(( Art. 42 - ter Misure urgenti per il ristoro dei danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attivita' produttive nei territori colpiti da eventi emergenziali 1. All'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «di cui al comma 51» sono inserite le seguenti: «ovvero, ove all'esito della ricognizione ivi prevista residuino disponibilita' finanziarie, di cui al comma 448». ))