Art. 42 
 
Destinazione dei proventi derivanti dal meccanismo  di  compensazione
  sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili 
 
  1. All'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2022,  n.
25, le parole da «, nonche' le modalita'» fino alla  fine  del  comma
sono   sostituite   dalle   seguenti:   «.   I   proventi   derivanti
dall'attuazione del presente articolo sono versati dal GSE, entro  il
30 novembre 2022 in modo cumulato  per  il  periodo  da  febbraio  ad
agosto 2022 e su base mensile per i mesi successivi, all'entrata  del
bilancio  dello  Stato  e  restano  acquisiti   all'erario   fino   a
concorrenza dell'importo complessivo di 3.739 milioni di euro.». 
  2. Le eventuali maggiori somme affluite  all'entrata  del  bilancio
dello Stato rispetto all'importo di cui al comma 1  sono  riassegnate
ad apposito fondo da iscriversi nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  essere  destinate,
prioritariamente, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
alla proroga ed eventuale rimodulazione del credito di imposta di cui
all'articolo 1. 
  3. Con il provvedimento di cui al comma 2 si provvede altresi' alla
finalizzazione  di  eventuali  ulteriori  risorse  eccedenti   quanto
previsto ai commi precedenti  al  finanziamento  di  misure  volte  a
fronteggiare gli incrementi dei costi di energia elettrica e gas. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  15-bis,   del
          decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo  2022,  n.  25  (Misure
          urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e   agli
          operatori  economici,   di   lavoro,   salute   e   servizi
          territoriali, connesse all'emergenza da  COVID-19,  nonche'
          per il contenimento degli effetti degli aumenti dei  prezzi
          nel settore  elettrico),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 15-bis (Ulteriori interventi  sull'elettricita'
          prodotta da impianti a fonti rinnovabili). - 1. A decorrere
          dal 1°(gradi) febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022,  e'
          applicato un meccanismo di  compensazione  a  due  vie  sul
          prezzo dell'energia, in riferimento  all'energia  elettrica
          immessa in rete da: 
                  a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a  20
          kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal  meccanismo
          del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato; 
                  b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati
          da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica
          che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in
          esercizio in data antecedente al 1°(gradi) gennaio 2010. 
                2. I  produttori  interessati,  previa  richiesta  da
          parte del Gestore  dei  servizi  energetici  -  GSE  S.p.A.
          (GSE), trasmettono al medesimo, entro trenta  giorni  dalla
          medesima richiesta, una dichiarazione, redatta ai sensi del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  che  attesti  le
          informazioni necessarie per le finalita' di cui al presente
          articolo, come individuate  dall'Autorita'  di  regolazione
          per energia, reti e ambiente (ARERA) con i provvedimenti di
          cui al comma 6. 
                3. Per le finalita' di cui al comma 1, il GSE calcola
          la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere  a)
          e b): 
                  a) un prezzo di riferimento pari a quello  indicato
          dalla tabella di cui all'allegato I-bis al presente decreto
          in riferimento a ciascuna zona di mercato; 
                  b) un prezzo di mercato pari: 
                    1) per gli impianti di cui al  comma  1,  lettera
          a), nonche' per gli impianti di cui al comma 1, lettera b),
          da fonte solare,  eolica,  geotermica  e  idrica  ad  acqua
          fluente, al prezzo zonale orario  di  mercato  dell'energia
          elettrica, ovvero, per i contratti di  fornitura  stipulati
          prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le  condizioni
          di cui  al  comma  7,  al  prezzo  indicato  nei  contratti
          medesimi; 
                    2) per gli impianti di cui al  comma  1,  lettera
          b), diversi da quelli di cui al numero  1)  della  presente
          lettera, alla media aritmetica mensile  dei  prezzi  zonali
          orari di mercato  dell'energia  elettrica,  ovvero,  per  i
          contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio  2022
          che non rispettano le condizioni di  cui  al  comma  7,  al
          prezzo indicato nei contratti medesimi. 
                4. Qualora la  differenza  di  cui  al  comma  3  sia
          positiva, il GSE eroga il relativo importo  al  produttore.
          Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il
          GSE  conguaglia  o  provvede  a  richiedere  al  produttore
          l'importo corrispondente. 
                5. In relazione agli impianti che accedono al  ritiro
          dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e  4,
          del decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,  le
          partite economiche di cui al comma 4 sono calcolate dal GSE
          in modo tale che ai  produttori  spetti  una  remunerazione
          economica totale annua non inferiore a quella derivante dai
          prezzi minimi garantiti, nei casi ivi previsti. 
                6. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,   l'ARERA   disciplina   le
          modalita' con le quali e' data attuazione alle disposizioni
          di cui ai commi 1, 2,  3,  4  e  5.  I  proventi  derivanti
          dall'attuazione del presente articolo sono versati dal GSE,
          entro il 30 novembre 2022 in modo cumulato per  il  periodo
          da febbraio ad agosto 2022 e su base  mensile  per  i  mesi
          successivi, all'entrata del bilancio dello Stato e  restano
          acquisiti  all'erario  fino  a   concorrenza   dell'importo
          complessivo di 3.739 milioni di euro. 
                7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e  6
          non  si  applicano  all'energia  oggetto  di  contratti  di
          fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022, a  condizione
          che  non  siano  collegati  all'andamento  dei  prezzi  dei
          mercati  spot  dell'energia  e  che,  comunque,  non  siano
          stipulati a un prezzo medio  superiore  del  10  per  cento
          rispetto  al  valore  di  cui  al  comma  3,  lettera   a),
          limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti. 
                7-bis. Nel  caso  di  produttori  appartenenti  a  un
          gruppo  societario  ai  sensi  degli  articoli  da  2497  a
          2497-septies del codice civile e che hanno ceduto l'energia
          elettrica  immessa  in  rete  a  imprese  appartenenti   al
          medesimo gruppo societario, le disposizioni di cui ai commi
          1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si interpretano nel senso che, ai fini
          della  loro   applicazione,   rilevano   esclusivamente   i
          contratti stipulati tra le imprese del  gruppo,  anche  non
          produttrici, e altre persone fisiche o  giuridiche  esterne
          al gruppo societario. 
                7-ter. Ai fini dell'applicazione  delle  disposizioni
          di cui ai commi 1, 2,  3,  4,  5,  6  e  7-bis  all'energia
          elettrica  immessa  in  rete   nell'anno   2023,   rilevano
          esclusivamente i contratti stipulati  prima  del  5  agosto
          2022,  ferme  restando  tutte  le  altre  disposizioni  del
          presente articolo concernenti le modalita' di utilizzo  dei
          prezzi dedotti nei predetti contratti.».