Art. 45 
 
      Rafforzamento delle strutture e disposizioni finanziarie 
 
  1. Per consentire una piu' rapida definizione  delle  procedure  di
cui  agli  articoli  42,  43  e  44,  il  Ministero  dell'interno  e'
autorizzato  ad  utilizzare,  tramite   una   o   piu'   agenzie   di
somministrazione di lavoro,  prestazioni  di  lavoro  a  contratto  a
termine, anche in deroga agli articoli 32, 36, da 59 a 65 e  106  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  nel  limite  massimo  di
spesa di 5.663.768 euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi  di
servizio interessate dalle procedure menzionate. 
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 42,  43
e 44, e' autorizzata la spesa di euro 1.417.485 per l'anno  2022  per
prestazioni   di    lavoro    straordinario    per    il    personale
dell'Amministrazione  civile  del  Ministero  dell'interno;  di  euro
4.069.535 per l'anno 2022 per  prestazioni  di  lavoro  straordinario
eccedente rispetto al monte  ore  previsto  per  il  personale  della
Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile  dell'interno  di  cui
all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile
1981,  n.  121,  in  servizio  presso  l'ufficio  immigrazione  delle
questure e presso la Direzione  centrale  dell'immigrazione  e  della
polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero  dell'interno;  di  euro  818.902  per  l'anno   2022   per
l'utilizzo  di  servizi  di  mediazione  culturale,  anche   mediante
apposite convenzioni con  organizzazioni  di  diritto  internazionale
operanti in ambito migratorio;  di  euro  484.000  per  l'adeguamento
della  piattaforma   informatica   del   Ministero   dell'interno   -
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione. 
  3. Agli oneri derivanti ((dai commi 1 e 2, pari a)) 12.453.690 euro
per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'interno. 
  ((3-bis. Al fine di semplificare, razionalizzare e  armonizzare  le
procedure di  accertamento  e  di  valutazione  delle  condizioni  di
invalidita', di disabilita',  di  inabilita'  e  di  inidoneita',  le
commissioni mediche di verifica operanti  nell'ambito  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 7, comma  25,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppresse a decorrere dal 1°
gennaio 2023 e tutte le  funzioni  da  esse  svolte  sono  trasferite
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).  A  decorrere
dalla medesima data, l'INPS subentra  al  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze  nell'attivita'  di  coordinamento,  organizzazione  e
segreteria delle commissioni  mediche  di  verifica  e  nei  rapporti
giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite. 
  3-ter. Tutti gli accertamenti di idoneita' e inabilita'  lavorativa
di cui all'articolo  71  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, agli articoli 16 e
56, primo comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
dicembre 1979, n. 761, all'articolo 13 della legge 8 agosto 1991,  n.
274, e all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,
nei confronti del personale delle amministrazioni statali,  anche  ad
ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici e degli  enti
locali, a decorrere dal 1° gennaio 2023,  sono  effettuati  dall'INPS
con le modalita' di accertamento  gia'  in  uso  per  l'assicurazione
generale obbligatoria. Le disposizioni  del  presente  comma  non  si
applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ne' ai procedimenti  per  i  quali,  alla  predetta
data, non sia  ancora  scaduto  il  termine  di  presentazione  della
domanda. 
  3-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  e
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare  entro
il 31 dicembre 2022, sono stabilite le norme di  coordinamento  e  le
modalita'  attuative  delle  disposizioni  dei  commi  da   3-bis   a
3-septies, comprese le modalita' di eventuale utilizzo degli immobili
in uso alle Ragionerie territoriali  dello  Stato.  Con  il  medesimo
decreto sono accertate le somme allocate per le finalita' di  cui  ai
commi da 3-bis a 3-septies, a legislazione vigente,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire
all'INPS, a decorrere dal 2023, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza pubblica. 
  3-quinquies. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni del
comma 3-bis, l'INPS e' autorizzato,  per  il  biennio  2022-2023,  in
aggiunta alle  vigenti  facolta'  assunzionali,  a  bandire  apposite
procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere  con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante
scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici,  nei  limiti
della vigente dotazione organica, un  contingente  di  personale  non
dirigenziale pari a 100 unita' da inquadrare nell'Area  C,  posizione
economica C1, del comparto Funzioni centrali - sezione Enti  pubblici
non economici. 
  3-sexies. Agli oneri  assunzionali  derivanti  dall'attuazione  del
comma 3-quinquies, pari a euro 1.686.970 per l'anno  2022  e  a  euro
5.060.908 annui a  decorrere  dall'anno  2023  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
  3-septies.  L'INPS  comunica  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, entro trenta  giorni  dall'assunzione,  i  dati
concernenti le unita' di personale effettivamente  assunte  ai  sensi
del comma 3-quinquies e i relativi oneri. 
  3-octies. Considerata l'eccezionale situazione  di  turbolenza  nei
mercati finanziari, i soggetti che non adottano i principi  contabili
internazionali, nell'esercizio in  corso  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non  destinati
a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al  loro  valore
di  iscrizione,  come   risultante   dall'ultimo   bilancio   annuale
regolarmente  approvato,  anziche'   al   valore   di   realizzazione
desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite
di carattere durevole. L'applicazione delle  disposizioni  del  primo
periodo, in relazione all'evoluzione della situazione  di  turbolenza
dei  mercati  finanziari,  puo'  essere  prorogata  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze. 
  3-novies. Per le imprese di  cui  all'articolo  91,  comma  2,  del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, le modalita' attuative delle disposizioni del
comma 3-octies del presente articolo sono stabilite dall'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni  con  proprio  regolamento,  che  ne
disciplina altresi' le modalita' applicative. Le imprese  di  cui  al
primo periodo applicano le disposizioni  del  comma  3-octies  previa
verifica della coerenza con la  struttura  degli  impegni  finanziari
connessi al proprio portafoglio assicurativo. Per le imprese  diverse
da  quelle  di  cui  all'articolo  91,  comma  2,  del  codice  delle
assicurazioni private, di cui  al  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, le modalita' attuative contabili delle disposizioni del
comma   3-octies   sono   stabilite   dall'Organismo   italiano    di
contabilita'. 
  3-decies. Le imprese indicate al comma 3-novies  che  si  avvalgono
della facolta' di cui al  comma  3-octies  destinano  a  una  riserva
indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i
valori  registrati  in  applicazione  delle  disposizioni  dei  commi
3-octies e 3-novies e i valori  di  mercato  rilevati  alla  data  di
chiusura del periodo di riferimento,  al  netto  del  relativo  onere
fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a  quello
della  suddetta  differenza,  la  riserva  e'  integrata  utilizzando
riserve di utili o  altre  riserve  patrimoniali  disponibili  o,  in
mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 32, 36, da 59 a 65
          e 106, del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50
          (Codice dei contratti pubblici): 
              «Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento). - 1. Le
          procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo
          nel rispetto degli atti di  programmazione  delle  stazioni
          appaltanti previsti  dal  presente  codice  o  dalle  norme
          vigenti. 
              2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento  dei
          contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in  conformita'
          ai  propri  ordinamenti,   decretano   o   determinano   di
          contrarre,  individuando  gli   elementi   essenziali   del
          contratto  e  i  criteri  di  selezione   degli   operatori
          economici  e  delle  offerte.  Nella   procedura   di   cui
          all'articolo 36, comma 2, lettere  a)  e  b),  la  stazione
          appaltante puo' procedere ad  affidamento  diretto  tramite
          determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
          modo semplificato, l'oggetto  dell'affidamento,  l'importo,
          il fornitore, le ragioni della  scelta  del  fornitore,  il
          possesso da parte sua dei requisiti di carattere  generale,
          nonche' il possesso  dei  requisiti  tecnico-professionali,
          ove richiesti. 
              3.  La  selezione  dei  partecipanti  e  delle  offerte
          avviene mediante  uno  dei  sistemi  e  secondo  i  criteri
          previsti dal presente codice. 
              4. Ciascun concorrente  non  puo'  presentare  piu'  di
          un'offerta. L'offerta e' vincolante per il periodo indicato
          nel bando o nell'invito e, in caso di mancata  indicazione,
          per centottanta giorni dalla scadenza del  termine  per  la
          sua presentazione. La  stazione  appaltante  puo'  chiedere
          agli offerenti il differimento di detto termine. 
              5.  La  stazione  appaltante,  previa  verifica   della
          proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma
          1, provvede all'aggiudicazione. 
              6.  L'aggiudicazione  non  equivale   ad   accettazione
          dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario e' irrevocabile
          fino al termine stabilito nel comma 8. 
              7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo  la  verifica
          del possesso dei prescritti requisiti. 
              8. Divenuta efficace l'aggiudicazione,  e  fatto  salvo
          l'esercizio dei poteri di autotutela  nei  casi  consentiti
          dalle norme  vigenti,  la  stipulazione  del  contratto  di
          appalto  o  di  concessione  deve  avere  luogo   entro   i
          successivi sessanta giorni, salvo diverso termine  previsto
          nel bando o nell'invito ad  offrire,  ovvero  l'ipotesi  di
          differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario,
          purche' comunque giustificata dall'interesse alla sollecita
          esecuzione  del  contratto.  La  mancata  stipulazione  del
          contratto nel termine previsto  deve  essere  motivata  con
          specifico   riferimento   all'interesse   della    stazione
          appaltante e a quello nazionale alla  sollecita  esecuzione
          del   contratto   e   viene   valutata   ai   fini    della
          responsabilita'  erariale  e  disciplinare  del   dirigente
          preposto. Non costituisce giustificazione adeguata  per  la
          mancata stipulazione del contratto  nel  termine  previsto,
          salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza  di  un
          ricorso giurisdizionale,  nel  cui  ambito  non  sia  stata
          disposta  o  inibita  la  stipulazione  del  contratto.  Le
          stazioni appaltanti hanno facolta' di  stipulare  contratti
          di  assicurazione  della  propria  responsabilita'   civile
          derivante  dalla  conclusione   del   contratto   e   dalla
          prosecuzione o sospensione  della  sua  esecuzione.  Se  la
          stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato,
          l'aggiudicatario  puo',  mediante  atto   notificato   alla
          stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere
          dal  contratto.   All'aggiudicatario   non   spetta   alcun
          indennizzo, salvo  il  rimborso  delle  spese  contrattuali
          documentate. Nel caso  di  lavori,  se  e'  intervenuta  la
          consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi
          e  forniture,  se  si  e'  dato  avvio  all'esecuzione  del
          contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto  al
          rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei  lavori
          ordinati dal direttore  lavori,  ivi  comprese  quelle  per
          opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si
          e'  dato  avvio  all'esecuzione  del   contratto   in   via
          d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto  al  rimborso  delle
          spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine  del
          direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al
          presente comma e' ammessa esclusivamente nelle  ipotesi  di
          eventi  oggettivamente   imprevedibili,   per   ovviare   a
          situazioni di pericolo per persone, animali o cose,  ovvero
          per  l'igiene  e  la  salute  pubblica,   ovvero   per   il
          patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero  nei  casi
          in cui la mancata esecuzione  immediata  della  prestazione
          dedotta  nella   gara   determinerebbe   un   grave   danno
          all'interesse pubblico che e' destinata a  soddisfare,  ivi
          compresa la perdita di finanziamenti comunitari. 
