allo scopo  di  assicurare  il  raggiungimento  degli  obiettivi
fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza  per  il  sistema
nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla Riforma 1.3
della Missione 4, Componente 1, relativa  alla  riorganizzazione  del
sistema scolastico, all'articolo 1 della legge 30 dicembre  2021,  n.
234, sono apportate le seguenti modificazioni: 
     a) al comma 344, secondo periodo, dopo le parole: «e  culturale»
sono inserite le seguenti: «, di spopolamento»; 
    b) al comma 345: 
      1)  all'alinea,  le  parole:  «il  mese  di  marzo  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «il 15 luglio 2022»; 
      2) alla lettera a), dopo le parole: «e culturale» sono inserite
le seguenti: «, di spopolamento». 
  3. All'articolo 55, comma  1,  lettera  b),  del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108,  le  parole:  «al  contrasto  della  dispersione
scolastica e alla formazione del personale scolastico  da  realizzare
nell'ambito  del  PNRR»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «agli
investimenti ricompresi nell'ambito del PNRR e alle azioni ricomprese
nell'ambito delle programmazioni operative nazionali e  complementari
a valere sui fondi strutturali europei per l'istruzione». 
  4. All'articolo 24 del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.  233,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) al quarto periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, cosi' come in caso  di  assenza  di  proposte  progettuali
pervenute per il concorso o di loro inidoneita'»; 
      2) al settimo  periodo,  le  parole  «euro  2.340.000,00»  sono
sostituite dalle seguenti «euro 2.640.000,00»; 
    b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. Resta fermo  che  il  concorso  di  progettazione  e  i
successivi livelli di progettazione sono affidati  nei  limiti  delle
risorse disponibili nei quadri economici di progetto  indicati  dagli
enti locali in sede di candidatura delle aree. 
      2-ter. Al fine di garantire il raggiungimento  dei  target  del
PNRR e'  possibile  autorizzare  un  numero  piu'  ampio  di  aree  e
progetti, relativi all'investimento 1.1 della Missione 2,  Componente
3, del  PNRR,  anche  utilizzando  risorse  nazionali  disponibili  a
legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione»; 
     c) al comma 3, le parole: «6.573.240 euro» sono sostituite dalle
seguenti: «euro 6.873.240»,  le  parole:  «9.861.360  euro»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:  «euro  11.486.360»  e  le
parole:  «2.340.000  euro»  sono  sostituite  dalle  seguenti   «euro
2.640.000»; 
    d) al comma 4, la parola:  «62.824.159,15»  e'  sostituita  dalla
seguente: «82.824.159,15». 
  5. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, target e
milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse  di
cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13  luglio  2015,  n.  107,
nonche' le risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma  1072,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, all'articolo  1,  comma  95,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, commi 14, 59, 63 e  64,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e agli articoli 32,  comma  7-bis,  e
48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  13  ottobre  2020,  n.  126,  gia'
utilizzate per i progetti in essere, sono vincolate,  dall'annualita'
2022 all'annualita' 2026, alla realizzazione degli stessi. 
  6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a  euro  1.256.896
per l'anno 2022, a euro 3.142.240 per ciascuno degli anni 2023,  2024
e 2025 e a euro 1.885.344  per  l'anno  2026,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione,  per  gli   anni   dal   2022   al   2026,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo
periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
  7.  Nelle  more  dell'adeguamento   dello   statuto   dell'Istituto
nazionale  di  documentazione,  innovazione   e   ricerca   educativa
(INDIRE), il presidente, se dirigente scolastico, dipendente pubblico
o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolto
a tempo pieno, e'  collocato  nella  posizione  di  fuori  ruolo,  di
aspettativa o di  comando,  secondo  i  rispettivi  ordinamenti.  Ove
l'incarico  non  sia  a  tempo  pieno,  e'  svolto  conformemente  ai
rispettivi ordinamenti di appartenenza,  senza  collocamento  in  una
delle predette posizioni e  il  presidente  conserva  il  trattamento
economico in godimento con oneri  a  carico  dell'amministrazione  di
appartenenza, incrementato dell'indennita' di  carica  stabilita  con
decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione  e  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, con oneri a carico del bilancio dell'INDIRE. Ove  l'incarico
sia svolto a  tempo  pieno,  al  presidente  compete  un  trattamento
economico con le modalita' previste per l'indennita' di carica di cui
al periodo precedente con oneri a carico del bilancio dell'INDIRE. 
  8. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:   «Le   istituzioni
scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a  quelli
previsti nel primo periodo sono  disponibili  per  le  operazioni  di
mobilita'  regionali  e  interregionali  e  per  il  conferimento  di
ulteriori  incarichi  sia  per  i  dirigenti  scolastici  sia  per  i
direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta  fermo  quanto
disposto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27  gennaio  2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2022,  n.
25. Non devono altresi' derivare situazioni di esubero  di  personale
con  riferimento  ai  posti  di  direttore  dei  servizi  generali  e
amministrativi». 
  9.  Al  fine  di  corrispondere  alle  esigenze  delle  istituzioni
scolastiche, all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.
126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «per la copertura»  sono  inserite
le seguenti: «del 50 per cento»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Il Ministero  dell'istruzione  e'  autorizzato  a  bandire,
contestualmente  al  concorso  di  cui  al  comma  1,  una  procedura
straordinaria riservata agli insegnanti di  religione  cattolica  che
siano  in  possesso  del  titolo  previsto  dai  punti  4.2.  e   4.3
dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e il Presidente  della  Conferenza  episcopale  italiana  per
l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa
esecutiva ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  20
agosto 2012, n. 175, e del  riconoscimento  di  idoneita'  rilasciato
dall'ordinario diocesano competente  per  territorio  e  che  abbiano
svolto almeno trentasei  mesi  di  servizio  nell'insegnamento  della
religione   cattolica   nelle   scuole   statali.   Alla    procedura
straordinaria di cui al presente comma e' assegnato il 50  per  cento
dei  posti  vacanti  e  disponibili  per   il   triennio   scolastico
2022/2023-2024/2025 e per gli  anni  scolastici  successivi  fino  al
totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme  restando
le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e  3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n.  449.  Il  contenuto  del  bando,  i
termini di presentazione delle istanze, le modalita'  di  svolgimento
della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa
e dei titoli ai  fini  della  predisposizione  delle  graduatorie  di
merito ripartite per ambiti diocesani, nonche' la composizione  della
commissione di valutazione sono stabiliti con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione,  il  quale  prevede,  altresi',  un  contributo  per
l'intera  copertura  degli  oneri  delle  procedure  a   carico   dei
partecipanti. I contributi di partecipazione, versati all'entrata del
bilancio dello Stato, sono tempestivamente riassegnati sui pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero  dell'istruzione  ai
fini  della  copertura  integrale  delle  spese  per   la   procedura
concorsuale»; 
    c) al comma 3,  dopo  la  parola:  «concorso»  sono  inserite  le
seguenti: «e della procedura straordinaria». 
