Art. 42 
 
             Semplificazione delle procedure di rilascio 
                      del nulla osta al lavoro 
 
  1. Per le domande presentate in relazione al decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  21  dicembre  2021,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022, adottato per il 2021 ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, del  decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286, il nulla osta al lavoro subordinato e'  rilasciato  nel
termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Per i lavoratori stagionali e' fatto salvo  quanto  previsto
dall'articolo 24, comma 6, del citato decreto legislativo n. 286  del
1998. 
  2. Il nulla osta e' rilasciato anche nel caso in cui,  nel  termine
indicato al comma 1, non siano state acquisite informazioni  relative
agli elementi ostativi di cui agli  articoli  22  e  24  del  decreto
legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  e  consente  lo  svolgimento
dell'attivita' lavorativa sul territorio nazionale.  Al  sopravvenuto
accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la  revoca  del
nulla osta e del visto di ingresso. 
  3. Il visto d'ingresso in Italia, richiesto sulla  base  dei  nulla
osta al lavoro subordinato e stagionale di cui al presente  articolo,
e' rilasciato entro venti giorni dalla data  di  presentazione  della
domanda. 
  4. A seguito del rilascio del nulla osta e  del  visto  d'ingresso,
ove previsto, lo sportello unico per l'immigrazione convoca il datore
di lavoro e lo straniero  per  la  sottoscrizione  del  contratto  di
soggiorno. Nelle more della sottoscrizione, il datore  di  lavoro  e'
tenuto ad assolvere agli impegni di cui all'articolo 5-bis, comma  1,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si  applicano
le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4  e  5,  si  applicano
anche in relazione alle procedure disciplinate  dal  decreto  di  cui
all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.
286, da emanarsi per il 2022.  Per  le  procedure  di  cui  al  primo
periodo, il termine di trenta giorni per il rilascio del  nulla  osta
decorre dalla data di ricezione della domanda. 
  7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, si applicano  anche
ai cittadini stranieri  per  i  quali  e'  stata  presentata  domanda
diretta a instaurare in Italia  un  rapporto  di  lavoro  subordinato
nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri adottato per il 2021, di cui al comma  1,  nei
limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul
territorio nazionale alla data del 1° maggio  2022.  A  tal  fine,  i
predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una
delle seguenti condizioni: 
    a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici; 
    b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data,
in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi  della  legge
28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione
di data certa proveniente da organismi pubblici. 
  8. Il datore di lavoro, dopo il rilascio del nulla osta di  cui  al
presente articolo puo' concludere il contratto  di  lavoro  senza  la
necessita' dell'accertamento delle condizioni di cui al comma 7. Tali
condizioni sono verificate dallo sportello unico  per  l'immigrazione
al momento  della  sottoscrizione  del  contratto  di  soggiorno.  Al
successivo accertamento negativo delle predette condizioni,  consegue
la revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi  titolo  rilasciato,
qualora in corso di validita', nonche' la risoluzione di diritto  del
contratto di lavoro. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 3, 5-bis, 22 e  24
          del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero): 
              «Art. 3 (Politiche migratorie). - 1. Il Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati,  il
          Consiglio  nazionale  dell'economia  e   del   lavoro,   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  la
          Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, gli enti  e  le
          associazioni nazionali maggiormente attivi  nell'assistenza
          e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei
          lavoratori   e   dei   datori   di   lavoro    maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale,  predispone  ogni  tre
          anni salva la  necessita'  di  un  termine  piu'  breve  il
          documento    programmatico    relativo    alla     politica
          dell'immigrazione e degli stranieri  nel  territorio  dello
          Stato,  che  e'  approvato  dal  Governo  e  trasmesso   al
          Parlamento.   Le   competenti   Commissioni    parlamentari
          esprimono  il  loro  parere   entro   trenta   giorni   dal
          ricevimento  del  documento  programmatico.  Il   documento
          programmatico  e'  emanato,  tenendo   conto   dei   pareri
          ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana. Il Ministro dell'Interno presenta annualmente  al
          Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso
          i provvedimenti attuativi del documento programmatico. 
