Art. 43 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12,
13, 14, 15, 18, 19, 20, 31 e 36 nonche' dal comma 4-bis del  presente
articolo, determinati in 13.603,379 milioni di euro per l'anno  2022,
in 1.446,93 milioni di euro per l'anno 2023 e in 43,8 milioni di euro
per l'anno 2024, che aumentano, ai  fini  della  compensazione  degli
effetti in termini di indebitamento netto, a  14.603,379  milioni  di
euro per l'anno 2022, si provvede: 
    a) quanto a 3.701,20 milioni di euro per  l'anno  2022  e  a  280
milioni di euro per l'anno 2023,  mediante  corrispondente  riduzione
degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle  missioni  e  dei
programmi per  gli  importi  indicati  nell'allegato  1  al  presente
decreto; 
    b) quanto a 621,5 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del  bilancio
dello Stato ai sensi dell'articolo  148,  comma  1,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 17 ottobre 2022,  non  sono
state riassegnate ai pertinenti programmi e che  sono  acquisite  per
detto importo all'erario; 
    c) quanto a  5,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 67-bis  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate; 
    d) quanto a 32,6  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    e) quanto a 44,26 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    f) quanto  a  40  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    g) quanto a 2.767 milioni di euro per l'anno 2022  e  a  1.053,18
milioni di euro  per  l'anno  2023,  che  aumentano,  in  termini  di
fabbisogno, a 1.072,79 milioni di euro per l'anno 2023 e, in  termini
di indebitamento netto, a 3.739 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,
mediante corrispondente utilizzo  delle  maggiori  entrate  derivanti
dagli articoli 4 e 42; 
    h) quanto a 116,86 milioni di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 4; 
    i) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato  dal  Senato
della Repubblica il 13 settembre 2022 e dalla Camera dei deputati  il
15 settembre 2022 con le risoluzioni di approvazione della  relazione
presentata al Parlamento ai sensi  dell'articolo  6  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243. 
    l) quanto a  200  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione  dei
residui  passivi  della  spesa  di  parte  corrente  eliminati  negli
esercizi   precedenti   per   perenzione   amministrativa,   di   cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
    m) quanto a 65,21 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione  dei
residui  passivi  della  spesa  in  conto  capitale  eliminati  negli
esercizi   precedenti   per   perenzione   amministrativa,   di   cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  2. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e'  sostituito
dall'allegato 2 annesso  al  presente  decreto  in  coerenza  con  la
relazione presentata al Parlamento di cui al comma 2, lettera i). 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
per l'attuazione della legge 17 maggio 2022, n. 60, del decreto-legge
16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla  legge  5
agosto 2022, n. 108, del decreto legislativo 30 giugno 2022, n.  105,
della legge 15 luglio 2022, n. 106, della legge 5 agosto 2022, n. 118
e della legge 31 agosto 2022, n. 140. 
  4. All'articolo 9, comma 8, della legge 9 marzo 2022, n.  23,  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche in conto residui». 
  4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307, e' incrementato di 99,23 milioni di euro per l'anno 2023. 
  5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 148 della legge  23
          dicembre  2000,  n.  388,  recante  "Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2001)": 
                «Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni
          amministrative  irrogate   dall'Autorita'   garante   della
          concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle
          sanzioni  amministrative  irrogate  dall'Autorita'  garante
          della  concorrenza  e  del  mercato   sono   destinate   ad
          iniziative  a  vantaggio  dei  consumatori,  salvo   quanto
          previsto al secondo periodo del comma 2. 
                2. Le entrate  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          riassegnate anche nell'esercizio successivo, per  la  parte
          eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e
          di 8 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2019,  con
          decreto del Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica  ad  un  apposito  fondo  iscritto
          nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
          commercio e  dell'artigianato  per  essere  destinate  alle
          iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta
          in volta  con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,   sentite   le   competenti
          Commissioni  parlamentari.  Le  entrate   derivanti   dalle
          sanzioni amministrative  di  cui  all'articolo  51-septies,
          Sezione IX, Capo I, Titolo VI dell'Allegato  1  al  decreto
          legislativo  23  maggio  2011,  n.  79,  sono  destinate  a
          iniziative  a  vantaggio  dei  viaggiatori.  Tali   entrate
          affluiscono ad apposito capitolo/articolo  di  entrata  del
          bilancio dello Stato di nuova istituzione e possono  essere
          riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze  a  un  apposito  fondo  iscritto  nello  stato  di
          previsione  del  Ministero  dei  beni  e  delle   attivita'
          culturali  e  del  turismo  per   essere   destinate   alle
          iniziative di cui al primo periodo, individuate di volta in
          volta con decreto del Ministro dei beni e  delle  attivita'
          culturali   e   del   turismo,   sentite   le   commissioni
          parlamentari. 