  10. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8  aprile  2020,
n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2020,  n.
41, le parole: «al 31 agosto 2022» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«al 31 agosto 2023». 
   11. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), e
comma 15, lettera c),  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa  previste  a
legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di  cui
all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27  dicembre  1997,  n.
449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o  superato
il punteggio minimo previsto dal comma 15 del  medesimo  articolo  59
del decreto-legge n. 73 del 2021. )) 
 
          Riferimenti normativi: 
 
            - Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma 725,  della
          legge  30 dicembre  2018,  n. 145,  recante  «Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziari  2019   e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicato
          nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.: 
              «Omissis 
              725. Al  fine  di  promuovere  misure  e  progetti   di
          innovazione didattica e digitale nelle scuole,  negli  anni
          scolastici 2019/2020 e  2020/2021,  2021/2022  e  2022/2023
          sono individuate dal Ministero  dell'istruzione  le  equipe
          formative territoriali costituite da un numero  di  docenti
          pari a 20 da porre  in  posizione  di  comando  presso  gli
          uffici  scolastici  regionali  e  presso  l'amministrazione
          centrale, da destinare esclusivamente ad azioni di supporto
          al Piano nazionale per la  scuola  digitale,  e  un  numero
          massimo di ulteriori 200 docenti da porre in  semi  esonero
          dall'esercizio delle attivita' didattiche  per  il  50  per
          cento dell'orario di servizio, per garantire la  diffusione
          di azioni legate al Piano per la scuola  digitale,  nonche'
          per promuovere azioni di formazione del personale docente e
          di potenziamento  delle  competenze  degli  studenti  sulle
          metodologie didattiche innovative. 
              Omissis.». 
            - Si  riporta  il  testo  dell'articolo 7,  comma 6,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  «Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche»,  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.
          9 maggio 2001, n. 106, S.O.: 
              «Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - Omissis. 
              5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni  pubbliche
          di stipulare contratti di collaborazione che si  concretano
          in  prestazioni   di   lavoro   esclusivamente   personali,
          continuative  e  le  cui  modalita'  di  esecuzione   siano
          organizzate dal committente anche con riferimento ai  tempi
          e al luogo di  lavoro.  I  contratti  posti  in  essere  in
          violazione del presente  comma  sono  nulli  e  determinano
          responsabilita'  erariale.  I  dirigenti  che  operano   in
          violazione delle  disposizioni  del  presente  comma  sono,
          altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad  essi
          non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
          fermo che la disposizione di  cui  all'articolo2,  comma 1,
          deldecreto  legislativo  15 giugno  2015,  n. 81,  non   si
          applica alle pubbliche amministrazioni. 
              6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,  per
          specifiche  esigenze  cui  non  possono  far   fronte   con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire   esclusivamente   incarichi   individuali,   con
          contratti di lavoro autonomo, ad esperti di  particolare  e
          comprovata   specializzazione   anche   universitaria,   in
          presenza dei seguenti presupposti di legittimita': 
              a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere  alle
          competenze attribuite dall'ordinamento  all'amministrazione
          conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
          e deve risultare coerente con le esigenze di  funzionalita'
          dell'amministrazione conferente; 
              b)   l'amministrazione   deve   avere   preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
              c) la prestazione deve essere di  natura  temporanea  e
          altamente  qualificata;  non   e'   ammesso   il   rinnovo;
          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto
          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma
          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di
          affidamento dell'incarico; 
              d) devono essere  preventivamente  determinati  durata,
          oggetto e compenso della collaborazione. 
            -   Si   prescinde   dal   requisito   della   comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  per  attivita'  che  debbano
          essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
          con  soggetti  che  operino  nel  campo  dell'arte,   dello
          spettacolo,  dei  mestieri  artigianali  o   dell'attivita'
          informatica nonche' a supporto dell'attivita'  didattica  e
          di ricerca, per i  servizi  di  orientamento,  compreso  il
          collocamento, e di certificazione dei contratti  di  lavoro
          di cui aldecreto  legislativo  10 settembre  2003,  n. 276,
          purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
          pubblica, ferma restando  la  necessita'  di  accertare  la
          maturata esperienza nel settore. 
            - Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo
          svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti
          incaricati ai sensi  del  medesimo  comma  come  lavoratori
          subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa  per
          il dirigente che  ha  stipulato  i  contratti.  Il  secondo
          periodo   dell'articolo 1,   comma 9,   del   decreto-legge
          12 luglio  2004,   n. 168convertito,   con   modificazioni,
          dallalegge  30 luglio  2004,  n. 191,  e'   soppresso.   Si
          applicano  le   disposizioni   previste   dall'articolo 36,
          comma 3, del presente decreto  e,  in  caso  di  violazione
          delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando
          il divieto di costituzione di rapporti di  lavoro  a  tempo
          indeterminato,  si  applica  quanto  previsto  dal   citato
          articolo 36, comma 5-quater. 
              Omissis.». 
            - Si riporta il testo  dell'articolo 1,  comma 62,  della
          legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del  sistema
          nazionale di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il
          riordino  delle  disposizioni  vigenti»,  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162: 
              «Omissis 
              56. Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze
          digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale
          uno strumento didattico di costruzione delle competenze  in
          generale, il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca adotta  il  Piano  nazionale  per  la  scuola
          digitale, in  sinergia  con  la  programmazione  europea  e
          regionale e con il Progetto  strategico  nazionale  per  la
          banda ultralarga. 
              57. A  decorrere  dall'anno  scolastico  successivo   a
          quello in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  le  istituzioni  scolastiche  promuovono,
          all'interno dei piani triennali dell'offerta formativa e in
          collaborazione   con    il    Ministero    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, azioni  coerenti  con  le
          finalita', i principi e gli strumenti  previsti  nel  Piano
          nazionale per la scuola digitale di cui al comma 56. 
