Art. 44 
 
Semplificazione delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma  8,
  del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 
 
  1.  In  relazione  agli  ingressi  previsti  dai  decreti  di   cui
all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.
286, per le  annualita'  2021  e  2022,  la  verifica  dei  requisiti
concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto  collettivo
di lavoro e la congruita' del numero delle  richieste  presentate  di
cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e' demandata, in via  esclusiva  e
fatto salvo quanto previsto al comma  6,  ai  professionisti  di  cui
all'articolo  1  della  legge  11  gennaio  1979,  n.  12,   e   alle
organizzazioni   dei   datori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale ai  quali  il  datore  di  lavoro
aderisce o conferisce mandato. 
  2. Le verifiche di congruita' di cui al comma 1 tengono anche conto
della capacita' patrimoniale, dell'equilibrio  economico-finanziario,
del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi  compresi  quelli  gia'
richiesti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e
del tipo di attivita' svolta dall'impresa. In caso di esito  positivo
delle verifiche e' rilasciata apposita asseverazione che il datore di
lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore
straniero. 
  3.  Per  le   domande   gia'   proposte   per   l'annualita'   2021
l'asseverazione e' presentata dal datore di lavoro al  momento  della
sottoscrizione del contratto di soggiorno. 
  4.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  non  trovano
applicazione con riferimento alle  domande  dell'annualita'  2021  in
relazione alle quali le verifiche di cui al comma 1 sono  gia'  state
effettuate dall'Ispettorato nazionale del lavoro. In tale ultimo caso
i  datori  di  lavoro  richiedenti  non   sono   tenuti   a   munirsi
dell'asseverazione. Resta comunque ferma, per entrambe le  annualita'
di cui al comma 1,  l'applicazione  dell'articolo  30-bis,  comma  8,
ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394. 
  5. L'asseverazione di cui al  presente  articolo  non  e'  comunque
richiesta   con   riferimento   alle   istanze    presentate    dalle
organizzazioni   dei   datori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale che  hanno  sottoscritto  con  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo
di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte
dei propri associati, dei requisiti  di  cui  al  comma  1.  In  tali
ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo  27,
comma 1-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  6. In relazione agli ingressi di cui  al  presente  articolo  resta
ferma  la  possibilita',  da  parte  dell'Ispettorato  nazionale  del
lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, di  effettuare
controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure  di
cui al presente articolo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 30-bis, del decreto
          del Presidente della Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394
          (Regolamento recante norme di attuazione  del  testo  unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          a norma dell'articolo 1, comma 6, del  decreto  legislativo
          25 luglio 1998, n. 286): 
              «Art.   30-bis   (Richiesta    assunzione    lavoratori
          stranieri). - 1. Il datore di lavoro, italiano o  straniero
          regolarmente   soggiornante   in   Italia,   presenta    la
          documentazione necessaria per la concessione del  nullaosta
          al lavoro subordinato allo Sportello unico, scegliendo,  in
          alternativa, tra quello della provincia di residenza ovvero
          quello della provincia  ove  ha  sede  legale  l'impresa  o
          quello della  provincia  ove  avra'  luogo  la  prestazione
          lavorativa,  con  l'osservanza  delle  modalita'   previste
          dall'articolo 22, comma 2, del testo unico. 
              2. In particolare, la richiesta nominativa  o  numerica
          viene   redatta   su   appositi   moduli   che   facilitano
          l'acquisizione dei dati su  supporti  magnetici  o  ottici.
          Essa deve contenere i seguenti elementi essenziali: 
                a) complete generalita' del  datore  di  lavoro,  del
          titolare o legale rappresentante dell'impresa,  la  ragione
          sociale, la sede e l'indicazione del luogo di lavoro; 
                b) nel caso  di  richiesta  nominativa,  le  complete
          generalita'  del  lavoratore  straniero  che   si   intende
          assumere comprensive della residenza all'estero e, nel caso
          di  richiesta  numerica,  il  numero  dei   lavoratori   da
          assumere; 
                c) il trattamento retributivo  ed  assicurativo,  nel
          rispetto delle leggi vigenti  e  dei  contratti  collettivi
          nazionali di  lavoro  applicabili,  riportato  anche  sulla
          proposta di contratto di soggiorno; 
                d) l'impegno di cui all'articolo 8-bis, comma 1,  che
          deve  risultare  anche  nella  proposta  di  contratto   di
          soggiorno per lavoro; 
                e) l'impegno a comunicare ogni variazione concernente
          il rapporto di lavoro. 