              2. Il documento programmatico indica le  azioni  e  gli
          interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con
          gli  altri  Stati  membri  dell'Unione  europea,   con   le
          organizzazioni   internazionali,   con    le    istituzioni
          comunitarie  e  con  organizzazioni  non  governative,   si
          propone di  svolgere  in  materia  di  immigrazione,  anche
          mediante la conclusione di accordi con i Paesi di  origine.
          Esso indica altresi' le misure  di  carattere  economico  e
          sociale nei  confronti  degli  stranieri  soggiornanti  nel
          territorio dello  Stato,  nelle  materie  che  non  debbono
          essere disciplinate con legge. 
              3. Il documento individua inoltre  i  criteri  generali
          per la definizione dei flussi di  ingresso  nel  territorio
          dello  Stato,  delinea  gli  interventi  pubblici  volti  a
          favorire le relazioni familiari,  l'inserimento  sociale  e
          l'integrazione  culturale  degli  stranieri  residenti   in
          Italia, nel rispetto delle  diversita'  e  delle  identita'
          culturali  delle  persone,  purche'  non  confliggenti  con
          l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento
          per un positivo reinserimento nei Paesi di origine. 
              4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, sentiti il Comitato di  cui  all'articolo  2-bis,
          comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti
          Commissioni parlamentari, sono annualmente definite,  entro
          il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di
          riferimento del decreto, sulla base  dei  criteri  generali
          individuati nel documento programmatico, le  quote  massime
          di stranieri da ammettere nel territorio  dello  Stato  per
          lavoro  subordinato,  anche  per  esigenze   di   carattere
          stagionale,  e  per  lavoro  autonomo,  tenuto  conto   dei
          ricongiungimenti familiari e  delle  misure  di  protezione
          temporanea eventualmente disposte  ai  sensi  dell'articolo
          20. Qualora se ne ravvisi l'opportunita', ulteriori decreti
          possono essere emanati durante l'anno. I visti di  ingresso
          ed i permessi di soggiorno per  lavoro  subordinato,  anche
          per  esigenze  di  carattere  stagionale,  e   per   lavoro
          autonomo, sono  rilasciati  entro  il  limite  delle  quote
          predette. In caso di mancata pubblicazione del  decreto  di
          programmazione annuale, il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri puo' provvedere in via  transitoria,  con  proprio
          decreto. 
              5.  Nell'ambito   delle   rispettive   attribuzioni   e
          dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni  e
          gli altri enti locali adottano i provvedimenti  concorrenti
          al perseguimento dell'obbiettivo di rimuovere gli  ostacoli
          che  di  fatto  impediscono  il  pieno  riconoscimento  dei
          diritti e degli interessi riconosciuti agli  stranieri  nel
          territorio dello Stato, con particolare riguardo  a  quelle
          inerenti  all'alloggio,   alla   lingua,   all'integrazione
          sociale,  nel  rispetto  dei  diritti  fondamentali   della
          persona umana. 
              6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,  da  adottare  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'interno,  si  provvede  all'istituzione  di   Consigli
          territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati
          le  competenti  amministrazioni  locali  dello  Stato,   la
          Regione, gli  enti  locali,  gli  enti  e  le  associazioni
          localmente  attivi  nel  soccorso  e  nell'assistenza  agli
          immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di
          lavoro,  con  compiti  di  analisi  delle  esigenze  e   di
          promozione degli interventi da attuare a livello locale. 
              6-bis. Fermi restando i trattamenti dei  dati  previsti
          per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali,
          il Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del  Sistema
          statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico  del
          bilancio dello Stato, le attivita' di raccolta  di  dati  a
          fini    statistici    sul    fenomeno     dell'immigrazione
          extracomunitaria per  tutte  le  pubbliche  amministrazioni
          interessate alle politiche migratorie. 