              58. Il Piano nazionale per la scuola digitale  persegue
          i seguenti obiettivi: 
              a) realizzazione di attivita' volte allo sviluppo delle
          competenze digitali degli  studenti,  anche  attraverso  la
          collaborazione con universita', associazioni, organismi del
          terzo settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di cui
          al comma 7, lettera h); 
              b)   potenziamento   degli   strumenti   didattici    e
          laboratoriali necessari a  migliorare  la  formazione  e  i
          processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 
              c) adozione di strumenti  organizzativi  e  tecnologici
          per  favorire  la   governance,   la   trasparenza   e   la
          condivisione di dati, nonche' lo  scambio  di  informazioni
          tra  dirigenti,  docenti  e  studenti  e  tra   istituzioni
          scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca; 
              d) formazione dei docenti per l'innovazione didattica e
          sviluppo  della  cultura   digitale   per   l'insegnamento,
          l'apprendimento   e   la   formazione   delle    competenze
          lavorative, cognitive e sociali degli studenti; 
              e) formazione dei  direttori  dei  servizi  generali  e
          amministrativi, degli  assistenti  amministrativi  e  degli
          assistenti    tecnici    per     l'innovazione     digitale
          nell'amministrazione; 
              f) potenziamento delle infrastrutture di rete,  sentita
          la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo8deldecreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n. 281,   e    successive
          modificazioni,    con    particolare    riferimento    alla
          connettivita' nelle scuole; 
              g)  valorizzazione  delle  migliori  esperienze   delle
          istituzioni scolastiche anche attraverso la  promozione  di
          una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione; 
              h)  definizione  dei  criteri  e  delle  finalita'  per
          l'adozione di testi didattici in formato digitale e per  la
          produzione e la diffusione di  opere  e  materiali  per  la
          didattica,  anche  prodotti  autonomamente  dagli  istituti
          scolastici. 
              59. Le  istituzioni  scolastiche  possono  individuare,
          nell'ambito  dell'organico  dell'autonomia,   docenti   cui
          affidare  il  coordinamento  delle  attivita'  di  cui   al
          comma 57. Ai docenti puo' essere affiancato  un  insegnante
          tecnico-pratico. Dall'attuazione delle disposizioni di  cui
          al presente comma non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              60. Per   favorire   lo   sviluppo   della    didattica
          laboratoriale, le istituzioni scolastiche, anche attraverso
          i poli tecnico-professionali, possono dotarsi di laboratori
          territoriali    per    l'occupabilita'    attraverso     la
          partecipazione,   anche    in    qualita'    di    soggetti
          cofinanziatori,  di  enti  pubblici  e  locali,  camere  di
          commercio,   industria,    artigianato    e    agricoltura,
          universita', associazioni, fondazioni, enti  di  formazione
          professionale,  istituti  tecnici   superiori   e   imprese
          private, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
              a) orientamento della didattica e della  formazione  ai
          settori  strategici  del  made  in  Italy,  in  base   alla
          vocazione  produttiva,  culturale  e  sociale  di   ciascun
          territorio; 
              b) fruibilita' di servizi propedeutici al  collocamento
          al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati; 
              c) apertura della scuola al territorio  e  possibilita'
          di utilizzo degli  spazi  anche  al  di  fuori  dell'orario
          scolastico. 
              61. I soggetti esterni che  usufruiscono  dell'edificio
          scolastico per effettuare attivita' didattiche e  culturali
          sono responsabili della sicurezza e  del  mantenimento  del
          decoro degli spazi. 
              62. Al fine di consentire alle istituzioni  scolastiche
          di attuare le attivita' previste nei  commi  da  56  a  61,
          nell'anno finanziario 2015 e' utilizzata quota parte,  pari
          a  euro  90   milioni,   delle   risorse   gia'   destinate
          nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche
          ed educative statali sul Fondo per il  funzionamento  delle
          istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1,  comma 601,
          della  legge  27 dicembre  2006,   n. 296,   e   successive
          modificazioni. A decorrere dall'anno 2016,  e'  autorizzata
          la  spesa  di  euro  30  milioni  annui.  Le  risorse  sono
          ripartite tra le  istituzioni  scolastiche  sulla  base  di
          procedure selettive. 
              Omissis.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 344  e  345,
          della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2022-2024»,  come
          modificato dalla presente legge: 
              Omissis. 
              344. Al  fine  di  favorire  l'efficace  fruizione  del
          diritto  all'istruzione  anche  da   parte   dei   soggetti
          svantaggiati collocati in classi con numerosita' prossima o
          superiore  ai  limiti  previsti  a  normativa  vigente,  il
          Ministero dell'istruzione e' autorizzato, nei limiti di cui
          alla lettera d) del comma 345, a istituire classi in deroga
          alle dimensioni previste dal regolamento di  cui  aldecreto
          del Presidente della Repubblica  20 marzo  2009,  n. 81. La
          predetta deroga opera nelle scuole caratterizzate da valori
          degli indici di status sociale, economico e  culturale,  di
          spopolamento e di dispersione scolastica individuati con il
          decreto di cui al comma 345  e  nel  limite  delle  risorse
          strumentali e finanziarie e  della  dotazione  organica  di
          personale scolastico disponibili a legislazione vigente. 
              345. Con   uno   o   piu'    decreti    del    Ministro
          dell'istruzione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, da adottare  entro  il  mese  di  febbraio
          precedente all'anno scolastico di riferimento e, in sede di
          prima attuazione, entro il 15 luglio 2022: 
              a) sono individuati gli indicatori di  status  sociale,
          economico e culturale, di  spopolamento  e  di  dispersione
          scolastica  da  utilizzare  per   individuare   le   scuole
          beneficiarie della deroga di cui al comma 344; 
              b) sono definite le soglie degli indicatori di cui alla
          lettera a) al di sotto o al di sopra delle quali  opera  la
          deroga di cui  al  comma 344  per  il  grado  della  scuola
          primaria e per il primo e il  secondo  grado  della  scuola
          secondaria; 
              c) sono definiti  i  parametri  da  utilizzare  per  la
          costituzione delle classi, escluse  le  pluriclassi,  nelle
          scuole caratterizzate da valori degli indicatori  inferiori
          o superiori alle menzionate  soglie,  in  luogo  di  quelli
          definiti dal regolamento di cui  aldecreto  del  Presidente
          della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81; 
              d)  e'  individuata,  nell'ambito  del  fabbisogno   di
          personale come rimodulato ai sensi del comma 335, la  quota
          massima dell'organico del personale  docente  da  destinare
          alle  classi  costituite  in  deroga  ed   e'   individuato
          conseguentemente il numero delle predette classi. 
