Art. 47 (( Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui e' titolare il Ministero dell'istruzione )) (( 1. Al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle scuole, per ciascuno degli anni scolastici ricompresi tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2025/2026 e' individuato dal Ministero dell'istruzione - Unita' di missione per il PNRR un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a 100 e un numero di dirigenti scolastici fino a un massimo di 5 da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR. Tale Gruppo di supporto, nonche' le equipe formative territoriali, gia' costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e rientranti tra i progetti in essere del PNRR, assicurano un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del PNRR, con il coordinamento funzionale dell'Unita' di missione per il PNRR. Per le finalita' di cui al presente comma e allo scopo di garantire l'attuazione delle riforme legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al sistema nazionale di istruzione e formazione, il Ministero dell'istruzione si avvale, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2026, a supporto dell'ufficio di gabinetto, di un contingente di esperti, in numero massimo di 6, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie inerenti al sistema nazionale di istruzione e formazione, anche con riferimento alla legislazione in materia di istruzione, cui spetta un compenso fino a un importo massimo di euro 70.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo non superiore a 420.000 euro annui. Agli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 2. Allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per il sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla Riforma 1.3 della Missione 4, Componente 1, relativa alla riorganizzazione del sistema scolastico, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 344, secondo periodo, dopo le parole: «e culturale» sono inserite le seguenti: «, di spopolamento»; b) al comma 345: 1) all'alinea, le parole: «il mese di marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «il 15 luglio 2022»; 2) alla lettera a), dopo le parole: «e culturale» sono inserite le seguenti: «, di spopolamento». 3. All'articolo 55, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: «al contrasto della dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «agli investimenti ricompresi nell'ambito del PNRR e alle azioni ricomprese nell'ambito delle programmazioni operative nazionali e complementari a valere sui fondi strutturali europei per l'istruzione». 4. All'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, cosi' come in caso di assenza di proposte progettuali pervenute per il concorso o di loro inidoneita'»; 2) al settimo periodo, le parole «euro 2.340.000,00» sono sostituite dalle seguenti «euro 2.640.000,00»; b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Resta fermo che il concorso di progettazione e i successivi livelli di progettazione sono affidati nei limiti delle risorse disponibili nei quadri economici di progetto indicati dagli enti locali in sede di candidatura delle aree. 2-ter. Al fine di garantire il raggiungimento dei target del PNRR e' possibile autorizzare un numero piu' ampio di aree e progetti, relativi all'investimento 1.1 della Missione 2, Componente 3, del PNRR, anche utilizzando risorse nazionali disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione»; c) al comma 3, le parole: «6.573.240 euro» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6.873.240», le parole: «9.861.360 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «euro 11.486.360» e le parole: «2.340.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «euro 2.640.000»; d) al comma 4, la parola: «62.824.159,15» e' sostituita dalla seguente: «82.824.159,15». 5. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonche' le risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, commi 14, 59, 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e agli articoli 32, comma 7-bis, e 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, gia' utilizzate per i progetti in essere, sono vincolate, dall'annualita' 2022 all'annualita' 2026, alla realizzazione degli stessi. 6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.256.896 per l'anno 2022, a euro 3.142.240 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e a euro 1.885.344 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni dal 2022 al 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 7. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), il presidente, se dirigente scolastico, dipendente pubblico o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolto a tempo pieno, e' collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non sia a tempo pieno, e' svolto conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocamento in una delle predette posizioni e il presidente conserva il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza, incrementato dell'indennita' di carica stabilita con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, con oneri a carico del bilancio dell'INDIRE. Ove l'incarico sia svolto a tempo pieno, al presidente compete un trattamento economico con le modalita' previste per l'indennita' di carica di cui al periodo precedente con oneri a carico del bilancio dell'INDIRE. 8. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilita' regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Non devono altresi' derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi». 9. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche, all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «per la copertura» sono inserite le seguenti: «del 50 per cento»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, e del riconoscimento di idoneita' rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla procedura straordinaria di cui al presente comma e' assegnato il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalita' di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonche' la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, il quale prevede, altresi', un contributo per l'intera copertura degli oneri delle procedure a carico dei partecipanti. I contributi di partecipazione, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono tempestivamente riassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione ai fini della copertura integrale delle spese per la procedura concorsuale»; c) al comma 3, dopo la parola: «concorso» sono inserite le seguenti: «e della procedura straordinaria». 10. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «al 31 agosto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 agosto 2023». 11. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziari 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.: «Omissis 725. Al fine di promuovere misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 sono individuate dal Ministero dell'istruzione le equipe formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale, da destinare esclusivamente ad azioni di supporto al Piano nazionale per la scuola digitale, e un numero massimo di ulteriori 200 docenti da porre in semi esonero dall'esercizio delle attivita' didattiche per il 50 per cento dell'orario di servizio, per garantire la diffusione di azioni legate al Piano per la scuola digitale, nonche' per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.: «Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - Omissis. 