Art. 42 ter
Misure urgenti per il ristoro dei danni subiti dal patrimonio
pubblico e privato e dalle attivita' produttive nei territori
colpiti da eventi emergenziali
1. All'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
dopo le parole: «di cui al comma 51» sono inserite le seguenti:
«ovvero, ove all'esito della ricognizione ivi prevista residuino
disponibilita' finanziarie, di cui al comma 448».
Riferimenti normativi
- Si riporta il comma 52 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024) come modificato dalla presente legge:
«52. Per le finalita' di cui al comma 51 ovvero, ove
all'esito della ricognizione ivi prevista residuino
disponibilita' finanziarie, di cui al comma 448,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 448, primo
periodo, e' integrata di 40 milioni di euro per l'anno
2022.».