              Omissis.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 55, comma 1,  lettera
          b) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,  recante
          «Governance del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  e
          prime   misure    di    rafforzamento    delle    strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure» come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 55  (Misure  di  semplificazione  in  materia  di
          istruzione). - 1. Al fine di accelerare l'esecuzione  degli
          interventi in materia di istruzione ricompresi nel  PNRR  e
          garantirne l'organicita', sono adottate le seguenti  misure
          di semplificazione: 
              Omissis. 
              b) per le misure  relative  alla  transizione  digitale
          delle scuole, agli investimenti ricompresi nell'ambito  del
          PNRR   e   alle   azioni   ricomprese   nell'ambito   delle
          programmazioni operative nazionali e complementari a valere
          sui fondi strutturali europei per l'istruzione: 
              1) al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni
          poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento  europeo
          e  del  Consiglio,  del  12 febbraio  2021,   nonche'   dal
          regolamento (UE) 2020/2221, del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 23 dicembre 2020, le istituzioni scolastiche,
          qualora non possano  far  ricorso  agli  strumenti  di  cui
          all'articolo 1, commi 449 e 450,  della  legge  27 dicembre
          2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata
          normativa nel  rispetto  delle  disposizioni  del  presente
          titolo; 
              2)   i   dirigenti    scolastici,    con    riferimento
          all'attuazione degli interventi ricompresi nel  complessivo
          PNRR, procedono agli affidamenti nel rispetto delle  soglie
          di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,  n. 120,
          come modificato dal presente decreto,  anche  in  deroga  a
          quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a),  del
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca 28 agosto 2018, n. 129; 
              3)  fermo  restando  lo  svolgimento  dei  compiti   di
          controllo di  regolarita'  amministrativa  e  contabile  da
          parte dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche,
          come disciplinati dal decreto del Ministro dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca n. 129 del 2018,  ai  fini
          del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse assegnate alle
          istituzioni scolastiche, i revisori  dei  conti  utilizzano
          apposita piattaforma  digitale  messa  a  disposizione  dal
          Ministero dell'istruzione, alla quale e' possibile accedere
          anche tramite il sistema pubblico  di  identita'  digitale,
          secondo indicazioni del Ministero dell'istruzione,  sentito
          il Ministero dell'economia e delle finanze; 
              4) le istituzioni scolastiche beneficiarie  di  risorse
          destinate al cablaggio  e  alla  sistemazione  degli  spazi
          delle scuole possono procedere direttamente  all'attuazione
          dei suddetti interventi di carattere non strutturale previa
          comunicazione agli enti locali proprietari degli edifici.». 
                
            - Si riporta il testo dell'articolo 24 del  decreto-legge
          6 novembre  2021,  n. 152,  convertito  con  modificazioni,
          dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni
          urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa  e
          resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle  infiltrazioni
          mafiose» come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 24 (Progettazione di scuole innovative). -  1. Al
          fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa  e
          resilienza relative alla costruzione di  scuole  innovative
          dal punto di vista architettonico e strutturale,  altamente
          sostenibili e con il  massimo  dell'efficienza  energetica,
          inclusive e in grado di garantire una didattica  basata  su
          metodologie  innovative  e  una  piena  fruibilita'   degli
          ambienti didattici, anche attraverso un potenziamento delle
          infrastrutture per lo sport, e' prevista l'indizione di  un
          concorso di progettazione di cui al  Titolo  VI,  Capo  IV,
          deldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale concorso
          e'  indetto  dal  Ministero  dell'istruzione  per  le  aree
          geografiche e gli enti locali individuati a  seguito  della
          procedura selettiva per  l'attuazione  delle  misure  della
          Missione 2 - Componente 3 - Investimento  1.1. In  fase  di
          attuazione l'intervento deve  rispettare  il  principio  di
          «non arrecare danno significativo all'ambiente» (DNSH), con
          riferimento  al  sistema  di  tassonomia  delle   attivita'
          ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento  UE
          n. 2020/852 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del
          18 giugno 2020. 
              2. Il concorso di progettazione e'  articolato  in  due
          gradi. Il primo grado e' finalizzato alla presentazione  di
          proposte di idee progettuali legate agli obiettivi  di  cui
          al comma 1. Il secondo  grado,  cui  accedono  le  migliori
          proposte di idee progettuali, e' volto alla predisposizione
          di  progetti  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica  per
          ciascuno  degli  interventi  individuati  a  seguito  della
          procedura selettiva di cui al  comma 1. L'intera  procedura
          del  concorso  di  progettazione  deve  concludersi   entro
          centosessanta  giorni  dalla  pubblicazione  del  bando  di
          concorso, oltre il quale gli enti locali possono  procedere
          autonomamente allo sviluppo della progettazione. Al termine
          del   concorso   di   progettazione,   tali   progetti   di
          fattibilita' tecnica ed economica divengono  di  proprieta'
          degli enti locali che attuano gli interventi cosi' come  in
          caso di assenza di proposte progettuali  pervenute  per  il
          concorso  o  della  loro  inidoneita'.  Ai  vincitori   del
          concorso  di  progettazione,  laddove   in   possesso   dei
          requisiti  economico-finanziari   e   tecnico-organizzativi
          previsti dal bando di concorso per ogni singolo intervento,
          e' corrisposto un premio e  sono  affidate,  da  parte  dei
          suddetti  enti  locali,  la  realizzazione  dei  successivi
          livelli di progettazione nonche' la  direzione  dei  lavori
          con procedura negoziata senza pubblicazione  del  bando  di
          gara. Al fine di rispettare  i  tempi  previsti  dal  Piano
          nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del concorso
          di progettazione sono nominate Commissioni giudicatrici per
          aree geografiche per il cui funzionamento  e'  previsto  un
          compenso    definito    con    decreto    del     Ministero
          dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle
          finanze, da adottarsi entro  dieci  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, nel limite  massimo
          complessivo di euro 2.640.000,00. 
              2-bis. Resta fermo che il concorso di progettazione e i
          successivi  livelli  di  progettazione  sono  affidati  nei
          limiti delle risorse disponibili nei  quadri  economici  di
          progetto indicati dagli enti locali in sede di  candidatura
          delle aree. 
              2-ter. Al  fine  di  garantire  il  raggiungimento  dei
          target del PNRR e' possibile  autorizzare  un  numero  piu'
          ampio di aree e  progetti,  relativi  all'investimento  1.1
          della Missione 2 - Componente 3 del PNRR, anche utilizzando
          risorse nazionali disponibili a  legislazione  vigente  nel
          bilancio del Ministero dell'istruzione. 
