Art. 47
(( Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza di cui e' titolare il Ministero dell'istruzione ))
(( 1. Al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni
scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al Piano
nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione
delle scuole, per ciascuno degli anni scolastici ricompresi tra
l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2025/2026 e'
individuato dal Ministero dell'istruzione - Unita' di missione per il
PNRR un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a 100 e un
numero di dirigenti scolastici fino a un massimo di 5 da porre in
posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli
Uffici scolastici regionali per la costituzione del Gruppo di
supporto alle scuole per il PNRR. Tale Gruppo di supporto, nonche' le
equipe formative territoriali, gia' costituite ai sensi dell'articolo
1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e rientranti tra
i progetti in essere del PNRR, assicurano un costante accompagnamento
alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del
PNRR, con il coordinamento funzionale dell'Unita' di missione per il
PNRR. Per le finalita' di cui al presente comma e allo scopo di
garantire l'attuazione delle riforme legate al Piano nazionale di
ripresa e resilienza, relative al sistema nazionale di istruzione e
formazione, il Ministero dell'istruzione si avvale, ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, fino al 31 dicembre 2026, a supporto dell'ufficio di gabinetto,
di un contingente di esperti, in numero massimo di 6, in possesso di
specifica ed elevata competenza nelle materie inerenti al sistema
nazionale di istruzione e formazione, anche con riferimento alla
legislazione in materia di istruzione, cui spetta un compenso fino a
un importo massimo di euro 70.000 lordi annui per singolo incarico,
entro il limite di spesa complessivo non superiore a 420.000 euro
annui. Agli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. Allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi
fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per il sistema
nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla Riforma 1.3
della Missione 4, Componente 1, relativa alla riorganizzazione del
sistema scolastico, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.
234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 344, secondo periodo, dopo le parole: «e culturale»
sono inserite le seguenti: «, di spopolamento»;
b) al comma 345:
1) all'alinea, le parole: «il mese di marzo 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «il 15 luglio 2022»;
2) alla lettera a), dopo le parole: «e culturale» sono inserite
le seguenti: «, di spopolamento».
3. All'articolo 55, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, le parole: «al contrasto della dispersione
scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare
nell'ambito del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «agli
investimenti ricompresi nell'ambito del PNRR e alle azioni ricomprese
nell'ambito delle programmazioni operative nazionali e complementari
a valere sui fondi strutturali europei per l'istruzione».
4. All'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, cosi' come in caso di assenza di proposte progettuali
pervenute per il concorso o di loro inidoneita'»;
2) al settimo periodo, le parole «euro 2.340.000,00» sono
sostituite dalle seguenti «euro 2.640.000,00»;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Resta fermo che il concorso di progettazione e i
successivi livelli di progettazione sono affidati nei limiti delle
risorse disponibili nei quadri economici di progetto indicati dagli
enti locali in sede di candidatura delle aree.
2-ter. Al fine di garantire il raggiungimento dei target del
PNRR e' possibile autorizzare un numero piu' ampio di aree e
progetti, relativi all'investimento 1.1 della Missione 2, Componente
3, del PNRR, anche utilizzando risorse nazionali disponibili a
legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione»;
c) al comma 3, le parole: «6.573.240 euro» sono sostituite dalle
seguenti: «euro 6.873.240», le parole: «9.861.360 euro», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «euro 11.486.360» e le
parole: «2.340.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «euro
2.640.000»;
d) al comma 4, la parola: «62.824.159,15» e' sostituita dalla
seguente: «82.824.159,15».
5. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, target e
milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse di
cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
nonche' le risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, commi 14, 59, 63 e 64, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e agli articoli 32, comma 7-bis, e
48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, gia'
utilizzate per i progetti in essere, sono vincolate, dall'annualita'
2022 all'annualita' 2026, alla realizzazione degli stessi.
