Art. 43 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. A parziale reintegrazione delle riduzioni operate con l'articolo
58, comma 4-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2022,   n.   91,   gli
stanziamenti,  di  competenza  e  di  cassa,  delle  Missioni  e  dei
Programmi di cui all'allegato 1 al presente decreto sono incrementati
per gli importi indicati nel medesimo allegato.  Ai  relativi  oneri,
pari a 1.730 milioni di euro per l'anno 2022, si  provvede  ai  sensi
del comma 2. 
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13,
16, 17, 20, 21, 22, 23, 25,  27,  35  e  dal  comma  1  del  presente
articolo, determinati in 14.701,73 milioni di euro per  l'anno  2022,
1.149,9 milioni di euro per l'anno 2023, 91,82 milioni  di  euro  per
l'anno 2024 e 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025  al
2030, che aumentano, ai fini della  compensazione  degli  effetti  in
termini di indebitamento netto,  a  15.018,93  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, si provvede: 
    a) quanto a 86,77 milioni di euro per l'anno 2023, che  aumentano
a 107,74 milioni di euro in termini  di  fabbisogno  e  indebitamento
netto,  mediante  corrispondente  utilizzo  delle  maggiori   entrate
derivanti dall'articolo 8; 
    b) quanto a 537,57 milioni di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente utilizzo di quota parte delle minori  spese  derivanti
dagli articoli 8 e 21; 
    c) quanto a  630  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente  riduzione,  in  relazione  alle   risultanze   emerse
dall'attivita' di monitoraggio a  tutto  il  30  giugno  2022,  delle
risorse finanziarie iscritte in bilancio ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230; 
    d) quanto a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2022
al 2030, mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dello sviluppo economico; 
    e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e  45  milioni  di
euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189; 
    f) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2023 e 50  milioni  di
euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse
iscritte nell'ambito del programma «Oneri  finanziari  relativi  alla
gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di  tesoreria»
della missione  «Politiche  economico-finanziarie  e  di  bilancio  e
tutela  della  finanza  pubblica»  dello  stato  di  previsione   del
Ministero dell'economia e delle finanze; 
    g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato  dal  Senato
della Repubblica il 27 luglio 2022 e dalla Camera dei deputati il  28
luglio 2022  con  le  risoluzioni  di  approvazione  della  relazione
presentata al Parlamento ai sensi  dell'articolo  6  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243. 
  3. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e'  sostituito
dall'allegato 2 annesso al presente decreto. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
per l'attuazione della legge 15 luglio 2022, n. 99. 
  5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   58,   del
          decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91  (Misure
          urgenti in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali,
          produttivita'   delle   imprese    e    attrazione    degli
          investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e  di
          crisi ucraina): 
              «Art. 58 (Disposizioni finanziarie). -  1.  A  parziale
          reintegrazione delle riduzioni operate con  l'articolo  42,
          comma 2, lettera a), del decreto-legge 1°  marzo  2022,  n.
          17, convertito, con modificazioni, dalla  legge  27  aprile
          2022, n. 34, gli stanziamenti, di competenza  e  di  cassa,
          delle Missioni e dei Programmi di  cui  all'allegato  3  al
          presente decreto sono incrementati per gli importi indicati
          nel medesimo allegato. Ai  relativi  oneri,  pari  a  3.741
          milioni di euro per l'anno 2022, 1.730 milioni di euro  per
          l'anno 2023, 1.530 milioni di euro per  l'anno  2024,  1500
          milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai  sensi  del
          comma 4. 
              1-bis. Al fine di finanziare interventi di cooperazione
          multilaterale o bilaterale nell'ambito delle  attivita'  di
          cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno  2020,
          n. 47, e' autorizzata  la  spesa  di  29.805.256  euro  per
          l'anno 2022. Agli oneri  derivanti  dal  primo  periodo  si
          provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del
          bilancio dello  Stato  delle  risorse  giacenti  nel  conto
          corrente di tesoreria n.  29814,  intestato  alla  societa'
          Cassa depositi e prestiti - Gestione separata, relativo  al
          Fondo  per  la  cooperazione  bilaterale,   di   cui   alla
          convenzione per  la  gestione,  erogazione  e  monitoraggio
          delle risorse finanziarie del Ministero  della  transizione
          ecologica  destinate  alla   cooperazione   internazionale,
          sottoscritta con la societa' Cassa depositi e  prestiti  in
          data  11  ottobre   2021,   in   esecuzione   del   decreto
          direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
          territorio e del mare n. 0005041/SVI del  27  maggio  2016,
          modificato con decreto direttoriale del medesimo  Ministero
          n. 0007026/ SVI del 15 luglio 2016. 