5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo2, comma 1, deldecreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita': a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. - Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attivita' che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui aldecreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la maturata esperienza nel settore. - Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti», pubblicato nella Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162: «Omissis 56. Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca adotta il Piano nazionale per la scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga. 57. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche promuovono, all'interno dei piani triennali dell'offerta formativa e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, azioni coerenti con le finalita', i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale di cui al comma 56. 58. Il Piano nazionale per la scuola digitale persegue i seguenti obiettivi: a) realizzazione di attivita' volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con universita', associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di cui al comma 7, lettera h); b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonche' lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; d) formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti; e) formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione; f) potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo8deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla connettivita' nelle scuole; g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione; h) definizione dei criteri e delle finalita' per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici. 59. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attivita' di cui al comma 57. Ai docenti puo' essere affiancato un insegnante tecnico-pratico. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 60. Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche, anche attraverso i poli tecnico-professionali, possono dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilita' attraverso la partecipazione, anche in qualita' di soggetti cofinanziatori, di enti pubblici e locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, universita', associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del made in Italy, in base alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio; b) fruibilita' di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati; c) apertura della scuola al territorio e possibilita' di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario scolastico. 61. I soggetti esterni che usufruiscono dell'edificio scolastico per effettuare attivita' didattiche e culturali sono responsabili della sicurezza e del mantenimento del decoro degli spazi. 62. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di attuare le attivita' previste nei commi da 56 a 61, nell'anno finanziario 2015 e' utilizzata quota parte, pari a euro 90 milioni, delle risorse gia' destinate nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2016, e' autorizzata la spesa di euro 30 milioni annui. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche sulla base di procedure selettive. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 344 e 345, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», come modificato dalla presente legge: Omissis. 344. Al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosita' prossima o superiore ai limiti previsti a normativa vigente, il Ministero dell'istruzione e' autorizzato, nei limiti di cui alla lettera d) del comma 345, a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. La predetta deroga opera nelle scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale, di spopolamento e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345 e nel limite delle risorse strumentali e finanziarie e della dotazione organica di personale scolastico disponibili a legislazione vigente. 345. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di febbraio precedente all'anno scolastico di riferimento e, in sede di prima attuazione, entro il 15 luglio 2022: a) sono individuati gli indicatori di status sociale, economico e culturale, di spopolamento e di dispersione scolastica da utilizzare per individuare le scuole beneficiarie della deroga di cui al comma 344; b) sono definite le soglie degli indicatori di cui alla lettera a) al di sotto o al di sopra delle quali opera la deroga di cui al comma 344 per il grado della scuola primaria e per il primo e il secondo grado della scuola secondaria; c) sono definiti i parametri da utilizzare per la costituzione delle classi, escluse le pluriclassi, nelle scuole caratterizzate da valori degli indicatori inferiori o superiori alle menzionate soglie, in luogo di quelli definiti dal regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81; d) e' individuata, nell'ambito del fabbisogno di personale come rimodulato ai sensi del comma 335, la quota massima dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga ed e' individuato conseguentemente il numero delle predette classi. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 55, comma 1, lettera b) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» come modificato dalla presente legge: «Art. 55 (Misure di semplificazione in materia di istruzione). - 1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di istruzione ricompresi nel PNRR e garantirne l'organicita', sono adottate le seguenti misure di semplificazione: Omissis. b) per le misure relative alla transizione digitale delle scuole, agli investimenti ricompresi nell'ambito del PNRR e alle azioni ricomprese nell'ambito delle programmazioni operative nazionali e complementari a valere sui fondi strutturali europei per l'istruzione: 1) al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche' dal regolamento (UE) 2020/2221, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente titolo; 2) i dirigenti scolastici, con riferimento all'attuazione degli interventi ricompresi nel complessivo PNRR, procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal presente decreto, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129; 3) fermo restando lo svolgimento dei compiti di controllo di regolarita' amministrativa e contabile da parte dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche, come disciplinati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 129 del 2018, ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche, i revisori dei conti utilizzano apposita piattaforma digitale messa a disposizione dal Ministero dell'istruzione, alla quale e' possibile accedere anche tramite il sistema pubblico di identita' digitale, secondo indicazioni del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze; 4) le istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse destinate al cablaggio e alla sistemazione degli spazi delle scuole possono procedere direttamente all'attuazione dei suddetti interventi di carattere non strutturale previa comunicazione agli enti locali proprietari degli edifici.». - Si riporta il testo dell'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» come modificato dalla presente legge: «Art. 24 (Progettazione di scuole innovative). - 1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilita' degli ambienti didattici, anche attraverso un potenziamento delle infrastrutture per lo sport, e' prevista l'indizione di un concorso di progettazione di cui al Titolo VI, Capo IV, deldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale concorso e' indetto dal Ministero dell'istruzione per le aree geografiche e gli enti locali individuati a seguito della procedura selettiva per l'attuazione delle misure della Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1. In fase di attuazione l'intervento deve rispettare il principio di «non arrecare danno significativo all'ambiente» (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attivita' ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. 