              3. Alla domanda devono essere allegati: 
                a)  autocertificazione  dell'iscrizione  dell'impresa
          alla Camera di commercio, industria ed artigianato, per  le
          attivita' per le quali tale iscrizione e' richiesta; 
                b) autocertificazione della posizione previdenziale e
          fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda,
          la capacita'  occupazionale  e  reddituale  del  datore  di
          lavoro; 
                c)  la  proposta  di  stipula  di  un  contratto   di
          soggiorno a tempo indeterminato, determinato o  stagionale,
          con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore
          a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro  domestico,  una
          retribuzione mensile non inferiore al minimo  previsto  per
          l'assegno sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della
          legge 8 agosto 1995, n. 335. 
              4. Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi  delle
          spese  per   la   messa   a   disposizione   dell'alloggio,
          trattenendo dalla retribuzione mensile  una  somma  massima
          pari ad un terzo del  suo  importo,  la  decurtazione  deve
          essere espressamente prevista nella proposta  di  contratto
          di soggiorno, che ne deve determinare la misura. Non si  fa
          luogo alla decurtazione  con  riferimento  ai  rapporti  di
          lavoro per i quali il corrispondente  contratto  collettivo
          nazionale di lavoro fissa il trattamento economico  tenendo
          gia' conto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a
          disposizione dal datore. 
              5. Il datore di lavoro specifica nella  domanda  se  e'
          interessato  alla  trasmissione  del  nullaosta,   di   cui
          all'articolo 31, comma 4, e della proposta di contratto, di
          cui al comma 3, lettera c), agli uffici  consolari  tramite
          lo Sportello unico. 
              6.  La  documentazione  di  cui  ai  commi  2  e  3  e'
          presentata allo Sportello unico, anche in  via  telematica,
          ai sensi del regolamento di cui all'articolo 34,  comma  2,
          della legge 30 luglio 2002, n. 189. 
              7.  Lo  Sportello  unico  competente  al  rilascio  del
          nullaosta al lavoro e'  quello  del  luogo  in  cui  verra'
          svolta l'attivita' lavorativa. Nel caso in cui la richiesta
          di nullaosta sia stata presentata allo Sportello unico  del
          luogo di residenza o della  sede  legale  dell'impresa,  lo
          Sportello unico ricevente la trasmette allo Sportello unico
          competente, ove diverso, dandone comunicazione al datore di
          lavoro. 
              8.  Lo   Sportello   unico,   fermo   quanto   previsto
          dall'articolo 30-quinquies,  procede  alla  verifica  della
          regolarita',  della  completezza  e  dell'idoneita'   della
          documentazione presentata ai sensi  del  comma  1,  nonche'
          acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in
          via   telematica,   la   verifica   dell'osservanza   delle
          prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
          alla fattispecie e la congruita' del numero delle richieste
          presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di
          lavoro, in relazione alla sua capacita'  economica  e  alle
          esigenze dell'impresa,  anche  in  relazione  agli  impegni
          retributivi  ed  assicurativi  previsti   dalla   normativa
          vigente e dai contratti collettivi nazionali di  lavoro  di
          categoria  applicabili.  La  disposizione   relativa   alla
          verifica  della  congruita'  in  rapporto  alla   capacita'
          economica del datore di lavoro non si applica al datore  di
          lavoro affetto da patologie  o  handicap  che  ne  limitano
          l'autosufficienza, il quale intende assumere un  lavoratore
          straniero addetto alla sua assistenza. 
              9.  Nei   casi   di   irregolarita'   sanabile   o   di
          incompletezza  della  documentazione,  lo  Sportello  unico
          invita   il   datore   di   lavoro   a    procedere    alla
          regolarizzazione ed all'integrazione della  documentazione.
