Art. 42 quater 
 
 
             Progetto Guaranteed Loans Active Management 
                               - GLAM 
 
  1. Al fine  di  favorire  il  recupero  dei  crediti  assistiti  da
garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di cui all'articolo 2,  comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  di  seguito
denominato «Fondo», anche tramite l'erogazione  di  nuova  finanza  a
condizioni di mercato, la societa' AMCO -  Asset  Management  Company
S.p.A., di seguito denominata «AMCO», e' autorizzata a costituire uno
o piu' patrimoni destinati attraverso cui acquisire, entro  tre  anni
dalla data della decisione della Commissione europea di cui al  comma
7, e gestire, a condizioni di mercato  e  a  esclusivo  beneficio  di
terzi, crediti  derivanti  da  finanziamenti  assistiti  da  garanzia
diretta  del  Fondo  ai  sensi  dell'articolo  13,   comma   1,   del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonche' acquisire e gestire crediti
derivanti da altri  finanziamenti  erogati  ai  medesimi  prenditori,
ovvero a componenti residenti del gruppo di clienti connessi  di  cui
gli stessi fanno parte, secondo la definizione di cui all'articolo 4,
paragrafo  1,  punto  39,  del  regolamento  (UE)  n.  575/2013   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno  2013,  in  ciascun
caso anche unitamente ai relativi contratti e rapporti giuridici e ai
beni oggetto degli stessi. 
  2. La costituzione dei  patrimoni  destinati  di  cui  al  comma  1
avviene  con  deliberazione  dell'organo   amministrativo   dell'AMCO
contenente, per ciascuno di essi, l'indicazione, anche programmatica,
dei crediti, contratti, rapporti giuridici e beni da  acquistare.  Il
valore di ciascuno di tali patrimoni destinati puo' essere  superiore
al 10 per cento del patrimonio netto dell'AMCO  e  non  se  ne  tiene
conto in caso di costituzione di altri patrimoni destinati  da  parte
dell'AMCO. Si applica il primo comma  dell'articolo  2447-quater  del
codice civile. Dalla  data  di  iscrizione  della  deliberazione,  si
determinano gli effetti di cui al primo comma e si applicano i  commi
secondo e  terzo,  a  eccezione  dell'ultimo  periodo,  dell'articolo
2447-quinquies e i commi secondo e terzo  dell'articolo  2447-septies
del codice civile. Non si applicano all'AMCO,  con  riferimento  agli
attivi acquisiti da parte dei patrimoni destinati, le disposizioni di
carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale di cui
all'articolo 108 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385. Gli acquisti di cui al comma 1 possono essere
finanziati mediante l'emissione di  titoli,  ovvero  l'assunzione  di
finanziamenti,  da  parte  del  patrimonio  destinato.  Nel  caso  di
assoggettamento dell'AMCO a una procedura di cui  al  titolo  IV  del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
o ad  altra  procedura  concorsuale,  le  attivita'  da  svolgere  in
relazione alle operazioni di cui al presente articolo sono proseguite
mediante  gestione  separata  di  ciascun  patrimonio   destinato   e
continuano ad applicarsi le disposizioni del  presente  articolo.  In
tal  caso,  i  titolari  di  crediti  derivanti  dai  titoli  e   dai
finanziamenti di cui al presente comma, che rappresentino  almeno  la
maggioranza  dei  crediti  verso  il  singolo  patrimonio  destinato,
possono richiedere  agli  organi  della  procedura  di  trasferire  o
affidare in gestione a uno o piu' soggetti  muniti  delle  necessarie
autorizzazioni i crediti, contratti, rapporti giuridici, beni e altri
attivi e le passivita' dello stesso. 
  3. Al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti  di
cui al comma  1,  le  banche,  gli  intermediari  finanziari  di  cui
all'articolo 106 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre  1993,  n.  385,  e  gli  altri  soggetti  abilitati   alla
concessione  di   credito   in   Italia   possono   concedere   nuovi
finanziamenti  ai  debitori  ceduti  al  patrimonio   destinato.   La
concessione  del  finanziamento  puo'  essere  accompagnata  da   una
relazione con  data  certa  di  un  professionista  in  possesso  dei
requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera o),  del  codice
della  crisi  d'impresa  e  dell'insolvenza,  di   cui   al   decreto
legislativo  12  gennaio  2019,  n.  14,  il  quale  attesti  che  il
finanziamento   appaia   idoneo   a   contribuire   al    risanamento
dell'esposizione debitoria dell'impresa e al riequilibrio  della  sua
situazione economica, patrimoniale e finanziaria. In  presenza  della
relazione di cui al periodo precedente, i pagamenti effettuati  e  le
garanzie concesse sui beni del debitore non sono soggetti  all'azione
revocatoria fallimentare. Si applica l'articolo 342 del citato codice
di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni
del presente comma  si  applicano  anche  ai  finanziamenti  concessi
dall'AMCO ai debitori a valere sulle risorse dei patrimoni  destinati
di cui al comma 1. 
  4. Alle cessioni, anche non in  blocco,  effettuate  ai  sensi  del
presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58
del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385,  e,  con  riferimento  alla  pubblicita'  della   cessione,   le
disposizioni di cui all'articolo 7.1, comma 6, della legge 30  aprile
1999, n. 130. Ai fini del termine di cui al comma 1 rileva la data in
cui l'acquisizione diventa opponibile  nei  confronti  dei  terzi.  I
titoli  emessi  da  ciascun  patrimonio  destinato   possono   essere
negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di
negoziazione o in un  sistema  organizzato  di  negoziazione  e  sono
soggetti alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo  5
e, per i proventi di qualunque natura di cui beneficiano a  qualunque
titolo, dell'articolo 6, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130.
Le operazioni realizzate ai sensi del presente articolo sono soggette
alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, limitatamente  alle
lettere a), b), d), e), f), g) e h), 4, 4-bis e  7,  all'articolo  3,
commi 1, 2, 2-bis e  2-ter,  all'articolo  4,  commi  2,  3  e  4,  e
all'articolo   7.1,   commi   3,   limitatamente    all'assenza    di
subordinazione dei nuovi finanziamenti, 4,  4-bis,  4-ter,  4-quater,
4-quinquies e 5, della legge 30  aprile  1999,  n.  130.  I  richiami
contenuti nelle predette disposizioni alla societa' cessionaria o  al
cessionario  devono  intendersi  riferiti   al   singolo   patrimonio
destinato costituito ai sensi del presente  articolo.  L'AMCO,  quale
gestore a beneficio di  terzi  del  patrimonio  destinato  emittente,
provvede alla redazione del prospetto informativo di cui all'articolo
2, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Alle somme di  denaro
detenute in deposito o ad altro titolo da una  banca  per  conto  del
patrimonio destinato o comunque al fine  di  soddisfare  i  creditori
dello stesso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e
al comma 2-bis, ultimo periodo, dell'articolo 3 della legge 30 aprile
1999, n. 130. Non si applicano le disposizioni di cui alla parte  II,
titolo III, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58. 
  5. Nel quadro di quanto  previsto  dal  presente  articolo,  l'AMCO
provvede, per conto del Fondo e a condizioni di mercato, a gestire  e
incassare, anche nel quadro di  operazioni  di  ristrutturazione  del
debito o di  regolazione  della  crisi,  i  crediti  derivanti  dalla
surrogazione del Fondo ai sensi dell'articolo 1203 del codice  civile
e dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle  attivita'
produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 20 giugno
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2  luglio  2005,
assistiti da privilegio generale ai  sensi  dell'articolo  8-bis  del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2015, n.  33,  e  dell'articolo  9  del  decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  nonche'  a  promuovere  ogni
iniziativa, anche giudiziale, utile al recupero  e  alla  tutela  dei
predetti  diritti,  se  del  caso  anche  individuando,  nominando  e
coordinando soggetti terzi. Ai conti correnti  aperti  dall'AMCO  sui
quali sono accreditate  le  somme  di  pertinenza  del  Fondo  e  dei
patrimoni destinati, anche ai fini dei connessi servizi  di  cassa  e
pagamento, si applica l'articolo  3,  comma  2-ter,  della  legge  30
aprile 1999, n. 130. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate,
anche  in  deroga  alla  vigente  disciplina  del   Fondo,   apposite
disposizioni  in  merito  alle   modalita'   di   estensione   e   di
rinegoziazione dei finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo e
di escussione e liquidazione della stessa, nonche'  le  modalita'  di
esercizio da parte dell'AMCO dei diritti derivanti dalla surrogazione
spettanti al Fondo. 
  6. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  adottati  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
economico,  possono  essere  dettate  disposizioni  attuative   della
disciplina dei patrimoni destinati di  cui  al  presente  articolo  e
delle  attivita'  ad  essi  consentite,  inclusa,  sentita  la  Banca
d'Italia, la previsione di  deroghe  agli  obblighi  di  segnalazione
periodica  disciplinati   dall'ordinamento   nazionale,   applicabili
all'AMCO per le attivita' di cui al presente articolo. 
  7. L'efficacia delle disposizioni di cui al  presente  articolo  e'
subordinata,  ai   sensi   dell'articolo   108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione  europea,  alla  positiva  decisione  della
Commissione europea. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 100, della
          legge  23  dicembre  1996,  n.  662   recante   Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica: 
              «Art. 2 (Misure  in  materia  di  servizi  di  pubblica
          utilita'  e  per  il  sostegno  dell'occupazione  e   dello
          sviluppo). - 1. - 99. (omissis) 
              100. Nell'ambito delle risorse  di  cui  al  comma  99,
          escluse  quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione   delle
          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: 
                a) una somma fino ad un massimo di  400  miliardi  di
          lire  per  il  finanziamento  di  un  fondo   di   garanzia
          costituito presso il Mediocredito Centrale Spa  allo  scopo
          di  assicurare  una  parziale  assicurazione   ai   crediti
          concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
          medie imprese. Il Fondo opera entro il  limite  massimo  di
          impegni assumibile,  fissato  annualmente  dalla  legge  di
          bilancio, sulla base: 1) di un piano annuale di  attivita',
          che definisce previsionalmente la tipologia  e  l'ammontare
          preventivato degli importi  oggetto  dei  finanziamenti  da
          garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori  e
          dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative  stime
          di perdita attesa; 2) del sistema dei limiti di rischio che
          definisce, in linea con le migliori  pratiche  del  settore
          bancario e assicurativo,  la  propensione  al  rischio  del
          portafoglio delle garanzie del Fondo,  tenuto  conto  dello
          stock in essere e delle operativita'  considerate  ai  fini
          della redazione del piano annuale di attivita', la  misura,
          in termini percentuali ed  assoluti,  degli  accantonamenti
          prudenziali a copertura dei  rischi  nonche'  l'indicazione
          delle politiche di governo dei rischi  e  dei  processi  di
          riferimento  necessari  per  definirli   e   attuarli.   Il
          Consiglio di gestione del Fondo delibera il  piano  annuale
          di attivita' e il sistema dei limiti di  rischio  che  sono
          approvati, entro  il  30  settembre  di  ciascun  anno,  su
          proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera
          del  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
          economica  e  lo   sviluppo   sostenibile   (CIPESS).   Per
          l'esercizio finanziario 2022, nelle more dell'adozione  del
          primo piano annuale di attivita' e del  primo  sistema  dei
          limiti di rischio di cui alla presente lettera,  il  limite
          massimo di impegni assumibile e'  fissato  dalla  legge  di
          bilancio in assenza della  delibera  del  CIPESS.  Ai  fini
          dell'efficiente programmazione e allocazione delle  risorse
          da stanziare a copertura  del  fabbisogno  finanziario  del
          Fondo  nonche'  dell'efficace   e   costante   monitoraggio
          dell'entita'  dei  rischi  di  escussione  delle   garanzie
          pubbliche, anche  in  relazione  alla  stima  del  relativo
          impatto sui saldi di bilancio,  funzionale  alla  redazione
          dei  documenti  di  finanza  pubblica  e  alle  rilevazioni
          statistiche ad essi correlate, il Consiglio di gestione del
          Fondo trasmette al Ministero dell'economia e delle  finanze
          e  al  Ministero  dello   sviluppo   economico,   su   base
          semestrale, una relazione volta a  fornire  una  panoramica
          dei volumi e della composizione  del  portafoglio  e  delle
          relative stime di rischio e, su base almeno  trimestrale  e
          in ogni caso su richiesta, un prospetto di sintesi  recante
          l'indicazione  del   numero   di   operazioni   effettuate,
          dell'entita' del finanziamento residuo e del  garantito  in
          essere, della stima di perdita attesa e  della  percentuale
          media di accantonamento a presidio del rischio relativi  al
          trimestre di riferimento, unitamente  alla  rendicontazione
          sintetica degli indennizzi e dei  recuperi  effettuati  nel
          trimestre precedente; 
                b) una somma fino ad un massimo di  100  miliardi  di
          lire per l'integrazione  del  Fondo  centrale  di  garanzia
          istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
          1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si  renderanno
          disponibili per interventi nelle aree depresse,  sui  fondi
          della manovra finanziaria per  il  triennio  1997-1999,  il
          CIPE destina una somma fino  ad  un  massimo  di  lire  600
          miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento  degli
          interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
          1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio  1997-1999
          per il finanziamento degli interventi di  cui  all'articolo
          17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67. 