              2. Il Fondo di cui all'articolo  1,  comma  200,  della
          legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  e'  incrementato  di  30
          milioni di euro per  l'anno  2022.  Ai  relativi  oneri  si
          provvede ai sensi del comma 4. 
              3. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico
          derivanti dagli effetti del  ricorso  all'indebitamento  di
          cui al comma 4, lettera i), sono valutati in 22 milioni  di
          euro per l'anno 2022, 126 milioni di euro per l'anno  2023,
          233 milioni di euro per l'anno 2024, 313  milioni  di  euro
          per l'anno 2025, 374 milioni di euro per l'anno  2026,  399
          milioni di euro per l'anno 2027, 423 milioni  di  euro  per
          l'anno 2028, 450 milioni  di  euro  per  l'anno  2029,  478
          milioni di euro per l'anno 2030, 502 milioni  di  euro  per
          l'anno 2031  e  522  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della  compensazione
          degli effetti in  termini  di  indebitamento  netto,  a  39
          milioni di euro per l'anno 2022, 163 milioni  di  euro  per
          l'anno 2023, 266 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  344
          milioni di euro per l'anno 2025, 403 milioni  di  euro  per
          l'anno 2026, 427 milioni  di  euro  per  l'anno  2027,  454
          milioni di euro per l'anno 2028, 479 milioni  di  euro  per
          l'anno 2029, 505 milioni  di  euro  per  l'anno  2030,  528
          milioni di euro per l'anno 2031 e 552 milioni di euro annui
          a decorrere dall'anno 2032. Ai relativi oneri  si  provvede
          ai sensi del comma 4. 
              4. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5,  14,
          18, 19, 20,21, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40,  41,
          42, 43, 44, 45,47, 49, 51, 56 e dai commi  1,  2  e  3  del
          presente articolo, determinati in 16.702.778.500  euro  per
          l'anno 2022, 5.467,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,
          3.986,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.132,3 milioni di
          euro per l'anno 2025, 1.879,4 milioni di  euro  per  l'anno
          2026, 399 milioni di euro per l'anno 2027, 423  milioni  di
          euro per l'anno 2028, 450 milioni di euro per l'anno  2029,
          478 milioni di euro per l'anno 2030, 502  milioni  di  euro
          per l'anno 2031, 522 milioni di euro per l'anno 2032, 525,1
          milioni di euro per l'anno 2033 e 522 milioni di euro annui
          a decorrere dall'anno 2034, che aumentano,  ai  fini  della
          compensazione degli effetti  in  termini  di  indebitamento
          netto, a 5.504,2 milioni di euro per l'anno  2023,  4.019,8
          milioni di euro per l'anno 2024, 1.908,4  milioni  di  euro
          per l'anno 2026, 427 milioni di euro per l'anno  2027,  454
          milioni di euro per l'anno 2028, 479 milioni  di  euro  per
          l'anno 2029, 505 milioni  di  euro  per  l'anno  2030,  528
          milioni di euro per l'anno 2031, 552 milioni  di  euro  per
          l'anno 2032, 555,1 milioni di euro per l'anno  2033  e  552
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2034,  si
          provvede: 
                a) quanto a 500 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,
          mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione
          della disposizione di cui all'articolo 3, comma 5; 
                b) quanto a 242,6 milioni di euro  per  l'anno  2023,
          5,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 3,1 milioni  di  euro
          per l'anno  2033,  mediante  corrispondente  riduzione  del
          Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
          cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307; 
                c) quanto a 6.508 milioni di euro  per  l'anno  2022,
          mediante corrispondente  utilizzo  delle  maggiori  entrate
          derivanti dall'articolo 55; 
                d) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 15,1
          milioni di euro per l'anno 2023, 14,8 milioni di  euro  per
          l'anno 2027, 5,1 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
          dal 2028 al 2031 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2032, che
          aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento  netto,
          a 7,971 milioni di euro per l'anno 2022 e 17,198 milioni di
          euro per l'anno 2023, 0,198 milioni di  euro  per  ciascuno
          degli anni dal 2024 al 2026, 14,998  milioni  di  euro  per
          l'anno 2027, 5,298 milioni di euro per ciascuno degli  anni
          dal 2028 al 2031, 4,498 milioni di euro per l'anno  2032  e
          0,198 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2033,
          mediante corrispondente  utilizzo  delle  maggiori  entrate
          derivanti dagli articoli 14 e 51; 
                e) quanto a 1,9 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,
          mediante  corrispondente  utilizzo   delle   minori   spese
          derivanti dall'articolo 14; 
                f) quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno  degli
          anni dal 2022 al 2024 e 3.000 milioni di  euro  per  l'anno
          2025, mediante corrispondente riduzione del  Fondo  per  lo
          sviluppo e la coesione, programmazione  2014-2020,  di  cui
          all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre  2013,  n.
