Art. 42 quater
Progetto Guaranteed Loans Active Management
- GLAM
1. Al fine di favorire il recupero dei crediti assistiti da
garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito
denominato «Fondo», anche tramite l'erogazione di nuova finanza a
condizioni di mercato, la societa' AMCO - Asset Management Company
S.p.A., di seguito denominata «AMCO», e' autorizzata a costituire uno
o piu' patrimoni destinati attraverso cui acquisire, entro tre anni
dalla data della decisione della Commissione europea di cui al comma
7, e gestire, a condizioni di mercato e a esclusivo beneficio di
terzi, crediti derivanti da finanziamenti assistiti da garanzia
diretta del Fondo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonche' acquisire e gestire crediti
derivanti da altri finanziamenti erogati ai medesimi prenditori,
ovvero a componenti residenti del gruppo di clienti connessi di cui
gli stessi fanno parte, secondo la definizione di cui all'articolo 4,
paragrafo 1, punto 39, del regolamento (UE) n. 575/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, in ciascun
caso anche unitamente ai relativi contratti e rapporti giuridici e ai
beni oggetto degli stessi.
2. La costituzione dei patrimoni destinati di cui al comma 1
avviene con deliberazione dell'organo amministrativo dell'AMCO
contenente, per ciascuno di essi, l'indicazione, anche programmatica,
dei crediti, contratti, rapporti giuridici e beni da acquistare. Il
valore di ciascuno di tali patrimoni destinati puo' essere superiore
al 10 per cento del patrimonio netto dell'AMCO e non se ne tiene
conto in caso di costituzione di altri patrimoni destinati da parte
dell'AMCO. Si applica il primo comma dell'articolo 2447-quater del
codice civile. Dalla data di iscrizione della deliberazione, si
determinano gli effetti di cui al primo comma e si applicano i commi
secondo e terzo, a eccezione dell'ultimo periodo, dell'articolo
2447-quinquies e i commi secondo e terzo dell'articolo 2447-septies
del codice civile. Non si applicano all'AMCO, con riferimento agli
attivi acquisiti da parte dei patrimoni destinati, le disposizioni di
carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale di cui
all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. Gli acquisti di cui al comma 1 possono essere
finanziati mediante l'emissione di titoli, ovvero l'assunzione di
finanziamenti, da parte del patrimonio destinato. Nel caso di
assoggettamento dell'AMCO a una procedura di cui al titolo IV del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
o ad altra procedura concorsuale, le attivita' da svolgere in
relazione alle operazioni di cui al presente articolo sono proseguite
mediante gestione separata di ciascun patrimonio destinato e
continuano ad applicarsi le disposizioni del presente articolo. In
tal caso, i titolari di crediti derivanti dai titoli e dai
finanziamenti di cui al presente comma, che rappresentino almeno la
maggioranza dei crediti verso il singolo patrimonio destinato,
possono richiedere agli organi della procedura di trasferire o
affidare in gestione a uno o piu' soggetti muniti delle necessarie
autorizzazioni i crediti, contratti, rapporti giuridici, beni e altri
attivi e le passivita' dello stesso.
3. Al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti di
cui al comma 1, le banche, gli intermediari finanziari di cui
all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e gli altri soggetti abilitati alla
concessione di credito in Italia possono concedere nuovi
finanziamenti ai debitori ceduti al patrimonio destinato. La
concessione del finanziamento puo' essere accompagnata da una
relazione con data certa di un professionista in possesso dei
requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del codice
della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il quale attesti che il
finanziamento appaia idoneo a contribuire al risanamento
dell'esposizione debitoria dell'impresa e al riequilibrio della sua
situazione economica, patrimoniale e finanziaria. In presenza della
relazione di cui al periodo precedente, i pagamenti effettuati e le
garanzie concesse sui beni del debitore non sono soggetti all'azione
revocatoria fallimentare. Si applica l'articolo 342 del citato codice
di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni
del presente comma si applicano anche ai finanziamenti concessi
dall'AMCO ai debitori a valere sulle risorse dei patrimoni destinati
di cui al comma 1.
4. Alle cessioni, anche non in blocco, effettuate ai sensi del
presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58
del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e, con riferimento alla pubblicita' della cessione, le
disposizioni di cui all'articolo 7.1, comma 6, della legge 30 aprile
1999, n. 130. Ai fini del termine di cui al comma 1 rileva la data in
cui l'acquisizione diventa opponibile nei confronti dei terzi. I
titoli emessi da ciascun patrimonio destinato possono essere
negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di
negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione e sono
soggetti alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 5
e, per i proventi di qualunque natura di cui beneficiano a qualunque
titolo, dell'articolo 6, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130.
Le operazioni realizzate ai sensi del presente articolo sono soggette
alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, limitatamente alle
lettere a), b), d), e), f), g) e h), 4, 4-bis e 7, all'articolo 3,
commi 1, 2, 2-bis e 2-ter, all'articolo 4, commi 2, 3 e 4, e
all'articolo 7.1, commi 3, limitatamente all'assenza di
subordinazione dei nuovi finanziamenti, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater,
4-quinquies e 5, della legge 30 aprile 1999, n. 130. I richiami
contenuti nelle predette disposizioni alla societa' cessionaria o al
cessionario devono intendersi riferiti al singolo patrimonio
destinato costituito ai sensi del presente articolo. L'AMCO, quale
gestore a beneficio di terzi del patrimonio destinato emittente,
provvede alla redazione del prospetto informativo di cui all'articolo
2, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Alle somme di denaro
detenute in deposito o ad altro titolo da una banca per conto del
patrimonio destinato o comunque al fine di soddisfare i creditori
dello stesso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
al comma 2-bis, ultimo periodo, dell'articolo 3 della legge 30 aprile
1999, n. 130. Non si applicano le disposizioni di cui alla parte II,
titolo III, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58.
5. Nel quadro di quanto previsto dal presente articolo, l'AMCO
provvede, per conto del Fondo e a condizioni di mercato, a gestire e
incassare, anche nel quadro di operazioni di ristrutturazione del
debito o di regolazione della crisi, i crediti derivanti dalla
surrogazione del Fondo ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile
e dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle attivita'
produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 20 giugno
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2005,
assistiti da privilegio generale ai sensi dell'articolo 8-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e dell'articolo 9 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonche' a promuovere ogni
iniziativa, anche giudiziale, utile al recupero e alla tutela dei
predetti diritti, se del caso anche individuando, nominando e
coordinando soggetti terzi. Ai conti correnti aperti dall'AMCO sui
quali sono accreditate le somme di pertinenza del Fondo e dei
patrimoni destinati, anche ai fini dei connessi servizi di cassa e
pagamento, si applica l'articolo 3, comma 2-ter, della legge 30
aprile 1999, n. 130. Con uno o piu' decreti del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate,
anche in deroga alla vigente disciplina del Fondo, apposite
disposizioni in merito alle modalita' di estensione e di
rinegoziazione dei finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo e
di escussione e liquidazione della stessa, nonche' le modalita' di
esercizio da parte dell'AMCO dei diritti derivanti dalla surrogazione
spettanti al Fondo.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, adottati di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, possono essere dettate disposizioni attuative della
disciplina dei patrimoni destinati di cui al presente articolo e
delle attivita' ad essi consentite, inclusa, sentita la Banca
d'Italia, la previsione di deroghe agli obblighi di segnalazione
periodica disciplinati dall'ordinamento nazionale, applicabili
all'AMCO per le attivita' di cui al presente articolo.
7. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, alla positiva decisione della
Commissione europea.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 100, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica:
«Art. 2 (Misure in materia di servizi di pubblica
utilita' e per il sostegno dell'occupazione e dello
sviluppo). - 1. - 99. (omissis)
100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di
lire per il finanziamento di un fondo di garanzia
costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo
di assicurare una parziale assicurazione ai crediti
concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
medie imprese. Il Fondo opera entro il limite massimo di
impegni assumibile, fissato annualmente dalla legge di
bilancio, sulla base: 1) di un piano annuale di attivita',
che definisce previsionalmente la tipologia e l'ammontare
preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da
garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e
dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative stime
di perdita attesa; 2) del sistema dei limiti di rischio che
definisce, in linea con le migliori pratiche del settore
bancario e assicurativo, la propensione al rischio del
portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello
stock in essere e delle operativita' considerate ai fini
della redazione del piano annuale di attivita', la misura,
in termini percentuali ed assoluti, degli accantonamenti
prudenziali a copertura dei rischi nonche' l'indicazione
delle politiche di governo dei rischi e dei processi di
riferimento necessari per definirli e attuarli. Il
Consiglio di gestione del Fondo delibera il piano annuale
di attivita' e il sistema dei limiti di rischio che sono
approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera
del Comitato interministeriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Per
l'esercizio finanziario 2022, nelle more dell'adozione del
primo piano annuale di attivita' e del primo sistema dei
limiti di rischio di cui alla presente lettera, il limite
massimo di impegni assumibile e' fissato dalla legge di
bilancio in assenza della delibera del CIPESS. Ai fini
dell'efficiente programmazione e allocazione delle risorse
da stanziare a copertura del fabbisogno finanziario del
Fondo nonche' dell'efficace e costante monitoraggio
dell'entita' dei rischi di escussione delle garanzie
pubbliche, anche in relazione alla stima del relativo
impatto sui saldi di bilancio, funzionale alla redazione
dei documenti di finanza pubblica e alle rilevazioni
statistiche ad essi correlate, il Consiglio di gestione del
Fondo trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze
e al Ministero dello sviluppo economico, su base
semestrale, una relazione volta a fornire una panoramica
dei volumi e della composizione del portafoglio e delle
relative stime di rischio e, su base almeno trimestrale e
in ogni caso su richiesta, un prospetto di sintesi recante
l'indicazione del numero di operazioni effettuate,
dell'entita' del finanziamento residuo e del garantito in
essere, della stima di perdita attesa e della percentuale
media di accantonamento a presidio del rischio relativi al
trimestre di riferimento, unitamente alla rendicontazione
sintetica degli indennizzi e dei recuperi effettuati nel
trimestre precedente;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di
lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia
istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo
17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonche' interventi in materia di salute e
lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali):
«Art. 13 (Fondo centrale di garanzia PMI). - 1. Fino al
30 giugno 2022, fatto salvo quanto previsto dalle lettere
a) e m), in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure:
a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito. A
decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono concesse
previo pagamento di una commissione da versare al Fondo di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662. Fino al 30 giugno 2022 la predetta
commissione non e' dovuta per le garanzie rilasciate su
finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di
liquidita' delle imprese conseguenti ai maggiori costi
derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia;
b) l'importo massimo garantito per singola impresa e'
elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea,
a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese
con numero di dipendenti non superiore a 499, determinato
sulla base delle unita' di lavoro-anno rilevate per l'anno
2019. Resta fermo che la misura di cui alla presente
lettera si applica, alle medesime condizioni, anche qualora
almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto
sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente
pubblico oppure, congiuntamente, da piu' enti pubblici;
c) la percentuale di copertura della garanzia diretta
e' incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni
speciali del Fondo di garanzia, al 90 per cento
dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa
autorizzazione della Commissione Europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'unione europea (TFUE), per le operazioni finanziarie
con durata fino a 72 mesi ovvero del maggior termine di
durata previsto dalla lettera c-bis). A decorrere dal 1°
luglio 2021 le garanzie di cui alla presente lettera sono
concesse nella misura massima dell'80 per cento. L'importo
totale delle predette operazioni finanziarie non puo'
superare, alternativamente:
1) il doppio della spesa salariale annua del
beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del
personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura
formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o
per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese
costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo
del prestito non puo' superare i costi salariali annui
previsti per i primi due anni di attivita';
2) il 25 per cento del fatturato totale del
beneficiario nel 2019;
3) il fabbisogno per costi del capitale di
esercizio e per costi di investimento nei successivi 18
mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi
12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non
superiore a 499; tale fabbisogno e' attestato mediante
apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445;
3-bis) per le imprese caratterizzate da cicli
produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A,
sezioni A.1.d) e A.1.e), dell'allegato al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui
al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del
27 febbraio 2019, i ricavi delle vendite e delle
prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di
prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per
l'anno 2019;
c-bis) previa notifica e autorizzazione della
Commissione europea, il limite di durata delle nuove
operazioni finanziarie di cui alla lettera c) garantibili
dal Fondo e' innalzato a 120 mesi. Per le operazioni
finanziarie di cui alla lettera c), aventi durata non
superiore a 72 mesi e gia' garantite dal Fondo, nel caso di
prolungamento della durata dell'operazione accordato dal
soggetto finanziatore, puo' essere richiesta la pari
estensione della garanzia, fermi restando il predetto
periodo massimo di 120 mesi di durata dell'operazione
finanziaria e la connessa autorizzazione della Commissione
europea;
d) per le operazioni finanziarie aventi le
caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c),
la percentuale di copertura della riassicurazione e'
incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni
speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento
dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di
garanzia o dalle societa' cooperative previste
dall'articolo 112, comma 7, terzo periodo, del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione
che le garanzie da questi rilasciate non superino la
percentuale massima di copertura del 90 per cento, previa
autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'
articolo 108 del TFUE, e che non prevedano il pagamento di
un premio che tiene conto della remunerazione per il
rischio di credito. Fino all'autorizzazione della
Commissione Europea e, successivamente alla predetta
autorizzazione, per le operazioni finanziarie non aventi le
predette caratteristiche di durata e importo di cui alla
lettera c) e alla presente lettera d), le percentuali di
copertura sono incrementate, rispettivamente, all'80 per
cento per la garanzia diretta di cui alla lettera c) e al
90 per cento per la riassicurazione di cui alla presente
lettera d) anche per durate superiori a dieci anni. La
garanzia del Fondo puo' essere cumulata con un'ulteriore
garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati
al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino
alla copertura del 100 per cento del finanziamento
concesso;
e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la
garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la
riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo
garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a
condizione che le garanzie da questi rilasciate non
superino la percentuale massima di copertura dell'80 per
cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di
rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario,
purche' il nuovo: finanziamento preveda l'erogazione al
medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in
misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del
debito accordato in essere del finanziamento oggetto di
rinegoziazione ovvero, per i finanziamenti deliberati dal
soggetto finanziatore in data successiva alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, in misura pari ad almeno il 25 per cento
dell'importo del debito accordato in essere del
finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nei casi di cui
alla presente lettera il soggetto finanziatore deve
trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che
attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul
finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per
effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;
f) per le operazioni per le quali le banche o gli
intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria
iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di
ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero
l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in
connessione agli effetti indotti dalla diffusione del
COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la
durata della garanzia del Fondo e' estesa in conseguenza;
g) fino al 30 giugno 2022, fermo restando quanto
previsto all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, e fatto salvo
quanto previsto per le operazioni finanziarie di cui alla
lettera m) del presente comma, la garanzia e' concessa
senza applicazione del modello di valutazione di cui alla
parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilita' e
disposizioni di carattere generale per l'amministrazione
del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27
febbraio 2019. Ai fini della definizione delle misure di
accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede
di ammissione della singola operazione finanziaria, la
probabilita' di inadempimento delle imprese e' calcolata
esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo
economico-finanziario del suddetto modello di valutazione.
Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle
operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la
consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a
valere sul Fondo e' corretta in funzione dei dati della
Centrale dei rischi della Banca d'Italia, acquisiti dal
Gestore del Fondo alla data della presentazione delle
richieste di ammissione alla garanzia;
g-bis) la garanzia e' concessa anche in favore dei
beneficiari finali che presentano, alla data della
richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del
soggetto finanziatore classificate come inadempienze
probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti
deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle
avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n.
