Art. 43
Disposizioni finanziarie
1. A parziale reintegrazione delle riduzioni operate con l'articolo
58, comma 4-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli
stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei
Programmi di cui all'allegato 1 al presente decreto sono incrementati
per gli importi indicati nel medesimo allegato. Ai relativi oneri,
pari a 1.730 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
del comma 2.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13,
16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 35 e dal comma 1 del presente
articolo, determinati in 14.701,73 milioni di euro per l'anno 2022,
1.149,9 milioni di euro per l'anno 2023, 91,82 milioni di euro per
l'anno 2024 e 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al
2030, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in
termini di indebitamento netto, a 15.018,93 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 86,77 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano
a 107,74 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento
netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate
derivanti dall'articolo 8;
b) quanto a 537,57 milioni di euro per l'anno 2023, mediante
corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti
dagli articoli 8 e 21;
c) quanto a 630 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione, in relazione alle risultanze emerse
dall'attivita' di monitoraggio a tutto il 30 giugno 2022, delle
risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6,
comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230;
d) quanto a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022
al 2030, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dello sviluppo economico;
e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 45 milioni di
euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189;
f) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di
euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse
iscritte nell'ambito del programma «Oneri finanziari relativi alla
gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria»
della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e
tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze;
g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato
della Repubblica il 27 luglio 2022 e dalla Camera dei deputati il 28
luglio 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione
presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24
dicembre 2012, n. 243.
3. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' sostituito
dall'allegato 2 annesso al presente decreto.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
per l'attuazione della legge 15 luglio 2022, n. 99.
5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 58, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina):
«Art. 58 (Disposizioni finanziarie). - 1. A parziale
reintegrazione delle riduzioni operate con l'articolo 42,
comma 2, lettera a), del decreto-legge 1° marzo 2022, n.
17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
2022, n. 34, gli stanziamenti, di competenza e di cassa,
delle Missioni e dei Programmi di cui all'allegato 3 al
presente decreto sono incrementati per gli importi indicati
nel medesimo allegato. Ai relativi oneri, pari a 3.741
milioni di euro per l'anno 2022, 1.730 milioni di euro per
l'anno 2023, 1.530 milioni di euro per l'anno 2024, 1500
milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi del
comma 4.
1-bis. Al fine di finanziare interventi di cooperazione
multilaterale o bilaterale nell'ambito delle attivita' di
cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020,
n. 47, e' autorizzata la spesa di 29.805.256 euro per
l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo si
provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del
bilancio dello Stato delle risorse giacenti nel conto
corrente di tesoreria n. 29814, intestato alla societa'
Cassa depositi e prestiti - Gestione separata, relativo al
Fondo per la cooperazione bilaterale, di cui alla
convenzione per la gestione, erogazione e monitoraggio
delle risorse finanziarie del Ministero della transizione
ecologica destinate alla cooperazione internazionale,
sottoscritta con la societa' Cassa depositi e prestiti in
data 11 ottobre 2021, in esecuzione del decreto
direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare n. 0005041/SVI del 27 maggio 2016,
modificato con decreto direttoriale del medesimo Ministero
n. 0007026/ SVI del 15 luglio 2016.
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 30
milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si
provvede ai sensi del comma 4.
3. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico
derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di
cui al comma 4, lettera i), sono valutati in 22 milioni di
euro per l'anno 2022, 126 milioni di euro per l'anno 2023,
233 milioni di euro per l'anno 2024, 313 milioni di euro
per l'anno 2025, 374 milioni di euro per l'anno 2026, 399
milioni di euro per l'anno 2027, 423 milioni di euro per
l'anno 2028, 450 milioni di euro per l'anno 2029, 478
milioni di euro per l'anno 2030, 502 milioni di euro per
l'anno 2031 e 522 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione
degli effetti in termini di indebitamento netto, a 39
milioni di euro per l'anno 2022, 163 milioni di euro per
l'anno 2023, 266 milioni di euro per l'anno 2024, 344
milioni di euro per l'anno 2025, 403 milioni di euro per
l'anno 2026, 427 milioni di euro per l'anno 2027, 454
milioni di euro per l'anno 2028, 479 milioni di euro per
l'anno 2029, 505 milioni di euro per l'anno 2030, 528
milioni di euro per l'anno 2031 e 552 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2032. Ai relativi oneri si provvede
ai sensi del comma 4.
4. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 14,
18, 19, 20,21, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41,
42, 43, 44, 45,47, 49, 51, 56 e dai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo, determinati in 16.702.778.500 euro per
l'anno 2022, 5.467,2 milioni di euro per l'anno 2023,
3.986,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.132,3 milioni di
euro per l'anno 2025, 1.879,4 milioni di euro per l'anno
2026, 399 milioni di euro per l'anno 2027, 423 milioni di
euro per l'anno 2028, 450 milioni di euro per l'anno 2029,
478 milioni di euro per l'anno 2030, 502 milioni di euro
per l'anno 2031, 522 milioni di euro per l'anno 2032, 525,1
milioni di euro per l'anno 2033 e 522 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della
compensazione degli effetti in termini di indebitamento
netto, a 5.504,2 milioni di euro per l'anno 2023, 4.019,8
milioni di euro per l'anno 2024, 1.908,4 milioni di euro
per l'anno 2026, 427 milioni di euro per l'anno 2027, 454
milioni di euro per l'anno 2028, 479 milioni di euro per
l'anno 2029, 505 milioni di euro per l'anno 2030, 528
milioni di euro per l'anno 2031, 552 milioni di euro per
l'anno 2032, 555,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 552
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si
provvede:
a) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2022,
mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione
della disposizione di cui all'articolo 3, comma 5;
b) quanto a 242,6 milioni di euro per l'anno 2023,
5,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 3,1 milioni di euro
per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 6.508 milioni di euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate
derivanti dall'articolo 55;
d) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 15,1
milioni di euro per l'anno 2023, 14,8 milioni di euro per
l'anno 2027, 5,1 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2028 al 2031 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2032, che
aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto,
a 7,971 milioni di euro per l'anno 2022 e 17,198 milioni di
euro per l'anno 2023, 0,198 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2026, 14,998 milioni di euro per
l'anno 2027, 5,298 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2028 al 2031, 4,498 milioni di euro per l'anno 2032 e
0,198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033,
mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate
derivanti dagli articoli 14 e 51;
e) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2023,
mediante corrispondente utilizzo delle minori spese
derivanti dall'articolo 14;
f) quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2022 al 2024 e 3.000 milioni di euro per l'anno
2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.
147;
g) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2026,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo
e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.
178;
h) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
i) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato
dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il
20 aprile 2022 con le risoluzioni di approvazione della
relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6
della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
4-bis. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 2,
1-ter e 1-quater, pari a 3.043,98 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle
missioni e dei programmi indicati nell'allegato 3-bis
annesso al presente decreto, per gli importi ivi
specificati. (152)
5. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e'
sostituito dall'allegato 4 annesso al presente decreto.
6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni
recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero
dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo'
disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui
regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di
pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto
legislativo 29 dicembre 2021, n.230 (Istituzione
dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in
attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della
legge 1° aprile 2021, n. 46):
«Art. 6 (Modalita' di presentazione della domanda ed
erogazione del beneficio). - 1. La domanda per il
riconoscimento dell'assegno di cui all'articolo 1 e'
presentata, annualmente, a decorrere dal 1° gennaio di
ciascun anno ed e' riferita al periodo compreso tra il mese
di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello
di febbraio dell'anno successivo. La domanda e' presentata
in modalita' telematica all'INPS ovvero presso gli istituti
di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152,
secondo le modalita' indicate dall'INPS sul proprio sito
istituzionale entro venti giorni dalla pubblicazione del
presente decreto.
2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, la
domanda di cui al comma 1 e' presentata da un genitore
ovvero da chi esercita la responsabilita' genitoriale.
L'assegno e' riconosciuto a decorrere dal mese successivo a
quello di presentazione della domanda; nel caso in cui e'
presentata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento,
l'assegno e' riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del
medesimo anno. Ferma restando la decorrenza, l'INPS
provvede al riconoscimento dell'assegno entro sessanta
giorni dalla domanda.
3. Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione
dell'assegno, la modifica alla composizione del nucleo
familiare e' comunicata con apposita procedura telematica
all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui
alla legge 30 marzo 2001, n. 152 entro centoventi giorni
dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento
dell'assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.
4. L'assegno e' corrisposto dall'INPS ed e' erogato al
richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari
misura tra coloro che esercitano la responsabilita'
genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno
spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi
della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno e'
riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero
del minore in affido familiare.
5. I figli maggiorenni di cui all'articolo 2 possono
presentare la domanda di cui al comma 1 in sostituzione dei
genitori secondo le modalita' di cui al presente articolo e
richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno
loro spettante.
6. L'erogazione avviene mediante accredito su IBAN
ovvero mediante bonifico domiciliato, fatto salvo quanto
previsto all'articolo 7 in caso di nuclei familiari
percettori di Reddito di cittadinanza.
7. Con riguardo all'assegno relativo ai mesi di gennaio
e febbraio di ogni anno, si fa riferimento all'ISEE in
corso di validita' a dicembre dell'anno precedente.
8. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dell'assegno
di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e all'articolo 7, comma
2, sono valutati in 14.219,5 milioni di euro per l'anno
2022, 18.222,2 milioni di euro per l'anno 2023, 18.694,6
milioni di euro per l'anno 2024, 18.914,8 milioni di euro
per l'anno 2025, 19.201,0 milioni di euro per l'anno 2026,
19.316,0 milioni di euro per l'anno 2027, 19.431,0 milioni
di euro per l'anno 2028 e 19.547,0 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2029 si provvede ai sensi dell'articolo
13. L'INPS provvede al monitoraggio dei relativi oneri,
anche in via prospettica sulla base delle domande pervenute
e accolte, e comunica mensilmente i risultati di tale
attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e al Ministero dell'economia e delle finanze inviando entro
il 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, la
rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico,
relativi alle domande accolte.».
- Per il testo dell'articolo 6 del decreto-legge 7
ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n.189 si veda nei riferimenti
normativi all'art. 16.
- Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 24
dicembre 2012, n.243 (Disposizioni per l'attuazione del
principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo
81, sesto comma, della Costituzione):
«Art. 6 (Eventi eccezionali e scostamenti
dall'obiettivo programmatico strutturale). - 1. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 8, scostamenti temporanei del
saldo strutturale dall'obiettivo programmatico sono
consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali.
2. Ai fini della presente legge, per eventi
eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento
dell'Unione europea, si intendono:
a) periodi di grave recessione economica relativi
anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea;
b) eventi straordinari, al di fuori del controllo
dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonche'
le gravi calamita' naturali, con rilevanti ripercussioni
sulla situazione finanziaria generale del Paese.
3. Il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli
eventi di cui al comma 2, ritenga indispensabile
discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico,
sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per
le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione
con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza
pubblica, nonche' una specifica richiesta di autorizzazione
che indichi la misura e la durata dello scostamento,
stabilisca le finalita' alle quali destinare le risorse
disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il
piano di rientro verso l'obiettivo programmatico,
commisurandone la durata alla gravita' degli eventi di cui
al comma 2. Il piano di rientro e' attuato a decorrere
dall'esercizio successivo a quelli per i quali e'
autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui al comma
2, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. La
deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo
scostamento e approva il piano di rientro e' adottata a
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
4. Le risorse eventualmente reperite sul mercato ai
sensi del comma 3 possono essere utilizzate esclusivamente
per le finalita' indicate nella richiesta di cui al
medesimo comma.
5. Il piano di rientro puo' essere aggiornato con le
modalita' di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori
eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione
all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda
apportarvi modifiche.
6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano altresi'
qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per
realizzare operazioni relative alle partite finanziarie al
fine di fronteggiare gli eventi straordinari di cui al
comma 2, lettera b).».
- La legge 15 luglio 2022, n.99 (Istituzione del
Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2022, n. 173.