          147; 
                g) quanto a 1.500 milioni di euro  per  l'anno  2026,
          mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo
          e   la   coesione,   programmazione   2021-2027,   di   cui
          all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.
          178; 
                h) quanto a 60  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,
          mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la
          compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; 
                i) mediante il ricorso all'indebitamento  autorizzato
          dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica  il
          20 aprile 2022 con le  risoluzioni  di  approvazione  della
          relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6
          della legge 24 dicembre 2012, n. 243. 
              4-bis. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma  2,
          1-ter e 1-quater, pari  a  3.043,98  milioni  di  euro  per
          l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente  riduzione
          degli  stanziamenti,  di  competenza  e  di  cassa,   delle
          missioni  e  dei  programmi  indicati  nell'allegato  3-bis
          annesso  al  presente  decreto,   per   gli   importi   ivi
          specificati. (152) 
              5. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e'
          sostituito dall'allegato 4 annesso al presente decreto. 
              6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni
          recate dal presente decreto, il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  ove   necessario,   puo'
          disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria,  la  cui
          regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di
          pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  6,  del  decreto
          legislativo   29   dicembre   2021,   n.230    (Istituzione
          dell'assegno unico e universale per i figli  a  carico,  in
          attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della
          legge 1° aprile 2021, n. 46): 
              «Art. 6 (Modalita' di presentazione  della  domanda  ed
          erogazione  del  beneficio).  -  1.  La  domanda   per   il
          riconoscimento  dell'assegno  di  cui  all'articolo  1   e'
          presentata, annualmente, a  decorrere  dal  1°  gennaio  di
          ciascun anno ed e' riferita al periodo compreso tra il mese
          di marzo dell'anno di presentazione della domanda e  quello
          di febbraio dell'anno successivo. La domanda e'  presentata
          in modalita' telematica all'INPS ovvero presso gli istituti
          di patronato di cui alla  legge  30  marzo  2001,  n.  152,
          secondo le modalita' indicate dall'INPS  sul  proprio  sito
          istituzionale entro venti giorni  dalla  pubblicazione  del
          presente decreto. 
              2. Fatto salvo quanto previsto  ai  commi  4  e  5,  la
          domanda di cui al comma 1  e'  presentata  da  un  genitore
          ovvero da  chi  esercita  la  responsabilita'  genitoriale.
          L'assegno e' riconosciuto a decorrere dal mese successivo a
          quello di presentazione della domanda; nel caso in  cui  e'
          presentata entro il 30  giugno  dell'anno  di  riferimento,
          l'assegno e' riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del
          medesimo  anno.  Ferma  restando  la   decorrenza,   l'INPS
          provvede  al  riconoscimento  dell'assegno  entro  sessanta
          giorni dalla domanda. 
              3. Nel caso di nuove  nascite  in  corso  di  fruizione
          dell'assegno, la  modifica  alla  composizione  del  nucleo
          familiare e' comunicata con apposita  procedura  telematica
          all'INPS ovvero presso gli istituti  di  patronato  di  cui
          alla legge 30 marzo 2001, n. 152  entro  centoventi  giorni
          dalla  nascita  del  nuovo   figlio,   con   riconoscimento
          dell'assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza. 
              4. L'assegno e' corrisposto dall'INPS ed e' erogato  al
          richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in  pari
          misura  tra  coloro  che  esercitano   la   responsabilita'
          genitoriale. In caso di  affidamento  esclusivo,  l'assegno
          spetta, in mancanza di accordo,  al  genitore  affidatario.
          Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario  ai  sensi
          della  legge  4  maggio  1983,   n.   184,   l'assegno   e'
          riconosciuto nell'interesse esclusivo del  tutelato  ovvero
          del minore in affido familiare. 
              5. I figli maggiorenni di cui  all'articolo  2  possono
          presentare la domanda di cui al comma 1 in sostituzione dei
          genitori secondo le modalita' di cui al presente articolo e
          richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno
          loro spettante. 
              6. L'erogazione  avviene  mediante  accredito  su  IBAN
          ovvero mediante bonifico domiciliato,  fatto  salvo  quanto
          previsto  all'articolo  7  in  caso  di  nuclei   familiari
          percettori di Reddito di cittadinanza. 