272 del 30 luglio 2008, purche' la predetta classificazione
non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;
g-ter) la garanzia e' altresi' concessa, con
esclusione della garanzia di cui alla lettera e), in favore
di beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima
del 31 gennaio 2020, sono state classificate come
inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o
sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della
parte B) delle avvertenze generali della circolare della
Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e che sono state
oggetto di misure di concessione. In tale caso, il
beneficio della garanzia e' ammesso anche prima che sia
trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le
misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui
le suddette esposizioni sono state classificate come
esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-bis,
paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le
citate esposizioni non sono piu' classificabili come
esposizioni deteriorate, non presentano importi in
arretrato successivi all'applicazione delle misure di
concessione e il soggetto finanziatore, sulla base
dell'analisi della situazione finanziaria del debitore,
possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale
dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato
articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del
regolamento (UE) n. 575/2013;
g-quater) la garanzia e' concessa, anche prima che
sia trascorso un anno dalla data in cui sono state
accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla
data in cui le esposizioni sono state classificate come
esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-bis,
paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
in favore delle imprese che, in data successiva al 31
dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del
concordato con continuita' aziendale di cui all'articolo
186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno
stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi
dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del
1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67
del medesimo regio decreto, purche', alla data di entrata
in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non
siano classificabili come esposizioni deteriorate, non
presentino importi in arretrato successivi all'applicazione
delle misure di concessione e il soggetto finanziatore,
sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del
debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso
integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del
citato articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del
regolamento (UE) n. 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse
le imprese che presentano esposizioni classificate come
sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente;
h) non e' dovuta la commissione per il mancato
perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui
all'articolo 10, comma 2, del citato decreto del Ministro
dello sviluppo economico 6 marzo 2017;
i) per operazioni di investimento immobiliare nei
settori turistico - alberghiero, compreso il settore
termale, e delle attivita' immobiliari, con durata minima
di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la
garanzia del Fondo puo' essere cumulata con altre forme di
garanzia acquisite sui finanziamenti;
l) per le garanzie su specifici portafogli di
finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a
imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, o
appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici
settori e filiere colpiti dall'epidemia, la quota della
tranche junior coperta dal Fondo puo' essere elevata del 50
per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in
caso di intervento di ulteriori garanti;
m) previa autorizzazione della Commissione Europea ai
sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla
garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento e, a
decorrere dal 1° luglio 2021, con copertura al 90 per
cento, nonche', a decorrere dal 1° gennaio 2022, con
copertura all'80 per cento, sia in garanzia diretta che in
riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche,
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo
Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla
concessione di credito in favore di piccole e medie imprese
e di persone fisiche esercenti attivita' di impresa, arti o
professioni, di associazioni professionali e di societa'
tra professionisti nonche' di persone fisiche esercenti
attivita' di cui alla sezione K del codice ATECO la cui
attivita' d'impresa e' stata danneggiata dall'emergenza
COVID-19, secondo quanto attestato dall'interessato
mediante dichiarazione autocertificata ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purche' tali
finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale
non prima di trenta mesi dall'erogazione e abbiano una
durata fino a 120 mesi e un importo non superiore,
alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi,
a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2),
come risultante dall'ultimo bilancio depositato o
dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data
della domanda di garanzia ovvero da altra idonea
documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione
ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non
superiore a 30.000 euro. Si ha un nuovo finanziamento
quando, ad esito della concessione del finanziamento
coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle
esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto
finanziato risulta superiore all'ammontare delle
esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del
presente decreto, corretto per le riduzioni delle
esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del
regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per
decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi di
cessione o affitto di azienda con prosecuzione della
medesima attivita' si considera altresi' l'ammontare dei
ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o
dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
In relazione alle predette operazioni, il soggetto
richiedente applica all' operazione finanziaria un tasso di
interesse, nel caso di garanzia diretta, o un premio
complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che
tiene conto della sola copertura dei soli costi di
istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e,
comunque, tale tasso non deve essere superiore allo 0,20
per cento aumentato del valore, se positivo, del tasso del
rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con
durata analoga al finanziamento. A decorrere dal 1 ° luglio
2021, per i finanziamenti con copertura al 90 per cento,
puo' essere applicato un tasso di interesse diverso da
quello previsto dal periodo precedente. In favore di tali
soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di
garanzia per le piccole e medie imprese e' concesso
automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il
soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla
garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale
del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito
definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo
medesimo. A decorrere dal 1° aprile 2022, per il rilascio
della garanzia di cui alla presente lettera e' previsto il
pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662. La garanzia e' altresi' concessa in
favore di beneficiari finali che presentano esposizioni
che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state
classificate come inadempienze probabili o esposizioni
scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi delle
avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della circolare
n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, a
condizione che le predette esposizioni alla data della
richiesta del finanziamento non siano piu' classificabili
come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47-bis,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Nel
caso in cui le predette esposizioni siano state oggetto di
misure di concessione, la garanzia e' altresi' concessa in
favore dei beneficiari finali a condizione che le stesse
esposizioni non siano classificabili come esposizioni
deteriorate ai sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo
6, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione di quanto
disposto dalla lettera b) del medesimo paragrafo;
m-bis) per i finanziamenti di cui alla lettera m)
concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari
possono chiedere, con riguardo all'importo finanziato e
alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove
condizioni introdotte dalla legge di conversione del
presente decreto;
m-ter) per i finanziamenti di cui alle lettere m) e
m-bis), il cui termine iniziale di rimborso del capitale e'
previsto nel corso dell'anno 2022, il termine anzidetto, su
richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le
parti, puo' essere differito di un periodo non superiore a
sei mesi, fermi restando gli obblighi di segnalazione e
prudenziali;
n) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare
di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attivita'
d'impresa e' stata danneggiata dall'emergenza COVID-19,
secondo quanto attestato dall'interessato mediante
dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445, la garanzia di cui alla lettera c) puo' essere
cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o
altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere
su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento
del finanziamento concesso. La predetta garanzia puo'
essere rilasciata per prestiti di importo non superiore,
alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera
c), numeri 1) o 2). Si ha un nuovo finanziamento quando, ad
esito della concessione del finanziamento coperto da
garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del
finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta
superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla
data di entrata in vigore del presente decreto, corretto
per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due
date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito
tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente
decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto
finanziato. Le regioni, gli enti locali, le Camere di
Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le
Amministrazioni di settore, anche unitamente alle
associazioni e agli enti di riferimento, possono conferire
risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni
speciali finalizzate a sostenere l' accesso al credito,
anche a favore di determinati settori economici o filiere
d'impresa e reti d'impresa di cui all'articolo 3, commi
4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33. Nei finanziamenti di cui al periodo precedente, la
garanzia e' estesa esclusivamente alla quota di credito
incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei casi
di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della
medesima attivita' si considera, altresi', l'ammontare dei
ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o
dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore;
n-bis) previa autorizzazione della Commissione
europea al fine di rafforzare il supporto all'emergenza da
COVID-19 prestato dalle cooperative e dai confidi di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 3 gennaio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio
2017, possono imputare al fondo consortile, al capitale
sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri
fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi
pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle
attribuzioni annuali di cui alla legge 7 marzo 1996, n.
108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse
sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai
fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di
destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti
costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei
confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o
amministrativo ne' sono computate nel capitale sociale o
nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote
richieste per la costituzione e per le deliberazioni
dell'assemblea. La relativa deliberazione, da assumere
entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, e'
di competenza dell'assemblea ordinaria;
o) sono prorogati per tre mesi tutti i termini
riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle
operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;
p) la garanzia del Fondo puo' essere richiesta anche
su operazioni finanziarie gia' perfezionate con
l'erogazione da parte del soggetto finanziatore da non
oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e,
comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali
casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore
del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del
tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito,
al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta
concessione della garanzia;
p-bis) per i finanziamenti di importo superiore a
25.000 euro la garanzia e' rilasciata con la possibilita'
per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a
ventiquattro mesi. Per i medesimi finanziamenti, per i
quali il termine iniziale di rimborso del capitale inizia a
decorrere in un periodo non antecedente al 1° giugno 2022,
l'anzidetto termine, su richiesta del soggetto finanziato e
previo accordo tra le parti, puo' essere differito di un
periodo non superiore a sei mesi, fermi restando gli
obblighi di segnalazione e prudenziali.
2. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente
disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le
garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano
d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate
dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20 per
cento da imprese aventi, alla data di inclusione
dell'operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal
soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni,
non superiore alla classe "BB" della scala di valutazione
Standard's and Poor's, sono applicate le seguenti misure:
a) l'ammontare massimo dei portafogli di
finanziamenti e' innalzato a euro 500 milioni;
b) i finanziamenti hanno le caratteristiche di durata
e importo previste dal comma 1, lettera c), e possono
essere deliberati, perfezionati ed erogati dal soggetto
finanziatore prima della richiesta di garanzia sul
portafoglio di finanziamenti ma comunque in data successiva
al 31 gennaio 2020;
c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la
valutazione del merito di credito da parte del Gestore del
Fondo;
d) il punto di stacco e lo spessore della tranche
junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati
utilizzando la probabilita' di default calcolata dal
soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;
e) la garanzia e' concessa a copertura di una quota
non superiore al 90 per cento della tranche junior del
portafoglio di finanziamenti;
f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 novembre
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18
gennaio 2018, non puo' superare il 15 per cento
dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il
18 per cento, nel caso in cui il portafoglio abbia ad
oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione
di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di
programmi di investimenti;
g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel
portafoglio garantito, il Fondo copre il 90 per cento della
perdita registrata sul singolo finanziamento;
h) i finanziamenti possono essere concessi anche in
favore delle imprese ubicate nelle regioni sul cui
territorio e' stata disposta la limitazione dell'intervento
del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia
dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia
collettiva.
