Art. 43
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12,
13, 14, 15, 18, 19, 20, 31 e 36 nonche' dal comma 4-bis del presente
articolo, determinati in 13.603,379 milioni di euro per l'anno 2022,
in 1.446,93 milioni di euro per l'anno 2023 e in 43,8 milioni di euro
per l'anno 2024, che aumentano, ai fini della compensazione degli
effetti in termini di indebitamento netto, a 14.603,379 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 3.701,20 milioni di euro per l'anno 2022 e a 280
milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione
degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei
programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente
decreto;
b) quanto a 621,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio
dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 17 ottobre 2022, non sono
state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per
detto importo all'erario;
c) quanto a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 67-bis del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate;
d) quanto a 32,6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
e) quanto a 44,26 milioni di euro per l'anno 2024, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
f) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
g) quanto a 2.767 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1.053,18
milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, in termini di
fabbisogno, a 1.072,79 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini
di indebitamento netto, a 3.739 milioni di euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dagli articoli 4 e 42;
h) quanto a 116,86 milioni di euro per l'anno 2023, mediante
corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 4;
i) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato
della Repubblica il 13 settembre 2022 e dalla Camera dei deputati il
15 settembre 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione
presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24
dicembre 2012, n. 243.
l) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei
residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli
esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
m) quanto a 65,21 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei
residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli
esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' sostituito
dall'allegato 2 annesso al presente decreto in coerenza con la
relazione presentata al Parlamento di cui al comma 2, lettera i).
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
per l'attuazione della legge 17 maggio 2022, n. 60, del decreto-legge
16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
agosto 2022, n. 108, del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105,
della legge 15 luglio 2022, n. 106, della legge 5 agosto 2022, n. 118
e della legge 31 agosto 2022, n. 140.
4. All'articolo 9, comma 8, della legge 9 marzo 2022, n. 23, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche in conto residui».
4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, e' incrementato di 99,23 milioni di euro per l'anno 2023.
5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 148 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)":
«Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato sono destinate ad
iniziative a vantaggio dei consumatori, salvo quanto
previsto al secondo periodo del comma 2.
2. Le entrate di cui al comma 1 possono essere
riassegnate anche nell'esercizio successivo, per la parte
eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e
di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica ad un apposito fondo iscritto
nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per essere destinate alle
iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta
in volta con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentite le competenti
Commissioni parlamentari. Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative di cui all'articolo 51-septies,
Sezione IX, Capo I, Titolo VI dell'Allegato 1 al decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono destinate a
iniziative a vantaggio dei viaggiatori. Tali entrate
affluiscono ad apposito capitolo/articolo di entrata del
bilancio dello Stato di nuova istituzione e possono essere
riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze a un apposito fondo iscritto nello stato di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo per essere destinate alle
iniziative di cui al primo periodo, individuate di volta in
volta con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, sentite le commissioni
parlamentari.
2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui
al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri
derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al
contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi.
2-ter. Per l'anno 2017, le entrate di cui al comma 1,
incassate nell'ultimo bimestre 2016, sono riassegnate, per
l'importo di 23 milioni di euro, al Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».
- Si riporta il testo dell'articolo 67-bis, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali):
«Art. 67-bis (Credito d'imposta per il pagamento del
canone patrimoniale di cui all'articolo 1, commi 816 e
seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160). - 1. Per
l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi
all'emergenza sanitaria da COVID-19 e al fine di assicurare
la ripresa del mercato della pubblicita' effettuata sulle
aree pubbliche o aperte al pubblico o comunque da tali
luoghi percepibile, e' concesso un credito d'imposta, nel
limite di spesa di 20 milioni di euro, in favore dei
titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a
soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti e
ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura
commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o
proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di
esercizio, come definite dall'articolo 47, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Il credito d'imposta
di cui al primo periodo e' attribuito in misura
proporzionale all'importo dovuto dai soggetti ivi indicati,
nell'anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di
cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, per la diffusione di messaggi
pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le modalita' attuative delle
disposizioni del comma 1 per la fruizione del credito
d'imposta e per assicurare il rispetto del limite di spesa
previsto.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente
decreto.