                2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui
          al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri
          derivanti  dalle  misure  antinflazionistiche  dirette   al
          contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi. 
                2-ter. Per l'anno 2017, le entrate di cui al comma 1,
          incassate nell'ultimo bimestre 2016, sono riassegnate,  per
          l'importo di 23 milioni di euro, al Fondo di  garanzia  per
          le piccole e medie imprese di  cui  all'articolo  2,  comma
          100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  67-bis,   del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106  (Misure
          urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
          il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali): 
                «Art. 67-bis (Credito d'imposta per il pagamento  del
          canone patrimoniale di cui  all'articolo  1,  commi  816  e
          seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160). -  1.  Per
          l'anno  2021,  in  considerazione  degli  effetti  connessi
          all'emergenza sanitaria da COVID-19 e al fine di assicurare
          la ripresa del mercato della pubblicita'  effettuata  sulle
          aree pubbliche o aperte al  pubblico  o  comunque  da  tali
          luoghi percepibile, e' concesso un credito  d'imposta,  nel
          limite di spesa di  20  milioni  di  euro,  in  favore  dei
          titolari di impianti  pubblicitari  privati  o  concessi  a
          soggetti privati, destinati all'affissione di  manifesti  e
          ad   analoghe   installazioni   pubblicitarie   di   natura
          commerciale,   anche   attraverso   pannelli   luminosi   o
          proiezioni di immagini, comunque diverse dalle  insegne  di
          esercizio, come definite dall'articolo  47,  comma  1,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Il  credito  d'imposta
          di  cui  al  primo  periodo   e'   attribuito   in   misura
          proporzionale all'importo dovuto dai soggetti ivi indicati,
          nell'anno  2021,  a  titolo  di  canone   patrimoniale   di
          concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di
          cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti,  della  legge  27
          dicembre 2019,  n.  160,  per  la  diffusione  di  messaggi
          pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi. 
                2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  sono  stabilite  le  modalita'  attuative   delle
          disposizioni del comma  1  per  la  fruizione  del  credito
          d'imposta e per assicurare il rispetto del limite di  spesa
          previsto. 
                3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
          20 milioni di euro per l'anno 2021,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  come
          rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del   presente
          decreto. 
                4. Il presente articolo si applica nel rispetto delle
          condizioni e dei limiti previsti dal  regolamento  (UE)  n.
          1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato  sul
          funzionamento   dell'Unione   europea   agli   aiuti    "de
          minimis".». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  48-bis,   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.34,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art. 48-bis (Concessione di un credito d'imposta per
          contenere gli effetti negativi sulle  rimanenze  finali  di
          magazzino  nel  settore  tessile,  della   moda   e   degli
          accessori). - 1. Al fine di contenere gli effetti  negativi
          derivanti  dalle  misure  di  prevenzione  e   contenimento
          adottate per l'emergenza epidemiologica da  COVID-19  sulle
          rimanenze finali di magazzino nei  settori  contraddistinti
          da stagionalita' e obsolescenza dei prodotti, limitatamente
          al periodo d'imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in
          vigore delle disposizioni di cui al decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, ed a  quello  in
          corso al 31 dicembre 2021, ai soggetti esercenti  attivita'
          d'impresa operanti nell'industria  tessile  e  della  moda,
          della produzione calzaturiera e della pelletteria  (settore
          tessile, moda e accessori) e' riconosciuto  un  contributo,
          nella forma di credito d'imposta, nella misura del  30  per
          cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui
          all'articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          eccedente la media del medesimo valore registrato  nei  tre
          periodi d'imposta precedenti  a  quello  di  spettanza  del
          beneficio.  Il  metodo  e  i  criteri  applicati   per   la
          valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo
          d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei
          rispetto a quelli  utilizzati  nei  tre  periodi  d'imposta
          considerati ai fini della media. Il  credito  d'imposta  e'
          riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo  massimo  di
          95 milioni di euro per l'anno 2021 e 250  milioni  di  euro
          per l'anno 2022, che costituiscono limiti di spesa. 