              (omissis).». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   13,   del
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 5 giugno  2020,  n.  40  (Misure
          urgenti in materia di accesso al credito e  di  adempimenti
          fiscali per le imprese,  di  poteri  speciali  nei  settori
          strategici, nonche'  interventi  in  materia  di  salute  e
          lavoro,   di   proroga   di   termini   amministrativi    e
          processuali): 
              «Art. 13 (Fondo centrale di garanzia PMI). - 1. Fino al
          30 giugno 2022, fatto salvo quanto previsto  dalle  lettere
          a) e m), in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui
          all'articolo 2, comma  100,  lettera  a),  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure: 
                a) la garanzia  e'  concessa  a  titolo  gratuito.  A
          decorrere dal 1° aprile 2022,  le  garanzie  sono  concesse
          previo pagamento di una commissione da versare al Fondo  di
          cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662. Fino al 30 giugno 2022  la  predetta
          commissione non e' dovuta per  le  garanzie  rilasciate  su
          finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di
          liquidita' delle  imprese  conseguenti  ai  maggiori  costi
          derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia; 
                b) l'importo massimo garantito per singola impresa e'
          elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea,
          a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le  imprese
          con numero di dipendenti non superiore a  499,  determinato
          sulla base delle unita' di lavoro-anno rilevate per  l'anno
          2019. Resta fermo  che  la  misura  di  cui  alla  presente
          lettera si applica, alle medesime condizioni, anche qualora
          almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti  di  voto
          sia detenuto  direttamente  o  indirettamente  da  un  ente
          pubblico oppure, congiuntamente, da piu' enti pubblici; 
                c) la percentuale di copertura della garanzia diretta
          e' incrementata, anche mediante il concorso  delle  sezioni
          speciali  del  Fondo  di  garanzia,   al   90   per   cento
          dell'ammontare di ciascuna operazione  finanziaria,  previa
          autorizzazione   della   Commissione   Europea   ai   sensi
          dell'articolo   108   del   Trattato   sul    funzionamento
          dell'unione europea (TFUE), per le  operazioni  finanziarie
          con durata fino a 72 mesi ovvero  del  maggior  termine  di
          durata previsto dalla lettera c-bis). A  decorrere  dal  1°
          luglio 2021 le garanzie di cui alla presente  lettera  sono
          concesse nella misura massima dell'80 per cento.  L'importo
          totale  delle  predette  operazioni  finanziarie  non  puo'
          superare, alternativamente: 
                  1)  il  doppio  della  spesa  salariale  annua  del
          beneficiario (compresi gli oneri sociali  e  il  costo  del
          personale che lavora nel sito dell'impresa  ma  che  figura
          formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o
          per  l'ultimo  anno  disponibile.  Nel  caso   di   imprese
          costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo
          del prestito non puo'  superare  i  costi  salariali  annui
          previsti per i primi due anni di attivita'; 
                  2)  il  25  per  cento  del  fatturato  totale  del
          beneficiario nel 2019; 
                  3)  il  fabbisogno  per  costi  del   capitale   di
          esercizio e per costi di  investimento  nei  successivi  18
          mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi
          12 mesi, nel caso di imprese con numero di  dipendenti  non
          superiore a 499;  tale  fabbisogno  e'  attestato  mediante
          apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai  sensi
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000 n. 445; 
                  3-bis)  per  le  imprese  caratterizzate  da  cicli
          produttivi ultrannuali di cui alla  parte  IX,  lettera  A,
          sezioni A.1.d)  e  A.1.e),  dell'allegato  al  decreto  del
          Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di  cui
          al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del
          27  febbraio  2019,  i  ricavi  delle   vendite   e   delle
          prestazioni, sommati alle  variazioni  delle  rimanenze  di
          prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per
          l'anno 2019; 
                c-bis)  previa  notifica   e   autorizzazione   della
          Commissione  europea,  il  limite  di  durata  delle  nuove
          operazioni finanziarie di cui alla lettera  c)  garantibili
          dal Fondo e'  innalzato  a  120  mesi.  Per  le  operazioni
          finanziarie di cui  alla  lettera  c),  aventi  durata  non
          superiore a 72 mesi e gia' garantite dal Fondo, nel caso di
          prolungamento della durata  dell'operazione  accordato  dal
          soggetto  finanziatore,  puo'  essere  richiesta  la   pari
          estensione  della  garanzia,  fermi  restando  il  predetto
          periodo massimo  di  120  mesi  di  durata  dell'operazione
          finanziaria e la connessa autorizzazione della  Commissione
          europea; 
                d)  per   le   operazioni   finanziarie   aventi   le
          caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c),
          la  percentuale  di  copertura  della  riassicurazione   e'
          incrementata, anche  mediante  il  concorso  delle  sezioni
          speciali  del  Fondo  di  garanzia,  al   100   per   cento
          dell'importo garantito dai Confidi  o  da  altro  fondo  di
          garanzia   o   dalle    societa'    cooperative    previste
          dall'articolo 112, comma 7, terzo periodo, del testo  unico
          delle leggi in materia bancaria e  creditizia,  di  cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione
          che le  garanzie  da  questi  rilasciate  non  superino  la
          percentuale massima di copertura del 90 per  cento,  previa
          autorizzazione della Commissione  Europea  ai  sensi  dell'
          articolo 108 del TFUE, e che non prevedano il pagamento  di
          un premio  che  tiene  conto  della  remunerazione  per  il
          rischio   di   credito.   Fino   all'autorizzazione   della
          Commissione  Europea  e,  successivamente   alla   predetta
          autorizzazione, per le operazioni finanziarie non aventi le
          predette caratteristiche di durata e importo  di  cui  alla
          lettera c) e alla presente lettera d),  le  percentuali  di
          copertura sono incrementate,  rispettivamente,  all'80  per
          cento per la garanzia diretta di cui alla lettera c)  e  al
          90 per cento per la riassicurazione di  cui  alla  presente
          lettera d) anche per durate  superiori  a  dieci  anni.  La
          garanzia del Fondo puo' essere  cumulata  con  un'ulteriore
          garanzia concessa da confidi o da altri soggetti  abilitati
          al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie,  fino
          alla  copertura  del  100  per  cento   del   finanziamento
          concesso; 
                e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo,  per  la
          garanzia diretta nella misura dell'80 per cento  e  per  la
          riassicurazione nella misura del 90 per cento  dell'importo
          garantito dal Confidi o  da  altro  fondo  di  garanzia,  a
          condizione  che  le  garanzie  da  questi  rilasciate   non
          superino la percentuale massima di  copertura  dell'80  per
          cento,  i  finanziamenti  a   fronte   di   operazioni   di
          rinegoziazione  del  debito  del   soggetto   beneficiario,
          purche' il nuovo:  finanziamento  preveda  l'erogazione  al
          medesimo soggetto beneficiario  di  credito  aggiuntivo  in
          misura pari ad almeno il  10  per  cento  dell'importo  del
          debito accordato in essere  del  finanziamento  oggetto  di
          rinegoziazione ovvero, per i finanziamenti  deliberati  dal
          soggetto finanziatore  in  data  successiva  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  in  misura  pari  ad  almeno  il  25  per   cento
          dell'importo   del   debito   accordato   in   essere   del
          finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nei  casi  di  cui
          alla  presente  lettera  il  soggetto   finanziatore   deve
          trasmettere al gestore  del  Fondo  una  dichiarazione  che
          attesta la riduzione del tasso di interesse applicata,  sul
          finanziamento  garantito,  al  soggetto  beneficiario   per
          effetto della sopravvenuta concessione della garanzia; 
                f) per le operazioni per le quali  le  banche  o  gli
          intermediari finanziari hanno accordato, anche  di  propria
          iniziativa, la sospensione  del  pagamento  delle  rate  di
          ammortamento,  o  della   sola   quota   capitale,   ovvero
          l'allungamento  della  scadenza   dei   finanziamenti,   in
          connessione  agli  effetti  indotti  dalla  diffusione  del
          COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la
          durata della garanzia del Fondo e' estesa in conseguenza; 
                g) fino al 30  giugno  2022,  fermo  restando  quanto
          previsto all'articolo 6, comma 2, del decreto del  Ministro
          dello sviluppo economico 6  marzo  2017,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, e fatto  salvo
          quanto previsto per le operazioni finanziarie di  cui  alla
          lettera m) del presente  comma,  la  garanzia  e'  concessa
          senza applicazione del modello di valutazione di  cui  alla
          parte IX, lettera A, delle condizioni di  ammissibilita'  e
          disposizioni di carattere  generale  per  l'amministrazione
          del Fondo di garanzia  allegate  al  decreto  del  Ministro
          dello sviluppo  economico  12  febbraio  2019,  di  cui  al
          comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27
          febbraio 2019. Ai fini della definizione  delle  misure  di
          accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede
          di ammissione  della  singola  operazione  finanziaria,  la
          probabilita' di inadempimento delle  imprese  e'  calcolata
          esclusivamente sulla base dei  dati  contenuti  nel  modulo
          economico-finanziario del suddetto modello di  valutazione.
          Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme  delle
          operazioni   finanziarie   ammesse   alla   garanzia,    la
          consistenza  degli  accantonamenti  prudenziali  operati  a
          valere sul Fondo e' corretta in  funzione  dei  dati  della
          Centrale dei rischi della  Banca  d'Italia,  acquisiti  dal
          Gestore del  Fondo  alla  data  della  presentazione  delle
          richieste di ammissione alla garanzia; 
                g-bis) la garanzia e' concessa anche  in  favore  dei
          beneficiari  finali  che  presentano,   alla   data   della
          richiesta della garanzia,  esposizioni  nei  confronti  del
          soggetto  finanziatore   classificate   come   inadempienze
          probabili  o  come  esposizioni  scadute  e/o   sconfinanti
          deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte  B)  delle
          avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n.