              3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2,  pari  a  euro
          6.873.240 per l'anno 2022  e  euro  11.486.360  per  l'anno
          2023, si provvede, quanto a 4.233.240 euro per l'anno 2022,
          mediante corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello
          stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
          programma «Fondi di  riserva  e  speciali»  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2021,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al  Ministero  dell'istruzione  e  quanto  a  euro
          2.640.000,00 per l'anno 2022 e euro 11.486.360  per  l'anno
          2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
          di  spesa  di  cui  all'articolo 4,  comma 1,  della  legge
          18 dicembre 1997, n. 440. 
              4. Le   risorse   di   cui   al   Programma   operativo
          complementare «Per la scuola.  Competenze  e  ambienti  per
          l'apprendimento» 2014-2020  del  Ministero  dell'istruzione
          sono trasferite, per l'importo di  euro  82.824.159,15,  al
          Programma operativo complementare «Governance  e  Capacita'
          istituzionale»  2014-2020  dell'Agenzia  per  la   coesione
          territoriale,  sulla  base  di  intesa  tra   il   Ministro
          dell'istruzione e il Ministro per  il  Sud  e  la  coesione
          territoriale,  per  l'attuazione  di  misure  di   supporto
          tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e,  per
          gli interventi di edilizia scolastica,  agli  enti  locali,
          nell'ambito del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza,
          individuati dal Ministero dell'istruzione  in  accordo  con
          l'Agenzia per la coesione territoriale. 
              Omissis.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma 140,  della
          legge  11 dicembre  2016,  n. 232,  recante  «Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», pubblicata
          nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2016, n. 297. S.O.: 
              «Omissis 
              140. Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  un  apposito
          fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900  milioni  di
          euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro  per  l'anno
          2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e  di  3.000
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020  al  2032,
          per assicurare il finanziamento  degli  investimenti  e  lo
          sviluppo infrastrutturale  del  Paese,  anche  al  fine  di
          pervenire  alla  soluzione  delle  questioni   oggetto   di
          procedure di infrazione da parte dell'Unione  europea,  nei
          settori di spesa relativi a: 
              a)  trasporti,   viabilita',   mobilita'   sostenibile,
          sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilita' delle
          stazioni ferroviarie;  b)  infrastrutture,  anche  relative
          alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e
          depurazione; c) ricerca;  d)  difesa  del  suolo,  dissesto
          idrogeologico,  risanamento  ambientale  e  bonifiche;   e)
          edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attivita'
          industriali   ad   alta   tecnologia   e   sostegno    alle
          esportazioni;  g)  informatizzazione   dell'amministrazione
          giudiziaria;  h)  prevenzione  del  rischio   sismico;   i)
          investimenti  per  la  riqualificazione  urbana  e  per  la
          sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e  dei
          comuni  capoluogo  di  provincia;  l)  eliminazione   delle
          barriere architettoniche. L'utilizzo del fondo  di  cui  al
          primo periodo e'  disposto  con  uno  o  piu'  decreti  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i
          Ministri interessati, in relazione ai programmi  presentati
          dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi  dei
          decreti  sono  trasmessi  alle   Commissioni   parlamentari
          competenti per  materia,  le  quali  esprimono  il  proprio
          parere entro trenta giorni  dalla  data  dell'assegnazione;
          decorso tale termine, i  decreti  possono  essere  adottati
          anche in mancanza  del  predetto  parere.  Con  i  medesimi
          decreti sono individuati gli interventi da finanziare  e  i
          relativi importi, indicando, ove necessario,  le  modalita'
          di utilizzo  dei  contributi,  sulla  base  di  criteri  di
          economicita'  e  di   contenimento   della   spesa,   anche
          attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento
          a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per
          gli investimenti, con la Banca di  sviluppo  del  Consiglio
          d'Europa, con la Cassa depositi e  prestiti  Spa  e  con  i
          soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita'  bancaria
          ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria  e
          creditizia, di cui aldecreto legislativo 1° settembre 1993,
          n. 385, compatibilmente con gli  obiettivi  programmati  di
          finanza pubblica. Fermo restando che i decreti  di  cui  al
          periodo  precedente,  nella  parte   in   cui   individuano
          interventi rientranti nelle materie di competenza regionale
          o delle province autonome,  e  limitatamente  agli  stessi,
          sono adottati  previa  intesa  con  gli  enti  territoriali
          interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
          Trento e di Bolzano, per gli  interventi  rientranti  nelle
          suddette  materie  individuati  con  i   decreti   adottati
          anteriormente alla data del 18 aprile  2018  l'intesa  puo'
          essere raggiunta anche successivamente  all'adozione  degli
          stessi decreti. Restano in ogni caso fermi  i  procedimenti
          di spesa in corso alla data  di  entrata  in  vigore  della
          legge di  conversione  del  presente  decreto  nei  termini
          indicati dalla sentenza della  Corte  costituzionale  n. 74
          del 13 aprile 2018. 
              Omissis.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1072,  della
          legge  27 dicembre  2017,  n. 205,  recante  «Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata
          nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.: 
              «Omissis. 
              1072. Il fondo  da  ripartire  di  cui  all'articolo 1,
          comma 140,  della  legge  11 dicembre  2016,   n. 232,   e'
          rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno  2018,  per
          1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di
          euro per ciascuno degli anni dal 2020 al  2023,  per  2.480
          milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro
          per ciascuno degli  anni  dal  2025  al  2033. Le  predette
          risorse sono ripartite nei settori di spesa relativi a:  a)
          trasporti  e  viabilita';  b)   mobilita'   sostenibile   e
          sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative  alla
          rete idrica e alle  opere  di  collettamento,  fognatura  e
          depurazione; d) ricerca;  e)  difesa  del  suolo,  dissesto
          idrogeologico,  risanamento  ambientale  e  bonifiche;   f)
          edilizia pubblica, compresa quella scolastica e  sanitaria;
          g) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle
          esportazioni;  h)  digitalizzazione  delle  amministrazioni
          statali;   i)   prevenzione   del   rischio   sismico;   l)
          investimenti in riqualificazione urbana e  sicurezza  delle
          periferie; m)  potenziamento  infrastrutture  e  mezzi  per
          l'ordine  pubblico,  la  sicurezza  e   il   soccorso;   n)
          eliminazione delle barriere architettoniche. Restano  fermi
          i  criteri  di  utilizzo  del  fondo  di  cui   al   citato
          comma 140. I  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo  sono
          adottati entro il 31 ottobre 2018. 
              Omissis.». 