6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.256.896
per l'anno 2022, a euro 3.142.240 per ciascuno degli anni 2023, 2024
e 2025 e a euro 1.885.344 per l'anno 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione, per gli anni dal 2022 al 2026,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo
periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
7. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'Istituto
nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa
(INDIRE), il presidente, se dirigente scolastico, dipendente pubblico
o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolto
a tempo pieno, e' collocato nella posizione di fuori ruolo, di
aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove
l'incarico non sia a tempo pieno, e' svolto conformemente ai
rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocamento in una
delle predette posizioni e il presidente conserva il trattamento
economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di
appartenenza, incrementato dell'indennita' di carica stabilita con
decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle
finanze, con oneri a carico del bilancio dell'INDIRE. Ove l'incarico
sia svolto a tempo pieno, al presidente compete un trattamento
economico con le modalita' previste per l'indennita' di carica di cui
al periodo precedente con oneri a carico del bilancio dell'INDIRE.
8. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le istituzioni
scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli
previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di
mobilita' regionali e interregionali e per il conferimento di
ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i
direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto
disposto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.
25. Non devono altresi' derivare situazioni di esubero di personale
con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e
amministrativi».
9. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni
scolastiche, all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.
126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «per la copertura» sono inserite
le seguenti: «del 50 per cento»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato a bandire,
contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura
straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che
siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3
dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per
l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa
esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20
agosto 2012, n. 175, e del riconoscimento di idoneita' rilasciato
dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano
svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della
religione cattolica nelle scuole statali. Alla procedura
straordinaria di cui al presente comma e' assegnato il 50 per cento
dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico
2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al
totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando
le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del bando, i
termini di presentazione delle istanze, le modalita' di svolgimento
della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa
e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di
merito ripartite per ambiti diocesani, nonche' la composizione della
commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'istruzione, il quale prevede, altresi', un contributo per
l'intera copertura degli oneri delle procedure a carico dei
partecipanti. I contributi di partecipazione, versati all'entrata del
bilancio dello Stato, sono tempestivamente riassegnati sui pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione ai
fini della copertura integrale delle spese per la procedura
concorsuale»;
c) al comma 3, dopo la parola: «concorso» sono inserite le
seguenti: «e della procedura straordinaria».
10. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.
41, le parole: «al 31 agosto 2022» sono sostituite dalle seguenti:
«al 31 agosto 2023».
11. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), e
comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a
legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui
all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato
il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59
del decreto-legge n. 73 del 2021. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 725, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziari 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicato
nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.:
«Omissis
725. Al fine di promuovere misure e progetti di
innovazione didattica e digitale nelle scuole, negli anni
scolastici 2019/2020 e 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
sono individuate dal Ministero dell'istruzione le equipe
formative territoriali costituite da un numero di docenti
pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli
uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione
centrale, da destinare esclusivamente ad azioni di supporto
al Piano nazionale per la scuola digitale, e un numero
massimo di ulteriori 200 docenti da porre in semi esonero
dall'esercizio delle attivita' didattiche per il 50 per
cento dell'orario di servizio, per garantire la diffusione
di azioni legate al Piano per la scuola digitale, nonche'
per promuovere azioni di formazione del personale docente e
di potenziamento delle competenze degli studenti sulle
metodologie didattiche innovative.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazz. Uff.
9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - Omissis.
5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche
di stipulare contratti di collaborazione che si concretano
in prestazioni di lavoro esclusivamente personali,
continuative e le cui modalita' di esecuzione siano
organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi
e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in
violazione del presente comma sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente comma sono,
altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi
non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
fermo che la disposizione di cui all'articolo2, comma 1,
deldecreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si
applica alle pubbliche amministrazioni.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per
specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle
competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita'
dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
oggetto e compenso della collaborazione.
- Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui aldecreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
- Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo
svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti
incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori
subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per
il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo
periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168convertito, con modificazioni,
dallalegge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 36,
comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione
delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando
il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, si applica quanto previsto dal citato
articolo 36, comma 5-quater.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 62, della
legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni vigenti», pubblicato nella
Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162:
«Omissis
56. Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze
digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale
uno strumento didattico di costruzione delle competenze in
generale, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca adotta il Piano nazionale per la scuola
digitale, in sinergia con la programmazione europea e
regionale e con il Progetto strategico nazionale per la
banda ultralarga.