          In tale ipotesi, i  termini  previsti  dagli  articoli  22,
          comma 5, e 24, comma 2, del testo unico, per la concessione
          del nullaosta al  lavoro  subordinato  e  per  il  rilascio
          dell'autorizzazione al lavoro  stagionale  decorrono  dalla
          data dell'avvenuta regolarizzazione della documentazione.». 
              Il testo dell'articolo 3, del  decreto  legislativo  25
          luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle   disposizioni
          concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla
          condizione dello straniero) e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 42. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  11
          gennaio  1979,  n.  12  (Norme  per   l'ordinamento   della
          professione di consulente del lavoro): 
              «Art. 1 (Esercizio della professione di consulente  del
          lavoro). - Tutti gli  adempimenti  in  materia  di  lavoro,
          previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti,
          quando non sono curati dal datore di  lavoro,  direttamente
          od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti
          se  non  da  coloro  che  siano  iscritti   nell'albo   dei
          consulenti del lavoro a norma dell'art.  9  della  presente
          legge, salvo il disposto del successivo art. 40, nonche' da
          coloro che siano  iscritti  negli  albi  degli  avvocati  e
          procuratori  legali,  dei   dottori   commercialisti,   dei
          ragionieri e periti commerciali, i quali in tal  caso  sono
          tenuti a darne  comunicazione  agli  ispettori  del  lavoro
          delle  provincie  nel  cui  ambito  territoriale  intendono
          svolgere gli adempimenti di cui sopra. 
              I  dipendenti  del  Ministero  del   lavoro   e   della
          previdenza sociale che abbiano  prestato  servizio,  almeno
          per 15 anni, con mansioni di ispettori  del  lavoro  presso
          gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami  per
          l'iscrizione all'albo  dei  consulenti  del  lavoro  e  dal
          tirocinio per esercitare tale attivita'.  Il  personale  di
          cui al presente comma non potra' essere  iscritto  all'albo
          della provincia dove ha prestato servizio, se  non  dopo  4
          anni dalla cessazione del servizio stesso. 
              Il titolo di consulente del lavoro spetta alle  persone
          che, munite dell'apposita abilitazione professionale,  sono
          iscritte nell'albo di cui all'art. 8 della presente legge. 
              Le imprese considerate artigiane ai sensi  della  legge
          25 luglio 1956, n. 860, nonche' le altre  piccole  imprese,
          anche in forma cooperativa, possono  affidare  l'esecuzione
          degli adempimenti di cui al  primo  comma  a  servizi  o  a
          centri di assistenza  fiscale  istituiti  dalle  rispettive
          associazioni di  categoria.  Tali  servizi  possono  essere
          organizzati a mezzo dei consulenti  del  lavoro,  anche  se
          dipendenti dalle predette associazioni. 
              Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa
          relative agli adempimenti di cui al  primo  comma,  nonche'
          per l'esecuzione delle attivita' strumentali ed accessorie,
          le imprese di cui al quarto comma possono  avvalersi  anche
          di centri di elaborazione dati che devono  essere  in  ogni
          caso assistiti da uno o piu' soggetti iscritti agli albi di
          cui alla presente legge  con  versamento,  da  parte  degli
          stessi,  della  contribuzione  integrativa  alle  casse  di
          previdenza  sul  volume  di  affari  ai  fini  IVA,  ovvero
          costituiti o  promossi  dalle  rispettive  associazioni  di
          categoria alle condizioni definite al citato quarto  comma.
          I criteri di attuazione della  presente  disposizione  sono
          stabiliti dal  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale sentiti  i  rappresentanti  delle  associazioni  di
          categoria  e   degli   ordini   e   collegi   professionali
          interessati. Le imprese con oltre 250 addetti  che  non  si
          avvalgano, per le operazioni suddette, di proprie strutture
          interne possono demandarle a centri di  elaborazione  dati,
          anche di diretta costituzione od esterni,  i  quali  devono
          essere in ogni caso assistiti da uno o piu' soggetti di cui
          al primo comma. 
