Art. 58 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. A parziale reintegrazione delle riduzioni operate con l'articolo
42, comma 2, lettera a), del decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, gli
stanziamenti,  di  competenza  e  di  cassa,  delle  Missioni  e  dei
Programmi di cui all'allegato 3 al presente decreto sono incrementati
per gli importi indicati nel medesimo allegato.  Ai  relativi  oneri,
pari a 3.741 milioni di euro per l'anno 2022, 1.730 milioni  di  euro
per l'anno 2023, 1.530 milioni di euro per l'anno 2024, 1500  milioni
di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi del comma 4. 
  1-bis.  Al  fine   di   finanziare   interventi   di   cooperazione
multilaterale  o  bilaterale  nell'ambito  delle  attivita'  di   cui
all'articolo 23 del decreto legislativo 9  giugno  2020,  n.  47,  e'
autorizzata la spesa di 29.805.256 euro per l'anno 2022.  Agli  oneri
derivanti dal  primo  periodo  si  provvede  mediante  corrispondente
versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  delle   risorse
giacenti nel conto corrente di tesoreria  n.  29814,  intestato  alla
societa' Cassa depositi e prestiti - Gestione separata,  relativo  al
Fondo per la cooperazione bilaterale, di cui alla convenzione per  la
gestione, erogazione e monitoraggio  delle  risorse  finanziarie  del
Ministero della transizione  ecologica  destinate  alla  cooperazione
internazionale,  sottoscritta  con  la  societa'  Cassa  depositi   e
prestiti  in  data  11  ottobre  2021,  in  esecuzione  del   decreto
direttoriale  del  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio e del mare n. 0005041/SVI del 27 maggio  2016,  modificato
con decreto direttoriale del medesimo Ministero n. 0007026/SVI del 15
luglio 2016. 
  2. Il Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di  30  milioni  di  euro  per
l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 4. 
  3. Gli interessi passivi sui titoli del debito  pubblico  derivanti
dagli effetti del  ricorso  all'indebitamento  di  cui  al  comma  4,
lettera i), sono valutati in 22 milioni di euro per l'anno 2022,  126
milioni di euro per l'anno 2023, 233 milioni di euro per l'anno 2024,
313 milioni di euro per l'anno 2025, 374 milioni di euro  per  l'anno
2026, 399 milioni di euro per l'anno 2027, 423 milioni  di  euro  per
l'anno 2028, 450 milioni di euro per l'anno 2029, 478 milioni di euro
per l'anno 2030, 502 milioni di euro per l'anno 2031 e 522 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai  fini  della
compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto,  a  39
milioni di euro per l'anno 2022, 163 milioni di euro per l'anno 2023,
266 milioni di euro per l'anno 2024, 344 milioni di euro  per  l'anno
2025, 403 milioni di euro per l'anno 2026, 427 milioni  di  euro  per
l'anno 2027, 454 milioni di euro per l'anno 2028, 479 milioni di euro
per l'anno 2029, 505 milioni di euro per l'anno 2030, 528 milioni  di
euro per l'anno  2031  e  552  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2032. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 4. 
  4. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3,  4,  5,  14,  18,  19,
20,21, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45,47,
49, 51, 56 e dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, determinati in
16.702.778.500 euro per l'anno 2022,  5.467,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, 3.986,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.132,3 milioni
di euro per l'anno 2025, 1.879,4 milioni di euro per l'anno 2026, 399
milioni di euro per l'anno 2027, 423 milioni di euro per l'anno 2028,
450 milioni di euro per l'anno 2029, 478 milioni di euro  per  l'anno
2030, 502 milioni di euro per l'anno 2031, 522 milioni  di  euro  per
l'anno 2032, 525,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 522  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai  fini  della
compensazione degli effetti in  termini  di  indebitamento  netto,  a
5.504,2 milioni di euro per l'anno 2023, 4.019,8 milioni di euro  per
l'anno 2024, 1.908,4 milioni di euro per l'anno 2026, 427 milioni  di
euro per l'anno 2027, 454  milioni  di  euro  per  l'anno  2028,  479
milioni di euro per l'anno 2029, 505 milioni di euro per l'anno 2030,
528 milioni di euro per l'anno 2031, 552 milioni di euro  per  l'anno
2032, 555,1 milioni di euro per l'anno 2033 e  552  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede: 
    a) quanto a  500  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione
di cui all'articolo 3, comma 5; 
    b) quanto a 242,6 milioni di euro per l'anno 2023, 5,4 milioni di
euro per l'anno 2026 e 3,1 milioni di euro per l'anno 2033,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    c) quanto a 6.508 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente   utilizzo   delle    maggiori    entrate    derivanti
dall'articolo 55; 
    d) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 15,1 milioni  di
euro per l'anno 2023, 14,8 milioni  di  euro  per  l'anno  2027,  5,1
milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2028  al  2031  e  4,3
milioni di euro  per  l'anno  2032,  che  aumentano,  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto, a 7,971 milioni di euro per  l'anno
2022 e 17,198 milioni di euro per l'anno 2023, 0,198 milioni di  euro
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 14,998 milioni di euro  per
l'anno 2027, 5,298 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2028
al 2031, 4,498 milioni di euro per l'anno 2032  e  0,198  milioni  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2033,  mediante  corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 14 e 51;  e)
quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente
utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 14; 
    f) quanto a 1.000 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  dal
2022 al 2024 e 3.000  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge
27 dicembre 2013, n. 147; 
    g) quanto a 1.500 milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione,
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo  1,  comma  177,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
    h) quanto  a  60  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189; 
    i) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera
dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2022  con  le
risoluzioni di approvazione della relazione presentata al  Parlamento
ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. 