              7. Con riguardo all'assegno relativo ai mesi di gennaio
          e febbraio di ogni anno,  si  fa  riferimento  all'ISEE  in
          corso di validita' a dicembre dell'anno precedente. 
              8. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dell'assegno
          di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e all'articolo 7,  comma
          2, sono valutati in 14.219,5 milioni  di  euro  per  l'anno
          2022, 18.222,2 milioni di euro per  l'anno  2023,  18.694,6
          milioni di euro per l'anno 2024, 18.914,8 milioni  di  euro
          per l'anno 2025, 19.201,0 milioni di euro per l'anno  2026,
          19.316,0 milioni di euro per l'anno 2027, 19.431,0  milioni
          di euro per l'anno 2028 e 19.547,0 milioni di euro annui  a
          decorrere dall'anno 2029 si provvede ai sensi dell'articolo
          13. L'INPS provvede al  monitoraggio  dei  relativi  oneri,
          anche in via prospettica sulla base delle domande pervenute
          e accolte, e  comunica  mensilmente  i  risultati  di  tale
          attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
          e al Ministero dell'economia e delle finanze inviando entro
          il 10 del mese successivo al periodo  di  monitoraggio,  la
          rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico,
          relativi alle domande accolte.». 
              - Per il testo  dell'articolo  6  del  decreto-legge  7
          ottobre 2008, n.154, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4  dicembre  2008,  n.189  si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'art. 16. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6  della  legge  24
          dicembre 2012, n.243  (Disposizioni  per  l'attuazione  del
          principio del pareggio di bilancio ai  sensi  dell'articolo
          81, sesto comma, della Costituzione): 
              «Art.   6    (Eventi    eccezionali    e    scostamenti
          dall'obiettivo programmatico strutturale). - 1. Fatto salvo
          quanto previsto dall'articolo 8, scostamenti temporanei del
          saldo   strutturale   dall'obiettivo   programmatico   sono
          consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali. 
              2.  Ai  fini   della   presente   legge,   per   eventi
          eccezionali, da individuare in coerenza  con  l'ordinamento
          dell'Unione europea, si intendono: 
                a) periodi di  grave  recessione  economica  relativi
          anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea; 
                b) eventi straordinari, al  di  fuori  del  controllo
          dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonche'
          le gravi calamita' naturali,  con  rilevanti  ripercussioni
          sulla situazione finanziaria generale del Paese. 
              3. Il Governo, qualora, al  fine  di  fronteggiare  gli
          eventi  di  cui  al   comma   2,   ritenga   indispensabile
          discostarsi temporaneamente  dall'obiettivo  programmatico,
          sentita la Commissione europea, presenta alle  Camere,  per
          le conseguenti deliberazioni  parlamentari,  una  relazione
          con cui aggiorna gli  obiettivi  programmatici  di  finanza
          pubblica, nonche' una specifica richiesta di autorizzazione
          che indichi  la  misura  e  la  durata  dello  scostamento,
          stabilisca le finalita' alle  quali  destinare  le  risorse
          disponibili in conseguenza  dello  stesso  e  definisca  il
          piano   di   rientro   verso   l'obiettivo   programmatico,
          commisurandone la durata alla gravita' degli eventi di  cui
          al comma 2. Il piano di  rientro  e'  attuato  a  decorrere
          dall'esercizio  successivo  a  quelli  per   i   quali   e'
          autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui  al  comma
          2, tenendo conto dell'andamento  del  ciclo  economico.  La
          deliberazione con la quale  ciascuna  Camera  autorizza  lo
          scostamento e approva il piano di  rientro  e'  adottata  a
          maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. 
              4. Le risorse eventualmente  reperite  sul  mercato  ai
          sensi del comma 3 possono essere utilizzate  esclusivamente
          per  le  finalita'  indicate  nella  richiesta  di  cui  al
          medesimo comma. 
              5. Il piano di rientro puo' essere  aggiornato  con  le
          modalita' di cui al comma 3  al  verificarsi  di  ulteriori
          eventi   eccezionali   ovvero   qualora,    in    relazione
          all'andamento  del  ciclo  economico,  il  Governo  intenda
          apportarvi modifiche. 
              6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano altresi'
          qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento  per
          realizzare operazioni relative alle partite finanziarie  al
          fine di fronteggiare gli  eventi  straordinari  di  cui  al
          comma 2, lettera b).». 
              - La  legge  15  luglio  2022,  n.99  (Istituzione  del
          Sistema terziario di istruzione tecnologica  superiore)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2022, n. 173.