              L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non  e'
          richiesta per i soggetti abilitati allo  svolgimento  delle
          predette attivita' dall'ordinamento  giuridico  comunitario
          di appartenenza, che operino in Italia in regime di  libera
          prestazione di servizi. 
              Presso il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale e' istituito un comitato di monitoraggio,  composto
          dalle associazioni di categoria, dai  rappresentanti  degli
          ordini e  collegi  di  cui  alla  presente  legge  e  delle
          organizzazioni     sindacali     comparativamente      piu'
          rappresentative  a  livello  nazionale,   allo   scopo   di
          esaminare i problemi connessi all'evoluzione  professionale
          ed occupazionale del settore.». 
              Il decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286  (Testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto  1998,  n.
          191, S.O.  
              - Si riporta il testo  dell'articolo  27,  del  decreto
          legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero): 
              «Art. 27 (Ingresso per lavoro in casi  particolari).  -
          1. Al di fuori  degli  ingressi  per  lavoro  di  cui  agli
          articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di
          cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento  di  attuazione
          disciplina particolari modalita' e termini per il  rilascio
          delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei
          permessi di soggiorno per lavoro  subordinato,  per  ognuna
          delle seguenti categorie di lavoratori stranieri: 
                a) dirigenti o personale altamente  specializzato  di
          societa' aventi sede o filiali in Italia ovvero  di  uffici
          di rappresentanza di societa' estere che  abbiano  la  sede
          principale di attivita' nel territorio di uno Stato  membro
          dell'Organizzazione   mondiale   del   commercio,    ovvero
          dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane
          o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea; 
                b) lettori universitari di scambio o di madre lingua; 
                c) i professori universitari destinati a svolgere  in
          Italia un incarico accademico; 
                d) traduttori e interpreti; 
                e) collaboratori  familiari  aventi  regolarmente  in
          corso all'estero da almeno  un  anno,  rapporti  di  lavoro
          domestico a tempo pieno con cittadini  italiani  o  di  uno
          degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero
          che si trasferiscono in Italia,  per  la  prosecuzione  del
          rapporto di lavoro domestico; 
                f) persone che, autorizzate a soggiornare per  motivi
          di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di
          addestramento presso datori di lavoro italiani; 
                g); 
                h) lavoratori marittimi occupati nella misura  e  con
          le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione; 
                i) lavoratori dipendenti regolarmente  retribuiti  da
          datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
          aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti,
          i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso
          persone  fisiche  o  giuridiche,  italiane   o   straniere,
          residenti in Italia, al fine di effettuare  nel  territorio
          italiano determinate prestazioni oggetto  di  contratto  di
          appalto  stipulato  tra  le  predette  persone  fisiche   o
          giuridiche residenti o  aventi  sede  in  Italia  e  quelle
          residenti o aventi  sede  all'estero,  nel  rispetto  delle
          disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge
          23 ottobre 1960, n. 1369, e delle  norme  internazionali  e
          comunitarie; 
                l) lavoratori occupati  presso  circhi  o  spettacoli
          viaggianti all'estero; 
                m)  personale  artistico  e  tecnico  per  spettacoli
          lirici, teatrali, concertistici o di balletto; 
                n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso
          locali di intrattenimento; 
                o) artisti da impiegare da enti musicali  teatrali  o
          cinematografici o da  imprese  radiofoniche  o  televisive,
          pubbliche o private, o da  enti  pubblici,  nell'ambito  di
          manifestazioni culturali o folcloristiche; 
                p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi
          tipo di attivita' sportiva professionistica presso societa'
          sportive italiane ai sensi della legge 23  marzo  1981,  n.
          91; 
                q)    giornalisti    corrispondenti     ufficialmente
          accreditati in Italia e dipendenti regolarmente  retribuiti
          da organi di  stampa  quotidiani  o  periodici,  ovvero  da
          emittenti radiofoniche o televisive straniere; 
                q-bis) nomadi digitali e lavoratori  da  remoto,  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                r)  persone  che,  secondo  le   norme   di   accordi
          internazionali in vigore per l'Italia, svolgono  in  Italia
          attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di
          programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani  o
          sono persone collocate "alla pari"; 
                r-bis)  infermieri   professionali   assunti   presso
          strutture sanitarie pubbliche e private. 
