Art. 41 
 
Modifica all'articolo 29  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,
  concernente la legge di delegazione europea e la legge europea 
 
  1. All'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il comma 8
e' sostituito dal seguente: 
    «8. Al fine di consentire la celere entrata in vigore dei disegni
di legge di cui ai commi 4 e 5, nel caso  di  ulteriori  esigenze  di
adempimento di obblighi di cui  all'articolo  1,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri o il  Ministro  per  gli  affari  europei,  di
concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale e con gli altri Ministri interessati, puo'  presentare
alle Camere, entro il 31 luglio di ogni  anno,  previo  parere  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano,  un  ulteriore  disegno  di
legge di delegazione europea e un ulteriore disegno di legge europea,
i cui titoli sono completati dalla dicitura: "secondo semestre".  Per
il disegno di legge di delegazione europea di cui al  presente  comma
non e' prescritta la relazione illustrativa di cui al comma 7». 
 
          Note all'art. 41: 
              - Il testo dell'art. 29 della legge n. 234/2012  (Norme
          generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
          gennaio 2013, n. 3, come modificato dalla  presente  legge,
          cosi' recita: 
                «Art.  29  (Legge  di  delegazione  europea  e  legge
          europea). - 1. Lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza
          legislativa, danno tempestiva attuazione alle  direttive  e
          agli  altri  obblighi  derivanti  dal  diritto  dell'Unione
          europea. 
                2. Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  il
          Ministro per gli affari europei informa  con  tempestivita'
          le Camere e, per il tramite della Conferenza delle  regioni
          e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti
          delle assemblee legislative delle regioni e delle  province
          autonome, le regioni e le  province  autonome,  degli  atti
          normativi e di indirizzo emanati dagli  organi  dell'Unione
          europea. 
                3. Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  il
          Ministro  per  gli  affari   europei   verifica,   con   la
          collaborazione delle amministrazioni interessate, lo  stato
          di conformita' dell'ordinamento interno e  degli  indirizzi
          di politica del Governo in relazione agli atti  di  cui  al
          comma 2 e ne trasmette  le  risultanze  tempestivamente,  e
          comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle  misure
          da intraprendere  per  assicurare  tale  conformita',  agli
          organi parlamentari competenti, alla Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano  e  alla  Conferenza  dei
          presidenti delle  assemblee  legislative  delle  regioni  e
          delle  province  autonome,  per  la  formulazione  di  ogni
          opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le
          regioni e le  province  autonome  verificano  lo  stato  di
          conformita' dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti
          atti e trasmettono, entro il 15 gennaio di  ogni  anno,  le
          risultanze della verifica alla Presidenza del Consiglio dei
          ministri  -  Dipartimento  per  le  politiche  europee  con
          riguardo alle misure da intraprendere. 
                4. All'esito della  verifica  e  tenuto  conto  delle
          osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio
          dei ministri o il  Ministro  per  gli  affari  europei,  di
          concerto con il Ministro degli  affari  esteri  e  con  gli
          altri Ministri interessati, entro il 28  febbraio  di  ogni
          anno presenta alle Camere, previo parere  della  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  un  disegno  di
          legge  recante  il  titolo:  «Delega  al  Governo  per   il
          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
          atti  dell'Unione  europea»,  completato  dall'indicazione:
          «Legge  di  delegazione  europea»  seguita   dall'anno   di
          riferimento, e recante i  contenuti  di  cui  all'art.  30,
          comma 2. 
                5. Con riferimento ai contenuti di cui  all'art.  30,
          comma 3, il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  il
          Ministro  per  gli  affari  europei,  di  concerto  con  il
          Ministro degli affari  esteri  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati, presenta al Parlamento  un  disegno  di  legge
          recante il titolo: «Disposizioni  per  l'adempimento  degli
          obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
          europea»,  completato  dall'indicazione:  «Legge   europea»
          seguita dall'anno di riferimento. 
                6. All'art. 5, comma 1, del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla
          seguente: 
                  «b) esprimere parere sullo schema  dei  disegni  di
          legge recanti la legge europea e la  legge  di  delegazione
          europea. Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta
          del  parere,  i  disegni  di  legge  sono   presentati   al
          Parlamento anche in mancanza di tale parere». 
                7. Il disegno di  legge  di  delegazione  europea  e'
          corredato di una relazione illustrativa, aggiornata  al  31
          dicembre dell'anno precedente, in cui il Governo: 
                  a) da' conto delle motivazioni che lo hanno indotto
          all'inclusione delle direttive dell'Unione europea  in  uno
          degli allegati, con specifico riguardo all'opportunita'  di
          sottoporre  i  relativi  schemi  di   atti   normativi   di
          recepimento  al   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari; 
                  b)   riferisce   sullo   stato    di    conformita'
          dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione  europea  e
          sullo stato delle eventuali procedure  d'infrazione,  dando
          conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte  di
          giustizia  dell'Unione  europea  relativa  alle   eventuali
          inadempienze  e  violazioni  da  parte   della   Repubblica
          italiana di  obblighi  derivanti  dal  diritto  dell'Unione
          europea; 
                  c) fornisce l'elenco  delle  direttive  dell'Unione
          europea recepite o da recepire in via amministrativa; 
                  d)   da'   partitamente   conto    delle    ragioni
          dell'eventuale   omesso   inserimento    delle    direttive
          dell'Unione europea il cui termine di recepimento  e'  gia'
          scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel
          periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti  per
          l'esercizio della delega legislativa; 
                  e) fornisce l'elenco  delle  direttive  dell'Unione
          europea recepite con regolamento  ai  sensi  dell'art.  35,
          nonche'  l'indicazione  degli   estremi   degli   eventuali
          regolamenti di recepimento gia' adottati; 
                  e-bis)   fornisce    l'elenco    delle    direttive
          dell'Unione europea che delegano alla  Commissione  europea
          il potere di adottare gli atti  di  cui  all'art.  290  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
                  f) fornisce l'elenco dei provvedimenti con i  quali
          nelle singole regioni e province autonome si e'  provveduto
          a recepire le direttive dell'Unione europea  nelle  materie
          di loro competenza, anche con riferimento a  leggi  annuali
          di recepimento  eventualmente  approvate  dalle  regioni  e
          dalle province  autonome.  L'elenco  e'  predisposto  dalla
          Conferenza  delle  regioni  e  delle  province  autonome  e
          trasmesso alla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
          Dipartimento per le politiche europee  in  tempo  utile  e,
          comunque, non oltre il 15 gennaio di ogni anno. 
              8. Al fine di consentire la celere  entrata  in  vigore
          dei disegni di legge di cui ai commi 4 e  5,  nel  caso  di
          ulteriori  esigenze  di  adempimento  di  obblighi  di  cui
          all'art. 1, il Presidente del Consiglio dei ministri  o  il
          Ministro  per  gli  affari  europei,  di  concerto  con  il
          Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
          internazionale e con gli altri Ministri  interessati,  puo'
          presentare alle Camere, entro il 31 luglio  di  ogni  anno,
          previo parere della Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, un ulteriore disegno di  legge  di  delegazione
          europea e un ulteriore disegno  di  legge  europea,  i  cui
          titoli sono completati dalla dicitura: «secondo  semestre».
          Per il disegno di legge di delegazione europea  di  cui  al
          presente comma non e' prescritta la relazione  illustrativa
          di cui al comma 7.».