Art. 42 quinquies 
 
 
            Misure per lo sviluppo della microelettronica 
                       in attuazione del PNRR 
 
  1. Al fine di attuare l'Investimento 2  «Innovazione  e  tecnologia
della  microelettronica»  incluso  nella  Missione  M1C2  del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del tesoro e'  autorizzato  a  concedere  alla
societa' STMicroelectronics s.r.l. una misura di  aiuto  nella  forma
del contributo a fondo perduto pari ad euro 100 milioni per il 2022 e
240 milioni per il 2023,  in  relazione  allo  stato  di  avanzamento
dell'investimento, a valere sulle risorse previste  dall'articolo  1,
comma 1068, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  2. La concessione dell'aiuto e' subordinata  alla  stipula  di  una
convenzione tra la societa' STMicroelectronics  s.r.l.,  beneficiaria
dell'aiuto,  e  il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   -
Dipartimento del tesoro che definisce, conformemente  agli  obiettivi
di sviluppo della filiera  strategica  della  microelettronica  e  di
creazione di posti  di  lavoro  previsti  nell'Investimento  2  della
Missione M1C2  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  le
caratteristiche del progetto da realizzare, nonche' le condizioni  di
concessione della  misura  e  gli  obblighi  di  rendicontazione.  La
convenzione  contiene  altresi'   gli   impegni   che   la   societa'
STMicroelectronics  s.r.l.  assume  nei   confronti   del   Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro,  determinati
in  conformita'  alla  decisione  della  Commissione  europea   sulla
compatibilita' con il mercato interno della misura di cui al presente
articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre  mesi
dalla  data  della  positiva  decisione  della  Commissione  europea,
incarica uno o piu' soggetti qualificati indipendenti, indicati dalla
Commissione  europea,   per   il   monitoraggio   della   conformita'
dell'investimento a  quanto  stabilito  nella  stessa  decisione.  Ai
relativi oneri provvede la societa' beneficiaria. 
  3.  L'efficacia  delle  disposizioni  del  presente   articolo   e'
subordinata  all'approvazione  della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Sono a carico della societa' STMicroelectronics s.r.l.  gli  obblighi
di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti
dall'articolo 52  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  e  dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
31 maggio 2017, n. 115, relativamente alla misura di cui al  presente
articolo. 
  4. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  i  commi   da   1069   a   1074
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il comma 1068 dell'articolo 1 della  legge
          30 dicembre 2020, n.  178  (Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2021  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2021-2023): 
              «1068. Al fine di sostenere gli investimenti produttivi
          ad alto contenuto tecnologico,  nel  quadro  del  programma
          Next  Generation  EU,  e  in  particolare  delle   missioni
          strategiche  relative  all'innovazione  e   alla   coesione
          sociale e territoriale, sono attribuiti 250 milioni di euro
          per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023,  a  valere  sulle
          risorse del Fondo di cui al comma 1037.». 
              - Per  i  riferimenti  al  Trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione  europea  del  25  marzo  1957  si   veda   nei
          riferimenti normativi all'articolo 42-quater. 
               - Si riporta il testo dall'articolo 52, della legge 24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa e delle politiche dell'Unione europea): 
              «Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di  Stato).  -
          1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e
          degli obblighi di trasparenza  e  di  pubblicita'  previsti
          dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti  di
          Stato, i soggetti pubblici o privati che  concedono  ovvero
          gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono   le   relative
          informazioni  alla  banca  di  dati  istituita  presso   il
          Ministero dello sviluppo economico ai  sensi  dell'articolo
          14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
          denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato". 
              2.  Il  Registro  di  cui  al  comma  1  contiene,   in
          particolare, le informazioni concernenti: 
                a) gli aiuti di Stato di  cui  all'articolo  107  del
          Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione   europea,   ivi
          compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica; 
                b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento
          (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre  2006,
          e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,  del
          18 dicembre 2013, nonche'  dalle  disposizioni  dell'Unione
          europea che saranno successivamente adottate nella medesima
          materia; 
                c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i
          servizi di interesse economico generale, ivi  compresi  gli
          aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n.  360/2012
          della Commissione, del 25 aprile 2012; 
                d) l'elenco dei  soggetti  tenuti  alla  restituzione
          degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione  europea
          abbia ordinato il recupero ai sensi  dell'articolo  16  del
          regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio,  del  13  luglio
          2015. 