          272 del 30 luglio 2008, purche' la predetta classificazione
          non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020; 
                g-ter)  la  garanzia  e'   altresi'   concessa,   con
          esclusione della garanzia di cui alla lettera e), in favore
          di beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima
          del  31  gennaio  2020,  sono   state   classificate   come
          inadempienze  probabili  o  come  esposizioni  scadute  e/o
          sconfinanti deteriorate ai  sensi  del  paragrafo  2  della
          parte B) delle avvertenze generali  della  circolare  della
          Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e che  sono  state
          oggetto  di  misure  di  concessione.  In  tale  caso,   il
          beneficio della garanzia e' ammesso  anche  prima  che  sia
          trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le
          misure di concessione o, se posteriore, dalla data  in  cui
          le  suddette  esposizioni  sono  state  classificate   come
          esposizioni deteriorate,  ai  sensi  dell'articolo  47-bis,
          paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE)  n.  575/2013
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
          se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le
          citate  esposizioni  non  sono  piu'  classificabili   come
          esposizioni  deteriorate,   non   presentano   importi   in
          arretrato  successivi  all'applicazione  delle  misure   di
          concessione  e  il  soggetto   finanziatore,   sulla   base
          dell'analisi della  situazione  finanziaria  del  debitore,
          possa  ragionevolmente  presumere  il  rimborso   integrale
          dell'esposizione  alla  scadenza,  ai  sensi   del   citato
          articolo  47-bis,  paragrafo  6,  lettere  a)  e  c),   del
          regolamento (UE) n. 575/2013; 
                g-quater) la garanzia e' concessa,  anche  prima  che
          sia  trascorso  un  anno  dalla  data  in  cui  sono  state
          accordate le misure di concessione o, se posteriore,  dalla
          data in cui le esposizioni  sono  state  classificate  come
          esposizioni deteriorate,  ai  sensi  dell'articolo  47-bis,
          paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE)  n.  575/2013
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
          in favore delle imprese  che,  in  data  successiva  al  31
          dicembre  2019,  sono  state  ammesse  alla  procedura  del
          concordato con continuita' aziendale  di  cui  all'articolo
          186-bis del regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  hanno
          stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti  ai  sensi
          dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n.  267  del
          1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo  67
          del medesimo regio decreto, purche', alla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto,  le  loro  esposizioni  non
          siano  classificabili  come  esposizioni  deteriorate,  non
          presentino importi in arretrato successivi all'applicazione
          delle misure di concessione  e  il  soggetto  finanziatore,
          sulla base dell'analisi della  situazione  finanziaria  del
          debitore,  possa  ragionevolmente  presumere  il   rimborso
          integrale dell'esposizione  alla  scadenza,  ai  sensi  del
          citato articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e  c),  del
          regolamento (UE) n. 575/2013. Sono, in ogni  caso,  escluse
          le imprese che  presentano  esposizioni  classificate  come
          sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente; 
                h) non  e'  dovuta  la  commissione  per  il  mancato
          perfezionamento  delle  operazioni   finanziarie   di   cui
          all'articolo 10, comma 2, del citato decreto  del  Ministro
          dello sviluppo economico 6 marzo 2017; 
                i) per operazioni  di  investimento  immobiliare  nei
          settori  turistico  -  alberghiero,  compreso  il   settore
          termale, e delle attivita' immobiliari, con  durata  minima
          di 10 anni e di importo superiore  a  euro  500.000,00,  la
          garanzia del Fondo puo' essere cumulata con altre forme  di
          garanzia acquisite sui finanziamenti; 
                l)  per  le  garanzie  su  specifici  portafogli   di
          finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a
          imprese    danneggiate    dall'emergenza    COVID-19,     o
          appartenenti, per almeno  il  60  per  cento,  a  specifici
          settori e filiere colpiti  dall'epidemia,  la  quota  della
          tranche junior coperta dal Fondo puo' essere elevata del 50
          per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in
          caso di intervento di ulteriori garanti; 
                m) previa autorizzazione della Commissione Europea ai
          sensi dell'articolo 108 del  TFUE,  sono  ammissibili  alla
          garanzia del fondo, con copertura al 100  per  cento  e,  a
          decorrere dal 1° luglio  2021,  con  copertura  al  90  per
          cento, nonche',  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2022,  con
          copertura all'80 per cento, sia in garanzia diretta che  in
          riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da  banche,
          intermediari finanziari di cui all'articolo 106  del  Testo
          Unico bancario di cui al decreto legislativo  1°  settembre
          1993  n.  385  e  dagli  altri  soggetti   abilitati   alla
          concessione di credito in favore di piccole e medie imprese
          e di persone fisiche esercenti attivita' di impresa, arti o
          professioni, di associazioni professionali  e  di  societa'
          tra professionisti nonche'  di  persone  fisiche  esercenti
          attivita' di cui alla sezione K del  codice  ATECO  la  cui
          attivita' d'impresa  e'  stata  danneggiata  dall'emergenza
          COVID-19,   secondo   quanto   attestato   dall'interessato
          mediante    dichiarazione    autocertificata    ai    sensi
          dell'articolo  47  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  28  dicembre  2000   n.   445,   purche'   tali
          finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del  capitale
          non prima di trenta  mesi  dall'erogazione  e  abbiano  una
          durata  fino  a  120  mesi  e  un  importo  non  superiore,
          alternativamente, anche tenuto conto di eventi  calamitosi,
          a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2),
          come   risultante   dall'ultimo   bilancio   depositato   o
          dall'ultima  dichiarazione  fiscale  presentata  alla  data
          della  domanda  di  garanzia   ovvero   da   altra   idonea
          documentazione, prodotta anche mediante  autocertificazione
          ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 28  dicembre  2000  n.  445,  e,  comunque,  non
          superiore a 30.000  euro.  Si  ha  un  nuovo  finanziamento
          quando,  ad  esito  della  concessione  del   finanziamento
          coperto  da   garanzia,   l'ammontare   complessivo   delle
          esposizioni del finanziatore  nei  confronti  del  soggetto
          finanziato   risulta    superiore    all'ammontare    delle
          esposizioni detenute alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  corretto   per   le   riduzioni   delle
          esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza  del
          regolamento  contrattuale  stabilito  tra  le  parti  prima
          dell'entrata in vigore  del  presente  decreto  ovvero  per
          decisione autonoma del soggetto  finanziato.  Nei  casi  di
          cessione  o  affitto  di  azienda  con  prosecuzione  della
          medesima attivita' si considera  altresi'  l'ammontare  dei
          ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei  redditi  o
          dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
          In  relazione  alle  predette   operazioni,   il   soggetto
          richiedente applica all' operazione finanziaria un tasso di
          interesse, nel  caso  di  garanzia  diretta,  o  un  premio
          complessivo di garanzia, nel caso di  riassicurazione,  che
          tiene  conto  della  sola  copertura  dei  soli  costi   di
          istruttoria e di gestione  dell'operazione  finanziaria  e,
          comunque, tale tasso non deve essere  superiore  allo  0,20
          per cento aumentato del valore, se positivo, del tasso  del
          rendimento  medio  dei  titoli  pubblici  (Rendistato)  con
          durata analoga al finanziamento. A decorrere dal 1 ° luglio
          2021, per i finanziamenti con copertura al  90  per  cento,
          puo' essere applicato un  tasso  di  interesse  diverso  da
          quello previsto dal periodo precedente. In favore  di  tali
          soggetti beneficiari l'intervento  del  Fondo  centrale  di
          garanzia  per  le  piccole  e  medie  imprese  e'  concesso
          automaticamente, gratuitamente e  senza  valutazione  e  il
          soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto  dalla
          garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica  formale
          del  possesso  dei  requisiti,  senza   attendere   l'esito
          definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del  Fondo
          medesimo. A decorrere dal 1° aprile 2022, per  il  rilascio
          della garanzia di cui alla presente lettera e' previsto  il
          pagamento di una commissione da versare  al  Fondo  di  cui
          all'articolo 2, comma  100,  lettera  a),  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662. La garanzia e' altresi' concessa  in
          favore di beneficiari  finali  che  presentano  esposizioni
          che,  anche  prima  del  31  gennaio   2020,   sono   state
          classificate  come  inadempienze  probabili  o  esposizioni
          scadute  e/o  sconfinanti  deteriorate   ai   sensi   delle
          avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della circolare
          n.  272  del  30  luglio  2008  della  Banca  d'Italia,   a
          condizione che le  predette  esposizioni  alla  data  della
          richiesta del finanziamento non siano  piu'  classificabili
          come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47-bis,
          paragrafo  4,  del  regolamento  (UE)   n.   575/2013   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Nel
          caso in cui le predette esposizioni siano state oggetto  di
          misure di concessione, la garanzia e' altresi' concessa  in
          favore dei beneficiari finali a condizione  che  le  stesse
          esposizioni  non  siano  classificabili  come   esposizioni
          deteriorate ai sensi del citato articolo 47-bis,  paragrafo
          6, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione di quanto
          disposto dalla lettera b) del medesimo paragrafo; 
                m-bis) per i finanziamenti di  cui  alla  lettera  m)
          concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di
          conversione del presente decreto,  i  soggetti  beneficiari
          possono chiedere, con  riguardo  all'importo  finanziato  e
          alla durata, l'adeguamento  del  finanziamento  alle  nuove
          condizioni  introdotte  dalla  legge  di  conversione   del
          presente decreto; 
                m-ter) per i finanziamenti di cui alle lettere  m)  e
          m-bis), il cui termine iniziale di rimborso del capitale e'
          previsto nel corso dell'anno 2022, il termine anzidetto, su
          richiesta del soggetto finanziato e previo accordo  tra  le
          parti, puo' essere differito di un periodo non superiore  a
          sei mesi, fermi restando gli  obblighi  di  segnalazione  e
          prudenziali; 
                n) in favore dei soggetti beneficiari  con  ammontare
          di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui  attivita'
          d'impresa e'  stata  danneggiata  dall'emergenza  COVID-19,
          secondo   quanto   attestato   dall'interessato    mediante
          dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del
          decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
          445, la  garanzia  di  cui  alla  lettera  c)  puo'  essere
          cumulata con un'ulteriore garanzia concessa  da  confidi  o
          altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a  valere
          su risorse proprie, sino alla copertura del 100  per  cento
          del  finanziamento  concesso.  La  predetta  garanzia  puo'
          essere rilasciata per prestiti di  importo  non  superiore,
          alternativamente, a uno degli importi di cui  alla  lettera
          c), numeri 1) o 2). Si ha un nuovo finanziamento quando, ad
          esito  della  concessione  del  finanziamento  coperto   da
          garanzia, l'ammontare  complessivo  delle  esposizioni  del
          finanziatore nei confronti del soggetto finanziato  risulta
          superiore all'ammontare  delle  esposizioni  detenute  alla
          data di entrata in vigore del  presente  decreto,  corretto
          per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra  le  due
          date in conseguenza del regolamento contrattuale  stabilito
          tra le parti prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  ovvero  per  decisione   autonoma   del   soggetto
          finanziato. Le regioni,  gli  enti  locali,  le  Camere  di
          Commercio,  anche  per  il  tramite  di   Unioncamere,   le
          Amministrazioni   di   settore,   anche   unitamente   alle
          associazioni e agli enti di riferimento, possono  conferire
          risorse al Fondo ai  fini  della  costituzione  di  sezioni
          speciali finalizzate a sostenere  l'  accesso  al  credito,
          anche a favore di determinati settori economici  o  filiere
          d'impresa e reti d'impresa di  cui  all'articolo  3,  commi
          4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33. Nei finanziamenti di cui al periodo  precedente,  la
          garanzia e' estesa esclusivamente  alla  quota  di  credito
          incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei  casi
          di cessione o affitto di  azienda  con  prosecuzione  della
          medesima attivita' si considera, altresi', l'ammontare  dei
          ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei  redditi  o
          dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore; 
                n-bis)  previa   autorizzazione   della   Commissione
          europea al fine di rafforzare il supporto all'emergenza  da
          COVID-19 prestato dalle cooperative e dai  confidi  di  cui
          all'articolo 13 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326, i soggetti di cui all'articolo 3 del  decreto
          del Ministro  dello  sviluppo  economico  3  gennaio  2017,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del  17  febbraio
          2017, possono imputare al  fondo  consortile,  al  capitale
          sociale o ad apposita riserva i fondi rischi  e  gli  altri
          fondi  o  riserve  patrimoniali  costituiti  da  contributi
          pubblici,  con  esclusione  di   quelli   derivanti   dalle
          attribuzioni annuali di cui alla legge  7  marzo  1996,  n.
          108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse
          sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai
          fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza  vincoli  di
          destinazione. Le eventuali azioni  o  quote  corrispondenti
          costituiscono azioni o quote proprie  delle  banche  o  dei
          confidi e non attribuiscono alcun  diritto  patrimoniale  o
          amministrativo ne' sono computate nel  capitale  sociale  o
          nel fondo  consortile  ai  fini  del  calcolo  delle  quote
          richieste  per  la  costituzione  e  per  le  deliberazioni
          dell'assemblea.  La  relativa  deliberazione,  da  assumere
          entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, e'
          di competenza dell'assemblea ordinaria; 
                o) sono  prorogati  per  tre  mesi  tutti  i  termini
          riferiti  agli  adempimenti  amministrativi  relativi  alle
          operazioni assistite dalla garanzia del Fondo; 
                p) la garanzia del Fondo puo' essere richiesta  anche
          su   operazioni   finanziarie   gia'    perfezionate    con
          l'erogazione da parte  del  soggetto  finanziatore  da  non
          oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e,
          comunque, in data successiva al 31 gennaio  2020.  In  tali
          casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al  gestore
          del Fondo una dichiarazione  attestante  la  riduzione  del
          tasso di interesse applicata, sul finanziamento  garantito,
          al soggetto beneficiario  per  effetto  della  sopravvenuta
          concessione della garanzia; 
                p-bis) per i finanziamenti  di  importo  superiore  a
          25.000 euro la garanzia e' rilasciata con  la  possibilita'
          per le imprese di avvalersi di un  preammortamento  fino  a
          ventiquattro mesi. Per  i  medesimi  finanziamenti,  per  i
          quali il termine iniziale di rimborso del capitale inizia a
          decorrere in un periodo non antecedente al 1° giugno  2022,
          l'anzidetto termine, su richiesta del soggetto finanziato e
          previo accordo tra le parti, puo' essere  differito  di  un
          periodo non  superiore  a  sei  mesi,  fermi  restando  gli
          obblighi di segnalazione e prudenziali. 
              2. Fino al 31 dicembre 2020,  in  deroga  alla  vigente
          disciplina del Fondo di  cui  all'articolo  2,  comma  100,
          lett. a) della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,  per  le
          garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza  piano
          d'ammortamento,    dedicati    a    imprese     danneggiate
          dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno  il  20  per
          cento  da  imprese  aventi,   alla   data   di   inclusione
          dell'operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal
          soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni,
          non superiore alla classe "BB" della scala  di  valutazione
          Standard's and Poor's, sono applicate le seguenti misure: 
                a)   l'ammontare   massimo    dei    portafogli    di
          finanziamenti e' innalzato a euro 500 milioni; 
                b) i finanziamenti hanno le caratteristiche di durata
          e importo previste dal  comma  1,  lettera  c),  e  possono
          essere deliberati, perfezionati  ed  erogati  dal  soggetto
          finanziatore  prima  della  richiesta   di   garanzia   sul
          portafoglio di finanziamenti ma comunque in data successiva
          al 31 gennaio 2020; 
                c) i  soggetti  beneficiari  sono  ammessi  senza  la
          valutazione del merito di credito da parte del Gestore  del
          Fondo; 
                d) il punto di stacco e  lo  spessore  della  tranche
          junior del portafoglio di  finanziamenti  sono  determinati
          utilizzando  la  probabilita'  di  default  calcolata   dal
          soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni; 
                e) la garanzia e' concessa a copertura di  una  quota
          non superiore al 90 per  cento  della  tranche  junior  del
          portafoglio di finanziamenti; 
                f) la quota della tranche junior coperta  dal  Fondo,
          fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma  2,  del
          decreto del Ministro dello sviluppo economico  14  novembre
          2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  14  del  18
          gennaio  2018,  non  puo'  superare   il   15   per   cento
          dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero  il
          18 per cento, nel caso  in  cui  il  portafoglio  abbia  ad
          oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione
          di progetti di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione  e/o  di
          programmi di investimenti; 
                g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi  nel
          portafoglio garantito, il Fondo copre il 90 per cento della
          perdita registrata sul singolo finanziamento; 
                h) i finanziamenti possono essere concessi  anche  in
          favore  delle  imprese  ubicate  nelle  regioni   sul   cui
          territorio e' stata disposta la limitazione dell'intervento
          del predetto Fondo di  garanzia  per  le  piccole  e  medie
          imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662,  alla  sola  controgaranzia
          dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di  garanzia
          collettiva. 
