Art. 42
Destinazione dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione
sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
1. All'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.
25, le parole da «, nonche' le modalita'» fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: «. I proventi derivanti
dall'attuazione del presente articolo sono versati dal GSE, entro il
30 novembre 2022 in modo cumulato per il periodo da febbraio ad
agosto 2022 e su base mensile per i mesi successivi, all'entrata del
bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario fino a
concorrenza dell'importo complessivo di 3.739 milioni di euro.».
2. Le eventuali maggiori somme affluite all'entrata del bilancio
dello Stato rispetto all'importo di cui al comma 1 sono riassegnate
ad apposito fondo da iscriversi nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate,
prioritariamente, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
alla proroga ed eventuale rimodulazione del credito di imposta di cui
all'articolo 1.
3. Con il provvedimento di cui al comma 2 si provvede altresi' alla
finalizzazione di eventuali ulteriori risorse eccedenti quanto
previsto ai commi precedenti al finanziamento di misure volte a
fronteggiare gli incrementi dei costi di energia elettrica e gas.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 15-bis, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche'
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 15-bis (Ulteriori interventi sull'elettricita'
prodotta da impianti a fonti rinnovabili). - 1. A decorrere
dal 1°(gradi) febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, e'
applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul
prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica
immessa in rete da:
a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20
kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo
del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;
b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati
da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica
che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in
esercizio in data antecedente al 1°(gradi) gennaio 2010.
2. I produttori interessati, previa richiesta da
parte del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A.
(GSE), trasmettono al medesimo, entro trenta giorni dalla
medesima richiesta, una dichiarazione, redatta ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le
informazioni necessarie per le finalita' di cui al presente
articolo, come individuate dall'Autorita' di regolazione
per energia, reti e ambiente (ARERA) con i provvedimenti di
cui al comma 6.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il GSE calcola
la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a)
e b):
a) un prezzo di riferimento pari a quello indicato
dalla tabella di cui all'allegato I-bis al presente decreto
in riferimento a ciascuna zona di mercato;
b) un prezzo di mercato pari:
1) per gli impianti di cui al comma 1, lettera
a), nonche' per gli impianti di cui al comma 1, lettera b),
da fonte solare, eolica, geotermica e idrica ad acqua
fluente, al prezzo zonale orario di mercato dell'energia
elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati
prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni
di cui al comma 7, al prezzo indicato nei contratti
medesimi;
2) per gli impianti di cui al comma 1, lettera
b), diversi da quelli di cui al numero 1) della presente
lettera, alla media aritmetica mensile dei prezzi zonali
orari di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i
contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022
che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, al
prezzo indicato nei contratti medesimi.
4. Qualora la differenza di cui al comma 3 sia
positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore.
Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il
GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore
l'importo corrispondente.
5. In relazione agli impianti che accedono al ritiro
dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4,
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le
partite economiche di cui al comma 4 sono calcolate dal GSE
in modo tale che ai produttori spetti una remunerazione
economica totale annua non inferiore a quella derivante dai
prezzi minimi garantiti, nei casi ivi previsti.
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, l'ARERA disciplina le
modalita' con le quali e' data attuazione alle disposizioni
di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5. I proventi derivanti
dall'attuazione del presente articolo sono versati dal GSE,
entro il 30 novembre 2022 in modo cumulato per il periodo
da febbraio ad agosto 2022 e su base mensile per i mesi
successivi, all'entrata del bilancio dello Stato e restano
acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo
complessivo di 3.739 milioni di euro.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6
non si applicano all'energia oggetto di contratti di
fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022, a condizione
che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei
mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano
stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento
rispetto al valore di cui al comma 3, lettera a),
limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.
7-bis. Nel caso di produttori appartenenti a un
gruppo societario ai sensi degli articoli da 2497 a
2497-septies del codice civile e che hanno ceduto l'energia
elettrica immessa in rete a imprese appartenenti al
medesimo gruppo societario, le disposizioni di cui ai commi
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si interpretano nel senso che, ai fini
della loro applicazione, rilevano esclusivamente i
contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non
produttrici, e altre persone fisiche o giuridiche esterne
al gruppo societario.
7-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis all'energia
elettrica immessa in rete nell'anno 2023, rilevano
esclusivamente i contratti stipulati prima del 5 agosto
2022, ferme restando tutte le altre disposizioni del
presente articolo concernenti le modalita' di utilizzo dei
prezzi dedotti nei predetti contratti.».