Art. 42 bis
Disposizioni in materia di internalizzazione
del contact center multicanale dell'INPS
1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128,
dopo il comma 4-ter e' inserito il seguente:
«4-quater. La spesa annua complessiva a carico dell'INPS per il
servizio di contact center multicanale di cui al comma 1 non puo'
eccedere l'ammontare della spesa complessiva sostenuta dall'Istituto
medesimo nell'esercizio 2019 incrementata di 20 milioni di euro,
ferma restando l'applicazione del limite di cui all'articolo 1, commi
591 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla spesa
complessiva per beni e servizi sostenuta dall'INPS».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 5-bis, del
decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128
(Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la
risoluzione di crisi aziendali), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5-bis (Internalizzazione del contact center
multicanale dell'INPS). - 1. In considerazione della
necessita' di internalizzare i servizi informativi e
dispositivi da erogare in favore dell'utenza dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), per promuovere
la continuita' nell'erogazione dei servizi e per tutelare
la stabilita' occupazionale del personale ad essi adibito,
tenuto conto dell'esigenza di valorizzare le competenze
dallo stesso maturate, anche in ragione dell'assenza dei
relativi profili professionali nelle piante organiche
dell'INPS, alla societa' Italia Previdenza - Societa'
italiana di servizi per la previdenza integrativa (SISPI)
Spa, interamente partecipata dall'INPS, sono altresi'
affidate le attivita' di contact center multicanale verso
l'utenza (CCM) nel rispetto delle disposizioni nazionali ed
europee in materia di in house providing, alla scadenza
naturale dei contratti in essere nell'ambito delle stesse
attivita'.
2. La societa' di cui al comma 1 assume la
denominazione di INPS Servizi S.p.a.
3. In sede di prima attuazione, il presidente dell'INPS
con propria determinazione provvede alla modifica
dell'oggetto sociale, dell'atto costitutivo e dello statuto
nel rispetto dell'articolo 5 del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' al rinnovo degli
organi sociali. Conformemente alle previsioni di cui
all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, alla societa' di cui al
comma 1 e' preposto un consiglio di amministrazione
composto da tre membri, di cui uno con funzioni di
presidente.
4. Ai fini dell'espletamento delle attivita' di cui al
comma 1, e' data facolta' alla societa' di provvedere alla
selezione del proprio personale anche valorizzando le
esperienze simili maturate nell'ambito dell'erogazione di
servizi di CCM di analoga complessita', nel rispetto dei
principi di selettivita' di cui all'articolo 19 del testo
unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
4-bis. In sede di prima attuazione, ai fini
dell'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, la
societa' puo' provvedere alla selezione del proprio
personale valorizzando, in via prioritaria, le esperienze
maturate nell'ambito dell'erogazione del servizio di CCM
dagli addetti in via prevalente all'esecuzione della
commessa, in servizio al 1° giugno 2021, stabilendo
preventivamente, il numero, i livelli di inquadramento, il
trattamento economico, la tempistica di assunzione nonche'
le competenze acquisite nell'esecuzione del servizio
oggetto del contratto, tenuto conto delle esigenze
organizzative della societa' medesima. Si applicano i
contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
4-ter. L'applicazione della disposizione di cui al
comma 4-bis non determina in alcun caso trasferimento
d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.
4-quater. La spesa annua complessiva a carico dell'INPS
per il servizio di contact center multicanale di cui al
comma 1 non puo' eccedere l'ammontare della spesa
complessiva sostenuta dall'Istituto medesimo nell'esercizio
2019 incrementata di 20 milioni di euro, ferma restando
l'applicazione del limite di cui all'articolo 1, commi 591
e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla
spesa complessiva per beni e servizi sostenuta dall'INPS.
5. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui
al comma 3, gli organi sociali in carica limitano
l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione a quelli
aventi motivato carattere urgente e indifferibile e
richiedono l'autorizzazione dell'INPS per quelli di
straordinaria amministrazione.
6. La societa' puo' avvalersi del patrocinio legale
dell'Avvocatura dell'INPS.
7. La societa' continua a svolgere le attivita' che
gia' ne costituiscono l'oggetto sociale alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.».