3. All'articolo 18, comma 2 del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, le parole "fino al 31 dicembre 2020"
sono sostituite dalle seguenti "fino al 10 aprile 2020".
4. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai
sensi dell'articolo 108 del TFUE, la garanzia dei confidi
di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a valere sulle
risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale,
regionale e camerale, puo' essere concessa sui
finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a
copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta
dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero di
altri fondi di garanzia di natura pubblica.
4-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, anche tramite propri organismi consortili, con
le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a
legislazione vigente, al fine di favorire l'accesso al
credito da parte delle piccole e medie imprese, possono,
anche con la costituzione di appositi fondi, concedere
contributi alle piccole e medie imprese in conto
commissioni di garanzia su operazioni finanziarie ammesse
alla riassicurazione del Fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, al fine di contenere i costi delle
garanzie concesse da soggetti garanti autorizzati.
4-ter. Dall'attuazione delle disposizioni del comma
4-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
5. Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662,
qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia
immediatamente conseguente alla consultazione della banca
dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'aiuto e' concesso
all'impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza
della documentazione medesima. Nel caso in cui la
documentazione successivamente pervenuta accerti la
sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della
medesima disciplina antimafia, e' disposta la revoca
dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4,
del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011 e
dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123, mantenendo l'efficacia della garanzia.
6. All'articolo 11, comma 5, del decreto- legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole "organismi
pubblici'' sono inserite le parole "e privati".
7. Le garanzie di cui all'articolo 39, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
nonche' le garanzie su portafogli di minibond, sono
concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo,
assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un
ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al
rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie,
pari ad almeno l'85 per cento della dotazione disponibile
del Fondo. (73)
8. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco
di cui all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in possesso del
requisito per la qualificazione come micro, piccola o media
impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura
massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento
e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno
iniziato la propria attivita' non oltre tre anni prima
della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente
valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati,
senza valutazione del merito di credito, della garanzia del
Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi
da banche e intermediari finanziari finalizzati alla
concessione, da parte dei medesimi operatori, di erogazioni
di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal
medesimo articolo 111 e dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.
9. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole "euro
25.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro
40.000,00".
10. Per le finalita' di cui al presente articolo, al
Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati
1.729 milioni di euro per l'anno 2020.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo, in
quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, in favore delle imprese agricole, forestali,
della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonche'
dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali. Per
le finalita' di cui al presente comma sono assegnati
all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette
risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria
centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per
essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario
derivante dalla gestione delle garanzie.
12. L'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, e' abrogato.
12-bis. Fino al 30 giugno 2022, le risorse del Fondo di
garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di
euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della
garanzia di cui al comma 1, lettera m), del presente
articolo in favore degli enti non commerciali, compresi gli
enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente
riconosciuti. Per le finalita' di cui al presente comma,
per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite,
proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti
dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo
statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31
dicembre 2019 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto
approvato dall'organo statutariamente competente per
l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
1.829 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto
a 1.580 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo
delle risorse rivenienti dall'abrogazione della
disposizione di cui al comma 12 e, quanto a 249 milioni di
euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione
delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.».
- Il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai
requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica
il regolamento (UE) n. 648/2012 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176.
- Si riporta il testo degli articoli 2447-quater,
2447-quinquies e 2447-septies del codice civile:
«Art. 2447-quater (Pubblicita' della costituzione del
patrimonio destinato). - La deliberazione prevista dal
precedente articolo deve essere depositata e iscritta a
norma dell'articolo 2436.
Nel termine di sessanta giorni dall'iscrizione della
deliberazione nel registro delle imprese i creditori
sociali anteriori all'iscrizione possono fare opposizione.
Il tribunale, nonostante l'opposizione, puo' disporre che
la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte
della societa' di idonea garanzia.».
«Art. 2447-quinquies (Diritti dei creditori). - Decorso
il termine di cui al secondo comma del precedente articolo
ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del
provvedimento del tribunale ivi previsto, i creditori della
societa' non possono far valere alcun diritto sul
patrimonio destinato allo specifico affare ne', salvo che
per la parte spettante alla societa', sui frutti o proventi
da esso derivanti.
Qualora nel patrimonio siano compresi immobili o beni
mobili iscritti in pubblici registri, la disposizione del
precedente comma non si applica fin quando la destinazione
allo specifico affare non e' trascritta nei rispettivi
registri.
Qualora la deliberazione prevista dall'articolo
2447-ter non disponga diversamente, per le obbligazioni
contratte in relazione allo specifico affare la societa'
risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta
salva tuttavia la responsabilita' illimitata della societa'
per le obbligazioni derivanti da fatto illecito.
Gli atti compiuti in relazione allo specifico affare
debbono recare espressa menzione del vincolo di
destinazione; in mancanza ne risponde la societa' con il
suo patrimonio residuo.».
«Art. 2447-septies (Bilancio). - I beni e i rapporti
compresi nei patrimoni destinati ai sensi della lettera a)
del primo comma dell'articolo 2447-bis sono distintamente
indicati nello stato patrimoniale della societa'.
Per ciascun patrimonio destinato gli amministratori
redigono un separato rendiconto, allegato al bilancio,
secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti.
Nella nota integrativa del bilancio della societa' gli
amministratori devono illustrare il valore e la tipologia
dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun
patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da
terzi, i criteri adottati per la imputazione degli elementi
comuni di costo e di ricavo, nonche' il corrispondente
regime della responsabilita'.
Qualora la deliberazione costitutiva del patrimonio
destinato preveda una responsabilita' illimitata della
societa' per le obbligazioni contratte in relazione allo
specifico affare, l'impegno da cio' derivante deve
risultare in calce allo stato patrimoniale e formare
oggetto di valutazione secondo criteri da illustrare nella
nota integrativa."».
- Il Titolo IV del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia) reca: «MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO
PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA».
- Si riporta il testo degli articoli 58,106 e 108 del
citato d. lgs. n. 385 del 1993:
«Art. 58 (Cessione di rapporti giuridici). - 1. La
Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di
aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici
individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere
che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad
autorizzazione della Banca d'Italia.
2. La banca cessionaria da' notizia dell'avvenuta
cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. La Banca d'Italia puo' stabilire forme
integrative di pubblicita'.
3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da
chiunque prestati o comunque esistenti a favore del
cedente, nonche' le trascrizioni nei pubblici registri
degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione
finanziaria compresi nella cessione conservano la loro
validita' e il loro grado a favore del cessionario, senza
bisogno di alcuna formalita' o annotazione. Restano
altresi' applicabili le discipline speciali, anche di
carattere processuale, previste per i crediti ceduti.
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti
pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti
indicati dall'art. 1264 del codice civile.
5. I creditori ceduti hanno facolta', entro tre mesi
dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di
esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle
obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di
tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.
6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono
recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti
pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta
causa, salvo in questo caso la responsabilita' del cedente.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle
banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai
sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli
intermediari finanziari previsti dall'articolo 106.».
«Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). - 1.
L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e'
riservato agli intermediari finanziari autorizzati,
iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di
pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi
dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo
albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente
consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o
strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla
Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.».
«Art. 108 (Vigilanza). - 1. La Banca d'Italia emana
disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il
governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il
contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni,
l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli
interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione
nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette
materie. La Banca d'Italia puo' adottare, ove la situazione
lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di
singoli intermediari per le materie in precedenza indicate.
Con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca
d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio.
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1
prevedono che gli intermediari finanziari possano
utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate
da societa' o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma
2-bis, lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la
determinazione dei requisiti patrimoniali, previa
autorizzazione della Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia puo':
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i
dirigenti degli intermediari finanziari per esaminare la
situazione degli stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali
degli intermediari finanziari, fissandone l'ordine del
giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli
organi collegiali degli intermediari finanziari quando gli
organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto
dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove
la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei
confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti
anche: la restrizione delle attivita' o della struttura
territoriale; il divieto di effettuare determinate
operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire
utili o altri elementi del patrimonio, nonche', con
riferimento a strumenti finanziari computabili nel
patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare
interessi;
d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica
sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione
dell'intermediario finanziario, la rimozione dalla carica
di uno o piu' esponenti aziendali; la rimozione non e'
disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la
decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista
urgenza di provvedere.