              3. All'articolo 18, comma 2 del decreto-legge 30 aprile
          2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
          giugno 2019, n. 58, le parole "fino al  31  dicembre  2020"
          sono sostituite dalle seguenti "fino al 10 aprile 2020". 
              4. Previa autorizzazione della Commissione  Europea  ai
          sensi dell'articolo 108 del TFUE, la garanzia  dei  confidi
          di cui all'articolo  13,  comma  1,  del  decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  a  valere  sulle
          risorse dei fondi rischi di natura comunitaria,  nazionale,
          regionale   e   camerale,   puo'   essere   concessa    sui
          finanziamenti  erogati  alle  piccole  e  medie  imprese  a
          copertura della quota dei finanziamenti stessi non  coperta
          dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma  100,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero di
          altri fondi di garanzia di natura pubblica. 
              4-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e
          agricoltura, anche tramite propri organismi consortili, con
          le risorse umane, finanziarie  e  strumentali  esistenti  a
          legislazione vigente, al  fine  di  favorire  l'accesso  al
          credito da parte delle piccole e  medie  imprese,  possono,
          anche con la  costituzione  di  appositi  fondi,  concedere
          contributi  alle  piccole  e   medie   imprese   in   conto
          commissioni di garanzia su operazioni  finanziarie  ammesse
          alla  riassicurazione  del  Fondo  di   garanzia   di   cui
          all'articolo 2, comma  100,  lettera  a),  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, al fine di contenere i  costi  delle
          garanzie concesse da soggetti garanti autorizzati. 
              4-ter. Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  comma
          4-bis non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica. 
              5. Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia per
          le piccole e medie imprese di  cui  all'articolo  2,  comma
          100, lettera a), della  legge  23  dicembre  1996  n.  662,
          qualora il rilascio della documentazione antimafia non  sia
          immediatamente conseguente alla consultazione  della  banca
          dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'aiuto  e'  concesso
          all'impresa sotto condizione risolutiva  anche  in  assenza
          della  documentazione  medesima.  Nel  caso   in   cui   la
          documentazione   successivamente   pervenuta   accerti   la
          sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi  della
          medesima  disciplina  antimafia,  e'  disposta  la   revoca
          dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3  e  4,
          del  predetto  decreto  legislativo  n.  159  del  2011   e
          dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
          123, mantenendo l'efficacia della garanzia. 
              6. All'articolo 11, comma  5,  del  decreto-  legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n.  2,  dopo  le  parole  "organismi
          pubblici'' sono inserite le parole "e privati". 
              7. Le garanzie di cui all'articolo  39,  comma  4,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          nonche'  le  garanzie  su  portafogli  di  minibond,   sono
          concesse a valere sulla dotazione  disponibile  del  Fondo,
          assicurando  la  sussistenza,  tempo  per  tempo,   di   un
          ammontare  di  risorse  libere  del  Fondo,  destinate   al
          rilascio di garanzie  su  singole  operazioni  finanziarie,
          pari ad almeno l'85 per cento della  dotazione  disponibile
          del Fondo. (73) 
              8. Gli operatori di microcredito  iscritti  nell'elenco
          di cui all'articolo 111 del testo unico di cui  al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  in  possesso  del
          requisito per la qualificazione come micro, piccola o media
          impresa, beneficiano, a  titolo  gratuito  e  nella  misura
          massima dell'80 per cento dell'ammontare del  finanziamento
          e, relativamente alle nuove imprese costituite o che  hanno
          iniziato la propria attivita'  non  oltre  tre  anni  prima
          della richiesta della garanzia del Fondo  e  non  utilmente
          valutabili sulla base degli ultimi due  bilanci  approvati,
          senza valutazione del merito di credito, della garanzia del
          Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera  a),  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti  concessi
          da  banche  e  intermediari  finanziari  finalizzati   alla
          concessione, da parte dei medesimi operatori, di erogazioni
          di microcredito in favore di beneficiari come definiti  dal
          medesimo  articolo  111  e   dal   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176. 
              9. All'articolo 111, comma 1, lettera a),  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  le  parole  "euro
          25.000,00"   sono   sostituite   dalle   seguenti:    "euro
          40.000,00". 
              10. Per le finalita' di cui al  presente  articolo,  al
          Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  sono  assegnati
          1.729 milioni di euro per l'anno 2020. 
              11. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo,  in
          quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui
          all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29  marzo
          2004, n. 102, in favore delle imprese agricole,  forestali,
          della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonche'
          dei consorzi di bonifica e dei birrifici  artigianali.  Per
          le finalita'  di  cui  al  presente  comma  sono  assegnati
          all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le  predette
          risorse sono versate su  un  conto  corrente  di  tesoreria
          centrale appositamente istituito, intestato  a  ISMEA,  per
          essere  utilizzate  in  base  al   fabbisogno   finanziario
          derivante dalla gestione delle garanzie. 
              12. L'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
          18, e' abrogato. 
              12-bis. Fino al 30 giugno 2022, le risorse del Fondo di
          garanzia di cui all'articolo  2,  comma  100,  lettera  a),
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo  di
          euro  100  milioni,  sono  destinate  all'erogazione  della
          garanzia di cui  al  comma  1,  lettera  m),  del  presente
          articolo in favore degli enti non commerciali, compresi gli
          enti del terzo settore  e  gli  enti  religiosi  civilmente
          riconosciuti. Per le finalita' di cui  al  presente  comma,
          per ricavi  si  intende  il  totale  dei  ricavi,  rendite,
          proventi o entrate, comunque  denominati,  come  risultanti
          dal   bilancio   o   rendiconto    approvato    dall'organo
          statutariamente competente per  l'esercizio  chiuso  al  31
          dicembre 2019 o, in mancanza,  dal  bilancio  o  rendiconto
          approvato  dall'organo   statutariamente   competente   per
          l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. 
              13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari  a
          1.829 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede,  quanto
          a 1.580 milioni di euro per l'anno 2020, mediante  utilizzo
          delle    risorse    rivenienti    dall'abrogazione    della
          disposizione di cui al comma 12 e, quanto a 249 milioni  di
          euro per l'anno  2020,  mediante  corrispondente  riduzione
          delle  somme  di  cui  all'articolo  56,   comma   6,   del
          decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.». 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  575/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 26 giugno  2013,  relativo  ai
          requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica
          il  regolamento  (UE)  n.  648/2012  e'  pubblicato   nella
          G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176. 
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  2447-quater,
          2447-quinquies e 2447-septies del codice civile: 
              «Art. 2447-quater (Pubblicita' della  costituzione  del
          patrimonio destinato).  -  La  deliberazione  prevista  dal
          precedente articolo deve essere  depositata  e  iscritta  a
          norma dell'articolo 2436. 
              Nel termine di sessanta  giorni  dall'iscrizione  della
          deliberazione  nel  registro  delle  imprese  i   creditori
          sociali anteriori all'iscrizione possono fare  opposizione.
          Il tribunale, nonostante l'opposizione, puo'  disporre  che
          la deliberazione sia eseguita previa prestazione  da  parte
          della societa' di idonea garanzia.». 
              «Art. 2447-quinquies (Diritti dei creditori). - Decorso
          il termine di cui al secondo comma del precedente  articolo
          ovvero dopo l'iscrizione nel  registro  delle  imprese  del
          provvedimento del tribunale ivi previsto, i creditori della
          societa'  non  possono  far  valere   alcun   diritto   sul
          patrimonio destinato allo specifico affare ne',  salvo  che
          per la parte spettante alla societa', sui frutti o proventi
          da esso derivanti. 
              Qualora nel patrimonio siano compresi immobili  o  beni
          mobili iscritti in pubblici registri, la  disposizione  del
          precedente comma non si applica fin quando la  destinazione
          allo specifico affare  non  e'  trascritta  nei  rispettivi
          registri. 
              Qualora   la   deliberazione   prevista   dall'articolo
          2447-ter non disponga  diversamente,  per  le  obbligazioni
          contratte in relazione allo specifico  affare  la  societa'
          risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta
          salva tuttavia la responsabilita' illimitata della societa'
          per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. 
              Gli atti compiuti in relazione  allo  specifico  affare
          debbono   recare   espressa   menzione   del   vincolo   di
          destinazione; in mancanza ne risponde la  societa'  con  il
          suo patrimonio residuo.». 
              «Art. 2447-septies (Bilancio). - I beni  e  i  rapporti
          compresi nei patrimoni destinati ai sensi della lettera  a)
          del primo comma dell'articolo 2447-bis  sono  distintamente
          indicati nello stato patrimoniale della societa'. 
              Per ciascun  patrimonio  destinato  gli  amministratori
          redigono un  separato  rendiconto,  allegato  al  bilancio,
          secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti. 
              Nella nota integrativa del bilancio della societa'  gli
          amministratori devono illustrare il valore e  la  tipologia
          dei beni e  dei  rapporti  giuridici  compresi  in  ciascun
          patrimonio  destinato,  ivi  inclusi  quelli  apportati  da
          terzi, i criteri adottati per la imputazione degli elementi
          comuni di costo e  di  ricavo,  nonche'  il  corrispondente
          regime della responsabilita'. 
              Qualora la  deliberazione  costitutiva  del  patrimonio
          destinato  preveda  una  responsabilita'  illimitata  della
          societa' per le obbligazioni contratte  in  relazione  allo
          specifico  affare,  l'impegno  da   cio'   derivante   deve
          risultare  in  calce  allo  stato  patrimoniale  e  formare
          oggetto di valutazione secondo criteri da illustrare  nella
          nota integrativa."». 
              - Il Titolo IV del  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
          creditizia)  reca:  «MISURE  PREPARATORIE,  DI   INTERVENTO
          PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA». 
              - Si riporta il testo degli articoli 58,106 e  108  del
          citato d. lgs. n. 385 del 1993: 
              «Art. 58 (Cessione di  rapporti  giuridici).  -  1.  La
          Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di
          aziende, di rami d'azienda, di beni  e  rapporti  giuridici
          individuabili in blocco. Le  istruzioni  possono  prevedere
          che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad
          autorizzazione della Banca d'Italia. 
              2.  La  banca  cessionaria  da'  notizia  dell'avvenuta
          cessione mediante iscrizione nel registro delle  imprese  e
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana.  La   Banca   d'Italia   puo'   stabilire   forme
          integrative di pubblicita'. 
              3. I privilegi e le  garanzie  di  qualsiasi  tipo,  da
          chiunque  prestati  o  comunque  esistenti  a  favore   del
          cedente, nonche'  le  trascrizioni  nei  pubblici  registri
          degli atti  di  acquisto  dei  beni  oggetto  di  locazione
          finanziaria compresi  nella  cessione  conservano  la  loro
          validita' e il loro grado a favore del  cessionario,  senza
          bisogno  di  alcuna  formalita'  o   annotazione.   Restano
          altresi'  applicabili  le  discipline  speciali,  anche  di
          carattere processuale, previste per i crediti ceduti. 
              4. Nei confronti dei debitori  ceduti  gli  adempimenti
          pubblicitari previsti dal comma  2  producono  gli  effetti
          indicati dall'art. 1264 del codice civile. 
              5. I creditori ceduti hanno facolta',  entro  tre  mesi
          dagli adempimenti pubblicitari previsti  dal  comma  2,  di
          esigere dal cedente o dal cessionario  l'adempimento  delle
          obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il  termine  di
          tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva. 
              6. Coloro che sono parte dei contratti  ceduti  possono
          recedere dal contratto entro  tre  mesi  dagli  adempimenti
          pubblicitari previsti dal comma 2 se  sussiste  una  giusta
          causa, salvo in questo caso la responsabilita' del cedente. 
              7. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          anche alle cessioni in favore dei soggetti,  diversi  dalle
          banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata  ai
          sensi  degli  articoli  65  e  109  e   in   favore   degli
          intermediari finanziari previsti dall'articolo 106.». 
              «Art. 106 (Albo degli intermediari  finanziari).  -  1.
          L'esercizio nei confronti del  pubblico  dell'attivita'  di
          concessione  di  finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  e'
          riservato   agli   intermediari   finanziari   autorizzati,
          iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 
              2.  Oltre  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1   gli
          intermediari finanziari possono: 
                a) emettere moneta elettronica e prestare servizi  di
          pagamento a condizione che  siano  a  cio'  autorizzati  ai
          sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti  nel
          relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento  a
          condizione  che  siano  a   cio'   autorizzati   ai   sensi
          dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel  relativo
          albo; 
                b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai
          sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24
          febbraio 1998, n. 58; 
                c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente
          consentite  dalla  legge  nonche'  attivita'   connesse   o
          strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate  dalla
          Banca d'Italia. 
              3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la Banca d'Italia, specifica il contenuto  delle  attivita'
          indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze  ricorra
          l'esercizio nei confronti del pubblico.». 
