(( Art. 42 - bis 
 
Disposizioni in  materia  di  internalizzazione  del  contact  center
                        multicanale dell'INPS 
 
  1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019,  n.  128,
dopo il comma 4-ter e' inserito il seguente: 
    «4-quater. La spesa annua complessiva a carico dell'INPS  per  il
servizio di contact center multicanale di cui al  comma  1  non  puo'
eccedere l'ammontare della spesa complessiva sostenuta  dall'Istituto
medesimo nell'esercizio 2019 incrementata  di  20  milioni  di  euro,
ferma restando l'applicazione del limite di cui all'articolo 1, commi
591 e seguenti, della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  alla  spesa
complessiva per beni e servizi sostenuta dall'INPS». ))