              1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera
          i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai
          datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
          aventi sede in uno Stato  membro  dell'Unione  europea,  il
          nulla osta al lavoro e' sostituito da una comunicazione, da
          parte del committente, del contratto in base  al  quale  la
          prestazione  di  servizi  ha  luogo,  unitamente   ad   una
          dichiarazione del datore di lavoro contenente i  nominativi
          dei lavoratori da distaccare e  attestante  la  regolarita'
          della loro situazione con riferimento  alle  condizioni  di
          residenza  e  di  lavoro  nello  Stato  membro  dell'Unione
          europea  in  cui  ha  sede  il   datore   di   lavoro.   La
          comunicazione e'  presentata  allo  sportello  unico  della
          prefettura-ufficio territoriale del Governo,  ai  fini  del
          rilascio del permesso di soggiorno. 
              1-ter. Il  nulla  osta  al  lavoro  per  gli  stranieri
          indicati al comma 1, lettere a) e c), e' sostituito da  una
          comunicazione da parte del datore di lavoro della  proposta
          di contratto di soggiorno per lavoro subordinato,  previsto
          dall'articolo 5-bis. La  comunicazione  e'  presentata  con
          modalita'   informatiche   allo   sportello    unico    per
          l'immigrazione della prefettura - ufficio territoriale  del
          Governo. Lo sportello unico trasmette la  comunicazione  al
          questore per la  verifica  della  insussistenza  di  motivi
          ostativi   all'ingresso   dello    straniero    ai    sensi
          dell'articolo 31,  comma  1,  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.
          394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con
          le medesime  modalita'  informatiche,  alla  rappresentanza
          diplomatica o  consolare  per  il  rilascio  del  visto  di
          ingresso. Entro otto  giorni  dall'ingresso  in  Italia  lo
          straniero  si  reca   presso   lo   sportello   unico   per
          l'immigrazione, unitamente al  datore  di  lavoro,  per  la
          sottoscrizione  del  contratto  di  soggiorno  e   per   la
          richiesta del permesso di soggiorno. 
              1-quater. Le disposizioni di  cui  al  comma  1-ter  si
          applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il
          Ministero dell'interno, sentito il  Ministero  del  lavoro,
          della  salute  e  delle  politiche  sociali,  un   apposito
          protocollo di intesa, con cui i medesimi datori  di  lavoro
          garantiscono   la   capacita'   economica    richiesta    e
          l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di
          lavoro di categoria. 
              1-quinquies.  I  medici  e  gli  altri   professionisti
          sanitari al seguito di delegazioni sportive,  in  occasione
          di  manifestazioni  agonistiche  organizzate  dal  Comitato
          olimpico   internazionale,   dalle   Federazioni   sportive
          internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano  o
          da organismi, societa' ed  associazioni  sportive  da  essi
          riconosciuti  o,  nei  casi  individuati  con  decreto  del
          Ministro della salute, di  concerto  con  il  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali,  con  il  Ministro  degli
          affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di
          gruppi  organizzati,  sono  autorizzati   a   svolgere   la
          pertinente   attivita',   in   deroga   alle   norme    sul
          riconoscimento  dei  titoli  esteri,  nei   confronti   dei
          componenti dellarispettiva delegazione o gruppo organizzato
          e limitatamente al periodo di permanenza della  delegazione
          o del gruppo. I professionisti sanitari  cittadini  di  uno
          Stato  membro  dell'Unione  europea  godono  del   medesimo
          trattamento, ove piu' favorevole. 