              «Art. 108 (Vigilanza). - 1.  La  Banca  d'Italia  emana
          disposizioni di carattere generale  aventi  a  oggetto:  il
          governo   societario,   l'adeguatezza   patrimoniale,    il
          contenimento del rischio nelle sue diverse  configurazioni,
          l'organizzazione amministrativa e  contabile,  i  controlli
          interni e  i  sistemi  di  remunerazione  e  incentivazione
          nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette
          materie. La Banca d'Italia puo' adottare, ove la situazione
          lo  richieda,  provvedimenti  specifici  nei  confronti  di
          singoli intermediari per le materie in precedenza indicate.
          Con riferimento a determinati tipi di  attivita'  la  Banca
          d'Italia  puo'  inoltre  dettare  disposizioni   volte   ad
          assicurarne il regolare esercizio. 
              2.  Le  disposizioni  emanate  ai  sensi  del  comma  1
          prevedono   che   gli   intermediari   finanziari   possano
          utilizzare: 
                a) le valutazioni del rischio di  credito  rilasciate
          da societa' o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma
          2-bis, lettera a); 
                b) sistemi interni di misurazione dei rischi  per  la
          determinazione   dei   requisiti    patrimoniali,    previa
          autorizzazione della Banca d'Italia. 
              3. La Banca d'Italia puo': 
                a)  convocare  gli  amministratori,  i  sindaci  e  i
          dirigenti degli intermediari finanziari  per  esaminare  la
          situazione degli stessi; 
                b) ordinare la convocazione degli  organi  collegiali
          degli  intermediari  finanziari,  fissandone  l'ordine  del
          giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni; 
                c) procedere  direttamente  alla  convocazione  degli
          organi collegiali degli intermediari finanziari quando  gli
          organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto
          dalla lettera b); 
                d) adottare per le materie indicate nel comma 1,  ove
          la situazione  lo  richieda,  provvedimenti  specifici  nei
          confronti di singoli intermediari  finanziari,  riguardanti
          anche: la restrizione delle  attivita'  o  della  struttura
          territoriale;  il   divieto   di   effettuare   determinate
          operazioni, anche di natura societaria,  e  di  distribuire
          utili  o  altri  elementi  del  patrimonio,  nonche',   con
          riferimento  a   strumenti   finanziari   computabili   nel
          patrimonio a  fini  di  vigilanza,  il  divieto  di  pagare
          interessi; 
                d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica
          sia  di  pregiudizio  per  la  sana  e  prudente   gestione
          dell'intermediario finanziario, la rimozione  dalla  carica
          di uno o piu' esponenti  aziendali;  la  rimozione  non  e'
          disposta ove  ricorrano  gli  estremi  per  pronunciare  la
          decadenza ai sensi dell'articolo  26,  salvo  che  sussista
          urgenza di provvedere. 
              3-bis. La Banca d'Italia puo'  altresi'  convocare  gli
          amministratori, i sindaci,  i  dirigenti  dei  soggetti  ai
          quali siano state esternalizzate funzioni aziendali. 
              4.  Gli  intermediari  finanziari  inviano  alla  Banca
          d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti,
          le  segnalazioni  periodiche  nonche'  ogni  altro  dato  e
          documento richiesto. Essi trasmettono anche i  bilanci  con
          le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia. 
              4-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni  al
          personale  degli  intermediari  finanziari,  anche  per  il
          tramite di questi ultimi. 
              4-ter. Gli obblighi previsti dal comma 4  si  applicano
          anche ai soggetti  ai  quali  gli  intermediari  finanziari
          abbiano  esternalizzato  funzioni  aziendali  e   al   loro
          personale. 
              5. La Banca d'Italia puo' effettuare  ispezioni  presso
          gli  intermediari  finanziari  o  i  soggetti  a  cui  sono
          esternalizzate  funzioni  aziendali  e  richiedere  a  essi
          l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. 
              6.  Nell'esercizio  dei  poteri  di  cui  al   presente
          articolo   la   Banca   d'Italia   osserva    criteri    di
          proporzionalita',   avuto   riguardo   alla    complessita'
          operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari,
          nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  2  e  342  del
          decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14  (Codice  della
          crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge
          19 ottobre 2017, n. 155): 
              "Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
          si intende per: 
                a) «crisi»: lo stato del debitore che rende probabile
          l'insolvenza e che si  manifesta  con  l'inadeguatezza  dei
          flussi di cassa prospettici a far fronte alle  obbligazioni
          nei successivi dodici mesi; 
                b)  «insolvenza»:  lo  stato  del  debitore  che   si
          manifesta con inadempimenti od  altri  fatti  esteriori,  i
          quali dimostrino che il debitore non e' piu'  in  grado  di
          soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; 
                c) «sovraindebitamento»:  lo  stato  di  crisi  o  di
          insolvenza    del    consumatore,    del    professionista,
          dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle
          start-up innovative di  cui  al  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012,  n.  221,  e  di  ogni  altro  debitore  non
          assoggettabile  alla  liquidazione  giudiziale   ovvero   a
          liquidazione coatta amministrativa  o  ad  altre  procedure
          liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali
          per il caso di crisi o insolvenza; 
                d)   «impresa   minore»:   l'impresa   che   presenta
          congiuntamente  i  seguenti   requisiti:   1)   un   attivo
          patrimoniale di ammontare complessivo annuo  non  superiore
          ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti  la  data
          di deposito della istanza di  apertura  della  liquidazione
          giudiziale  o  dall'inizio  dell'attivita'  se  di   durata
          inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per
          un  ammontare  complessivo  annuo  non  superiore  ad  euro
          duecentomila  nei  tre  esercizi  antecedenti  la  data  di
          deposito  dell'istanza  di  apertura   della   liquidazione
          giudiziale  o  dall'inizio  dell'attivita'  se  di   durata
          inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti  non
          superiore  ad  euro  cinquecentomila;  i  predetti   valori
          possono essere aggiornati ogni tre  anni  con  decreto  del
          Ministro della giustizia  adottato  a  norma  dell'articolo
          348; 
                e) «consumatore»: la persona fisica  che  agisce  per
          scopi estranei all'attivita' imprenditoriale,  commerciale,
          artigiana o professionale eventualmente  svolta,  anche  se
          socia di una delle societa' appartenenti ad  uno  dei  tipi
          regolati nei capi III, IV e  VI  del  titolo  V  del  libro
          quinto del codice civile, per i debiti  estranei  a  quelli
          sociali; 
                f) «societa'  pubbliche»:  le  societa'  a  controllo
          pubblico,  le  societa'  a  partecipazione  pubblica  e  le
          societa' in house di cui all'articolo 2,  lettere  m),  n),
          o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; 
                g) ; 
                h) «gruppo di  imprese»:  l'insieme  delle  societa',
          delle imprese e degli enti, esclusi lo  Stato  e  gli  enti
          territoriali,  che,  ai  sensi  degli   articoli   2497   e
          2545-septies  del  codice   civile,   esercitano   o   sono
          sottoposti alla direzione e coordinamento di una  societa',
          di un ente o di una persona fisica; a tal fine si  presume,
          salvo prova  contraria,  che  l'attivita'  di  direzione  e
          coordinamento delle  societa'  del  gruppo  sia  esercitata
          dalla societa' o ente tenuto  al  consolidamento  dei  loro
          bilanci oppure dalla societa'  o  ente  che  le  controlla,
          direttamente o indirettamente, anche nei casi di  controllo
          congiunto; 
                i) «gruppi di imprese  di  rilevante  dimensione»:  i
          gruppi di imprese composti da un'impresa  madre  e  imprese
          figlie  da  includere   nel   bilancio   consolidato,   che
          rispettano  i  limiti  numerici  di  cui  all'articolo   3,
          paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013; 
                l) «parti correlate»: si  intendono  quelle  indicate
          come tali  nel  Regolamento  della  Consob  in  materia  di
          operazioni con parti correlate; 
                m) «centro degli interessi principali  del  debitore»
          (COMI): il  luogo  in  cui  il  debitore  gestisce  i  suoi
          interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi; 
                m-bis)  «strumenti  di  regolazione  della  crisi   e
          dell'insolvenza»: le misure, gli  accordi  e  le  procedure
          volti al risanamento dell'impresa  attraverso  la  modifica
          della composizione, dello stato o della struttura delle sue
          attivita' e passivita' o del capitale,  oppure  volti  alla
          liquidazione  del  patrimonio  o  delle  attivita'  che,  a
          richiesta del  debitore,  possono  essere  preceduti  dalla
          composizione negoziata della crisi; 
                n) «albo dei gestori della crisi e  insolvenza  delle
          imprese»:  l'albo,  istituito  presso  il  Ministero  della
          giustizia e disciplinato dall'articolo  356,  dei  soggetti
          che su  incarico  del  giudice  svolgono,  anche  in  forma
          associata o societaria, funzioni di gestione,  supervisione
          o controllo  nell'ambito  degli  strumenti  di  regolazione
          della  crisi  e  dell'insolvenza  e  delle   procedure   di
          insolvenza previsti dal presente codice; 
                o) «professionista indipendente»:  il  professionista
          incaricato dal debitore nell'ambito di uno degli  strumenti
          di regolazione della crisi e dell'insolvenza  che  soddisfi
          congiuntamente i seguenti  requisiti:  1)  essere  iscritto
          all'albo  dei  gestori  della  crisi  e  insolvenza   delle
          imprese, nonche'  nel  registro  dei  revisori  legali;  2)
          essere in possesso  dei  requisiti  previsti  dall'articolo
          2399 del codice civile; 3) non essere legato all'impresa  o
          ad altre parti interessate  all'operazione  di  regolazione
          della   crisi   da   rapporti   di   natura   personale   o
          professionale; il professionista ed i soggetti con i  quali
          e' eventualmente unito in  associazione  professionale  non
          devono aver prestato negli ultimi cinque anni attivita'  di
          lavoro subordinato o autonomo in favore del  debitore,  ne'
          essere stati  membri  degli  organi  di  amministrazione  o
          controllo dell'impresa, ne' aver  posseduto  partecipazioni
          in essa; 
                o-bis) «esperto»: il soggetto terzo  e  indipendente,
          iscritto nell'elenco di cui  all'articolo  13,  comma  3  e
          nominato dalla commissione di cui al comma 6  del  medesimo
          articolo 13, che facilita le trattative  nell'ambito  della
          composizione negoziata; 
                p)  «misure   protettive»:   le   misure   temporanee
          richieste dal debitore per evitare che  determinate  azioni
          dei creditori possano pregiudicare, sin  dalla  fase  delle
          trattative, il buon esito delle iniziative assunte  per  la
          regolazione della  crisi  o  dell'insolvenza,  anche  prima
          dell'accesso a uno degli  strumenti  di  regolazione  della
          crisi e dell'insolvenza; 
                q)  «misure  cautelari»:  i  provvedimenti  cautelari
          emessi dal giudice competente a  tutela  del  patrimonio  o
          dell'impresa  del  debitore,  che   appaiano   secondo   le
          circostanze piu' idonei ad assicurare  provvisoriamente  il
          buon esito delle trattative e gli effetti  degli  strumenti
          di  regolazione  della  crisi  e  dell'insolvenza  e  delle
          procedure di insolvenza; 
                r) «classe di creditori»: insieme  di  creditori  che
          hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei; 
                s)  «domicilio  digitale»:  il   domicilio   di   cui
          all'articolo  1,  comma  1,  lettera  n-ter)  del   decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
                t) OCC: organismi  di  composizione  delle  crisi  da
          sovraindebitamento disciplinati dal  decreto  del  Ministro
          della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e  successive
          modificazioni,  che  svolgono  i  compiti  di  composizione
          assistita della crisi da  sovraindebitamento  previsti  dal
          presente codice; 
                u).". 
              «Art. 342 (Falso in attestazioni e relazioni). - 1.  Il
          professionista che nelle relazioni o  attestazioni  di  cui
          agli articoli 56 comma 4, 57, comma 4, 58 commi 1 e 2,  62,
          comma 2, lettera d), 87, comma 3, 88,  commi  1  e  2,  90,
          comma 5, 100, commi 1 e 2, espone informazioni false ovvero
          omette di riferire informazioni rilevanti  in  ordine  alla
          veridicita' dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad
          esso allegati, e' punito con la reclusione da due a  cinque
          anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. 
              2. Se il fatto e' commesso al  fine  di  conseguire  un
          ingiusto  profitto  per  se'  o  per  altri,  la  pena   e'
          aumentata. 
              3. Se dal fatto consegue un danno per  i  creditori  la
          pena e' aumentata fino alla meta'.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4,  5,  6  e
          7.1, della legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla
          cartolarizzazione dei crediti): 
              «Art. 2 (Programma dell'operazione). - 1. I  titoli  di
          cui all'articolo 1 sono strumenti finanziari e agli  stessi
          si applicano le disposizioni  del  decreto  legislativo  24
          febbraio  1998,  n.  58,  recante  il  testo  unico   delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. 
              2. La societa' cessionaria o la  societa'  emittente  i
          titoli, se diversa dalla societa'  cessionaria,  redige  il
          prospetto informativo. 