              9. Il contratto  non  puo'  comunque  essere  stipulato
          prima di trentacinque giorni dall'invio  dell'ultima  delle
          comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
              10. Il termine dilatorio di  cui  al  comma  9  non  si
          applica nei seguenti casi: 
                a) se, a seguito di pubblicazione di bando  o  avviso
          con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti  nel
          rispetto del presente codice,  e'  stata  presentata  o  e'
          stata  ammessa  una  sola  offerta   e   non   sono   state
          tempestivamente proposte impugnazioni  del  bando  o  della
          lettera di invito  o  queste  impugnazioni  risultano  gia'
          respinte con decisione definitiva; 
                b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro
          di cui all'articolo  54,  nel  caso  di  appalti  specifici
          basati su  un  sistema  dinamico  di  acquisizione  di  cui
          all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso
          il mercato elettronico nei limiti di  cui  all'articolo  3,
          lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi
          dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b). 
              11. Se e' proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con
          contestuale domanda cautelare, il contratto non puo' essere
          stipulato, dal  momento  della  notificazione  dell'istanza
          cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti
          giorni, a condizione  che  entro  tale  termine  intervenga
          almeno il provvedimento  cautelare  di  primo  grado  o  la
          pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado
          in caso  di  decisione  del  merito  all'udienza  cautelare
          ovvero  fino  alla  pronuncia  di  detti  provvedimenti  se
          successiva.  L'effetto   sospensivo   sulla   stipula   del
          contratto cessa quando, in  sede  di  esame  della  domanda
          cautelare, il giudice si  dichiara  incompetente  ai  sensi
          dell'articolo  15,  comma  4,  del  codice   del   processo
          amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo
          2 luglio 2010, n. 104, o fissa con  ordinanza  la  data  di
          discussione del merito senza concedere misure  cautelari  o
          rinvia  al  giudizio  di  merito  l'esame   della   domanda
          cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale
          implicita  rinuncia  all'immediato  esame   della   domanda
          cautelare. 
              12.  Il  contratto  e'   sottoposto   alla   condizione
          sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale  approvazione
          e degli altri controlli previsti dalle norme proprie  delle
          stazioni appaltanti. 
              13. L'esecuzione, del contratto puo' avere inizio  solo
          dopo che lo stesso e' divenuto efficace, salvo che, in casi
          di urgenza, la stazione appaltante ne  chieda  l'esecuzione
          anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8. 
              14. Il contratto e' stipulato, a pena di nullita',  con
          atto pubblico notarile informatico,  ovvero,  in  modalita'
          elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna  stazione
          appaltante,  in  forma  pubblica  amministrativa   a   cura
          dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante
          scrittura privata; in caso di  procedura  negoziata  ovvero
          per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000  euro
          mediante  corrispondenza  secondo   l'uso   del   commercio
          consistente  in  un  apposito  scambio  di  lettere,  anche
          tramite posta elettronica certificata o strumenti  analoghi
          negli altri Stati membri. (212) 
              14-bis. I capitolati e il computo  estimativo  metrico,
          richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte  integrante
          del contratto.». 
              «Art. 36 (Contratti sotto soglia). - 1. L'affidamento e
          l'esecuzione di lavori,  servizi  e  forniture  di  importo
          inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono  nel
          rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1,  34
          e 42, nonche' del rispetto del principio di rotazione degli
          inviti  e  degli  affidamenti  e  in  modo  da   assicurare
          l'effettiva   possibilita'    di    partecipazione    delle
          microimprese,  piccole  e  medie   imprese.   Le   stazioni
          appaltanti applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo
          50. 
              2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli  37  e
          38 e salva la  possibilita'  di  ricorrere  alle  procedure
          ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
          di lavori, servizi e forniture di  importo  inferiore  alle
          soglie  di  cui  all'articolo  35,  secondo   le   seguenti
          modalita': 
                a) per affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000
          euro,  mediante  affidamento  diretto  anche  senza  previa
          consultazione di due o piu' operatori  economici  o  per  i
          lavori  in  amministrazione   diretta.   La   pubblicazione
          dell'avviso sui risultati della  procedura  di  affidamento
          non e' obbligatoria; 
                b) per affidamenti di  importo  pari  o  superiore  a
          40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle
          soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi,
          mediante affidamento  diretto  previa  valutazione  di  tre
          preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e
          le  forniture,  di  almeno   cinque   operatori   economici
          individuati sulla base di indagini  di  mercato  o  tramite
          elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio
          di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti
          anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto  e
          il noleggio di mezzi, per i quali si  applica  comunque  la
          procedura  di  cui  al  periodo  precedente.  L'avviso  sui
          risultati   della   procedura   di   affidamento   contiene
          l'indicazione anche dei soggetti invitati; 
                c) per  affidamenti  di  lavori  di  importo  pari  o
          superiore a  150.000  euro  e  inferiore  a  350.000  euro,
          mediante la procedura  negoziata  di  cui  all'articolo  63
          previa  consultazione,  ove  esistenti,  di  almeno   dieci
          operatori  economici,  nel  rispetto  di  un  criterio   di
          rotazione degli inviti, individuati sulla base di  indagini
          di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori  economici.
          L'avviso  sui  risultati  della  procedura  di  affidamento
          contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; 
                c-bis) per affidamenti di lavori di  importo  pari  o
          superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000  di  euro,
          mediante la procedura  negoziata  di  cui  all'articolo  63
          previa consultazione, ove  esistenti,  di  almeno  quindici
          operatori  economici,  nel  rispetto  di  un  criterio   di
          rotazione degli inviti, individuati sulla base di  indagini
          di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori  economici.
          L'avviso  sui  risultati  della  procedura  di  affidamento
          contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; 
                d) per  affidamenti  di  lavori  di  importo  pari  o
          superiore a 1.000.000 di euro e fino  alle  soglie  di  cui
          all'articolo 35, mediante ricorso  alle  procedure  di  cui
          all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto  dall'articolo
          97, comma 8. 
              3.  Per  l'affidamento  dei  lavori  pubblici  di   cui
          all'articolo 1, comma 2, lettera e), del  presente  codice,
          relativi alle opere di urbanizzazione a  scomputo  per  gli
          importi inferiori a  quelli  di  cui  all'articolo  35,  si
          applicano le previsioni di cui al comma 2. 
              4. Nel caso di  opere  di  urbanizzazione  primaria  di
          importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma
          1, lettera a), calcolato secondo  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 35,  comma  9,  funzionali  all'intervento  di
          trasformazione  urbanistica  del  territorio,  si   applica
          l'articolo 16, comma  2-bis,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
              5. 
              6.  Per  lo  svolgimento  delle  procedure  di  cui  al
          presente articolo le stazioni appaltanti possono  procedere
          attraverso un mercato  elettronico  che  consenta  acquisti
          telematici basati su un  sistema  che  attua  procedure  di
          scelta  del  contraente   interamente   gestite   per   via
          elettronica. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette  a  disposizione  delle
          stazioni appaltanti il mercato elettronico delle  pubbliche
          amministrazioni. 
              6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli
          operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma
          6,  il  soggetto  responsabile   dell'ammissione   verifica
          l'assenza dei motivi di esclusione di cui  all'articolo  80
          su un campione significativo di operatori economici.  Dalla
          data  di  entrata  in  vigore  del  provvedimento  di   cui
          all'articolo 81,  comma  2,  tale  verifica  e'  effettuata
          attraverso la Banca dati nazionale dei  contratti  pubblici
          di cui all'articolo 81,  anche  mediante  interoperabilita'
          fra  sistemi.  I  soggetti   responsabili   dell'ammissione
          possono  consentire  l'accesso  ai  propri   sistemi   agli
          operatori  economici  per  la   consultazione   dei   dati,
          certificati e informazioni disponibili  mediante  la  Banca
          dati di cui all'articolo 81 per  la  predisposizione  della
          domanda  di  ammissione  e  di   permanenza   nei   mercati
          elettronici. 
              6-ter.  Nelle  procedure  di   affidamento   effettuate
          nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma  6,  la
          stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso  da
          parte  dell'aggiudicatario  dei   requisiti   economici   e
          finanziari  e  tecnico-professionali,  ferma  restando   la
          verifica del possesso  dei  requisiti  generali  effettuata
          dalla   stazione    appaltante    qualora    il    soggetto
          aggiudicatario non  rientri  tra  gli  operatori  economici
          verificati a campione ai sensi del comma 6-bis. 
              7. Con il regolamento di cui  all'articolo  216,  comma
          27-octies,  sono  stabilite  le  modalita'  relative   alle
          procedure di cui al presente  articolo,  alle  indagini  di
          mercato, nonche' per la formazione e gestione degli elenchi
          degli operatori economici. Nel  predetto  regolamento  sono
          anche indicate  specifiche  modalita'  di  rotazione  degli
          inviti e degli affidamenti e di attuazione delle  verifiche
          sull'affidatario  scelto  senza  svolgimento  di  procedura
          negoziata.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore   del
          regolamento di cui all'articolo 216,  comma  27-octies,  si
          applica la disposizione transitoria ivi prevista. 