  4-bis. Agli oneri derivanti dagli articoli  1,  comma  2,  1-ter  e
1-quater, pari a  3.043,98  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  degli  stanziamenti,  di
competenza e di  cassa,  delle  missioni  e  dei  programmi  indicati
nell'allegato 3-bis annesso al presente decreto, per gli importi  ivi
specificati. 
  5. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e'  sostituito
dall'allegato 4 annesso al presente decreto. 
  6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   42,   del
          decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.  34,  recante
          misure urgenti per il contenimento dei  costi  dell'energia
          elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
          rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali: 
                «Art.  42  (Disposizioni  finanziarie).   -   1.   La
          deduzione della quota del 12 per cento  dell'ammontare  dei
          componenti negativi  prevista,  ai  fini  dell'imposta  sul
          reddito  delle  societa'  e  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive,  rispettivamente  dai  commi  4  e  9
          dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015,  n.  83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,
          n. 132, per il periodo d'imposta in corso  al  31  dicembre
          2022, e' differita, in quote costanti, al periodo d'imposta
          in corso al 31 dicembre 2023 e ai tre successivi. 
                1-bis. All'articolo 1, comma  1056,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre  2026»  sono
          sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022 per il 53  per
          cento del suo ammontare  e  al  31  dicembre  2026  per  la
          restante parte, pari al 47 per cento». 
                1-ter. Nella determinazione degli acconti dovuti  per
          il periodo d'imposta in corso: 
                  a) al 31 dicembre 2022: 
                    1)  si  assume,   quale   imposta   del   periodo
          precedente,  quella  che   si   sarebbe   determinata   non
          applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27
          giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2015, n. 132; 
                    2) non si tiene conto delle disposizioni  di  cui
          al comma 1-bis; 
                  b) al 31 dicembre 2023: 
                    1)  si  assume,   quale   imposta   del   periodo
          precedente,  quella  che   si   sarebbe   determinata   non
          applicando le disposizioni di cui al comma 1-bis; 
                    2) non si  tiene  conto  delle  disposizioni  del
          comma 1; 
                  c) al 31 dicembre 2024 e per i due successivi: 
                    1)  si  assume,   quale   imposta   del   periodo
          precedente,  quella  che   si   sarebbe   determinata   non
          applicando il comma 1; 
                    2) non si  tiene  conto  delle  disposizioni  del
          comma 1; 
                  d) al 31 dicembre 2027 si assume, quale imposta del
          periodo precedente, quella che si sarebbe  determinata  non
          applicando le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis. 