              3. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di
          cartolarizzazione    siano    offerti    ad     investitori
          professionali,  il  prospetto   informativo   contiene   le
          seguenti indicazioni: 
                a) il soggetto cedente, la societa'  cessionaria,  le
          caratteristiche  dell'operazione,  con  riguardo   sia   ai
          crediti sia ai titoli emessi per finanziarla; 
                b) i soggetti incaricati di curare l'emissione ed  il
          collocamento dei titoli; 
                c)  i  soggetti  incaricati  della  riscossione   dei
          crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento; 
                d) le condizioni in presenza delle quali, a vantaggio
          dei portatori  dei  titoli,  e'  consentita  alla  societa'
          cessionaria la cessione dei crediti acquistati; 
                e) le condizioni in presenza delle quali la  societa'
          cessionaria puo' reinvestire in altre attivita' finanziarie
          i fondi derivanti dalla gestione  dei  crediti  ceduti  non
          immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti
          derivanti dai titoli; 
                f) le  eventuali  operazioni  finanziarie  accessorie
          stipulate   per   il   buon   fine    dell'operazione    di
          cartolarizzazione; 
                g) il contenuto minimo essenziale dei titoli emessi e
          l'indicazione delle  forme  di  pubblicita'  del  prospetto
          informativo idonee a garantirne l'agevole conoscibilita' da
          parte dei portatori dei titoli; 
                h) i costi dell'operazione e le condizioni alle quali
          la  societa'  cessionaria   puo'   detrarli   dalle   somme
          corrisposte dal debitore o  dai  debitori  ceduti,  nonche'
          l'indicazione degli utili  previsti  dall'operazione  e  il
          percettore; 
                i) gli eventuali rapporti di  partecipazione  tra  il
          soggetto cedente e la societa' cessionaria; 
                i-bis) il soggetto di cui all'articolo 7.1, comma 8. 
              4. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di
          cartolarizzazione  siano   offerti   ad   investitori   non
          professionali, l'operazione  deve  essere  sottoposta  alla
          valutazione del merito di credito  da  parte  di  operatori
          terzi. 
              4-bis.  Nel  caso  in  cui  i  titoli   oggetto   delle
          operazioni  di   cartolarizzazione   siano   destinati   ad
          investitori qualificati  ai  sensi  dell'articolo  100  del
          decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,  i  titoli
          possono essere sottoscritti anche da un unico investitore. 
              5. La Commissione nazionale per le societa' e la  borsa
          (CONSOB),  con  proprio  regolamento  da  pubblicare  nella
          Gazzetta   Ufficiale,    stabilisce    i    requisiti    di
          professionalita' e i criteri per assicurare  l'indipendenza
          degli operatori che svolgono la valutazione del  merito  di
          credito e l'informazione sugli eventuali rapporti esistenti
          tra questi e i soggetti  che  a  vario  titolo  partecipano
          all'operazione,  anche  qualora  la  valutazione  non   sia
          obbligatoria. 
              6. I servizi indicati nel comma 3, lettera c),  possono
          essere  svolti  da  banche  o  da  intermediari  finanziari
          iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli  altri  soggetti
          che intendono prestare i  servizi  indicati  nel  comma  3,
          lettera  c),  chiedono  l'iscrizione   nell'albo   previsto
          dall'articolo 106  del  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, anche qualora  non  esercitino  le  attivita'
          elencate  nel  comma  1  del  medesimo   articolo   purche'
          possiedano i relativi requisiti. 
              6-bis. I soggetti di cui al comma 6 verificano  che  le
          operazioni  siano  conformi  alla  legge  ed  al  prospetto
          informativo. 
              7. Il prospetto informativo  deve  essere,  a  semplice
          richiesta, consegnato ai portatori dei titoli.». 
              «Art.  3  (Societa'  per   la   cartolarizzazione   dei
          crediti). - 1.  La  societa'  cessionaria,  o  la  societa'
          emittente titoli se  diversa  dalla  societa'  cessionaria,
          hanno per oggetto esclusivo la realizzazione di una o  piu'
          operazioni di cartolarizzazione dei crediti. 
              2. I crediti relativi a ciascuna operazione  (per  tali
          intendendosi  sia  i  crediti  vantati  nei  confronti  del
          debitore o dei debitori  ceduti,  sia  ogni  altro  credito
          maturato dalla societa' di cui  al  comma  1  nel  contesto
          dell'operazione),  i  relativi  incassi  e   le   attivita'
          finanziarie  acquistate  con   i   medesimi   costituiscono
          patrimonio separato a tutti gli  effetti  da  quello  della
          societa' e da quello relativo  alle  altre  operazioni.  Su
          ciascun patrimonio non sono  ammesse  azioni  da  parte  di
          creditori diversi  dai  portatori  dei  titoli  emessi  per
          finanziare l'acquisto dei crediti stessi. 
              2-bis. Non sono ammesse azioni  da  parte  di  soggetti
          diversi da quelli  di  cui  al  comma  2  sui  conti  delle
          societa'  di  cui  al  comma  1  aperti  presso  la   banca
          depositaria ovvero presso i soggetti di cui all'articolo 2,
          comma 3, lettera c),  dove  vengono  accreditate  le  somme
          corrisposte dai debitori ceduti nonche'  ogni  altra  somma
          pagata o comunque di  spettanza  della  societa'  ai  sensi
          delle  operazioni  accessorie   condotte   nell'ambito   di
          ciascuna operazione  di  cartolarizzazione  o  comunque  ai
          sensi dei contratti  dell'operazione.  Tali  somme  possono
          essere  utilizzate  dalle  societa'  di  cui  al  comma   1
          esclusivamente per il soddisfacimento  di  crediti  vantati
          dai soggetti di cui al comma  2  e  dalle  controparti  dei
          contratti derivati con finalita' di  copertura  dei  rischi
          insiti nei crediti e nei  titoli  ceduti,  nonche'  per  il
          pagamento degli altri costi  dell'operazione.  In  caso  di
          avvio nei confronti del depositario di procedimenti di  cui
          al titolo IV del testo unico bancario, nonche' di procedure
          concorsuali, le somme accreditate su tali  conti  e  quelle
          affluite  in  corso  di  procedura  non  sono  soggette   a
          sospensione  dei  pagamenti  e  vengono  immediatamente   e
          integralmente restituite alla societa' senza la  necessita'
          di deposito di  domanda  di  ammissione  al  passivo  o  di
          rivendica  e  al  di  fuori  dei  piani  di  riparto  o  di
          restituzione di somme. 
              2-ter. Sui conti correnti dove vengono  accreditate  le
          somme incassate per conto delle societa' di cui al comma  1
          corrisposte dai debitori ceduti - aperti dai  soggetti  che
          svolgono nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dei
          crediti, anche su delega dei soggetti di  cui  all'articolo
          2, comma 6, i servizi indicati nell'articolo  2,  comma  3,
          lettera c), non sono ammesse azioni da parte dei  creditori
          di  tali  soggetti  se  non  per  l'eccedenza  delle  somme
          incassate e dovute alle societa' di cui al comma 1. In caso
          di avvio nei confronti di  tali  soggetti  di  procedimenti
          concorsuali, le somme accreditate su tali  conti  e  quelle
          affluite in corso di procedura, per un  importo  pari  alle
          somme incassate e dovute alle societa' di cui al  comma  1,
          vengono  immediatamente  e  integralmente  restituite  alle
          societa' di cui al comma 1 senza la necessita' di  deposito
          di domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al  di
          fuori dei piani riparto o di restituzione di somme. 
              3. Le societa' di cui al comma 1  si  costituiscono  in
          forma di societa' di capitali. Fermi restando gli  obblighi
          di segnalazione  previsti  per  finalita'  statistiche,  la
          Banca d'Italia, in base alle deliberazioni del  CICR,  puo'
          imporre alle  societa'  di  cui  al  comma  1  obblighi  di
          segnalazione ulteriori relativi ai  crediti  cartolarizzati
          al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti  cui
          i crediti si riferiscono.». 
              «Art. 4 (Modalita' ed efficacia della cessione).  -  1.
          Alle cessioni dei crediti poste in essere  ai  sensi  della
          presente  legge  si  applicano  le  disposizioni  contenute
          nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario.
          Alle cessioni, anche  non  in  blocco,  aventi  ad  oggetto
          crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991,
          n. 52, per gli effetti di  cui  al  comma  2  del  presente
          articolo,  e'  sufficiente  che  la   pubblicazione   nella
          Gazzetta   Ufficiale   dell'avvenuta   cessione    contenga
          l'indicazione del cedente, del cessionario e della data  di
          cessione. Alle medesime cessioni puo' altresi'  applicarsi,
          su espressa volonta' delle parti, il disposto dell'articolo
          5, commi 1, 1-bis e 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52. 
              2.  Dalla  data  della  pubblicazione   della   notizia
          dell'avvenuta cessione nella  Gazzetta  Ufficiale  o  dalla
          data certa dell'avvenuto pagamento,  anche  in  parte,  del
          corrispettivo della  cessione,  sui  crediti  acquistati  e
          sulle somme corrisposte dai debitori  ceduti  sono  ammesse
          azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1,
          comma  1,  lettera  b),  e,  in  deroga   ad   ogni   altra
          disposizione, non e'  esercitabile  dai  relativi  debitori
          ceduti la compensazione  tra  i  crediti  acquistati  dalla
          societa' di cartolarizzazione e i crediti di tali  debitori
          nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data.
          Dalla stessa data la cessione dei crediti e' opponibile: 
                a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo
          di acquisto non sia stato reso efficace verso  i  terzi  in
          data anteriore; 
                b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato
          il credito prima della pubblicazione della cessione. 
              2-bis. In caso di  cessione  di  crediti  derivanti  da
          aperture di credito o da  altre  forme  di  concessione  di
          credito con modalita' rotative,  anche  regolate  in  conto
          corrente, l'espletamento delle formalita' di  opponibilita'
          previste dal presente  articolo  produce  gli  effetti  ivi
          indicati anche con riferimento a  tutti  i  crediti  futuri
          nascenti da tali contratti, a condizione  che  i  contratti
          siano stipulati prima della data di  espletamento  di  tali
          formalita'. 
              3. Ai pagamenti effettuati  dai  debitori  ceduti  alla
          societa' cessionaria  non  si  applicano  l'articolo  65  e
          l'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  e
          successive modificazioni, ovvero, dalla data di entrata  in
          vigore del decreto legislativo  12  gennaio  2019,  n.  14,
          l'articolo 164, comma 1,  e  l'articolo  166  del  medesimo
          decreto legislativo. 
              4. Per le operazioni di cartolarizzazione  disciplinate
          dalla presente legge i termini di due anni  e  di  un  anno
          previsti dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo  1942,
          n. 267, e successive modificazioni, ovvero, dalla  data  di
          entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio  2019,
          n. 14, l'articolo  164,  comma  1,  e  l'articolo  166  del
          medesimo decreto legislativo sono ridotti, rispettivamente,
          a sei ed a tre mesi. 
              4-bis.  Alle   cessioni   effettuate   nell'ambito   di
          operazioni  di  cartolarizzazione  non  si  applicano   gli
          articoli 69 e 70 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.
          2440,  nonche'  le  altre   disposizioni   che   richiedano
          formalita' diverse o ulteriori rispetto  a  quelle  di  cui
          alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle
          funzioni di cui all'articolo 2,  comma  3,  lettera  c),  a
          soggetti  diversi  dal  cedente  e'  dato  avviso  mediante
          pubblicazione    nella    Gazzetta    Ufficiale     nonche'
          comunicazione mediante lettera raccomandata con  avviso  di
          ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici. 
              4-ter. In caso di  cessione  di  crediti  derivanti  da
          aperture di credito in qualunque forma o da altre forme  di
          concessione  di  credito  con  modalita'  rotative,   anche
          regolate in conto corrente, il diritto di rendere esigibile
          il credito ceduto e' esercitato dalla societa'  cessionaria
          in conformita' alle previsioni del relativo contratto o, in
          mancanza, con un preavviso non inferiore a quindici giorni.
          Nel caso di cessione di crediti aventi  le  caratteristiche
          di cui al  successivo  articolo  7.1,  comma  1,  la  banca
          cedente  puo',  altresi',  trasferire  ad   una   banca   o
          intermediario  finanziario  di  cui  all'articolo  106  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  ai  sensi
          dell'articolo 58 del medesimo decreto  legislativo  n.  385
          del 1993, gli impegni o la facolta' di erogazione derivanti
          dal  relativo  contratto   di   apertura   di   credito   o
          affidamento, separatamente  dal  conto  cui  l'apertura  di
          credito e' collegata e  mantenendo  la  domiciliazione  del
          conto medesimo.  A  seguito  della  cessione,  gli  incassi
          registrati su tale conto continuano a  essere  imputati  ai
          debiti nascenti dai contratti di apertura di credito  o  di
          affidamento, anche se sorti successivamente alla  cessione,
          secondo le modalita' contrattualmente previste. Gli incassi
          e i proventi derivanti dall'escussione o dal  realizzo  dei
          beni e dei diritti che in qualunque modo  costituiscano  la
          garanzia  del  rimborso  di  tali   crediti   costituiscono
          patrimonio separato a tutti gli  effetti  da  quello  della
          banca cedente domiciliataria del conto e da quello relativo
          ad altre operazioni. Su  ciascun  patrimonio  separato  non
          sono ammesse azioni  da  parte  di  creditori  diversi  dai
          portatori dei titoli, e, nel loro interesse, dalla societa'
          di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero dalla banca o  dalla
          societa' finanziaria di cui  al  citato  articolo  106  del
          decreto legislativo  n.  385  del  1993  cessionarie  degli
          impegni  o  delle  facolta'  di  erogazione,  se  non   per
          l'eccedenza delle somme incassate e dovute a tali soggetti.
