Art. 43 
 
         Ambito di applicazione delle procedure semplificate 
                           e loro effetti 
 
  1. Non sono ammessi alle procedure previste dall'articolo 42, comma
7, i cittadini stranieri: 
    a) nei  confronti  dei  quali  sia  emesso  un  provvedimento  di
espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2,  lettera  c),  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  dell'articolo  3  del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; 
    b) che siano segnalati, anche in base ad  accordi  o  convenzioni
internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della  non  ammissione
nel territorio dello Stato; 
    c) che siano  condannati,  anche  con  sentenza  non  definitiva,
compresa quella adottata a seguito  di  applicazione  della  pena  su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale,
per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di  procedura
penale o per i delitti contro la  liberta'  personale  ovvero  per  i
reati    inerenti    agli    stupefacenti,     il     favoreggiamento
dell'immigrazione  clandestina  verso  l'Italia  e   dell'emigrazione
clandestina dall'Italia verso altri Stati  o  per  reati  diretti  al
reclutamento di  persone  da  destinare  alla  prostituzione  o  allo
sfruttamento  della  prostituzione  o  di  minori  da  impiegare   in
attivita' illecite; 
    d) che comunque  siano  considerati  una  minaccia  per  l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi  con  i  quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli
alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.  Nella
valutazione della pericolosita' dello straniero si tiene conto  anche
di eventuali condanne, anche con sentenza  non  definitiva,  compresa
quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta  ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per  uno  dei
reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale. 
  2. Non sono comunque ammessi alle procedure di cui all'articolo 42,
comma 7, i cittadini stranieri nei confronti dei quali, alla data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sia  stato  emesso   un
provvedimento di espulsione  ai  sensi  dell'articolo  13,  comma  2,
lettere a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  o
che alla predetta data risultino condannati, anche con  sentenza  non
definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione  della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di  procedura
penale, per uno dei reati  di  cui  all'articolo  10-bis  del  citato
decreto n. 286 del 1998. 
  3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto  fino  alla
conclusione dei procedimenti relativi al  rilascio  del  permesso  di
soggiorno in applicazione dell'articolo 42, comma 7, sono  sospesi  i
procedimenti penali e amministrativi nei confronti del lavoratore per
l'ingresso e il soggiorno  illegale  nel  territorio  nazionale,  con
esclusione  degli  illeciti  di  cui  all'articolo  12  del   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  4. La sospensione di cui al comma  3  cessa  comunque  in  caso  di
diniego o revoca del nulla  osta  e  del  visto  a  qualsiasi  titolo
rilasciato, ovvero nel caso in cui entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto non sia  rilasciato  il  nulla
osta. 
  5. Nel periodo di sospensione di  cui  al  comma  3,  il  cittadino
straniero non puo' essere espulso, tranne che nei  casi  previsti  ai
commi 1 e 2. 
  6. Il rilascio del permesso di soggiorno determina per il cittadino
straniero l'estinzione dei  reati  e  degli  illeciti  amministrativi
relativi alle violazioni di cui al comma 3. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 10-bis,  12  e  13
          del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero): 
              «Art.  10-bis  (Ingresso  e  soggiorno   illegale   nel
          territorio  dello  Stato).  -  1.  Salvo   che   il   fatto
          costituisca piu' grave reato, lo straniero che fa  ingresso
          ovvero  si  trattiene  nel  territorio  dello   Stato,   in
          violazione delle  disposizioni  del  presente  testo  unico
          nonche' di quelle di cui  all'articolo  1  della  legge  28
          maggio 2007, n. 68, e' punito  con  l'ammenda  da  5.000  a
          10.000 euro. Al reato di  cui  al  presente  comma  non  si
          applica l'articolo 162 del codice penale. 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano
          allo   straniero   destinatario   del   provvedimento    di
          respingimento ai sensi dell'articolo  10,  comma  1  ovvero
          allo  straniero  identificato  durante  i  controlli  della
          polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale. 
              3. Al procedimento penale per il reato di cui al  comma
          1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis,
          20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000,  n.
          274. 
              4.  Ai  fini  dell'esecuzione   dell'espulsione   dello
          straniero denunciato ai sensi del comma 1 non e'  richiesto
          il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3,
          da    parte    dell'autorita'    giudiziaria     competente
          all'accertamento del medesimo reato. Il  questore  comunica
          l'avvenuta   esecuzione    dell'espulsione    ovvero    del
          respingimento   di   cui   all'articolo   10,   comma    2,
          all'autorita' giudiziaria competente  all'accertamento  del
          reato. 
              5. Il giudice,  acquisita  la  notizia  dell'esecuzione
          dell'espulsione o del respingimento ai sensi  dell'articolo
          10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo  a  procedere.
          Se lo straniero rientra illegalmente nel  territorio  dello
          Stato prima del termine previsto  dall'articolo  13,  comma
          14, si applica  l'articolo  345  del  codice  di  procedura
          penale. 
              6.  Nel  caso  di  presentazione  di  una  domanda   di
          protezione internazionale di cui al decreto legislativo  19
          novembre  2007,  n.  251,  il  procedimento   e'   sospeso.
          Acquisita  la  comunicazione   del   riconoscimento   della
          protezione internazionale di cui al decreto legislativo  19
          novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso  di
          soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo  32,  comma  3,
          del decreto legislativo 28 gennaio  2008,  n.  25,  nonche'
          nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis,  22,
          comma 12-quater, 42-bis del presente testo  unico  e  nelle
          ipotesi di cui all'articolo 10 della legge 7  aprile  2017,
          n. 47,  il  giudice  pronuncia  sentenza  di  non  luogo  a
          procedere.» 
              «Art.   12   (Disposizioni   contro   le   immigrazioni
          clandestine). - 1. Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'
          grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del
          presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia
          o effettua il trasporto di stranieri nel  territorio  dello
          Stato  ovvero  compie  altri  atti  diretti  a   procurarne
          illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato,  ovvero
          di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o  non
          ha  titolo  di  residenza  permanente,  e'  punito  con  la
          reclusione da uno a cinque anni e con la  multa  di  15.000
          euro per ogni persona. 
              2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54  del
          codice penale, non  costituiscono  reato  le  attivita'  di
          soccorso e assistenza umanitaria  prestate  in  Italia  nei
          confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
          presenti nel territorio dello Stato. 
