Art. 42 ter 
 
Misure urgenti  per  il  ristoro  dei  danni  subiti  dal  patrimonio
  pubblico e privato  e  dalle  attivita'  produttive  nei  territori
  colpiti da eventi emergenziali 
  1. All'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2021, n.  234,
dopo le parole: «di cui al  comma  51»  sono  inserite  le  seguenti:
«ovvero, ove all'esito  della  ricognizione  ivi  prevista  residuino
disponibilita' finanziarie, di cui al comma 448». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il comma 52 dell'articolo 1 della legge 30
          dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2022-2024) come modificato dalla presente legge: 
              «52. Per le finalita' di cui al comma  51  ovvero,  ove
          all'esito  della  ricognizione   ivi   prevista   residuino
          disponibilita'  finanziarie,   di   cui   al   comma   448,
          l'autorizzazione di  spesa  di  cui  al  comma  448,  primo
          periodo, e' integrata di 40  milioni  di  euro  per  l'anno
          2022.».