              7. Nella  prima  applicazione  delle  disposizioni  del
          presente articolo, il documento  programmatico  di  cui  al
          comma 1 e' predisposto entro novanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore della legge  6  marzo  1998,  n.  40.  Lo
          stesso documento indica la data entro cui sono  adottati  i
          decreti di cui al comma 4. 
              8. Lo schema del  documento  programmatico  di  cui  al
          comma 7 e' trasmesso al Parlamento per  l'acquisizione  del
          parere delle Commissioni competenti  per  materia,  che  si
          esprimono entro trenta giorni.  Decorso  tale  termine,  il
          decreto e' emanato anche in mancanza del parere.» 
              «Art.  5-bis  (Contratto  di   soggiorno   per   lavoro
          subordinato). - 1. Il contratto  di  soggiorno  per  lavoro
          subordinato stipulato fra un datore di  lavoro  italiano  o
          straniero  regolarmente  soggiornante  in   Italia   e   un
          prestatore  di  lavoro,  cittadino   di   uno   Stato   non
          appartenente all'Unione europea o apolide, contiene: 
                a) la garanzia da parte del datore  di  lavoro  della
          disponibilita' di un alloggio per il lavoratore che rientri
          nei parametri minimi previsti dalla legge per  gli  alloggi
          di edilizia residenziale pubblica; 
                b) l'impegno al pagamento  da  parte  del  datore  di
          lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore
          nel Paese di provenienza. 
              2. Non costituisce titolo valido per  il  rilascio  del
          permesso di soggiorno il  contratto  che  non  contenga  le
          dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1. 
              3. Il contratto di soggiorno per lavoro e' sottoscritto
          in base  a  quanto  previsto  dall'articolo  22  presso  lo
          sportello unico per l'immigrazione  della  provincia  nella
          quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro  o  dove
          avra' luogo la prestazione lavorativa secondo le  modalita'
          previste nel regolamento di attuazione.» 
              «Art. 22 (Lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  e
          indeterminato (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; legge 30
          dicembre 1986, n. 943, artt. 8, 9  e  11;  legge  8  agosto
          1995, n. 335, art. 3, comma 13)). - 1. In ogni provincia e'
          istituito presso  la  prefettura-ufficio  territoriale  del
          Governo   uno   sportello   unico    per    l'immigrazione,
          responsabile     dell'intero     procedimento      relativo
          all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a  tempo
          determinato ed indeterminato. 
              2.  Il  datore   di   lavoro   italiano   o   straniero
          regolarmente soggiornante in Italia che intende  instaurare
          in  Italia  un  rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
          determinato o indeterminato  con  uno  straniero  residente
          all'estero deve  presentare,  previa  verifica,  presso  il
          centro per l'impiego competente, della indisponibilita'  di
          un   lavoratore   presente   sul   territorio    nazionale,
          idoneamente   documentata,   allo   sportello   unico   per
          l'immigrazione  della  provincia  di  residenza  ovvero  di
          quella in cui ha sede legale l'impresa,  ovvero  di  quella
          ove avra' luogo la prestazione lavorativa: 
                a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; 
                b) idonea documentazione relativa alle  modalita'  di
          sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; 
                c)  la  proposta  di  contratto  di   soggiorno   con
          specificazione  delle  relative   condizioni,   comprensiva
          dell'impegno al pagamento da parte dello stesso  datore  di
          lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese  di
          provenienza; 
              d)  dichiarazione  di   impegno   a   comunicare   ogni
          variazione concernente il rapporto di lavoro. 
              3. Nei casi in cui non  abbia  una  conoscenza  diretta
          dello straniero, il datore di lavoro italiano  o  straniero
          regolarmente  soggiornante  in  Italia   puo'   richiedere,
          presentando la documentazione di cui alle lettere b)  e  c)
          del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu'  persone
          iscritte nelle liste  di  cui  all'articolo  21,  comma  5,
          selezionate secondo criteri  definiti  nel  regolamento  di
          attuazione. 
              4. 