              3. I  soggetti  di  cui  al  comma  1  sono  tenuti  ad
          avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1  al  fine
          di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione  o
          all'erogazione degli  aiuti  di  Stato  e  degli  aiuti  de
          minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
          di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
          all'articolo 46 della presente legge, nonche'  al  fine  di
          consentire il costante aggiornamento dei dati  relativi  ai
          medesimi  aiuti  anche   attraverso   l'inserimento   delle
          informazioni  relative  alle  vicende  modificative   degli
          stessi. 
              4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al  comma
          2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese  accessibili
          senza restrizioni, fatte salve le esigenze  di  tutela  del
          segreto  industriale,  per  dieci  anni   dalla   data   di
          concessione dell'aiuto, salvi i maggiori  termini  connessi
          all'esistenza di contenziosi o  di  procedimenti  di  altra
          natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
          2, lettera d), sono conservate e  rese  accessibili,  senza
          restrizioni, fino  alla  data  dell'effettiva  restituzione
          dell'aiuto. 
              5. Il monitoraggio  delle  informazioni  relative  agli
          aiuti di  Stato  nei  settori  agricolo  e  forestale,  ivi
          compresi gli aiuti nelle  zone  rurali,  e  della  pesca  e
          acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
          europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
          integrazione e interoperabilita' del  Registro  di  cui  al
          comma 1  con  i  registri  gia'  esistenti  per  i  settori
          dell'agricoltura e della pesca. 
              6. Con regolamento adottato con  decreto  del  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'economia e delle finanze e  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
          della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  entro  quattro  mesi
          dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  articolo,
          sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni,   e'   adottata   la   disciplina   per   il
          funzionamento del Registro di cui al comma 1  del  presente
          articolo, con la definizione delle modalita' operative  per
          la raccolta, la gestione e il controllo dei  dati  e  delle
          informazioni  relativi  agli  aiuti  di  cui  al  comma  2,
          compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
          banche  di  dati  esistenti  in  materia  di   agevolazioni
          pubbliche alle imprese. Il predetto  regolamento  individua
          altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
          materia di aiuti di  Stato,  i  contenuti  specifici  degli
          obblighi ai fini dei controlli di cui al comma  3,  nonche'
          la data a decorrere dalla quale il controllo relativo  agli
          aiuti de minimis di cui al comma 2  gia'  concessi  avviene
          esclusivamente tramite il medesimo Registro,  nel  rispetto
          dei termini stabiliti dall'articolo  6,  paragrafo  2,  del
          citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1°
          luglio 2017, si  applicano  le  modalita'  di  trasmissione
          delle  informazioni  relative  agli  aiuti  alle   imprese,
          stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5
          marzo 2001, n. 57. 
              7. A decorrere dal  1°  luglio  2017,  la  trasmissione
          delle  informazioni  al  Registro  di  cui  al  comma  1  e
          l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
          medesimo costituiscono condizione legale di  efficacia  dei
          provvedimenti  che  dispongono  concessioni  ed  erogazioni
          degli  aiuti  di  cui  al  comma  2.  I  provvedimenti   di
          concessione  e  di  erogazione  di  detti  aiuti   indicano
          espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
          Registro  e   l'avvenuta   interrogazione   dello   stesso.
          L'inadempimento degli obblighi  di  cui  ai  commi  1  e  3
          nonche' al secondo periodo del presente comma e'  rilevato,
          anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e  comporta
          la  responsabilita'  patrimoniale  del  responsabile  della
          concessione o dell'erogazione degli aiuti.  L'inadempimento
          e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai  fini  del
          risarcimento del danno.». 
              - Il testo del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico 31 maggio 2017, n. 115, (Regolamento  recante  la
          disciplina per  il  funzionamento  del  Registro  nazionale
          degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52,  comma  6,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche
          e integrazioni) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  28
          luglio 2017, n. 175.