3-bis. La Banca d'Italia puo' altresi' convocare gli
amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti ai
quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.
4. Gli intermediari finanziari inviano alla Banca
d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti,
le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e
documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con
le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
4-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al
personale degli intermediari finanziari, anche per il
tramite di questi ultimi.
4-ter. Gli obblighi previsti dal comma 4 si applicano
anche ai soggetti ai quali gli intermediari finanziari
abbiano esternalizzato funzioni aziendali e al loro
personale.
5. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso
gli intermediari finanziari o i soggetti a cui sono
esternalizzate funzioni aziendali e richiedere a essi
l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.
6. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente
articolo la Banca d'Italia osserva criteri di
proporzionalita', avuto riguardo alla complessita'
operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari,
nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.».
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 342 del
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della
crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge
19 ottobre 2017, n. 155):
"Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
si intende per:
a) «crisi»: lo stato del debitore che rende probabile
l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei
flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni
nei successivi dodici mesi;
b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si
manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i
quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di
soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di
insolvenza del consumatore, del professionista,
dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle
start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non
assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a
liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure
liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali
per il caso di crisi o insolvenza;
d) «impresa minore»: l'impresa che presenta
congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo
patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore
ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data
di deposito della istanza di apertura della liquidazione
giudiziale o dall'inizio dell'attivita' se di durata
inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per
un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro
duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di
deposito dell'istanza di apertura della liquidazione
giudiziale o dall'inizio dell'attivita' se di durata
inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non
superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori
possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del
Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo
348;
e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per
scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale,
artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se
socia di una delle societa' appartenenti ad uno dei tipi
regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro
quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli
sociali;
f) «societa' pubbliche»: le societa' a controllo
pubblico, le societa' a partecipazione pubblica e le
societa' in house di cui all'articolo 2, lettere m), n),
o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
g) ;
h) «gruppo di imprese»: l'insieme delle societa',
delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti
territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e
2545-septies del codice civile, esercitano o sono
sottoposti alla direzione e coordinamento di una societa',
di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume,
salvo prova contraria, che l'attivita' di direzione e
coordinamento delle societa' del gruppo sia esercitata
dalla societa' o ente tenuto al consolidamento dei loro
bilanci oppure dalla societa' o ente che le controlla,
direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo
congiunto;
i) «gruppi di imprese di rilevante dimensione»: i
gruppi di imprese composti da un'impresa madre e imprese
figlie da includere nel bilancio consolidato, che
rispettano i limiti numerici di cui all'articolo 3,
paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;
l) «parti correlate»: si intendono quelle indicate
come tali nel Regolamento della Consob in materia di
operazioni con parti correlate;
m) «centro degli interessi principali del debitore»
(COMI): il luogo in cui il debitore gestisce i suoi
interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi;
m-bis) «strumenti di regolazione della crisi e
dell'insolvenza»: le misure, gli accordi e le procedure
volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica
della composizione, dello stato o della struttura delle sue
attivita' e passivita' o del capitale, oppure volti alla
liquidazione del patrimonio o delle attivita' che, a
richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla
composizione negoziata della crisi;
n) «albo dei gestori della crisi e insolvenza delle
imprese»: l'albo, istituito presso il Ministero della
giustizia e disciplinato dall'articolo 356, dei soggetti
che su incarico del giudice svolgono, anche in forma
associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione
o controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione
della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di
insolvenza previsti dal presente codice;
o) «professionista indipendente»: il professionista
incaricato dal debitore nell'ambito di uno degli strumenti
di regolazione della crisi e dell'insolvenza che soddisfi
congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere iscritto
all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle
imprese, nonche' nel registro dei revisori legali; 2)
essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo
2399 del codice civile; 3) non essere legato all'impresa o
ad altre parti interessate all'operazione di regolazione
della crisi da rapporti di natura personale o
professionale; il professionista ed i soggetti con i quali
e' eventualmente unito in associazione professionale non
devono aver prestato negli ultimi cinque anni attivita' di
lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, ne'
essere stati membri degli organi di amministrazione o
controllo dell'impresa, ne' aver posseduto partecipazioni
in essa;
o-bis) «esperto»: il soggetto terzo e indipendente,
iscritto nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 3 e
nominato dalla commissione di cui al comma 6 del medesimo
articolo 13, che facilita le trattative nell'ambito della
composizione negoziata;
p) «misure protettive»: le misure temporanee
richieste dal debitore per evitare che determinate azioni
dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle
trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la
regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima
dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della
crisi e dell'insolvenza;
q) «misure cautelari»: i provvedimenti cautelari
emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o
dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le
circostanze piu' idonei ad assicurare provvisoriamente il
buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti
di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle
procedure di insolvenza;
r) «classe di creditori»: insieme di creditori che
hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei;
s) «domicilio digitale»: il domicilio di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter) del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
t) OCC: organismi di composizione delle crisi da
sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro
della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive
modificazioni, che svolgono i compiti di composizione
assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal
presente codice;
u).".
«Art. 342 (Falso in attestazioni e relazioni). - 1. Il
professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui
agli articoli 56 comma 4, 57, comma 4, 58 commi 1 e 2, 62,
comma 2, lettera d), 87, comma 3, 88, commi 1 e 2, 90,
comma 5, 100, commi 1 e 2, espone informazioni false ovvero
omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla
veridicita' dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad
esso allegati, e' punito con la reclusione da due a cinque
anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
2. Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un
ingiusto profitto per se' o per altri, la pena e'
aumentata.
3. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la
pena e' aumentata fino alla meta'.».
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e
7.1, della legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla
cartolarizzazione dei crediti):
«Art. 2 (Programma dell'operazione). - 1. I titoli di
cui all'articolo 1 sono strumenti finanziari e agli stessi
si applicano le disposizioni del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
2. La societa' cessionaria o la societa' emittente i
titoli, se diversa dalla societa' cessionaria, redige il
prospetto informativo.
3. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di
cartolarizzazione siano offerti ad investitori
professionali, il prospetto informativo contiene le
seguenti indicazioni:
a) il soggetto cedente, la societa' cessionaria, le
caratteristiche dell'operazione, con riguardo sia ai
crediti sia ai titoli emessi per finanziarla;
b) i soggetti incaricati di curare l'emissione ed il
collocamento dei titoli;
c) i soggetti incaricati della riscossione dei
crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento;
d) le condizioni in presenza delle quali, a vantaggio
dei portatori dei titoli, e' consentita alla societa'
cessionaria la cessione dei crediti acquistati;
e) le condizioni in presenza delle quali la societa'
cessionaria puo' reinvestire in altre attivita' finanziarie
i fondi derivanti dalla gestione dei crediti ceduti non
immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti
derivanti dai titoli;
f) le eventuali operazioni finanziarie accessorie
stipulate per il buon fine dell'operazione di
cartolarizzazione;
g) il contenuto minimo essenziale dei titoli emessi e
l'indicazione delle forme di pubblicita' del prospetto
informativo idonee a garantirne l'agevole conoscibilita' da
parte dei portatori dei titoli;
h) i costi dell'operazione e le condizioni alle quali
la societa' cessionaria puo' detrarli dalle somme
corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti, nonche'
l'indicazione degli utili previsti dall'operazione e il
percettore;
i) gli eventuali rapporti di partecipazione tra il
soggetto cedente e la societa' cessionaria;
i-bis) il soggetto di cui all'articolo 7.1, comma 8.
4. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di
cartolarizzazione siano offerti ad investitori non
professionali, l'operazione deve essere sottoposta alla
valutazione del merito di credito da parte di operatori
terzi.
4-bis. Nel caso in cui i titoli oggetto delle
operazioni di cartolarizzazione siano destinati ad
investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i titoli
possono essere sottoscritti anche da un unico investitore.
5. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(CONSOB), con proprio regolamento da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, stabilisce i requisiti di
professionalita' e i criteri per assicurare l'indipendenza
degli operatori che svolgono la valutazione del merito di
credito e l'informazione sugli eventuali rapporti esistenti
tra questi e i soggetti che a vario titolo partecipano
all'operazione, anche qualora la valutazione non sia
obbligatoria.