              5.  Lo  sportello   unico   per   l'immigrazione,   nel
          complessivo  termine  massimo  di  sessanta  giorni   dalla
          presentazione della richiesta, a condizione che siano state
          rispettate  le  prescrizioni  di  cui  al  comma  2  e   le
          prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
          alla  fattispecie,  rilascia,  in  ogni  caso,  sentito  il
          questore, il nulla osta nel rispetto dei  limiti  numerici,
          quantitativi   e   qualitativi    determinati    a    norma
          dell'articolo  3,  comma  4,  e  dell'articolo  21,  e,   a
          richiesta   del   datore   di    lavoro,    trasmette    la
          documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici
          consolari, ove possibile in via telematica. Il  nulla  osta
          al lavoro subordinato  ha  validita'  per  un  periodo  non
          superiore a sei mesi dalla data del rilascio. 
              5.1 Le istanze di nulla osta sono esaminate nei  limiti
          numerici stabiliti con il decreto di  cui  all'articolo  3,
          comma 4. Le istanze eccedenti tali  limiti  possono  essere
          esaminate  nell'ambito   delle   quote   che   si   rendono
          successivamente disponibili tra  quelle  stabilite  con  il
          medesimo decreto. 
              5-bis. Il nulla osta  al  lavoro  e'  rifiutato  se  il
          datore di lavoro risulti  condannato  negli  ultimi  cinque
          anni, anche con sentenza non  definitiva,  compresa  quella
          adottata a seguito di applicazione della pena su  richiesta
          ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale,
          per: 
                a)  favoreggiamento   dell'immigrazione   clandestina
          verso l'Italia e dell'emigrazione  clandestina  dall'Italia
          verso altri Stati o per reati diretti  al  reclutamento  di
          persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
          della prostituzione o di minori da impiegare  in  attivita'
          illecite; 
                b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
          ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale; 
                c) reato previsto dal comma 12. 
              5-ter. Il nulla osta al lavoro e', altresi',  rifiutato
          ovvero, nel caso sia stato rilasciato,  e'  revocato  se  i
          documenti presentati sono stati ottenuti mediante  frode  o
          sono stati falsificati o  contraffatti  ovvero  qualora  lo
          straniero non  si  rechi  presso  lo  sportello  unico  per
          l'immigrazione per la  firma  del  contratto  di  soggiorno
          entro il termine di cui al comma 6, salvo  che  il  ritardo
          sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del  nulla
          osta e' comunicata al Ministero degli affari esteri tramite
          i collegamenti telematici. 
              6. Gli uffici consolari del Paese  di  residenza  o  di
          origine dello straniero provvedono, dopo  gli  accertamenti
          di rito, a rilasciare il visto di ingresso con  indicazione
          del codice fiscale, comunicato dallo  sportello  unico  per
          l'immigrazione.  Entro  otto   giorni   dall'ingresso,   lo
          straniero  si  reca   presso   lo   sportello   unico   per
          l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma
          del contratto di soggiorno che resta ivi  conservato  e,  a
          cura di  quest'ultimo,  trasmesso  in  copia  all'autorita'
          consolare competente ed al centro per l'impiego competente. 
              7. 
              8. Salvo quanto  previsto  dall'articolo  23,  ai  fini
          dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
          extracomunitario deve essere munito  del  visto  rilasciato
          dal consolato italiano presso lo  Stato  di  origine  o  di
          stabile residenza del lavoratore. 
              9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite
          collegamenti  telematici,   le   informazioni   anagrafiche
          relative ai lavoratori extracomunitari ai quali e' concesso
          il permesso di soggiorno per motivi di lavoro,  o  comunque
          idoneo per l'accesso al lavoro, e  comunicano  altresi'  il
          rilascio dei permessi  concernenti  i  familiari  ai  sensi
          delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla  base
          delle  informazioni  ricevute,  costituisce  un   "Archivio
          anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da  condividere
          con  altre  amministrazioni  pubbliche;  lo  scambio  delle
          informazioni  avviene  in  base  a   convenzione   tra   le
          amministrazioni interessate. Le  stesse  informazioni  sono
          trasmesse,  in  via  telematica,  a  cura  delle  questure,
          all'ufficio    finanziario    competente    che    provvede
          all'attribuzione del codice fiscale. 
