Art. 42 sexies
Impiego all'estero di personale dell'AISE
1. L'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), per lo
svolgimento di attivita' di ricerca informativa e operazioni
all'estero, puo' impiegare proprio personale secondo modalita'
disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 43 della
legge 3 agosto 2007, n. 124.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina il procedimento di
autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o
dell'Autorita' delegata, ove istituita, all'impiego all'estero del
personale, nonche' le relative modalita', condizioni e procedure di
impiego, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 6,
della legge 3 agosto 2007, n. 124.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato
parlamentare per la sicurezza della Repubblica delle attivita' e
delle operazioni condotte dall'AISE ai sensi del comma 1, con cadenza
semestrale.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 21 e 43, legge 3
agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto):
«Art. 21 (Contingente speciale del personale). - 1. Con
apposito regolamento e' determinato il contingente speciale
del personale addetto al DIS e ai servizi di informazione
per la sicurezza, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri.
Il regolamento disciplina altresi', anche in deroga
alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei
criteri di cui alla presente legge, l'ordinamento e il
reclutamento del personale garantendone l'unitarieta' della
gestione, il relativo trattamento economico e
previdenziale, nonche' il regime di pubblicita' del
regolamento stesso.
2. Il regolamento determina, in particolare:
a) l'istituzione di un ruolo unico del personale dei
servizi di informazione per la sicurezza e del DIS,
prevedendo le distinzioni per le funzioni amministrative,
operative e tecniche;
b) la definizione di adeguate modalita' concorsuali e
selettive, aperte anche a cittadini esterni alla pubblica
amministrazione, per la scelta del personale;
c) i limiti temporali per le assunzioni a tempo
determinato nel rispetto della normativa vigente per coloro
che, ai sensi della lettera e), non vengono assunti tramite
concorso;
d) l'individuazione di una quota di personale
chiamato a svolgere funzioni di diretta collaborazione con
il direttore generale del DIS e con i direttori dei servizi
di informazione per la sicurezza, la cui permanenza presso
i rispettivi organismi e' legata alla permanenza in carica
dei medesimi direttori;
e) il divieto di assunzione diretta, salvo casi di
alta e particolare specializzazione debitamente
documentata, per attivita' assolutamente necessarie
all'operativita' del DIS e dei servizi di informazione per
la sicurezza;
f) le ipotesi di incompatibilita', collegate alla
presenza di rapporti di parentela entro il terzo grado o di
affinita' entro il secondo grado o di convivenza o di
comprovata cointeressenza economica con dipendenti dei
servizi di informazione per la sicurezza o del DIS, salvo
che l'assunzione avvenga per concorso; qualora il rapporto
di parentela o di affinita' o di convivenza o di
cointeressenza economica riguardi il direttore generale del
DIS o i direttori dei servizi di informazione per la
sicurezza, l'incompatibilita' e' assoluta;
g) il divieto di affidare incarichi a tempo
indeterminato a chi e' cessato per qualunque ragione dal
rapporto di dipendenza dal DIS e dai servizi di
informazione per la sicurezza;
h) i criteri per la progressione di carriera;
i) la determinazione per il DIS e per ciascun
servizio della percentuale minima dei dipendenti del ruolo
di cui alla lettera a);
l) i casi eccezionali di conferimento di incarichi ad
esperti esterni, nei limiti e in relazione a particolari
profili professionali, competenze o specializzazioni;
m) i criteri e le modalita' relativi al trattamento
giuridico ed economico del personale che rientra
nell'amministrazione di provenienza al fine del
riconoscimento delle professionalita' acquisite e degli
avanzamenti di carriera conseguiti;
n) i criteri e le modalita' per il trasferimento del
personale del ruolo di cui alla lettera a) ad altra
amministrazione.
3. Per il reclutamento del personale addetto al DIS e
ai servizi di informazione per la sicurezza non si
applicano le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,
e successive modificazioni, e all'articolo 16 della legge
28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
4. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti
previsti dalla presente legge o dal regolamento sono nulle,
ferma restando la responsabilita' personale, patrimoniale e
disciplinare di chi le ha disposte.
5. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le
condizioni e le modalita' del passaggio del personale della
Segreteria generale del CESIS, del SISMI e del SISDE nel
ruolo di cui al comma 2, lettera a).
6. Il regolamento definisce, nei limiti delle risorse
finanziarie previste a legislazione vigente e fermo
restando quanto stabilito dal comma 6 dell'articolo 29
della presente legge, il trattamento economico
onnicomprensivo del personale appartenente al DIS, all'AISE
e all'AISI, costituito dallo stipendio, dall'indennita'
integrativa speciale, dagli assegni familiari e da una
indennita' di funzione, da attribuire in relazione al
grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle
funzioni svolte.
7. E' vietato qualsiasi trattamento economico
accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In
caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza o di
trasferimento presso altra pubblica amministrazione, e'
escluso il mantenimento del trattamento economico
principale e accessorio maturato alle dipendenze dei
servizi di informazione per la sicurezza, fatte salve le
misure eventualmente disposte ai sensi della lettera m) del
comma 2.
8. Il regolamento disciplina i casi di cessazione dei
rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo.
9. Il regolamento stabilisce le incompatibilita'
preclusive del rapporto con il DIS e con i servizi di
informazione per la sicurezza, in relazione a determinate
condizioni personali, a incarichi ricoperti e ad attivita'
svolte, prevedendo specifici obblighi di dichiarazione e,
in caso di violazione, le conseguenti sanzioni.
10. Non possono svolgere attivita', in qualsiasi forma,
alle dipendenze del Sistema di informazione per la
sicurezza persone che, per comportamenti o azioni eversive
nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano
sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla
Costituzione.
11. In nessun caso il DIS e i servizi di informazione
per la sicurezza possono, nemmeno saltuariamente, avere
alle loro dipendenze o impiegare in qualita' di
collaboratori o di consulenti membri del Parlamento
europeo, del Parlamento o del Governo nazionali,
consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle
rispettive giunte, dipendenti degli organi costituzionali,
magistrati, ministri di confessioni religiose e giornalisti
professionisti o pubblicisti.
12. Tutto il personale che presta comunque la propria
opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di
informazione per la sicurezza e' tenuto, anche dopo la
cessazione di tale attivita', al rispetto del segreto su
tutto cio' di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o
a causa delle proprie funzioni.».
«Art. 43 (Procedura per l'adozione dei regolamenti). -
1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le
disposizioni regolamentari previste dalla presente legge
sono emanate entro centottanta giorni dalla data della sua
entrata in vigore, con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri adottati anche in deroga
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, previo parere del Comitato
parlamentare di cui all'articolo 30 e sentito il CISR.
2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro
pubblicita', anche in deroga alle norme vigenti.».