                2. Nei riguardi dei soggetti di cui al  comma  1  con
          bilancio certificato, i controlli sono  svolti  sulla  base
          dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei
          conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una
          certificazione  della  consistenza   delle   rimanenze   di
          magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o  da
          una societa' di revisione legale dei conti  iscritti  nella
          sezione A del registro di cui all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore legale  dei
          conti o  il  professionista  responsabile  della  revisione
          legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva  i
          principi di indipendenza elaborati ai  sensi  dell'articolo
          10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010
          e, in attesa della loro  emanazione,  quelli  previsti  dal
          codice etico dell'International Federation  of  Accountants
          (IFAC). 
                3.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'
          utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai   sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241,  nei  periodi  d'imposta  successivi   a   quello   di
          maturazione. 
                4. Fermi restando i controlli effettuati ai sensi del
          comma 2, i soggetti che  intendono  avvalersi  del  credito
          d'imposta   devono   presentare   apposita    comunicazione
          all'Agenzia delle entrate. Con decreto del  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   da   adottare   entro   20   giorni
          dall'entrata in vigore della  presente  disposizione,  sono
          stabiliti i criteri  per  la  corretta  individuazione  dei
          settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del
          credito d'imposta di  cui  al  comma  1.  Le  modalita',  i
          termini   di   presentazione   e   il    contenuto    della
          comunicazione,  sono  stabiliti   con   provvedimento   del
          direttore dell'Agenzia medesima da adottare entro 30 giorni
          dall'entrata in vigore della presente disposizione, con  il
          quale sono stabilite le modalita' per il monitoraggio degli
          utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di
          spesa di cui al comma 1, nonche' le ulteriori  disposizioni
          necessarie per l'attuazione del presente articolo. 
                5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          nel rispetto dei limiti e delle condizioni  previsti  dalla
          comunicazione  della  Commissione  europea  C  (2020)  1863
          final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le
          misure  di  aiuto  di  Stato   a   sostegno   dell'economia
          nell'attuale  emergenza   del   COVID-19",   e   successive
          modifiche. 
                6. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 45 milioni di euro  per  l'anno  2021,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190, come rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
          presente decreto.». 
              -  Il  riferimento  al  testo  dell'articolo  10,   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   27   dicembre   2004,   n.
          307(Disposizioni urgenti in materia fiscale  e  di  finanza
          pubblica)   e'   riportato   nei   riferimenti    normativi
          all'articolo 38. 
              - Il riferimento al testo dell'articolo 1,  comma  200,
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190  recante  disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato  (legge  di  stabilita'  2015)   e'   riportato   nei
          riferimenti normativi all'articolo 38. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6  della  legge  24
          dicembre 2012, n.  243(Disposizioni  per  l'attuazione  del
          principio del pareggio di bilancio ai  sensi  dell'articolo
          81, sesto comma, della Costituzione): 
                «Art.   6   (Eventi   eccezionali    e    scostamenti
          dall'obiettivo programmatico strutturale). - 1. Fatto salvo
          quanto previsto dall'articolo 8, scostamenti temporanei del
          saldo   strutturale   dall'obiettivo   programmatico   sono
          consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali. 
                2.  Ai  fini  della  presente   legge,   per   eventi
          eccezionali, da individuare in coerenza  con  l'ordinamento
          dell'Unione europea, si intendono: 
                  a) periodi di grave recessione  economica  relativi
          anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea; 
                  b) eventi straordinari, al di fuori  del  controllo
          dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonche'
          le gravi calamita' naturali,  con  rilevanti  ripercussioni
          sulla situazione finanziaria generale del Paese. 
                3. Il Governo, qualora, al fine di  fronteggiare  gli
          eventi  di  cui  al   comma   2,   ritenga   indispensabile
          discostarsi temporaneamente  dall'obiettivo  programmatico,
          sentita la Commissione europea, presenta alle  Camere,  per
          le conseguenti deliberazioni  parlamentari,  una  relazione
          con cui aggiorna gli  obiettivi  programmatici  di  finanza
          pubblica, nonche' una specifica richiesta di autorizzazione
          che indichi  la  misura  e  la  durata  dello  scostamento,
          stabilisca le finalita' alle  quali  destinare  le  risorse
          disponibili in conseguenza  dello  stesso  e  definisca  il
          piano   di   rientro   verso   l'obiettivo   programmatico,
          commisurandone la durata alla gravita' degli eventi di  cui
          al comma 2. Il piano di  rientro  e'  attuato  a  decorrere
          dall'esercizio  successivo  a  quelli  per   i   quali   e'
          autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui  al  comma
          2, tenendo conto dell'andamento  del  ciclo  economico.  La
          deliberazione con la quale  ciascuna  Camera  autorizza  lo
          scostamento e approva il piano di  rientro  e'  adottata  a
          maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. 