              3. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque, in violazione  delle  disposizioni  del  presente
          testo  unico,  promuove,  dirige,  organizza,  finanzia   o
          effettua il trasporto di  stranieri  nel  territorio  dello
          Stato  ovvero  compie  altri  atti  diretti  a   procurarne
          illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato,  ovvero
          di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o  non
          ha  titolo  di  residenza  permanente,  e'  punito  con  la
          reclusione da cinque a quindici anni  e  con  la  multa  di
          15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: 
                a) il  fatto  riguarda  l'ingresso  o  la  permanenza
          illegale nel  territorio  dello  Stato  di  cinque  o  piu'
          persone; 
                b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo
          per la sua vita o per la  sua  incolumita'  per  procurarne
          l'ingresso o la permanenza illegale; 
                c) la  persona  trasportata  e'  stata  sottoposta  a
          trattamento inumano o degradante per procurarne  l'ingresso
          o la permanenza illegale; 
                d) il fatto e' commesso da  tre  o  piu'  persone  in
          concorso tra loro o utilizzando servizi  internazionali  di
          trasporto  ovvero  documenti  contraffatti  o  alterati   o
          comunque illegalmente ottenuti; 
                e) gli autori del fatto hanno  la  disponibilita'  di
          armi o materie esplodenti. 
              3-bis. Se i fatti di  cui  al  comma  3  sono  commessi
          ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a),
          b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena  ivi  prevista
          e' aumentata. 
              3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo  alla
          meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona
          se i fatti di cui ai commi 1 e 3: 
                a) sono commessi al  fine  di  reclutare  persone  da
          destinare alla prostituzione o comunque  allo  sfruttamento
          sessuale  o  lavorativo  ovvero  riguardano  l'ingresso  di
          minori da  impiegare  in  attivita'  illecite  al  fine  di
          favorirne lo sfruttamento; 
                b) sono commessi al fine di  trarne  profitto,  anche
          indiretto. 
              3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da  quelle
          previste  dagli  articoli  98  e  114  del  codice  penale,
          concorrenti con le aggravanti  di  cui  ai  commi  3-bis  e
          3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
          rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla
          quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente  alle
          predette aggravanti. 
              3-quinquies.  Per  i   delitti   previsti   dai   commi
          precedenti le pene  sono  diminuite  fino  alla  meta'  nei
          confronti dell'imputato che  si  adopera  per  evitare  che
          l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
          aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'
          giudiziaria nella raccolta di elementi  di  prova  decisivi
          per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione  o  la
          cattura di uno o piu' autori di reati e per la  sottrazione
          di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. 
              3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1,  terzo  periodo,
          della  legge  26  luglio  1975,  n.   354,   e   successive
          modificazioni,  dopo  le  parole:  "609-octies  del  codice
          penale" sono inserite le seguenti:  "nonche'  dall'articolo
          12, commi 3, 3-bis e 3-ter,  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,". 
              3-septies. 
              4. Nei casi previsti dai commi 1 e  3  e'  obbligatorio
          l'arresto in flagranza. 
              4-bis. Quando sussistono gravi indizi  di  colpevolezza
          in ordine ai reati previsti dal comma 3,  e'  applicata  la
          custodia cautelare in carcere, salvo  che  siano  acquisiti
          elementi dai quali  risulti  che  non  sussistono  esigenze
          cautelari. 
              4-ter. Nei casi previsti dai commi  1  e  3  e'  sempre
          disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato  per
          commettere il reato, anche nel caso di  applicazione  della
          pena su richiesta delle parti. 
              5. Fuori dei casi  previsti  dai  commi  precedenti,  e
          salvo che  il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque, al fine di  trarre  un  ingiusto  profitto  dalla
          condizione di illegalita'  dello  straniero  o  nell'ambito
          delle attivita'  punite  a  norma  del  presente  articolo,
          favorisce la permanenza  di  questi  nel  territorio  dello
          Stato in violazione delle norme del presente  testo  unico,
          e' punito con la reclusione fino a quattro anni  e  con  la
          multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni).  Quando  il
          fatto e' commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero
          riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e'
          aumentata da un terzo alla meta'. 
              5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
          chiunque a titolo  oneroso,  al  fine  di  trarre  ingiusto
          profitto, da' alloggio ovvero cede, anche in locazione,  un
          immobile ad uno  straniero  che  sia  privo  di  titolo  di
          soggiorno al  momento  della  stipula  o  del  rinnovo  del
          contratto di locazione, e' punito con la reclusione da  sei
          mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile
          ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a
          norma dell'articolo 444 del  codice  di  procedura  penale,
          anche se e'  stata  concessa  la  sospensione  condizionale
          della pena, comporta la confisca dell'immobile,  salvo  che
          appartenga a persona estranea al reato.  Si  osservano,  in
          quanto applicabili, le disposizioni vigenti in  materia  di
          gestione e destinazione dei beni confiscati.  Le  somme  di
          denaro ricavate  dalla  vendita,  ove  disposta,  dei  beni
          confiscati sono destinate al potenziamento delle  attivita'
          di  prevenzione  e  repressione  dei  reati  in   tema   di
          immigrazione clandestina. 
              6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre,  e'  tenuto
          ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in  possesso
          dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello
          Stato,  nonche'  a  riferire  all'organo  di   polizia   di
          frontiera dell'eventuale presenza a  bordo  dei  rispettivi
          mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In
          caso di inosservanza anche di uno solo  degli  obblighi  di
          cui   al   presente   comma,   si   applica   la   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro  3.500  a
          euro 5.500 per ciascuno degli  stranieri  trasportati.  Nei
          casi piu' gravi e' disposta la sospensione da uno a  dodici
          mesi, ovvero la  revoca  della  licenza,  autorizzazione  o
          concessione   rilasciata   dall'autorita'    amministrativa
          italiana inerenti all'attivita' professionale svolta  e  al
          mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni
          di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 
              6-bis. - 6-quater. 
              7. Nel corso di operazioni di  polizia  finalizzate  al
          contrasto   delle   immigrazioni   clandestine,    disposte
          nell'ambito delle direttive di cui all'articolo  11,  comma
          3, gli ufficiali e agenti di  pubblica  sicurezza  operanti
          nelle  province  di  confine  e  nelle  acque  territoriali
          possono procedere al controllo e alle ispezioni  dei  mezzi
          di trasporto e delle cose trasportate, ancorche' soggetti a
          speciale regime doganale,  quando,  anche  in  relazione  a
          specifiche circostante di  luogo  e  di  tempo,  sussistono
          fondati motivi di ritenere che  possano  essere  utilizzati
          per  uno  dei  reati  previsti   dal   presente   articolo.
          Dell'esito dei  controlli  e  delle  ispezioni  e'  redatto
          processo verbale in appositi moduli, che e' trasmesso entro
          quarantotto ore al procuratore della Repubblica  il  quale,
          se  ne  ricorrono  i  presupposti,   lo   convalida   nelle
          successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze  gli
          ufficiali di polizia giudiziaria possono altresi' procedere
          a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui
          all'articolo 352, commi 3 e  4,  del  codice  di  procedura
          penale. 