57. A decorrere dall'anno scolastico successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, le istituzioni scolastiche promuovono,
all'interno dei piani triennali dell'offerta formativa e in
collaborazione con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, azioni coerenti con le
finalita', i principi e gli strumenti previsti nel Piano
nazionale per la scuola digitale di cui al comma 56.
58. Il Piano nazionale per la scuola digitale persegue
i seguenti obiettivi:
a) realizzazione di attivita' volte allo sviluppo delle
competenze digitali degli studenti, anche attraverso la
collaborazione con universita', associazioni, organismi del
terzo settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di cui
al comma 7, lettera h);
b) potenziamento degli strumenti didattici e
laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i
processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;
c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici
per favorire la governance, la trasparenza e la
condivisione di dati, nonche' lo scambio di informazioni
tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni
scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
d) formazione dei docenti per l'innovazione didattica e
sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento,
l'apprendimento e la formazione delle competenze
lavorative, cognitive e sociali degli studenti;
e) formazione dei direttori dei servizi generali e
amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli
assistenti tecnici per l'innovazione digitale
nell'amministrazione;
f) potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo8deldecreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, con particolare riferimento alla
connettivita' nelle scuole;
g) valorizzazione delle migliori esperienze delle
istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di
una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione;
h) definizione dei criteri e delle finalita' per
l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la
produzione e la diffusione di opere e materiali per la
didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti
scolastici.
59. Le istituzioni scolastiche possono individuare,
nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui
affidare il coordinamento delle attivita' di cui al
comma 57. Ai docenti puo' essere affiancato un insegnante
tecnico-pratico. Dall'attuazione delle disposizioni di cui
al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
60. Per favorire lo sviluppo della didattica
laboratoriale, le istituzioni scolastiche, anche attraverso
i poli tecnico-professionali, possono dotarsi di laboratori
territoriali per l'occupabilita' attraverso la
partecipazione, anche in qualita' di soggetti
cofinanziatori, di enti pubblici e locali, camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura,
universita', associazioni, fondazioni, enti di formazione
professionale, istituti tecnici superiori e imprese
private, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) orientamento della didattica e della formazione ai
settori strategici del made in Italy, in base alla
vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun
territorio;
b) fruibilita' di servizi propedeutici al collocamento
al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati;
c) apertura della scuola al territorio e possibilita'
di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario
scolastico.
61. I soggetti esterni che usufruiscono dell'edificio
scolastico per effettuare attivita' didattiche e culturali
sono responsabili della sicurezza e del mantenimento del
decoro degli spazi.
62. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche
di attuare le attivita' previste nei commi da 56 a 61,
nell'anno finanziario 2015 e' utilizzata quota parte, pari
a euro 90 milioni, delle risorse gia' destinate
nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche
ed educative statali sul Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni. A decorrere dall'anno 2016, e' autorizzata
la spesa di euro 30 milioni annui. Le risorse sono
ripartite tra le istituzioni scolastiche sulla base di
procedure selettive.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 344 e 345,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», come
modificato dalla presente legge:
Omissis.
344. Al fine di favorire l'efficace fruizione del
diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti
svantaggiati collocati in classi con numerosita' prossima o
superiore ai limiti previsti a normativa vigente, il
Ministero dell'istruzione e' autorizzato, nei limiti di cui
alla lettera d) del comma 345, a istituire classi in deroga
alle dimensioni previste dal regolamento di cui aldecreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. La
predetta deroga opera nelle scuole caratterizzate da valori
degli indici di status sociale, economico e culturale, di
spopolamento e di dispersione scolastica individuati con il
decreto di cui al comma 345 e nel limite delle risorse
strumentali e finanziarie e della dotazione organica di
personale scolastico disponibili a legislazione vigente.
345. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro il mese di febbraio
precedente all'anno scolastico di riferimento e, in sede di
prima attuazione, entro il 15 luglio 2022:
a) sono individuati gli indicatori di status sociale,
economico e culturale, di spopolamento e di dispersione
scolastica da utilizzare per individuare le scuole
beneficiarie della deroga di cui al comma 344;
b) sono definite le soglie degli indicatori di cui alla
lettera a) al di sotto o al di sopra delle quali opera la
deroga di cui al comma 344 per il grado della scuola
primaria e per il primo e il secondo grado della scuola
secondaria;
c) sono definiti i parametri da utilizzare per la
costituzione delle classi, escluse le pluriclassi, nelle
scuole caratterizzate da valori degli indicatori inferiori
o superiori alle menzionate soglie, in luogo di quelli
definiti dal regolamento di cui aldecreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;
d) e' individuata, nell'ambito del fabbisogno di
personale come rimodulato ai sensi del comma 335, la quota
massima dell'organico del personale docente da destinare
alle classi costituite in deroga ed e' individuato
conseguentemente il numero delle predette classi.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 55, comma 1, lettera
b) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure» come modificato dalla presente legge:
«Art. 55 (Misure di semplificazione in materia di
istruzione). - 1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli
interventi in materia di istruzione ricompresi nel PNRR e
garantirne l'organicita', sono adottate le seguenti misure
di semplificazione:
Omissis.
b) per le misure relative alla transizione digitale
delle scuole, agli investimenti ricompresi nell'ambito del
PNRR e alle azioni ricomprese nell'ambito delle
programmazioni operative nazionali e complementari a valere
sui fondi strutturali europei per l'istruzione:
1) al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni
poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche' dal
regolamento (UE) 2020/2221, del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 dicembre 2020, le istituzioni scolastiche,
qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui
all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata
normativa nel rispetto delle disposizioni del presente
titolo;
2) i dirigenti scolastici, con riferimento
all'attuazione degli interventi ricompresi nel complessivo
PNRR, procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie
di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
come modificato dal presente decreto, anche in deroga a
quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a), del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 28 agosto 2018, n. 129;
3) fermo restando lo svolgimento dei compiti di
controllo di regolarita' amministrativa e contabile da
parte dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche,
come disciplinati dal decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 129 del 2018, ai fini
del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse assegnate alle
istituzioni scolastiche, i revisori dei conti utilizzano
apposita piattaforma digitale messa a disposizione dal
Ministero dell'istruzione, alla quale e' possibile accedere
anche tramite il sistema pubblico di identita' digitale,
secondo indicazioni del Ministero dell'istruzione, sentito
il Ministero dell'economia e delle finanze;
4) le istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse
destinate al cablaggio e alla sistemazione degli spazi
delle scuole possono procedere direttamente all'attuazione
dei suddetti interventi di carattere non strutturale previa
comunicazione agli enti locali proprietari degli edifici.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24 del decreto-legge
6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni
mafiose» come modificato dalla presente legge:
«Art. 24 (Progettazione di scuole innovative). - 1. Al
fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e
resilienza relative alla costruzione di scuole innovative
dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente
sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica,
inclusive e in grado di garantire una didattica basata su
metodologie innovative e una piena fruibilita' degli
ambienti didattici, anche attraverso un potenziamento delle
infrastrutture per lo sport, e' prevista l'indizione di un
concorso di progettazione di cui al Titolo VI, Capo IV,
deldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale concorso
e' indetto dal Ministero dell'istruzione per le aree
geografiche e gli enti locali individuati a seguito della
procedura selettiva per l'attuazione delle misure della
Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1. In fase di
attuazione l'intervento deve rispettare il principio di
«non arrecare danno significativo all'ambiente» (DNSH), con
riferimento al sistema di tassonomia delle attivita'
ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento UE
n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2020.