              8. Le  imprese  pubbliche  e  i  soggetti  titolari  di
          diritti speciali ed esclusivi per gli  appalti  di  lavori,
          forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia
          comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli
          da  115  a  121,  applicano  la  disciplina  stabilita  nei
          rispettivi regolamenti, la  quale,  comunque,  deve  essere
          conforme ai principi dettati dal trattato UE a tutela della
          concorrenza. 
              9. In caso di ricorso  alle  procedure  ordinarie,  nel
          rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i  termini
          minimi stabiliti negli articoli  60  e  61  possono  essere
          ridotti  fino  alla  meta'.  I  bandi  e  gli  avvisi  sono
          pubblicati  sul  profilo  del  committente  della  stazione
          appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi  di  gara
          presso l'ANAC di cui all'articolo  73,  comma  4,  con  gli
          effetti previsti dal comma 5,  del  citato  articolo.  Fino
          alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli  effetti
          giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi
          per i  contratti  relativi  a  lavori  di  importo  pari  o
          superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi
          a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla  Gazzetta
          ufficiale  della  Repubblica   italiana,   serie   speciale
          relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli
          avvisi e i bandi per  i  contratti  relativi  a  lavori  di
          importo inferiore a cinquecentomila  euro  sono  pubblicati
          nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori. 
              9-bis. Fatto salvo  quanto  previsto  all'articolo  95,
          comma    3,    le     stazioni     appaltanti     procedono
          all'aggiudicazione  dei  contratti  di  cui   al   presente
          articolo sulla base del criterio del  minor  prezzo  ovvero
          sulla base del criterio  dell'offerta  economicamente  piu'
          vantaggiosa.». 
              «Art.  59  (Scelta  delle  procedure  e   oggetto   del
          contratto). - 1. Fermo restando quanto previsto dal  titolo
          VII  del  decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.   117,
          nell'aggiudicazione  di  appalti  pubblici,   le   stazioni
          appaltanti utilizzano  le  procedure  aperte  o  ristrette,
          previa pubblicazione di un bando o avviso di  indizione  di
          gara. Esse possono altresi' utilizzare il partenariato  per
          l'innovazione  quando  sussistono  i  presupposti  previsti
          dall'articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione
          e il dialogo competitivo quando  sussistono  i  presupposti
          previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza  previa
          pubblicazione di un  bando  di  gara  quando  sussistono  i
          presupposti previsti dall'articolo 63. Fatto  salvo  quanto
          previsto al comma 1-bis, gli  appalti  relativi  ai  lavori
          sono  affidati,  ponendo  a  base  di  gara   il   progetto
          esecutivo, il cui contenuto,  come  definito  dall'articolo
          23,  comma  8,  garantisce  la  rispondenza  dell'opera  ai
          requisiti di qualita'  predeterminati  e  il  rispetto  dei
          tempi  e  dei  costi  previsti.  E'  vietato   il   ricorso
          all'affidamento    congiunto    della    progettazione    e
          dell'esecuzione  di  lavori  ad  esclusione  dei  casi   di
          affidamento a contraente  generale,  finanza  di  progetto,
          affidamento in concessione, partenariato pubblico  privato,
          contratto di disponibilita', locazione finanziaria, nonche'
          delle  opere  di   urbanizzazione   a   scomputo   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica  l'articolo
          216, comma 4-bis. 
              1-bis.  Le  stazioni   appaltanti   possono   ricorrere
          all'affidamento    della    progettazione    esecutiva    e
          dell'esecuzione  di  lavori   sulla   base   del   progetto
          definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi  in
          cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto
          dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo
          complessivo  dei  lavori.  I  requisiti   minimi   per   lo
          svolgimento della progettazione oggetto del contratto  sono
          previsti nei documenti di gara nel  rispetto  del  presente
          codice e del regolamento di  cui  all'articolo  216,  comma
          27-octies; detti requisiti  sono  posseduti  dalle  imprese
          attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un
          progettista raggruppato o indicato in sede di  offerta,  in
          grado  di  dimostrarli,  scelto  tra  i  soggetti  di   cui
          all'articolo  46,  comma  1;  le  imprese   attestate   per
          prestazioni di progettazione e  costruzione  documentano  i
          requisiti per lo svolgimento della progettazione  esecutiva
          laddove i  predetti  requisiti  non  siano  dimostrati  dal
          proprio staff di progettazione. 
              1-ter. Il ricorso agli  affidamenti  di  cui  al  comma
          1-bis deve essere motivato  nella  determina  a  contrarre.
          Tale determina chiarisce, altresi',  in  modo  puntuale  la
          rilevanza  dei  presupposti  tecnici   ed   oggettivi   che
          consentono   il   ricorso   all'affidamento   congiunto   e
          l'effettiva incidenza sui tempi della  realizzazione  delle
          opere  in  caso  di  affidamento  separato  di   lavori   e
          progettazione. 
              1-quater. Nei casi in cui in cui l'operatore  economico
          si  avvalga  di  uno  o  piu'  soggetti  qualificati   alla
          realizzazione del progetto, la stazione  appaltante  indica
          nei documenti di gara le modalita'  per  la  corresponsione
          diretta   al   progettista   della   quota   del   compenso
          corrispondente  agli  oneri   di   progettazione   indicati
          espressamente in sede di  offerta,  al  netto  del  ribasso
          d'asta,  previa  approvazione   del   progetto   e   previa
          presentazione   dei   relativi   documenti   fiscali    del
          progettista indicato o raggruppato. 
              2.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  utilizzano  la
          procedura  competitiva  con  negoziazione  o   il   dialogo
          competitivo nelle seguenti ipotesi, e  con  esclusione  dei
          soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d): 
                a)  per  l'aggiudicazione  di  contratti  di  lavori,
          forniture o  servizi  in  presenza  di  una  o  piu'  delle
          seguenti condizioni: 
                  1) le esigenze dell'amministrazione  aggiudicatrice
          perseguite con l'appalto  non  possono  essere  soddisfatte
          senza adottare soluzioni immediatamente disponibili; 
                  2) implicano progettazione o soluzioni innovative; 
                  3) l'appalto  non  puo'  essere  aggiudicato  senza
          preventive negoziazioni a causa di circostanze  particolari
          in  relazione  alla  natura,  complessita'  o  impostazione
          finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa
          dei rischi a esso connessi; 
                  4)  le  specifiche  tecniche  non  possono   essere
          stabilite con sufficiente  precisione  dall'amministrazione
          aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
          tecnica  europea,  una  specifica  tecnica  comune   o   un
          riferimento  tecnico  ai  sensi  dei  punti  da   2   a   5
          dell'allegato XIII; 
                b)  per  l'aggiudicazione  di  contratti  di  lavori,
          forniture o servizi per i quali, in esito a  una  procedura
          aperta o ristretta, sono state presentate soltanto  offerte
          irregolari o inammissibili  ai  sensi  rispettivamente  dei
          commi  3  e  4.  In  tali  situazioni,  le  amministrazioni
          aggiudicatrici non sono tenute a  pubblicare  un  bando  di
          gara  se  includono  nella  ulteriore  procedura  tutti,  e
          soltanto, gli offerenti in possesso dei  requisiti  di  cui
          agli articoli dal 80 al 90 che, nella  procedura  aperta  o
          ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi  ai
          requisiti formali della procedura di appalto. 
              2-bis. Al fine di evitare pratiche elusive, nei casi di
          cui al comma 2, lettera b), la  procedura  competitiva  con
          negoziazione o il  dialogo  competitivo  devono  riprodurre
          nella sostanza le condizioni contrattuali originarie. 
              3. Fermo  restando  quanto  previsto  all'articolo  83,
          comma 9, sono considerate irregolari le offerte: 
                a) che non rispettano i documenti di gara; 
                b) che sono state ricevute  in  ritardo  rispetto  ai
          termini indicati nel bando o nell'invito con cui si  indice
          la gara; 
                c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha  giudicato
          anormalmente basse. 
              4. Sono considerate inammissibili le offerte: 
                a)   in   relazione   alle   quali   la   commissione
          giudicatrice   ritenga   sussistenti   gli   estremi    per
          informativa alla Procura  della  Repubblica  per  reati  di
          corruzione o fenomeni collusivi; 
                b) che non hanno la qualificazione necessaria; 
                c)   il   cui   prezzo   supera    l'importo    posto
          dall'amministrazione  aggiudicatrice  a   base   di   gara,
          stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di
          appalto. 
              5. La gara e' indetta mediante un bando di gara redatto
          a norma dell'articolo 71. Nel caso  in  cui  l'appalto  sia
          aggiudicato  mediante  procedura  ristretta   o   procedura
          competitiva   con    negoziazione,    le    amministrazioni
          aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  c),
          possono, in deroga al primo  periodo  del  presente  comma,
          utilizzare un  avviso  di  preinformazione  secondo  quanto
          previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 70. Se  la  gara  e'
          indetta  mediante  un  avviso   di   preinformazione,   gli
          operatori economici  che  hanno  manifestato  interesse  in
          seguito  alla  pubblicazione   dell'avviso   stesso,   sono
          successivamente  invitati  a  confermarlo   per   iscritto,
          mediante un invito a confermare interesse,  secondo  quanto
          previsto dall'articolo 75. 
              5-bis. In relazione alla natura dell'opera, i contratti
          per l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo
          o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per  le
          prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane  fisso  e  non
          puo' variare  in  aumento  o  in  diminuzione,  secondo  la
          qualita' e la quantita' effettiva dei lavori eseguiti.  Per
          le prestazioni a misura il prezzo convenuto  puo'  variare,
          in aumento o in diminuzione, secondo la quantita' effettiva
          dei  lavori  eseguiti.  Per  le  prestazioni  a  misura  il
          contratto  fissa  i  prezzi  invariabili  per  l'unita'  di
          misura.» 
              «Art. 60  (Procedura  aperta).  -  1.  Nelle  procedure
          aperte,  qualsiasi  operatore  economico  interessato  puo'
          presentare un'offerta in risposta a un avviso di  indizione
          di gara. Il termine minimo per la ricezione  delle  offerte
          e' di trentacinque giorni dalla data  di  trasmissione  del
          bando  di  gara.  Le  offerte   sono   accompagnate   dalle
          informazioni richieste dall'amministrazione  aggiudicatrice
          per la selezione qualitativa. 