                2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5,
          6, 7, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 41 e dal comma 1  del
          presente articolo, determinati in 7.769,53 milioni di  euro
          per l'anno 2022, 2.240,6 milioni di euro per  l'anno  2023,
          2.038,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al
          2026, 1.778,5 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal
          2027 al 2030, 278,5 milioni di euro per l'anno  2031  e  33
          milioni di euro per l'anno 2032, che aumentano, in  termini
          di indebitamento netto e fabbisogno, a 7.794,53 milioni  di
          euro per l'anno 2022, si provvede: 
                  a) quanto a 4.516 milioni di euro per l'anno  2022,
          1.730 milioni di euro per l'anno  2023,  1.530  milioni  di
          euro per l'anno 2024, 2.040  milioni  di  euro  per  l'anno
          2025, 2.040 milioni di euro per l'anno 2026, 1.580  milioni
          di euro per l'anno 2027, 1.780 milioni di euro per ciascuno
          degli anni dal 2028 al 2030, 280 milioni di euro per l'anno
          2031 e  33  milioni  di  euro  per  l'anno  2032,  mediante
          corrispondente riduzione degli stanziamenti, di  competenza
          e di cassa, delle Missioni e dei Programmi per gli  importi
          indicati nell'allegato B al presente decreto; 
                  b) quanto a 250 milioni di euro  per  l'anno  2022,
          mediante  corrispondente  utilizzo  delle  risorse  di  cui
          all'articolo 1, commi da 16  a  27,  del  decreto-legge  25
          maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 luglio 2021, n.  106,  gia'  nella  disponibilita'
          della  contabilita'  speciale  1778  intestata  all'Agenzia
          delle entrate che, a tal fine, provvede  ad  effettuare  il
          corrispondente versamento all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato; 
                  c) quanto a 1.968,5 milioni di euro per l'anno 2022
          e 515,5 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2023  e
          2024, mediante utilizzo delle  maggiori  entrate  derivanti
          dall'articolo 29; 
                  d) quanto a 1.040,2 milioni di euro per l'anno 2022
          e 199,1 milioni di euro per l'anno 2027, mediante  utilizzo
          delle maggiori entrate e delle minori spese  derivanti  dal
          comma 1 del presente articolo; 
                  e) quanto a 20 milioni di  euro  per  l'anno  2022,
          mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190. 
                3.   Ai   fini   dell'immediata   attuazione    delle
          disposizioni  recate  dal  presente  decreto,  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio.
          Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario,
          puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria,  la
          cui  regolarizzazione  e'  effettuata  con  l'emissione  di
          ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  23  del  decreto
          legislativo 9 giugno 2020, n. 47 recante  Attuazione  della
          direttiva  (UE)  2018/410  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 14 marzo  2018,  che  modifica  la  direttiva
          2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
          efficace  sotto  il  profilo   dei   costi   e   promuovere
          investimenti a  favore  di  basse  emissioni  di  carbonio,
          nonche'  adeguamento   della   normativa   nazionale   alle
          disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392  relativo  alle
          attivita'  di  trasporto  aereo  e  alla   decisione   (UE)
          2015/1814 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  6
          ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di
          una riserva stabilizzatrice del mercato: 
                «Art. 23 (Messa all'asta delle quote). - 1. Tutte  le
          quote che non sono oggetto di assegnazione gratuita a norma
          degli  articoli  10-bis   e   10-quater   della   direttiva
          2003/87/CE  e  che   non   sono   immesse   nella   riserva
          stabilizzatrice di mercato  istituita  con  decisione  (UE)
          2015/1814  del  Parlamento  europeo  e  del   Consiglio   o
          cancellate  a  norma  dell'articolo  36,   sono   collocate
          all'asta a norma  del  relativo  regolamento  unionale.  Il
          quantitativo  delle  quote   da   collocare   all'asta   e'
          determinato con decisione della Commissione europea. 
                2. Il GSE svolge il  ruolo  di  responsabile  per  il
          collocamento e pone in essere, a  questo  scopo,  tutte  le
          attivita'    necessarie,    propedeutiche,    connesse    e
          conseguenti, ivi incluse quelle  finalizzate  a  consentire
          alla piattaforma d'asta di trattenere le risorse necessarie
          per il pagamento del sorvegliante  d'asta,  in  conformita'
          con le norme unionali. 
                3. I proventi delle aste  sono  versati  al  GSE  sul
          conto corrente dedicato «Trans-European Automated Real-time
          Gross Settlement Express Transfer System»  («TARGET2»).  Il
          GSE  trasferisce  i  proventi  delle  aste  ed  i  relativi
          interessi maturati su un apposito conto  acceso  presso  la
          Tesoreria  dello  Stato,  intestato  al  Dipartimento   del
          tesoro,  dandone  contestuale  comunicazione  ai  Ministeri
          interessati. Detti proventi  sono  successivamente  versati
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal  comma  6,  ad
          appositi capitoli per spese di investimento degli stati  di
          previsione interessati,  con  vincolo  di  destinazione  in
          quanto derivante da obblighi unionali, ai sensi e  per  gli
          effetti della direttiva 2003/87/CE.  Le  somme  di  cui  al
          primo  ed  al  secondo  periodo  del  presente  comma  sono
          sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili. 