              1-sexies. I soggetti di cui al comma 1, lettera q-bis),
          sono cittadini di un Paese  terzo  che  svolgono  attivita'
          lavorativa altamente qualificata attraverso  l'utilizzo  di
          strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto,
          in via autonoma ovvero per un'impresa anche  non  residente
          nel territorio dello Stato italiano. Per tali soggetti, nel
          caso  in  cui  svolgano  l'attivita'  in  Italia,  non   e'
          richiesto  il  nulla  osta  al  lavoro  e  il  permesso  di
          soggiorno, previa acquisizione  del  visto  d'ingresso,  e'
          rilasciato per un  periodo  non  superiore  a  un  anno,  a
          condizione che  il  titolare  abbia  la  disponibilita'  di
          un'assicurazione sanitaria, a copertura di tutti  i  rischi
          nel  territorio  nazionale,  e  che  siano  rispettate   le
          disposizioni di carattere fiscale  e  contributivo  vigenti
          nell'ordinamento  nazionale.  Con  decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro
          del turismo e con il Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,   sono
          definiti le modalita' e i requisiti  per  il  rilascio  del
          permesso di soggiorno ai nomadi digitali, ivi  comprese  le
          categorie di lavoratori altamente qualificati  che  possono
          beneficiare del permesso, i limiti minimi  di  reddito  del
          richiedente nonche' le modalita' necessarie per la verifica
          dell'attivita' lavorativa da svolgere. 
              1-septies.  I   lavoratori   marittimi   chiamati   per
          l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di uno Stato non
          appartenente  all'Unione  europea,  ormeggiate   in   porti
          italiani sono autorizzati a svolgere attivita' lavorativa a
          bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro
          per il periodo necessario allo svolgimento  della  medesima
          attivita' lavorativa e comunque non superiore ad  un  anno.
          Ai  fini  dell'acquisizione  del  predetto  visto  non   e'
          richiesto  il  nulla  osta  al  lavoro.  Si  applicano   le
          disposizioni  del  presente  testo  unico  e  del  relativo
          regolamento  di  attuazione  concernenti  il  soggiorno  di
          marittimi stranieri chiamati per l'imbarco su navi italiane
          da crociera. 
              2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico
          i  lavoratori  extracomunitari  dello  spettacolo   possono
          essere assunti alle dipendenze dei  datori  di  lavoro  per
          esigenze  connesse  alla  realizzazione  e  produzione   di
          spettacoli  previa   apposita   autorizzazione   rilasciata
          dall'ufficio speciale per il  collocamento  dei  lavoratori
          dello spettacolo o sue sezioni periferiche  che  provvedono
          previo nulla osta provvisorio dell'autorita' provinciale di
          pubblica sicurezza. L'autorizzazione e'  rilasciata,  salvo
          che si tratti di personale artistico ovvero di personale da
          utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima  che
          il  lavoratore  extracomunitario   entri   nel   territorio
          nazionale.  I  lavoratori  extracomunitari  autorizzati   a
          svolgere attivita' lavorativa subordinata nel settore dello
          spettacolo non possono cambiare settore di attivita' ne' la
          qualifica di assunzione. Il Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale determina le procedure  e  le  modalita'
          per il rilascio dell'autorizzazione prevista  dal  presente
          comma. 
              3. Rimangono ferme le  disposizioni  che  prevedono  il
          possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento  di
          determinate attivita'. 
              4.  Il  regolamento  di  cui  all'articolo  1  contiene
          altresi'  norme  per  l'attuazione  delle  convenzioni   ed
          accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso
          e  soggiorno  dei  lavoratori   stranieri   occupati   alle
          dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o  di
          enti di diritto internazionale aventi sede in Italia. 
              5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri
          non appartenenti all'Unione europea e'  disciplinato  dalle
          disposizioni    particolari    previste    negli    accordi
          internazionali in vigore con gli Stati confinanti. 
              5-bis. Con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali,  su  proposta  del  Comitato  olimpico
          nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri  dell'interno
          e del lavoro e delle politiche sociali, e'  determinato  il
          limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi  stranieri
          che svolgono attivita' sportiva a titolo professionistico o
          comunque  retribuita,  da  ripartire  tra  le   federazioni
          sportive nazionali. Tale  ripartizione  e'  effettuata  dal
          CONI  con  delibera  da  sottoporre  all'approvazione   del
          Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i
          criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni
          stagione agonistica anche al fine di assicurare  la  tutela
          dei vivai giovanili.».