              2. Nel caso in cui  le  amministrazioni  aggiudicatrici
          abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia
          stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine
          minimo per la ricezione delle offerte,  come  stabilito  al
          comma 1, puo' essere  ridotto  a  quindici  giorni  purche'
          siano rispettate tutte le seguenti condizioni: 
                a) l'avviso  di  preinformazione  contiene  tutte  le
          informazioni  richieste  per  il  bando  di  gara  di   cui
          all'allegato  XIV,  parte  I,  lettera   B,   sezione   B1,
          sempreche'  queste  siano  disponibili  al  momento   della
          pubblicazione dell'avviso di preinformazione; 
                b) l'avviso di preinformazione e' stato inviato  alla
          pubblicazione da non meno  di  trentacinque  giorni  e  non
          oltre dodici mesi prima  della  data  di  trasmissione  del
          bando di gara. 
              2-bis.  Le   amministrazioni   aggiudicatrici   possono
          ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al
          comma 1 nel  caso  di  presentazione  di  offerte  per  via
          elettronica. 
              3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un
          termine non inferiore a quindici giorni a  decorrere  dalla
          data di invio del bando di gara se, per ragioni di  urgenza
          debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i
          termini minimi stabiliti al  comma  1  non  possono  essere
          rispettati.» 
              «Art. 61 (Procedura ristretta). -  1.  Nelle  procedure
          ristrette qualsiasi operatore economico puo' presentare una
          domanda di  partecipazione  in  risposta  a  un  avviso  di
          indizione di gara contenente i  dati  di  cui  all'allegato
          XIV, parte I, lettera B o C a seconda del caso, fornendo le
          informazioni richieste dall'amministrazione  aggiudicatrice
          ai fini della selezione qualitativa. 
              2. Il termine minimo per la ricezione delle domande  di
          partecipazione  e'  di  trenta   giorni   dalla   data   di
          trasmissione del bando di  gara  o,  se  e'  utilizzato  un
          avviso di preinformazione come mezzo di  indizione  di  una
          gara,  dalla  data   d'invio   dell'invito   a   confermare
          interesse. 
              3.  A  seguito  della  valutazione   da   parte   delle
          amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni  fornite,
          soltanto   gli   operatori   economici   invitati   possono
          presentare un'offerta.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici
          possono limitare il numero di candidati idonei da  invitare
          a partecipare alla procedura  in  conformita'  all'articolo
          91. Il termine minimo per la ricezione delle offerte e'  di
          trenta giorni dalla  data  di  trasmissione  dell'invito  a
          presentare offerte. 
              4. Nel caso in cui  le  amministrazioni  aggiudicatrici
          hanno  pubblicato  un   avviso   di   preinformazione   non
          utilizzato per l'indizione di una gara, il  termine  minimo
          per la presentazione delle offerte puo'  essere  ridotto  a
          dieci giorni purche' siano  rispettate  tutte  le  seguenti
          condizioni: 
                a) l'avviso  di  preinformazione  contiene  tutte  le
          informazioni richieste nel citato allegato  XIV,  parte  I,
          lettera B sezione  B1,  purche'  dette  informazioni  siano
          disponibili al momento della pubblicazione  dell'avviso  di
          preinformazione; 
                b) l'avviso di preinformazione e' stato inviato  alla
          pubblicazione da non meno  di  trentacinque  giorni  e  non
          oltre dodici mesi prima  della  data  di  trasmissione  del
          bando di gara. 
              5.   Le   amministrazioni   aggiudicatrici    di    cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera  c),  possono  fissare  il
          termine per la ricezione delle offerte di  concerto  con  i
          candidati selezionati, purche' questi ultimi dispongano  di
          un termine identico  per  redigere  e  presentare  le  loro
          offerte. In assenza  di  un  accordo  sul  termine  per  la
          presentazione delle offerte, il  termine  non  puo'  essere
          inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito  a
          presentare offerte, 
              6. Quando, per motivi di urgenza  debitamente  motivati
          e' impossibile rispettare  i  termini  minimi  previsti  al
          presente articolo,  l'amministrazione  aggiudicatrice  puo'
          fissare: 
                a) per la ricezione delle domande di  partecipazione,
          un termine non inferiore a quindici giorni  dalla  data  di
          trasmissione del bando di gara; 
                b)  un  termine  di  ricezione  delle   offerte   non
          inferiore a dieci giorni a decorrere dalla  data  di  invio
          dell'invito a presentare offerte.». 
              «Art. 62 (Procedura competitiva con negoziazione). - 1.
          Nelle  procedure  competitive  con  negoziazione  qualsiasi
          operatore  economico  puo'  presentare   una   domanda   di
          partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara
          contenente le informazioni di cui all'allegato  XIV,  parte
          I, lettere  B  o  C,  fornendo  le  informazioni  richieste
          dall'amministrazione  aggiudicatrice   per   la   selezione
          qualitativa. 
              2.   Nei   documenti   di   gara   le   amministrazioni
          aggiudicatrici individuano l'oggetto dell'appalto  fornendo
          una  descrizione  delle  loro  esigenze,   illustrando   le
          caratteristiche richieste per le forniture, i  lavori  o  i
          servizi  da   appaltare,   specificando   i   criteri   per
          l'aggiudicazione dell'appalto  e  indicano  altresi'  quali
          elementi della descrizione definiscono i  requisiti  minimi
          che tutti gli offerenti devono soddisfare. 
              3.    Le    informazioni    fornite    devono    essere
          sufficientemente  precise  per  permettere  agli  operatori
          economici di individuare la natura e l'ambito  dell'appalto
          e decidere se partecipare alla procedura. 
              4. Il termine minimo per la ricezione delle domande  di
          partecipazione  e'  di  trenta   giorni   dalla   data   di
          trasmissione del bando di gara o,  se  e'  utilizzato  come
          mezzo   di   indizione   di   una   gara   un   avviso   di
          preinformazione,   dalla   data   d'invio   dell'invito   a
          confermare interesse. I termini di cui  al  presente  comma
          sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5
          e 6. 
              5. Il termine minimo per  la  ricezione  delle  offerte
          iniziali e' di trenta giorni  dalla  data  di  trasmissione
          dell'invito. I  termini  di  cui  al  presente  comma  sono
          ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6. 
              6.    Solo    gli    operatori    economici    invitati
          dall'amministrazione  aggiudicatrice,   in   seguito   alla
          valutazione delle informazioni fornite, possono  presentare
          un'offerta  iniziale  che  costituisce  la  base   per   la
          successiva negoziazione. Le amministrazioni  aggiudicatrici
          possono limitare il numero di candidati idonei da  invitare
          a partecipare alla procedura, ai sensi dell'articolo 91. 
              7.   Salvo   quanto   previsto   dal   comma   8,    le
          amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli  operatori
          economici le loro offerte iniziali e tutte le successive da
          essi presentate, tranne le offerte finali di cui  al  comma
          12, per migliorarne il contenuto. I requisiti  minimi  e  i
          criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione. 
              8.   Le    amministrazioni    aggiudicatrici    possono
          aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza
          negoziazione se previsto nel bando di gara o nell'invito  a
          confermare interesse. 
              9. Nel  corso  delle  negoziazioni  le  amministrazioni
          aggiudicatrici garantiscono la parita' di  trattamento  fra
          tutti  gli  offerenti.   A   tal   fine,   non   forniscono
          informazioni   che   possano   avvantaggiare    determinati
          offerenti rispetto ad altri. Esse  informano  per  iscritto
          tutti gli offerenti le cui offerte non sono  state  escluse
          ai sensi del comma  11,  delle  modifiche  alle  specifiche
          tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che
          stabiliscono  i  requisiti  minimi.  A  seguito   di   tali
          modifiche le amministrazioni aggiudicatrici concedono  agli
          offerenti   un   tempo   sufficiente   per   modificare   e
          ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate. 
              10. Le amministrazioni aggiudicatrici,  nei  limiti  di
          quanto disposto dall'articolo 53, non possono rivelare agli
          altri partecipanti informazioni  riservate  comunicate  dal
          candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni
          senza l'accordo di questi ultimi. Tale accordo  non  assume
          la forma di una deroga generale, ma si  considera  riferito
          alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente
          indicate. 
              11. Le procedure competitive con  negoziazione  possono
          svolgersi in fasi  successive  per  ridurre  il  numero  di
          offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione
          specificati nel bando di  gara,  nell'invito  a  confermare
          interesse o in altro documento di gara. Nel bando di  gara,
          nell'invito a confermare interesse o in altro documento  di
          gara, l'amministrazione aggiudicatrice indica se si  avvale
          di tale facolta'. 
              12. Quando le amministrazioni aggiudicatrici  intendono
          concludere  le  negoziazioni,  esse  informano  gli   altri
          offerenti e stabiliscono un termine entro il quale  possono
          essere  presentate  offerte  nuove   o   modificate.   Esse
          verificano  che  le  offerte  finali  siano   conformi   ai
          requisiti minimi prescritti e all'articolo 94, valutano  le
          offerte finali in  base  ai  criteri  di  aggiudicazione  e
          aggiudicano l'appalto ai sensi  degli  articoli  95,  96  e
          97.». 
              «Art. 63 (Uso della procedura  negoziata  senza  previa
          pubblicazione di un bando di gara). - 1. Nei casi  e  nelle
          circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni
          aggiudicatrici   possono   aggiudicare   appalti   pubblici
          mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione
          di un bando di gara, dando conto con adeguata  motivazione,
          nel primo  atto  della  procedura,  della  sussistenza  dei
          relativi presupposti. 
              2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture  e
          servizi, la procedura negoziata senza previa  pubblicazione
          puo' essere utilizzata: 
                a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta  o
          alcuna  offerta  appropriata,   ne'   alcuna   domanda   di
          partecipazione   o   alcuna   domanda   di   partecipazione
          appropriata, in  esito  all'esperimento  di  una  procedura
          aperta  o  ristretta,  purche'   le   condizioni   iniziali
          dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
          sia trasmessa una relazione alla  Commissione  europea,  su
          sua richiesta. Un'offerta non e'  ritenuta  appropriata  se
          non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi,
          manifestamente inadeguata, salvo modifiche  sostanziali,  a
          rispondere     alle      esigenze      dell'amministrazione
          aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti  di
          gara.  Una  domanda  di  partecipazione  non  e'   ritenuta
          appropriata se l'operatore  economico  interessato  deve  o
          puo'  essere  escluso  ai  sensi  dell'articolo  80  o  non
          soddisfa    i    criteri     di     selezione     stabiliti
          dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi  dell'articolo
          83; 
                b) quando i lavori, le forniture o i servizi  possono
          essere  forniti  unicamente  da  un  determinato  operatore
          economico per una delle seguenti ragioni: 
                  1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o
          nell'acquisizione di  un'opera  d'arte  o  rappresentazione
          artistica unica; 
                  2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici; 
                  3)  la  tutela  di  diritti  esclusivi,  inclusi  i
          diritti di proprieta' intellettuale. 
              Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano  solo
          quando non esistono altri operatori economici  o  soluzioni
          alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza  non  e'
          il risultato di una limitazione artificiale  dei  parametri
          dell'appalto; 
                c) nella misura strettamente necessaria  quando,  per
          ragioni   di   estrema   urgenza   derivante   da    eventi
          imprevedibili   dall'amministrazione   aggiudicatrice,    i
          termini  per  le  procedure  aperte  o  per  le   procedure
          ristrette o per le procedure competitive  con  negoziazione
          non possono essere rispettati. 
              Le circostanze invocate a giustificazione  del  ricorso
          alla procedura di  cui  al  presente  articolo  non  devono
          essere  in  alcun  caso  imputabili  alle   amministrazioni
          aggiudicatrici. 
              3. Nel  caso  di  appalti  pubblici  di  forniture,  la
          procedura  di  cui  al  presente  articolo   e',   inoltre,
          consentita nei casi seguenti: 
                a) qualora  i  prodotti  oggetto  dell'appalto  siano
          fabbricati  esclusivamente   a   scopo   di   ricerca,   di
          sperimentazione, di studio o  di  sviluppo,  salvo  che  si
          tratti di produzione in quantita'  volta  ad  accertare  la
          redditivita' commerciale del prodotto o ad  ammortizzare  i
          costi di ricerca e di sviluppo; 
                b) nel caso di consegne complementari effettuate  dal
          fornitore originario e destinate  al  rinnovo  parziale  di
          forniture o di impianti o all'ampliamento  di  forniture  o
          impianti esistenti, qualora  il  cambiamento  di  fornitore
          obblighi  l'amministrazione  aggiudicatrice  ad  acquistare
          forniture con caratteristiche tecniche differenti,  il  cui
          impiego   o    la    cui    manutenzione    comporterebbero
          incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate;  la
          durata di tali contratti e dei  contratti  rinnovabili  non
          puo' comunque di regola superare i tre anni; 
                c) per forniture quotate  e  acquistate  sul  mercato
          delle materie prime; 
                d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni
          particolarmente vantaggiose,  da  un  fornitore  che  cessa
          definitivamente l'attivita' commerciale oppure dagli organi
          delle procedure concorsuali. 
              4. La procedura  prevista  dal  presente  articolo  e',
          altresi', consentita negli  appalti  pubblici  relativi  ai
          servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso  di
          progettazione e debba,  in  base  alle  norme  applicabili,
          essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori  del
          concorso. In quest'ultimo caso, tutti  i  vincitori  devono
          essere invitati a partecipare ai negoziati. 
              5. La presente procedura  puo'  essere  utilizzata  per
          nuovi lavori o servizi  consistenti  nella  ripetizione  di
          lavori o  servizi  analoghi,  gia'  affidati  all'operatore
          economico  aggiudicatario   dell'appalto   iniziale   dalle
          medesime amministrazioni aggiudicatrici, a  condizione  che
          tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base  di
          gara e che tale progetto sia  stato  oggetto  di  un  primo
          appalto  aggiudicato   secondo   una   procedura   di   cui
          all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica
          l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e  le
          condizioni  alle  quali  essi  verranno   aggiudicati.   La
          possibilita' di  avvalersi  della  procedura  prevista  dal
          presente articolo e' indicata sin dall'avvio del  confronto
          competitivo  nella  prima  operazione  e  l'importo  totale
          previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione
          dei servizi e' computato per la determinazione  del  valore
          globale  dell'appalto,  ai  fini  dell'applicazione   delle
          soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa
          procedura  e'  limitato   al   triennio   successivo   alla
          stipulazione del contratto dell'appalto iniziale. 
              6. Le amministrazioni  aggiudicatrici  individuano  gli
          operatori   economici   da   consultare   sulla   base   di
          informazioni    riguardanti    le    caratteristiche     di
          qualificazione  economica  e  finanziaria  e   tecniche   e
          professionali  desunte  dal  mercato,  nel   rispetto   dei
          principi  di   trasparenza,   concorrenza,   rotazione,   e
          selezionano   almeno   cinque   operatori   economici,   se
          sussistono    in    tale    numero     soggetti     idonei.
          L'amministrazione   aggiudicatrice   sceglie    l'operatore
          economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai
          sensi dell'articolo 95, previa verifica  del  possesso  dei
          requisiti di partecipazione previsti per  l'affidamento  di
          contratti di  uguale  importo  mediante  procedura  aperta,
          ristretta   o   mediante    procedura    competitiva    con
          negoziazione.». 
              «Art. 64 (Dialogo competitivo). - 1.  Il  provvedimento
          con cui le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma
          1, lettera a), decidono di ricorrere al dialogo competitivo
          deve contenere specifica motivazione, i cui contenuti  sono
          richiamati nella relazione unica di cui agli articoli 99  e
          139 sulla  sussistenza  dei  presupposti  previsti  per  il
          ricorso allo stesso. L'appalto  e'  aggiudicato  unicamente
          sulla  base  del  criterio  dell'offerta  con  il   miglior
          rapporto  qualita'/prezzo  conformemente  all'articolo  95,
          comma 6. 
              2.  Nel   dialogo   competitivo   qualsiasi   operatore
          economico puo' chiedere di partecipare  in  risposta  a  un
          bando di gara,  o  ad  un  avviso  di  indizione  di  gara,
          fornendo   le   informazioni   richieste   dalla   stazione
          appaltante, per la selezione qualitativa. 
              3. Il termine minimo per la ricezione delle domande  di
          partecipazione  e'  di  trenta   giorni   dalla   data   di
          trasmissione del bando di gara o, nei settori speciali,  se
          come  mezzo  di  indizione  di  gara  e'  usato  un  avviso
          sull'esistenza di un sistema di qualificazione, dell'invito
          a confermare interesse. Soltanto  gli  operatori  economici
          invitati  dalle  stazioni  appaltanti   in   seguito   alla
          valutazione delle informazioni fornite possono  partecipare
          al dialogo. Le  stazioni  appaltanti  possono  limitare  il
          numero di candidati idonei da invitare a  partecipare  alla
          procedura in conformita' all'articolo 91. 
              4. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara  o
          nell'avviso di indizione di  gara  le  loro  esigenze  e  i
          requisiti richiesti e  li  definiscono  nel  bando  stesso,
          nell'avviso di indizione o in un documento descrittivo. 
              5. Le stazioni appaltanti avviano  con  i  partecipanti
          selezionati un  dialogo  finalizzato  all'individuazione  e
          alla definizione dei mezzi  piu'  idonei  a  soddisfare  le
          proprie  necessita'.  Nella  fase   del   dialogo   possono
          discutere con i partecipanti selezionati tutti gli  aspetti
          dell'appalto. 
              6.  Durante   il   dialogo   le   stazioni   appaltanti
          garantiscono  la  parita'  di  trattamento   di   tutti   i
          partecipanti. A tal fine, non forniscono  informazioni  che
          possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto  ad
          altri. 
              7. Conformemente all'articolo 53 le stazioni appaltanti
          non possono rivelare agli altri partecipanti  le  soluzioni
          proposte o altre informazioni riservate  comunicate  da  un
          candidato o da un offerente partecipante al dialogo,  senza
          l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma
          di una  deroga  generale  ma  si  considera  riferito  alla
          comunicazione  di  informazioni  specifiche   espressamente
          indicate. 
              8. I dialoghi competitivi  possono  svolgersi  in  fasi
          successive in modo da ridurre il  numero  di  soluzioni  da
          discutere durante la fase del dialogo applicando i  criteri
          di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara,  nell'avviso
          di indizione di gara o nel documento descrittivo. Nel bando
          di gara o nell'avviso di indizione di gara o nel  documento
          descrittivo le stazioni appaltanti indicano se sceglieranno
          tale opzione. 
              9. La stazione appaltante prosegue il  dialogo  finche'
          non e' in grado di individuare la soluzione o le  soluzioni
          che possano soddisfare le sue necessita'. 
              10. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo  e  averne
          informato i partecipanti rimanenti, le stazioni  appaltanti
          invitano ciascuno a presentare le loro  offerte  finali  in
          base  alla  soluzione  o  alle   soluzioni   presentate   e
          specificate nella fase del dialogo. Tali offerte contengono
          tutti gli elementi richiesti e necessari  per  l'esecuzione
          del progetto. Su richiesta  della  stazione  appaltante  le
          offerte possono essere chiarite, precisate e  perfezionate.
          Tuttavia le precisazioni, i chiarimenti, i  perfezionamenti
          o  i  complementi  delle  informazioni  non  possono  avere
          l'effetto di modificare gli aspetti essenziali dell'offerta
          o dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati
          nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara  o  nel
          documento descrittivo, qualora le  variazioni  rischino  di
          falsare   la   concorrenza   o   di   avere   un    effetto
          discriminatorio. 
              11. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute
          sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel  bando
          di gara, nell'avviso di indizione di gara o  nel  documento
          descrittivo   e   applicano,    altresi',    le    seguenti
          disposizioni: 
                a) i  documenti  alla  base  delle  offerte  ricevute
          possono essere  integrati  da  quanto  emerso  nel  dialogo
          competitivo; 
                b) su richiesta  della  stazione  appaltante  possono
          essere condotte negoziazioni con  l'offerente  che  risulta
          aver  presentato  l'offerta   con   il   miglior   rapporto
          qualita'/prezzo  al  fine   di   confermare   gli   impegni
          finanziari   o   altri   termini   contenuti   nell'offerta
          attraverso il completamento dei termini del contratto. 
