(( Art. 42 - sexies 
 
              Impiego all'estero di personale dell'AISE 
 
  1. L'Agenzia  informazioni  e  sicurezza  esterna  (AISE),  per  lo
svolgimento  di  attivita'  di  ricerca  informativa   e   operazioni
all'estero,  puo'  impiegare  proprio  personale  secondo   modalita'
disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 43 della
legge 3 agosto 2007, n. 124. 
  2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina il  procedimento  di
autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio dei  ministri  o
dell'Autorita' delegata, ove istituita,  all'impiego  all'estero  del
personale, nonche' le relative modalita', condizioni e  procedure  di
impiego, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21,  comma  6,
della legge 3 agosto 2007, n. 124. 
  3. Il Presidente del Consiglio dei  ministri  informa  il  Comitato
parlamentare per la sicurezza  della  Repubblica  delle  attivita'  e
delle operazioni condotte dall'AISE ai sensi del comma 1, con cadenza
semestrale. ))