                4. Le risorse eventualmente reperite sul  mercato  ai
          sensi del comma 3 possono essere utilizzate  esclusivamente
          per  le  finalita'  indicate  nella  richiesta  di  cui  al
          medesimo comma. 
                5. Il piano di rientro puo' essere aggiornato con  le
          modalita' di cui al comma 3  al  verificarsi  di  ulteriori
          eventi   eccezionali   ovvero   qualora,    in    relazione
          all'andamento  del  ciclo  economico,  il  Governo  intenda
          apportarvi modifiche. 
                6. Le procedure  di  cui  al  comma  3  si  applicano
          altresi'   qualora    il    Governo    intenda    ricorrere
          all'indebitamento per realizzare operazioni  relative  alle
          partite finanziarie al  fine  di  fronteggiare  gli  eventi
          straordinari di cui al comma 2, lettera b).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 27, della legge  31
          dicembre 2009,  n.196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
                «Art. 27  (Fondi  speciali  per  la  reiscrizione  in
          bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti  e
          in conto capitale). - 1. Nello stato  di  previsione  della
          spesa del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  sono
          istituiti, nella parte corrente  e  nella  parte  in  conto
          capitale,  rispettivamente,  un  «fondo  speciale  per   la
          riassegnazione dei residui passivi  della  spesa  di  parte
          corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione
          amministrativa» e un «fondo speciale per la  riassegnazione
          dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati
          negli esercizi precedenti per  perenzione  amministrativa»,
          le cui dotazioni sono determinate, con  apposito  articolo,
          dalla legge del bilancio. 
                2. Il trasferimento di somme  dai  fondi  di  cui  al
          comma 1 e la loro  corrispondente  iscrizione  alle  unita'
          elementari di bilancio, ai  fini  della  gestione  e  della
          rendicontazione, hanno luogo mediante decreti del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
          conti, e riguardano sia  le  dotazioni  di  competenza  che
          quelle  di  cassa  delle  unita'  elementari  di   bilancio
          interessate.», 
              - La legge 17 maggio 2022, n.60, recante  «Disposizioni
          per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e
          per   la   promozione   dell'economia   circolare    (legge
          "SalvaMare")» e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  10
          giugno 2022, n. 134.  
              - Il decreto-legge 16 giugno 2022, n.  68,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022  (Disposizioni
          urgenti   per   la   sicurezza   e   lo   sviluppo    delle
          infrastrutture,   dei   trasporti   e    della    mobilita'
          sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e  per  la
          funzionalita' del Ministero delle  infrastrutture  e  della
          mobilita'  sostenibili)  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 16 giugno 2022, n. 139. 
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  2022,  n.  105,
          recante «Attuazione  della  direttiva  (UE)  2019/1158  del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  20  giugno  2019,
          relativa all'equilibrio tra attivita' professionale e  vita
          familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che
          abroga  la  direttiva   2010/18/UE   del   Consiglio»,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2022, n. 176. 
              - La legge 15 luglio 2022, n. 106 (Delega al Governo  e
          altre disposizioni in materia di spettacolo) e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2022, n. 180. 
              - La legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per  il
          mercato e la concorrenza 2021) e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 12 agosto 2022, n. 188. 
              - La legge 31 agosto 2022, n. 140 (Disposizioni per  la
          celebrazione dell'ottavo  centenario  della  morte  di  San
          Francesco d'Assisi) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          15 settembre 2022, n. 216. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9,  della  legge  9
          marzo 2022, n. 23 (Disposizioni per la tutela, lo  sviluppo
          e   la   competitivita'    della    produzione    agricola,
          agroalimentare e dell'acquacoltura  con  metodo  biologico)
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 9  (Fondo  per  lo  sviluppo  della  produzione
          biologica). - 1. Nello stato di previsione del Ministero e'
          istituito  il  Fondo  per  lo  sviluppo  della   produzione
          biologica, di  seguito  denominato  «Fondo»,  destinato  al
          finanziamento, in  coerenza  con  la  comunicazione  2014/C
          204/01  della  Commissione   europea   sugli   orientamenti
          dell'Unione europea per gli  aiuti  di  Stato  nei  settori
          agricolo e forestale e  nelle  zone  rurali  2014-2020,  di
          iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come
          definite nel Piano di cui all'articolo 7,  nonche'  per  il
          finanziamento del piano di cui all'articolo 8. 