6. I servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono
essere svolti da banche o da intermediari finanziari
iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti
che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3,
lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto
dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attivita'
elencate nel comma 1 del medesimo articolo purche'
possiedano i relativi requisiti.
6-bis. I soggetti di cui al comma 6 verificano che le
operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto
informativo.
7. Il prospetto informativo deve essere, a semplice
richiesta, consegnato ai portatori dei titoli.».
«Art. 3 (Societa' per la cartolarizzazione dei
crediti). - 1. La societa' cessionaria, o la societa'
emittente titoli se diversa dalla societa' cessionaria,
hanno per oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu'
operazioni di cartolarizzazione dei crediti.
2. I crediti relativi a ciascuna operazione (per tali
intendendosi sia i crediti vantati nei confronti del
debitore o dei debitori ceduti, sia ogni altro credito
maturato dalla societa' di cui al comma 1 nel contesto
dell'operazione), i relativi incassi e le attivita'
finanziarie acquistate con i medesimi costituiscono
patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della
societa' e da quello relativo alle altre operazioni. Su
ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da parte di
creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per
finanziare l'acquisto dei crediti stessi.
2-bis. Non sono ammesse azioni da parte di soggetti
diversi da quelli di cui al comma 2 sui conti delle
societa' di cui al comma 1 aperti presso la banca
depositaria ovvero presso i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 3, lettera c), dove vengono accreditate le somme
corrisposte dai debitori ceduti nonche' ogni altra somma
pagata o comunque di spettanza della societa' ai sensi
delle operazioni accessorie condotte nell'ambito di
ciascuna operazione di cartolarizzazione o comunque ai
sensi dei contratti dell'operazione. Tali somme possono
essere utilizzate dalle societa' di cui al comma 1
esclusivamente per il soddisfacimento di crediti vantati
dai soggetti di cui al comma 2 e dalle controparti dei
contratti derivati con finalita' di copertura dei rischi
insiti nei crediti e nei titoli ceduti, nonche' per il
pagamento degli altri costi dell'operazione. In caso di
avvio nei confronti del depositario di procedimenti di cui
al titolo IV del testo unico bancario, nonche' di procedure
concorsuali, le somme accreditate su tali conti e quelle
affluite in corso di procedura non sono soggette a
sospensione dei pagamenti e vengono immediatamente e
integralmente restituite alla societa' senza la necessita'
di deposito di domanda di ammissione al passivo o di
rivendica e al di fuori dei piani di riparto o di
restituzione di somme.
2-ter. Sui conti correnti dove vengono accreditate le
somme incassate per conto delle societa' di cui al comma 1
corrisposte dai debitori ceduti - aperti dai soggetti che
svolgono nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dei
crediti, anche su delega dei soggetti di cui all'articolo
2, comma 6, i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3,
lettera c), non sono ammesse azioni da parte dei creditori
di tali soggetti se non per l'eccedenza delle somme
incassate e dovute alle societa' di cui al comma 1. In caso
di avvio nei confronti di tali soggetti di procedimenti
concorsuali, le somme accreditate su tali conti e quelle
affluite in corso di procedura, per un importo pari alle
somme incassate e dovute alle societa' di cui al comma 1,
vengono immediatamente e integralmente restituite alle
societa' di cui al comma 1 senza la necessita' di deposito
di domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al di
fuori dei piani riparto o di restituzione di somme.
3. Le societa' di cui al comma 1 si costituiscono in
forma di societa' di capitali. Fermi restando gli obblighi
di segnalazione previsti per finalita' statistiche, la
Banca d'Italia, in base alle deliberazioni del CICR, puo'
imporre alle societa' di cui al comma 1 obblighi di
segnalazione ulteriori relativi ai crediti cartolarizzati
al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti cui
i crediti si riferiscono.».
«Art. 4 (Modalita' ed efficacia della cessione). - 1.
Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della
presente legge si applicano le disposizioni contenute
nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario.
Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto
crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991,
n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente
articolo, e' sufficiente che la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga
l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di
cessione. Alle medesime cessioni puo' altresi' applicarsi,
su espressa volonta' delle parti, il disposto dell'articolo
5, commi 1, 1-bis e 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
2. Dalla data della pubblicazione della notizia
dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla
data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del
corrispettivo della cessione, sui crediti acquistati e
sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse
azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b), e, in deroga ad ogni altra
disposizione, non e' esercitabile dai relativi debitori
ceduti la compensazione tra i crediti acquistati dalla
societa' di cartolarizzazione e i crediti di tali debitori
nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data.
Dalla stessa data la cessione dei crediti e' opponibile:
a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo
di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi in
data anteriore;
b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato
il credito prima della pubblicazione della cessione.
2-bis. In caso di cessione di crediti derivanti da
aperture di credito o da altre forme di concessione di
credito con modalita' rotative, anche regolate in conto
corrente, l'espletamento delle formalita' di opponibilita'
previste dal presente articolo produce gli effetti ivi
indicati anche con riferimento a tutti i crediti futuri
nascenti da tali contratti, a condizione che i contratti
siano stipulati prima della data di espletamento di tali
formalita'.
3. Ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla
societa' cessionaria non si applicano l'articolo 65 e
l'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, ovvero, dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
l'articolo 164, comma 1, e l'articolo 166 del medesimo
decreto legislativo.
4. Per le operazioni di cartolarizzazione disciplinate
dalla presente legge i termini di due anni e di un anno
previsti dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e successive modificazioni, ovvero, dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019,
n. 14, l'articolo 164, comma 1, e l'articolo 166 del
medesimo decreto legislativo sono ridotti, rispettivamente,
a sei ed a tre mesi.
4-bis. Alle cessioni effettuate nell'ambito di
operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli
articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, nonche' le altre disposizioni che richiedano
formalita' diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui
alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle
funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a
soggetti diversi dal cedente e' dato avviso mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonche'
comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici.
4-ter. In caso di cessione di crediti derivanti da
aperture di credito in qualunque forma o da altre forme di
concessione di credito con modalita' rotative, anche
regolate in conto corrente, il diritto di rendere esigibile
il credito ceduto e' esercitato dalla societa' cessionaria
in conformita' alle previsioni del relativo contratto o, in
mancanza, con un preavviso non inferiore a quindici giorni.
Nel caso di cessione di crediti aventi le caratteristiche
di cui al successivo articolo 7.1, comma 1, la banca
cedente puo', altresi', trasferire ad una banca o
intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi
dell'articolo 58 del medesimo decreto legislativo n. 385
del 1993, gli impegni o la facolta' di erogazione derivanti
dal relativo contratto di apertura di credito o
affidamento, separatamente dal conto cui l'apertura di
credito e' collegata e mantenendo la domiciliazione del
conto medesimo. A seguito della cessione, gli incassi
registrati su tale conto continuano a essere imputati ai
debiti nascenti dai contratti di apertura di credito o di
affidamento, anche se sorti successivamente alla cessione,
secondo le modalita' contrattualmente previste. Gli incassi
e i proventi derivanti dall'escussione o dal realizzo dei
beni e dei diritti che in qualunque modo costituiscano la
garanzia del rimborso di tali crediti costituiscono
patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della
banca cedente domiciliataria del conto e da quello relativo
ad altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non
sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai
portatori dei titoli, e, nel loro interesse, dalla societa'
di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero dalla banca o dalla
societa' finanziaria di cui al citato articolo 106 del
decreto legislativo n. 385 del 1993 cessionarie degli
impegni o delle facolta' di erogazione, se non per
l'eccedenza delle somme incassate e dovute a tali soggetti.
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni
dell'articolo 3, commi 2 e 2-bis.».
«Art. 5 (Titoli emessi a fronte dei crediti
acquistati). - 1. Ai titoli emessi dalla societa'
cessionaria o dalla societa' emittente titoli, per
finanziare l'acquisto dei crediti, si applicano gli
articoli 129 e 143 del testo unico bancario.
2. Alle emissioni dei titoli non si applicano il
divieto di raccolta di risparmio tra il pubblico previsto
dall'articolo 11, comma 2, del testo unico bancario, ne' i
limiti quantitativi alla raccolta prescritti dalla
normativa vigente; non trovano altresi' applicazione gli
articoli da 2410 a 2420 del codice civile.