                4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma  3
          si provvede, previa verifica dei proventi  derivanti  dalla
          messa all'asta delle quote di cui al comma 1,  con  decreti
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del  mare,  di  concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
          economico e dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanarsi
          entro  il  31  maggio  dell'anno  successivo  a  quello  di
          effettuazione delle aste. Il 50% dei proventi delle aste e'
          assegnato complessivamente  al  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello
          sviluppo economico,  nella  misura  del  70%  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          del 30% al Ministero dello sviluppo economico. 
                5. Il  50%  delle  risorse  di  cui  al  comma  3  e'
          riassegnato al  Fondo  per  l'ammortamento  dei  titoli  di
          Stato, di cui all'articolo 44 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. 
                6.   Un'apposita   convenzione   fra   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  tesoro  e
          il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in
          qualita' di «responsabile del collocamento»,  ivi  compresa
          la gestione del conto  di  cui  al  presente  articolo.  Ai
          relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle aste
          ai sensi del comma 7, lettera n). 
                7. Le  risorse  di  cui  al  comma  4,  assegnate  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare  e  al  Ministero  dello  sviluppo   economico,   sono
          destinate alle seguenti  attivita'  per  misure  aggiuntive
          rispetto agli oneri  complessivamente  derivanti  a  carico
          della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di
          entrata in vigore del presente decreto: 
                  a) ridurre le emissioni dei gas  a  effetto  serra,
          anche  contribuendo  al  Fondo  globale  per   l'efficienza
          energetica  e  le  energie  rinnovabili  e  al   Fondo   di
          adattamento, cosi' come reso operativo dalla conferenza  di
          Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4); 
                  b) finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo  e
          progetti   dimostrativi   volti   all'abbattimento    delle
          emissioni  e  all'adattamento  ai  cambiamenti   climatici,
          compresa  la  partecipazione  alle  iniziative   realizzate
          nell'ambito del Piano strategico europeo per le  tecnologie
          energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee; 
                  c) sviluppare le energie  rinnovabili  al  fine  di
          rispettare l'impegno  dell'unione  europea  in  materia  di
          energia rinnovabile, nonche'  sviluppare  altre  tecnologie
          che contribuiscano alla  transizione  verso  un'economia  a
          basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e  aiutare
          a rispettare l'impegno dell'Unione europea  a  incrementare
          l'efficienza   energetica,   ai   livelli   convenuti   nei
          pertinenti atti legislativi; 
                  d)   favorire   misure   atte   ad    evitare    la
          deforestazione  e  ad  accrescere  l'afforestazione  e   la
          riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che sono  parte
          dell'Accordo di Parigi collegato  alla  Convenzione  quadro
          delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,  adottato  a
          Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo  ai
          sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204; 
                  e) trasferire tecnologie e  favorire  l'adattamento
          agli effetti avversi  del  cambiamento  climatico  in  tali
          Paesi; 
                  f)  favorire  il  sequestro   (di   CO2)   mediante
          silvicoltura; 
                  g) rafforzare la tutela degli ecosistemi  terrestri
          e  marini,  a  partire  dalle  aree  e  dai  siti  protetti
          nazionali,  internazionali  e  dell'Unione  europea,  anche
          mediante l'impiego di  idonei  mezzi  e  strutture  per  il
          monitoraggio,    il    controllo     e     il     contrasto
          dell'inquinamento; 
                  h) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico
          ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello  emesso
          dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie
          di settori e  sottosettori  industriali,  anche  nei  Paesi
          terzi; 
                  i)  incoraggiare  il  passaggio  a   modalita'   di
          trasporto pubblico a basse emissioni; 
                  l)   finanziare   la   ricerca   e   lo    sviluppo
          dell'efficienza energetica e delle  tecnologie  pulite  nei
          settori disciplinati dal presente decreto; 
                  m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza
          energetica   e   efficienza   idrica,    i    sistemi    di
          teleriscaldamento, la cogenerazione ad  alto  rendimento  e
          l'isolamento delle  abitazioni  o  a  fornire  un  sostegno
          finanziario per affrontare  le  problematiche  sociali  dei
          nuclei a reddito medio-basso, «anche alimentando  il  fondo
          nazionale efficienza energetica di cui all'articolo 15  del
          decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102»; 
                  n) coprire le spese di cui all'articolo 4, commi 6,
          7 e 12 e le spese amministrative connesse alla gestione del
          sistema diverse dai costi di cui all'articolo 46, comma 5; 
                  o) compensare i costi come definiti  dal  paragrafo
          26 delle  linee  guida  di  cui  alla  comunicazione  della
          Commissione europea C 2012  3230  final  con  priorita'  di
          assegnazione alle imprese accreditate della  certificazione
          ISO 50001; 
                  p) finanziare attivita' a favore del clima in paesi
          terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli  impatti  dei
          cambiamenti climatici; 
                  q) promuovere  la  creazione  di  competenze  e  il
          ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a  una
          transizione equa verso un'economia  a  basse  emissioni  di
          carbonio,  in  particolare   nelle   regioni   maggiormente
          interessate dalla  transizione  occupazionale,  in  stretto
          coordinamento con le parti sociali; 
                  r)  sostenere  le  azioni   e   le   infrastrutture
          funzionali  all'abbandono  del  carbone  nella  generazione
          termoelettrica. 
