Art. 42 
 
 
                   Misure in materia di versamenti 
                    del contributo straordinario 
 
  1. Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  13,  comma  1,  secondo
periodo,  del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  e
dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.  472,
non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in  parte,
del contributo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto-legge
21 marzo 2022, n. 21, convertito con  modificazioni  dalla  legge  20
maggio 2022, n. 51: 
    a) dopo il 31 agosto 2022, per il versamento dell'acconto; 
    b) dopo il 15 dicembre 2022, per il versamento del saldo. 
  2. Per i versamenti del contributo di cui al  comma  1  omessi,  in
tutto o in parte, o effettuati dopo le predette date, la sanzione  di
cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto  legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, e' applicata in misura doppia. 
  3. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla  base  di
analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle  banche
dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della
sussistenza  dei  presupposti  per  il   pagamento   del   contributo
straordinario di cui al comma 1 e della  corretta  effettuazione  dei
relativi versamenti. 
  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,  le
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3  si  applicano  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  13,  del  decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471  (Riforma   delle
          sanzioni  tributarie  non  penali  in  materia  di  imposte
          dirette, di imposta sul valore aggiunto  e  di  riscossione
          dei tributi, a norma dell'articolo 3,  comma  133,  lettera
          q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662): 
              «Art. 13 (Ritardati  od  omessi  versamenti  diretti  e
          altre violazioni in materia di compensazione). - 1. Chi non
          esegue, in tutto o in parte, alle  prescritte  scadenze,  i
          versamenti  in  acconto,   i   versamenti   periodici,   il
          versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta  risultante
          dalla dichiarazione, detratto in  questi  casi  l'ammontare
          dei  versamenti  periodici  e  in  acconto,  ancorche'  non
          effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa  pari  al
          trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando,
          in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo
          rilevati in sede di controllo della dichiarazione  annuale,
          risulti  una  maggiore  imposta  o  una  minore   eccedenza
          detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo  non
          superiore a novanta giorni, la sanzione  di  cui  al  primo
          periodo  e'  ridotta  alla  meta'.   Salva   l'applicazione
          dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
          n. 472, per i versamenti  effettuati  con  un  ritardo  non
          superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al  secondo
          periodo e' ulteriormente ridotta a un  importo  pari  a  un
          quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. 
              2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di
          liquidazione della maggior imposta ai sensi degli  articoli
          36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo  54-bis
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633. 
              3. Fuori dei casi  di  tributi  iscritti  a  ruolo,  la
          sanzione prevista al comma 1 si applica  altresi'  in  ogni
          ipotesi di mancato pagamento di un tributo  o  di  una  sua
          frazione nel termine previsto. 
              4. Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito
          d'imposta esistenti in misura superiore a quella  spettante
          o in violazione delle modalita' di utilizzo previste  dalle
          leggi  vigenti  si   applica,   salva   l'applicazione   di
          disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento
          del credito utilizzato. 
              5. Nel caso di utilizzo  in  compensazione  di  crediti
          inesistenti  per  il  pagamento  delle  somme   dovute   e'
          applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della
          misura dei crediti stessi. Per  le  sanzioni  previste  nel
          presente comma, in nessun caso si  applica  la  definizione
          agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17,  comma
          2, del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.  472.  Si
          intende inesistente il credito in relazione al quale manca,
          in tutto o in parte, il presupposto costitutivo  e  la  cui
          inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui
          agli articoli 36-bis e 36-ter del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e  all'articolo
          54-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633. 
              6. Fuori dall'ipotesi di  cui  all'articolo  11,  comma
          7-bis, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti
          dalla   dichiarazione   annuale   dell'ente   o    societa'
          controllante ovvero delle societa' controllate,  compensate
          in tutto o in parte con somme che avrebbero  dovuto  essere
          versate dalle altre  societa'  controllate  o  dall'ente  o
          societa' controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, si applica la sanzione  di  cui  al  comma  1
          quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del  medesimo
          decreto e' presentata oltre il termine  di  novanta  giorni
          dalla  scadenza  del   termine   di   presentazione   della
          dichiarazione annuale. 