2-bis. I titoli emessi nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione di cui all'articolo 1, anche non
destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o
in sistemi multilaterali di negoziazione e anche privi di
valutazione del merito di credito da parte di operatori
terzi, costituiscono attivi ammessi a copertura delle
riserve tecniche delle imprese di assicurazione ai sensi
dell'articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, e successive modificazioni. Entro 30 giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'IVASS
adotta un regolamento che disciplini le misure di dettaglio
per la copertura delle riserve tecniche tramite gli attivi
sopra menzionati. L'investimento nei titoli di cui al
presente comma e' altresi' compatibile con le vigenti
disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi
pensione.».
«Art. 6 (Disposizioni fiscali e di bilancio). - 1. Ai
fini delle imposte sui redditi, ai titoli indicati
nell'articolo 5 si applica lo stesso trattamento stabilito
per obbligazioni emesse dalle societa' per azioni con
azioni negoziate in mercati regolamentati italiani e per
titoli similari, ivi compreso il trattamento previsto dal
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
2. Se la cessione ha per oggetto crediti derivanti
dalle operazioni indicate negli articoli 15, 16 e 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, continuano ad applicarsi le agevolazioni previste
nel citato articolo 15.
3. Le diminuzioni di valore registrate sugli attivi
ceduti, sulle garanzie rilasciate al cessionario e sulle
attivita', diverse da quelle oggetto di cessione, poste a
copertura delle operazioni di cartolarizzazione, nonche'
gli accantonamenti effettuati a fronte delle garanzie
rilasciate al cessionario, possono essere imputati
direttamente alle riserve patrimoniali, se relativi a
contratti di cartolarizzazione stipulati entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge; essi
vanno imputati sul conto economico in quote costanti
nell'esercizio in cui si sono registrati la diminuzione di
valore o gli accantonamenti e nei quattro successivi. Delle
operazioni di cartolarizzazione, delle eventuali
diminuzioni di valore e degli accantonamenti non ancora
inclusi nel conto economico occorre fornire indicazione
nella nota integrativa di bilancio.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, le diminuzioni di
valore ivi previste concorrono alla determinazione del
reddito di impresa negli esercizi in cui sono iscritte al
conto economico.
5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo,
pari a lire 300 milioni annue per ciascuno degli anni dal
1999 al 2005, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
«Art. 7.1 (Cartolarizzazione di crediti deteriorati da
parte di banche e intermediari finanziari). - 1. Alle
cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base
alle disposizioni dell'autorita' competente, ceduti da
banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede
legale in Italia ovvero, su istanza del debitore,
effettuate nell'ambito di operazioni aventi una valenza
sociale che prevedano la concessione in locazione al
debitore, da parte della societa' veicolo di appoggio,
dell'immobile costituito in garanzia del credito ceduto, si
applicano altresi' le disposizioni del presente articolo.
2. Le societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo
3 che si sono rese cessionarie dei crediti di cui al comma
1 possono concedere finanziamenti finalizzati a migliorare
le prospettive di recupero di tali crediti e a favorire il
ritorno in bonis del debitore ceduto, nel rispetto delle
condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter.
3. Nell'ambito di piani di riequilibrio economico e
finanziario concordati con il soggetto cedente o di accordi
stipulati ai sensi degli articoli 124, 160, 182-bis e
186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero,
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14, degli articoli 57, 60, 84, 85 e 240
del medesimo decreto legislativo, ovvero di analoghi
accordi o procedure volti al risanamento o alla
ristrutturazione previsti da altre disposizioni di legge,
le societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3
possono acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri
titoli e strumenti partecipativi derivanti dalla
conversione di parte dei crediti del cedente e concedere
finanziamenti al fine di migliorare le prospettive di
recupero dei crediti oggetto di cessione e di favorire il
ritorno in bonis del debitore ceduto. Non si applicano in
questo caso le disposizioni degli articoli 2467 e
2497-quinquies del codice civile. Le somme in qualsiasi
modo rivenienti da tali azioni, quote e altri titoli e
strumenti partecipativi sono assimilate, agli effetti della
presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti
e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei
diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei
costi dell'operazione. Il finanziamento puo' essere
concesso anche ad assuntori di passivita' dei debitori
ceduti ovvero a soggetti con i quali i medesimi debitori
hanno rapporti di controllo o di collegamento ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile.
4. Possono essere costituite una o piu' societa'
veicolo d'appoggio, nella forma di societa' di capitali,
aventi come oggetto sociale esclusivo il compito di
acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo
dell'operazione di cartolarizzazione, direttamente o
attraverso una o piu' ulteriori societa' veicolo
d'appoggio, autorizzate ad assumere, totalmente o
parzialmente, il debito originario, i beni immobili e
mobili registrati nonche' gli altri beni e diritti concessi
o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti
oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto
di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti,
eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali
contratti. Il trasferimento dei suddetti beni e diritti
puo' avvenire anche ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo
58 del testo unico bancario, nonche' dei commi 4, 5 e 6 del
medesimo articolo, anche se non avente a oggetto beni o
rapporti giuridici individuabili in blocco. Le stesse
modalita' si applicano ai trasferimenti ai sensi del comma
5 del presente articolo. Le somme in qualsiasi modo
rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di tali
beni e diritti sono dovute dalla societa' veicolo
d'appoggio alla societa' di cartolarizzazione di cui
all'articolo 3, sono assimilate, agli effetti della
presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti
e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei
diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei
costi dell'operazione. I beni, diritti e le somme in
qualsiasi modo derivanti dai medesimi nonche' ogni altro
diritto acquisito nell'ambito dell'operazione di cui al
presente comma, o al successivo comma 5, costituiscono
patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle
societa' stesse e da quello relativo alle altre operazioni.
Sul patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di
creditori diversi dalla societa' di cartolarizzazione
nell'interesse dei portatori dei titoli emessi dalla
societa' per la cartolarizzazione dei crediti.
4-bis. Si applicano le imposte di registro, ipotecaria
e catastale in misura fissa sugli atti e le operazioni
inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo, anche in sede
giudiziale o concorsuale, dei beni e diritti di cui ai
commi 4 e 5, in favore della societa' veicolo d'appoggio,
inclusi eventuali accolli di debito, e le garanzie di
qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento
prestate, in favore della societa' di cartolarizzazione o
altro finanziatore ed in relazione all'operazione di
cartolarizzazione, a valere sui beni e diritti acquistati
dalle societa' veicolo d'appoggio ai sensi del comma 4, le
relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e
cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative
cessioni di credito.
4-ter. Alla societa' veicolo d'appoggio cessionaria dei
contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni
derivanti da tale attivita' si applicano le disposizioni in
materia fiscale applicabili alle societa' che esercitano
attivita' di locazione finanziaria. Alle cessioni di
immobili oggetto di contratti di leasing risolti o
altrimenti cessati per fatto dell'utilizzatore effettuate
alla e dalla medesima societa' si applica l'articolo 35,
comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248. Per le trascrizioni nei pubblici registri e volture
catastali effettuate a qualunque titolo in relazione ai
beni e diritti acquisiti dalla societa' veicolo d'appoggio
le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute
in misura fissa.
4-quater. Per gli atti e i provvedimenti recanti il
successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono
attivita' d'impresa, della proprieta' o di diritti reali,
anche di garanzia, sui beni immobili acquistati dalle
societa' veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di
cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e
catastale sono dovute in misura fissa, a condizione che
l'acquirente dichiari, nel relativo atto, che intende
trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto. Ove
non si realizzi tale condizione entro il quinquennio
successivo, le imposte di registro, ipotecaria e catastale
sono dovute dall'acquirente nella misura ordinaria e si
applica una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre
agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 3, del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del
quinquennio decorre il termine per il recupero delle
imposte ordinarie da parte dell'amministrazione
finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal comma 5.
4-quinquies. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma
4-quater emessi a favore di soggetti che non svolgono
attivita' d'impresa sono assoggettati alle imposte di
registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200
euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano
le condizioni previste alla nota II-bis) all'articolo 1
della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di
acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data
dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella
predetta nota.