2. Il concorso di progettazione e' articolato in due
gradi. Il primo grado e' finalizzato alla presentazione di
proposte di idee progettuali legate agli obiettivi di cui
al comma 1. Il secondo grado, cui accedono le migliori
proposte di idee progettuali, e' volto alla predisposizione
di progetti di fattibilita' tecnica ed economica per
ciascuno degli interventi individuati a seguito della
procedura selettiva di cui al comma 1. L'intera procedura
del concorso di progettazione deve concludersi entro
centosessanta giorni dalla pubblicazione del bando di
concorso, oltre il quale gli enti locali possono procedere
autonomamente allo sviluppo della progettazione. Al termine
del concorso di progettazione, tali progetti di
fattibilita' tecnica ed economica divengono di proprieta'
degli enti locali che attuano gli interventi cosi' come in
caso di assenza di proposte progettuali pervenute per il
concorso o della loro inidoneita'. Ai vincitori del
concorso di progettazione, laddove in possesso dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
previsti dal bando di concorso per ogni singolo intervento,
e' corrisposto un premio e sono affidate, da parte dei
suddetti enti locali, la realizzazione dei successivi
livelli di progettazione nonche' la direzione dei lavori
con procedura negoziata senza pubblicazione del bando di
gara. Al fine di rispettare i tempi previsti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del concorso
di progettazione sono nominate Commissioni giudicatrici per
aree geografiche per il cui funzionamento e' previsto un
compenso definito con decreto del Ministero
dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, nel limite massimo
complessivo di euro 2.640.000,00.
2-bis. Resta fermo che il concorso di progettazione e i
successivi livelli di progettazione sono affidati nei
limiti delle risorse disponibili nei quadri economici di
progetto indicati dagli enti locali in sede di candidatura
delle aree.
2-ter. Al fine di garantire il raggiungimento dei
target del PNRR e' possibile autorizzare un numero piu'
ampio di aree e progetti, relativi all'investimento 1.1
della Missione 2 - Componente 3 del PNRR, anche utilizzando
risorse nazionali disponibili a legislazione vigente nel
bilancio del Ministero dell'istruzione.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a euro
6.873.240 per l'anno 2022 e euro 11.486.360 per l'anno
2023, si provvede, quanto a 4.233.240 euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione e quanto a euro
2.640.000,00 per l'anno 2022 e euro 11.486.360 per l'anno
2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge
18 dicembre 1997, n. 440.
4. Le risorse di cui al Programma operativo
complementare «Per la scuola. Competenze e ambienti per
l'apprendimento» 2014-2020 del Ministero dell'istruzione
sono trasferite, per l'importo di euro 82.824.159,15, al
Programma operativo complementare «Governance e Capacita'
istituzionale» 2014-2020 dell'Agenzia per la coesione
territoriale, sulla base di intesa tra il Ministro
dell'istruzione e il Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, per l'attuazione di misure di supporto
tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e, per
gli interventi di edilizia scolastica, agli enti locali,
nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
individuati dal Ministero dell'istruzione in accordo con
l'Agenzia per la coesione territoriale.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 140, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», pubblicata
nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2016, n. 297. S.O.:
«Omissis
140. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito
fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di
euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno
2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032,
per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di
pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di
procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei
settori di spesa relativi a:
a) trasporti, viabilita', mobilita' sostenibile,
sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilita' delle
stazioni ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative
alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e
depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto
idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e)
edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attivita'
industriali ad alta tecnologia e sostegno alle
esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione
giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i)
investimenti per la riqualificazione urbana e per la
sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e dei
comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle
barriere architettoniche. L'utilizzo del fondo di cui al
primo periodo e' disposto con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati
dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei
decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari
competenti per materia, le quali esprimono il proprio
parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione;
decorso tale termine, i decreti possono essere adottati
anche in mancanza del predetto parere. Con i medesimi
decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i
relativi importi, indicando, ove necessario, le modalita'
di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di
economicita' e di contenimento della spesa, anche
attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento
a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per
gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio
d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i
soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria
ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui aldecreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di
finanza pubblica. Fermo restando che i decreti di cui al
periodo precedente, nella parte in cui individuano
interventi rientranti nelle materie di competenza regionale
o delle province autonome, e limitatamente agli stessi,
sono adottati previa intesa con gli enti territoriali
interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, per gli interventi rientranti nelle
suddette materie individuati con i decreti adottati
anteriormente alla data del 18 aprile 2018 l'intesa puo'
essere raggiunta anche successivamente all'adozione degli
stessi decreti. Restano in ogni caso fermi i procedimenti
di spesa in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto nei termini
indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 74
del 13 aprile 2018.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1072, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata
nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.:
«Omissis.