4. Il presente articolo si applica nel rispetto delle
condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de
minimis".».
- Si riporta il testo dell'articolo 48-bis, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 48-bis (Concessione di un credito d'imposta per
contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di
magazzino nel settore tessile, della moda e degli
accessori). - 1. Al fine di contenere gli effetti negativi
derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento
adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle
rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti
da stagionalita' e obsolescenza dei prodotti, limitatamente
al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, ed a quello in
corso al 31 dicembre 2021, ai soggetti esercenti attivita'
d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda,
della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore
tessile, moda e accessori) e' riconosciuto un contributo,
nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per
cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui
all'articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre
periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del
beneficio. Il metodo e i criteri applicati per la
valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo
d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei
rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta
considerati ai fini della media. Il credito d'imposta e'
riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di
95 milioni di euro per l'anno 2021 e 250 milioni di euro
per l'anno 2022, che costituiscono limiti di spesa.
2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1 con
bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base
dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei
conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una
certificazione della consistenza delle rimanenze di
magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da
una societa' di revisione legale dei conti iscritti nella
sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore legale dei
conti o il professionista responsabile della revisione
legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i
principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo
10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010
e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal
codice etico dell'International Federation of Accountants
(IFAC).
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, nei periodi d'imposta successivi a quello di
maturazione.
4. Fermi restando i controlli effettuati ai sensi del
comma 2, i soggetti che intendono avvalersi del credito
d'imposta devono presentare apposita comunicazione
all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei
settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del
credito d'imposta di cui al comma 1. Le modalita', i
termini di presentazione e il contenuto della
comunicazione, sono stabiliti con provvedimento del
direttore dell'Agenzia medesima da adottare entro 30 giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione, con il
quale sono stabilite le modalita' per il monitoraggio degli
utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di
spesa di cui al comma 1, nonche' le ulteriori disposizioni
necessarie per l'attuazione del presente articolo.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863
final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive
modifiche.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.».
- Il riferimento al testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica) e' riportato nei riferimenti normativi
all'articolo 38.
- Il riferimento al testo dell'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015) e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 38.
- Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 24
dicembre 2012, n. 243(Disposizioni per l'attuazione del
principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo
81, sesto comma, della Costituzione):
«Art. 6 (Eventi eccezionali e scostamenti
dall'obiettivo programmatico strutturale). - 1. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 8, scostamenti temporanei del
saldo strutturale dall'obiettivo programmatico sono
consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali.
2. Ai fini della presente legge, per eventi
eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento
dell'Unione europea, si intendono:
a) periodi di grave recessione economica relativi
anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea;
b) eventi straordinari, al di fuori del controllo
dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonche'
le gravi calamita' naturali, con rilevanti ripercussioni
sulla situazione finanziaria generale del Paese.
3. Il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli
eventi di cui al comma 2, ritenga indispensabile
discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico,
sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per
le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione
con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza
pubblica, nonche' una specifica richiesta di autorizzazione
che indichi la misura e la durata dello scostamento,
stabilisca le finalita' alle quali destinare le risorse
disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il
piano di rientro verso l'obiettivo programmatico,
commisurandone la durata alla gravita' degli eventi di cui
al comma 2. Il piano di rientro e' attuato a decorrere
dall'esercizio successivo a quelli per i quali e'
autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui al comma
2, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. La
deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo
scostamento e approva il piano di rientro e' adottata a
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
4. Le risorse eventualmente reperite sul mercato ai
sensi del comma 3 possono essere utilizzate esclusivamente
per le finalita' indicate nella richiesta di cui al
medesimo comma.
5. Il piano di rientro puo' essere aggiornato con le
modalita' di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori
eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione
all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda
apportarvi modifiche.
6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano
altresi' qualora il Governo intenda ricorrere
all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle
partite finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi
straordinari di cui al comma 2, lettera b).».
- Si riporta il testo dell'articolo 27, della legge 31
dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 27 (Fondi speciali per la reiscrizione in
bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e
in conto capitale). - 1. Nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono
istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto
capitale, rispettivamente, un «fondo speciale per la
riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte
corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione
amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione
dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati
negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa»,
le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo,
dalla legge del bilancio.
