Art. 42 quinquies
Misure per lo sviluppo della microelettronica
in attuazione del PNRR
1. Al fine di attuare l'Investimento 2 «Innovazione e tecnologia
della microelettronica» incluso nella Missione M1C2 del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del tesoro e' autorizzato a concedere alla
societa' STMicroelectronics s.r.l. una misura di aiuto nella forma
del contributo a fondo perduto pari ad euro 100 milioni per il 2022 e
240 milioni per il 2023, in relazione allo stato di avanzamento
dell'investimento, a valere sulle risorse previste dall'articolo 1,
comma 1068, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. La concessione dell'aiuto e' subordinata alla stipula di una
convenzione tra la societa' STMicroelectronics s.r.l., beneficiaria
dell'aiuto, e il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro che definisce, conformemente agli obiettivi
di sviluppo della filiera strategica della microelettronica e di
creazione di posti di lavoro previsti nell'Investimento 2 della
Missione M1C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le
caratteristiche del progetto da realizzare, nonche' le condizioni di
concessione della misura e gli obblighi di rendicontazione. La
convenzione contiene altresi' gli impegni che la societa'
STMicroelectronics s.r.l. assume nei confronti del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, determinati
in conformita' alla decisione della Commissione europea sulla
compatibilita' con il mercato interno della misura di cui al presente
articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi
dalla data della positiva decisione della Commissione europea,
incarica uno o piu' soggetti qualificati indipendenti, indicati dalla
Commissione europea, per il monitoraggio della conformita'
dell'investimento a quanto stabilito nella stessa decisione. Ai
relativi oneri provvede la societa' beneficiaria.
3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e'
subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Sono a carico della societa' STMicroelectronics s.r.l. gli obblighi
di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti
dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico
31 maggio 2017, n. 115, relativamente alla misura di cui al presente
articolo.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i commi da 1069 a 1074
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati.
Riferimenti normativi
- Si riporta il comma 1068 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023):
«1068. Al fine di sostenere gli investimenti produttivi
ad alto contenuto tecnologico, nel quadro del programma
Next Generation EU, e in particolare delle missioni
strategiche relative all'innovazione e alla coesione
sociale e territoriale, sono attribuiti 250 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulle
risorse del Fondo di cui al comma 1037.».
- Per i riferimenti al Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea del 25 marzo 1957 si veda nei
riferimenti normativi all'articolo 42-quater.
- Si riporta il testo dall'articolo 52, della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato). -
1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e
degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti
dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di
Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative
informazioni alla banca di dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".
2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in
particolare, le informazioni concernenti:
a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi
compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;
b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006,
e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, nonche' dalle disposizioni dell'Unione
europea che saranno successivamente adottate nella medesima
materia;
c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i
servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli
aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012
della Commissione, del 25 aprile 2012;
d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione
degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea
abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 16 del
regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio
2015.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad
avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine
di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o
all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de
minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
all'articolo 46 della presente legge, nonche' al fine di
consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai
medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle
informazioni relative alle vicende modificative degli
stessi.
4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili
senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del
segreto industriale, per dieci anni dalla data di
concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi
all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra
natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza
restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione
dell'aiuto.
5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi
compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e
acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al
comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori
dell'agricoltura e della pesca.
6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e' adottata la disciplina per il
funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente
articolo, con la definizione delle modalita' operative per
la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle
informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2,
compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
banche di dati esistenti in materia di agevolazioni
pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua
altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli
obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonche'
la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli
aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene
esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto
dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del
citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1°
luglio 2017, si applicano le modalita' di trasmissione
delle informazioni relative agli aiuti alle imprese,
stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5
marzo 2001, n. 57.
7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione
delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e
l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni
degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di
concessione e di erogazione di detti aiuti indicano
espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.
L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3
nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato,
anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta
la responsabilita' patrimoniale del responsabile della
concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento
e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del
risarcimento del danno.».
- Il testo del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 31 maggio 2017, n. 115, (Regolamento recante la
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale
degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche
e integrazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
luglio 2017, n. 175.