(( Art. 42 - sexies Impiego all'estero di personale dell'AISE 1. L'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), per lo svolgimento di attivita' di ricerca informativa e operazioni all'estero, puo' impiegare proprio personale secondo modalita' disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124. 2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina il procedimento di autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' delegata, ove istituita, all'impiego all'estero del personale, nonche' le relative modalita', condizioni e procedure di impiego, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 124. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica delle attivita' e delle operazioni condotte dall'AISE ai sensi del comma 1, con cadenza semestrale. ))