2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al
comma 1 e la loro corrispondente iscrizione alle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, hanno luogo mediante decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che
quelle di cassa delle unita' elementari di bilancio
interessate.»,
- La legge 17 maggio 2022, n.60, recante «Disposizioni
per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e
per la promozione dell'economia circolare (legge
"SalvaMare")» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10
giugno 2022, n. 134.
- Il decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 (Disposizioni
urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle
infrastrutture, dei trasporti e della mobilita'
sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e per la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 giugno 2022, n. 139.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105,
recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019,
relativa all'equilibrio tra attivita' professionale e vita
familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che
abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2022, n. 176.
- La legge 15 luglio 2022, n. 106 (Delega al Governo e
altre disposizioni in materia di spettacolo) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2022, n. 180.
- La legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il
mercato e la concorrenza 2021) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 agosto 2022, n. 188.
- La legge 31 agosto 2022, n. 140 (Disposizioni per la
celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San
Francesco d'Assisi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
15 settembre 2022, n. 216.
- Si riporta il testo dell'articolo 9, della legge 9
marzo 2022, n. 23 (Disposizioni per la tutela, lo sviluppo
e la competitivita' della produzione agricola,
agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Fondo per lo sviluppo della produzione
biologica). - 1. Nello stato di previsione del Ministero e'
istituito il Fondo per lo sviluppo della produzione
biologica, di seguito denominato «Fondo», destinato al
finanziamento, in coerenza con la comunicazione 2014/C
204/01 della Commissione europea sugli orientamenti
dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori
agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di
iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come
definite nel Piano di cui all'articolo 7, nonche' per il
finanziamento del piano di cui all'articolo 8.
2. Con decreto del Ministro, da emanare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le
modalita' di funzionamento del Fondo nonche' i requisiti e
i criteri per la definizione dei soggetti e delle
iniziative che possono essere finanziati con le risorse del
Fondo medesimo.
3. Il Ministro, con proprio decreto aggiornato anche
annualmente, determina la quota della dotazione del Fondo
da destinare, con separata evidenza contabile, alla
realizzazione del marchio biologico italiano di cui
all'articolo 6, al finanziamento del piano di cui
all'articolo 8, nonche', sentito il Ministro
dell'universita' e della ricerca, al finanziamento dei
programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11,
comma 2, lettera d). Lo schema di decreto e' trasmesso alle
Commissioni parlamentari competenti per materia, che si
pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione.
4. La dotazione del Fondo e' parametrata a una quota
parte delle entrate derivanti dal contributo di cui
all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo,
determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo
2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Il comma 1 dell'articolo 59 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una
produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire
l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la
salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, e'
istituito un contributo annuale per la sicurezza
alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato
realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita
di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e degli articoli 5, 8 e
10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei
fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di
cui al presente comma, e dei prodotti fitosanitari e
coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1
del citato regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con
le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26,
R25, R24, R23, H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti
dei Ministri della salute e delle politiche agricole
alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di
ciascun anno, e' determinato e aggiornato l'elenco dei
prodotti di cui al presente comma».
6. Il contributo di cui all'articolo 59, comma 1,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal
comma 5 del presente articolo, e' corrisposto in rate
semestrali da versare entro il giorno 15 del mese
successivo alla scadenza della rata, con le modalita'
stabilite con decreto del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. In caso di omissione del versamento del
contributo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento
del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione
e' pari al doppio della differenza tra quanto versato e
quanto dovuto; se il versamento e' effettuato dopo la
scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione
e' pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni
giorno di ritardo. Con il decreto di cui al primo periodo
sono altresi' definite le modalita' di applicazione e di
riscossione delle sanzioni.
7. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Fondo di cui all'articolo 59, comma 2, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' soppresso e le
disponibilita' esistenti nello stesso alla predetta data
sono trasferite al Fondo di cui al comma 1 del presente
articolo.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio, anche in conto residui.».
- Il riferimento al testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica) e' riportato nei riferimenti normativi
all'articolo 38.