Art. 43 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  ((1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7,  8,  11,
12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 31 e  36  nonche'  dal  comma  4-bis  del
presente articolo, determinati in  13.603,379  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, in 1.446,93 milioni di euro per l'anno 2023  e  in  43,8
milioni di euro  per  l'anno  2024,  che  aumentano,  ai  fini  della
compensazione degli effetti in  termini  di  indebitamento  netto,  a
14.603,379 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede: 
    a) quanto a 3.701,20 milioni di euro per  l'anno  2022  e  a  280
milioni di euro per l'anno 2023,  mediante  corrispondente  riduzione
degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle  missioni  e  dei
programmi per  gli  importi  indicati  nell'allegato  1  al  presente
decreto; 
    b) quanto a 621,5 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del  bilancio
dello Stato ai sensi dell'articolo  148,  comma  1,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 17 ottobre 2022,  non  sono
state riassegnate ai pertinenti programmi e che  sono  acquisite  per
detto importo all'erario; 
    c) quanto a  5,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 67-bis  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate; 
    d) quanto a 32,6  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    e) quanto a 44,26 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    f) quanto  a  40  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    g) quanto a 2.767 milioni di euro per l'anno 2022  e  a  1.053,18
milioni di euro  per  l'anno  2023,  che  aumentano,  in  termini  di
fabbisogno, a 1.072,79 milioni di euro per l'anno 2023 e, in  termini
di indebitamento netto, a 3.739 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,
mediante corrispondente utilizzo  delle  maggiori  entrate  derivanti
dagli articoli 4 e 42; 
    h) quanto a 116,86 milioni di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 4; 
    i) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato  dal  Senato
della Repubblica il 13 settembre 2022 e dalla Camera dei deputati  il
15 settembre 2022 con le risoluzioni di approvazione della  relazione
presentata al Parlamento ai sensi  dell'articolo  6  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243. 
    l) quanto a  200  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione  dei
residui  passivi  della  spesa  di  parte  corrente  eliminati  negli
esercizi   precedenti   per   perenzione   amministrativa,   di   cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
    m) quanto a 65,21 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione  dei
residui  passivi  della  spesa  in  conto  capitale  eliminati  negli
esercizi   precedenti   per   perenzione   amministrativa,   di   cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.)) 
  2. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e'  sostituito
dall'allegato 2 annesso  al  presente  decreto  in  coerenza  con  la
relazione presentata al Parlamento di cui al comma 2, lettera i). 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
per l'attuazione della legge 17 maggio 2022, n. 60, del decreto-legge
16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla  legge  5
agosto 2022, n. 108, del decreto legislativo 30 giugno 2022, n.  105,
della legge 15 luglio 2022, n. 106, della legge 5 agosto 2022, n. 118
e della legge 31 agosto 2022, n. 140. 
  4. All'articolo 9, comma 8, della legge 9 marzo 2022, n.  23,  sono
aggiunte((,  in  fine,))  le  seguenti  parole:  «,  anche  in  conto
residui». 
  ((4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307, e' incrementato di 99,23 milioni di euro per l'anno 2023.)) 
  5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.