              10. Lo sportello unico per l'immigrazione  fornisce  al
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed
          il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni
          adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. 
              11. La perdita del  posto  di  lavoro  non  costituisce
          motivo di revoca del permesso di  soggiorno  al  lavoratore
          extracomunitario   ed   ai   suoi   familiari    legalmente
          soggiornanti.  Il  lavoratore  straniero  in  possesso  del
          permesso di soggiorno per lavoro subordinato che  perde  il
          posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto
          nelle liste di  collocamento  per  il  periodo  di  residua
          validita' del permesso di soggiorno, e comunque, salvo  che
          si tratti di permesso di soggiorno per  lavoro  stagionale,
          per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il
          periodo di durata della prestazione di sostegno al  reddito
          percepita  dal  lavoratore  straniero,  qualora  superiore.
          Decorso il termine  di  cui  al  secondo  periodo,  trovano
          applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29,
          comma  3,  lettera  b).  Il   regolamento   di   attuazione
          stabilisce le modalita'  di  comunicazione  ai  centri  per
          l'impiego, anche ai  fini  dell'iscrizione  del  lavoratore
          straniero  nelle  liste  di  collocamento   con   priorita'
          rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari. 
              11-bis. 
              12.  Il  datore  di  lavoro  che  occupa  alle  proprie
          dipendenze  lavoratori  stranieri  privi  del  permesso  di
          soggiorno previsto dal presente  articolo,  ovvero  il  cui
          permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
          termini di legge, il  rinnovo,  revocato  o  annullato,  e'
          punito con la reclusione da sei mesi a tre anni  e  con  la
          multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. 
              12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono
          aumentate da un terzo alla meta': 
                a) se i lavoratori occupati sono in numero  superiore
          a tre; 
                b) se i lavoratori occupati sono minori in  eta'  non
          lavorativa; 
                c) se i  lavoratori  occupati  sono  sottoposti  alle
          altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento  di
          cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. 
              12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice  applica
          la sanzione amministrativa  accessoria  del  pagamento  del
          costo medio di rimpatrio del lavoratore  straniero  assunto
          illegalmente. 
              12-quater. Nelle ipotesi  di  particolare  sfruttamento
          lavorativo di  cui  al  comma  12-bis,  e'  rilasciato  dal
          questore, su  proposta  o  con  il  parere  favorevole  del
          procuratore della  Repubblica,  allo  straniero  che  abbia
          presentato  denuncia  e  cooperi  nel  procedimento  penale
          instaurato nei confronti del datore di lavoro, un  permesso
          di soggiorno. 
              12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al  comma
          12-quater ha la durata di sei mesi e puo' essere  rinnovato
          per un anno  o  per  il  maggior  periodo  occorrente  alla
          definizione  del  procedimento  penale.  Il   permesso   di
          soggiorno e' revocato in caso di condotta incompatibile con
          le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore  della
          Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano
          meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. 
              12-sexies. Il permesso di soggiorno  di  cui  ai  commi
          12-quater e 12-quinquies reca la dicitura  "casi  speciali,
          consente lo svolgimento  di  attivita'  lavorativa  e  puo'
          essere convertito, alla scadenza, in permesso di  soggiorno
          per lavoro subordinato o autonomo. 
              13. Salvo quanto previsto per i  lavoratori  stagionali
          dall'articolo  25,  comma  5,  in  caso  di  rimpatrio   il
          lavoratore    extracomunitario    conserva    i     diritti
          previdenziali  e  di  sicurezza  sociale  maturati  e  puo'
          goderne indipendentemente dalla vigenza di  un  accordo  di
          reciprocita' al verificarsi della maturazione dei requisiti
          previsti  dalla  normativa  vigente,  al   compimento   del
          sessantacinquesimo  anno  di  eta',  anche  in  deroga   al
          requisito contributivo  minimo  previsto  dall'articolo  1,
          comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
              14. Le attribuzioni degli istituti di  patronato  e  di
          assistenza sociale, di cui alla legge  30  marzo  2001,  n.
