Art. 42
Misure in materia di versamenti
del contributo straordinario
1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo
periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte,
del contributo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto-legge
21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20
maggio 2022, n. 51:
a) dopo il 31 agosto 2022, per il versamento dell'acconto;
b) dopo il 15 dicembre 2022, per il versamento del saldo.
2. Per i versamenti del contributo di cui al comma 1 omessi, in
tutto o in parte, o effettuati dopo le predette date, la sanzione di
cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, e' applicata in misura doppia.
3. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di
analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche
dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della
sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo
straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei
relativi versamenti.
4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 13, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle
sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera
q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«Art. 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti e
altre violazioni in materia di compensazione). - 1. Chi non
esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i
versamenti in acconto, i versamenti periodici, il
versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante
dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare
dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non
effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al
trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando,
in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo
rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale,
risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza
detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non
superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo
periodo e' ridotta alla meta'. Salva l'applicazione
dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non
superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo
periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un
quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di
liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli
36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la
sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni
ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua
frazione nel termine previsto.
4. Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito
d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante
o in violazione delle modalita' di utilizzo previste dalle
leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di
disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento
del credito utilizzato.
5. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti
inesistenti per il pagamento delle somme dovute e'
applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della
misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel
presente comma, in nessun caso si applica la definizione
agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma
2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si
intende inesistente il credito in relazione al quale manca,
in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui
inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui
agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
6. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 11, comma
7-bis, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti
dalla dichiarazione annuale dell'ente o societa'
controllante ovvero delle societa' controllate, compensate
in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere
versate dalle altre societa' controllate o dall'ente o
societa' controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, si applica la sanzione di cui al comma 1
quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del medesimo
decreto e' presentata oltre il termine di novanta giorni
dalla scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione annuale.
7. Le sanzioni previste nel presente articolo non si
applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente
eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello
competente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n.472 (Disposizioni generali
in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta,
sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e
comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attivita' amministrative di accertamento delle quali
l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
formale conoscenza:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato
pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua
commissione;
a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore,
ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli
errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta
giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione
in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso;
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
b-bis) ad un settimo del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene entro il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel
corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero,
quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro due
anni dall'omissione o dall'errore;
b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale
e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e'
prevista dichiarazione periodica, oltre due anni
dall'omissione o dall'errore;
b-quater) ad un quinto del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi
dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo
che la violazione non rientri tra quelle indicate negli
articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di
omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati
incompleti o non veritieri, o 11, comma 5, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per
l'omissione della presentazione della dichiarazione, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per
l'omessa presentazione della dichiarazione periodica
prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta
giorni.
1-bis.
1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui al presente articolo, per i tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui
al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di
liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni
recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La
preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la
notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non
opera neanche per i tributi doganali e per le accise
amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al
presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione
di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita'
amministrative di controllo e accertamento.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere
eseguito contestualmente alla regolarizzazione del
pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti,
nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al
tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita
dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con
l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni
dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4.
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge
possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel
presente articolo, ulteriori circostanze che importino
l'attenuazione della sanzione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 37, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante
Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e
umanitari della crisi ucraina:
«Art. 18 (Contributo, sotto forma di credito d'imposta,
per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attivita'
agricola e della pesca). - 1. Alle imprese esercenti
attivita' agricola e della pesca e' riconosciuto, a
parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente
sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la
trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio
dell'attivita' agricola e della pesca, un contributo
straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al
20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del
carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno
2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto,
al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i
limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre
alla formazione del reddito d'impresa ne' della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta
e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto
i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto
conto anche della non concorrenza alla formazione del
reddito e della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, non porti al superamento del
costo sostenuto.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' cedibile,
solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari, senza facolta' di successiva
cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori
cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a un gruppo
bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del
predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione
intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva
alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione
del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del
credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il
visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione
che attesta la sussistenza dei presupposti che danno
diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo.
Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai
responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta e'
utilizzato dal cessionario con le stesse modalita' con le
quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e
comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le
modalita' attuative delle disposizioni relative alla
cessione e alla tracciabilita' del credito d'imposta, da
effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei
soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis,
nonche', in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo
121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati
in 140,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai
sensi dell'articolo 38.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua
il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di
cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto
dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, della legge 27
luglio 2000, n.212 (Disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente):
«Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.».