Art. 42 sexies Impiego all'estero di personale dell'AISE 1. L'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), per lo svolgimento di attivita' di ricerca informativa e operazioni all'estero, puo' impiegare proprio personale secondo modalita' disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124. 2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina il procedimento di autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' delegata, ove istituita, all'impiego all'estero del personale, nonche' le relative modalita', condizioni e procedure di impiego, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 124. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica delle attivita' e delle operazioni condotte dall'AISE ai sensi del comma 1, con cadenza semestrale.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 21 e 43, legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto): «Art. 21 (Contingente speciale del personale). - 1. Con apposito regolamento e' determinato il contingente speciale del personale addetto al DIS e ai servizi di informazione per la sicurezza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il regolamento disciplina altresi', anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, l'ordinamento e il reclutamento del personale garantendone l'unitarieta' della gestione, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonche' il regime di pubblicita' del regolamento stesso. 2. Il regolamento determina, in particolare: a) l'istituzione di un ruolo unico del personale dei servizi di informazione per la sicurezza e del DIS, prevedendo le distinzioni per le funzioni amministrative, operative e tecniche; b) la definizione di adeguate modalita' concorsuali e selettive, aperte anche a cittadini esterni alla pubblica amministrazione, per la scelta del personale; c) i limiti temporali per le assunzioni a tempo determinato nel rispetto della normativa vigente per coloro che, ai sensi della lettera e), non vengono assunti tramite concorso; d) l'individuazione di una quota di personale chiamato a svolgere funzioni di diretta collaborazione con il direttore generale del DIS e con i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, la cui permanenza presso i rispettivi organismi e' legata alla permanenza in carica dei medesimi direttori; e) il divieto di assunzione diretta, salvo casi di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, per attivita' assolutamente necessarie all'operativita' del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza; f) le ipotesi di incompatibilita', collegate alla presenza di rapporti di parentela entro il terzo grado o di affinita' entro il secondo grado o di convivenza o di comprovata cointeressenza economica con dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza o del DIS, salvo che l'assunzione avvenga per concorso; qualora il rapporto di parentela o di affinita' o di convivenza o di cointeressenza economica riguardi il direttore generale del DIS o i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, l'incompatibilita' e' assoluta; g) il divieto di affidare incarichi a tempo indeterminato a chi e' cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dal DIS e dai servizi di informazione per la sicurezza; h) i criteri per la progressione di carriera; i) la determinazione per il DIS e per ciascun servizio della percentuale minima dei dipendenti del ruolo di cui alla lettera a); l) i casi eccezionali di conferimento di incarichi ad esperti esterni, nei limiti e in relazione a particolari profili professionali, competenze o specializzazioni; m) i criteri e le modalita' relativi al trattamento giuridico ed economico del personale che rientra nell'amministrazione di provenienza al fine del riconoscimento delle professionalita' acquisite e degli avanzamenti di carriera conseguiti; n) i criteri e le modalita' per il trasferimento del personale del ruolo di cui alla lettera a) ad altra amministrazione. 3. Per il reclutamento del personale addetto al DIS e ai servizi di informazione per la sicurezza non si applicano le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, e all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. 4. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento sono nulle, ferma restando la responsabilita' personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte. 5. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le condizioni e le modalita' del passaggio del personale della Segreteria generale del CESIS, del SISMI e del SISDE nel ruolo di cui al comma 2, lettera a). 6. Il regolamento definisce, nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e fermo restando quanto stabilito dal comma 6 dell'articolo 29 della presente legge, il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al DIS, all'AISE e all'AISI, costituito dallo stipendio, dall'indennita' integrativa speciale, dagli assegni familiari e da una indennita' di funzione, da attribuire in relazione al grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle funzioni svolte. 7. E' vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza o di trasferimento presso altra pubblica amministrazione, e' escluso il mantenimento del trattamento economico principale e accessorio maturato alle dipendenze dei servizi di informazione per la sicurezza, fatte salve le misure eventualmente disposte ai sensi della lettera m) del comma 2. 8. Il regolamento disciplina i casi di cessazione dei rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo. 9. Il regolamento stabilisce le incompatibilita' preclusive del rapporto con il DIS e con i servizi di informazione per la sicurezza, in relazione a determinate condizioni personali, a incarichi ricoperti e ad attivita' svolte, prevedendo specifici obblighi di dichiarazione e, in caso di violazione, le conseguenti sanzioni. 10. Non possono svolgere attivita', in qualsiasi forma, alle dipendenze del Sistema di informazione per la sicurezza persone che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione. 11. In nessun caso il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza possono, nemmeno saltuariamente, avere alle loro dipendenze o impiegare in qualita' di collaboratori o di consulenti membri del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo nazionali, consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle rispettive giunte, dipendenti degli organi costituzionali, magistrati, ministri di confessioni religiose e giornalisti professionisti o pubblicisti. 12. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza e' tenuto, anche dopo la cessazione di tale attivita', al rispetto del segreto su tutto cio' di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.». «Art. 43 (Procedura per l'adozione dei regolamenti). - 1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 e sentito il CISR. 2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicita', anche in deroga alle norme vigenti.».