1072. Il fondo da ripartire di cui all'articolo 1,
comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'
rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per
1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480
milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le predette
risorse sono ripartite nei settori di spesa relativi a: a)
trasporti e viabilita'; b) mobilita' sostenibile e
sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla
rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e
depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto
idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f)
edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria;
g) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle
esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni
statali; i) prevenzione del rischio sismico; l)
investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle
periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per
l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n)
eliminazione delle barriere architettoniche. Restano fermi
i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato
comma 140. I decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono
adottati entro il 31 ottobre 2018.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 95, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata
nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.
«Omissis.
95. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per
l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di
1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 14, 59, 63 e
64 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata
nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.:
«Omissis
14. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 435 milioni di euro per
l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934
milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro
per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024,
di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513 milioni
di euro per l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.
Omissis
59. Per il finanziamento degli interventi relativi ad
opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione,
riqualificazione o costruzione di edifici di proprieta' dei
comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'interno il fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia»,
con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.
Omissis
63. Per il finanziamento degli interventi di
manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza
energetica delle scuole di province e citta' metropolitane,
nonche' degli enti di decentramento regionale e'
autorizzata, nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per l'anno
2020, 215 milioni di euro per l'anno 2021, 625 milioni di
euro per l'anno 2022, 525 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2025 al 2029.
64. Ai fini dell'attuazione del comma 63, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, entro la data del
30 giugno 2022, per il periodo 2020-2029, ed entro la data
del 30 giugno 2029, per il periodo 2030-2036, sono
individuati i criteri di riparto e le modalita' di utilizzo
delle risorse, ivi incluse le modalita' di utilizzo dei
ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di
effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque
tramite il sistema di cui aldecreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonche' le
modalita' di recupero ed eventuale riassegnazione delle
somme non utilizzate. Con decreto del Ministero
dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al primo periodo, sono individuati gli enti
beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il
relativo importo.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 32, comma 7-bis, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante
««Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia», pubblicato nella Gazz. Uff. 14 agosto 2020,
n. 203, S.O.:
Art. 32 (Misure per l'edilizia scolastica, per i patti
di comunita' e per l'adeguamento dell'attivita' didattica
per l'anno scolastico 2020-2021). - Omissis.
7-bis. Al fine di garantire il regolare svolgimento
delle attivita' didattiche e il diritto allo studio degli
studenti delle aree interessate dagli eventi sismici del
2016 e del 2017, il Fondo unico per l'edilizia scolastica
di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dallalegge 17 dicembre 2012, n. 221, e' incrementato di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da
destinare all'attuazione di interventi di messa in
sicurezza, di adeguamento sismico e di ricostruzione di
edifici scolastici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2
delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate
dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Con decreto del
Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e' disposto il riparto delle risorse
di cui al periodo precedente al fine di consentire lo
scorrimento della graduatoria approvata ai sensi deldecreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca n. 427 del 21 maggio 2019e dell'avviso pubblico del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
prot. n. 24404 dell'11 luglio 2019.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 48, comma 1, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante
«Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia», pubblicato nella Gazz. Uff. 14 agosto 2020,
n. 203, S.O.:
«Art. 48 (Incremento risorse per le scuole di province
e citta' metropolitane). - 1. All'articolo 1 della legge
27 dicembre 2019, n. 160, il comma 63e' sostituito dal
seguente:
«63. Per il finanziamento degli interventi di
manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza
energetica delle scuole di province e citta' metropolitane,
nonche' degli enti di decentramento regionale e'
autorizzata, nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per l'anno
2020, 215 milioni di euro per l'anno 2021, 625 milioni di
euro per l'anno 2022, 525 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2025 al 2029.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 978, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata
nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2020, n. 322, S.O., come
modificato dalla presente legge:
«Omissis.
