Art. 42 quinquies Misure per lo sviluppo della microelettronica in attuazione del PNRR 1. Al fine di attuare l'Investimento 2 «Innovazione e tecnologia della microelettronica» incluso nella Missione M1C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e' autorizzato a concedere alla societa' STMicroelectronics s.r.l. una misura di aiuto nella forma del contributo a fondo perduto pari ad euro 100 milioni per il 2022 e 240 milioni per il 2023, in relazione allo stato di avanzamento dell'investimento, a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 1068, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 2. La concessione dell'aiuto e' subordinata alla stipula di una convenzione tra la societa' STMicroelectronics s.r.l., beneficiaria dell'aiuto, e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro che definisce, conformemente agli obiettivi di sviluppo della filiera strategica della microelettronica e di creazione di posti di lavoro previsti nell'Investimento 2 della Missione M1C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le caratteristiche del progetto da realizzare, nonche' le condizioni di concessione della misura e gli obblighi di rendicontazione. La convenzione contiene altresi' gli impegni che la societa' STMicroelectronics s.r.l. assume nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, determinati in conformita' alla decisione della Commissione europea sulla compatibilita' con il mercato interno della misura di cui al presente articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea, incarica uno o piu' soggetti qualificati indipendenti, indicati dalla Commissione europea, per il monitoraggio della conformita' dell'investimento a quanto stabilito nella stessa decisione. Ai relativi oneri provvede la societa' beneficiaria. 3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sono a carico della societa' STMicroelectronics s.r.l. gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, relativamente alla misura di cui al presente articolo. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commi da 1069 a 1074 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati.
Riferimenti normativi - Si riporta il comma 1068 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): «1068. Al fine di sostenere gli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, nel quadro del programma Next Generation EU, e in particolare delle missioni strategiche relative all'innovazione e alla coesione sociale e territoriale, sono attribuiti 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1037.». - Per i riferimenti al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea del 25 marzo 1957 si veda nei riferimenti normativi all'articolo 42-quater. - Si riporta il testo dall'articolo 52, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea): «Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato). - 1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato". 2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in particolare, le informazioni concernenti: a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica; b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nonche' dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia; c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012; d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. 3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui all'articolo 46 della presente legge, nonche' al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi. 4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione dell'aiuto. 5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca. 6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e' adottata la disciplina per il funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente articolo, con la definizione delle modalita' operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2, compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le banche di dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonche' la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1° luglio 2017, si applicano le modalita' di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57. 7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilita' patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.». - Il testo del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2017, n. 175.