              8. I  beni  sequestrati  nel  corso  di  operazioni  di
          polizia finalizzate  alla  prevenzione  e  repressione  dei
          reati  previsti  dal  presente  articolo,   sono   affidati
          dall'autorita'   giudiziaria   procedente    in    custodia
          giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali,  agli
          organi di polizia che ne facciano richiesta  per  l'impiego
          in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello  Stato
          o ad altri enti pubblici per  finalita'  di  giustizia,  di
          protezione civile o di tutela ambientale o a enti del Terzo
          settore, disciplinati dal codice del Terzo settore, di  cui
          al decreto legislativo  3  luglio  2017,  n.  117,  che  ne
          abbiano fatto espressamente richiesta per fini di interesse
          generale o per  finalita'  sociali  o  culturali,  i  quali
          provvedono con oneri  a  proprio  carico  allo  smaltimento
          delle  imbarcazioni  eventualmente  loro  affidate,  previa
          autorizzazione dell'autorita' giudiziaria competente.  Fino
          all'operativita' del Registro  unico  nazionale  del  Terzo
          settore, istituito dall'articolo 45 del  citato  codice  di
          cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, si  considerano
          enti del Terzo settore gli enti di  cui  all'articolo  104,
          comma 1, del medesimo codice.  I  mezzi  di  trasporto  non
          possono essere in alcun caso  alienati.  Si  applicano,  in
          quanto  compatibili,  le  disposizioni  dell'articolo  100,
          commi 2 e 3, del testo unico  delle  leggi  in  materia  di
          disciplina  degli  stupefacenti  e   sostanze   psicotrope,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309. 
              8-bis. Nel caso che non siano state presentate  istanze
          di affidamento  per  mezzi  di  trasporto  sequestrati,  si
          applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis,  comma  3,
          del testo unico delle disposizioni legislative  in  materia
          doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. 
              8-ter. La distruzione puo' essere direttamente disposta
          dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorita'
          da   lui   delegata,   previo   nullaosta    dell'autorita'
          giudiziaria procedente. 
              8-quater.  Con  il   provvedimento   che   dispone   la
          distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresi'  fissate
          le modalita' di esecuzione. 
              8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito  di
          provvedimento definitivo di  confisca  sono,  a  richiesta,
          assegnati  in   via   prioritaria   all'amministrazione   o
          trasferiti all'ente o, in subordine, agli  enti  del  Terzo
          settore di cui al comma 8 che ne  abbiano  avuto  l'uso  ai
          sensi del comma 8 ovvero sono alienati o  distrutti.  Resta
          fermo che gli enti del Terzo settore  di  cui  al  comma  8
          provvedono con oneri  a  proprio  carico  allo  smaltimento
          delle imbarcazioni eventualmente  loro  trasferite,  previa
          autorizzazione  dell'autorita'  giudiziaria  competente.  I
          mezzi di trasporto  non  assegnati,  o  trasferiti  per  le
          finalita' di cui al comma 8, sono  comunque  distrutti.  Si
          osservano, in quanto applicabili, le  disposizioni  vigenti
          in materia di gestione e destinazione dei beni  confiscati.
          Ai fini della determinazione dell'eventuale indennita',  si
          applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del  citato  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  23
          gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. 
              9. Le somme di denaro confiscate a seguito di  condanna
          per uno dei reati previsti dal presente  articolo,  nonche'
          le somme di denaro ricavate dalla  vendita,  ove  disposta,
          dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento  delle
          attivita' di prevenzione e repressione dei medesimi  reati,
          anche  a   livello   internazionale   mediante   interventi
          finalizzati   alla   collaborazione   e   alla   assistenza
          tecnico-operativa  con  le  forze  di  polizia  dei   Paesi
          interessati. A tal fine, le somme affluiscono  ad  apposito
          capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato  per  essere
          assegnate,  sulla  base   di   specifiche   richieste,   ai
          pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
          dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica". 
              9-bis. La nave italiana in  servizio  di  polizia,  che
          incontri nel mare territoriale o nella zona  contigua,  una
          nave, di cui si ha  fondato  motivo  di  ritenere  che  sia
          adibita o coinvolta nel  trasporto  illecito  di  migranti,
          puo'  fermarla,  sottoporla  ad  ispezione  e,  se  vengono
          rinvenuti elementi che confermino il  coinvolgimento  della
          nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la
          stessa in un porto dello Stato. 
              9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le
          competenze istituzionali in materia  di  difesa  nazionale,
          possono essere utilizzate per concorrere alle attivita'  di
          cui al comma 9-bis. 
              9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere
          esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre  che
          da parte delle navi della Marina militare, anche  da  parte
          delle navi in servizio di polizia,  nei  limiti  consentiti
          dalla  legge,  dal  diritto  internazionale  o  da  accordi
          bilaterali o multilaterali, se la nave  batte  la  bandiera
          nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero  si  tratti
          di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza. 
              9-quinquies. Le  modalita'  di  intervento  delle  navi
          della Marina militare nonche' quelle  di  raccordo  con  le
          attivita' svolte dalle altre unita' navali in  servizio  di
          polizia sono definite  con  decreto  interministeriale  dei
          Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e  delle
          finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. 
              9-sexies. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  9-bis  e
          9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche  per  i
          controlli concernenti il traffico aereo. 
              9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del
          Ministero   dell'interno   assicura,   nell'ambito    delle
          attivita' di  contrasto  dell'immigrazione  irregolare,  la
          gestione e il monitoraggio, con modalita' informatiche, dei
          procedimenti amministrativi  riguardanti  le  posizioni  di
          ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema
          Informativo Automatizzato. A tal fine sono  predisposte  le
          necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati
          interforze di cui all'articolo  8  della  legge  1°  aprile
          1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen di cui al
          regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006  nonche'  con
          il Sistema Automatizzato di Identificazione delle  Impronte
          ed e' assicurato il tempestivo scambio di informazioni  con
          il Sistema gestione accoglienza  del  Dipartimento  per  le
          liberta' civili e  l'immigrazione  del  medesimo  Ministero
          dell'interno.». 
              «Art. 13 (Espulsione amministrativa). - 1.  Per  motivi
          di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il  Ministro
          dell'interno puo'  disporre  l'espulsione  dello  straniero
          anche non residente nel  territorio  dello  Stato,  dandone
          preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri
          e al Ministro degli affari esteri. 