          152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino
          regolare attivita' di lavoro in Italia. 
              15. I lavoratori italiani  ed  extracomunitari  possono
          chiedere  il  riconoscimento  di   titoli   di   formazione
          professionale acquisiti all'estero; in assenza  di  accordi
          specifici,  il  Ministro  del  lavoro  e  delle   politiche
          sociali, sentita la  commissione  centrale  per  l'impiego,
          dispone condizioni  e  modalita'  di  riconoscimento  delle
          qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
          puo' inoltre partecipare, a norma del presente testo unico,
          a  tutti  i  corsi  di  formazione  e  di  riqualificazione
          programmati nel territorio della Repubblica. 
              16. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano alle regioni a statuto speciale e  alle  province
          autonome di Trento e di Bolzano ai sensi  degli  statuti  e
          delle relative norme di attuazione.» 
              «Art. 24 (Lavoro stagionale (Legge 6 marzo 1998, n. 40,
          art. 22)). - 1. Il datore di lavoro o  le  associazioni  di
          categoria per  conto  dei  loro  associati,  che  intendono
          instaurare in Italia un rapporto di  lavoro  subordinato  a
          carattere    stagionale    nei    settori    agricolo     e
          turistico/alberghiero con uno straniero, devono  presentare
          richiesta   nominativa    allo    sportello    unico    per
          l'immigrazione della provincia di residenza. Si  applicano,
          ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad
          eccezione dei commi 11 e 11-bis. 
              2. Lo sportello unico per  l'immigrazione  rilascia  il
          nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, per  la
          durata  corrispondente  a  quella  del  lavoro   stagionale
          richiesto, non oltre venti giorni dalla data  di  ricezione
          della richiesta del datore di lavoro. 
              3. Ai fini della presentazione di idonea documentazione
          relativa alle modalita' di sistemazione alloggiativa di cui
          all'articolo 22, comma 2,  lettera  b),  se  il  datore  di
          lavoro  fornisce  l'alloggio,  esibisce  al  momento  della
          sottoscrizione del contratto di soggiorno, un titolo idoneo
          a  provarne  l'effettiva  disponibilita',  nel  quale  sono
          specificate le condizioni  a  cui  l'alloggio  e'  fornito,
          nonche'   l'idoneita'   alloggiativa   ai    sensi    delle
          disposizioni vigenti. L'eventuale canone di  locazione  non
          puo' essere eccessivo rispetto alla qualita'  dell'alloggio
          e alla retribuzione del lavoratore  straniero  e,  in  ogni
          caso, non e' superiore ad un terzo di tale retribuzione. Il
          medesimo canone non puo' essere  decurtato  automaticamente
          dalla retribuzione del lavoratore. 
              4. Il nulla osta al lavoro stagionale viene  rilasciato
          secondo le modalita' previste agli articoli  30-bis,  commi
          da 1 a 3 e da 5 a 9, e 31 del decreto del Presidente  della
          Repubblica n. 394 del 1999 e nel rispetto  del  diritto  di
          precedenza in favore dei lavoratori  stranieri  di  cui  al
          comma 9 del presente articolo. 
              5. Il nulla osta al lavoro stagionale a piu' datori  di
          lavoro che impiegano lo  stesso  lavoratore  straniero  per
          periodi di  lavoro  complessivamente  compresi  nei  limiti
          temporali  di  cui  al  comma  7,  deve  essere  unico,  su
          richiesta,  anche  cumulativa,  dei   datori   di   lavoro,
          presentata contestualmente, ed e' rilasciato a ciascuno  di
          essi. Si applicano le disposizioni di cui al comma 8. 
              6.  Qualora  lo  sportello  unico  per  l'immigrazione,
          decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi  al
          datore di  lavoro  il  proprio  diniego,  la  richiesta  si
          intende accolta, nel caso in cui  ricorrono  congiuntamente
          le seguenti condizioni: 
                a)  la  richiesta   riguarda   uno   straniero   gia'
          autorizzato almeno una volta nei cinque anni  precedenti  a
          prestare lavoro  stagionale  presso  lo  stesso  datore  di
          lavoro richiedente; 
                b) il lavoratore e' stato  regolarmente  assunto  dal
          datore di lavoro e ha rispettato le condizioni indicate nel
          precedente permesso di soggiorno. 