              12. Le disposizioni di cui alle lettere  a)  e  b)  del
          comma 11 si applicano  qualora  da  cio'  non  consegua  la
          modifica sostanziale di elementi fondamentali  dell'offerta
          o dell'appalto, comprese le esigenze e i requisiti definiti
          nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara  o  nel
          documento descrittivo, ovvero che non si rischi di  falsare
          la concorrenza o creare discriminazioni. 
              13. Le stazioni appaltanti possono  prevedere  premi  o
          pagamenti per i partecipanti al dialogo.». 
              «Art. 65 (Partenariato  per  l'innovazione).  -  1.  Le
          amministrazioni aggiudicatrici  e  gli  enti  aggiudicatori
          possono ricorrere ai partenariati per  l'innovazione  nelle
          ipotesi in cui l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o
          lavori  innovativi  e  di  acquistare  successivamente   le
          forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non  puo',
          in base a una motivata determinazione,  essere  soddisfatta
          ricorrendo a soluzioni  gia'  disponibili  sul  mercato,  a
          condizione che  le  forniture,  servizi  o  lavori  che  ne
          risultano, corrispondano ai livelli  di  prestazioni  e  ai
          costi massimi concordati tra le  stazioni  appaltanti  e  i
          partecipanti. 
              2.   Nei   documenti   di   gara   le   amministrazioni
          aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori fissano i requisiti
          minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare,  in  modo
          sufficientemente  preciso  da  permettere  agli   operatori
          economici  di  individuare  la  natura  e  l'ambito   della
          soluzione  richiesta  e  decidere   se   partecipare   alla
          procedura. 
              3.  Nel  partenariato   per   l'innovazione   qualsiasi
          operatore  economico  puo'   formulare   una   domanda   di
          partecipazione in risposta a un  bando  di  gara  o  ad  un
          avviso di indizione di gara,  presentando  le  informazioni
          richieste  dalla  stazione  appaltante  per  la   selezione
          qualitativa. 
              4.   L'amministrazione    aggiudicatrice    e    l'ente
          aggiudicatore   possono   decidere   di    instaurare    il
          partenariato per l'innovazione con  uno  o  piu'  operatori
          economici che conducono attivita'  di  ricerca  e  sviluppo
          separate. Il termine minimo per la ricezione delle  domande
          di  partecipazione  e'  di  trenta  giorni  dalla  data  di
          trasmissione del bando  di  gara.  Soltanto  gli  operatori
          economici invitati dalle amministrazioni  aggiudicatrici  o
          dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione  delle
          informazioni fornite possono partecipare alla procedura. Le
          amministrazioni aggiudicatrici  o  gli  enti  aggiudicatori
          possono limitare il numero di candidati idonei da  invitare
          alla procedura in conformita' all'articolo 91. Gli  appalti
          sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto
          qualita'/prezzo conformemente all'articolo 95. 
              5. Il partenariato per l'innovazione e' strutturato  in
          fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo
          di ricerca  e  di  innovazione,  che  puo'  comprendere  la
          fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei  servizi  o
          la  realizzazione   dei   lavori.   Il   partenariato   per
          l'innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti devono
          raggiungere e  prevede  il  pagamento  della  remunerazione
          mediante  congrue  rate.  In  base  a   questi   obiettivi,
          l'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore
          puo' decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato
          per l'innovazione o, nel caso di un partenariato  con  piu'
          operatori, di ridurre il numero degli operatori  risolvendo
          singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei
          documenti di gara tali possibilita'  e  le  condizioni  per
          avvalersene. 
              6. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente
          articolo, le  amministrazioni  aggiudicatrici  o  gli  enti
          aggiudicatori negoziano le  offerte  iniziali  e  tutte  le
          offerte successive presentate dagli operatori  interessati,
          tranne le offerte finali, per migliorarne il  contenuto.  I
          requisiti minimi e i criteri  di  aggiudicazione  non  sono
          soggetti a negoziazioni. 
              7. Nel  corso  delle  negoziazioni  le  amministrazioni
          aggiudicatrici o gli  enti  aggiudicatori  garantiscono  la
          parita' di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine,
          non forniscono in maniera discriminatoria informazioni  che
          possano avvantaggiare  determinati  offerenti  rispetto  ad
          altri. Essi informano per iscritto tutti gli  offerenti  le
          cui offerte non sono state escluse ai sensi  del  comma  8,
          delle  modifiche  alle  specifiche  tecniche  o  ad   altri
          documenti di gara diversi  da  quelli  che  stabiliscono  i
          requisiti  minimi.  A  seguito  di   tali   modifiche,   le
          amministrazioni aggiudicatrici  o  gli  enti  aggiudicatori
          concedono  agli  offerenti   un   tempo   sufficiente   per
          modificare  e  ripresentare,  ove  opportuno,  le   offerte
          modificate.   Nel    rispetto    dell'articolo    53,    le
          amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non
          rivelano agli  altri  partecipanti  informazioni  riservate
          comunicate da un candidato o da un offerente che  partecipa
          alle negoziazioni senza  l'accordo  di  quest'ultimo.  Tale
          accordo non assume la forma di una deroga  generale  ma  si
          considera  riferito  alla  comunicazione  di   informazioni
          specifiche espressamente indicate. 
              8.  Le  negoziazioni  nel  corso  delle  procedure   di
          partenariato per l'innovazione possono  svolgersi  in  fasi
          successive per ridurre il numero di  offerte  da  negoziare
          applicando i  criteri  di  aggiudicazione  specificati  nel
          bando di gara, nell'invito a  confermare  interesse  o  nei
          documenti  di  gara.  Nel  bando  di  gara,  nell'invito  a
          confermare   interesse   o   nei   documenti    di    gara,
          l'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore
          indica se si avvarra' di tale opzione. 
              9. Nel  selezionare  i  candidati,  le  amministrazioni
          aggiudicatrici  o  gli  enti  aggiudicatori  applicano   in
          particolare i criteri relativi alle capacita' dei candidati
          nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa  a
          punto e attuazione di soluzioni  innovative.  Soltanto  gli
          operatori   economici   invitati   dalle    amministrazioni
          aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in  seguito  alla
          valutazione   delle   informazioni    richieste    potranno
          presentare  progetti  di  ricerca  e  di  innovazione.  Nei
          documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente
          aggiudicatore definisce il regime applicabile ai diritti di
          proprieta' intellettuale. Nel caso di un  partenariato  per
          l'innovazione   con   piu'   operatori,   l'amministrazione
          aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore non rivela agli altri
          operatori, nel  rispetto  dell'articolo  53,  le  soluzioni
          proposte o altre informazioni riservate  comunicate  da  un
          operatore nel  quadro  del  partenariato,  senza  l'accordo
          dello stesso. Tale accordo  non  assume  la  forma  di  una
          deroga generale ma  si  considera  riferito  alla  prevista
          comunicazione di informazioni specifiche. 
              10.   L'amministrazione   aggiudicatrice    o    l'ente
          aggiudicatore assicura che la struttura del partenariato e,
          in particolare, la durata e il  valore  delle  varie  fasi,
          riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta
          e la sequenza di attivita'  di  ricerca  e  di  innovazione
          necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa  non
          ancora disponibile sul mercato.  Il  valore  stimato  delle
          forniture,  dei  servizi  o  dei  lavori  non  deve  essere
          sproporzionato rispetto all'investimento richiesto  per  il
          loro sviluppo.». 
              «Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo  di
          efficacia). - 1. Le modifiche,  nonche'  le  varianti,  dei
          contratti di appalto in corso di  validita'  devono  essere
          autorizzate   dal   RUP   con   le    modalita'    previste
          dall'ordinamento  della  stazione  appaltante  cui  il  RUP
          dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e  nei
          settori speciali possono essere modificati senza una  nuova
          procedura di affidamento nei casi seguenti: 
                a) se le modifiche, a  prescindere  dal  loro  valore
          monetario,  sono  state  previste  nei  documenti  di  gara
          iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili,  che
          possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.  Tali
          clausole fissano  la  portata  e  la  natura  di  eventuali
          modifiche nonche' le condizioni  alle  quali  esse  possono
          essere impiegate, facendo riferimento alle  variazioni  dei
          prezzi  e  dei  costi  standard,  ove  definiti.  Esse  non
          apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare  la
          natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per  i
          contratti relativi ai lavori, le variazioni  di  prezzo  in
          aumento o in diminuzione  possono  essere  valutate,  sulla
          base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per
          l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al  prezzo
          originario e comunque in misura  pari  alla  meta'.  Per  i
          contratti relativi a  servizi  o  forniture  stipulati  dai
          soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n.
          208; 
                b) per lavori, servizi o forniture, supplementari  da
          parte del contraente originale che si sono resi necessari e
          non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento
          del contraente produca entrambi i seguenti  effetti,  fatto
          salvo quanto previsto dal  comma  7  per  gli  appalti  nei
          settori ordinari: 
                  1) risulti impraticabile  per  motivi  economici  o
          tecnici   quali    il    rispetto    dei    requisiti    di
          intercambiabilita' o interoperabilita' tra apparecchiature,
          servizi   o   impianti   esistenti   forniti    nell'ambito
          dell'appalto iniziale; 
                  2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice  o
          l'ente aggiudicatore notevoli disguidi  o  una  consistente
          duplicazione dei costi; 
                c)  ove   siano   soddisfatte   tutte   le   seguenti
          condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei
          settori ordinari dal comma 7: 
                  1) la necessita'  di  modifica  e'  determinata  da
          circostanze     impreviste     e     imprevedibili      per
          l'amministrazione    aggiudicatrice    o     per     l'ente
          aggiudicatore. In tali casi le  modifiche  all'oggetto  del
          contratto assumono la denominazione di  varianti  in  corso
          d'opera. Tra le predette circostanze puo'  rientrare  anche
          la  sopravvenienza  di  nuove  disposizioni  legislative  o
          regolamentari o provvedimenti di autorita' od enti preposti
          alla tutela di interessi rilevanti; 
                  2) la modifica non altera la  natura  generale  del
          contratto; 
                d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la
          stazione   appaltante   aveva   inizialmente    aggiudicato
          l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze: 
                  1) una  clausola  di  revisione  inequivocabile  in
          conformita' alle disposizioni di cui alla lettera a); 
                  2) all'aggiudicatario iniziale succede,  per  causa
          di  morte  o  a  seguito  di  ristrutturazioni  societarie,
          comprese rilevazioni, fusioni,  scissioni,  acquisizione  o
          insolvenza, un altro operatore  economico  che  soddisfi  i
          criteri di selezione  qualitativa  stabiliti  inizialmente,
          purche' cio' non implichi altre  modifiche  sostanziali  al
          contratto e non sia finalizzato ad  eludere  l'applicazione
          del presente codice; 
                  3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice
          o  l'ente  aggiudicatore  si  assuma   gli   obblighi   del
          contraente    principale    nei    confronti    dei    suoi
          subappaltatori; 
                e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi  del
          comma 4.  Le  stazioni  appaltanti  possono  stabilire  nei
          documenti di gara  soglie  di  importi  per  consentire  le
          modifiche. 