              2. L'espulsione e'  disposta  dal  prefetto,  caso  per
          caso, quando lo straniero: 
                a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi
          ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai  sensi
          dell'articolo 10; 
                b) si e' trattenuto nel  territorio  dello  Stato  in
          assenza della comunicazione di cui all'articolo  27,  comma
          1-bis, o senza avere richiesto la proroga del  visto  o  il
          permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che  il
          ritardo sia dipeso da  forza  maggiore,  ovvero  quando  la
          proroga del visto o il permesso di  soggiorno  siano  stati
          revocati o annullati o rifiutati ovvero quando il  permesso
          di soggiorno sia scaduto da piu' di sessanta giorni  e  non
          ne e' stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si e'
          trattenuto  sul  territorio  dello  Stato   in   violazione
          dell'articolo 1, comma 3, della legge 28  maggio  2007,  n.
          68, o nel caso  in  cui  sia  scaduta  la  validita'  della
          proroga del visto; 
                c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli
          articoli 1, 4 e 16, del  decreto  legislativo  6  settembre
          2011, n. 159. 
              2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione  ai
          sensi del comma 2, lettere a) e  b),  nei  confronti  dello
          straniero che ha esercitato il diritto al  ricongiungimento
          familiare  ovvero  del  familiare  ricongiunto,  ai   sensi
          dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della
          effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato,  della
          durata del suo soggiorno nel territorio  nazionale  nonche'
          dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con
          il suo Paese d'origine. 
              2-ter.  L'espulsione  non  e'  disposta,  ne'  eseguita
          coattivamente  qualora  il  provvedimento  sia  stato  gia'
          adottato, nei confronti  dello  straniero  identificato  in
          uscita dal territorio  nazionale  durante  i  controlli  di
          polizia alle frontiere esterne. 
              3. L'espulsione e' disposta in ogni  caso  con  decreto
          motivato immediatamente esecutivo, anche  se  sottoposto  a
          gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando  lo
          straniero e' sottoposto a  procedimento  penale  e  non  si
          trova  in  stato  di  custodia  cautelare  in  carcere,  il
          questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
          osta all'autorita' giudiziaria, che puo'  negarlo  solo  in
          presenza di inderogabili esigenze processuali  valutate  in
          relazione   all'accertamento   della   responsabilita'   di
          eventuali concorrenti nel reato o imputati in  procedimenti
          per reati connessi, e all'interesse della  persona  offesa.
          In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa  fino
          a quando l'autorita'  giudiziaria  comunica  la  cessazione
          delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il  nulla
          osta, provvede all'espulsione con le modalita'  di  cui  al
          comma  4.  Il  nulla  osta  si  intende  concesso   qualora
          l'autorita' giudiziaria non  provveda  entro  sette  giorni
          dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa  della
          decisione sulla richiesta di nulla osta, il  questore  puo'
          adottare la misura del trattenimento presso  un  centro  di
          permanenza per i rimpatri ai sensi dell'articolo 14. 
              3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo,  il
          giudice rilascia il nulla osta  all'atto  della  convalida,
          salvo che applichi la misura della  custodia  cautelare  in
          carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice  di
          procedura penale, o che ricorra una delle  ragioni  per  le
          quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi  del  comma
          3. 
              3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3  si  applicano
          anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo
          che sia stata revocata o dichiarata estinta  per  qualsiasi
          ragione la  misura  della  custodia  cautelare  in  carcere
          applicata nei suoi confronti. Il  giudice,  con  lo  stesso
          provvedimento con il quale revoca o  dichiara  l'estinzione
          della  misura,  decide  sul   rilascio   del   nulla   osta
          all'esecuzione   dell'espulsione.   Il   provvedimento   e'
          immediatamente comunicato al questore. 
              3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter,
          il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se
          non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone  il
          giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a  procedere.  E'
          sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo
          comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano  le
          disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14. 
              3-quinquies.   Se   lo   straniero   espulso    rientra
          illegalmente nel territorio dello Stato prima  del  termine
          previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
          del termine di prescrizione del reato  piu'  grave  per  il
          quale si era  proceduto  nei  suoi  confronti,  si  applica
          l'articolo 345  del  codice  di  procedura  penale.  Se  lo
          straniero era stato scarcerato per decorrenza  dei  termini
          di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima e'
          ripristinata  a  norma  dell'articolo  307  del  codice  di
          procedura penale. 
              3-sexies. 
              3-septies. Nei  confronti  dello  straniero  sottoposto
          alle pene della permanenza  domiciliare  o  del  lavoro  di
          pubblica utilita' per i reati di cui all'articolo 10-bis  o
          all'articolo  14,  commi  5-ter  e  5-quater,  l'espulsione
          prevista dal presente articolo e' eseguita in ogni caso e i
          giorni residui di permanenza domiciliare  o  di  lavoro  di
          pubblica  utilita'  non  eseguiti   si   convertono   nella
          corrispondente  pena  pecuniaria  secondo  i   criteri   di
          ragguaglio indicati nei commi 2 e 6  dell'articolo  55  del
          decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. 
              4.  L'espulsione   e'   eseguita   dal   questore   con
          accompagnamento  alla  frontiera  a   mezzo   della   forza
          pubblica: 
                a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2,  lettera  c),
          del presente articolo ovvero all'articolo 3, comma  1,  del
          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; 
                b) quando sussiste il rischio  di  fuga,  di  cui  al
          comma 4-bis; 
                c) quando la domanda  di  permesso  di  soggiorno  e'
          stata  respinta  in  quanto  manifestamente   infondata   o
          fraudolenta; 
                d)  qualora,  senza  un   giustificato   motivo,   lo
          straniero non abbia osservato il termine  concesso  per  la
          partenza volontaria, di cui al comma 5; 
                e) quando lo straniero abbia violato anche una  delle
          misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14,  comma
          1-bis; 
                f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle
          altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione  dello
          straniero come sanzione penale o come  conseguenza  di  una
          sanzione penale; 
                g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1. 
              4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al  comma
          4, lettera b), qualora ricorra almeno  una  delle  seguenti
          circostanze da cui il prefetto accerti, caso per  caso,  il
          pericolo che lo straniero possa sottrarsi  alla  volontaria
          esecuzione del provvedimento di espulsione: 
                a)  mancato  possesso  del  passaporto  o  di   altro
          documento equipollente, in corso di validita'; 
                b)  mancanza  di   idonea   documentazione   atta   a
          dimostrare la  disponibilita'  di  un  alloggio  ove  possa
          essere agevolmente rintracciato; 
                c)  avere  in  precedenza  dichiarato   o   attestato
          falsamente le proprie generalita'; 
                d) non avere ottemperato  ad  uno  dei  provvedimenti
          emessi dalla  competente  autorita',  in  applicazione  dei
          commi 5 e 13, nonche' dell'articolo 14; 
                e) avere violato anche una delle  misure  di  cui  al
          comma 5.2. 