              7. Il nulla osta  al  lavoro  stagionale  autorizza  lo
          svolgimento  di   attivita'   lavorativa   sul   territorio
          nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo  di
          dodici mesi. 
              8. Fermo restando il limite di  nove  mesi  di  cui  al
          comma 7, il nulla osta  al  lavoro  stagionale  si  intende
          prorogato e il permesso di soggiorno puo' essere  rinnovato
          in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale  offerta
          dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza
          del nuovo rapporto di lavoro stagionale. In  tale  ipotesi,
          il lavoratore e' esonerato dall'obbligo  di  rientro  nello
          Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto  da
          parte dell'autorita' consolare. Al termine del  periodo  di
          cui al comma 7, il lavoratore deve rientrare nello Stato di
          provenienza, salvo che  sia  in  possesso  di  permesso  di
          soggiorno  rilasciato  per  motivi   diversi   dal   lavoro
          stagionale. 
              9. Il lavoratore stagionale, gia' ammesso a lavorare in
          Italia almeno una volta nei  cinque  anni  precedenti,  ove
          abbia rispettato le condizioni  indicate  nel  permesso  di
          soggiorno e sia rientrato nello Stato di  provenienza  alla
          scadenza del medesimo, ha  diritto  di  precedenza  per  il
          rientro per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o
          altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai
          fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. 
              10. Il lavoratore stagionale, che  ha  svolto  regolare
          attivita' lavorativa sul territorio  nazionale  per  almeno
          tre mesi, al  quale  e'  offerto  un  contratto  di  lavoro
          subordinato  a  tempo  determinato  o  indeterminato,  puo'
          chiedere  allo  sportello  unico  per   l'immigrazione   la
          conversione   del   permesso   di   soggiorno   in   lavoro
          subordinato, nei limiti delle quote di cui all'articolo  3,
          comma 4. 
              11. Il datore di lavoro dello straniero  che  si  trova
          nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma  3-ter,  puo'
          richiedere  allo  sportello  unico  per  l'immigrazione  il
          rilascio del nulla osta al lavoro pluriennale. Lo sportello
          unico, accertati i requisiti di cui all'articolo  5,  comma
          3-ter, rilascia il nulla osta secondo le modalita'  di  cui
          al presente articolo. Sulla base del nulla  osta  triennale
          al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualita'
          successive  alla   prima   sono   concessi   dall'autorita'
          consolare, previa esibizione della proposta di contratto di
          soggiorno per lavoro stagionale,  trasmessa  al  lavoratore
          interessato  dal  datore  di   lavoro,   che   provvede   a
          trasmetterne  copia  allo  sportello   unico   immigrazione
          competente. Entro otto giorni dalla data  di  ingresso  nel
          territorio  nazionale,  il  lavoratore  straniero  si  reca
          presso lo sportello unico immigrazione per sottoscrivere il
          contratto di soggiorno per lavoro secondo  le  disposizioni
          dell'articolo  35  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica n. 394 del 1999. La richiesta di assunzione, per
          le annualita' successive alla prima, puo' essere effettuata
          da un datore di lavoro  anche  diverso  da  quello  che  ha
          ottenuto il nullaosta triennale al  lavoro  stagionale.  Il
          rilascio dei nulla  osta  pluriennali  avviene  nei  limiti
          delle quote di ingresso per lavoro stagionale. 