              2. I contratti  possono  parimenti  essere  modificati,
          oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessita' di una
          nuova procedura a norma del presente codice, se  il  valore
          della modifica e'  al  di  sotto  di  entrambi  i  seguenti
          valori: 
                a) le soglie fissate all'articolo 35; 
                b) il 10 per cento del valore iniziale del  contratto
          per i contratti di servizi  e  forniture  sia  nei  settori
          ordinari che speciali ovvero il 15  per  cento  del  valore
          iniziale del contratto per i contratti di  lavori  sia  nei
          settori ordinari che speciali.  Tuttavia  la  modifica  non
          puo'  alterare  la  natura  complessiva  del  contratto   o
          dell'accordo quadro. In caso di piu' modifiche  successive,
          il valore e' accertato sulla base  del  valore  complessivo
          netto delle successive modifiche. Qualora la necessita'  di
          modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel
          progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la
          realizzazione dell'opera o la sua  utilizzazione,  essa  e'
          consentita solo nei limiti quantitativi di cui al  presente
          comma, ferma restando la  responsabilita'  dei  progettisti
          esterni. 
              3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui  ai  commi  1,
          lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato e'  il  valore
          di riferimento quando il contratto prevede una clausola  di
          indicizzazione. 
              4. Una modifica di un contratto o di un accordo  quadro
          durante il  periodo  della  sua  efficacia  e'  considerata
          sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera
          considerevolmente gli  elementi  essenziali  del  contratto
          originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi
          1 e 2, una modifica e' considerata  sostanziale  se  una  o
          piu' delle seguenti condizioni sono soddisfatte: 
                a) la modifica introduce condizioni che,  se  fossero
          state  contenute  nella   procedura   d'appalto   iniziale,
          avrebbero consentito l'ammissione di candidati  diversi  da
          quelli  inizialmente  selezionati   o   l'accettazione   di
          un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure
          avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di
          aggiudicazione; 
                b) la  modifica  cambia  l'equilibrio  economico  del
          contratto    o     dell'accordo     quadro     a     favore
          dell'aggiudicatario in  modo  non  previsto  nel  contratto
          iniziale; 
                c)  la  modifica  estende  notevolmente  l'ambito  di
          applicazione del contratto; 
                d) se un  nuovo  contraente  sostituisce  quello  cui
          l'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore
          aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da
          quelli previsti al comma 1, lettera d). 
              5.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  o   gli   enti
          aggiudicatori  che  hanno  modificato  un  contratto  nelle
          situazioni di cui al comma 1, lettere b) e  c),  pubblicano
          un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale  dell'Unione
          europea.  Tale  avviso  contiene  le  informazioni  di  cui
          all'allegato XIV, parte I,  lettera  E,  ed  e'  pubblicato
          conformemente all'articolo 72  per  i  settori  ordinari  e
          all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di
          importo inferiore alla soglia di cui  all'articolo  35,  la
          pubblicita' avviene in ambito nazionale. 
              6. Una nuova  procedura  d'appalto  in  conformita'  al
          presente  codice   e'   richiesta   per   modifiche   delle
          disposizioni di un contratto pubblico di un accordo  quadro
          durante il periodo della sua efficacia  diverse  da  quelle
          previste ai commi 1 e 2. 
              7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c),  per  i
          settori ordinari il contratto  puo'  essere  modificato  se
          l'eventuale aumento di prezzo non eccede il  50  per  cento
          del  valore  del  contratto  iniziale.  In  caso  di   piu'
          modifiche successive, tale limitazione si applica al valore
          di ciascuna modifica. Tali modifiche  successive  non  sono
          intese ad aggirare il presente codice. 
              8.  La  stazione  appaltante   comunica   all'ANAC   le
          modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b)  e
          al comma 2, entro trenta giorni dal  loro  perfezionamento.
          In caso di  mancata  o  tardiva  comunicazione  l'Autorita'
          irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante
          di importo compreso  tra  50  e  200  euro  per  giorno  di
          ritardo.  L'Autorita'  pubblica  sulla  sezione  del   sito
          Amministrazione trasparente  l'elenco  delle  modificazioni
          contrattuali      comunicate,      indicando       l'opera,
          l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario,
          il progettista, il valore della modifica. 
              9.  I  titolari  di  incarichi  di  progettazione  sono
          responsabili per i danni subiti dalle  stazioni  appaltanti
          in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
          di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la
          progettazione   esecutiva   e   l'esecuzione   di   lavori,
          l'appaltatore  risponde   dei   ritardi   e   degli   oneri
          conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso
          d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. 
              10. Ai fini del presente articolo si considerano errore
          o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello
          stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
          normativa  tecnica  vincolante  per  la  progettazione,  il
          mancato rispetto  dei  requisiti  funzionali  ed  economici
          prestabiliti e risultanti da prova scritta,  la  violazione
          delle  regole  di  diligenza  nella  predisposizione  degli
          elaborati progettuali. 
              11. La durata  del  contratto  puo'  essere  modificata
          esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se e'
          prevista nel bando e nei documenti di gara una  opzione  di
          proroga. La  proroga  e'  limitata  al  tempo  strettamente
          necessario alla conclusione delle procedure necessarie  per
          l'individuazione di un nuovo contraente.  In  tal  caso  il
          contraente  e'  tenuto  all'esecuzione  delle   prestazioni
          previste  nel  contratto  agli  stessi  prezzi,   patti   e
          condizioni o piu' favorevoli per la stazione appaltante. 
              12.  La  stazione  appaltante,  qualora  in  corso   di
          esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione
          delle   prestazioni   fino   a   concorrenza   del   quinto
          dell'importo del contratto,  puo'  imporre  all'appaltatore
          l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel  contratto
          originario. In tal caso l'appaltatore non puo'  far  valere
          il diritto alla risoluzione del contratto. 
              13. Si applicano le disposizioni di cui alla  legge  21
          febbraio 1991,  n.  52.  Ai  fini  dell'opponibilita'  alle
          stazioni appaltanti, le cessioni di crediti  devono  essere
          stipulate  mediante  atto  pubblico  o  scrittura   privata
          autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni
          debitrici.  Fatto  salvo  il  rispetto  degli  obblighi  di
          tracciabilita', le cessioni di crediti da corrispettivo  di
          appalto,  concessione,  concorso  di  progettazione,   sono
          efficaci e opponibili alle  stazioni  appaltanti  che  sono
          amministrazioni pubbliche qualora queste non  le  rifiutino
          con  comunicazione  da  notificarsi   al   cedente   e   al
          cessionario  entro  quarantacinque  giorni  dalla  notifica
          della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto
          stipulato  o  in   atto   separato   contestuale,   possono
          preventivamente   accettare   la    cessione    da    parte
          dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti  che  devono
          venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui e'
          stata notificata la cessione puo'  opporre  al  cessionario
          tutte  le  eccezioni  opponibili  al  cedente  in  base  al
          contratto   relativo   a   lavori,   servizi,    forniture,
          progettazione, con questo stipulato. 
              14.  Per  gli  appalti  e  le  concessioni  di  importo
          inferiore alla soglia comunitaria,  le  varianti  in  corso
          d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
          forniture, nonche' quelle di importo inferiore o pari al 10
          per cento dell'importo originario del contratto relative  a
          contratti  di  importo  pari  o   superiore   alla   soglia
          comunitaria, sono comunicate dal  RUP  all'Osservatorio  di
          cui all'articolo 213, tramite le sezioni  regionali,  entro
          trenta giorni dall'approvazione  da  parte  della  stazione
          appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti
          di competenza. Per i contratti pubblici di importo  pari  o
          superiore alla soglia comunitaria,  le  varianti  in  corso
          d'opera  di  importo   eccedente   il   dieci   per   cento
          dell'importo originario del contratto, incluse le  varianti
          in corso d'opera riferite alle infrastrutture  prioritarie,
          sono trasmesse dal RUP  all'ANAC,  unitamente  al  progetto
          esecutivo,  all'atto  di  validazione  e  ad  una  apposita
          relazione del responsabile unico  del  procedimento,  entro
          trenta giorni dall'approvazione  da  parte  della  stazione
          appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimita'
          della variante in corso d'opera approvata, essa esercita  i
          poteri di cui all'articolo 213. In  caso  di  inadempimento
          agli  obblighi  di  comunicazione  e   trasmissione   delle
          varianti  in  corso  d'opera  previsti,  si  applicano   le
          sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213,
          comma 13.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, della  legge  1°
          aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
          della pubblica sicurezza): 
              «Art. 3 (Amministrazione della pubblica  sicurezza).  -
          L'Amministrazione della pubblica sicurezza e' civile ed  ha
          un ordinamento speciale. 