              5.  Lo  straniero,  destinatario  di  un  provvedimento
          d'espulsione,  qualora  non  ricorrano  le  condizioni  per
          l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al  comma
          4, puo'  chiedere  al  prefetto,  ai  fini  dell'esecuzione
          dell'espulsione,  la  concessione  di  un  periodo  per  la
          partenza  volontaria,   anche   attraverso   programmi   di
          rimpatrio volontario  ed  assistito,  di  cui  all'articolo
          14-ter. Il prefetto,  valutato  il  singolo  caso,  con  lo
          stesso provvedimento di espulsione, intima lo  straniero  a
          lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro  un
          termine compreso tra 7  e  30  giorni.  Tale  termine  puo'
          essere prorogato, ove necessario, per un  periodo  congruo,
          commisurato   alle   circostanze   specifiche   del    caso
          individuale, quali la durata del soggiorno  nel  territorio
          nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la  scuola
          ovvero  di  altri  legami  familiari  e  sociali,   nonche'
          l'ammissione  a  programmi  di  rimpatrio   volontario   ed
          assistito,  di  cui  all'articolo  14-ter.   La   questura,
          acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero,
          avvisa    l'autorita'    giudiziaria     competente     per
          l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis,  ai
          fini  di  cui  al  comma  5  del  medesimo   articolo.   Le
          disposizioni del presente comma non si applicano, comunque,
          allo  straniero  destinatario  di   un   provvedimento   di
          respingimento, di cui all'articolo 10. 
              5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura
          provvede a dare adeguata informazione allo straniero  della
          facolta'  di  richiedere  un  termine   per   la   partenza
          volontaria, mediante  schede  informative  plurilingue.  In
          caso di mancata  richiesta  del  termine,  l'espulsione  e'
          eseguita ai sensi del comma 4. 
              5.2. Laddove sia concesso un termine  per  la  partenza
          volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare
          la  disponibilita'  di   risorse   economiche   sufficienti
          derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato  al
          termine  concesso,  compreso  tra  una  e  tre   mensilita'
          dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone,  altresi',
          una o piu' delle seguenti misure: 
                a)  consegna  del  passaporto   o   altro   documento
          equipollente  in  corso  di  validita',  da  restituire  al
          momento della partenza; 
                b) obbligo di  dimora  in  un  luogo  preventivamente
          individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; 
                c) obbligo  di  presentazione,  in  giorni  ed  orari
          stabiliti,  presso  un   ufficio   della   forza   pubblica
          territorialmente competente. Le misure di  cui  al  secondo
          periodo sono adottate con provvedimento  motivato,  che  ha
          effetto dalla notifica all'interessato, disposta  ai  sensi
          dell'articolo 3, commi  3  e  4  del  regolamento,  recante
          l'avviso  che  lo  stesso   ha   facolta'   di   presentare
          personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al
          giudice della convalida.  Il  provvedimento  e'  comunicato
          entro 48 ore dalla notifica al giudice di  pace  competente
          per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i  presupposti,
          dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. 
              Le misure,  su  istanza  dell'interessato,  sentito  il
          questore, possono essere modificate o revocate dal  giudice
          di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette
          misure e' punito con la multa da 3.000 a  18.000  euro.  In
          tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero,  non
          e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui al  comma  3
          da    parte    dell'autorita'    giudiziaria     competente
          all'accertamento   del   reato.    Il    questore    esegue
          l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante
          le modalita' previste all'articolo 14. 
              5-bis.  Nei  casi  previsti  al  comma  4  il  questore
          comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto  ore
          dalla sua adozione, al  giudice  di  pace  territorialmente
          competente  il  provvedimento  con  il  quale  e'  disposto
          l'accompagnamento   alla   frontiera.   L'esecuzione    del
          provvedimento del questore di allontanamento dal territorio
          nazionale e' sospesa fino alla decisione  sulla  convalida.
          L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio
          con  la   partecipazione   necessaria   di   un   difensore
          tempestivamente  avvertito.  L'interessato   e'   anch'esso
          tempestivamente informato e condotto nel luogo  in  cui  il
          giudice  tiene   l'udienza.   Lo   straniero   e'   ammesso
          all'assistenza legale da parte di un difensore  di  fiducia
          munito  di  procura  speciale.  Lo  straniero  e'  altresi'
          ammesso al gratuito patrocinio  a  spese  dello  Stato,  e,
          qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da  un
          difensore designato dal giudice  nell'ambito  dei  soggetti
          iscritti nella tabella di cui all'articolo 29  delle  norme
          di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271, nonche', ove necessario,  da  un  interprete.
          L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare  in
          giudizio  personalmente  anche  avvalendosi  di  funzionari
          appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
          con decreto motivato, entro le quarantotto ore  successive,
          verificata l'osservanza dei  termini,  la  sussistenza  dei
          requisiti  previsti  dal  presente   articolo   e   sentito
          l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del
          procedimento  di  convalida,  lo   straniero   espulso   e'
          trattenuto in uno dei centri di permanenza per  i  rimpatri
          di cui all'articolo 14, salvo  che  il  procedimento  possa
          essere definito nel luogo  in  cui  e'  stato  adottato  il
          provvedimento   di   allontanamento   anche    prima    del
          trasferimento in uno dei centri disponibili,  ovvero  salvo
          nel caso in cui non vi  sia  disponibilita'  di  posti  nei
          Centri di cui all'articolo 14 ubicati nel  circondario  del
          Tribunale competente. In tale ultima ipotesi il giudice  di
          pace,  su  richiesta  del  questore,  con  il  decreto   di
          fissazione dell'udienza di convalida, puo'  autorizzare  la
          temporanea   permanenza   dello   straniero,   sino    alla
          definizione del  procedimento  di  convalida  in  strutture
          diverse e idonee  nella  disponibilita'  dell'Autorita'  di
          pubblica sicurezza. Qualora le condizioni di cui al periodo
          precedente permangono anche dopo l'udienza di convalida, il
          giudice puo' autorizzare la permanenza,  in  locali  idonei
          presso   l'ufficio   di   frontiera    interessato,    sino
          all'esecuzione dell'effettivo allontanamento e comunque non
          oltre  le  quarantotto  ore   successive   all'udienza   di
          convalida. Le strutture ed  i  locali  di  cui  ai  periodi
          precedenti garantiscono  condizioni  di  trattenimento  che
          assicurino il rispetto della  dignita'  della  persona.  Si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma  2.
