Art. 43 bis
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative
norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.
Riferimenti normativi
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, recante
«Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 2001, n. 248.