Art. 57 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni di  cui  agli
articoli 6 e 7 si applicano ai procedimenti in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  2. La disposizione di cui all'articolo  6,  comma  1,  lettera  a),
numero 2), si applica ai procedimenti nei quali,  alla  data  del  31
luglio 2022, non sia intervenuta la deliberazione di cui all'articolo
7, comma 1. 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b),  si
applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello  sconto  in
fattura inviate all'Agenzia delle entrate a  partire  dal  1°  maggio
2022.