978. Per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, alle istituzioni scolastiche autonome costituite
con un numero di alunni inferiore a 500 unita', ridotto
fino a 300 unita' per le istituzioni situate nelle piccole
isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche
caratterizzate da specificita' linguistiche, non possono
essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo
indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi
del comma 979. Le predette istituzioni scolastiche sono
conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di
incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome.
Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo
periodo non puo' essere assegnato in via esclusiva un posto
di direttore dei servizi generali e amministrativi; con
decreto del direttore generale o del dirigente non generale
titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, il
posto e' assegnato in comune con altre istituzioni
scolastiche. Le istituzioni scolastiche che hanno parametri
numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo
periodo sono disponibili per le operazioni di mobilita'
regionali e interregionali e per il conferimento di
ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per
i direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta
fermo quanto disposto
dall'articolo 19-quaterdeldecreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 marzo
2022, n. 25. Non devono altresi' derivare situazioni di
esubero di personale con riferimento ai posti di direttore
dei servizi generali e amministrativi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159,
recante «Misure di straordinaria necessita' ed urgenza in
materia di reclutamento del personale scolastico e degli
enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», pubblicato
nella Gazz. Uff. 30 ottobre 2019, n. 255, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1-bis (Disposizioni urgenti in materia di
reclutamento del personale docente di religione cattolica).
- 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e' autorizzato a bandire, entro l'anno 2022, previa
intesa con il Presidente della Conferenza episcopale
italiana, un concorso per la copertura del 50% dei posti
per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede
siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal
2021/2022 al 2023/2024, ferme restando le procedure
autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato a
bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una
procedura straordinaria riservata agli insegnanti di
religione cattolica che siano in possesso del titolo
previsto dai punti 4.2. e 4.3 del DPR 175/2012,
dell'idoneita' rilasciata dall'ordinario diocesano
competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36
mesi di servizio nell'insegnamento della religione
cattolica nelle scuole statali. Alla presente procedura
straordinaria e' assegnato il 50% dei posti vacanti e
disponibili per il triennio 2022/2023-2024/2025 e per gli
anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna
graduatoria di merito, ferme restando le procedure
autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del
bando, i termini di presentazione delle istanze, le
modalita' di svolgimento della prova orale
didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei
titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di
merito ripartite per ambiti diocesani, nonche' la
composizione della commissione di valutazione sono
stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, il
quale prevede, altresi', un contributo per l'intera
copertura degli oneri delle procedure a carico dei
partecipanti. I contributi di partecipazione, versati
all'entrata del bilancio dello Stato, sono tempestivamente
riassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione ai fini della
copertura integrale delle spese della procedura
concorsuale.
3. Nelle more dell'espletamento del concorso e della
procedura straordinaria di cui al presente articolo,
continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo
mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito
di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato
nellaGazzetta Ufficiale- 4aSerie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo all'indizione
di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti
d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito
territoriale di ciascuna diocesi nella scuola
dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di
istruzione secondaria di primo e secondo grado.
4. Le amministrazioni interessate provvedono
all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2-bis, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante
«Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato
avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami
di stato, nonche' in materia di procedure concorsuali e di
abilitazione e per la continuita' della gestione
accademica», pubblicato nella Gazz. Uff. 8 aprile 2020,
n. 93, come modificato dalla presente legge.
«Art. 3 (Misure urgenti per la tempestiva adozione dei
provvedimenti del Ministero dell'istruzione). - Omissis.