                2. Con decreto del Ministro,  da  emanare  entro  due
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
          Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3  del  decreto
          legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  sono  definiti  le
          modalita' di funzionamento del Fondo nonche' i requisiti  e
          i  criteri  per  la  definizione  dei  soggetti   e   delle
          iniziative che possono essere finanziati con le risorse del
          Fondo medesimo. 
                3. Il Ministro, con proprio decreto aggiornato  anche
          annualmente, determina la quota della dotazione  del  Fondo
          da  destinare,  con  separata  evidenza   contabile,   alla
          realizzazione  del  marchio  biologico  italiano   di   cui
          all'articolo  6,  al  finanziamento  del   piano   di   cui
          all'articolo    8,    nonche',    sentito    il    Ministro
          dell'universita' e  della  ricerca,  al  finanziamento  dei
          programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo  11,
          comma 2, lettera d). Lo schema di decreto e' trasmesso alle
          Commissioni parlamentari competenti  per  materia,  che  si
          pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione. 
                4. La dotazione del Fondo e' parametrata a una  quota
          parte  delle  entrate  derivanti  dal  contributo  di   cui
          all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999,  n.
          488, come sostituito dal comma  5  del  presente  articolo,
          determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo
          2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
                5.  Il  comma  1  dell'articolo  59  della  legge  23
          dicembre 1999, n. 488, e' sostituito dal seguente: 
                  «1. Al  fine  di  promuovere  lo  sviluppo  di  una
          produzione biologica  ed  ecocompatibile  e  di  perseguire
          l'obiettivo prioritario di  riduzione  dei  rischi  per  la
          salute degli uomini e degli animali e  per  l'ambiente,  e'
          istituito  un   contributo   annuale   per   la   sicurezza
          alimentare, nella misura del  2  per  cento  del  fatturato
          realizzato nell'anno precedente relativamente alla  vendita
          di  prodotti  fitosanitari   autorizzati   ai   sensi   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e degli articoli 5, 8  e
          10 del decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  dei
          fertilizzanti da sintesi, da individuare con i  decreti  di
          cui al  presente  comma,  e  dei  prodotti  fitosanitari  e
          coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all'articolo  1
          del citato regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con
          le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26,
          R25, R24, R23, H400, H410, H411, H412 e H413.  Con  decreti
          dei  Ministri  della  salute  e  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre  di
          ciascun anno, e'  determinato  e  aggiornato  l'elenco  dei
          prodotti di cui al presente comma». 
                6. Il contributo di cui  all'articolo  59,  comma  1,
          della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come  sostituito  dal
          comma 5 del  presente  articolo,  e'  corrisposto  in  rate
          semestrali  da  versare  entro  il  giorno  15   del   mese
          successivo alla  scadenza  della  rata,  con  le  modalita'
          stabilite con decreto del  Ministro,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. In caso di  omissione  del  versamento  del
          contributo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
          pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento
          del contributo in misura inferiore al dovuto,  la  sanzione
          e' pari al doppio della differenza  tra  quanto  versato  e
          quanto dovuto; se  il  versamento  e'  effettuato  dopo  la
          scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione
          e' pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto  per  ogni
          giorno di ritardo. Con il decreto di cui al  primo  periodo
          sono altresi' definite le modalita' di  applicazione  e  di
          riscossione delle sanzioni. 
                7. Dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge, il Fondo di cui  all'articolo  59,  comma  2,  della
          legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  e'  soppresso  e   le
          disponibilita' esistenti nello stesso  alla  predetta  data
          sono trasferite al Fondo di cui al  comma  1  del  presente
          articolo. 
                8. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio, anche in conto residui.». 
              -  Il  riferimento  al  testo  dell'articolo  10,   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   27   dicembre   2004,   n.
          307(Disposizioni urgenti in materia fiscale  e  di  finanza
          pubblica)   e'   riportato   nei   riferimenti    normativi
          all'articolo 38.