              7. Le sanzioni previste nel presente  articolo  non  si
          applicano quando i versamenti  sono  stati  tempestivamente
          eseguiti ad ufficio  o  concessionario  diverso  da  quello
          competente.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  13,  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n.472 (Disposizioni  generali
          in materia di sanzioni amministrative per le violazioni  di
          norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662): 
              «Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione  e'  ridotta,
          sempreche' la violazione non sia stata  gia'  constatata  e
          comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
          altre attivita' amministrative di accertamento delle  quali
          l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
          formale conoscenza: 
                a) ad un  decimo  del  minimo  nei  casi  di  mancato
          pagamento del tributo  o  di  un  acconto,  se  esso  viene
          eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della  sua
          commissione; 
                a-bis) ad un nono del minimo se  la  regolarizzazione
          degli errori e delle omissioni, anche  se  incidenti  sulla
          determinazione o sul pagamento del tributo,  avviene  entro
          novanta giorni dalla  data  dell'omissione  o  dell'errore,
          ovvero se  la  regolarizzazione  delle  omissioni  e  degli
          errori commessi  in  dichiarazione  avviene  entro  novanta
          giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione
          in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso; 
                b) ad un ottavo del minimo,  se  la  regolarizzazione
          degli errori e delle omissioni, anche  se  incidenti  sulla
          determinazione o sul pagamento del tributo,  avviene  entro
          il  termine  per  la  presentazione   della   dichiarazione
          relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa  la
          violazione ovvero, quando  non  e'  prevista  dichiarazione
          periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; 
                b-bis)   ad   un   settimo   del   minimo    se    la
          regolarizzazione degli errori e delle omissioni,  anche  se
          incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
          avviene  entro  il  termine  per  la  presentazione   della
          dichiarazione relativa all'anno  successivo  a  quello  nel
          corso del quale e' stata  commessa  la  violazione  ovvero,
          quando non e' prevista dichiarazione periodica,  entro  due
          anni dall'omissione o dall'errore; 
                b-ter) ad un sesto del minimo se la  regolarizzazione
          degli errori  e  delle  omissioni,  anche  incidenti  sulla
          determinazione o sul pagamento del tributo,  avviene  oltre
          il  termine  per  la  presentazione   della   dichiarazione
          relativa all'anno successivo a quello nel corso  del  quale
          e' stata commessa  la  violazione  ovvero,  quando  non  e'
          prevista   dichiarazione   periodica,   oltre   due    anni
          dall'omissione o dall'errore; 
                b-quater)   ad   un   quinto   del   minimo   se   la
          regolarizzazione degli errori e delle omissioni,  anche  se
          incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
          avviene dopo la constatazione  della  violazione  ai  sensi
          dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929,  n.  4,  salvo
          che la violazione non rientri  tra  quelle  indicate  negli
          articoli  6,  comma  2-bis,  limitatamente  all'ipotesi  di
          omessa memorizzazione ovvero  di  memorizzazione  con  dati
          incompleti o non veritieri, o  11,  comma  5,  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; 
                c) ad un decimo del minimo  di  quella  prevista  per
          l'omissione della  presentazione  della  dichiarazione,  se
          questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
          giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per
          l'omessa  presentazione   della   dichiarazione   periodica
          prescritta in materia di imposta sul  valore  aggiunto,  se
          questa viene presentata con ritardo non superiore a  trenta
          giorni. 
              1-bis. 
              1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni  di
          cui  al  presente  articolo,  per  i  tributi  amministrati
          dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di  cui
          al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti  di
          liquidazione e di accertamento, comprese  le  comunicazioni
          recanti le somme dovute ai sensi degli  articoli  36-bis  e
          36-ter del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973,  n.  600,  e  successive  modificazioni,  e
          54-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni.  La
          preclusione di cui al comma  1,  primo  periodo,  salva  la
          notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non
          opera neanche per  i  tributi  doganali  e  per  le  accise
          amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
              1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui  al
          presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione
          di  accessi,  ispezioni,  verifiche   o   altre   attivita'
          amministrative di controllo e accertamento. 
              2. Il pagamento  della  sanzione  ridotta  deve  essere
          eseguito   contestualmente   alla   regolarizzazione    del
          pagamento del tributo o della  differenza,  quando  dovuti,
          nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati  al
          tasso legale con maturazione giorno per giorno. 
              3.  Quando  la  liquidazione   deve   essere   eseguita
          dall'ufficio,   il   ravvedimento   si    perfeziona    con
          l'esecuzione dei pagamenti nel termine di  sessanta  giorni
          dalla notificazione dell'avviso di liquidazione. 
              4. 
              5. Le singole  leggi  e  atti  aventi  forza  di  legge
          possono stabilire, a integrazione di  quanto  previsto  nel
          presente  articolo,  ulteriori  circostanze  che  importino
          l'attenuazione della sanzione.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   37,   del
          decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.  51  recante
          Misure urgenti per  contrastare  gli  effetti  economici  e
          umanitari della crisi ucraina: 
              «Art. 18 (Contributo, sotto forma di credito d'imposta,
          per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attivita'
          agricola e  della  pesca).  -  1.  Alle  imprese  esercenti
          attivita'  agricola  e  della  pesca  e'  riconosciuto,   a
          parziale compensazione dei  maggiori  oneri  effettivamente
          sostenuti per  l'acquisto  di  gasolio  e  benzina  per  la
          trazione   dei    mezzi    utilizzati    per    l'esercizio
          dell'attivita'  agricola  e  della  pesca,  un   contributo
          straordinario, sotto forma di credito di imposta,  pari  al
          20 per cento  della  spesa  sostenuta  per  l'acquisto  del
          carburante effettuato nel primo trimestre solare  dell'anno
          2022, comprovato mediante le relative  fatture  d'acquisto,
          al netto dell'imposta sul valore aggiunto. 