            - Si riporta il testo  dell'articolo 1,  comma 95,  della
          legge  30 dicembre  2018,  n. 145,  recante  «Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata
          nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. 
              «Omissis. 
              95. Nello   stato   di   previsione    del    Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire con una dotazione di  740  milioni  di  euro  per
          l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno  2020,  di
          1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300  milioni
          di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033. 
              Omissis.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 14, 59, 63 e
          64 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante  «Bilancio
          di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata
          nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.: 
              «Omissis 
              14. Nello   stato   di   previsione    del    Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire con una dotazione di  435  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934
          milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni  di  euro
          per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno  2024,
          di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513  milioni
          di euro per l'anno 2026,  di  1.672  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. 
              Omissis 
              59. Per il finanziamento degli interventi  relativi  ad
          opere pubbliche di messa  in  sicurezza,  ristrutturazione,
          riqualificazione o costruzione di edifici di proprieta' dei
          comuni destinati ad asili nido e scuole  dell'infanzia,  e'
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'interno il fondo «Asili nido e scuole  dell'infanzia»,
          con una dotazione pari a 100 milioni di euro  per  ciascuno
          degli anni dal 2021 al 2023 e a 200  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. 
              Omissis 
              63. Per   il   finanziamento   degli   interventi    di
          manutenzione  straordinaria  e  incremento  dell'efficienza
          energetica delle scuole di province e citta' metropolitane,
          nonche'  degli   enti   di   decentramento   regionale   e'
          autorizzata,  nello  stato  di  previsione  del   Ministero
          dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per  l'anno
          2020, 215 milioni di euro per l'anno 2021, 625  milioni  di
          euro per l'anno 2022, 525  milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro  per  ciascuno
          degli anni dal 2025 al 2029. 
              64. Ai fini dell'attuazione del comma 63,  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
          dell'istruzione,  previa  intesa  in  sede  di   Conferenza
          Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  entro  la  data   del
          30 giugno 2022, per il periodo 2020-2029, ed entro la  data
          del  30 giugno  2029,  per  il  periodo   2030-2036,   sono
          individuati i criteri di riparto e le modalita' di utilizzo
          delle risorse, ivi incluse le  modalita'  di  utilizzo  dei
          ribassi  d'asta,  di  monitoraggio,  anche  in  termini  di
          effettivo  utilizzo  delle  risorse  assegnate  e  comunque
          tramite il sistema di cui aldecreto legislativo 29 dicembre
          2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonche'  le
          modalita' di recupero  ed  eventuale  riassegnazione  delle
          somme   non   utilizzate.   Con   decreto   del   Ministero
          dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia
          e  delle  finanze,  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
          pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio  dei
          ministri di cui al primo periodo, sono individuati gli enti
          beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento  e  il
          relativo importo. 
              Omissis.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 32, comma 7-bis,  del
          decreto-legge  14 agosto  2020,  n. 104,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante
          ««Misure  urgenti   per   il   sostegno   e   il   rilancio
          dell'economia», pubblicato nella Gazz. Uff. 14 agosto 2020,
          n. 203, S.O.: 
              Art. 32 (Misure per l'edilizia scolastica, per i  patti
          di comunita' e per l'adeguamento  dell'attivita'  didattica
          per l'anno scolastico 2020-2021). - Omissis. 
              7-bis. Al fine di  garantire  il  regolare  svolgimento
          delle attivita' didattiche e il diritto allo  studio  degli
          studenti delle aree interessate dagli  eventi  sismici  del
          2016 e del 2017, il Fondo unico per  l'edilizia  scolastica
          di cui all'articolo 11, comma 4-sexies,  del  decreto-legge
          18 ottobre 2012,  n. 179,  convertito,  con  modificazioni,
          dallalegge 17 dicembre 2012, n. 221, e' incrementato di  10
          milioni di euro per ciascuno degli  anni  2020  e  2021  da
          destinare  all'attuazione  di  interventi   di   messa   in
          sicurezza, di adeguamento sismico  e  di  ricostruzione  di
          edifici scolastici ricadenti nelle  zone  sismiche  1  e  2
          delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  interessate
          dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Con  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, da emanare  entro  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, e' disposto il riparto delle  risorse
          di cui al periodo  precedente  al  fine  di  consentire  lo
          scorrimento della graduatoria approvata ai sensi deldecreto
          del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca n. 427 del 21 maggio 2019e dell'avviso pubblico del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          prot. n. 24404 dell'11 luglio 2019. 
              Omissis.». 
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo 48,  comma 1,  del
          decreto-legge  14 agosto  2020,  n. 104,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante
          «Misure   urgenti   per   il   sostegno   e   il   rilancio
          dell'economia», pubblicato nella Gazz. Uff. 14 agosto 2020,
          n. 203, S.O.: 
              «Art. 48 (Incremento risorse per le scuole di  province
          e citta' metropolitane). -  1. All'articolo 1  della  legge
          27 dicembre 2019,  n. 160,  il  comma 63e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «63. Per   il   finanziamento   degli   interventi   di
          manutenzione  straordinaria  e  incremento  dell'efficienza
          energetica delle scuole di province e citta' metropolitane,
          nonche'  degli   enti   di   decentramento   regionale   e'
          autorizzata,  nello  stato  di  previsione  del   Ministero
          dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per  l'anno
          2020, 215 milioni di euro per l'anno 2021, 625  milioni  di
          euro per l'anno 2022, 525  milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro  per  ciascuno
          degli anni dal 2025 al 2029. 
              Omissis.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma 978,  della
          legge  30 dicembre  2020,  n. 178,  recante  «Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata
          nella Gazz.  Uff.  30 dicembre  2020,  n. 322,  S.O.,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Omissis. 
              978. Per gli anni  scolastici  2021/2022,  2022/2023  e
          2023/2024, alle istituzioni scolastiche autonome costituite
          con un numero di alunni inferiore  a  500  unita',  ridotto
          fino a 300 unita' per le istituzioni situate nelle  piccole
          isole,  nei  comuni  montani  o  nelle   aree   geografiche
          caratterizzate da specificita'  linguistiche,  non  possono
          essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a  tempo
          indeterminato nei limiti della spesa autorizzata  ai  sensi
          del comma 979. Le  predette  istituzioni  scolastiche  sono
          conferite in reggenza a dirigenti  scolastici  titolari  di
          incarico presso  altre  istituzioni  scolastiche  autonome.