          Si  applicano  in  quanto   compatibili   le   disposizioni
          dell'articolo 3, commi 2 e 2-bis.». 
              «Art.  5  (Titoli   emessi   a   fronte   dei   crediti
          acquistati).  -  1.  Ai  titoli   emessi   dalla   societa'
          cessionaria  o  dalla  societa'   emittente   titoli,   per
          finanziare  l'acquisto  dei  crediti,  si   applicano   gli
          articoli 129 e 143 del testo unico bancario. 
              2. Alle  emissioni  dei  titoli  non  si  applicano  il
          divieto di raccolta di risparmio tra il  pubblico  previsto
          dall'articolo 11, comma 2, del testo unico bancario, ne'  i
          limiti  quantitativi   alla   raccolta   prescritti   dalla
          normativa vigente; non trovano  altresi'  applicazione  gli
          articoli da 2410 a 2420 del codice civile. 
              2-bis. I titoli emessi  nell'ambito  di  operazioni  di
          cartolarizzazione  di  cui  all'articolo   1,   anche   non
          destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o
          in sistemi multilaterali di negoziazione e anche  privi  di
          valutazione del merito di credito  da  parte  di  operatori
          terzi,  costituiscono  attivi  ammessi  a  copertura  delle
          riserve tecniche delle imprese di  assicurazione  ai  sensi
          dell'articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre  2005,
          n.  209,  e  successive  modificazioni.  Entro  30   giorni
          dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'IVASS
          adotta un regolamento che disciplini le misure di dettaglio
          per la copertura delle riserve tecniche tramite gli  attivi
          sopra menzionati.  L'investimento  nei  titoli  di  cui  al
          presente comma  e'  altresi'  compatibile  con  le  vigenti
          disposizioni in materia di limiti di investimento di  fondi
          pensione.». 
              «Art. 6 (Disposizioni fiscali e di bilancio). -  1.  Ai
          fini  delle  imposte  sui  redditi,  ai   titoli   indicati
          nell'articolo 5 si applica lo stesso trattamento  stabilito
          per obbligazioni  emesse  dalle  societa'  per  azioni  con
          azioni negoziate in mercati regolamentati  italiani  e  per
          titoli similari, ivi compreso il trattamento  previsto  dal
          decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. 
              2. Se la cessione  ha  per  oggetto  crediti  derivanti
          dalle operazioni indicate negli articoli 15, 16  e  19  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 601, continuano ad applicarsi le  agevolazioni  previste
          nel citato articolo 15. 
              3. Le diminuzioni di  valore  registrate  sugli  attivi
          ceduti, sulle garanzie rilasciate al  cessionario  e  sulle
          attivita', diverse da quelle oggetto di cessione,  poste  a
          copertura delle operazioni  di  cartolarizzazione,  nonche'
          gli  accantonamenti  effettuati  a  fronte  delle  garanzie
          rilasciate  al   cessionario,   possono   essere   imputati
          direttamente  alle  riserve  patrimoniali,  se  relativi  a
          contratti di cartolarizzazione  stipulati  entro  due  anni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge;  essi
          vanno  imputati  sul  conto  economico  in  quote  costanti
          nell'esercizio in cui si sono registrati la diminuzione  di
          valore o gli accantonamenti e nei quattro successivi. Delle
          operazioni   di    cartolarizzazione,    delle    eventuali
          diminuzioni di valore e  degli  accantonamenti  non  ancora
          inclusi nel conto  economico  occorre  fornire  indicazione
          nella nota integrativa di bilancio. 
              4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, le  diminuzioni  di
          valore ivi  previste  concorrono  alla  determinazione  del
          reddito di impresa negli esercizi in cui sono  iscritte  al
          conto economico. 
              5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo,
          pari a lire 300 milioni annue per ciascuno degli  anni  dal
          1999 al 2005, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e  2001,
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   1999-2001,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente «Fondo speciale» dello  stato  di  previsione  del
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica  per  l'anno   finanziario   1999,   allo   scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero medesimo. 
              6.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica e' autorizzato ad  apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 
              «Art. 7.1 (Cartolarizzazione di crediti deteriorati  da
          parte di banche  e  intermediari  finanziari).  -  1.  Alle
          cessioni di crediti, qualificati come deteriorati  in  base
          alle  disposizioni  dell'autorita'  competente,  ceduti  da
          banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di  cui
          all'articolo 106  del  testo  unico  bancario  aventi  sede
          legale  in  Italia  ovvero,  su   istanza   del   debitore,
          effettuate nell'ambito di  operazioni  aventi  una  valenza
          sociale  che  prevedano  la  concessione  in  locazione  al
          debitore, da parte  della  societa'  veicolo  di  appoggio,
          dell'immobile costituito in garanzia del credito ceduto, si
          applicano altresi' le disposizioni del presente articolo. 
              2. Le societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo
          3 che si sono rese cessionarie dei crediti di cui al  comma
          1 possono concedere finanziamenti finalizzati a  migliorare
          le prospettive di recupero di tali crediti e a favorire  il
          ritorno in bonis del debitore ceduto,  nel  rispetto  delle
          condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter. 
              3. Nell'ambito di piani  di  riequilibrio  economico  e
          finanziario concordati con il soggetto cedente o di accordi
          stipulati ai sensi  degli  articoli  124,  160,  182-bis  e
          186-bis del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  ovvero,
          dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo  12
          gennaio 2019, n. 14, degli articoli 57, 60, 84,  85  e  240
          del  medesimo  decreto  legislativo,  ovvero  di   analoghi
          accordi  o  procedure   volti   al   risanamento   o   alla
          ristrutturazione previsti da altre disposizioni  di  legge,
          le societa' di  cartolarizzazione  di  cui  all'articolo  3
          possono acquisire o sottoscrivere  azioni,  quote  e  altri
          titoli   e   strumenti   partecipativi   derivanti    dalla
          conversione di parte dei crediti del  cedente  e  concedere
          finanziamenti al  fine  di  migliorare  le  prospettive  di
          recupero dei crediti oggetto di cessione e di  favorire  il
          ritorno in bonis del debitore ceduto. Non si  applicano  in
          questo  caso  le  disposizioni  degli   articoli   2467   e
          2497-quinquies del codice civile.  Le  somme  in  qualsiasi
          modo rivenienti da tali azioni,  quote  e  altri  titoli  e
          strumenti partecipativi sono assimilate, agli effetti della
          presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti
          e sono destinate in via esclusiva  al  soddisfacimento  dei
          diritti incorporati nei titoli emessi e  al  pagamento  dei
          costi  dell'operazione.  Il   finanziamento   puo'   essere
          concesso anche ad  assuntori  di  passivita'  dei  debitori
          ceduti ovvero a soggetti con i quali  i  medesimi  debitori
          hanno rapporti di controllo  o  di  collegamento  ai  sensi
          dell'articolo 2359 del codice civile. 
              4.  Possono  essere  costituite  una  o  piu'  societa'
          veicolo d'appoggio, nella forma di  societa'  di  capitali,
          aventi  come  oggetto  sociale  esclusivo  il  compito   di
          acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse  esclusivo
          dell'operazione  di   cartolarizzazione,   direttamente   o
          attraverso  una   o   piu'   ulteriori   societa'   veicolo
          d'appoggio,   autorizzate   ad   assumere,   totalmente   o
          parzialmente, il  debito  originario,  i  beni  immobili  e
          mobili registrati nonche' gli altri beni e diritti concessi
          o costituiti, in qualunque forma, a  garanzia  dei  crediti
          oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i  beni  oggetto
          di contratti di locazione finanziaria,  anche  se  risolti,
          eventualmente insieme con  i  rapporti  derivanti  da  tali
          contratti. Il trasferimento dei  suddetti  beni  e  diritti
          puo' avvenire anche ai sensi dei commi 2 e 3  dell'articolo
          58 del testo unico bancario, nonche' dei commi 4, 5 e 6 del
          medesimo articolo, anche se non avente  a  oggetto  beni  o
          rapporti  giuridici  individuabili  in  blocco.  Le  stesse
          modalita' si applicano ai trasferimenti ai sensi del  comma
          5  del  presente  articolo.  Le  somme  in  qualsiasi  modo
          rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di tali
          beni  e  diritti  sono  dovute   dalla   societa'   veicolo
          d'appoggio  alla  societa'  di  cartolarizzazione  di   cui
          all'articolo  3,  sono  assimilate,  agli   effetti   della
          presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti
          e sono destinate in via esclusiva  al  soddisfacimento  dei
          diritti incorporati nei titoli emessi e  al  pagamento  dei
          costi dell'operazione.  I  beni,  diritti  e  le  somme  in
          qualsiasi modo derivanti dai medesimi  nonche'  ogni  altro
          diritto acquisito nell'ambito  dell'operazione  di  cui  al
          presente comma, o  al  successivo  comma  5,  costituiscono
          patrimonio separato a tutti gli  effetti  da  quello  delle
          societa' stesse e da quello relativo alle altre operazioni.
          Sul patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di
          creditori  diversi  dalla  societa'  di   cartolarizzazione
          nell'interesse  dei  portatori  dei  titoli  emessi   dalla
          societa' per la cartolarizzazione dei crediti. 
              4-bis. Si applicano le imposte di registro,  ipotecaria
          e catastale in misura fissa  sugli  atti  e  le  operazioni
          inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo, anche in sede
          giudiziale o concorsuale, dei beni  e  diritti  di  cui  ai
          commi 4 e 5, in favore della societa'  veicolo  d'appoggio,
          inclusi eventuali accolli  di  debito,  e  le  garanzie  di
          qualunque  tipo,  da  chiunque  e  in   qualsiasi   momento
          prestate, in favore della societa' di  cartolarizzazione  o
          altro  finanziatore  ed  in  relazione  all'operazione   di
          cartolarizzazione, a valere sui beni e  diritti  acquistati
          dalle societa' veicolo d'appoggio ai sensi del comma 4,  le
          relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e
          cancellazioni anche  parziali,  ivi  comprese  le  relative
          cessioni di credito. 
              4-ter. Alla societa' veicolo d'appoggio cessionaria dei
          contratti e rapporti di locazione finanziaria  e  dei  beni
          derivanti da tale attivita' si applicano le disposizioni in
          materia fiscale applicabili alle  societa'  che  esercitano
          attivita'  di  locazione  finanziaria.  Alle  cessioni   di
          immobili  oggetto  di  contratti  di  leasing   risolti   o
          altrimenti cessati per fatto  dell'utilizzatore  effettuate
          alla e dalla medesima societa' si  applica  l'articolo  35,
          comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio  2006,  n.  223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n. 248. Per le trascrizioni nei pubblici registri e volture
          catastali effettuate a qualunque  titolo  in  relazione  ai
          beni e diritti acquisiti dalla societa' veicolo  d'appoggio
          le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono  dovute
          in misura fissa. 
              4-quater. Per gli atti e  i  provvedimenti  recanti  il
          successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono
          attivita' d'impresa, della proprieta' o di  diritti  reali,
          anche di  garanzia,  sui  beni  immobili  acquistati  dalle
          societa' veicolo d'appoggio in relazione all'operazione  di
          cartolarizzazione, le imposte  di  registro,  ipotecaria  e
          catastale sono dovute in misura  fissa,  a  condizione  che
          l'acquirente  dichiari,  nel  relativo  atto,  che  intende
          trasferirli entro cinque anni dalla data di  acquisto.  Ove
          non  si  realizzi  tale  condizione  entro  il  quinquennio
          successivo, le imposte di registro, ipotecaria e  catastale
          sono dovute dall'acquirente nella  misura  ordinaria  e  si
          applica una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre
          agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 3, del
          testo unico delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
          registro,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 26 aprile  1986,  n.  131.  Dalla  scadenza  del
          quinquennio  decorre  il  termine  per  il  recupero  delle
          imposte    ordinarie    da    parte    dell'amministrazione
          finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal comma 5. 
              4-quinquies. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma
          4-quater emessi a  favore  di  soggetti  che  non  svolgono
          attivita'  d'impresa  sono  assoggettati  alle  imposte  di
          registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di  200
          euro ciascuna sempre che in capo  all'acquirente  ricorrano
          le condizioni previste alla  nota  II-bis)  all'articolo  1
          della tariffa, parte prima, allegata al testo  unico  delle
          disposizioni concernenti l'imposta di  registro,  approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
          n. 131. In  caso  di  dichiarazione  mendace  nell'atto  di
          acquisto, ovvero di rivendita nel  quinquennio  dalla  data
          dell'atto, si  applicano  le  disposizioni  indicate  nella
          predetta nota. 