          Quando  la  convalida  e'  concessa,  il  provvedimento  di
          accompagnamento alla frontiera  diventa  esecutivo.  Se  la
          convalida non  e'  concessa  ovvero  non  e'  osservato  il
          termine per la decisione,  il  provvedimento  del  questore
          perde ogni effetto. Avverso  il  decreto  di  convalida  e'
          proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non
          sospende l'esecuzione  dell'allontanamento  dal  territorio
          nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale  il
          giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre  dal
          momento  della   comunicazione   del   provvedimento   alla
          cancelleria. 
              5-ter. Al  fine  di  assicurare  la  tempestivita'  del
          procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi
          4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure  forniscono
          al giudice di pace, nei limiti delle  risorse  disponibili,
          il supporto occorrente e la  disponibilita'  di  un  locale
          idoneo. 
              6. 
              7. Il decreto di espulsione e il provvedimento  di  cui
          al comma  1  dell'articolo  14,  nonche'  ogni  altro  atto
          concernente l'ingresso, il soggiorno e  l'espulsione,  sono
          comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
          modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
          da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
          francese, inglese o spagnola. 
              8.  Avverso  il  decreto  di  espulsione  puo'   essere
          presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria.  Le
          controversie di cui al  presente  comma  sono  disciplinate
          dall'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
          n. 150. 
              9. - 10. 
              11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la
          tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
          disciplinata dal codice del processo amministrativo. 
              12. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  19,  lo
          straniero espulso e' rinviato allo Stato  di  appartenenza,
          ovvero, quando  cio'  non  sia  possibile,  allo  Stato  di
          provenienza. 
              13. Lo straniero destinatario di  un  provvedimento  di
          espulsione non puo' rientrare nel  territorio  dello  Stato
          senza   una   speciale    autorizzazione    del    Ministro
          dell'interno. In caso  di  trasgressione  lo  straniero  e'
          punito con la reclusione  da  uno  a  quattro  anni  ed  e'
          nuovamente  espulso  con  accompagnamento  immediato   alla
          frontiera. La disposizione di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma non si applica nei confronti dello straniero
          gia' espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a)
          e   b),   per   il   quale   e'   stato   autorizzato    il
          ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29. 
              13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
          trasgressore del divieto di reingresso  e'  punito  con  la
          reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che,  gia'
          denunciato per il reato di cui  al  comma  13  ed  espulso,
          abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si  applica
          la pena della reclusione da uno a cinque anni. 
              13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e  13-bis  e'
          obbligatorio l'arresto dell'autore del  fatto  anche  fuori
          dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo. 
              14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un  periodo
          non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni,  la
          cui  durata  e'  determinata  tenendo  conto  di  tutte  le
          circostanze  pertinenti  il  singolo  caso.  Nei  casi   di
          espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2,  lettera  c),
          del presente articolo  ovvero  ai  sensi  dell'articolo  3,
          comma  1,  del  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.   144,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,
          n. 155, puo' essere previsto un termine superiore a  cinque
          anni, la cui durata e' determinata tenendo conto  di  tutte
          le  circostanze  pertinenti  il   singolo   caso.   Per   i
          provvedimenti di espulsione di cui al comma 5,  il  divieto
          previsto al comma 13 decorre  dalla  scadenza  del  termine
          assegnato   e   puo'   essere    revocato,    su    istanza
          dell'interessato, a condizione che  fornisca  la  prova  di
          avere lasciato il territorio nazionale entro il termine  di
          cui al comma 5. 
              14-bis. Il divieto di cui al  comma  13  e'  registrato
          dall'autorita' di pubblica sicurezza e inserito nel sistema
          di informazione Schengen, di cui  al  regolamento  (CE)  n.
          1987/2006 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  20
          dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno
          nel territorio degli Stati  membri  della  Unione  europea,
          nonche' degli Stati non membri cui si applica  l'acquis  di
          Schengen. 
              14-ter. In presenza di accordi o intese bilaterali  con
          altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in
          data anteriore al 13 gennaio  2009,  lo  straniero  che  si
          trova nelle condizioni  di  cui  al  comma  2  puo'  essere
          rinviato verso tali Stati. 
              15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si  applicano
          allo  straniero  che  dimostri  sulla  base   di   elementi
          obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima
          della data di entrata in vigore della legge 6  marzo  1998,
          n. 40. In tal caso, il questore puo' adottare la misura  di
          cui all'articolo 14, comma 1. 
              16.  L'onere  derivante  dal  comma  10  del   presente
          articolo e' valutato in euro 2.065.827,59 (lire 4 miliardi)
          per l'anno 1997 e in euro 4.131.655,19  (lire  8  miliardi)
          annui a decorrere dall'anno 1998.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
          27 luglio 2005,  n.  144,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (Misure urgenti  per  il
          contrasto del terrorismo internazionale): 
              «Art. 3 (Nuove norme in  materia  di  espulsioni  degli
          stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo).  -  1.
          Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma  5,  e  13,
          comma 1,  del  decreto  legislativo  n.  286  del  1998  il
          Ministro dell'interno o, su sua delega,  il  prefetto  puo'
          disporre l'espulsione dello straniero appartenente  ad  una
          delle categorie di  cui  all'articolo  18  della  legge  22
          maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti  vi  sono  fondati
          motivi di ritenere che la  sua  permanenza  nel  territorio
          dello   Stato   possa   in   qualsiasi    modo    agevolare
          organizzazioni    o    attivita'    terroristiche,    anche
          internazionali. 
              2. Nei casi di cui al comma 1, l'espulsione e' eseguita
          immediatamente, salvo che si tratti  di  persona  detenuta,
          anche in deroga alle disposizioni del comma 3 dell'articolo
          13 del decreto legislativo n.  286  del  1998,  concernenti
          l'esecuzione dell'espulsione dello straniero  sottoposto  a
          procedimento penale, e di quelle di cui al comma 5-bis  del
          medesimo articolo 13. Ugualmente si  procede  nei  casi  di
          espulsione di cui al comma 1 dell'articolo 13  del  decreto
          legislativo n. 286 del 1998. 
              3. Il prefetto puo'  altresi'  omettere,  sospendere  o
          revocare il provvedimento di espulsione di cui all'articolo
          13, comma 2, del  decreto  legislativo  n.  286  del  1998,
          informando preventivamente il Ministro dell'interno, quando
          sussistono le condizioni per il rilascio  del  permesso  di
          soggiorno di  cui  all'articolo  2  del  presente  decreto,
          ovvero quando sia necessario per l'acquisizione di  notizie
          concernenti  la  prevenzione  di  attivita'  terroristiche,
          ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attivita'
          informative dirette alla individuazione o alla cattura  dei
          responsabili  dei  delitti  commessi   con   finalita'   di
          terrorismo. 
