Art. 42 sexies 
 
 
              Impiego all'estero di personale dell'AISE 
 
  1. L'Agenzia  informazioni  e  sicurezza  esterna  (AISE),  per  lo
svolgimento  di  attivita'  di  ricerca  informativa   e   operazioni
all'estero,  puo'  impiegare  proprio  personale  secondo   modalita'
disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 43 della
legge 3 agosto 2007, n. 124. 
  2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina il  procedimento  di
autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio dei  ministri  o
dell'Autorita' delegata, ove istituita,  all'impiego  all'estero  del
personale, nonche' le relative modalita', condizioni e  procedure  di
impiego, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21,  comma  6,
della legge 3 agosto 2007, n. 124. 
  3. Il Presidente del Consiglio dei  ministri  informa  il  Comitato
parlamentare per la sicurezza  della  Repubblica  delle  attivita'  e
delle operazioni condotte dall'AISE ai sensi del comma 1, con cadenza
semestrale. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 21 e 43,  legge  3
          agosto  2007,  n.  124  (Sistema  di  informazione  per  la
          sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto): 
              «Art. 21 (Contingente speciale del personale). - 1. Con
          apposito regolamento e' determinato il contingente speciale
          del personale addetto al DIS e ai servizi  di  informazione
          per  la  sicurezza,  istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri. 
              Il regolamento disciplina  altresi',  anche  in  deroga
          alle vigenti disposizioni  di  legge  e  nel  rispetto  dei
          criteri di cui alla  presente  legge,  l'ordinamento  e  il
          reclutamento del personale garantendone l'unitarieta' della
          gestione,   il    relativo    trattamento    economico    e
          previdenziale,  nonche'  il  regime  di   pubblicita'   del
          regolamento stesso. 
              2. Il regolamento determina, in particolare: 
                a) l'istituzione di un ruolo unico del personale  dei
          servizi  di  informazione  per  la  sicurezza  e  del  DIS,
          prevedendo le distinzioni per le  funzioni  amministrative,
          operative e tecniche; 
                b) la definizione di adeguate modalita' concorsuali e
          selettive, aperte anche a cittadini esterni  alla  pubblica
          amministrazione, per la scelta del personale; 
                c) i limiti  temporali  per  le  assunzioni  a  tempo
          determinato nel rispetto della normativa vigente per coloro
          che, ai sensi della lettera e), non vengono assunti tramite
          concorso; 
                d)  l'individuazione  di  una  quota   di   personale
          chiamato a svolgere funzioni di diretta collaborazione  con
          il direttore generale del DIS e con i direttori dei servizi
          di informazione per la sicurezza, la cui permanenza  presso
          i rispettivi organismi e' legata alla permanenza in  carica
          dei medesimi direttori; 
                e) il divieto di assunzione diretta,  salvo  casi  di
          alta    e    particolare    specializzazione    debitamente
          documentata,   per   attivita'   assolutamente   necessarie
          all'operativita' del DIS e dei servizi di informazione  per
          la sicurezza; 
                f) le ipotesi  di  incompatibilita',  collegate  alla
          presenza di rapporti di parentela entro il terzo grado o di
          affinita' entro il secondo  grado  o  di  convivenza  o  di
          comprovata  cointeressenza  economica  con  dipendenti  dei
          servizi di informazione per la sicurezza o del  DIS,  salvo
          che l'assunzione avvenga per concorso; qualora il  rapporto
          di  parentela  o  di  affinita'  o  di  convivenza   o   di
          cointeressenza economica riguardi il direttore generale del
          DIS o i  direttori  dei  servizi  di  informazione  per  la
          sicurezza, l'incompatibilita' e' assoluta; 
                g)  il  divieto  di  affidare   incarichi   a   tempo
          indeterminato a chi e' cessato per  qualunque  ragione  dal
          rapporto  di  dipendenza  dal  DIS   e   dai   servizi   di
          informazione per la sicurezza; 
                h) i criteri per la progressione di carriera; 
                i)  la  determinazione  per  il  DIS  e  per  ciascun
          servizio della percentuale minima dei dipendenti del  ruolo
          di cui alla lettera a); 
                l) i casi eccezionali di conferimento di incarichi ad
          esperti esterni, nei limiti e in  relazione  a  particolari
          profili professionali, competenze o specializzazioni; 
                m) i criteri e le modalita' relativi  al  trattamento
          giuridico  ed   economico   del   personale   che   rientra
          nell'amministrazione   di   provenienza   al    fine    del
          riconoscimento delle  professionalita'  acquisite  e  degli
          avanzamenti di carriera conseguiti; 
                n) i criteri e le modalita' per il trasferimento  del
          personale del  ruolo  di  cui  alla  lettera  a)  ad  altra
          amministrazione. 
