Art. 56 
 
          Disposizioni in materia di Fondo per lo sviluppo 
                            e la coesione 
 
  1.  Le  risorse  del  Fondo  per  lo  sviluppo   e   la   coesione,
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo  1,  comma  177,  della
legge 30 dicembre 2020, n.  178,  sono  incrementate  in  termini  di
competenza di 1.500 milioni di euro  per  l'anno  2025.  Ai  relativi
oneri, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2025, si  provvede  ai
sensi dell'articolo 58. 
  2.  Le  riduzioni  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la   coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, (( operate )) ai  sensi  dell'articolo  58,
sono  imputate  in  via  prioritaria  al  valore   degli   interventi
definanziati in applicazione dell'articolo 44, comma 7, lettera b)  e
comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come introdotto dal
comma 3 del presente articolo. Con una o piu'  delibere  da  adottare
entro novanta giorni dalla  scadenza  del  termine  per  l'assunzione
delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, di cui all'articolo 44,
commi 7, lettera b), e 7-bis del predetto  decreto-legge  n.  34  del
2019, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e
lo sviluppo sostenibile (CIPESS) accerta il valore  degli  interventi
definanziati e  provvede  all'imputazione  dell'eventuale  fabbisogno
residuo a  valere  sulle  risorse  disponibili  della  programmazione
2014-2020. Qualora la predetta programmazione non dovesse  presentare
la relativa disponibilita', con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  la  stessa  e'  corrispondentemente
incrementata  e  ((  ai  relativi  oneri  ))  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione  delle  risorse  di  cui  al  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo
1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Nelle more  della
procedura di definanziamento di cui al presente comma, le risorse  di
cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027,
di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, sono rese  indisponibili  sino  a  concorrenza  delle  riduzioni
operate sulle risorse del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi dell'articolo 58,  ferma  restando
la possibilita' di immediata  assegnazione  programmatica  alle  aree
tematiche (( di cui all'articolo 1, comma 178, lettera b),  ))  della
legge n. 178 del 2020. 
  3.  All'articolo  44  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
    «7-bis. Con delibera (( del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica e lo sviluppo  sostenibile  (CIPESS)  ))  da
adottare entro il 30 novembre 2022, su proposta del Ministro  per  il
Sud e la coesione  territoriale  ((,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze  ))  a  seguito  di  una  ricognizione
operata dal Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia per
la coesione territoriale, anche avvalendosi dei  sistemi  informativi
della  Ragioneria  generale  dello  Stato,   sono   individuati   gli
interventi   infrastrutturali,    privi    al    30    giugno    2022
dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della
delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio  2018,  aventi  valore
finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, in  relazione
ai quali il CIPESS individua  gli  obiettivi  iniziali,  intermedi  e
finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati
in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il  mancato
rispetto  di  tali  obiettivi  nei  termini  indicati  o  la  mancata
alimentazione   dei   sistemi   di    monitoraggio    determina    il
definanziamento degli interventi. Il definanziamento non e'  disposto
ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni
giuridicamente vincolanti. A tale specifico fine,  si  intendono  per
obbligazioni  giuridicamente  vincolanti,  quelle   derivanti   dalla
stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 32,  comma  8,  del
decreto legislativo n. 50 del 2016 avente ad oggetto i lavori,  o  la
progettazione definitiva unitamente  all'esecuzione  dei  lavori,  ai
sensi dell'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108.  Per  gli  interventi  infrastrutturali  di  valore  complessivo
superiore a 200 milioni  di  euro,  per  i  quali  il  cronoprogramma
procedurale prevede il ricorso a piu' procedure  di  affidamento  dei
lavori,  i  termini   previsti   per   l'adozione   di   obbligazioni
giuridicamente vincolanti si intendono rispettati  al  momento  della
stipulazione di contratti per un ammontare complessivo  superiore  al
20 per cento del costo dell'intero intervento. 
    7-ter. Con la medesima  delibera  di  cui  al  comma  7-bis  sono
altresi'  individuati  i  cronoprogrammi  procedurali  e   finanziari
relativi agli interventi infrastrutturali  ricompresi  nei  contratti
istituzionali  di  sviluppo  di  cui  all'articolo  6   del   decreto
legislativo  31  maggio  2011,  n.  88,  e  a  quelli  sottoposti   a
commissariamento governativo, per i quali non si applica  il  termine
di cui al comma 7, lettera b). 
    7-quater. Gli interventi diversi da quelli di cui ai commi  7-bis
e 7-ter che non generano obbligazioni giuridicamente vincolanti entro
il termine di cui al comma 7, lettera b), sono definanziati.». 
  4. All'articolo  14  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica  anche  alla
gestione delle risorse del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,
periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma  6,
della legge 27 dicembre 2013, n.  147.  A  tale  scopo  con  apposita
delibera del CIPESS, da adottare entro il 31 luglio 2022, si provvede
alla ricognizione complessiva  degli  interventi  del  Fondo  per  lo
sviluppo  e  la  coesione,  periodo  di  programmazione  2014-  2020,
rientranti nei progetti in essere del PNRR, ai quali non  si  applica
il termine di cui ai commi 7, lettera b), e  7-bis  dell'articolo  44
del  decreto-legge  30  aprile   2019,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Nell'ambito di tali
interventi, sono individuati quelli per i quali trova applicazione il
primo periodo.».