              Le sue funzioni sono esercitate: 
                a) dal personale addetto agli uffici del dipartimento
          della pubblica sicurezza ed agli altri uffici,  istituti  e
          reparti in cui la stessa si articola; 
                b) dalle autorita' provinciali, dal personale da esse
          dipendente  nonche'  dalle  autorita'  locali  di  pubblica
          sicurezza; 
                c) dagli ufficiali ed agenti  di  pubblica  sicurezza
          sotto la direzione delle autorita' centrali  e  provinciali
          di pubblica sicurezza.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7,  comma  25,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica): 
              «Art. 7 ( Soppressione ed  incorporazione  di  enti  ed
          organismi pubblici; riduzione dei contributi  a  favore  di
          enti). - 1.-24. Omissis 
              25.  Le  Commissioni  mediche  di   verifica   operanti
          nell'ambito del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          sono  soppresse,  ad  eccezione  di  quelle  presenti   nei
          capoluoghi  di  regione  e  nelle   Province   a   speciale
          autonomia,   che   subentrano   nelle   competenze    delle
          Commissioni  soppresse.  Con  protocolli  di   intesa,   da
          stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e
          le Regioni, le predette  Commissioni  possono  avvalersi  a
          titolo  gratuito  delle  Asl  territorialmente   competenti
          ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle
          strutture sanitarie del  predetto  Ministero  operanti  sul
          territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze di natura non regolamentare sono stabilite le  date
          di effettivo esercizio del nuovo assetto delle  commissioni
          mediche di cui al presente comma. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 71, del decreto del
          Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.3  (testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
          impiegati civili dello Stato): 
              «Art. 71 (Dispensa  dal  servizio  per  infermita').  -
          Scaduto il periodo massimo previsto per  l'aspettativa  per
          infermita' dall'art. 68 o  dall'art.  70,  l'impiegato  che
          risulti non idoneo per infermita' a riprendere servizio  e'
          dispensato ove non sia possibile utilizzarlo,  su  domanda,
          in altri compiti attinenti alla sua qualifica. 
              Si applicano al procedimento di dispensa  le  norme  di
          cui agli artt. 129 e 130.». 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  16  e  56,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 20  dicembre  1979,
          n.761 (stato giuridico del personale delle unita' sanitarie
          locali): 
              «Art. 16 (Passaggio ad altre funzioni  per  inidoneita'
          fisica). - Il dipendente che  per  sopraggiunta  infermita'
          sia giudicato  permanentemente  non  idoneo  alle  funzioni
          proprie  puo'   essere   trasferito   ad   altre   funzioni
          equivalenti nelle quali sia  convenientemente  utilizzabile
          ed ivi inquadrato, sempre che sia in possesso dei requisiti
          specifici richiesti. 
              I relativi accertamenti sanitari sono effettuati con la
          procedura prevista per i casi di dispensa dal servizio  per
          motivi di salute. 
              Il  passaggio  ad  altre  funzioni  e'  disposto  dalla
          regione, su parere della unita' sanitaria locale e  con  il
          consenso dell'interessato. 
              I  dipendenti  trasferiti  ad   altra   funzione   sono
          inquadrati secondo quanto previsto  dall'accordo  nazionale
          unico.». 
              «Art. 56 (Dispensa dal servizio).  -  La  dispensa  dal
          servizio del personale e' adottata: 
                1) quando sia stata accertata l'inabilita' permanente
          del dipendente a prestare  servizio  e  nel  caso  in  cui,
          scaduto il periodo massimo previsto per  l'aspettativa  per
          infermita', il dipendente stesso  risulti  non  idoneo  per
          infermita' a riprendere servizio; 
                2)  quando  sia  stato  constatato   il   persistente
          insufficiente   rendimento   o   sia   stata   provata   la
          sopravvenuta incapacita' professionale del dipendente. 
              La proposta di dispensa dal servizio per inabilita'  e'
          notificata al dipendente, cui e' data facolta' di  chiedere
          che il giudizio definitivo sulle sue condizioni  di  salute
          sia demandato ad apposito collegio medico. La dispensa  per
          inabilita'  ha  effetto,  nella  ipotesi  di  scadenza  del
          periodo massimo previsto per l'aspettativa per  infermita',
          dal giorno successivo a detta scadenza e in tutte le  altre
          ipotesi dalla data del relativo provvedimento. 
              Quando l'attivita' del dipendente e' giudicata scadente
          ed  insufficiente  in  modo  grave  e  continuativo   viene
          proposta la  sua  dispensa  dal  servizio  per  incapacita'
          professionale. 
              La proposta di dispensa viene presentata al comitato di
          gestione: dal presidente del comitato di  gestione  per  il
          coordinatore amministrativo ed il  coordinatore  sanitario;
          dal   coordinatore    sanitario    o    dal    coordinatore
          amministrativo, secondo le rispettive  competenze,  per  il
          personale restante, su relazione scritta  e  circostanziata
          del diretto superiore del dipendente. 
              La proposta  di  dispensa,  motivata  specificatamente,
          deve  essere  notificata   dall'unita'   sanitaria   locale
          all'interessato con lettera raccomandata  con  ricevuta  di
          ritorno. Il dipendente proposto per la dispensa ha  diritto
          di prendere visione degli atti che  sono  alla  base  della
          proposta e di presentare, ove creda, le sue controdeduzioni
          scritte entro trenta giorni dalla notifica. 
              Qualora l'unita' sanitaria locale non ritenga valide le
          controdeduzioni  presentate  o  quando  l'interessato   non
          presenti entro il termine stabilito alcuna controdeduzione,
          la questione viene rimessa per il giudizio ad una  speciale
          commissione tecnica, composta da cinque membri, di cui  uno
          scelto dall'interessato, uno scelto  dall'unita'  sanitaria
          locale,  due   designati   dall'ordine   professionale   di
          categoria  per  il  personale  sanitario  professionale   e
          tecnico laureato, e  dalle  organizzazioni  sindacali  piu'
          rappresentative per  il  restante  personale,  ed  uno  con
          funzione di presidente nominato  dalla  regione.  I  membri
          della commissione devono essere di profilo professionale  e
          posizione funzionale almeno pari a  quelli  del  dipendente
          del quale e' proposta la dispensa. 
              Qualora l'interessato  non  provveda  alla  nomina  del
          proprio rappresentante, l'ordine professionale di categoria
          e le organizzazioni sindacali designano tre,  anziche'  due
          membri. 
              La commissione, nella prima riunione, puo' proporre  la
          sospensione cautelare quando ricorrano motivi urgenti. 
              La  commissione  deve  avere  ampia   possibilita'   di
          indagine e di acquisizione agli atti di tutti gli  elementi
          di cui ritenga opportuno venire in possesso. 
              La  decisione  definitiva  sulla  dispensa  spetta   al
          comitato di gestione. Essa e' soggetta ai gravami  previsti
          dalla legge e non pregiudica il diritto  all'indennita'  di
          liquidazione ed al trattamento di quiescenza  e  previdenza
          spettante secondo le disposizioni vigenti.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13, della  legge  8
          agosto 1991,  n.  274  (acceleramento  delle  procedure  di
          liquidazione  delle  pensioni   e   delle   ricongiunzioni,
          modifiche ed integrazioni  degli  ordinamenti  delle  Casse
          pensioni  degli  istituti  di   previdenza,   riordinamento
          strutturale e funzionale  della  Direzione  generale  degli
          istituti stessi): 
              «Art. 13 (Trattamento per inabilita'). - 1. Le  domande
          di pensione che richiedano la sussistenza delle  condizioni
          di inabilita' non derivante da causa di  servizio,  debbono
          essere corredate del verbale di  visita  medico-collegiale,
          effettuata presso le Unita' sanitarie locali, che  attesti,
          a  compendio  dell'esame  obiettivo  e  della   conseguente
          diagnosi,  la  sussistenza  o  meno  della  condizione   di
          inabilita', assoluta e  permanente,  a  qualsiasi  proficuo
          lavoro. 
              2. Il collegio medico chiamato ad esprimere il  proprio
          giudizio e' integrato da un medico in rappresentanza  della
          Cassa pensioni cui il lavoratore risulta iscritto,  nonche'
          da un medico  di  fiducia  del  lavoratore,  se  questi  lo
          richieda assumendone l'onere a proprio carico.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 12,  della
          legge  8  agosto   1995,   n.335   (riforma   del   sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare): 
              «Art. 2 (Armonizzazione). - 1.-11. Omissis 
              12. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per  i  dipendenti
          delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  iscritti  alle
          forme di previdenza esclusive  dell'assicurazione  generale
          obbligatoria, nonche' per le altre categorie di  dipendenti
          iscritti alle predette forme  di  previdenza,  cessati  dal
          servizio per infermita' non dipendenti da causa di servizio
          per le quali gli interessati  si  trovino  nell'assoluta  e
          permanente impossibilita' di svolgere  qualsiasi  attivita'
          lavorativa, la pensione  e'  calcolata  in  misura  pari  a
          quella che sarebbe spettata  all'atto  del  compimento  dei
          limiti di eta' previsti per il collocamento  a  riposo.  In
          ogni caso non potra' essere computata  un'anzianita'  utile
          ai fini del trattamento di pensione superiore a 40  anni  e
          l'importo del trattamento stesso non potra'  superare  l'80
          per cento della base pensionabile, ne' quello spettante nel
          caso che l'inabilita' sia dipendente da causa di  servizio.
          Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui
          al presente comma e' richiesto il possesso dei requisiti di
          contribuzione previsti per il conseguimento della  pensione
          di inabilita' di cui all'articolo 2 della legge  12  giugno
          1984, n. 222. Con decreto dei Ministri del tesoro,  per  la
          funzione pubblica e del lavoro e della  previdenza  sociale
          saranno  determinate   le   modalita'   applicative   delle
          disposizioni del presente comma, in linea con i principi di
          cui alla legge 12 giugno  1984,  n.  222,  come  modificata
          dalla presente legge. Per gli accertamenti ed  i  controlli
          dello stato di inabilita' operano  le  competenze  previste
          dalle  vigenti  disposizioni  in  materia   di   inabilita'
          dipendente da causa di servizio. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  91,  del  decreto
          legislativo  7  settembre  2005,  n.  209   (Codice   delle
          assicurazioni private): 
              «Art. 91 (Principi di redazione). - 1.  Le  imprese  di
          assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo  88,
          comma 1, che emettono  strumenti  finanziari  ammessi  alla
          negoziazione in mercati regolamentati  di  qualsiasi  Stato
          membro dell'Unione europea e che non redigono  il  bilancio
          consolidato,  redigono  il   bilancio   di   esercizio   in
          conformita' ai principi contabili internazionali. 
              2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione  di
          cui all'articolo 88, comma 1, che non utilizzano i principi
          contabili   internazionali,   redigono   il   bilancio   in
          conformita' al decreto legislativo 26 maggio 1997, n.  173.
          Per  ciascun  patrimonio  destinato  costituito  ai   sensi
          dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice
          civile, va allegato al bilancio di  esercizio  un  separato
          rendiconto  redatto  secondo   le   disposizioni   previste
          dall'articolo 89.».