              3. Per il reclutamento del personale addetto al  DIS  e
          ai  servizi  di  informazione  per  la  sicurezza  non   si
          applicano le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n.  68,
          e successive modificazioni, e all'articolo 16  della  legge
          28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. 
              4. Le assunzioni effettuate in violazione  dei  divieti
          previsti dalla presente legge o dal regolamento sono nulle,
          ferma restando la responsabilita' personale, patrimoniale e
          disciplinare di chi le ha disposte. 
              5. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le
          condizioni e le modalita' del passaggio del personale della
          Segreteria generale del CESIS, del SISMI e  del  SISDE  nel
          ruolo di cui al comma 2, lettera a). 
              6. Il regolamento definisce, nei limiti  delle  risorse
          finanziarie  previste  a  legislazione  vigente   e   fermo
          restando quanto stabilito  dal  comma  6  dell'articolo  29
          della   presente   legge,    il    trattamento    economico
          onnicomprensivo del personale appartenente al DIS, all'AISE
          e all'AISI,  costituito  dallo  stipendio,  dall'indennita'
          integrativa speciale, dagli  assegni  familiari  e  da  una
          indennita' di  funzione,  da  attribuire  in  relazione  al
          grado,  alla  qualifica  e  al  profilo  rivestiti  e  alle
          funzioni svolte. 
              7.   E'   vietato   qualsiasi   trattamento   economico
          accessorio diverso da quelli previsti dal  regolamento.  In
          caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza  o  di
          trasferimento presso  altra  pubblica  amministrazione,  e'
          escluso   il   mantenimento   del   trattamento   economico
          principale  e  accessorio  maturato  alle  dipendenze   dei
          servizi di informazione per la sicurezza,  fatte  salve  le
          misure eventualmente disposte ai sensi della lettera m) del
          comma 2. 
              8. Il regolamento disciplina i casi di  cessazione  dei
          rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo. 
              9.  Il  regolamento  stabilisce   le   incompatibilita'
          preclusive del rapporto con il  DIS  e  con  i  servizi  di
          informazione per la sicurezza, in relazione  a  determinate
          condizioni personali, a incarichi ricoperti e ad  attivita'
          svolte, prevedendo specifici obblighi di  dichiarazione  e,
          in caso di violazione, le conseguenti sanzioni. 
              10. Non possono svolgere attivita', in qualsiasi forma,
          alle  dipendenze  del  Sistema  di  informazione   per   la
          sicurezza persone che, per comportamenti o azioni  eversive
          nei confronti delle  istituzioni  democratiche,  non  diano
          sicuro   affidamento   di    scrupolosa    fedelta'    alla
          Costituzione. 
              11. In nessun caso il DIS e i servizi  di  informazione
          per la sicurezza  possono,  nemmeno  saltuariamente,  avere
          alle  loro  dipendenze   o   impiegare   in   qualita'   di
          collaboratori  o  di  consulenti  membri   del   Parlamento
          europeo,  del   Parlamento   o   del   Governo   nazionali,
          consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle
          rispettive giunte, dipendenti degli organi  costituzionali,
          magistrati, ministri di confessioni religiose e giornalisti
          professionisti o pubblicisti. 
              12. Tutto il personale che presta comunque  la  propria
          opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei  servizi  di
          informazione per la sicurezza  e'  tenuto,  anche  dopo  la
          cessazione di tale attivita', al rispetto  del  segreto  su
          tutto cio' di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio  o
          a causa delle proprie funzioni.». 
              «Art. 43 (Procedura per l'adozione dei regolamenti).  -
          1.  Salvo  che   non   sia   diversamente   stabilito,   le
          disposizioni regolamentari previste  dalla  presente  legge
          sono emanate entro centottanta giorni dalla data della  sua
          entrata in vigore, con uno o piu'  decreti  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri  adottati  anche  in   deroga
          all'articolo 17 della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive  modificazioni,  previo  parere   del   Comitato
          parlamentare di cui all'articolo 30 e sentito il CISR. 
              2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro
          pubblicita', anche in deroga alle norme vigenti.».