2-bis. Allo scopo di garantire la continuita' delle
funzioni del CSPI e la regolarita' dei provvedimenti
ministeriali sottoposti al parere obbligatorio del suddetto
organo consultivo, la componente elettiva del CSPI e'
prorogata, per ragioni di emergenza sanitaria, al 31 agosto
2023, in deroga alle disposizioni di cui aldecreto
legislativo 30 giugno 1999, n. 233. Ai fini del presente
comma e per consentire lo svolgimento delle operazioni
elettorali in sicurezza, con ordinanza del Ministro
dell'istruzione sono stabiliti nuovi termini e modalita'
per le elezioni. I componenti eletti ai sensi del periodo
precedente decadono unitamente ai componenti non elettivi
in carica all'atto della loro nomina secondo modalita' e
termini previsti nell'ordinanza del Ministro
dell'istruzione.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 59, comma 10, lettera
d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19,
per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali», pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2021,
n. 123:
«Art. 59 (Misure straordinarie per la tempestiva nomina
dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione
delle procedure concorsuali del personale docente). -
Omissis.
10. Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per
il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria
e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi
con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi
3 e 3-bis della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga
alla disciplina deldecreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e dellalegge 19 giugno 2019, n. 56,
nonche' in deroga alla disciplina di cui aldecreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, allalegge 13 luglio
2015, n. 107, aldecreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59e
ai relativi decreti attuativi, garantendone comunque il
carattere comparativo, le prove di detti concorsi si
svolgono secondo le seguenti modalita' semplificate:
Omissis.
d) formazione della graduatoria sulla base delle
valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei
posti messi a concorso;
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 59, comma 15, lett.
c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19,
per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali», pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2021,
n. 123:
«Art. 59 (Misure straordinarie per la tempestiva nomina
dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione
delle procedure concorsuali del personale docente). -
Omissis.
15. Per le classi di concorso e tipologie di posto di
cui al comma 14 la procedura concorsuale si svolge secondo
le seguenti modalita':
a) unica prova scritta con piu' quesiti a risposta
multipla, volta all'accertamento delle conoscenze e
competenze del candidato sulle discipline della classe di
concorso o tipologia di posto per la quale partecipa,
nonche' sull'informatica e sulla lingua inglese. La prova,
computer-based, si svolge nelle sedi individuate dagli
Uffici Scolastici Regionali e consiste nella
somministrazione di 50 quesiti, 40 dei quali vertenti sui
programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro
dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201per la singola classe
di concorso, 5 sull'informatica e 5 sulla lingua inglese.
Per la classe di concorso A027-Matematica e Fisica i 40
quesiti vertenti sui programmi sono suddivisi tra 20
quesiti di matematica e 20 quesiti di fisica. Per la classe
di concorso A028 - Matematica e scienze i 40 quesiti
vertenti sui programmi sono suddivisi tra 20 quesiti di
matematica e 20 quesiti nell'ambito delle scienze chimiche,
fisiche, biologiche e naturali. Ciascun quesito consiste in
una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo
una e' esatta; l'ordine dei 50 quesiti e' somministrato in
modalita' casuale per ciascun candidato. La prova ha una
durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali
tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge
5 febbraio 1992, n. 104. Non si da' luogo alla previa
pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione si riserva la
possibilita', in ragione del numero di partecipanti, di
prevedere, ove necessario, la non contestualita' delle
prove relative alla medesima classe di concorso,
assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneita' in
modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra
tutti i partecipanti. La valutazione della prova e'
effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta,
zero punti alle risposte non date o errate. La prova e'
valutata al massimo 100 punti ed e' superata da coloro che
conseguono il punteggio minimo di 70 punti.
b) prova orale, valutata al massimo 100 punti e
superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70
punti;
c) formazione della graduatoria, entro la data del
31 luglio 2021, esclusivamente sulla base della somma delle
valutazioni di cui alle lettere a) e b) nel limite dei
posti messi a concorso.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per
la stabilizzazione della finanza pubblica», pubblicata
nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.:
«Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time). -
Omissis.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel
comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e
delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il
pieno adempimento dei compiti istituzionali.
Omissis.».