              4. Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1  e'
          ammesso ricorso al tribunale amministrativo competente  per
          territorio. Il ricorso giurisdizionale in nessun caso  puo'
          sospendere l'esecuzione del provvedimento. 
              4-bis. 
              5. Quando nel corso dell'esame dei ricorsi  di  cui  al
          comma 4 e di quelli di cui all'articolo 13, comma  11,  del
          decreto legislativo n. 286 del 1998  la  decisione  dipende
          dalla cognizione di atti per i quali  sussiste  il  segreto
          d'indagine o  il  segreto  di  Stato,  il  procedimento  e'
          sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello
          stesso  non  possono   essere   comunicati   al   tribunale
          amministrativo. Qualora la sospensione si protragga per  un
          tempo superiore a due  anni,  il  tribunale  amministrativo
          puo' fissare un termine entro il quale l'amministrazione e'
          tenuta a produrre nuovi  elementi  per  la  decisione  o  a
          revocare il provvedimento impugnato.  Decorso  il  predetto
          termine, il  tribunale  amministrativo  decide  allo  stato
          degli atti. 
              6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 5  si  applicano
          fino al 31 dicembre 2007. 
              7. All'articolo 13 del decreto legislativo n.  286  del
          1998, il comma 3-sexies e' abrogato.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 444, 380 e 381 del
          codice di procedura penale: 
              «Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). -  1.
          L'imputato e il  pubblico  ministero  possono  chiedere  al
          giudice  l'applicazione,  nella  specie  e   nella   misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di  una  pena
          detentiva quando questa, tenuto conto delle  circostanze  e
          diminuita fino a un terzo, non supera cinque  anni  soli  o
          congiunti a pena pecuniaria. 
              1-bis. Sono esclusi dall'applicazione  del  comma  1  i
          procedimenti per i delitti di cui  all'articolo  51,  commi
          3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui  agli
          articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo  e  quinto
          comma,    600-quater,    secondo    comma,    600-quater.1,
          relativamente alla condotta di produzione  o  commercio  di
          materiale  pornografico,  600-quinquies,  nonche'  609-bis,
          609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
          quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
          abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
          dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale,  qualora
          la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 
              1-ter. Nei procedimenti per i  delitti  previsti  dagli
          articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e  322-bis
          del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di  cui
          al comma 1 e' subordinata alla restituzione  integrale  del
          prezzo o del profitto del reato. 
              2. Se vi e' il consenso anche della parte  che  non  ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo  129,  il
          giudice, sulla base degli  atti,  se  ritiene  corrette  la
          qualificazione giuridica del  fatto,  l'applicazione  e  la
          comparazione delle  circostanze  prospettate  dalle  parti,
          nonche' congrua la pena indicata, ne dispone  con  sentenza
          l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi  e'  stata
          la richiesta delle parti. Se vi e'  costituzione  di  parte
          civile, il  giudice  non  decide  sulla  relativa  domanda;
          l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle  spese
          sostenute dalla parte civile, salvo  che  ricorrano  giusti
          motivi per la  compensazione  totale  o  parziale.  Non  si
          applica la  disposizione  dell'articolo  75,  comma  3.  Si
          applica l'articolo 537-bis. 
              3.  La  parte,  nel  formulare   la   richiesta,   puo'
          subordinarne   l'efficacia,    alla    concessione    della
          sospensione condizionale della  pena.  In  questo  caso  il
          giudice, se ritiene che  la  sospensione  condizionale  non
          puo' essere concessa, rigetta la richiesta. 
              3-bis. Nei procedimenti per i  delitti  previsti  dagli
          articoli  314,  primo  comma,  317,  318,   319,   319-ter,
          319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis  e  346-bis
          del codice penale, la parte, nel  formulare  la  richiesta,
          puo'  subordinarne  l'efficacia  all'esenzione  dalle  pene
          accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale
          ovvero  all'estensione  degli  effetti  della   sospensione
          condizionale anche a tali pene accessorie. In  questi  casi
          il giudice, se ritiene di applicare le  pene  accessorie  o
          ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non
          possa essere concessa, rigetta la richiesta.» 
              «Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1. Gli
          ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria  procedono
          all'arresto [Cost. 13] di chiunque e' colto in flagranza di
          un delitto non colposo [c.p.  43]  ,  consumato  o  tentato
          [c.p. 56] , per  il  quale  la  legge  stabilisce  la  pena
          dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel  minimo
          a cinque anni e nel massimo a venti anni. 
              2. Anche fuori dei  casi  previsti  dal  comma  1,  gli
          ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria  procedono
          all'arresto di chiunque e' colto in flagranza  di  uno  dei
          seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: 
                a)  delitti  contro  la  personalita'   dello   Stato
          previsti nel titolo I del libro II del codice penale per  i
          quali e' stabilita la pena della reclusione  non  inferiore
          nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; 
                a-bis) delitto di violenza o  minaccia  ad  un  Corpo
          politico, amministrativo o giudiziario o  ai  suoi  singoli
          componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale; 
                b) delitto  di  devastazione  e  saccheggio  previsto
          dall'articolo 419 del codice penale; 
                c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel
          titolo VI del libro II del codice penale  per  i  quali  e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a tre anni o nel massimo a dieci anni; 
                d)  delitto  di  riduzione  in  schiavitu'   previsto
          dall'articolo 600 [c.p. 600]  ,  delitto  di  prostituzione
          minorile previsto  dall'articolo  600-bis,  [c.p.  600-bis]
          primo  comma,  delitto  di  pornografia  minorile  previsto
          dall'articolo  600-ter,  [c.p.  600-ter]  commi   primo   e
          secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui
          all'articolo  600-quater.1,   e   delitto   di   iniziative
          turistiche  volte  allo  sfruttamento  della  prostituzione
          minorile previsto dall'articolo  600-quinquies  del  codice
          penale; 
                d.1)   delitti   di   intermediazione   illecita    e
          sfruttamento del  lavoro  previsti  dall'articolo  603-bis,
          secondo comma, del codice penale; 
                d-bis)  delitto   di   violenza   sessuale   previsto
          dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto  dal  terzo
          comma, e delitto di violenza sessuale  di  gruppo  previsto
          dall'articolo 609-octies del codice penale; 
                d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di  cui
          all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del  codice
          penale; 
                e) delitto di furto  quando  ricorre  la  circostanza
          aggravante prevista dall'articolo 4 della  legge  8  agosto
          1977,  n.  533,  o  taluna  delle  circostanze   aggravanti
          previste dall'articolo 625, primo comma, numeri  2),  prima
          ipotesi, 3) e 5), nonche' 7-bis), del codice penale,  salvo
          che  ricorra,  in  questi  ultimi  casi,   la   circostanza
          attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero  4),
          del codice penale; 
                e-bis)  delitti  di  furto   previsti   dall'articolo
