Art. 42 
 
Destinazione dei proventi derivanti dal meccanismo  di  compensazione
  sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili 
 
  1. All'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2022,  n.
25, le parole da «, nonche' le modalita'» fino alla  fine  del  comma
sono   sostituite   dalle   seguenti:   «.   I   proventi   derivanti
dall'attuazione del presente articolo sono versati dal GSE, entro  il
30 novembre 2022 in modo cumulato  per  il  periodo  da  febbraio  ad
agosto 2022 e su base mensile per i mesi successivi, all'entrata  del
bilancio  dello  Stato  e  restano  acquisiti   all'erario   fino   a
concorrenza dell'importo complessivo di 3.739 milioni di euro.». 
  2. Le eventuali maggiori somme affluite  all'entrata  del  bilancio
dello  Stato  rispetto  all'importo  di  cui  ((al  comma  1   sono))
riassegnate ad apposito fondo da iscriversi nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  essere
destinate, prioritariamente, con uno o piu'  decreti  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
delle finanze, alla proroga ed eventuale rimodulazione del credito di
imposta di cui all'articolo 1. 
  3. Con il provvedimento di cui al comma 2 si provvede altresi' alla
finalizzazione  di  eventuali  ulteriori  risorse  eccedenti   quanto
previsto ai commi precedenti ((al finanziamento di misure))  volte  a
fronteggiare gli incrementi dei costi di energia elettrica e gas.