              12. Fuori dei casi di cui all'articolo 22, commi  5-bis
          e 5-ter, il nulla osta al  lavoro  stagionale  puo'  essere
          rifiutato ovvero,  nel  caso  sia  stato  rilasciato,  puo'
          essere revocato quando: 
                a) il datore di lavoro e' stato oggetto di sanzioni a
          causa di lavoro irregolare; 
                b) l'impresa del datore di lavoro e' stata  liquidata
          per insolvenza o non e' svolta alcuna attivita' economica; 
                c) il datore di lavoro non  ha  rispettato  i  propri
          obblighi  giuridici  in  materia  di  previdenza   sociale,
          tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro  o
          di  impiego,  previsti  dalla  normativa  nazionale  o  dai
          contratti collettivi applicabili; 
                d) nei dodici mesi immediatamente precedenti la  data
          della richiesta di assunzione dello straniero, il datore di
          lavoro ha effettuato licenziamenti al fine di  crear  e  un
          posto vacante che lo  stesso  datore  di  lavoro  cerca  di
          coprire mediante la richiesta di assunzione. 
              13. Fuori dei casi di cui all'articolo 5, comma  5,  il
          permesso di soggiorno non e' rilasciato o il suo rinnovo e'
          rifiutato  ovvero,  nel  caso  sia  stato  rilasciato,   e'
          revocato quando: 
                a) e' stato ottenuto  in  maniera  fraudolenta  o  e'
          stato falsificato o contraffatto; 
                b) risulta che lo straniero non  soddisfaceva  o  non
          soddisfa piu' le condizioni  di  ingresso  e  di  soggiorno
          previste dal presente testo unico o se soggiorna  per  fini
          diversi da quelli per cui ha  ottenuto  il  nulla  osta  ai
          sensi del presente articolo; 
                c) nei casi di cui al comma 12. 
              14. Nei  casi  di  revoca  del  nulla  osta  al  lavoro
          stagionale di cui al comma 12, e di revoca del permesso  di
          soggiorno per lavoro stagionale di cui al comma 13, lettera
          c), il datore di lavoro e' tenuto a versare  al  lavoratore
          un'indennita' per la  cui  determinazione  si  tiene  conto
          delle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo
          nazionale e non corrisposte. 
              15. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze,
          per lavori di carattere stagionale, uno  o  piu'  stranieri
          privi del permesso  di  soggiorno  per  lavoro  stagionale,
          ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato  o  annullato,
          e' punito ai sensi dell'articolo 22,  commi  12,  12-bis  e
          12-ter, e si applicano le  disposizioni  di  cui  ai  commi
          12-quater e 12-quinquies dell'articolo 22. 
              16.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano agli stranieri: 
                a)  che  al  momento  della  domanda  risiedono   nel
          territorio di uno Stato membro; 
                b)  che  svolgono  attivita'  per  conto  di  imprese
          stabilite  in  un  altro  Stato  membro  nell'ambito  della
          prestazione di servizi ai sensi dall'articolo 56 TFUE,  ivi
          compresi  i  cittadini  di  Paesi   terzi   distaccati   da
          un'impresa stabilita in uno Stato membro nell'ambito  della
          prestazione di servizi ai sensi della direttiva 96/71/CE; 
                c) che sono familiari di  cittadini  dell'Unione  che
          hanno esercitato il loro diritto alla  libera  circolazione
          nell'Unione, conformemente alla  direttiva  2004/38/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio; 
                d)  che  godono,  insieme  ai  loro  familiari  e   a
          prescindere  dalla  cittadinanza,  di  diritti  di   libera
          circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione
          a norma di accordi tra l'Unione e gli Stati  membri  o  tra
          l'Unione e Paesi terzi. 
              17. Il permesso di soggiorno rilasciato  ai  sensi  del
          presente articolo reca un  riferimento  che  ne  indica  il
          rilascio per motivi di lavoro stagionale.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
          1999, n. 394 (Regolamento recante norme di  attuazione  del
          testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          a norma dell'articolo 1, comma 6, del  decreto  legislativo
          25 luglio  1998,  n.  286)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 3 novembre 1999, n. 258, S.O. 
              - La legge  28  maggio  2007,  n.  68  (Disciplina  dei
          soggiorni di  breve  durata  degli  stranieri  per  visite,
          affari, turismo e  studio)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 1° giugno 2007, n. 126.