                8. La quota annua dei proventi derivanti dalle  aste,
          eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, e' destinata,
          nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per
          l'anno 2020 e di 150 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica  nel
          settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a
          10 milioni  di  euro  al  finanziamento  di  interventi  di
          decarbonizzazione  e  di  efficientamento  energetico   del
          settore industriale e della restante quota  alle  finalita'
          di cui al comma 2 dell'articolo 29, nonche', per una  quota
          massima di 20 milioni di euro annui per gli anni  dal  2020
          al 2024, al Fondo per la  riconversione  occupazionale  nei
          territori in cui sono ubicate centrali a carbone, istituito
          presso il Ministero dello sviluppo economico. I criteri, le
          condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse  del
          «Fondo per la riconversione occupazionale nei territori  in
          cui sono ubicate centrali a  carbone»  sono  stabiliti  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare, con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
          sociali e con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
          anche ai fini  del  rispetto  del  limite  di  spesa  degli
          stanziamenti  assegnati.  Per  la  copertura  degli   oneri
          relativi ai predetti  fondi  si  utilizzano  le  quote  dei
          proventi delle aste assegnate al Ministero  dello  sviluppo
          economico e, ove necessario, per la  residua  copertura  si
          utilizzano le quote dei  proventi  assegnate  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
                9. Al fine di consentire alla Commissione europea  la
          predisposizione  della  relazione  sul  funzionamento   del
          mercato del carbonio di cui all'articolo 10,  paragrafo  5,
          della direttiva 2003/87/CE, il Comitato garantisce che ogni
          informazione  pertinente  sia  trasmessa  alla  Commissione
          almeno  due  mesi  prima  che   quest'ultima   approvi   la
          relazione. A tale fine,  fermo  restando  gli  obblighi  di
          riservatezza, il Comitato puo' richiedere  le  informazioni
          necessarie  al  GSE  relativamente  alla  sua  funzione  di
          responsabile per il collocamento.». 
              - Il riferimento all'articolo 1, comma 200, della legge
          23 dicembre 2014,  n.  190,  recante  disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015)  e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 3. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.  307,
          recante  disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale  e  di
          finanza pubblica: 
                «Art.  10  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni,  sono  apportate   le   seguenti   ulteriori
          modifiche: 
                  a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
          «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
          e: «terza rata», sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
          seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; 
                  b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole:  «30
          giugno  2005»,  inserite  dopo  le  parole:  «deve   essere
          integrata entro il», sono sostituite  dalle  seguenti:  «31
          ottobre 2005»; 
                  c) al comma 37  dell'articolo  32  le  parole:  «30
          giugno 2005» sono sostituite dalle  seguenti:  «31  ottobre
          2005». 
                2. La proroga al 31 maggio 2005 ed  al  30  settembre
          2005   dei   termini   stabiliti   per    il    versamento,
          rispettivamente,  della  seconda   e   della   terza   rata
          dell'anticipazione   degli   oneri   concessori   opera   a
          condizione che le regioni, prima della data di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  non  abbiano  dettato  una
          diversa disciplina. 
                3.   Il   comma   2-quater   dell'articolo   5    del
          decreto-legge 12  luglio  2004,  n.  168,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2004,  n.  191,  e
          successive modificazioni, e' abrogato. 