          Alle istituzioni  scolastiche  autonome  di  cui  al  primo
          periodo non puo' essere assegnato in via esclusiva un posto
          di direttore dei servizi  generali  e  amministrativi;  con
          decreto del direttore generale o del dirigente non generale
          titolare dell'ufficio scolastico regionale  competente,  il
          posto  e'  assegnato  in  comune  con   altre   istituzioni
          scolastiche. Le istituzioni scolastiche che hanno parametri
          numerici uguali o superiori a  quelli  previsti  nel  primo
          periodo sono disponibili per  le  operazioni  di  mobilita'
          regionali  e  interregionali  e  per  il  conferimento   di
          ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia  per
          i direttori dei servizi generali  e  amministrativi.  Resta
          fermo                    quanto                    disposto
          dall'articolo 19-quaterdeldecreto-legge  27 gennaio   2022,
          n. 4, convertito, con  modificazioni,  dallalegge  28 marzo
          2022, n. 25. Non devono  altresi'  derivare  situazioni  di
          esubero di personale con riferimento ai posti di  direttore
          dei servizi generali e amministrativi.». 
            -   Si   riporta   il   testo   dell'articolo 1-bis   del
          decreto-legge  29 ottobre  2019,  n. 126  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  20 dicembre   2019,   n. 159,
          recante «Misure di straordinaria necessita' ed  urgenza  in
          materia di reclutamento del personale  scolastico  e  degli
          enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»,  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 30 ottobre 2019, n. 255,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 1-bis  (Disposizioni  urgenti   in   materia   di
          reclutamento del personale docente di religione cattolica).
          - 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della
          ricerca e' autorizzato a bandire, entro l'anno 2022, previa
          intesa  con  il  Presidente  della  Conferenza   episcopale
          italiana, un concorso per la copertura del  50%  dei  posti
          per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede
          siano vacanti  e  disponibili  negli  anni  scolastici  dal
          2021/2022  al  2023/2024,  ferme  restando   le   procedure
          autorizzatorie di cui all'articolo 39,  commi  3  e  3-bis,
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
              2. Il  Ministero  dell'istruzione  e'   autorizzato   a
          bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una
          procedura  straordinaria  riservata  agli   insegnanti   di
          religione  cattolica  che  siano  in  possesso  del  titolo
          previsto  dai  punti   4.2. e   4.3   del   DPR   175/2012,
          dell'idoneita'    rilasciata    dall'ordinario    diocesano
          competente per territorio e che abbiano  svolto  almeno  36
          mesi  di   servizio   nell'insegnamento   della   religione
          cattolica nelle scuole  statali.  Alla  presente  procedura
          straordinaria e' assegnato  il  50%  dei  posti  vacanti  e
          disponibili per il triennio 2022/2023-2024/2025 e  per  gli
          anni successivi  sino  a  totale  esaurimento  di  ciascuna
          graduatoria  di  merito,  ferme   restando   le   procedure
          autorizzatorie di cui all'articolo 39,  commi  3  e  3-bis,
          della legge  27 dicembre  1997,  n. 449. Il  contenuto  del
          bando,  i  termini  di  presentazione  delle  istanze,   le
          modalita'    di    svolgimento    della     prova     orale
          didattico-metodologica, di valutazione della stessa  e  dei
          titoli ai fini della predisposizione delle  graduatorie  di
          merito  ripartite  per   ambiti   diocesani,   nonche'   la
          composizione  della   commissione   di   valutazione   sono
          stabiliti con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  il
          quale  prevede,  altresi',  un  contributo   per   l'intera
          copertura  degli  oneri  delle  procedure  a   carico   dei
          partecipanti.  I  contributi  di  partecipazione,   versati
          all'entrata del bilancio dello Stato, sono  tempestivamente
          riassegnati  sui  pertinenti  capitoli   dello   stato   di
          previsione del  Ministero  dell'istruzione  ai  fini  della
          copertura   integrale   delle   spese    della    procedura
          concorsuale. 
              3. Nelle more dell'espletamento del  concorso  e  della
          procedura  straordinaria  di  cui  al  presente   articolo,
          continuano a  essere  effettuate  le  immissioni  in  ruolo
          mediante scorrimento delle graduatorie generali  di  merito
          di cui all'articolo 9, comma 1,  del  decreto  dirigenziale
          del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca  2 febbraio  2004,  di  cui  all'avviso  pubblicato
          nellaGazzetta  Ufficiale-  4aSerie  speciale  «Concorsi  ed
          esami» - n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo  all'indizione
          di un concorso riservato,  per  esami  e  titoli,  a  posti
          d'insegnante di religione  cattolica  compresi  nell'ambito
          territoriale   di    ciascuna    diocesi    nella    scuola
          dell'infanzia, nella scuola  primaria  e  nelle  scuole  di
          istruzione secondaria di primo e secondo grado. 
              4. Le    amministrazioni     interessate     provvedono
          all'attuazione  del  presente  articolo  nell'ambito  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 3,  comma 2-bis,  del
          decreto-legge  8 aprile  2020,   n. 22,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 giugno  2020,  n. 41,  recante
          «Misure urgenti sulla  regolare  conclusione  e  l'ordinato
          avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli  esami
          di stato, nonche' in materia di procedure concorsuali e  di
          abilitazione  e   per   la   continuita'   della   gestione
          accademica», pubblicato nella  Gazz.  Uff.  8 aprile  2020,
          n. 93, come modificato dalla presente legge. 
              «Art. 3 (Misure urgenti per la tempestiva adozione  dei
          provvedimenti del Ministero dell'istruzione). - Omissis. 
              2-bis. Allo scopo di  garantire  la  continuita'  delle
          funzioni  del  CSPI  e  la  regolarita'  dei  provvedimenti
          ministeriali sottoposti al parere obbligatorio del suddetto
          organo consultivo,  la  componente  elettiva  del  CSPI  e'
          prorogata, per ragioni di emergenza sanitaria, al 31 agosto
          2023,  in  deroga  alle  disposizioni  di   cui   aldecreto
          legislativo 30 giugno 1999, n. 233. Ai  fini  del  presente
          comma e per  consentire  lo  svolgimento  delle  operazioni
          elettorali  in  sicurezza,  con  ordinanza   del   Ministro
          dell'istruzione sono stabiliti nuovi  termini  e  modalita'
          per le elezioni. I componenti eletti ai sensi  del  periodo
          precedente decadono unitamente ai componenti  non  elettivi
          in carica all'atto della loro nomina  secondo  modalita'  e
          termini    previsti     nell'ordinanza     del     Ministro
          dell'istruzione. 