              5. Qualora la cessione abbia ad oggetto, unitamente  ai
          beni oggetto di locazione finanziaria, i relativi contratti
          di  locazione  finanziaria  ovvero  i  rapporti   giuridici
          derivanti dalla risoluzione di tali contratti, la  societa'
          veicolo  d'appoggio  di  cui  al  comma   4   deve   essere
          consolidata nel bilancio di una banca o di un intermediario
          finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, anche se non facente parte di un
          gruppo bancario, e deve essere  costituita  per  specifiche
          operazioni  di  cartolarizzazione  e  destinata  a   essere
          liquidata una volta conclusa l'operazione;  le  limitazioni
          dell'oggetto sociale, delle possibilita' operative e  della
          capacita'   di   indebitamento   devono   risultare   dalla
          disciplina  contrattuale  e  statutaria.  Gli   adempimenti
          derivanti dai contratti e rapporti di locazione finanziaria
          ceduti ai sensi del presente  articolo  sono  eseguiti  dal
          soggetto che presta i  servizi  indicati  nell'articolo  2,
          comma 3,  lettera  c),  ovvero  da  un  soggetto  abilitato
          all'esercizio  dell'attivita'  di   locazione   finanziaria
          individuato ai sensi del comma 8 del presente articolo.  Le
          disposizioni in materia fiscale applicabili  alle  societa'
          che  esercitano  attivita'  di  locazione  finanziaria   si
          applicano integralmente alla  societa'  veicolo  d'appoggio
          cessionaria  dei  contratti   e   rapporti   di   locazione
          finanziaria e dei beni derivanti da  tale  attivita'.  Alle
          cessioni di immobili effettuate dalla medesima societa'  si
          applicano  integralmente  le  agevolazioni  originariamente
          previste   dall'articolo   35,    comma    10-ter.1,    del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
              6. Per gli effetti di cui all'articolo 4, comma  2,  le
          cessioni effettuate  da  parte  di  banche  e  intermediari
          finanziari  ai  sensi  del  presente  articolo,  aventi  ad
          oggetto crediti non individuati in blocco, sono  pubblicate
          mediante  iscrizione   nel   registro   delle   imprese   e
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'avviso   di
          avvenuta cessione, recante  indicazione  del  cedente,  del
          cessionario, della data  di  cessione,  delle  informazioni
          orientative sulla tipologia di rapporti da  cui  i  crediti
          ceduti derivano e sul periodo in  cui  tali  rapporti  sono
          sorti o sorgeranno, nonche' del sito  internet  in  cui  il
          cedente e il cessionario renderanno disponibili, fino  alla
          loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e  la
          conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che  ne
          faranno  richiesta.  Dalla  data  di  pubblicazione   della
          notizia dell'avvenuta cessione  nella  Gazzetta  Ufficiale,
          nei confronti dei debitori ceduti si producono gli  effetti
          indicati all'articolo 1264 del codice civile e i  privilegi
          e le garanzie di qualsiasi tipo,  da  chiunque  prestati  o
          comunque  esistenti  a  favore  del  cedente,  nonche'   le
          trascrizioni nei pubblici registri degli atti  di  acquisto
          dei beni oggetto di locazione  finanziaria  compresi  nella
          cessione conservano la loro validita' e  il  loro  grado  a
          favore  del  cessionario,  senza   necessita'   di   alcuna
          formalita' o annotazione. Restano altresi'  applicabili  le
          discipline  speciali,  anche  di   carattere   processuale,
          previste per i crediti ceduti. 
              7. Nel caso previsto  dal  comma  2,  la  gestione  dei
          crediti ceduti e dei finanziamenti concessi dalla  societa'
          di cartolarizzazione di cui all'articolo 3  e'  affidata  a
          una  banca  o  a  un  intermediario  finanziario   iscritto
          nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario. 
              8. Nel caso  previsto  dal  comma  3,  la  societa'  di
          cartolarizzazione  individua  un   soggetto   di   adeguata
          competenza  e  dotato  delle  necessarie   abilitazioni   o
          autorizzazioni in conformita' alle  disposizioni  di  legge
          applicabili,  cui  sono   conferiti,   nell'interesse   dei
          portatori dei titoli, compiti di gestione o amministrazione
          e potere di rappresentanza. Qualora tale soggetto  sia  una
          banca, un intermediario finanziario iscritto  nell'albo  di
          cui all'articolo 106 del testo unico bancario, una societa'
          di intermediazione mobiliare o una societa' di gestione del
          risparmio,  lo  stesso  soggetto   verifica   altresi'   la
          conformita'  dell'attivita'  e   delle   operazioni   della
          societa' di cartolarizzazione di cui  all'articolo  3  alla
          legge e al prospetto informativo. 
              8-bis. Ove l'operazione di cui al comma 1  rivesta  una
          valenza  sociale   in   forza   della   partecipazione   di
          un'associazione di promozione sociale iscritta al  registro
          da almeno cinque anni, ovvero  di  societa'  o  ente  dalla
          stessa istituiti, che assista il  futuro  conduttore  nella
          stipulazione del contratto di  locazione  con  la  societa'
          veicolo di appoggio, il limite temporale di  cui  al  primo
          periodo del comma 4-quater e' di quindici anni  dalla  data
          di acquisto e comunque  non  inferiore  alla  durata  della
          locazione.  L'eventuale  soggetto  cedente  alla   societa'
          veicolo  di  appoggio  e'  esonerato  dalla  consegna   dei
          documenti relativi alla regolarita' urbanistico-edilizia  e
          fiscale, qualora entro sei mesi dalla cessione sia  avviata
          l'istruttoria per la procedura per la citata documentazione
          e la medesima procedura sia conclusa nel limite massimo  di
          trentasei mesi. L'esonero non  e'  esteso  alla  successiva
          vendita effettuata dalla societa' veicolo  d'appoggio.  Nel
          caso di trasferimento effettuato a partire  dal  2020  alla
          societa'   veicolo   d'appoggio,   l'immobile   e'   esente
          dall'imposta municipale propria, se lo stesso  continua  ad
          essere utilizzato come abitazione principale  del  debitore
          del credito ceduto che ne aveva  il  possesso  prima  della
          cessione. L'esenzione  non  si  applica  per  gli  immobili
          classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  22  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58  (Testo  unico  delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  ai
          sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
          52): 
              «Art.  22  (Separazione  patrimoniale).  -   1.   Nella
          prestazione dei servizi di investimento  e  accessori,  gli
          strumenti finanziari e  le  somme  di  denaro  dei  singoli
          clienti,   a   qualunque   titolo   detenuti   dalla   Sim,
          dall'impresa di  investimento  UE,  dall'impresa  di  paesi
          terzi diversa dalla banca, dalla  Sgr,  dalla  societa'  di
          gestione UE, dai GEFIA UE o dagli  intermediari  finanziari
          iscritti nell'albo  previsto  dall'articolo  106  del  T.U.
          bancario, nonche'  gli  strumenti  finanziari  dei  singoli
          clienti  a   qualsiasi   titolo   detenuti   dalla   banca,
          costituiscono patrimonio distinto a tutti  gli  effetti  da
          quello dell'intermediario e da quello degli altri  clienti.
          Su tale patrimonio non sono ammesse  azioni  dei  creditori
          dell'intermediario  o  nell'interesse  degli  stessi,   ne'
          quelle   dei   creditori   dell'eventuale   depositario   o
          sub-depositario o nell'interesse degli  stessi.  Le  azioni
          dei creditori dei singoli clienti sono ammesse  nei  limiti
          del patrimonio di proprieta' di questi ultimi. 
              2. Per i conti relativi  a  strumenti  finanziari  e  a
          somme di denaro depositati  presso  terzi  non  operano  le
          compensazioni  legale  e  giudiziale  e  non  puo'   essere
          pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti
          vantati dal depositario o dal sub-depositario nei confronti
          dell'intermediario o del depositario. 
              3.  Salvo  consenso  scritto  dei  clienti,   la   Sim,
          l'impresa di investimento  UE,  l'impresa  di  paesi  terzi
          diversa dalla banca, la Sgr, la societa' di gestione UE, il
          GEFIA UE, l'intermediario  finanziario  iscritto  nell'albo
          previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario e la banca non
          possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi,  gli
          strumenti finanziari di pertinenza  dei  clienti,  da  essi
          detenuti  a  qualsiasi  titolo.  La   Sim,   l'impresa   di
          investimento UE, l'impresa di  paesi  terzi  diversa  dalla
          banca,  l'intermediario  finanziario   iscritto   nell'albo
          previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario,  la  Sgr,  la
          societa'  di  gestione  UE  e  il  GEFIA  UE  non   possono
          utilizzare,  nell'interesse  proprio   o   di   terzi,   le
          disponibilita' liquide degli investitori, da esse  detenute
          a qualsiasi titolo.». 
              - Il titolo III della parte II del citato d. lgs. n. 58
          del 1998, reca: «GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  1203  del  codice
          civile: 
              «Art. 1203 (Surrogazione legale). - La surrogazione  ha
          luogo di diritto nei seguenti casi: 
                1) a vantaggio di chi, essendo  creditore,  ancorche'
          chirografario, paga un altro creditore che  ha  diritto  di
          essergli preferito in ragione dei suoi privilegi,  del  suo
          pegno o delle sue ipoteche; 
                2) a vantaggio dell'acquirente di  un  immobile  che,
          fino alla concorrenza del prezzo di acquisto,  paga  uno  o
          piu' creditori a favore dei quali l'immobile e' ipotecato; 
                3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri
          o per altri al pagamento del  debito,  aveva  interesse  di
          soddisfarlo; 
                4) a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario,
          che paga con danaro proprio i debiti ereditari; 
                5) negli altri casi stabiliti dalla legge.». 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   8-bis   del
          decreto-legge  24  gennaio  2015,  n.  3,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo  2015,  n.  33  (Misure
          urgenti per il sistema bancario e gli investimenti): 
              «Art.  8-bis  (Potenziamento  del  Fondo  centrale   di
          garanzia per le piccole e medie imprese). - 1. All'articolo
          1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21  giugno  2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013, n. 98, dopo le parole: "il rilascio  della  garanzia"
          sono inserite le seguenti: "diretta, ai sensi dell'articolo
          2  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del   Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31  maggio
          1999, n. 248, e successive modificazioni, da parte". 
              2. Il quarto periodo del comma 53 dell'articolo 1 della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' soppresso. 
              3. Il diritto  alla  restituzione,  nei  confronti  del
          beneficiario finale e dei  terzi  prestatori  di  garanzie,
          delle somme liquidate a titolo  di  perdite  dal  Fondo  di
          garanzia di cui all'articolo  2,  comma  100,  lettera  a),
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  costituisce  credito
          privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione,
          da qualsiasi causa derivante, ad eccezione  del  privilegio
          per spese di giustizia e di quelli  previsti  dall'articolo
          2751-bis  del  codice  civile,  fatti  salvi  i  precedenti
          diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione  e
          l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso
          delle parti. Al recupero del predetto  credito  si  procede
          mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17  del
          decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,  e  successive
          modificazioni.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  9  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 123 concernente  Disposizioni
          per  la  razionalizzazione  degli  interventi  di  sostegno
          pubblico alle imprese, a norma dell'articolo  4,  comma  4,
          lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59: 
              «Art. 9 (Revoca dei benefici e sanzioni). - 1. In  caso
          di  assenza  di   uno   o   piu'   requisiti,   ovvero   di
          documentazione incompleta o irregolare, per fatti  comunque
          imputabili al  richiedente  e  non  sanabili,  il  soggetto
          competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso
          di revoca dal bonus fiscale, ne da' immediata comunicazione
          al Ministero delle finanze. 
              2. In caso di  revoca  degli  interventi,  disposta  ai
          sensi  del  comma  1,  si  applica   anche   una   sanzione
          amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di  una
          somma  in  misura  da  due  a   quattro   volte   l'importo
          dell'intervento indebitamente fruito. 
              3. Qualora i beni  acquistati  con  l'intervento  siano
          alienati, ceduti o distratti  nei  cinque  anni  successivi
          alla concessione, ovvero prima  che  abbia  termine  quanto
          previsto dal progetto ammesso all'intervento,  e'  disposta
          la revoca dello stesso, il cui importo e' restituito con le
          modalita' di cui al comma 4. 
              4.  Nei  casi  di   restituzione   dell'intervento   in
          conseguenza della revoca di cui  al  comma  3,  o  comunque
          disposta  per  azioni  o   fatti   addebitati   all'impresa
          beneficiaria, e della revoca di cui al  comma  1,  disposta
          anche   in   misura    parziale    purche'    proporzionale
          all'inadempimento riscontrato, l'impresa  stessa  versa  il
          relativo importo maggiorato di un interesse pari  al  tasso
          ufficiale di sconto vigente alla  data  dell'ordinativo  di
          pagamento, ovvero alla data di concessione del  credito  di
          imposta, maggiorato di cinque punti percentuali.  In  tutti
          gli altri casi la maggiorazione da applicare e' determinata
          in misura pari al tasso ufficiale di sconto. 
              5. Per le restituzioni di cui  al  comma  4  i  crediti
          nascenti dai finanziamenti erogati ai  sensi  del  presente
          decreto legislativo sono preferiti a ogni altro  titolo  di
          prelazione da qualsiasi causa derivante, ad  eccezione  del
          privilegio per spese di  giustizia  e  di  quelli  previsti
          dall'articolo 2751-bis del codice civile e  fatti  salvi  i
          diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti  si
          provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi  dell'articolo
          67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28
          gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto  di  restituzione,
          nonche' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e
          delle relative sanzioni. 
              6. Le somme  restituite  ai  sensi  del  comma  4  sono
          versate  all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per
          incrementare la  disponibilita'  di  cui  all'articolo  10,
          comma 2.». 
              - Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea del
          25 marzo 1957 e' pubblicato nella G.U.U.E. 9  maggio  2008,
          n. C 115.