(( Art. 42 - ter 
 
Misure urgenti  per  il  ristoro  dei  danni  subiti  dal  patrimonio
pubblico e privato e dalle attivita' produttive nei territori colpiti
                       da eventi emergenziali 
 
  1. All'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2021, n.  234,
dopo le parole: «di cui al  comma  51»  sono  inserite  le  seguenti:
«ovvero, ove all'esito  della  ricognizione  ivi  prevista  residuino
disponibilita' finanziarie, di cui al comma 448». ))