2. Il concorso di progettazione e' articolato in due gradi. Il primo grado e' finalizzato alla presentazione di proposte di idee progettuali legate agli obiettivi di cui al comma 1. Il secondo grado, cui accedono le migliori proposte di idee progettuali, e' volto alla predisposizione di progetti di fattibilita' tecnica ed economica per ciascuno degli interventi individuati a seguito della procedura selettiva di cui al comma 1. L'intera procedura del concorso di progettazione deve concludersi entro centosessanta giorni dalla pubblicazione del bando di concorso, oltre il quale gli enti locali possono procedere autonomamente allo sviluppo della progettazione. Al termine del concorso di progettazione, tali progetti di fattibilita' tecnica ed economica divengono di proprieta' degli enti locali che attuano gli interventi cosi' come in caso di assenza di proposte progettuali pervenute per il concorso o della loro inidoneita'. Ai vincitori del concorso di progettazione, laddove in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando di concorso per ogni singolo intervento, e' corrisposto un premio e sono affidate, da parte dei suddetti enti locali, la realizzazione dei successivi livelli di progettazione nonche' la direzione dei lavori con procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara. Al fine di rispettare i tempi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del concorso di progettazione sono nominate Commissioni giudicatrici per aree geografiche per il cui funzionamento e' previsto un compenso definito con decreto del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite massimo complessivo di euro 2.640.000,00. 2-bis. Resta fermo che il concorso di progettazione e i successivi livelli di progettazione sono affidati nei limiti delle risorse disponibili nei quadri economici di progetto indicati dagli enti locali in sede di candidatura delle aree. 2-ter. Al fine di garantire il raggiungimento dei target del PNRR e' possibile autorizzare un numero piu' ampio di aree e progetti, relativi all'investimento 1.1 della Missione 2 - Componente 3 del PNRR, anche utilizzando risorse nazionali disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione. 3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a euro 6.873.240 per l'anno 2022 e euro 11.486.360 per l'anno 2023, si provvede, quanto a 4.233.240 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e quanto a euro 2.640.000,00 per l'anno 2022 e euro 11.486.360 per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440. 4. Le risorse di cui al Programma operativo complementare «Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020 del Ministero dell'istruzione sono trasferite, per l'importo di euro 82.824.159,15, al Programma operativo complementare «Governance e Capacita' istituzionale» 2014-2020 dell'Agenzia per la coesione territoriale, sulla base di intesa tra il Ministro dell'istruzione e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, per l'attuazione di misure di supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e, per gli interventi di edilizia scolastica, agli enti locali, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, individuati dal Ministero dell'istruzione in accordo con l'Agenzia per la coesione territoriale. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», pubblicata nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2016, n. 297. S.O.: «Omissis 140. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilita', mobilita' sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilita' delle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche. L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo e' disposto con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalita' di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicita' e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui aldecreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Fermo restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per gli interventi rientranti nelle suddette materie individuati con i decreti adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018 l'intesa puo' essere raggiunta anche successivamente all'adozione degli stessi decreti. Restano in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.: «Omissis. 1072. Il fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le predette risorse sono ripartite nei settori di spesa relativi a: a) trasporti e viabilita'; b) mobilita' sostenibile e sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; g) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni statali; i) prevenzione del rischio sismico; l) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n) eliminazione delle barriere architettoniche. Restano fermi i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 31 ottobre 2018. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. «Omissis. 95. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 14, 59, 63 e 64 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.: «Omissis 14. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 435 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. Omissis 59. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprieta' dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. Omissis 63. Per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e citta' metropolitane, nonche' degli enti di decentramento regionale e' autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2020, 215 milioni di euro per l'anno 2021, 625 milioni di euro per l'anno 2022, 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029. 64. Ai fini dell'attuazione del comma 63, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro la data del 30 giugno 2022, per il periodo 2020-2029, ed entro la data del 30 giugno 2029, per il periodo 2030-2036, sono individuati i criteri di riparto e le modalita' di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui aldecreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonche' le modalita' di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 32, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante ««Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», pubblicato nella Gazz. Uff. 14 agosto 2020, n. 203, S.O.: Art. 32 (Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunita' e per l'adeguamento dell'attivita' didattica per l'anno scolastico 2020-2021). - Omissis. 7-bis. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attivita' didattiche e il diritto allo studio degli studenti delle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dallalegge 17 dicembre 2012, n. 221, e' incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare all'attuazione di interventi di messa in sicurezza, di adeguamento sismico e di ricostruzione di edifici scolastici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' disposto il riparto delle risorse di cui al periodo precedente al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria approvata ai sensi deldecreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 427 del 21 maggio 2019e dell'avviso pubblico del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca prot. n. 24404 dell'11 luglio 2019. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», pubblicato nella Gazz. Uff. 14 agosto 2020, n. 203, S.O.: «Art. 48 (Incremento risorse per le scuole di province e citta' metropolitane). - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 63e' sostituito dal seguente: «63. Per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e citta' metropolitane, nonche' degli enti di decentramento regionale e' autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2020, 215 milioni di euro per l'anno 2021, 625 milioni di euro per l'anno 2022, 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2020, n. 322, S.O., come modificato dalla presente legge: «Omissis. 978. Per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unita', ridotto fino a 300 unita' per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non puo' essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi; con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, il posto e' assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche. Le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilita' regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-quaterdeldecreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 marzo 2022, n. 25. Non devono altresi' derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi.». - Si riporta il testo dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», pubblicato nella Gazz. Uff. 30 ottobre 2019, n. 255, come modificato dalla presente legge: «Art. 1-bis (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica). - 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a bandire, entro l'anno 2022, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura del 50% dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 2. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del DPR 175/2012, dell'idoneita' rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla presente procedura straordinaria e' assegnato il 50% dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2022/2023-2024/2025 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalita' di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonche' la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, il quale prevede, altresi', un contributo per l'intera copertura degli oneri delle procedure a carico dei partecipanti. I contributi di partecipazione, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono tempestivamente riassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione ai fini della copertura integrale delle spese della procedura concorsuale. 3. Nelle more dell'espletamento del concorso e della procedura straordinaria di cui al presente articolo, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nellaGazzetta Ufficiale- 4aSerie speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo all'indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado. 4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di stato, nonche' in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuita' della gestione accademica», pubblicato nella Gazz. Uff. 8 aprile 2020, n. 93, come modificato dalla presente legge. «Art. 3 (Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione). - Omissis. 2-bis. Allo scopo di garantire la continuita' delle funzioni del CSPI e la regolarita' dei provvedimenti ministeriali sottoposti al parere obbligatorio del suddetto organo consultivo, la componente elettiva del CSPI e' prorogata, per ragioni di emergenza sanitaria, al 31 agosto 2023, in deroga alle disposizioni di cui aldecreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. Ai fini del presente comma e per consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali in sicurezza, con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono stabiliti nuovi termini e modalita' per le elezioni. I componenti eletti ai sensi del periodo precedente decadono unitamente ai componenti non elettivi in carica all'atto della loro nomina secondo modalita' e termini previsti nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 59, comma 10, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2021, n. 123: «Art. 59 (Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente). - Omissis. 10. Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alla disciplina deldecreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e dellalegge 19 giugno 2019, n. 56, nonche' in deroga alla disciplina di cui aldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, allalegge 13 luglio 2015, n. 107, aldecreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59e ai relativi decreti attuativi, garantendone comunque il carattere comparativo, le prove di detti concorsi si svolgono secondo le seguenti modalita' semplificate: Omissis. d) formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso; Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 59, comma 15, lett. c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2021, n. 123: «Art. 59 (Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente). - Omissis. 15. Per le classi di concorso e tipologie di posto di cui al comma 14 la procedura concorsuale si svolge secondo le seguenti modalita': a) unica prova scritta con piu' quesiti a risposta multipla, volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonche' sull'informatica e sulla lingua inglese. La prova, computer-based, si svolge nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, 40 dei quali vertenti sui programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201per la singola classe di concorso, 5 sull'informatica e 5 sulla lingua inglese. Per la classe di concorso A027-Matematica e Fisica i 40 quesiti vertenti sui programmi sono suddivisi tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti di fisica. Per la classe di concorso A028 - Matematica e scienze i 40 quesiti vertenti sui programmi sono suddivisi tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti nell'ambito delle scienze chimiche, fisiche, biologiche e naturali. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una e' esatta; l'ordine dei 50 quesiti e' somministrato in modalita' casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si da' luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione si riserva la possibilita', in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualita' delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneita' in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. La valutazione della prova e' effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. La prova e' valutata al massimo 100 punti ed e' superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti. b) prova orale, valutata al massimo 100 punti e superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti; c) formazione della graduatoria, entro la data del 31 luglio 2021, esclusivamente sulla base della somma delle valutazioni di cui alle lettere a) e b) nel limite dei posti messi a concorso. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.: «Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time). - Omissis. 3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorita' e le necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalita' e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali. Omissis.».