              2.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma   1   e'
          utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai   sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i
          limiti di cui all'articolo 1,  comma  53,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
          23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre
          alla  formazione  del  reddito  d'impresa  ne'  della  base
          imponibile   dell'imposta   regionale    sulle    attivita'
          produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui  agli
          articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte
          sui redditi approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta
          e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto
          i medesimi costi, a  condizione  che  tale  cumulo,  tenuto
          conto anche  della  non  concorrenza  alla  formazione  del
          reddito e  della  base  imponibile  dell'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive, non porti  al  superamento  del
          costo sostenuto. 
              3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'  cedibile,
          solo  per  intero,  dalle  imprese  beneficiarie  ad  altri
          soggetti, compresi gli istituti  di  credito  e  gli  altri
          intermediari  finanziari,  senza  facolta'  di   successiva
          cessione, fatta salva  la  possibilita'  di  due  ulteriori
          cessioni  solo  se  effettuate  a  favore   di   banche   e
          intermediari   finanziari   iscritti   all'albo    previsto
          dall'articolo 106 del testo unico delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a  un  gruppo
          bancario iscritto  all'albo  di  cui  all'articolo  64  del
          predetto testo unico delle  leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia ovvero imprese di assicurazione  autorizzate  ad
          operare in Italia ai sensi del codice  delle  assicurazioni
          private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
          209, ferma restando l'applicazione  delle  disposizioni  di
          cui all'articolo 122-bis, comma  4,  del  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  17  luglio  2020,   n.   77,   per   ogni   cessione
          intercorrente tra i  predetti  soggetti,  anche  successiva
          alla prima. I contratti di cessione conclusi in  violazione
          del primo periodo sono  nulli.  In  caso  di  cessione  del
          credito d'imposta, le imprese  beneficiarie  richiedono  il
          visto di conformita' dei dati relativi alla  documentazione
          che  attesta  la  sussistenza  dei  presupposti  che  danno
          diritto al credito d'imposta di cui al  presente  articolo.
          Il  visto   di   conformita'   e'   rilasciato   ai   sensi
          dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
          dell'articolo 3 del regolamento recante  modalita'  per  la
          presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
          redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
          all'imposta sul valore aggiunto,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,  e  dai
          responsabili dell'assistenza fiscale dei centri  costituiti
          dai soggetti di cui  all'articolo  32  del  citato  decreto
          legislativo n.  241  del  1997.  Il  credito  d'imposta  e'
          utilizzato dal cessionario con le stesse modalita'  con  le
          quali sarebbe  stato  utilizzato  dal  soggetto  cedente  e
          comunque entro la medesima data del 31  dicembre  2022.  Le
          modalita'  attuative  delle  disposizioni   relative   alla
          cessione e alla tracciabilita' del  credito  d'imposta,  da
          effettuarsi  in  via  telematica,  anche  avvalendosi   dei
          soggetti  previsti  dal  comma  3   dell'articolo   3   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22  luglio  1998,  n.  322,  sono  definite  con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.  Si
          applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  122-bis,
          nonche', in quanto compatibili, quelle di cui  all'articolo
          121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
          34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17  luglio
          2020, n. 77. 
              4. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
          Stato.  Ai  relativi  adempimenti   europei   provvede   il
          Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
              5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati
          in 140,1 milioni di euro per l'anno 2022,  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 38. 
              6. Il Ministero dell'economia e delle finanze  effettua
          il monitoraggio delle fruizioni del  credito  d'imposta  di
          cui al  presente  articolo,  ai  fini  di  quanto  previsto
          dall'articolo 17, comma 13, della legge 31  dicembre  2009,
          n. 196.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, della  legge  27
          luglio 2000, n.212 (Disposizioni in materia di statuto  dei
          diritti del contribuente): 
              «Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
          1. Salvo quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  2,  le
          disposizioni  tributarie  non  hanno  effetto  retroattivo.
          Relativamente ai tributi periodici le modifiche  introdotte
          si  applicano  solo  a  partire   dal   periodo   d'imposta
          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
          delle disposizioni che le prevedono. 
              2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
          prevedere adempimenti a  carico  dei  contribuenti  la  cui
          scadenza sia fissata anteriormente al  sessantesimo  giorno
          dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
          provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. 
              3. I termini di prescrizione e  di  decadenza  per  gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati.».