              Omissis.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 59, comma 10, lettera
          d), del decreto-legge 25 maggio  2021,  n. 73,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  23 luglio  2021,  n. 106,
          recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19,
          per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
          territoriali», pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio  2021,
          n. 123: 
              «Art. 59 (Misure straordinarie per la tempestiva nomina
          dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione
          delle  procedure  concorsuali  del  personale  docente).  -
          Omissis. 
              10. Al fine di assicurare che i concorsi  ordinari  per
          il personale docente per la scuola dell'infanzia,  primaria
          e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi
          con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi
          3 e 3-bis della Legge 27 dicembre 1997, n. 449,  in  deroga
          alla disciplina deldecreto del Presidente della  Repubblica
          9 maggio 1994, n. 487, e dellalegge 19 giugno 2019,  n. 56,
          nonche'  in  deroga  alla  disciplina  di   cui   aldecreto
          legislativo 16 aprile  1994,  n. 297,  allalegge  13 luglio
          2015, n. 107, aldecreto legislativo 13 aprile 2017,  n. 59e
          ai relativi decreti  attuativi,  garantendone  comunque  il
          carattere  comparativo,  le  prove  di  detti  concorsi  si
          svolgono secondo le seguenti modalita' semplificate: 
              Omissis. 
              d)  formazione  della  graduatoria  sulla  base   delle
          valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite  dei
          posti messi a concorso; 
              Omissis.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 59,  comma 15,  lett.
          c), del decreto-legge 25 maggio  2021,  n. 73,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  23 luglio  2021,  n. 106,
          recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19,
          per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
          territoriali», pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio  2021,
          n. 123: 
              «Art. 59 (Misure straordinarie per la tempestiva nomina
          dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione
          delle  procedure  concorsuali  del  personale  docente).  -
          Omissis. 
              15. Per le classi di concorso e tipologie di  posto  di
          cui al comma 14 la procedura concorsuale si svolge  secondo
          le seguenti modalita': 
              a) unica prova scritta  con  piu'  quesiti  a  risposta
          multipla,  volta  all'accertamento   delle   conoscenze   e
          competenze del candidato sulle discipline della  classe  di
          concorso o tipologia  di  posto  per  la  quale  partecipa,
          nonche' sull'informatica e sulla lingua inglese. La  prova,
          computer-based, si  svolge  nelle  sedi  individuate  dagli
          Uffici    Scolastici    Regionali    e    consiste    nella
          somministrazione di 50 quesiti, 40 dei quali  vertenti  sui
          programmi previsti dall'allegato A al decreto del  Ministro
          dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201per la singola classe
          di concorso, 5 sull'informatica e 5 sulla  lingua  inglese.
          Per la classe di concorso A027-Matematica  e  Fisica  i  40
          quesiti  vertenti  sui  programmi  sono  suddivisi  tra  20
          quesiti di matematica e 20 quesiti di fisica. Per la classe
          di concorso A028  -  Matematica  e  scienze  i  40  quesiti
          vertenti sui programmi sono suddivisi  tra  20  quesiti  di
          matematica e 20 quesiti nell'ambito delle scienze chimiche,
          fisiche, biologiche e naturali. Ciascun quesito consiste in
          una domanda seguita da quattro risposte, delle  quali  solo
          una e' esatta; l'ordine dei 50 quesiti e' somministrato  in
          modalita' casuale per ciascun candidato. La  prova  ha  una
          durata massima di 100 minuti, fermi restando gli  eventuali
          tempi  aggiuntivi  di  cui  all'articolo 20   della   legge
          5 febbraio 1992,  n. 104. Non  si  da'  luogo  alla  previa
          pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione si riserva  la
          possibilita', in ragione del  numero  di  partecipanti,  di
          prevedere, ove  necessario,  la  non  contestualita'  delle
          prove  relative   alla   medesima   classe   di   concorso,
          assicurandone comunque la trasparenza  e  l'omogeneita'  in
          modo da garantire il medesimo  grado  di  selettivita'  tra
          tutti  i  partecipanti.  La  valutazione  della  prova   e'
          effettuata assegnando 2 punti a ciascuna  risposta  esatta,
          zero punti alle risposte non date o  errate.  La  prova  e'
          valutata al massimo 100 punti ed e' superata da coloro  che
          conseguono il punteggio minimo di 70 punti. 
              b)  prova  orale,  valutata  al  massimo  100  punti  e
          superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70
          punti; 
              c) formazione della  graduatoria,  entro  la  data  del
          31 luglio 2021, esclusivamente sulla base della somma delle
          valutazioni di cui alle lettere a)  e  b)  nel  limite  dei
          posti messi a concorso. 
              Omissis.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 39, commi 3 e  3-bis,
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante  «Misure  per
          la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica»,  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.: 
              «Art. 39 (Disposizioni  in  materia  di  assunzioni  di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento  e  di  incentivazione  del   part-time).   -
          Omissis. 
              3. Per  consentire  lo   sviluppo   dei   processi   di
          riqualificazione delle amministrazioni  pubbliche  connessi
          all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo  il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale, a decorrere  dall'anno  2000  il  Consiglio  dei
          ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e  del  tesoro,  del  bilancio   e   della   programmazione
          economica, definisce  preliminarmente  le  priorita'  e  le
          necessita'  operative  da  soddisfare,  tenuto   conto   in
          particolare delle correlate  esigenze  di  introduzione  di
          nuove professionalita'. In  tale  quadro,  entro  il  primo
          semestre  di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei   ministri
          determina il numero massimo  complessivo  delle  assunzioni
          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
          obiettivi  di  riduzione  numerica  e  con  i  dati   sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque subordinate all'indisponibilita' di  personale  da
          trasferire secondo le  vigenti  procedure  di  mobilita'  e
          possono essere disposte esclusivamente presso le  sedi  che
          presentino   le   maggiori   carenze   di   personale.   Le
          disposizioni del presente articolo si applicano anche  alle
          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 
              3-bis.  A  decorrere  dall'anno  1999   la   disciplina
          autorizzatoria  di  cui  al   comma 3   si   applica   alla
          generalita' delle amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, e  riguarda  tutte  le  procedure  di
          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
          del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da  emanare  a
          decorrere dallo stesso anno, entro il  31 gennaio,  prevede
          criteri, modalita'  e  termini  anche  differenziati  delle
          assunzioni da  disporre  rispetto  a  quelli  indicati  nel
          comma 3, allo scopo di tener  conto  delle  peculiarita'  e
          delle specifiche  esigenze  delle  amministrazioni  per  il
          pieno adempimento dei compiti istituzionali. 
              Omissis.».