(( Art. 42 - bis Disposizioni in materia di internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS 1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 4-ter e' inserito il seguente: «4-quater. La spesa annua complessiva a carico dell'INPS per il servizio di contact center multicanale di cui al comma 1 non puo' eccedere l'ammontare della spesa complessiva sostenuta dall'Istituto medesimo nell'esercizio 2019 incrementata di 20 milioni di euro, ferma restando l'applicazione del limite di cui all'articolo 1, commi 591 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla spesa complessiva per beni e servizi sostenuta dall'INPS». ))