          624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza
          attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero  4),
          del codice penale; 
                f) delitto di rapina previsto dall'articolo  628  del
          codice penale e di estorsione  previsto  dall'articolo  629
          del codice penale; 
                f-bis)   delitto   di   ricettazione,    nell'ipotesi
          aggravata di cui all'articolo  648,  primo  comma,  secondo
          periodo, del codice penale; 
                g) delitti di  illegale  fabbricazione,  introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra  o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine nonche' di piu' armi comuni  da  sparo  escluse
          quelle previste dall'articolo 2, comma terzo,  della  legge
          18 aprile 1975, n. 110; 
                h)  delitti  concernenti  sostanze   stupefacenti   o
          psicotrope puniti a norma  dell'art.  73  del  testo  unico
          approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che  per
          i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo; 
                i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o  di
          eversione dell'ordine costituzionale per i quali  la  legge
          stabilisce la  pena  della  reclusione  non  inferiore  nel
          minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni; 
                l) delitti di promozione, costituzione,  direzione  e
          organizzazione   delle   associazioni   segrete    previste
          dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n.  17  [della
          associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis
          comma 2 del codice penale], delle associazioni di carattere
          militare previste dall'articolo 1  della  legge  17  aprile
          1956, n. 561,  delle  associazioni,  dei  movimenti  o  dei
          gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno
          1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti
          o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della  L.  13  ottobre
          1975, n. 654; 
                l-bis)   delitti   di   partecipazione,   promozione,
          direzione  e  organizzazione  della  associazione  di  tipo
          mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale; 
                l-ter) delitti di  violazione  dei  provvedimenti  di
          allontanamento  dalla  casa  familiare  e  del  divieto  di
          avvicinamento ai luoghi frequentati dalla  persona  offesa,
          di maltrattamenti contro familiari e conviventi e  di  atti
          persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis
          del codice penale; 
                m) delitti di promozione, direzione,  costituzione  e
          organizzazione della associazione per  delinquere  prevista
          dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale [c.p.  416]
          , se l'associazione e' diretta  alla  commissione  di  piu'
          delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a),
          b), c), d), f), g), i) del presente comma; 
                m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso  di
          documento di identificazione falso  previsti  dall'articolo
          497-bis del codice penale 
                m-ter)    delitti    di    promozione,     direzione,
          organizzazione, finanziamento o effettuazione di  trasporto
          di persone ai fini dell'ingresso  illegale  nel  territorio
          dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e
          successive modificazioni; 
                m-quater)  delitto  di  omicidio   colposo   stradale
          previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma,  del
          codice penale; 
                m-quinquies) delitto  di  resistenza  o  di  violenza
          contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100  del
          codice della navigazione. 
              3. Se si tratta  di  delitto  perseguibile  a  querela,
          l'arresto in flagranza e'  eseguito  se  la  querela  viene
          proposta,   anche   con   dichiarazione   resa    oralmente
          all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria  presente
          nel luogo. Se l'avente diritto  dichiara  di  rimettere  la
          querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.» 
              «Art. 381 (Arresto facoltativo in flagranza). - 1.  Gli
          ufficiali  e  gli  agenti  di  polizia  giudiziaria   hanno
          facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza di  un
          delitto non colposo, consumato o tentato, per il  quale  la
          legge stabilisce la pena  della  reclusione  superiore  nel
          massimo a tre anni ovvero di  un  delitto  colposo  per  il
          quale la legge stabilisce  la  pena  della  reclusione  non
          inferiore nel massimo a cinque anni. 
              2. Gli ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria
          hanno altresi' facolta' di arrestare chiunque e'  colto  in
          flagranza di uno dei seguenti delitti: 
                a)  peculato  mediante  profitto  dell'errore  altrui
          previsto dall'articolo 316 del codice penale; 
                b)  corruzione  per  un  atto  contrario  ai   doveri
          d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma  4  e  321  del
          codice penale; 
                c)  violenza  o  minaccia  a  un  pubblico  ufficiale
          prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale; 
                d) commercio e somministrazione di medicinali  guasti
          e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443
          e 444 del codice penale; 
                e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530
          del codice penale; 
                f) lesione personale prevista dall'articolo  582  del
          codice penale; 
                f-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo
          614, primo e secondo comma, del codice penale; 
                g)  furto  previsto  dall'articolo  624  del   codice
          penale; 
                h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635
          comma 2 del codice penale; 
                i)  truffa  prevista  dall'articolo  640  del  codice
          penale; 
                l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646
          del codice penale; 
                l-bis) offerta, cessione o  detenzione  di  materiale
          pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma,
          e 600-quater  del  codice  penale,  anche  se  relative  al
          materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del
          medesimo codice; 
                m) alterazione di armi e fabbricazione  di  esplosivi
          non riconosciuti previste dagli articoli 3  e  24  comma  1
          della legge 18 aprile 1975, n. 110; 
                m-bis); 
                m-ter)  falsa  attestazione  o  dichiarazione  a   un
          pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita'  personali
          proprie o di altri, prevista dall'articolo 495  del  codice
          penale; 
                m-quater)  fraudolente   alterazioni   per   impedire
          l'identificazione o l'accertamento di  qualita'  personali,
          previste dall'articolo 495-ter del codice penale; 
                m-quinquies)  delitto  di  lesioni  colpose  stradali
          gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, secondo,
          terzo, quarto e quinto comma, del codice penale. 
              3. Se si tratta  di  delitto  perseguibile  a  querela,
          l'arresto in flagranza puo' essere eseguito se  la  querela
          viene proposta,  anche  con  dichiarazione  resa  oralmente
          [c.p.p.  337]  all'ufficiale  o   all'agente   di   polizia
          giudiziaria  presente  nel  luogo.  Se   l'avente   diritto
          dichiara di rimettere  la  querela,  l'arrestato  e'  posto
          immediatamente in liberta'. 
              4. Nelle ipotesi  previste  dal  presente  articolo  si
          procede all'arresto in flagranza soltanto se la  misura  e'
          giustificata  dalla  gravita'  del   fatto   ovvero   dalla
          pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o
          dalle circostanze del fatto. 
              4-bis.  Non  e'  consentito  l'arresto  della   persona
          richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria
          o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto
          delle informazioni o il rifiuto di fornirle.».