                4.  Alle  minori  entrate  derivanti  dal  comma   1,
          valutate per l'anno 2004 in 2.215,5  milioni  di  euro,  si
          provvede con quota parte delle maggiori  entrate  derivanti
          dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto. 
                5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». 
              - Il riferimento all'articolo 1, comma 6,  della  legge
          27 dicembre 2013,  n.  147,  recante  disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014)  e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 56. 
              - Il riferimento all'articolo 1, comma 177, della legge
          30 dicembre 2020,  n.  178,  recante  disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014)  e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 5. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   6,   del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189  recante
          disposizioni  urgenti  per  il  contenimento  della   spesa
          sanitaria e in materia  di  regolazioni  contabili  con  le
          autonomie locali: 
                «Art. 6 (Disposizioni finanziarie  e  finali).  -  1.
          L'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  61  della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al  Fondo  per  le
          aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
          per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009. 
                1-bis. Le risorse rivenienti  dalla  riduzione  delle
          dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono  iscritte  nel
          Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
          cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. 
                1-ter.   Alla    copertura    dell'onere    derivante
          dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2,  comma  8,  e
          5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
          l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno  2009,  si
          provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
          cui al comma 1-bis per gli importi, al fine  di  compensare
          gli effetti in termini di indebitamento netto,  di  cui  al
          comma 1. 
                1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel  Fondo
          per interventi strutturali di politica economica  ai  sensi
          del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni  di
          euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di  euro  per  l'anno
          2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
          medesimi anni. 
                2.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6, della  legge  24
          dicembre   2012,   n.   243,   recante   disposizioni   per
          l'attuazione del principio  del  pareggio  di  bilancio  ai
          sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione: 
                «Art.   6   (Eventi   eccezionali    e    scostamenti
          dall'obiettivo programmatico strutturale). - 1. Fatto salvo
          quanto previsto dall'articolo 8, scostamenti temporanei del
          saldo   strutturale   dall'obiettivo   programmatico   sono
          consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali. 
                2.  Ai  fini  della  presente   legge,   per   eventi
          eccezionali, da individuare in coerenza  con  l'ordinamento
          dell'Unione europea, si intendono: 
                  a) periodi di grave recessione  economica  relativi
          anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea; 
                  b) eventi straordinari, al di fuori  del  controllo
          dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonche'
          le gravi calamita' naturali,  con  rilevanti  ripercussioni
          sulla situazione finanziaria generale del Paese. 
                3. Il Governo, qualora, al fine di  fronteggiare  gli
          eventi  di  cui  al   comma   2,   ritenga   indispensabile
          discostarsi temporaneamente  dall'obiettivo  programmatico,
          sentita la Commissione europea, presenta alle  Camere,  per
          le conseguenti deliberazioni  parlamentari,  una  relazione
          con cui aggiorna gli  obiettivi  programmatici  di  finanza
          pubblica, nonche' una specifica richiesta di autorizzazione
          che indichi  la  misura  e  la  durata  dello  scostamento,
          stabilisca le finalita' alle  quali  destinare  le  risorse
          disponibili in conseguenza  dello  stesso  e  definisca  il
          piano   di   rientro   verso   l'obiettivo   programmatico,
          commisurandone la durata alla gravita' degli eventi di  cui
          al comma 2. Il piano di  rientro  e'  attuato  a  decorrere
          dall'esercizio  successivo  a  quelli  per   i   quali   e'
          autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui  al  comma
          2, tenendo conto dell'andamento  del  ciclo  economico.  La
          deliberazione con la quale  ciascuna  Camera  autorizza  lo
          scostamento e approva il piano di  rientro  e'  adottata  a
          maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. 
                4. Le risorse eventualmente reperite sul  mercato  ai
          sensi del comma 3 possono essere utilizzate  esclusivamente
          per  le  finalita'  indicate  nella  richiesta  di  cui  al
          medesimo comma. 
                5. Il piano di rientro puo' essere aggiornato con  le
          modalita' di cui al comma 3  al  verificarsi  di  ulteriori
          eventi   eccezionali   ovvero   qualora,    in    relazione
          all'andamento  del  ciclo  economico,  il  Governo  intenda
          apportarvi modifiche. 
                6. Le procedure  di  cui  al  comma  3  si  applicano
          altresi'   qualora    il    Governo    intenda    ricorrere
          all'indebitamento per realizzare operazioni  relative  alle
          partite finanziarie al  fine  di  fronteggiare  gli  eventi
          straordinari di cui al comma 2, lettera b).».