Art. 39 
 
Modifiche all'articolo 2  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,
  concernente il Comitato interministeriale per gli affari europei 
 
  1. All'articolo 2 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  7,  le  parole:  «di  venti  unita',  di  personale
appartenente  alla  terza  area  o   qualifiche   equiparate,»   sono
sostituite dalle seguenti: «di ventotto unita', di  cui  ventiquattro
appartenenti alla  terza  area  o  qualifiche  equiparate  e  quattro
appartenenti  alla  seconda  area   o   qualifiche   equiparate,   di
personale»; 
    b) al comma  8,  le  parole:  «appartenente  alla  terza  area  o
qualifiche equiparate,» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui tre
unita' appartenenti alla terza area o  qualifiche  equiparate  e  tre
unita' appartenenti alla seconda area o qualifiche equiparate,». 
 
          Note all'art. 39: 
              - Il testo dell'art. 2 della legge n.  234/2012  (Norme
          generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
          gennaio 2013, n. 3, come modificato dalla  presente  legge,
          cosi' recita: 
                «Art. 2 (Comitato interministeriale  per  gli  affari
          europei). - 1. Al fine di concordare le linee politiche del
          Governo nel processo di formazione della posizione italiana
          nella  fase  di  predisposizione  degli  atti   dell'Unione
          europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti
          di cui alla presente legge, tenendo conto  degli  indirizzi
          espressi dalle  Camere,  opera  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri il  Comitato  interministeriale  per
          gli  affari  europei  (CIAE).  Il  CIAE  e'   convocato   e
          presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro per gli affari  europei.  Ad  esso
          partecipano il Ministro degli affari  esteri,  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, il Ministro per  gli  affari
          regionali, il turismo  e  lo  sport,  il  Ministro  per  la
          coesione  territoriale  e   gli   altri   Ministri   aventi
          competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e  delle
          tematiche all'ordine del giorno. 
                2. Alle riunioni del CIAE, quando si trattano materie
          che  interessano  le  regioni  e  le   province   autonome,
          partecipano il presidente della Conferenza delle regioni  e
          delle province autonome o un presidente  di  regione  o  di
          provincia autonoma da lui  delegato  e,  per  i  rispettivi
          ambiti  di  competenza,  il  presidente   dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  italiani  (ANCI),   il   presidente
          dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni,  comunita',  enti   montani
          (UNCEM). 
                3. Il CIAE svolge i propri compiti nel rispetto delle
          competenze attribuite dalla Costituzione e dalla  legge  al
          Parlamento, al Consiglio dei  ministri  e  alla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. 
                4. Il CIAE garantisce adeguata pubblicita' ai  propri
          lavori. 
                5. Le linee generali, le direttive  e  gli  indirizzi
          deliberati dal CIAE sono  comunicati  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  le  politiche
          europee, di cui all'art.  18,  ai  fini  della  definizione
          unitaria  della   posizione   italiana   da   rappresentare
          successivamente, d'intesa con  il  Ministero  degli  affari
          esteri, in sede di Unione europea. 
                6. Il funzionamento  del  CIAE  e'  disciplinato  con
          decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai  sensi
          dell'art. 17, comma 1, lettera b), della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, su  proposta  del  Ministro  per  gli  affari
          europei, di concerto con il Ministro degli  affari  esteri,
          sentiti il Ministro per gli affari regionali, il turismo  e
          lo sport, il Ministro per la  coesione  territoriale  e  la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni. Fino alla data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto del Presidente della Repubblica, di  cui  al  primo
          periodo, restano efficaci gli atti adottati  in  attuazione
          dell'art.  2,  comma  4,  ultimo  periodo,  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11. 
                7. Al fine del funzionamento del CIAE, la  Presidenza
          del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le  politiche
          europee puo' avvalersi, entro  un  contingente  massimo  di
          ventotto unita',  di  cui  ventiquattro  appartenenti  alla
          terza area o qualifiche equiparate e  quattro  appartenenti
          alla seconda area o qualifiche equiparate, di personale, in
          posizione di comando, proveniente da altre amministrazioni,
          al quale si applica la disposizione  di  cui  all'art.  17,
          comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.  127.  Nell'ambito
          del  predetto  contingente,  il  numero  delle  unita'   di
          personale e' stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno nel
          limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso
          la Presidenza del Consiglio dei ministri. 
                8. Nei  limiti  di  un  contingente  massimo  di  sei
          unita',  la  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   -
          Dipartimento per le politiche  europee  puo'  avvalersi  di
          personale delle regioni o delle province autonome,  di  cui
          tre  unita'  appartenenti  alla  terza  area  o  qualifiche
          equiparate e tre unita' appartenenti alla  seconda  area  o
          qualifiche equiparate,  designato  dalla  Conferenza  delle
          regioni e  delle  province  autonome,  secondo  criteri  da
          definire d'intesa  con  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o con il  Ministro  per  gli  affari  europei.  Il
          personale  assegnato  conserva  lo  stato  giuridico  e  il
          trattamento economico dell'amministrazione di  appartenenza
          e rimane a carico della stessa. 
                9. Per lo svolgimento delle attivita'  istruttorie  e
          di sostegno  al  funzionamento  del  CIAE  e  del  Comitato
          tecnico di valutazione, di cui all'art. 19, nell'ambito del
          Dipartimento per le politiche  europee  e'  individuata  la
          Segreteria del CIAE. 
                9-bis. Il Segretario del CIAE e' nominato con decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro per gli affari europei, ai sensi dell'art. 19  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni, e dell'art. 9  del  decreto  legislativo  30
          luglio  1999,  n.  303,  e  successive  modificazioni,  tra
          persone  di  elevata  professionalita'  e   di   comprovata
          esperienza.».