5. Qualora la cessione abbia ad oggetto, unitamente ai
beni oggetto di locazione finanziaria, i relativi contratti
di locazione finanziaria ovvero i rapporti giuridici
derivanti dalla risoluzione di tali contratti, la societa'
veicolo d'appoggio di cui al comma 4 deve essere
consolidata nel bilancio di una banca o di un intermediario
finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, anche se non facente parte di un
gruppo bancario, e deve essere costituita per specifiche
operazioni di cartolarizzazione e destinata a essere
liquidata una volta conclusa l'operazione; le limitazioni
dell'oggetto sociale, delle possibilita' operative e della
capacita' di indebitamento devono risultare dalla
disciplina contrattuale e statutaria. Gli adempimenti
derivanti dai contratti e rapporti di locazione finanziaria
ceduti ai sensi del presente articolo sono eseguiti dal
soggetto che presta i servizi indicati nell'articolo 2,
comma 3, lettera c), ovvero da un soggetto abilitato
all'esercizio dell'attivita' di locazione finanziaria
individuato ai sensi del comma 8 del presente articolo. Le
disposizioni in materia fiscale applicabili alle societa'
che esercitano attivita' di locazione finanziaria si
applicano integralmente alla societa' veicolo d'appoggio
cessionaria dei contratti e rapporti di locazione
finanziaria e dei beni derivanti da tale attivita'. Alle
cessioni di immobili effettuate dalla medesima societa' si
applicano integralmente le agevolazioni originariamente
previste dall'articolo 35, comma 10-ter.1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
6. Per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, le
cessioni effettuate da parte di banche e intermediari
finanziari ai sensi del presente articolo, aventi ad
oggetto crediti non individuati in blocco, sono pubblicate
mediante iscrizione nel registro delle imprese e
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di
avvenuta cessione, recante indicazione del cedente, del
cessionario, della data di cessione, delle informazioni
orientative sulla tipologia di rapporti da cui i crediti
ceduti derivano e sul periodo in cui tali rapporti sono
sorti o sorgeranno, nonche' del sito internet in cui il
cedente e il cessionario renderanno disponibili, fino alla
loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e la
conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne
faranno richiesta. Dalla data di pubblicazione della
notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale,
nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti
indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi
e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o
comunque esistenti a favore del cedente, nonche' le
trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto
dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella
cessione conservano la loro validita' e il loro grado a
favore del cessionario, senza necessita' di alcuna
formalita' o annotazione. Restano altresi' applicabili le
discipline speciali, anche di carattere processuale,
previste per i crediti ceduti.
7. Nel caso previsto dal comma 2, la gestione dei
crediti ceduti e dei finanziamenti concessi dalla societa'
di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 e' affidata a
una banca o a un intermediario finanziario iscritto
nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario.
8. Nel caso previsto dal comma 3, la societa' di
cartolarizzazione individua un soggetto di adeguata
competenza e dotato delle necessarie abilitazioni o
autorizzazioni in conformita' alle disposizioni di legge
applicabili, cui sono conferiti, nell'interesse dei
portatori dei titoli, compiti di gestione o amministrazione
e potere di rappresentanza. Qualora tale soggetto sia una
banca, un intermediario finanziario iscritto nell'albo di
cui all'articolo 106 del testo unico bancario, una societa'
di intermediazione mobiliare o una societa' di gestione del
risparmio, lo stesso soggetto verifica altresi' la
conformita' dell'attivita' e delle operazioni della
societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 alla
legge e al prospetto informativo.
8-bis. Ove l'operazione di cui al comma 1 rivesta una
valenza sociale in forza della partecipazione di
un'associazione di promozione sociale iscritta al registro
da almeno cinque anni, ovvero di societa' o ente dalla
stessa istituiti, che assista il futuro conduttore nella
stipulazione del contratto di locazione con la societa'
veicolo di appoggio, il limite temporale di cui al primo
periodo del comma 4-quater e' di quindici anni dalla data
di acquisto e comunque non inferiore alla durata della
locazione. L'eventuale soggetto cedente alla societa'
veicolo di appoggio e' esonerato dalla consegna dei
documenti relativi alla regolarita' urbanistico-edilizia e
fiscale, qualora entro sei mesi dalla cessione sia avviata
l'istruttoria per la procedura per la citata documentazione
e la medesima procedura sia conclusa nel limite massimo di
trentasei mesi. L'esonero non e' esteso alla successiva
vendita effettuata dalla societa' veicolo d'appoggio. Nel
caso di trasferimento effettuato a partire dal 2020 alla
societa' veicolo d'appoggio, l'immobile e' esente
dall'imposta municipale propria, se lo stesso continua ad
essere utilizzato come abitazione principale del debitore
del credito ceduto che ne aveva il possesso prima della
cessione. L'esenzione non si applica per gli immobili
classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9.».
- Si riporta il testo dell'articolo 22 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52):
«Art. 22 (Separazione patrimoniale). - 1. Nella
prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli
strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli
clienti, a qualunque titolo detenuti dalla Sim,
dall'impresa di investimento UE, dall'impresa di paesi
terzi diversa dalla banca, dalla Sgr, dalla societa' di
gestione UE, dai GEFIA UE o dagli intermediari finanziari
iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U.
bancario, nonche' gli strumenti finanziari dei singoli
clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca,
costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da
quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti.
Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori
dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, ne'
quelle dei creditori dell'eventuale depositario o
sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni
dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti
del patrimonio di proprieta' di questi ultimi.
2. Per i conti relativi a strumenti finanziari e a
somme di denaro depositati presso terzi non operano le
compensazioni legale e giudiziale e non puo' essere
pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti
vantati dal depositario o dal sub-depositario nei confronti
dell'intermediario o del depositario.
3. Salvo consenso scritto dei clienti, la Sim,
l'impresa di investimento UE, l'impresa di paesi terzi
diversa dalla banca, la Sgr, la societa' di gestione UE, il
GEFIA UE, l'intermediario finanziario iscritto nell'albo
previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario e la banca non
possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli
strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da essi
detenuti a qualsiasi titolo. La Sim, l'impresa di
investimento UE, l'impresa di paesi terzi diversa dalla
banca, l'intermediario finanziario iscritto nell'albo
previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, la Sgr, la
societa' di gestione UE e il GEFIA UE non possono
utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, le
disponibilita' liquide degli investitori, da esse detenute
a qualsiasi titolo.».
- Il titolo III della parte II del citato d. lgs. n. 58
del 1998, reca: «GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO».
- Si riporta il testo dell'articolo 1203 del codice
civile:
«Art. 1203 (Surrogazione legale). - La surrogazione ha
luogo di diritto nei seguenti casi:
1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorche'
chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di
essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo
pegno o delle sue ipoteche;
2) a vantaggio dell'acquirente di un immobile che,
fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o
piu' creditori a favore dei quali l'immobile e' ipotecato;
3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri
o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di
soddisfarlo;
4) a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario,
che paga con danaro proprio i debiti ereditari;
5) negli altri casi stabiliti dalla legge.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 (Misure
urgenti per il sistema bancario e gli investimenti):
«Art. 8-bis (Potenziamento del Fondo centrale di
garanzia per le piccole e medie imprese). - 1. All'articolo
1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, dopo le parole: "il rilascio della garanzia"
sono inserite le seguenti: "diretta, ai sensi dell'articolo
2 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio
1999, n. 248, e successive modificazioni, da parte".
2. Il quarto periodo del comma 53 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' soppresso.
3. Il diritto alla restituzione, nei confronti del
beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie,
delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di
garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito
privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione,
da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio
per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo
2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti
diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e
l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso
delle parti. Al recupero del predetto credito si procede
mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive
modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123 concernente Disposizioni
per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4,
lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59:
«Art. 9 (Revoca dei benefici e sanzioni). - 1. In caso
di assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di
documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque
imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto
competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso
di revoca dal bonus fiscale, ne da' immediata comunicazione
al Ministero delle finanze.
2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai
sensi del comma 1, si applica anche una sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una
somma in misura da due a quattro volte l'importo
dell'intervento indebitamente fruito.
3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano
alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi
alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto
previsto dal progetto ammesso all'intervento, e' disposta
la revoca dello stesso, il cui importo e' restituito con le
modalita' di cui al comma 4.
4. Nei casi di restituzione dell'intervento in
conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque
disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa
beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta
anche in misura parziale purche' proporzionale
all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il
relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso
ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di
pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di
imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti
gli altri casi la maggiorazione da applicare e' determinata
in misura pari al tasso ufficiale di sconto.
5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti
nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente
decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di
prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del
privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti
dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i
diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si
provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo
67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione,
nonche' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e
delle relative sanzioni.
6. Le somme restituite ai sensi del comma 4 sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per
incrementare la disponibilita' di cui all'articolo 10,
comma 2.».
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea del
25 marzo 1957 e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008,
n. C 115.