Art. 42 ter Misure urgenti per il ristoro dei danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attivita' produttive nei territori colpiti da eventi emergenziali 1. All'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «di cui al comma 51» sono inserite le seguenti: «ovvero, ove all'esito della ricognizione ivi prevista residuino disponibilita' finanziarie, di cui al comma 448».
Riferimenti normativi - Si riporta il comma 52 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) come modificato dalla presente legge: «52. Per le finalita' di cui al comma 51 ovvero, ove all'esito della ricognizione ivi prevista residuino disponibilita' finanziarie, di cui al comma 448, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 448, primo periodo, e' integrata di 40 milioni di euro per l'anno 2022.».